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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/06/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di udienza del 6.6.2025
E' presente per parte ricorrente l'avv. Michele Cosato per delega orale dell'avv. Petruzzo, che si riporta al ricorso chiedendone l'accoglimento. Impugna e contesta la C.T.U. e chiede la rinnovazione delle operazioni peritali. In subordine chiede la decisione con compensazione delle spese.
E' presente per parte resistente l'avv. Parrella il quale chiede decidersi la causa CP_1 concludendo per il rigetto della domanda avversaria, anche alla luce della c:t:u: che ha escluso il nesso eziologico tra malattia e attività lavorativa.
Il giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il giudice del lavoro
(Daniela di Gennaro) REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 6.06.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella causa civile iscritta al n. 516/2020 R.G., avente ad oggetto “Prestazione: indennità – rendita vitalizia o equivalente – altre ipotesi” e vertente CP_1
TRA
, (c.f. indicato , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Andrea Petruzzo ed elettivamente domiciliato in Gesualdo alla via
Salvatore, n. 22 (indirizzo p.e.c. indicato: in sostituzione Email_1 dell'originario difensore;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_2
(p. iva , in persona del Regionale
[...] P.IVA_1 CP_3
p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Sergio Parrella ed elettivamente domiciliato in Avellino, alla via Iannaccone, n. 12/14 (indirizzo p.e.c. indicato:
; Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.02.2020, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo di: “a) Accertare
e dichiarare che le patologie di cui risulta affetto il sono da qualificarsi come Pt_1 malattia professionale;
b) Accertare e dichiarare che il ha diritto all'indennizzo Pt_1 per danno biologico parametrato alla misura dell'8-10%; c) Condannare l' – in CP_1 persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della somma di € 8.092,38 e/o € 11.215,39 , corrispondente all'indennizzo per danno biologico parametrato ad un grado pari all'8-
10%, al sesso ed all'età del ricorrente, ovvero di altra somma , maggiore o minore, meglio vista dall'On.le Tribunale adito, oltre gli interessi legali dal 121 giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa da portarsi in detrazione dal maggior danno da rivalutazione moneratia sui ratei medesimi;
d) Condannare l' , in persona CP_1 del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite, oltre rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge, da attribuirsi al procuratore antistatario”.
Il ricorrente, operaio metalmeccanico dal 1.07.2000 al 30.06.2015, addetto alle mansioni di carpenteria metallica, esponeva di lavorare su turnazione, dal lunedì al venerdì, dalle 6:00 alle 14:00, o dalle 14:00 alle 22:00, occupandosi di dell'assemblaggio di pezzi per la costruzione di bracci per escavatori.
Precisato di essere affetto da protusione intraforaminale destra del disco intersomatico L4-
L5 e da building discale in L4-L5, riferiva di aver presentato all' denuncia di CP_1 malattia professionale al fine di ottenere il pagamento dell'indennizzo per il danno biologico, archiviata per insufficienza della documentazione acquisita e di aver proposto formale opposizione, seguita da archiviazione della pratica da parte dell'Istituto.
Contestava, dunque, il giudizio dell' ritenendo la sussistenza di un danno biologico CP_1 pari all'8-10%, deducendo il proprio diritto all'indennizzo ex d.lgs. n. 38/2000.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria difensiva depositata in data 26.10.2020 si costituiva l' instando per il rigetto del ricorso perché infondato CP_1 in fatto e in diritto.
Rilevava, in particolare, l'assenza di prova della natura lavorativa della malattia sofferta e, in specie, che la malattia denunciata derivasse da una esposizione rischiosa secondo legge.
Riferiva, in specie, che il ricorrente, in sede amministrativa, si era limitato a produrre certificazione medica sulla diagnosi di lombosciatalgia cronica bilaterale con spondilodiscopatie lombaria, non comprovante la genesi della patologia.
Precisata, quindi, la natura non tabellata della malattia denunciata, specificava quindi l'onere probatorio del ricorrente.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la prova testimoniale, all'udienza del
12.03.2024 veniva conferito incarico al dott. il quale, stante l'omesso deposito Persona_1 della C.T.U. nei termini assegnati, veniva revocato e sostituito da altro C.T.U., dott. Per_2
(v. udienza del 14.02.2025).
[...] All'esito dell'odierna udienza di discussione, la causa veniva decisa con sentenza contenente il dispositivo e la contestuale motivazione.
3. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni che di seguito si esporranno.
Oggetto della presente controversia è l'accertamento dell'origine professionale della malattia lamentata dal ricorrente e la condanna dell' resistente al riconoscimento CP_2 dell'indennizzo del danno biologico in relazione alla percentuale di invalidità accertata.
In via preliminare, deve osservarsi che la malattia professionale può definirsi come un evento dannoso che incide sulla capacità lavorativa della persona e trae origine da cause connesse allo svolgimento della prestazione lavorativa, pur potendo la malattia essere riconducibile anche al concorso di cause extraprofessionali, purché queste non interrompano il nesso causale in quanto in grado di produrre da sole l'infermità.
Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l'assicurato svolge, oppure dall'ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (cosiddetto “rischio ambientale”).
Affinché si possa parlare di malattia professionale, dunque, non basta l'occasione di lavoro, come avviene in caso di infortuni, ma è necessaria la sussistenza di un rapporto causale, o concausale, diretto tra il rischio professionale e la malattia.
Invero, in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, sicché va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni (Cass., n. 13959/2014).
Deve soggiungersi che la malattia professionale può comportare un danno biologico e quindi un'invalidità temporanea o una menomazione permanente, indennizzabile secondo i criteri stabiliti dalle tabelle di cui al D.M. 45/2019.
In particolare, secondo tali criteri, per un'invalidità inferiore al 6%, non è previsto alcun ristoro (cosiddetta franchigia); per le menomazioni pari o superiori al 6% e inferiori al 16%,
l'indennizzo è erogato in capitale;
per le menomazioni di grado pari o superiore al 16%,
l'indennizzo è erogato come rendita.
La sussistenza della malattia professionale presuppone, dunque, la verifica della natura professionale della malattia accertata, nonché del nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e la malattia stessa. Ciò posto, nel caso di specie, la parte ricorrente ritiene che la lombosciatalgia cronica blaterale e le spondilo discopatie lombari da cui è affetto siano state causate dalla propria attività lavorativa di operaio metalmeccanico con mansioni di carpenteria metallica, svolte in posizione eretta, per otto ore al giorno, e implicanti la movimentazione di pesi di circa
25/30 kg.
4. Va, in primo luogo, dato atto delle risultanze della prova testimoniale espletata in corso di giudizio.
Nella specie, il teste ha dichiarato: “ADR: “Sono stato collega del sig. Testimone_1
presso l'Ocevi Sud di Nusco dal 2000 al 2008, se ricordo bene. ADR:… Parte_1
Preciso che il aveva la mansione di assemblatore di componenti di bracci per Pt_1 scavatori. ADR: …Preciso che l'assemblaggio consisteva nella saldatura dei vari pezzi che componevano il braccio meccanico degli escavatori. I pezzi da montare arrivavano trasportati da un carrello elevatore, il li prelevava manualmente i pezzi che non Pt_1 superavano i 15-20 Kg e poi li accoppiava su una dima ove effettuava la saldatura. I pezzi di peso superiore ai 20 Kg venivano presi da un sollevatore manovrato dal ADR: Pt_1
…lavorava sempre in piedi. È vero qualche volta lavorava anche di sabato, in base al carico di lavoro. Preciso che osservavo gli stessi turni del e per un periodo sono stato Pt_1 capo turno. ADR: “Andava da un minimo di 5 ad un massimo di 10 bracci escavatori al giorno. ADR: Nel reparto di carpenteria l'impianto di riscaldamento era presente e funzionante ma non veniva acceso perché si poneva in contrasto con l'impianto di aspirazione dei fumi. Bisognava scegliere o l'uno o l'altro. Confermo che in estate le temperature erano alte essendo in funzione anche la saldatrice”.
Il teste ha dichiarato: “...ADR: …L'assemblaggio consisteva nel Testimone_2 comporre i pesi del braccio dello escavatore che venivano saldati. I pezzi arrivavano in postazione su un pallet e li prelevava manualmente ponendoli sul banco di lavoro Pt_1 ed effettuava l'assemblaggio. I pezzi che prelevava manualmente potevano andare fino ai
25 Kg. Preciso che tale incombente veniva svolto da solo. …ADR: …preciso che era la produzione giornaliera, da 5 a 10 bracci. “ADR… c'erano i riscaldamenti ma non venivamo accesi per l'impianto di aspirazione. Se si accendeva il riscaldamento non funzionava
l'aspiratore dei fumi. Preciso che ero il capoturno di per gli anni in cui abbiamo Pt_1 lavorato insieme.”.
Il teste ha riferito: “ADR: Conosco il ricorrente perché abbiamo Testimone_3 lavorato insieme presso la Ocevi sud, nello stesso stabilimento di Nusco dagli anni '90 sino alla chiusura, per circa 10 anni. ADR: lavoravamo nello stesso reparto di carpenteria, ove si assemblavano e saldavano pezzi per escavatori. Precisamente per il braccio degli escavatori. ADR: arrivavano pezzi di metallo sciolti che si dovevano ricomporre e poi saldare. Dovevamo prelevare i pezzi dalle pedane e poi metterli sulle maschere di assemblaggio, ossia dei tavoli appositi e lì avveniva la montatura e la saldatura degli stessi. ADR: il peso dei pezzi variava dai 2-3 kg fio ai 40 kg. ADR: ogni giorno ogni lavoratore assemblava dai 5 ai 10 bracci, a seconda della grandezza. ADR: i turni di lavoro si svolgevano dalle 6:00 alle 13:30, oppure dalle 13:30 alle 21:00 per 5 giorni alla settimana. Talvolta lavoravamo anche di sabato, solo di mattina, dalle 6:00 alle 13:00.
Effettuavamo anche turni notturni, all'occorrenza, dalle 21:30 alle 5:15 del mattino. ADR:
l'ambiente di lavoro era unico, era un capannone diviso in varie postazioni e c'era molta polvere. ADR: l'attività di saldatura sviluppava molto calore. D'inverno c'era il riscaldamento, mentre d'estate non c'erano condizionatori. Preciso che il riscaldamento
d'inverno non era sufficiente e che erano presenti delle ventole di aspirazione, ma non un vero e proprio impianto di condizionamento. ADR: preciso, inoltre, che le medesime attività venivano svolte anche dal ricorrente, in quanto mio collega.”.
5. Ritenuto necessario disporre C.T.U. per la verifica dei presupposti medico-legali dell'indennizzo richiesto, il consulente incaricato, dott. è stato chiamato Persona_2
a rispondere ai seguenti quesiti: “1) Se il ricorrente sia affetto dalla malattia per cui è causa
e se detta malattia si ponga in comprovato rapporto causale diretto e prevalente con
l'esercizio di una delle lavorazioni elencate nelle tabelle del DPR 336/94 e successive modificazioni. 2) Quali siano i fatti che costituiscono il fondamento della ricostruzione del nesso di causale tra esercizio della lavorazione e malattia denunciata;
3) Qualora la malattia sia ammissibile come professionale ai sensi di legge e qualora dalla stessa sia derivato un danno permanente, lo descriva e ne indichi il grado di danno biologico secondo
i codici di riferimento medicolegale delle tabelle allegate al D.Lgs. 38/00.” (cfr. verbale d'udienza del 14.02.2025).
In base alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata, che risulta pienamente attendibile e da cui non vi è motivo di discostarsi, non può ritenersi provata la correlazione tra le patologie sofferte dal ricorrente e l'esposizione al rischio professionale allegato.
In specie, il C.T.U. nominato, in seguito all'esame della documentazione prodotta, dei dati anamnestici riferiti dal periziato e all'esame obbiettivo del ricorrente, formulava la diagnosi di “Spondilodiscoartrosi del rachide lombare con lieve pseudospondilolistesi di L4 su L5 in soggetto con scoliosi dorso-lombare destro-convessa”.
Precisato, in particolare, che la lavorazione “movimentazione manuale di carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo” è inserita dal D.M. 14.01.2008 nella lista I al gruppo 2 (agenti fisici), evidenziava che la movimentazione manuale di un carico comprende “le operazioni di sollevamento o di trasporto di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico in particolare dorso- lombari”, elencando i seguenti elementi di rischio presenti in caso di movimentazione di un carico: “A- le caratteristiche del carico;
B - lo sforzo fisico richiesto;
C - le caratteristiche dell'ambiente di lavoro;
D – le esigenze connesse all'attività lavorativa svolta.”.
Chiariva, dunque, ai fini della valutazione della efficienza lesiva del rischio, la rilevanza della durata e della continuità della esposizione, oltre che dei parametri che determinano la modalità con la quale la manipolazione viene eseguita.
Rilevava, poi, l'assenza in atti di riferimenti a deduzioni scientifiche, nonché la mancata produzione del documento di valutazione dei rischi lavorativi e dei giudizi di idoneità lavorativa redatti dal medico competente aziendale.
Osservava, inoltre, che “…l'analisi statistica dei casi di patologie della colonna vertebrale permette di confermare che le più comuni attività lavorative da considerarsi a rischio, quando svolte in maniera esclusiva o prevalente, sono le seguenti: · lavori di facchinaggio
(porti, aeroporti, traslochi, spedizione merci ecc.); lavori di magazzinaggio (supermercati ecc.); lavoro del personale ausiliario e infermieristico in reparti nosocomiali e altre strutture ove è richiesta movimentazione assistita dei pazienti;
lavoro del manovale edile, quando la movimentazione manuale dei carichi costituisce l'attività prevalente.”.
Evidenziava, altresì, che “Dalla disamina delle prove testimoniali è emerso che il ricorrente, nella movimentazione dei componenti da assemblare, si serviva di un sollevatore
(dichiarazione del teste ). Inoltre, nessuna prova testimoniale ha Testimone_1 specificato il numero dei componenti movimentati per turno lavorativo dal periziato, avendo riferito esclusivamente di una produzione giornaliera tra i 5 e 10 bracci escavatori” deducendo che l'attività del ricorrente non comportava significative movimentazioni di carichi e che le posture assunte dal lavoratore non giustificavano l'origine professionale dell'artrosi lombo-sacrale con sofferenze discali multiple associata ad una scoliosi del rachide dorso-lombare ed una pseudospondilolistesi di L4 su L5.
In particolare, rappresentava che le suddette patologie debbono qualificarsi in termini “di patologie da rischio generico rinvenibili nella popolazione generale e non contemplate in alcun modo nelle tabelle delle malattie professionali nell'industria, prive di qualsiasi correlazione causale e/o concausale con l'esposizione al rischio professionale del ricorrente”. Formulava, dunque, le seguenti conclusioni medico-legali: “Il Sig. , nato il Parte_1
19/03/1965 a Gesualdo (AV) ed ivi residente alla C.da Elia n. 71, è affetto da spondilodiscoartrosi del rachide lombare con lieve pseudospondilolistesi di L4 su L5 in soggetto con scoliosi dorso-lombare destro-convessa. Le suddette patologie non possono essere considerate malattie di origine professionale, per i motivi esposti nella parte dell'elaborato peritale dedicato alla valutazione medico-legale”.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che la consulenza redatta a firma del dott. si presenti Per_2 esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute del ricorrente, logica nelle argomentazioni e condivisibile nelle conclusioni cui perviene.
Il medico incaricato, invero, mediante un attento e completo esame anamnestico, obiettivo e documentale della condizione patologica accertata, ha ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo.
Dall'esame della prova testimoniale espletata non è, inoltre, emerso che le patologie lamentate siano state contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente.
6. In definitiva, ritenuto di dover condividere il giudizio espresso dal consulente nominato, il presente ricorso deve essere rigettato.
7. Le spese di lite vanno compensate. L'effettiva sussistenza della spondilodiscoartrosi del rachide lombare con lieve pseudospondilolistesi di L4 su L5 in soggetto con scoliosi dorso- lombare destro-convessa, che ha indotto il ricorrente ad agire in giudizio, giustifica la compensazione delle spese di lite. Le spese di C.T.U. medico legale, liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di consulenza tecnica medico legale, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Avellino, il 6.06.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di udienza del 6.6.2025
E' presente per parte ricorrente l'avv. Michele Cosato per delega orale dell'avv. Petruzzo, che si riporta al ricorso chiedendone l'accoglimento. Impugna e contesta la C.T.U. e chiede la rinnovazione delle operazioni peritali. In subordine chiede la decisione con compensazione delle spese.
E' presente per parte resistente l'avv. Parrella il quale chiede decidersi la causa CP_1 concludendo per il rigetto della domanda avversaria, anche alla luce della c:t:u: che ha escluso il nesso eziologico tra malattia e attività lavorativa.
Il giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il giudice del lavoro
(Daniela di Gennaro) REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 6.06.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella causa civile iscritta al n. 516/2020 R.G., avente ad oggetto “Prestazione: indennità – rendita vitalizia o equivalente – altre ipotesi” e vertente CP_1
TRA
, (c.f. indicato , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Andrea Petruzzo ed elettivamente domiciliato in Gesualdo alla via
Salvatore, n. 22 (indirizzo p.e.c. indicato: in sostituzione Email_1 dell'originario difensore;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_2
(p. iva , in persona del Regionale
[...] P.IVA_1 CP_3
p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Sergio Parrella ed elettivamente domiciliato in Avellino, alla via Iannaccone, n. 12/14 (indirizzo p.e.c. indicato:
; Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.02.2020, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo di: “a) Accertare
e dichiarare che le patologie di cui risulta affetto il sono da qualificarsi come Pt_1 malattia professionale;
b) Accertare e dichiarare che il ha diritto all'indennizzo Pt_1 per danno biologico parametrato alla misura dell'8-10%; c) Condannare l' – in CP_1 persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della somma di € 8.092,38 e/o € 11.215,39 , corrispondente all'indennizzo per danno biologico parametrato ad un grado pari all'8-
10%, al sesso ed all'età del ricorrente, ovvero di altra somma , maggiore o minore, meglio vista dall'On.le Tribunale adito, oltre gli interessi legali dal 121 giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa da portarsi in detrazione dal maggior danno da rivalutazione moneratia sui ratei medesimi;
d) Condannare l' , in persona CP_1 del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite, oltre rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge, da attribuirsi al procuratore antistatario”.
Il ricorrente, operaio metalmeccanico dal 1.07.2000 al 30.06.2015, addetto alle mansioni di carpenteria metallica, esponeva di lavorare su turnazione, dal lunedì al venerdì, dalle 6:00 alle 14:00, o dalle 14:00 alle 22:00, occupandosi di dell'assemblaggio di pezzi per la costruzione di bracci per escavatori.
Precisato di essere affetto da protusione intraforaminale destra del disco intersomatico L4-
L5 e da building discale in L4-L5, riferiva di aver presentato all' denuncia di CP_1 malattia professionale al fine di ottenere il pagamento dell'indennizzo per il danno biologico, archiviata per insufficienza della documentazione acquisita e di aver proposto formale opposizione, seguita da archiviazione della pratica da parte dell'Istituto.
Contestava, dunque, il giudizio dell' ritenendo la sussistenza di un danno biologico CP_1 pari all'8-10%, deducendo il proprio diritto all'indennizzo ex d.lgs. n. 38/2000.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria difensiva depositata in data 26.10.2020 si costituiva l' instando per il rigetto del ricorso perché infondato CP_1 in fatto e in diritto.
Rilevava, in particolare, l'assenza di prova della natura lavorativa della malattia sofferta e, in specie, che la malattia denunciata derivasse da una esposizione rischiosa secondo legge.
Riferiva, in specie, che il ricorrente, in sede amministrativa, si era limitato a produrre certificazione medica sulla diagnosi di lombosciatalgia cronica bilaterale con spondilodiscopatie lombaria, non comprovante la genesi della patologia.
Precisata, quindi, la natura non tabellata della malattia denunciata, specificava quindi l'onere probatorio del ricorrente.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la prova testimoniale, all'udienza del
12.03.2024 veniva conferito incarico al dott. il quale, stante l'omesso deposito Persona_1 della C.T.U. nei termini assegnati, veniva revocato e sostituito da altro C.T.U., dott. Per_2
(v. udienza del 14.02.2025).
[...] All'esito dell'odierna udienza di discussione, la causa veniva decisa con sentenza contenente il dispositivo e la contestuale motivazione.
3. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni che di seguito si esporranno.
Oggetto della presente controversia è l'accertamento dell'origine professionale della malattia lamentata dal ricorrente e la condanna dell' resistente al riconoscimento CP_2 dell'indennizzo del danno biologico in relazione alla percentuale di invalidità accertata.
In via preliminare, deve osservarsi che la malattia professionale può definirsi come un evento dannoso che incide sulla capacità lavorativa della persona e trae origine da cause connesse allo svolgimento della prestazione lavorativa, pur potendo la malattia essere riconducibile anche al concorso di cause extraprofessionali, purché queste non interrompano il nesso causale in quanto in grado di produrre da sole l'infermità.
Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l'assicurato svolge, oppure dall'ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (cosiddetto “rischio ambientale”).
Affinché si possa parlare di malattia professionale, dunque, non basta l'occasione di lavoro, come avviene in caso di infortuni, ma è necessaria la sussistenza di un rapporto causale, o concausale, diretto tra il rischio professionale e la malattia.
Invero, in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, sicché va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni (Cass., n. 13959/2014).
Deve soggiungersi che la malattia professionale può comportare un danno biologico e quindi un'invalidità temporanea o una menomazione permanente, indennizzabile secondo i criteri stabiliti dalle tabelle di cui al D.M. 45/2019.
In particolare, secondo tali criteri, per un'invalidità inferiore al 6%, non è previsto alcun ristoro (cosiddetta franchigia); per le menomazioni pari o superiori al 6% e inferiori al 16%,
l'indennizzo è erogato in capitale;
per le menomazioni di grado pari o superiore al 16%,
l'indennizzo è erogato come rendita.
La sussistenza della malattia professionale presuppone, dunque, la verifica della natura professionale della malattia accertata, nonché del nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e la malattia stessa. Ciò posto, nel caso di specie, la parte ricorrente ritiene che la lombosciatalgia cronica blaterale e le spondilo discopatie lombari da cui è affetto siano state causate dalla propria attività lavorativa di operaio metalmeccanico con mansioni di carpenteria metallica, svolte in posizione eretta, per otto ore al giorno, e implicanti la movimentazione di pesi di circa
25/30 kg.
4. Va, in primo luogo, dato atto delle risultanze della prova testimoniale espletata in corso di giudizio.
Nella specie, il teste ha dichiarato: “ADR: “Sono stato collega del sig. Testimone_1
presso l'Ocevi Sud di Nusco dal 2000 al 2008, se ricordo bene. ADR:… Parte_1
Preciso che il aveva la mansione di assemblatore di componenti di bracci per Pt_1 scavatori. ADR: …Preciso che l'assemblaggio consisteva nella saldatura dei vari pezzi che componevano il braccio meccanico degli escavatori. I pezzi da montare arrivavano trasportati da un carrello elevatore, il li prelevava manualmente i pezzi che non Pt_1 superavano i 15-20 Kg e poi li accoppiava su una dima ove effettuava la saldatura. I pezzi di peso superiore ai 20 Kg venivano presi da un sollevatore manovrato dal ADR: Pt_1
…lavorava sempre in piedi. È vero qualche volta lavorava anche di sabato, in base al carico di lavoro. Preciso che osservavo gli stessi turni del e per un periodo sono stato Pt_1 capo turno. ADR: “Andava da un minimo di 5 ad un massimo di 10 bracci escavatori al giorno. ADR: Nel reparto di carpenteria l'impianto di riscaldamento era presente e funzionante ma non veniva acceso perché si poneva in contrasto con l'impianto di aspirazione dei fumi. Bisognava scegliere o l'uno o l'altro. Confermo che in estate le temperature erano alte essendo in funzione anche la saldatrice”.
Il teste ha dichiarato: “...ADR: …L'assemblaggio consisteva nel Testimone_2 comporre i pesi del braccio dello escavatore che venivano saldati. I pezzi arrivavano in postazione su un pallet e li prelevava manualmente ponendoli sul banco di lavoro Pt_1 ed effettuava l'assemblaggio. I pezzi che prelevava manualmente potevano andare fino ai
25 Kg. Preciso che tale incombente veniva svolto da solo. …ADR: …preciso che era la produzione giornaliera, da 5 a 10 bracci. “ADR… c'erano i riscaldamenti ma non venivamo accesi per l'impianto di aspirazione. Se si accendeva il riscaldamento non funzionava
l'aspiratore dei fumi. Preciso che ero il capoturno di per gli anni in cui abbiamo Pt_1 lavorato insieme.”.
Il teste ha riferito: “ADR: Conosco il ricorrente perché abbiamo Testimone_3 lavorato insieme presso la Ocevi sud, nello stesso stabilimento di Nusco dagli anni '90 sino alla chiusura, per circa 10 anni. ADR: lavoravamo nello stesso reparto di carpenteria, ove si assemblavano e saldavano pezzi per escavatori. Precisamente per il braccio degli escavatori. ADR: arrivavano pezzi di metallo sciolti che si dovevano ricomporre e poi saldare. Dovevamo prelevare i pezzi dalle pedane e poi metterli sulle maschere di assemblaggio, ossia dei tavoli appositi e lì avveniva la montatura e la saldatura degli stessi. ADR: il peso dei pezzi variava dai 2-3 kg fio ai 40 kg. ADR: ogni giorno ogni lavoratore assemblava dai 5 ai 10 bracci, a seconda della grandezza. ADR: i turni di lavoro si svolgevano dalle 6:00 alle 13:30, oppure dalle 13:30 alle 21:00 per 5 giorni alla settimana. Talvolta lavoravamo anche di sabato, solo di mattina, dalle 6:00 alle 13:00.
Effettuavamo anche turni notturni, all'occorrenza, dalle 21:30 alle 5:15 del mattino. ADR:
l'ambiente di lavoro era unico, era un capannone diviso in varie postazioni e c'era molta polvere. ADR: l'attività di saldatura sviluppava molto calore. D'inverno c'era il riscaldamento, mentre d'estate non c'erano condizionatori. Preciso che il riscaldamento
d'inverno non era sufficiente e che erano presenti delle ventole di aspirazione, ma non un vero e proprio impianto di condizionamento. ADR: preciso, inoltre, che le medesime attività venivano svolte anche dal ricorrente, in quanto mio collega.”.
5. Ritenuto necessario disporre C.T.U. per la verifica dei presupposti medico-legali dell'indennizzo richiesto, il consulente incaricato, dott. è stato chiamato Persona_2
a rispondere ai seguenti quesiti: “1) Se il ricorrente sia affetto dalla malattia per cui è causa
e se detta malattia si ponga in comprovato rapporto causale diretto e prevalente con
l'esercizio di una delle lavorazioni elencate nelle tabelle del DPR 336/94 e successive modificazioni. 2) Quali siano i fatti che costituiscono il fondamento della ricostruzione del nesso di causale tra esercizio della lavorazione e malattia denunciata;
3) Qualora la malattia sia ammissibile come professionale ai sensi di legge e qualora dalla stessa sia derivato un danno permanente, lo descriva e ne indichi il grado di danno biologico secondo
i codici di riferimento medicolegale delle tabelle allegate al D.Lgs. 38/00.” (cfr. verbale d'udienza del 14.02.2025).
In base alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata, che risulta pienamente attendibile e da cui non vi è motivo di discostarsi, non può ritenersi provata la correlazione tra le patologie sofferte dal ricorrente e l'esposizione al rischio professionale allegato.
In specie, il C.T.U. nominato, in seguito all'esame della documentazione prodotta, dei dati anamnestici riferiti dal periziato e all'esame obbiettivo del ricorrente, formulava la diagnosi di “Spondilodiscoartrosi del rachide lombare con lieve pseudospondilolistesi di L4 su L5 in soggetto con scoliosi dorso-lombare destro-convessa”.
Precisato, in particolare, che la lavorazione “movimentazione manuale di carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo” è inserita dal D.M. 14.01.2008 nella lista I al gruppo 2 (agenti fisici), evidenziava che la movimentazione manuale di un carico comprende “le operazioni di sollevamento o di trasporto di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico in particolare dorso- lombari”, elencando i seguenti elementi di rischio presenti in caso di movimentazione di un carico: “A- le caratteristiche del carico;
B - lo sforzo fisico richiesto;
C - le caratteristiche dell'ambiente di lavoro;
D – le esigenze connesse all'attività lavorativa svolta.”.
Chiariva, dunque, ai fini della valutazione della efficienza lesiva del rischio, la rilevanza della durata e della continuità della esposizione, oltre che dei parametri che determinano la modalità con la quale la manipolazione viene eseguita.
Rilevava, poi, l'assenza in atti di riferimenti a deduzioni scientifiche, nonché la mancata produzione del documento di valutazione dei rischi lavorativi e dei giudizi di idoneità lavorativa redatti dal medico competente aziendale.
Osservava, inoltre, che “…l'analisi statistica dei casi di patologie della colonna vertebrale permette di confermare che le più comuni attività lavorative da considerarsi a rischio, quando svolte in maniera esclusiva o prevalente, sono le seguenti: · lavori di facchinaggio
(porti, aeroporti, traslochi, spedizione merci ecc.); lavori di magazzinaggio (supermercati ecc.); lavoro del personale ausiliario e infermieristico in reparti nosocomiali e altre strutture ove è richiesta movimentazione assistita dei pazienti;
lavoro del manovale edile, quando la movimentazione manuale dei carichi costituisce l'attività prevalente.”.
Evidenziava, altresì, che “Dalla disamina delle prove testimoniali è emerso che il ricorrente, nella movimentazione dei componenti da assemblare, si serviva di un sollevatore
(dichiarazione del teste ). Inoltre, nessuna prova testimoniale ha Testimone_1 specificato il numero dei componenti movimentati per turno lavorativo dal periziato, avendo riferito esclusivamente di una produzione giornaliera tra i 5 e 10 bracci escavatori” deducendo che l'attività del ricorrente non comportava significative movimentazioni di carichi e che le posture assunte dal lavoratore non giustificavano l'origine professionale dell'artrosi lombo-sacrale con sofferenze discali multiple associata ad una scoliosi del rachide dorso-lombare ed una pseudospondilolistesi di L4 su L5.
In particolare, rappresentava che le suddette patologie debbono qualificarsi in termini “di patologie da rischio generico rinvenibili nella popolazione generale e non contemplate in alcun modo nelle tabelle delle malattie professionali nell'industria, prive di qualsiasi correlazione causale e/o concausale con l'esposizione al rischio professionale del ricorrente”. Formulava, dunque, le seguenti conclusioni medico-legali: “Il Sig. , nato il Parte_1
19/03/1965 a Gesualdo (AV) ed ivi residente alla C.da Elia n. 71, è affetto da spondilodiscoartrosi del rachide lombare con lieve pseudospondilolistesi di L4 su L5 in soggetto con scoliosi dorso-lombare destro-convessa. Le suddette patologie non possono essere considerate malattie di origine professionale, per i motivi esposti nella parte dell'elaborato peritale dedicato alla valutazione medico-legale”.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che la consulenza redatta a firma del dott. si presenti Per_2 esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute del ricorrente, logica nelle argomentazioni e condivisibile nelle conclusioni cui perviene.
Il medico incaricato, invero, mediante un attento e completo esame anamnestico, obiettivo e documentale della condizione patologica accertata, ha ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo.
Dall'esame della prova testimoniale espletata non è, inoltre, emerso che le patologie lamentate siano state contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente.
6. In definitiva, ritenuto di dover condividere il giudizio espresso dal consulente nominato, il presente ricorso deve essere rigettato.
7. Le spese di lite vanno compensate. L'effettiva sussistenza della spondilodiscoartrosi del rachide lombare con lieve pseudospondilolistesi di L4 su L5 in soggetto con scoliosi dorso- lombare destro-convessa, che ha indotto il ricorrente ad agire in giudizio, giustifica la compensazione delle spese di lite. Le spese di C.T.U. medico legale, liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di consulenza tecnica medico legale, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Avellino, il 6.06.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)