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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/06/2025, n. 1888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1888 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
n. 4907/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso Fallimentare
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di SECONDO Grado iscritta al n.R.G. 4907/2019 promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), e nata a [...] C.F._1 Controparte_2
(CE) l'08/12/1953 (C.F.: ) rappresenti e difesi dall'Avv. C.F._2
Mazzotta Gianluca (C.F.: ), ed elett.te dom.to presso lo studio C.F._3
sito in Santa Maria La Fossa (CE) al C.so Umberto I°,78;
-appellante-
contro
1
rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Bonito (C.F.: ) ed C.F._4
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Montecorvino Rovella (SA) alla
Piazza Pasquale Budetta, n. 57/A
-appellato contumace-
CONCLUSIONI come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69
e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello "svolgimento del processo" (salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione).
Con ricorso depositato il 4 giugno 2019, i signori e Controparte_1 [...]
hanno proposto appello avverso la sentenza n. 7101/2018 Controparte_2
emessa dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere nella persona della dott.ssa Iolanda Mondo che aveva rigettato l'opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 23 del 31/03/2018 avente protocollo n. 1056 dell'11/04/2018,
emessa dal irrogando una sanzione amministrativa di € 500,00 Controparte_3
per presunto abbandono di rifiuti in violazione dell'ordinanza sindacale n. 90 del
19/09/2008.
2 Gli appellanti hanno lamentato che la sentenza gravata si fonda sull'efficacia probatoria del verbale redatto dalla Polizia Municipale, ritenuta insuscettibile di contestazione, pur in assenza di prova diretta della condotta materiale contestata.
Si è costituito in giudizio il eccependo preliminarmente Controparte_3
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., per asserita carenza di specificità
dei motivi, e nel merito, insistendo per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Senza alcuna necessità di istruttoria, la causa all'udienza del 27 novembre 2024
veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
In via preliminare, va rilevata la proponibilità dell'appello tempestivamente spiegato entro il termine di rito dal deposito della sentenza impugnata.
L'appello va dichiarato ammissibile anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 342
c.p.c. essendo compiutamente delineati nell'atto di appello i capi di sentenza oggetto di gravame e gli specifici motivi di impugnazione.
Sempre, in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e
336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
In via preliminare, si rileva che non risulta depositato in atti il fascicolo di primo grado, nonostante i ripetuti provvedimenti di rinvio adottati dal Giudice istruttore
3 ai sensi dell'art. 347, comma 3, c.p.c., e le conseguenti disposizioni rivolte alla
Cancelleria per la trasmissione del medesimo.
Tale omissione, pur censurabile, non può precludere la decisione nel merito,
poiché dalla documentazione ritualmente versata in giudizio dalle parti risultano comunque disponibili tutti gli atti essenziali ai fini della decisione: ricorso introduttivo, ordinanza ingiunzione, verbale di accertamento, comparsa di costituzione e sentenza impugnata.
Pertanto, in applicazione del principio di non tassatività del fascicolo del giudice di pace e di economia processuale, si ritiene che l'istruttoria sia comunque completa e che la controversia possa essere decisa nel merito. In tal senso si è
espressa la giurisprudenza di merito e legittimità, secondo cui: “Il mancato deposito del fascicolo di primo grado non comporta di per sé l'impossibilità della decisione della causa d'appello, ove le parti abbiano ritualmente prodotto la documentazione necessaria a fondare le rispettive pretese e difese” (cfr. Cass. civ.,
Sez. II, 10.10.2019, n. 25493; Trib. Roma, sez. XIII, sent. 24 maggio 2021, n.
8753).
Chiarito quanto sopra e rigettate le eccezioni preliminari sollevate dalla parte appellata, si può ora procedere all'esame del merito del gravame.
Dalla documentazione in atti, emerge che la sanzione amministrativa è stata irrogata sulla base del rinvenimento, all'interno di un sacchetto di rifiuti abbandonato sul territorio del di corrispondenza recante le Controparte_3
generalità degli odierni appellanti.
4 Tuttavia, come noto, la presunzione di responsabilità ex art. 6, comma 1, della legge n. 689/1981, secondo cui il proprietario della cosa utilizzata per commettere la violazione risponde in solido, può operare solo ove non venga fornita prova contraria.
Nel caso in esame, la contestazione non concerne un veicolo o uno strumento tecnicamente qualificato, bensì un generico sacchetto contenente rifiuti domestici.
Il ribadisce che la sola presenza di documenti riferibili agli Controparte_3
appellanti in un sacchetto di rifiuti costituisce elemento sufficiente a far scattare la presunzione di responsabilità solidale.
Tuttavia, tale presunzione non è assoluta. Deve essere supportata da una ricostruzione congruente e non contraddetta da elementi che rendano plausibile una diversa dinamica (come, ad esempio, dispersione accidentale o abbandono da parte di terzi, peraltro non esclusi nel caso concreto).
L'Ente non ha prodotto alcuna documentazione fotografica, testimonianze, video,
né vi è stata contestazione immediata agli appellanti.
Non risulta che l'Amministrazione abbia tentato neppure un minimo approfondimento istruttorio sull'effettivo autore materiale dell'abbandono.
Il verbale si limita a riportare la “presenza di corrispondenza nel sacchetto”,
circostanza oggettivamente debole per sorreggere una sanzione da € 500,00 e a parere di questo Tribunale, la mera presenza di un documento cartaceo,
potenzialmente riferibile agli appellanti, non è sufficiente, in assenza di ulteriori
5 elementi, a dimostrare in via presuntiva la condotta materiale dell'abbandono, né il dolo o la colpa degli stessi, tenuto conto della possibile dispersione accidentale o della condotta dolosa di terzi.
Giova precisare che in materia di sanzioni amministrative, il giudice è tenuto ad accertare, anche in via presuntiva, la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito, ma detta presunzione deve fondarsi su circostanze gravi, precise e concordanti (cfr. Cass. civ., Sez. II, 02.10.2015, n. 19740).
Nel caso in esame, l'Amministrazione si è limitata a riferire il rinvenimento della corrispondenza, senza riscontro visivo diretto, testimoni, fotografie del conferimento, o elementi che colleghino inequivocabilmente l'azione agli appellanti. Il primo Giudice, nel rigettare l'opposizione, ha fondato la propria decisione richiamando il principio secondo cui <
verbali redatti dai pubblici ufficiali in questione trova il proprio fondamento nel precetto di cui ai precedenti artt. 2699 e 2700 c.c. in tema di atto pubblico e di efficacia dell'atto pubblico>>.
Tuttavia, tale impostazione, pur corretta in astratto, non convince pienamente nella sua applicazione concreta al caso di specie, poiché prescinde dalla verifica della reale sussistenza del fatto e della riferibilità della condotta agli odierni appellanti.
Per tali ragioni, questa Autorità giudicante ritiene di discostarsi dall'impostazione seguita in primo grado, ritenendola non idonea a superare il necessario scrutinio in termini di gravità, precisione e concordanza del quadro probatorio. In particolare,
6 si osserva come il Giudice di Pace abbia aderito ad una lettura eccessivamente formalistica del principio di fede privilegiata ex artt. 2699-2700 c.c., applicandolo acriticamente al contenuto del verbale, pur in mancanza di una diretta percezione del fatto da parte degli agenti accertatori. L'equilibrio tra la tutela dell'interesse pubblico alla corretta gestione dei rifiuti e le garanzie di difesa dell'individuo impone una verifica più rigorosa, sostanziale e non meramente presuntiva dell'addebito contestato. La verbalizzazione dell'accertamento, pur avente efficacia privilegiata ex artt. 2699-2700 c.c., non può supplire all'assenza di prova certa della condotta antigiuridica, soprattutto laddove non vi sia contestazione immediata né identificazione diretta dei trasgressori.
Invero, l'efficacia probatoria privilegiata del verbale redatto da pubblici ufficiali riguarda i fatti avvenuti in loro presenza o da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, ma non può estendersi a deduzioni o inferenze che non siano assistite da riscontri obiettivi. Nel caso di specie, la verbalizzazione dell'accertamento si fonda unicamente sul rinvenimento di documentazione riconducibile agli appellanti all'interno di un sacchetto abbandonato, senza che vi sia stata visione diretta dell'atto di conferimento, né siano stati prodotti elementi indiziari ulteriori. Secondo consolidata giurisprudenza, “la semplice presenza di dati anagrafici su materiale abbandonato non può integrare di per sé prova certa della condotta sanzionata, occorrendo invece un complesso di elementi gravi,
precisi e concordanti, anche alla luce dei principi di proporzionalità e buona amministrazione” (cfr. Cass. civ., Sez. II, 19.11.2014, n. 24568; Cons. Stato, Sez.
IV, 6.3.2018, n. 1447).
7 Per completezza di esposizione, va sottolineato che gli appellanti hanno esercitato con tempestività il proprio diritto di difesa, impugnando l'ordinanza ingiunzione e contestando in modo chiaro, sin dall'origine, qualsiasi addebito di responsabilità,
allegando come ipotesi alternativa la possibile dispersione involontaria della documentazione contenuta nel sacchetto oggetto di accertamento.
A fronte di tale precisa contestazione, l'Amministrazione, pur gravata dell'onere probatorio, non ha prodotto alcun elemento istruttorio integrativo idoneo a corroborare l'effettiva riferibilità del fatto ai soggetti sanzionati.
Va ricordato che, pur nell'ambito del regime probatorio agevolato previsto dall'art. 6 della legge n. 689/1981, la presunzione di responsabilità richiede comunque il supporto di elementi obiettivi che colleghino in maniera concreta e diretta il soggetto al fatto illecito. Il semplice rinvenimento di corrispondenza recante dati anagrafici, in assenza di qualsiasi ulteriore riscontro sulla condotta materiale, non è sufficiente ad integrare gli estremi dell'illecito contestato.
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello merita accoglimento, con conseguente riforma della sentenza impugnata e annullamento dell'ordinanza ingiunzione.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Controparte_1
contro il avverso la sentenza del Controparte_2 Controparte_3
Giudice di Pace di Santa Maria C.V. n. 7101/2018, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma integralmente la sentenza impugnata;
- accoglie l'originaria opposizione proposta dagli appellanti avverso l'ordinanza ingiunzione n. 23 del 31/03/2018 avente protocollo n. 1056 dell'11/04/2018,
emessa dal e, per l'effetto, annulla la medesima;
Controparte_3
- condanna il al pagamento delle spese processuali dei due Controparte_3
gradi di giudizio, che liquida in complessivi € 958,00, comprensivo di euro 150,00
per spese, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario ex art. 2 D.M. 55/2014, in favore dell'Avv. Gianluca Mazzotta.
Lì, 04/06/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
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