Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 08/06/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3159/2013 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] (c.f. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata a Siracusa in viale Teracati n. 31 presso lo studio dell'avv. Eliana Vinci che la rappresenta e difende come da procura in atti
ATTRICE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f. ) e CP_1 C.F._2 CP_2
, nata LI (SR) il 10/09/1941 ( )
[...] C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
NEI CONFRONTI DI nato a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_3 C.F._4
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_4 C.F._5 CP_5
nato a [...] il [...] (c.f. ), ,
[...] C.F._6 Controparte_6
nata a [...] il [...] (c.f. ), , nata a [...] C.F._7 Parte_2
il 26/05/1956 (c.f. ), , nato a [...] il [...] (c.f. C.F._8 Controparte_7
), , nata a [...] il [...] (c.f. C.F._9 Controparte_8
), , nata a [...] il [...] (c.f. ), C.F._10 CP_9 C.F._11 tutti elettivamente domiciliati a Siracusa in via San Giuliano n. 2 presso lo studio dell'avv. Tullio
Scirè che li rappresenta e difende come da procura in atti
CONVENUTI ATTORI IN RICONVENZIONALE
E
, nato a [...] il [...] (c.f. , Controparte_10 C.F._12 CP_11
, nato a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente domiciliati a
[...] C.F._13
Siracusa in Corso Matteotti n. 64 presso lo studio dell'avv. Paolo Gibilisco che li difende e rappresenta, congiuntamente e disgiuntamente, con l'avv. Giancarlo Rodante e Ornella Burgaretta;
, nato a [...] il [...] (c.f. , Parte_3 C.F._14 [...]
nata a [...] il [...] ( ) elettivamente domiciliati a Pt_4 C.F._15
Pachino in via Rosolino Pilo n. 95 presso lo studio dell'avv. Ornella Burgaretta che li rappresenta e difende come da procura in atti
, nata a [...] il [...] (c.f. ) elettivamente Parte_5 C.F._16 domiciliata a Catania in Via Napoli n. 116 presso lo studio dell'avv. Mariarita Anastasi che la rappresenta e difende come da procura in atti
, nata a [...] il [...] (c.f. ) Parte_6 C.F._17 elettivamente domiciliata a Siracusa in viale Teocrito n. 112 presso lo studio dell'avv. Silvia Leone che la rappresenta e difende come da procura in atti
, nata a [...] il [...] (c.f. ) elettivamente Parte_7 C.F._18 domiciliata a Siracusa in viale Teracati n. 75 presso lo studio dell'avv. Ornella Ambrogio che la rappresenta e difende come da procura in atti
, nato a [...] il [...] (c.f. ) e CP_12 C.F._19 [...]
, nata a [...] il [...] (c.f. ), tutti elettivamente CP_13 C.F._20 domiciliati a Siracusa in viale Santa Panagia n. 136/a presso lo studio dell'avv. Giovanni Sardella che li rappresenta e difende come da procura in atti
CONVENUTI ATTORI IN RICONVENZIONALE
, nato a [...] l'[...] (c.f. ) CP_14 C.F._21
elettivamente domiciliato a Siracusa in via Eumelo n. 47 presso lo studio dell'avv. Barbara Marullo che lo rappresenta e difende come da procura in atti
CONVENUTO
E
, nato a [...] il [...] (c.f. , CP_15 C.F._22 CP_16
, nato a [...] il [...] (c.f. , ,
[...] C.F._23 Controparte_17
nato a [...] il [...] (c.f. ), C.F._24 CP_18
nato a [...] il [...] (c.f. ),
[...] C.F._25 CP_19
, nata a [...] l'[...] (c.f. ), Parte_8 C.F._26 Parte_9
, nata a [...] il [...] (c.f. ),
[...] C.F._27 Parte_10
, nata a [...] il [...] (c.f. ), ,
[...] C.F._28 Parte_11
nata a [...] il [...] (c.f. ), , nata a C.F._29 Parte_12
TI (SR) il 25/08/1940 (c.f. ), , nata a [...] il C.F._30 Parte_13
23/11/1964 (c.f. ), , nata a [...] il [...] (c.f. C.F._31 Parte_14
), , nato a [...] il [...] (c.f. C.F._32 Parte_15
), , nato a [...] il [...] (c.f. C.F._33 Parte_16
), , nato a [...] il [...] (c.f. C.F._34 Parte_17 3
), , nata a [...] il [...] (c.f. C.F._35 Parte_18
, , nata a [...] il [...] (c.f. C.F._36 Controparte_20
), , nato a [...] il [...] (c.f. C.F._37 CP_21
), , nato a [...] il [...] (c.f. C.F._38 Controparte_22
, , nato a [...] il [...] (c.f. C.F._39 Controparte_23
C.F._40
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: usucapione
All'udienza del 19 FEBBRAIO 2025 sulle conclusioni delle parti come in atti la causa veniva posta in decisione e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti a 50+20 veniva decisa come da dispositivo che segue
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio e Parte_1 CP_1
e, premesso di aver acquistato, in data 25/02/1992, quota pari a 35,008/1000 Controparte_2
indivisi del fondo rustico sito in territorio di Siracusa, c.da Terrauzza censito in N.C.T. del Comune di Siracusa al Foglio 148 – particella 1365, con espressa esclusione dalla vendita di ogni diritto sulle accessioni insistenti sul terreno, deduceva di aver realizzato, entro l'anno 1992, interamente a proprie spese, un fabbricato in violazione delle norme urbanistiche e delle norme sui limiti del comproprietario all'uso delle cose comuni, con materiali propri relativamente al quale aveva avanzato richiesta di rilascio della concessione edilizia in sanatoria.
Deduceva, di possedere, uti dominus in maniera continuata, esclusiva, ininterrotta e non viziata da violenza o clandestinità, quanto meno dall'agosto 1992, senza alcuna richiesta di rivendica da parte di terzi, il predetto immobile, di cui aveva esercitato la dovuta manutenzione, assumendosi anche il costo delle spese.
Chiedeva pertanto di accertare l'avvenuto acquisto per usucapione del compendio immobiliare e delle sue pertinenze siti a Siracusa, c.da Fanusa Milocca, alla via Giovanni Da Verrazzano n. 13 distinto al N.C.E.U. del Comune di Siracusa al foglio n. 148 particella 1365 e per l'effetto ordinare al
Conservatore la trascrizione dell'emananda sentenza.
Con ordinanza del 17 luglio 2014 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari del bene immobile oggetto della domanda di usucapione.
Si costituivano in giudizio e non si opponevano alle richieste di Controparte_3 Controparte_4
parte attrice, atteso che le porzioni erano sempre state ben delineate negli accordi tra i vari comproprietari e deducevano che in ragione dell'acquisto, avvenuto il 17/12/1984, di una frazione 4
di terreno pari a 52,512/1000 (pari a 1400 mq) indivisi del fondo rustico su territorio di Siracusa in c.da Terrauzza censito all'intero al F. 148 p.lla 22.24 e p.lla definitiva 675 (ex 21b) avente estensione originaria e complessiva di HA 2.28.52., avevano legittimamente realizzato un immobile abitativo, censito al foglio 148 p.lla 829 mappato con l'esistenza di un terreno di pertinenza che lo circonda.
Chiedevano pertanto, in via riconvenzionale, di ritenere e dichiarare di aver posseduto uti dominus ininterrottamente, dal 1984 ad oggi, la porzione di terreno comune siti a Siracusa ove era stato realizzato il fabbricato identificato al f. 148 p.lla 829 nonché quella di pertinenza, avente un'estensione complessiva di 1400 mq, e che pertanto avevano usucapito il diritto di proprietà sulla parte di terreno comune sul quale insiste il fabbricato nonché su quella di pertinenza;
conseguentemente dichiarare che erano gli unici proprietari della detta porzione di terreno.
Si costituivano in giudizio , e deducendo Controparte_10 Parte_5 Controparte_11
che con atto del 17/12/1984, trascritto alla RR.II. di Siracusa in data 22/12/1984, avevano acquistato, ciascuno pro quota millesimale, dallo stacco di terreno sito in territorio di Siracusa, c.da Terrauzza della superficie di ettari 2 are 28 centiare 52, censito al catasto dei terreni al foglio 148 p.lla 675; che con successivo frazionamento del 26/06/2007 erano state staccate le seguenti particelle rispettivamente per , pari alla estensione di mq 1264 ( al catasto foglio 148 p.lla 1354), per CP_10
( al catasto al foglio 148 p.lla 861 e per (al catasto foglio 148 particella CP_11 Pt_5
1355).
Deducevano poi di aver posseduto da oltre vent'anni gli immobili sopra indicati, delimitando, peraltro, l'area e recintando i terreni, e, in particolare, anche attraverso la costruzione, da parte del di una villetta e quindi chiedevano in via riconvenzionale di ritenere e dichiarare che CP_11
avevano posseduto, per oltre venti anni, gli immobili rispettivamente identificati al foglio 148 p.lla
1354 per foglio 148 p.lla 1355 per ed immobile censito al foglio 148 p.lla CP_10 Parte_5
861 per , tutti posti a Siracusa in c.da Fanusa e, conseguentemente dichiarare Controparte_11
l'avvenuto acquisto per usucapione, ordinando per gli effetti al Conservatore la trascrizione della emananda sentenza.
Si costituiva in giudizio , il quale dichiarava di nulla opporre alle rispettive richieste di CP_14
dichiarazione di usucapione.
Si costituivano e nulla opponendo in ordine alle richieste di parte CP_5 Controparte_6
attrice.
In, via riconvenzionale, in ragione del fatto di aver acquistato, in data 15/01/1992, i 43,759/1000 indivisi del fondo censito al foglio 148 p.lla 22.24 e p.lla definitiva 675 (ex 21/b), deducevano, di aver realizzato un immobile – cat. C – (oggetto di concessione in sanatoria n. 135/03-02 del
22/05/2003) censito, allo stato attuale, al foglio 148 p.lla 1204 mappato con l'attestazione della 5
esistenza di un terreno di pertinenza di circa 1000 mq che circonda l'immobile, precisando che detta proprietà, sebbene fisicamente e da subito delimitata, risultava una proprietà indivisa delle parti del presente giudizio.
Accolta preliminarmente la domanda attorea, chiedevano in via riconvenzionale ritenere e dichiarare che avevano posseduto uti dominus, ininterrottamente dal 1984, la porzione di terreno ove era stato realizzato il fabbricato distinto al foglio 148 p.lla 1204 nonché quella di pertinenza, che pertanto era stato usucapito il diritto di proprietà e che conseguentemente erano gli unici proprietari del parte indicata.
Si costituiva in giudizio nulla opponendo in riferimento alle domande spiegate da Parte_2 parte attrice e deducendo, in via riconvenzionale, di aver realizzato, all'interno dell'area in questione, un immobile abitativo cat. A7 (oggetto di concessione in sanatoria n. 780/98-1 del 17/09/1998 al Prot.
43097) censito allo stato attuale al foglio 148 p.lla 1205 mappata con l'attestazione della esistenza di un terreno che circonda l'immobile. Il tutto in considerazione del fatto che avevano acquistato una quota di terreno, pari a mt. 29,232/1000 indivisi del fondo rustico censito al f. 148 p.lla 22.24 e p.lla definitiva 675 (ex 21/b).
Anche la evidenziava che nonostante la proprietà fosse delimitata, risultava in comproprietà Pt_2
indivisa delle parti del presente giudizio.
Tanto premesso, chiedeva di accogliere la domanda spiegata da parte attrice e, in via riconvenzionale di ritenere e dichiarare di aver posseduto dal 1985 la porzione di terreno ove era stato realizzato il fabbricato distinto al foglio 148 p.lla 1205 nonché quella di pertinenza, di aver usucapito il diritto di proprietà e conseguentemente unica proprietaria della porzione del terreno in questione.
Si costituivano in giudizio e nulla opponendo in riferimento alle Controparte_7 Controparte_8
domande spiegate da parte attrice e deducendo, in via riconvenzionale di aver realizzato un immobile abitativo cat. A/7 (oggetto di concessione in sanatoria n. 154/R del 17/10/1989 al Prot. 43097) censito allo stato attuale al f. 148 p.lla 1209 mappato con l'attestazione della esistenza di terreno di pertinenza che circonda l'immobile di circa 700 mq . Il tutto in considerazione del fatto che avevano acquistato, in data 04/03/1985, i 87,518/1000 indivisi del fondo rustico censito al f. 148 p.lla 22.24 e p.lla definitiva 675 (ex 21/b).
Tanto premesso, rilevando che la proprietà risultava in comproprietà indivisa chiedevano di accogliere la domanda spiegata da parte attrice e, in via riconvenzionale di ritenere e dichiarare il possesso ai fini della usucapione dal 1985 della porzione di terreno ove era stato realizzato il fabbricato distinto al foglio 148 p.lla 1209 nonché quella di pertinenza, e conseguentemente di essere gli unici proprietari della porzione del terreno in questione. 6
Si costituiva in giudizio nulla opponendo in riferimento alle domande spiegate da parte CP_9
attrice e deducendo, in via riconvenzionale di aver realizzato un immobile abitativo cat. A/7 (oggetto di concessione in sanatoria Prot. 14486 del 08/11/1985) censito allo stato attuale al f. 148 p.lla 1073 mappato con l'attestazione della esistenza di terreno di pertinenza che circonda l'immobile di circa
550 mq. Il tutto in considerazione del fatto che avevano acquistato, in data 12/12/1984, i 39,383/1000 indivisi del fondo rustico censito al f. 148 p.lla 22.24 e p.lla definitiva 675 (ex 21/b).
Tanto premesso, rilevando che la proprietà risultava in comproprietà indivisa , chiedeva in via riconvenzionale di ritenere e dichiarare il possesso dal 1985 della porzione di terreno ove era stato realizzato il fabbricato distinto al foglio 148 p.lla 1073 nonché quella di pertinenza, di aver usucapito il diritto di proprietà e conseguentemente di essere unica proprietaria della porzione del terreno in questione.
Si costituivano in giudizio e nulla opponendo in ordine alle richieste Parte_3 Parte_4
spiegate dagli attori principale e in riconvenzionali.
Deducevano, in via riconvenzionale, di aver acquistato in data 10/11/2003 la villetta distinta al catasto al foglio 148 particella 876 Cat. A7, edificata su area pervenuta ai danti causa in ragione dell'acquisto, da parte dei loro danti causa, dei 35,008 millesimi indivisi del fondo rustico censito al f. 148 p.lla
22.24 e p.lla definitiva 675 (ex 21/b), relativamente alla quale il possesso, proprio e dei venditori, esercitato uti dominus, in maniera non violenta e indisturbata, consentiva di invocare l'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione nei confronti di tutti i comproprietari.
Chiedevano ritenere che loro e i danti causa avevano posseduto per oltre vent'anni, in modo continuato, non violento, in buona fede e senza interruzione l'immobile identificato al NCEU foglio
148 p.lla 876 e conseguentemente dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1558 c.c. l'avvenuto acquisto per usucapione, con ordine al Conservatore dei RR.II. di trascrizione della emananda sentenza.
Si costituiva in giudizio, in riconvenzionale, deducendo che a seguito di atto di Parte_6
compravendita del 20/10/2014 aveva acquistato la piena proprietà del fabbricato ad uso abitazione con annesso terreno pertinenziale censiti, rispettivamente, al foglio 148 al mappale 1353/1 e foglio
148 mappale 1353/2.
Rilevava di possedere da oltre venti anni in maniera esclusiva, pacifica e ininterrotta l'immobile e il relativo terreno, posto che li aveva acquistati, dalla sua dante causa che a sua volta li aveva acquistati con atto del 30/03/1995 da alla quale erano pervenuti in forza dell'atto del Persona_1
07/08/1968.
Tanto premesso, rilevato che il fondo rustico censito al f. 148 mappale 1355 ex mappali 22,24 675
(ex 21/b) risultava indiviso e in comproprietà tra le parti del giudizio, chiedeva in via riconvenzionale 7
di ritenere e dichiarare che la convenuta aveva posseduto uti dominus, ininterrottamente in modo pacifico, continuato, non violento in buona fede e senza interruzione alcuna, da più di venti anni sia la porzione di terreno ove era stato realizzato il fabbricato identificato al f. 148 p.lla 1353/1 nonché quella di pertinenza p.lla 1353/2 e per l'effetto dichiarare l'acquisto per intervenuto usucapione con ordine al Conservatore dei RR.II. di trascrizione della emananda sentenza.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla richiesta di usucapione avanzata da Parte_7
parte attrice e dai convenuti in riconvenzionale.
Deduceva, in via riconvenzionale, di aver acquistato con rogito del 29/09/2000 il fabbricato sito a
Siracusa in Contrada Terrauzza censito al catasto urbano del Comune di Siracusa al foglio 148 mappale 1153 cat. A7 e che, in riferimento allo stesso, sussistevano i requisiti indispensabili per l'acquisto ad usucapionem, anche nella forma abbreviata, stante l'acquisto in buona fede da chi non era effettivo proprietario.
Chiedeva, pertanto, di pronunziare l'intervenuta usucapione del fabbricato con annesso terreno di parte attrice e degli attori in riconvenzionale;
in via riconvenzionale di dichiarare l'intervenuta usucapione della particella con annesso terreno.
Si costituivano in giudizio in giudizio e i quali deducevano che per CP_12 CP_13
successione legittima avevano ereditato il fabbricato e il terreno di pertinenza censiti al catasto fabbricati del Comune di Siracusa al foglio 148 p.lla 901 cat. A7, acquistato da con Persona_2 atto dell'11/02/2003 e a questi venduto da e , che avevano già Persona_3 Controparte_24
esercitato sul bene un possesso utile ad usucapire quanto meno dal 1992 al 2003.
Rilevavano che il possesso era stato successivamente esercitato da e che, Persona_2
conseguentemente, unendo i periodi sopra indicati, già il de cuius aveva maturato il tempo utile all'acquisto per usucapione.
Per quanto sopra chiedevano di decidere secondo diritto sulle domande proposte dall'attrice e dai diversi convenuti e, in via riconvenzionale di ritenere e dichiarare che , deceduto il Persona_2
18/02/2013 aveva acquistato per usucapione la piena proprietà dell'immobile in narrativa censito al catasto fabbricati del Comune di Siracusa al foglio 148 p.lla 901; dichiarata aperta la successione legittima di , ritenere e dichiarare che l'eredità era devoluta per legge e in parti Persona_2
uguali ai figli ed unici eredi e di emettere ogni altra consequenziale disposizione, ordinando al conservatore dei RR.II. la trascrizione dell'emananda sentenza.
Con deposito della memoria ex art. 183 c.p.c. n. 1 evidenziava che nessuna Parte_6
connessione esisteva tra la particella 1353 e quella indicata dal Notaio nella sua certificazione ipocatastale n. 1355, avendo origini diverse oltre ad essere ubicate in due aree distinte. Chiedeva 8
quindi di ritenere e dichiarare che era proprietaria esclusiva sia del fabbricato ad uso abitazione che del terreno pertinenziale e per l'effetto dichiarare l'estromissione dal giudizio.
Espedito il tentativo obbligatorio di mediazione, sebbene con esito negativo, istruita la causa anche attraverso l'escussione dei testi e l'esperimento della TU all'udienza del 19 febbraio 2025, sulle conclusioni delle parti come in atti la causa veniva posta in decisione e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. la causa veniva decisa come da dispositivo che segue
********
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , , , Controparte_2 CP_1 CP_15
, , Controparte_16 Controparte_17 Controparte_18 Controparte_25 Parte_9
, ,
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14 [...]
, , , , , , Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18 Controparte_20 CP_21
, , che, sebbene ritualmente citati non si sono costituiti in Controparte_22 Controparte_23
giudizio.
La domanda spiegata in via principale dall'attore, nonché le domande spiegate in via riconvenzionale da alcuni dei convenuti sono fondate, salvo che nei confronti di , Controparte_10 [...]
, , le cui domande invece vanno rigettate per le Parte_5 Controparte_11 Parte_7
ragioni di seguito espresse.
Ai fini della decisione non è inutile il richiamo ad alcuni principi generali della disciplina dell'usucapione.
La usucapione è un modo di acquisto, a titolo originario, del diritto di proprietà dei beni immobili e degli altri diritti reali di godimento, per effetto del possesso continuato e ininterrotto per venti anni sul bene.
È onere di chi chiede accertarsi l'avvenuto acquisto della proprietà per usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, provando non solo il corpus – dimostrando di essere nella disponibilità del bene in modo pacifico, pubblico ed ininterrotto – ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario .
Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale ai fini dell'acquisto per usucapione colui che la invochi ( così Cass., , n.31238/2021; cfr. ex multis, Cass. , n. 10894/2013; Cass. Civ. n. 8158/2012,;
Cass. Civ. n. 20670/2010,).è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui.
Ai fini della configurazione dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione il possesso non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad 9
esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria uti dominus sul bene. Sotto questo profilo, poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. ius excludendi alios), occorre accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per l'appunto, precluso ai terzi la fruizione.
Ne consegue allora che senz'altro significativo ai fini della prova utile per l'usucapione deve ritenersi ai sensi dell'art. 841 c.c.. la recinzione materiale del fondo, da parte dell'attore, essendo tale attività la più importante espressione dello ius excludendi alios che quindi costituisce una manifestazione non equivoca della volontà del soggetto che si trovi in relazione materiale con il bene di escludere i terzi da qualsiasi relazione con esso.
Pertanto, sotto il profilo probatorio, l'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di “ius excludendi alios” e, dunque, di possederlo come proprietario, escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto (Cassazione civile n.1796/2022,).
Va rilevato inoltre che la prova del possesso utile all'usucapione, poiché verte su una situazione di fatto, può essere fornita senza limiti, e quindi anche mediante testimoni, purché certa e rigorosa sia con riferimento al termine iniziale di decorrenza, sia con riguardo al compimento di un'attività materiale corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà.
Alla prova del possesso per usucapione si applica l'art. 1142 c.c., in virtù del quale si presume che il possessore attuale che ha posseduto in un tempo più remoto, abbia posseduto anche nel tempo intermedio.
La presenza di fabbricati abusivi non costituisce un impedimento all'acquisto per usucapione. Il rilascio del permesso di costruire, infatti, si risolve in un provvedimento amministrativo che esaurisce la propria rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico tra l'amministrazione e il privato che ha realizzato la costruzione e non incide sul possesso “ad usucapionem” (Cass. Civile ordinanza del 12 ottobre 2023, n. 28481).
Tanto premesso nel caso di specie va rilevato che parte attrice principale e i convenuti in riconvenzionale - che nel prendere posizione nelle rispettive domande non hanno contestato quelle ex adverso proposte - hanno dedotto di aver posseduto una quota di terreno indiviso dagli stessi ben specificato, coerentemente al consolidato principio di diritto secondo cui incombe sull'attore uno specifico onere di allegazione, mediante la formulazione di un'apposita e specifica domanda in giudizio (cfr. Cass. Civ. 26241/2011). 10
Fondata deve ritenersi la domanda dell'attrice e di tutti i convenuti in riconvenzionale ad esclusione di , , , per le ragioni di Controparte_10 Parte_5 Controparte_11 Parte_7
seguito espresse che si incentrano tutte sulla carenza di prova del requisito fondamentale costitutivo della fattispecie acquisitiva della proprietà, ovvero il possesso continuato ed interrotto ultraventennale del bene immobile indiviso.
Infatti quanto alla domanda del la prova del possesso circoscritto alla particella 1354 , come CP_10 dalla stessa richiesta, non risulta raggiunta, in quanto il teste , escusso all'udienza del 2 Tes_1
maggio 2023, ha riferito che la recinzione del lotto in questione, peraltro precaria come accertato dal TU (nella relazione depositata dal TU in data 8.10.2021) risulta effettuata nel 2002, anno in cui ha ricevuto l'incarico per la costruzione di villette per le di lui figlie.
Manca quindi, alla data di proposizione della domanda, la prova del possesso ventennale del bene immobile requisito fondamentale per il riconoscimento del diritto all'acquisto della proprietà per usucapione, sicchè la relativa domanda va rigettata.
Alla medesima conclusione deve addivenirsi quanto alla domanda di in Parte_5 riferimento alla quale risulta carente la prova dell'inizio del possesso, atteso che del lotto della risulta effettuata nel 2002, in quanto tecnico incaricato di rilevare i confini. Pt_5
Manca quindi, alla data di proposizione della domanda riconvenzionale da parte del predetto, il requisito del possesso ventennale del bene, il cui inizio va attestato al 2002 sicchè anche questa domanda va rigettata.
Anche riguardo a è carente la prova del possesso ventennale, in quanto il Controparte_11
teste escusso, , ha reso una dichiarazione del tutto generica in ordine alla individuazione del Tes_1 dies a quo dell'inizio del possesso, collegando peraltro strettamente le sorti della vicenda processuale del a quelle degli altri convenuti laddove ha assunto che CP_11 CP_10 Pt_5 anche per il lotto riferito al si sarebbe provveduto alla recinzione nell'anno 2002. CP_11
Anche la domanda riconvenzionale di va rigettata. Parte_7
Infatti non risulta svolta alcuna allegazione in ordine al presupposto fondante l'acquisto per usucapione , il possesso ultraventennale, essendosi solo fatto riferimento al titolo di acquisto (rogito pubblico del 29.09.2000 del Notaio ai nn. 76640 di Rep. e 8451 della Racc. . Persona_4
Quanto alle domande meritevoli di accoglimento va ricordato che le particelle per cui è causa, come oggi individuate alla stregua delle relazioni depositate dal nominato TU in data 8.10.2021 e in data
10.12.2024 derivano tutte dalle particelle originarie censite al catasto dei terreni del Comune di
Siracusa al f. 148 22,24 675 (ex21/b), di cui risultano comproprietarie tutte le parti del presente giudizio, come da relazione notarile ipocatastale del 16/12/2014 redatta dal notaio . Per_5 11
Dirimente, ai fini della decisione odierna è altresì il fatto che singoli proprietari hanno confermato e riconosciuto reciprocamente il possesso esclusivo pubblico e ininterrotto delle porzioni corrispondenti alle porzioni del fondo i cui confini corrispondono agli attuali frazionamenti catastali.
Ciò premesso va rilevato che le circostanze fattuali rappresentate da parte attrice e dai convenuti ( nonché attori in riconvenzionale) – ovviamente tutti ad eccezione di , Controparte_10 [...]
, , - hanno trovato riscontro nelle conclusioni Parte_5 Controparte_11 Parte_7
raggiunte dal TU nella relazione versata in atti, che da questo giudice vanno condivise in quanto immuni da vizio logico giuridico, oltre che nelle dichiarazioni rese dai testi escussi in corso di causa, della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare.
In particolare, quanto alla pretesa azionata dalla attrice principale , la il TU ha chiarito che Pt_1
la frazione di immobile ( contrassegnato dal n. 12 nella relazione a pag. 29 del TU depositata il
18.10.2021 e pag. 12 nella seconda relazione depositata il 10.12.2024 ) consiste in un lotto di terreno della superficie catastale di 601 mq, sul quale risulta realizzato un fabbricato per civile abitazione, recintato con muri in conci arenari, sormontati da paletti con rete metallica plastificata con ingresso possibile attraverso due cancelli carrabili censito al catasto al f. 148 p.lla 1365, zona censuaria 1, cat.
A/7, classe 2, consistenza 6 vani, superficie catastale 112 mq (totale escluse aree scoperte 101 mq), rendita € 790,18, ubicato in posizione angolare fra le vie denominate Giovanni da Verrazzano e via
Francesco de Pineto.
Precisa il TU che con il rogito di acquisto con atto di compravendita del Notaio in data Per_4
25/02/1992 al n. 32292 di repertorio e n. 11420 di raccolta, registrato a Siracusa il 05/03/1992 al n.
1012. la acquistava la proprietà indivisa di 35,008/1000 di un fondo rustico della superfice Pt_1
complessiva di ettari due, are ventotto e centiare cinquantadue (2.28.52), riportato nel Nuovo Catasto
Terreni del comune di Siracusa, alla partita 31200, foglio 148, particelle 22, 24 e particella definita
675.
Si aggiunga che dalla TU ( vedi da ultimo relazione del 10.12.2024 pag. 10) risulta che Il lotto di terreno di pertinenza dell'immobile 12 proveniente dalle porzioni delle particelle originarie di cui al foglio 148, part.lle 22, 24, e 675 risulta corrispondente al terreno di pertinenza del sopra citato fabbricato (foglio 148 particella 1365) e interamente individuato nella relativa planimetria catastale già depositata e avente superficie catastale di 601 m2 (vedi allegato C).
Dalla deposizione del teste risulta adeguatamente dimostrata la collocazione temporale Tes_2 dell'inizio del possesso in capo alla che secondo il teste deve attestarsi nell'anno 1992. Pt_1
Tale deposizione trova conferma anche in quella resa dall'altro teste, , escusso Testimone_3 all'udienza del 10/01/2023 , che ha dichiarato che l'inizio del possesso del bene da parte della 12
attrice va collocato a far tempo dal 1993, elemento fattuale che comunque nel caso di specie non incide sulla prova rilevante agli effetti dell'acquisto per usucapione .
Va poi evidenziato che la , in ottemperanza al proprio onere probatorio, ha prodotto in giudizio Pt_1
l'atto di acquisto della quota indivisa di 35,008/1000 del fondo rustico per cui è causa, la visura per immobile, l'ispezione ipotecaria che individua una trascrizione a favore del 28/02/1992 riferita all'atto in questione, nonché certificazione del Comune di Siracusa da cui si evince che l'immobile esisteva già dal 1995, anno in cui risulta presentata, seppur vanamente istanza di sanatoria Prot.
22862 del 28/02/1995; risultano altresì prodotte le bollette relative al consumo di energia elettrica, seppur a partire dal 2004, elemento che corrobora ulteriormente l'assetto dimostrativo della domanda.
Va quindi accolta la domanda della di accertamento dell'acquisto del diritto di proprietà per Pt_1
usucapione con riferimento al compendio immobiliare indicato nella relazione del TU depositata al 10.12.2024 n. 12 pag. 10 che va intesa integralmente qui riportata.
Fondata è anche la domanda proposta in via riconvenzionale da e Controparte_4 Controparte_3
In proposito il TU ha accertato che l'immobile, distinto al foglio n. 148 p.lla 829 ubicato in via
Giovanni da Verrazzano n. 13 consta di un lotto di terreno, della superficie catastale di 1.200 mq, sul quale è stato realizzato un fabbricato per civile abitazione, recintato con muri in conci arenari, sormontati da paletti con rete metallica plastificata, con ingresso da via Giovanni da Verrazzano attraverso un cancello carrabile, ( vedi immobile contrassegnato dal n. 3 nella relazione del TU pag. 6 e 7, che individua anche i dati catastali relativi alla costruzione edificata).
I testi escussi e , della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare Testimone_4 Testimone_5
hanno dichiarato concordemente che il possesso della quota di fondo indiviso da parte degli attori risale al 1984 e che la costruzione del fabbricato, successivamente all'acquisto del terreno, si collocano all'incirca nel 1989.
Hanno inoltre riferito in ordine alla esistenza di un muro di recinzione di circa un metro, con sovrastante recinzione veicolare con cancello, sia pedonale che veicolare.
Ad ulteriore riprova del possesso continuato va anche riscontrata la documentazione versata in atti,
e in particolare la domanda di sanatoria protocollata e depositata in data 07/10/1986, le bollette relative alle utenze di energia elettrica risalenti all'anno 1988, che riprovano fortemente la fondatezza dell'avvenuto acquisto per usucapione, con conseguente accoglimento della domanda riconvenzionale .
Va accolta anche la domanda di accertamento dell'acquisto del diritto di proprietà per usucapione di e di . CP_5 Controparte_6
In proposito va riscontrato il titolo di acquisto - atto di compravendita del Dott. Persona_6
notaio in Siracusa, rogato in data 15/01/1992 al n. 62196 di repertorio e n. 20134 di raccolta, registrato 13
a Siracusa il 22/01/1992 al n. 697, avente ad oggetto la proprietà indivisa di 43,759/1000 di un fondo rustico della superficie complessiva di ettari due, are ventotto e centiare cinquantadue (2.28.52), riportato nel Nuovo Catasto Terreni del Comune di Siracusa alle partite 31200, foglio 148, particelle
22, 24 e particella definita 675 (ex 21/b)- alla identificazione catastale del bene.
In proposito va poi rilevato che il TU ha identificato il detto compendio nella relazione a pag.5 ( immobile n. 4) riferendosi al fabbricato, ubicato in via dei Cosmonauti snc, censito al Catasto
Fabbricati del comune di Siracusa al foglio 148, particella 1024.
Ha altresì rilevato che il lotto di terreno di pertinenza dell'immobile 4) proveniente dalle porzioni delle particelle originarie di cui al foglio 148, part.lle 22, 24, e 675 risulta corrispondente al terreno di pertinenza del sopracitato fabbricato (foglio 148 particella 1024) e interamente individuato nella relativa planimetria catastale già depositata e avente superficie catastale di 1.006 m2 (vedi allegato
C) alla relazione del TU depositata in data 10.12.2024.
Quanto al fondamentale requisito, il possesso ultraventennale, risulta supportato dalla dichiarazione resa dal teste all'udienza del 18/04/2024 laddove ha rappresentato che la sorella e il CP_6 cognato, sin dal momento dell'acquisto del terreno in c.da Terrauzza, avvenuto all'inizio degli anni
'90, hanno detenuto il terreno da proprietari, precisando che gli stessi hanno provveduto a recintarlo, oltre che a realizzare un cancello per le macchine e uno pedonale.
Il titolo edilizio in sanatoria del 22/05/2003 prodotto in atti costituisce l'ulteriore riscontro della effettiva realizzazione del fabbricato già censito al f. 148 p.lla 1204, già a partire dal 1995, anno in cui risulta depositata la relativa istanza contraddistinta al prot. Gen. N. 24186 dell'1/3/1995.
La domanda di usucapione va quindi accolta quanto sia alla porzione ove insiste l'immobile, sito a
Siracusa in Via dei Cosmonauti snc censito al catasto dei fabbricati del Comune di Siracusa al foglio
148 p.lla 1204.che al terreno di pertinenza come sopra individuato.
Quanto alla pretesa azionata da il TU ha accertato che trattasi di un lotto di terreno Parte_2
della superficie catastale di 650 mq, al cui interno è stato realizzato un fabbricato per civile abitazione, recintato con muri in pietrame a secco sormontati da paletti con rete metallica plastificata, il cui ingresso avviene da via Francesco De Pineto attraverso un cancello carrabile ( immobile distinto al f.
148 p.lla 1205 zona censuaria 1, cat. A/7, classe 2, consistenza 4 vani, superficie catastale 112 mq totale escluse aree scoperte 103 mq ubicato in via Francesco de Pineto n. 9).
Il TU ha altresì rilevato che il terreno è pervenuto all'intestataria catastale, , tramite Parte_2
atto di compravendita del notaio rogato in data 07/03/1985 al n. 56569 di repertorio e n. Per_7
17251 di raccolta, registrato a Siracusa il 27/03/1985 al n. 1803 avente ad oggetto la proprietà indivisa di 29,232/1000 di un fondo rustico della superficie complessiva di ettari due, are ventotto e centiare 14
cinquantadue (2.28.52), riportato nel Nuovo Catasto Terreni del comune di Siracusa alla partita
31200, foglio 148, particelle 22, 24 e particella definita 675 (ex 21/b).
Quanto al requisito del possesso ininterrotto il teste , escusso all'udienza del Testimone_6
19/03/2024, ha dichiarato che il lotto di terreno in questione Terrauzza, delimitato a sud da una strada interna, è stato acquistato dai suoi genitori nel 1985, anno che ricorda in quanto aggancia all'età del proprio fratello (due anni) e alla propria.
Dichiara inoltre che nessuno, oltre ai genitori, si era preso cura del terreno in questione che oltre ad essere delimitato da recinzione con muri a secco era anche chiuso da un cancello le cui chiavi erano sempre state in possesso dei genitori in via esclusiva.
Specificava inoltre che la casa era stata oggetto di sequestro fino al 1988 e che poi nel 1990
l'immobile era stato completato.
Tanto basta ai fini dell'accoglimento della domanda.
Va comunque rilevato che la presenza dell'immobile, già a partire dal 1987, risulta documentata dalla concessione in sanatoria del 1998 rilasciata dal Comune di Siracusa, stante la data di presentazione della relativa istanza del 31/03/1987 Prot. 30561, oltre che dalla perizia tecnica giurata datata
21/03/1989 la cui committente è difatti . Parte_2
La domanda di usucapione va quindi accolta in favore di , quanto alla porzione Parte_2 di immobile ove insiste l'immobile sito a Siracusa in via Francesco de Pineto n. 9, censito al catasto dei fabbricati f. 148 p.lla 1205. ( vedi relazione depositata dal TU in data 10.12.2024 immobile 2)
Si aggiunga poi che il lotto di terreno di pertinenza dell'immobile 2 proveniente dalle porzioni delle particelle originarie di cui al foglio 148, part.lle 22, 24, e 675 risulta corrispondente al terreno di pertinenza del sopracitato fabbricato (foglio 148 particella 1205) e interamente individuato nella relativa planimetria catastale già depositata e avente superficie catastale di 650 m2 (vedi allegato C).
Quanto alla domanda proposta da la stessa ha acquistato in forza di atto di compravendita CP_9
( versato in atti dalla parte attrice) del notaio rogato in data 12/12/1984 al n. 56288 di Per_7
repertorio e n. 17040 di raccolta, registrato a Siracusa il 27/12/1984 al n. 6270 la proprietà indivisa di 39,383/1000 di un fondo rustico della superficie complessiva di ettari due, are ventotto e centiare cinquantadue (2.28.52), riportato nel nuovo catasto terreni del comune di Siracusa alla partita 31200, foglio 148, particelle 22, 24 e particella definita 675 (ex 21/b).
Trattasi di un lotto di terreno della superficie catastale di 914 mq, al cui interno sono presenti due corpi di fabbrica, il cui ingresso avviene da via Francesco de Pineto attraverso un cancello carrabile.
Il TU ha accertato che l'immobile è censito al Catasto Fabbricati del Comune di Siracusa al foglio
148, particella 1073 sub 1, zona censuaria 1, cat. A/7, classe 2, consistenza 5,5 vani, superficie catastale 87 mq (totale escluse aree scoperte 66 mq), è ubicato in via Francesco de Pineto n. 3. 15
Ha altresì accertato il TU ( vedi relazione depositata in data 10.12.2024 pag. 5 e 6) che il lotto di terreno di pertinenza dell'immobile 5 proveniente dalle porzioni delle particelle originarie di cui al foglio 148, part.lle 22, 24, e 675 risulta corrispondente al terreno di pertinenza del sopracitato fabbricato (foglio 148 particella 1073 sub 1) e interamente individuato nella relativa planimetria catastale già depositata e avente superficie catastale di 914 m2 (vedi allegato C).
Le dichiarazioni rese dal teste hanno confermato che ha acquistato nel Testimone_7 CP_9
1984 il terreno e che ivi ha costruito una casa, identificando, sebbene ampia probabilità, il momento di edificazione a circa due anni dopo l'acquisto.
Il teste ha altresì precisato che il terreno era sempre stato recintato, e che era accessibile attraverso un cancello pedonale e un cancello veicolare, dovendo invece considerarsi privo di rilevo, in assenza peraltro di documentazione tecnica.
Va poi evidenziato che la parte, assolvendo all'onere probatorio incombente a suo carico, ha prodotto in giudizio l'atto di acquisto di 39,383/1000 di un fondo rustico della superficie complessiva di ettari due, are ventotto e centiare cinquantadue (2.28.52), riportato nel nuovo catasto terreni del comune di
Siracusa alla partita 31200, foglio 148, particelle 22, 24 e particella definita 675 (ex 21/b) e prodotto, oltre la domanda di sanatoria dell'immobile dell'8 novembre 1985.
La domanda di usucapione va quindi accolta integralmente.
Deve essere accolta la domanda riconvenzionale di e , che Controparte_7 Controparte_8 rivendicano l'acquisto per usucapione della porzione di terreno ove è stato realizzato il fabbricato censito al catasto dei terreni del Comune di Siracusa, al Foglio 148, p.lla 1209, con relativo terreno di pertinenza di estensione di circa mq. 700.
Dall'esame della TU in atti emerge che detto bene, corrisponde ad un lotto di terreno ubicato in
Siracusa, via dei Cosmonauti s.n.c., caratterizzato dalla presenza al suo interno di un fabbricato per civile abitazione, interamente recintato con muri di confine in conci arenari intonacati e ingresso da via Cosmonauti, attraverso un cancello carrabile. L'immobile è caratterizzato da un fabbricato di 114 mq, censito al catasto al foglio 148, alla particella 1209 e da un terreno di pertinenza del fabbricato, corrispondente alla superficie del lotto di terreno recintato, censito al catasto dei terreni al foglio 148,
p.lla 1364, su cui ricadono anche altri fabbricati ed una parte dell'attuale Via dei Cosmonauti. Il terreno è pervenuto alle parti, tramite atto di compravendita del Notaio rogato in data Per_7
04/03/1985 al n. 56551 di repertorio e n. 17233 di raccolta, registrato a Siracusa il 25/03/1985 al n.
7682. In detto atto i predetti acquistavano la proprietà indivisa di 87,518/1000 di un fondo rustico della superficie complessiva di ettari due, are ventotto e centiare cinquantadue (2.28.52), riportato nel
Nuovo Catasto Terreni del comune di Siracusa alla partita 31200, foglio 148, particelle 22, 24 e particella definita 675 (ex 21/b). 16
Agli effetti della prova del requisito del possesso ultraventennale va richiamato quanto riferito all'udienza del 18 aprile 2024 dal testimone , che ha dichiarato che il e Testimone_8 CP_7 la , da quando hanno acquistato il terreno, nell'anno 1985, hanno costruito il muro di cinta e CP_8
istallato il cancello di accesso al terreno con ingresso da via dei Cosmonauti, e inoltre sul fondo hanno edificato un immobile circa due anni dopo aver acquistato il terreno.
Il titolo edilizio in sanatoria del 17.10.1989, prodotto in atti, costituisce, ulteriore riscontro della effettiva realizzazione del fabbricato nel periodo indicato, così come la perizia di stima dell'immobile, datata 20.05.1995, prodotta in originale che descrive le caratteristiche del terreno e del fabbricato ivi insistente, rispondenti a quelli attuali.
Dall'esito della TU disposta come in atti ( in particolare vedi relazione del 10.12.2024)
Risulta che lotto di terreno di pertinenza dell'immobile ( nella relazione n. 6 a pag. 6 e 7) proveniente dalle porzioni delle particelle originarie di cui al foglio 148, part.lle 22, 24, e 675 risulta corrispondente nello stato attuale dei luoghi, al terreno di pertinenza del sopracitato fabbricato (foglio
148 particella 1073 sub 1) che si presenta interamente recintato, ma catastalmente, al momento della stesura della precedente relazione di consulenza tecnica, risultava facente parte della particella 1364, la quale risultava condivisa con altri fabbricati ed in parte ricadente sull'attuale Via dei Cosmonauti
(così come descritto dettagliatamente nella precedente relazione di consulenza tecnica d'ufficio del
06.09.2021 e riportato nel relativo allegato C).
Con la successiva relazione il TU ha proceduto al frazionamento della sopracitata particella 1364 individuando l'area di pertinenza del sopracitato fabbricato (foglio 148 particella 1209) mediante assegnazione della nuova particella n. 1580 avente superficie catastale di 863 m2 (vedi allegati D-E-
F). Pertanto, a seguito del sopracitato frazionamento si può affermare che il lotto di terreno di pertinenza dell'immobile 6 proveniente dalle porzioni delle particelle originarie di cui al foglio 148, part.lle 22, 24, e 675 risulta corrispondente al lotto di terreno individuato catastalmente al foglio 148 particella 1580 e avente superficie catastale di 863 m2 (vedi allegati C-D-E-F)
La domanda, dunque, può essere accolta integralmente.
Passando alla domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione spiegata da e Parte_3 [...]
il TU ha rilevato che trattasi di un terreno della superficie catastale di circa 690 mq, al Pt_4
cui interno è stata realizzato un fabbricato per civile abitazione, con spazio esterno al fabbricato destinato in parte a verde e a camminamenti, interamente recintato con muri in conci arenari, e con ingresso da via Giovanni da Verrazzano attraverso un cancello carrabile. L'immobile è pervenuto agli intestatari catastali, e con atto di compravendita del notaio Parte_4 Parte_3 Per_8
rogato in data 10/11/2003 al n. 24191 veniva trasferita ai una villetta edificata su un terreno Pt_3
pervenuto ai venditori, e , in ragione di 35,008/1000 millesimi per CP_26 Controparte_27 17
atto del notaio , in data 12.12.1984, riportato nel Nuovo Catasto Terreni del comune Persona_9
di Siracusa alla partita 31200, foglio 148, particelle 22, 24 e particella definita 675 (ex 21/b).
I in via riconvenzionale hanno chiesto di provare il possesso, pubblico, continuato ed interrotto Pt_3
di detto bene mediante l'interrogatorio formale degli altri convenuti, deducendo che i loro aventi causa e , hanno esercitato su detto immobile, il possesso indisturbato CP_26 Persona_10
e pacifico dal 1984, recintandolo e apponendovi un cancello d'ingresso le cui chiavi erano nella loro esclusiva disponibilità, allacciandovi a loro nome le relative utenze, possesso che è continuato ininterrottamente a seguito dell'acquisto del fabbricato da parte dei predetti convenuti.
Va rilevato che in ordine a tali circostanze nessuna contestazione è stata opposta da parte degli altri convenuti costituiti, comproprietari pro quota del bene, i quali tutti peraltro nel costituirsi hanno reciprocamente riconosciuto i diritti di ognuno, nonché la regolarità delle notifiche nei confronti dei contumaci, rendendo quindi superflua l'ammissione dell'interrogatorio formale richiesto ad ulteriore conferma del diritto già pacificamente riconosciuto.
Pertanto, la domanda spiegata da può essere interamente accolta. Parte_19
Va quindi dichiarato l'acquisto per usucapione in favore di costoro del fabbricato , ubicato in via
Giovanni da Verrazzano snc, censito al Catasto Fabbricati del comune di Siracusa al foglio 148, particella 876 e del lotto di terreno di pertinenza dell'immobile ( vedi relazione TU depositata il
10.12.2024 pag. 8) proveniente dalle porzioni delle particelle originarie di cui al foglio 148, part.lle
22, 24, e 675 corrispondente al terreno di pertinenza del sopracitato fabbricato (foglio 148 particella
876) e interamente individuato nella relativa planimetria catastale già depositata e avente superficie catastale di 690 m2 (vedi allegato C).
Quanto a , va rilevato che ha rinunciato alla propria domanda, con dichiarazione Parte_6 resa all'udienza del 7.12.2023, accettata dalle controparti e poi ribadita all'udienza del 2.05.2024, in sede di precisazione delle conclusioni.
Va quindi dichiarata cessata nei suoi confronti la materia del contendere .
Quanto infine alla domanda riconvenzionale dei convenuti e i quali, CP_12 Controparte_13 in qualità di eredi di , chiedono dichiararsi l'acquisto per usucapione della villetta Persona_2
con annesso terreno di pertinenza per una superficie complessiva di mq 800, censita al Catasto dei fabbricati del Comune di Siracusa al Foglio 148, p.lla 901 va osservato quanto segue.
In merito a detto terreno il TU ha accertato che lo stesso è ubicato in via Giovanni da Verrazzano
n. 3 e che trattasi di un lotto di terreno della superficie catastale di circa 779 mq, al cui interno è stato realizzato un fabbricato per civile abitazione.
L'intero lotto è recintato con muri sormontati da paletti con rete metallica ombreggiante. 18
L'ingresso al lotto avviene da via Giovanni da Verrazzano attraverso un cancello carrabile. Lo spazio esterno ai fabbricati è destinato in parte a verde, a camminamenti e parcheggio.
L'immobile edificato risulta essere censito al catasto fabbricati del comune di Siracusa al foglio 148, particella 901, zona censuaria 1, cat. A/7, classe 3, consistenza 6,5 vani, superficie catastale 144 mq
(totale escluse aree scoperte 136 m2), rendita € 856,03.
L'immobile è pervenuto agli attuali intestatari catastali, e , parti CP_13 CP_12
convenute che rivendicano la piena proprietà del bene, per successione legittima di , Persona_2
del 17.03.2014, numero raccolta 440 e volume 9990 Agenzia delle Entrate Siracusa, e rinuncia del coniuge superstite del 18/06/2013. Al de cuius pervenne dai Sig.ri Persona_11 Per_3
e che trasferivano una villetta in Siracusa, nella Via Giovanni da
[...] Controparte_24
Verrazzano n. 3, con atto di compravendita rogato dal Dott. , notaio in Siracusa, in Persona_9
data 28/01/2003 con n. 84407 di repertorio e n. 28405 di raccolta. e Persona_3 CP_24
, a loro volta, acquistavano la comproprietà indivisa di 35,008/1000 di un fondo rustico
[...]
della superficie complessiva di ettari due, are ventotto e centiare cinquantadue (2.28.52), riportato nel
Nuovo Catasto Terreni del comune di Siracusa alla partita 31200, foglio 148, particelle 22, 24 e particella definita 675 (ex 21/b) con atto rogato Dott. , notaio in Siracusa, in data Persona_9
30/12/1985 con n. 56302 di repertorio e n. 17052 di raccolta, registrato a Siracusa il 19/02/1985 al n.
1002.
L'istruttoria esperita, con l'escussione del testimone , all'udienza del 16.02.2024, ha Testimone_9
confermato che l aveva costruito nel 1991, una casa nel lotto di terreno di Via Giovanni da Per_3
Verrazzano, dallo stesso in precedenza recintato, abitandovi con la figlia fino al 2002, ovvero fino a quando la casa è stata acquistata dai coniugi , i quali abitarono la villetta sopra Controparte_28 descritta con la propria famiglia, esercitando sull'intero immobile un potere di fatto esclusivo, uti dominus, ininterrotto e pacifico, fino alla morte di , avvenuta il 18/2/2013. I predetti Persona_12
attori in riconvenzionale, producono altresì un certificato anagrafico storico che attesta la residenza di in Via Giovanni da Verrazzano n. 3 a far data dal 10.05.1996, nonché Controparte_24 bollette di fornitura di energia elettrica intestate a relative all'immobile di via Persona_3
Verrazzano relative all'anno 1995 e al trimestre ottobre-novembre 2002 ed altre successivamente intestate a relative all'anno 2004. Persona_2
Deve quindi ritenersi che dall'esito della escussa istruttoria esperita, è emerso che la prova del possesso utile all'usucapione è stata fornita in ordine alla porzione di terreno ove insiste il fabbricato già censito al Catasto dei fabbricati del Comune di Siracusa al Foglio 148, p.lla 901, poiché esattamente delineato nei suoi confini. 19
Quanto al terreno di pertinenza ( pag. 7 relazione) il lotto di terreno di pertinenza dell'immobile 7 proveniente dalle porzioni delle particelle originarie di cui al foglio 148, part.lle 22, 24, e 675 risulta corrispondente al terreno di pertinenza del sopracitato fabbricato (foglio 148 particella 901) e interamente individuato nella relativa planimetria catastale già depositata e avente superficie catastale di 779 m2 (vedi allegato C alla relazione del TU).
In ragione dello sviluppo della causa e della mancata contestazione delle pretese altrui, sussistono valide ragioni per dichiarare compensate le spese di lite, ivi comprese quelle di TU, già liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n.
3159/2013, nella contumacia di , , , Controparte_2 CP_1 CP_15 Controparte_16
, , Controparte_17 Controparte_18 Controparte_25 Parte_9 Parte_10
, , , , ,
[...] Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15 Pt_16
, , , , , ,
[...] Parte_17 Parte_18 Controparte_20 CP_21 Controparte_22
, così dispone: Controparte_23
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda proposta da;
Parte_6
- dichiara, in accoglimento della domanda dell' e delle domande riconvenzionali proposte , Pt_1
l'acquisto per usucapione del diritto di proprietà in favore di:
- dell'immobile sito in Siracusa in via Giovanni Da Verrazzano ad angolo con via Parte_1
Francesco de Pineto, al .Catasto Fabbricati al foglio n. 148 p.lla 1365 e del lotto di terreno di pertinenza interamente individuato nella planimetria catastale già depositata e avente superficie catastale di 601 m2 (vedi allegato C della relazione del TU);
- e dell'immobile sito in Siracusa, via Giovanni da Verrazzano Controparte_3 Controparte_4
n. 13 censito al Catasto dei fabbricati al f. 148 p.lla 829 e del lotto di terreno di pertinenza dell'immobile corrispondente al terreno di pertinenza del sopracitato fabbricato (foglio 148 particella
829) e interamente individuato nella relativa planimetria catastale depositata e avente superficie catastale di 1.200 m2 (vedi allegato C della TU);
- e dell'immobile sito in Siracusa via dei Cosmonauti snc, CP_5 Controparte_6
censito al Catasto dei fabbricati del Comune di Siracusa al f. 148 p.lla 1204 e del lotto di terreno di pertinenza dell'immobile proveniente dalle porzioni delle particelle originarie di cui al foglio 148, part.lle 22, 24, e 675 corrispondente al terreno di pertinenza del sopracitato fabbricato (foglio 148 particella 1024) e interamente individuato nella relativa planimetria catastale già depositata e avente superficie catastale di 1.006 m2 (vedi allegato C); 20
Par
- dell' immobile sito a Siracusa via Francesco de Pineto n. 9, censito al Catasto Pt_2 Pt_2
dei fabbricati foglio 148 p.lla 1205 e del lotto di terreno di pertinenza dell'immobile , proveniente dalle porzioni delle particelle originarie di cui al foglio 148, part.lle 22, 24, e 675 risulta corrispondente al terreno di pertinenza del sopracitato fabbricato (foglio 148 particella 1205) e interamente individuato nella relativa planimetria catastale già depositata e avente superficie catastale di 650 m2 (vedi allegato C);
- dell'immobile sito a Siracusa in via Francesco de Pineto n. 9, censito al Catasto dei CP_9
fabbricati f. 148 p.lla 1073 e del lotto di terreno di pertinenza dell'immobile proveniente dalle porzioni delle particelle originarie di cui al foglio 148, part.lle 22, 24, e 675 corrispondente al terreno di pertinenza del sopracitato fabbricato (foglio 148 particella 1073 sub 1) e interamente individuato nella relativa planimetria catastale già depositata e avente superficie catastale di 914 m2 (vedi allegato
C) della TU;
- e dell'immobile sito a Siracusa in via dei Cosmonauti Controparte_7 Controparte_8
censito al catasto dei fabbricati del Comune di Siracusa, al Foglio 148, p.lla 1209 e del lotto di terreno di pertinenza dell'immobile corrispondente al lotto di terreno individuato catastalmente al foglio 148 particella 1580 e avente superficie catastale di 863 m2 (vedi allegati C-D-E-F della relazione di TU);
- e dell'immobile sito a Siracusa in via Giovanni da Verrazzano Parte_3 Parte_4
censito al catasto dei fabbricati del Comune di Siracusa al f. 148 p.lla 876 e del terreno di pertinenza dell'immobile avente superficie catastale di 690 m2, proveniente dalle porzioni delle particelle originarie di cui al foglio 148, part.lle 22, 24, e 675 interamente individuato nella planimetria catastale già depositata e (vedi allegato C della TU ).
- e dell'immobile sito a Siracusa in via Giovanni da Verrazzano CP_12 CP_13
n. 3 censito al Catasto dei fabbricati al Foglio 148, p.lla 901 e del terreno di pertinenza avente superficie catastale di 779 m2 , proveniente dalle porzioni delle particelle originarie di cui al foglio
148, part.lle 22, 24, e 675 interamente individuato nella relativa planimetria catastale già depositata
( vedi allegato C della relazione del TU versata in atti) ;
- Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da , Controparte_10 Parte_5
, Controparte_11 Parte_7
- ORDINA al Conservatore RR.II. Agenzia per il Territorio di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
Dichiara compensate le spese tra le parti del giudizio, ivi comprese quelle di TU già liquidate con separato decreto.
Siracusa 30 maggio 2025 Il Giudice 21
Dott.ssa Concetta Maiore