Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/03/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2360 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
residente in [...]
25, ed elettivamente domiciliata in Messina, Via Del Vespro, n. 57, presso lo studio dell'avv. GIUFFRE' FRANCESCA, (C.F.:
), pec: fax: C.F._2 Email_1
09076415720, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] e residente in CP_1
Villafranca Tirrena (ME), Via Zizzo, n. 34, cod. fisc.:
; PARTE RESISTENTE C.F._3
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legitt
1
Con ricorso ex artt. 473 bis c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato il
05.06.2024, premesso che da una relazione di Parte_1
convivenza tra l'istante e protrattasi dal 2004 al 2021 erano CP_1
nati a Messina due figli, in data 21.12.2005 la figlia ed in data Per_1
17.03.2008 il figlio;
che il lavorava da molti anni come Per_2 CP_1
nostromo per la e tale lavoro, per il quale percepiva la Controparte_2
somma mensile di € 5.000,00 circa, lo portava a stare lontano da casa per moltissimo tempo, sicché tutto il peso della cura della casa e dei figli era ricaduto su di lei;
che il ormai da tempo si era trasferito a Napoli;
CP_1
che ella lavorava come collaboratrice domestica e viveva insieme ai figli in una casa in locazione per la quale pagava un canone di locazione di €
500,00 mensili;
che occorreva disciplinare l'affidamento del figlio minore ed il mantenimento dei due figli;
tutto ciò premesso, chiedeva che il figlio minore fosse affidato in modo condiviso con collocazione prevalente presso la madre, che fossero disciplinati i tempi di permanenza del padre con il figlio come meglio specificato in ricorso, che fosse posto a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli corrispondendo CP_1
un assegno mensile non inferiore ad € 750,00 per ogni figlio, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie, che fosse disposta l'attribuzione dell'assegno unico per intero alla deducente.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 03/04.07.2024.
All'udienza del 14.11.2024, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il Giudice delegato, rilevato che il resistente, nonostante la ritualità della notifica dell'atto introduttivo, non si era costituito, dichiarava la contumacia di CP_1
2 La ricorrente in tale sede dichiarava che il aveva visto i figli CP_1
per l'ultima volta il precedente mese di ottobre, quando era venuto in
Sicilia per qualche giorno, dal lunedì sino al giovedì o venerdì della medesima settimana;
in precedenza lo stesso aveva incontrato la figlia nel mese di aprile, quando la ragazza si era recata a Napoli per Per_1
Pasqua per incontrare il padre, mentre aveva incontrato il figlio Per_2
verosimilmente nel mese novembre dell'anno prima, quando il figlio si era recato a Napoli per trovarlo;
la ricorrente aggiungeva che il CP_1
giustificava la sua scarsa presenza con la circostanza che era sovente lontano da casa per il lavoro, e che lo stesso versava mensilmente per il mantenimento dei figli la somma di € 600,00, ma ciò sulla base di una sua autonoma scelta, senza alcun accordo sul punto.
Alla medesima udienza il Giudice delegato disponeva l'acquisizione di informazioni sulla capacità reddituale del presso l'INPS e CP_1
l'Agenzia delle Entrate di Messina.
Alla successiva udienza del 19.12.2024 il Giudice delegato, acquisite le informazioni richieste, provvedeva, quindi, ai sensi dell'art. 473 bis .22
c.p.c., come segue: “Rilevato che, con riferimento all'affidamento del figlio minore, nato a [...] in data [...], vada Persona_3
applicato il criterio preferenziale stabilito dall'art. 337 ter c.c. introdotto dal d. lgs. n. 154/2013, che attribuisce in modo condiviso ad entrambi i genitori le responsabilità connesse alla educazione, istruzione e cura della persona, in quanto non sono emerse ragioni per derogarvi e la stessa ricorrente ne ha fatto richiesta;
che sulle questioni di ordinaria amministrazione possa essere disposto l'esercizio separato della responsabilità da parte del genitore con il quale il minore anche temporaneamente si trova;
che, quanto alla individuazione del genitore presso il quale il minore debba essere domiciliato, appare preferibile attribuire le prevalenti responsabilità
3 di cura alla madre, con la quale il figlio ha proseguito la convivenza a seguito della crisi del rapporto tra i genitori;
che al fine di assicurare un adeguato rapporto tra il padre ed il figlio minore, vada stabilito che il possa vedere e tenere con sé il figlio minore in base al seguente CP_1
calendario, proposto dalla ricorrente: “A) Due giorni a settimana (martedì e giovedì) dall'uscita dei figli dalla scuola sino alle ore 21,00. B) Due fine settimana al mese (da concordarsi liberamente secondo gli impegni personali delle parti), dalle ore 10:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica. Nondimeno, sino a quando il non dimostrerà di avere CP_1
reperito una idonea abitazione e di aver allestito, all'interno della stessa, una camera ad uso esclusivo e personale del figlio, quest'ultimo dovrà pernottare presso l'abitazione materna ed in tal caso, il padre potrà tenere con sé il figlio dalle ore 10:00 alle ore 22:00 del sabato, dalle ore 9:00 alle ore 21:00 della domenica. C) Le vacanze invernali (periodo di Natale e
Capodanno), ad anni alterni, il figlio trascorrerà il Natale (dal 24 dicembre al 30 dicembre) con la madre ed il Capodanno (dal 31 dicembre al 7 gennaio) con il padre, e così ad anni alterni. Anche in tal caso, il pernottamento del figlio presso il padre sarà subordinato alla dimostrazione di quest'ultimo di avere reperito una idonea abitazione che contempli una camera ad uso esclusivo del figlio. Laddove detta circostanza non sia dimostrata, il figlio dovrà necessariamente ritornare a pernottare presso l'abitazione materna ed il padre potrà tenerlo con sé dalle ore 9:00 alle ore
22:00 di ogni giorno. D) Le vacanze di Pasqua, ad anni alterni, il figlio trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre e il giorno di Pasquetta con il padre e così via. E) Per il periodo delle vacanze estive e, in particolare, nel mese di agosto, il figlio trascorrerà 15 giorni con la madre (con sospensione delle visite del padre) e 15 giorni con il padre. Le parti dovranno concordare il periodo di loro spettanza entro e non oltre la fine del mese di
4 giugno di ogni anno. Nel caso in cui le parti decidano, nei 15 giorni di loro spettanza, di recarsi con il figlio in un luogo di villeggiatura, dovrà essere fornita comunicazione preventiva all'altro genitore. Anche in tale caso, il pernottamento dei figli presso l'abitazione del padre è subordinato alla dimostrazione che il padre abbia trovato un'abitazione idonea ad ospitare il minore durante la villeggiatura. Nel caso in cui il signor non fornisca CP_1
tale prova il padre potrà tenere con sé il figlio dalle ore 9:00 alle ore 23:00 di ogni giorno (dei 15 di sua spettanza); che vada disposto un assegno di mantenimento per i figli a carico del padre ed a favore della madre, gravata in via diretta degli oneri relativi al soddisfacimento delle loro esigenze;
che sulla base dell'attuale capacità reddituale paterna, quale documentata, delle modeste risorse economiche del genitore collocatario e delle esigenze di entrambi i figli che appaiono, sia con riferimento alla figlia da poco Per_1
maggiorenne, che con riferimento al figlio minore , Per_2
particolarmente elevate, anche in ragione della loro età con i conseguenti bisogni di socializzazione, nonché della necessità per la di Parte_1
assicurare ai figli un adeguato contesto abitativo, sia congruo fissare un assegno mensile di mantenimento dell'importo di euro 600,00 per ciascun figlio, oltre rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT ed oltre il 70% delle spese straordinarie;
che la decorrenza di tale assegno va fissata sin dalla data del deposito del ricorso introduttivo (05.06.2024), non essendo mutati nel tempo né la capacità economica dell'obbligato, né i presumibili bisogni dei figli;
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis .22 c.p.c., così provvede: affida il figlio minore ad entrambi i genitori in maniera condivisa, Per_2
prevedendo che lo stesso continui a convivere con la madre;
dispone che sulle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione sia esercitata separatamente da parte del genitore con il quale il minore anche temporaneamente si trova;
5 disciplina i tempi di permanenza del figlio minore con il padre come meglio specificato in parte motiva, salvo diverso accordo delle parti da stabilire tenendo conto delle esigenze del minore;
pone a carico di CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli,
[...] Persona_4
e mediante il pagamento di un assegno mensile di € Persona_3
600,00 per ciascun figlio, rivalutabile annualmente in base agli indici
ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i medesimi figli;
dispone che tale assegno abbia decorrenza sin dal
05.06.2024”
Alla successiva udienza del 20.03.2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni del procuratore dell'unica parte costituita il Giudice delegato riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che le statuizioni contenute nella ordinanza emessa dal Giudice delegato ai sensi dell'art. 473 bis .22 c.p.c. all'udienza del 19.12.2024 possano essere integralmente confermate.
Quanto all'affidamento del figlio minorenne , nato a Per_2
Messina il 17.03.2008, si deve premettere che la legge 54/2006, ha introdotto nel nostro ordinamento il principio della bigenitorialità già previsto dall'art. 9 della Convenzione internazionale di New York del
20.11.1989 sui diritti dei minori e, coerentemente con tale principio, l'art. 337 ter c.c. stabilisce che il Giudice deve valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori. La suddetta disposizione, pur non incidendo sui poteri del Giudice in ordine all'accertamento dei presupposti per fare luogo all'affidamento, esprime chiaramente un criterio preferenziale ed impone, pertanto, al Giudice uno specifico obbligo di motivazione nel caso in cui ritenga che non sia possibile l'affidamento ad entrambi i genitori che costituisce la regola, cui
6 può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (Cass. civ., Sez. I, 18.06.2008, n. 16593). La differenza tra l'affido condiviso e quello monogenitoriale si coglie, essenzialmente, nella maggiore elasticità e continuità di rapporti tra genitori e figli e nella corresponsabilizzazione dei genitori, i quali devono riuscire ad adottare, nella educazione dei figli minori, una linea comune e devono impegnarsi a realizzarla entrambi.
Nella fattispecie in esame non sono emerse ragioni ostative che impediscano di disporre l'affidamento condiviso del minore, che è stato chiesto dalla stessa ricorrente. Nelle decisioni concernenti l'affidamento della prole occorre, infatti, avere riguardo in modo esclusivo “all'interesse morale e materiale” dei figli. La decisione del giudice non è, infatti, un
“premio” dato ad uno dei genitori ed una “punizione” o, peggio ancora, un
“ammonimento” per l'altro, ma è rivolta a disegnare un nuovo assetto di relazioni in conseguenza della disgregazione della società familiare, cercando di evitare che la patologia della coppia si risolva in un pregiudizio per gli incolpevoli figli. D'altronde, è certo che i figli hanno mantenuto un legame con il genitore, tanto che si sono talvolta recati a Napoli per andare a trovarlo, anche se lo frequentano assai saltuariamente ed appare opportuno preservare la relazione anche attraverso il regime di affidamento.
Naturalmente, anche nel regime dell'affido condiviso occorre individuare la domiciliazione privilegiata della prole presso uno dei due genitori, al fine di assicurare la stabilità dei rapporti familiari e la continuità dell'habitat domestico, indispensabili per una crescita serena ed equilibrata. E' pacifico, d'altronde, che l'affido condiviso non determina una parificazione circa modalità e tempi di svolgimento del rapporto tra i figli e ciascuno dei genitori. Nel caso in esame non vi è dubbio, allora, che occorra mantenere la collocazione del minore con la madre, insieme alla quale vive da tempo,
7 ricevendo tutte le cure necessarie. Con riferimento, poi, alla disciplina dei tempi di permanenza del minore con il padre, la disciplina proposta dalla ricorrente e recepita nella menzionata ordinanza ex art. 473 bis .22 c.p.c. assicura una adeguata presenza di entrambe le figure genitoriali, indispensabile per la formazione serena ed equilibrata della personalità del figlio.
Al fine di agevolare lo svolgimento dei compiti genitoriali, appare, infine, opportuno consentire l'esercizio della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione separatamente, anche in considerazione della distanza tra i luoghi di residenza dei genitori che potrebbe ostacolare il perseguimento del metodo dell'accordo anche per affari di minore importanza.
In ogni caso, nello spirito dell'affidamento condiviso, le parti potranno sempre concordare modalità di incontro diverse da quelle stabilite, ove ritenute più rispondenti alle esigenze dei genitori e del figlio.
Riguardo al mantenimento del figlio, costituisce principio consolidato in giurisprudenza che la prole, a seguito della disgregazione della unità familiare, anche nella ipotesi di famiglia di fatto, ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (Cass. 2000 n. 15065; 1993 n. 3363); ciò spiega anche perché il diritto al mantenimento sorga al momento stesso in cui nasce il rapporto familiare su cui si fonda, tenuto conto che il fatto stesso della procreazione determina l'impegno e la responsabilità del genitore verso la prole, i quali prescindono dai rapporti d'affetto che in concreto si instaurano con il genitore (Cass. civ. 09.04.2010 n. 9300).
8 Nel caso in esame, vivendo entrambi i figli, sia la figlia , nata Per_1
in data 21.12.2005 e da poco maggiorenne ma ancora non economicamente autonoma, che il figlio , nato in data [...], Per_2
prevalentemente insieme alla madre, che si fa carico delle loro esigenze, occorre che il padre contribuisca al loro mantenimento mediante il versamento di un assegno mensile.
In ordine alla quantificazione del contributo, il legislatore ha previsto all'art. 337 ter c.c. che “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito”. Il legislatore ha, quindi, indicato i criteri che il Giudice deve seguire nel determinare la misura dell'assegno periodico, tra i quali vengono in considerazione le “esigenze del figlio”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore” e “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Riguardo alle esigenze del figlio va osservato che il dovere di provvedere al mantenimento, all'istruzione ed all'educazione dei figli, posto sia dall'art. 30 Cost. che dall'art. 147 c.c. e dall'art. 316 bis c.c., impone ai genitori di far fronte a una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione, fin quando l'età lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura ed educazione.
Riguardo, poi, ai redditi delle parti, la Suprema Corte ha chiarito che l'obbligo di mantenimento della prole è autonomo per ogni genitore e va calcolato in ragione delle sostanze di ciascuno (Cass. civ. 06.07.2012 n.
11414).
Nel caso in esame, dalla documentazione acquisita presso l'INPS risulta che il ha percepito nell'anno 2024 (sino alla data del CP_1
9 25.11.2024) la somma complessiva lorda di € 41.933,54, comprensiva sia dello stipendio quale lavoratore marittimo, che della indennità NASPI per i periodi di disoccupazione tra un imbarco e l'altro. Di conseguenza, la somma stabilita nella menzionata ordinanza ex art. 473 bis .22 c.p.c. appare pienamente congrua per far fronte alle esigenze di due ragazzi ormai adulti,
i cui bisogni sono presumibilmente assai elevati, tenuto conto che la guadagna somme assai modeste e può provvedere con le sue Parte_1
entrate alle necessità dei figli solo in modo assai limitato. Le spese straordinarie vanno, invece, ripartire tra i genitori nella misura del 70 % a carico del padre e del 30 % a carico della madre, tenuto conto del divario esistente nei redditi dele parti.
Tenuto conto della natura della causa, che richiedeva l'intervento giurisdizionale, e della difficoltà di configurare a carico del una CP_1
vera e propria soccombenza, non avendo lo stesso mosso alcuna ingiustificata opposizione alle domande della ricorrente, appare equo compensare interamente tra le parti le pese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentito il procuratore di parte ricorrente e nella contumacia di parte resistente, acquisito il parere del Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 2360/2024 R.G., così provvede:
1) affida il figlio minore nato a [...] il [...], ad Per_2
entrambi i genitori in maniera condivisa, prevedendo che lo stesso continui a convivere con la madre;
2) dispone che la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione sia esercitata separatamente da parte
10 del genitore con il quale il minore anche temporaneamente si trova;
3) disciplina i tempi di permanenza del figlio minore con il padre come meglio specificato nella ordinanza ex art. 473 bis .22 c.p.c. ed indicato in parte motiva, salvo diverso accordo delle parti da stabilire tenendo conto delle esigenze del minore;
4) pone a carico di l'obbligo di contribuire al CP_1
mantenimento dei due figli, e Persona_4 Persona_3
mediante il pagamento di un assegno mensile di € 600,00 per ciascun figlio, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i medesimi figli;
dispone che tale assegno abbia decorrenza sin dal 05.06.2024;
5) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 25/03/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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