Decreto presidenziale 26 giugno 2025
Ordinanza cautelare 8 luglio 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 19/12/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00333/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00142/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 142 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliana Dragogna e Silvia Coletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultima, in Bolzano, corso della Libertà, n. 58;
contro
-OMISSIS- e Consiglio di Classe della 5 -OMISSIS-, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , nonché Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente in carica, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Laura Fadanelli, Alexandra Roilo e Maddalena Fedrizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura provinciale, in Bolzano, piazza Silvius Magnago, n. 1;
per l'annullamento
previa concessione di una misura cautelare
1) del giudizio di non ammissione dell’alunna ricorrente a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico a.s. 2024/2025, espresso dal Consiglio di Classe della classe 5, -OMISSIS-, all’esito dello scrutinio finale del -OMISSIS-, con assegnazione di -OMISSIS- nelle materie -OMISSIS-, in verbale di scrutinio dd. -OMISSIS- e in scheda finale pubblicata sul registro digitale;
2) della comunicazione trasmessa in data -OMISSIS- dell’esito dello scrutinio finale con giudizio di non ammissione all’esame di Stato a.s. 2024/2025 espresso dal Consiglio di Classe della classe 5, -OMISSIS-;
3) delle valutazioni finali di insufficienza -OMISSIS- nelle materie di insegnamento -OMISSIS- in verbale del Consiglio di Classe dd. -OMISSIS-, in scheda di valutazione finale in registro digitale e in comunicazione dd. -OMISSIS-;
4) dell’esito di rigetto del reclamo urgente ai sensi dell’art. 11, comma 5, L.P. n. 12 del 29.6.2000, presentato dall’alunna ricorrente in data -OMISSIS- a mezzo pec e in data -OMISSIS- in copia cartacea e comunicato dall’Istituto scolastico a mezzo pec il giorno -OMISSIS-, nonché del non conosciuto verbale del Consiglio di Classe riconvocato per la decisione sul reclamo (atto del quale è stata richiesta l’ostensione in data -OMISSIS- e nuovamente in data -OMISSIS-) e, occorrendo,
5) del Piano Didattico Personalizzato redatto dalla coordinatrice della classe 5, -OMISSIS- dd. -OMISSIS-, nella parte in cui omette la descrizione delle -OMISSIS- certificate dell’alunna -OMISSIS- e non integra le modalità di prova con quanto certificato dalla-OMISSIS- che ha in cura l’alunna in documento medico dd. -OMISSIS- e -OMISSIS-;
di ogni altro atto connesso, consequenziale, richiamato, implicito o presupposto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Bolzano, del -OMISSIS- e del Consiglio di Classe della classe 5, -OMISSIS-, del medesimo liceo;
Viste le memorie delle parti, in cui si dà atto del superamento, da parte della ricorrente, dell’esame di Stato al quale la medesima, in sede cautelare, era stata ammessa con riserva, e si chiede concordemente la declaratoria di improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza d’interesse;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la Consigliera DA NT e uditi per le parti i difensori come riportato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, ottenuta la tutela cautelare ante causam disposta con decreto presidenziale n. -OMISSIS- limitatamente all’ammissione alle prove scritte, ha impugnato gli atti indicati nell’epigrafe, con i quali il Consiglio di classe della quinta -OMISSIS-, all’esito dello scrutinio finale del -OMISSIS-, ha deciso di non ammettere l’alunna all’esame di Stato relativo all’anno scolastico 2024/2025.
2. A sostegno del gravame la ricorrente ha formulato i seguenti capi di censura:
2.1. “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 97 Cost., artt. 3 e 7 della L. n. 241/1990 e normativa locale di recepimento, degli artt. 2, 3 e 5 della L. n. 170 del 2010 e relativi provvedimenti d’attuazione per i bisogni educativi speciali ‘ BES’ (Direttiva MIUR dd. 27.12.2012; Circolare MIUR 8/2013, Circolare MIUR 562 del 3.4.2019 che include nei BES la plusdotazione con QI superiore a 130) dell’art. 1, comma 7, lettera l) della L. 107/2015, dell’art. 8 L.P. 7/2015 per violazione dei principi di inclusione scolastica, del D.G.P. n. 1056 del 15.7.2013 – Accordo di programma ai sensi dell’art. 27- sexies della L.P. 30 giugno 1983, n. 20 e successive modifiche, del Piano per l’Offerta Formativa dell’Istituto, del Piano di Inclusione adottato dalla scuola, degli artt. 12 e 13 L.P. 11/2010, degli artt. Da 3 a 9 della Delibera della Giunta provinciale n. 1020/2011 di attuazione dell’art. 12 L.P. 11/2010, dell’art. 13 D.Lgs. 62/2017, non avendo la scuola attivato alcun percorso di didattica personalizzata per l’alunno pur a fronte della tempestiva comunicazione della famiglia dei sintomi di -OMISSIS-, dell’evidenza del -OMISSIS- sofferto dall’alunna e della presentazione di certificazione medica ASL della Dott.ssa -OMISSIS- del -OMISSIS-. Predisposizione tardiva (all’-OMISSIS-) del Piano educativo personalizzato, omissivo, carente e incoerente rispetto alle certificazioni mediche offerte dalla famiglia e, comunque, violazione dello stesso con riferimento all’obbligo di ‘programmazione delle prove’ e avendo quindi il Consiglio di classe deliberato il giudizio di non ammissione all’esame di Stato con motivazione non integrata dalla condizione certificata di BES dell’alunna. Eccesso di potere per motivazione sviata e illogica, per travisamento dei fatti e contraddittorietà” : si sostiene che, nonostante l’evidente -OMISSIS- mostrata sin dall’inizio dell’anno scolastico, e in seguito diagnosticata e certificata, la scuola avrebbe omesso di adottare, nei confronti dell’alunna, le necessarie misure di integrazione scolastica cui la medesima avrebbe avuto diritto, in quanto studentessa con BES o sospetto di BES; il Piano didattico personalizzato sarebbe stato adottato solo tardivamente, peraltro allo scopo di ottenere la deroga al superamento del limite di assenze ai fini della validità dell’anno scolastico, non invece per la tutela inclusiva BES; l’evidente carenza di didattica integrativa avrebbe compromesso il percorso formativo dell’alunna, considerata non solo la tardività del P.D.P. ma anche la lacunosità, l’incompletezza e l’inadeguatezza del medesimo; si sarebbe violato, altresì, l’obbligo di programmazione delle prove prescritto dal Piano in parola; nel giudizio di non ammissione all’esame di Stato, inoltre, il Consiglio di classe non avrebbe tenuto in alcun conto i bisogni educativi speciali dell’alunna e del correlato Piano didattico personalizzato, infine adottato, nonostante questo, ai sensi del Decreto n. 5669/2011 che impone una valutazione periodica e finale coerente con gli strumenti didattici adottati, funga da indubbio parametro di giudizio del rendimento complessivo dell’alunna; sotto il profilo prognostico in merito alle possibilità di superare l’esame di Stato, non si sarebbero considerati i -OMISSIS- acquisiti dall’alunna per il terzo e quarto anno di frequenza, né il fatto che nelle materie oggetto delle prove scritte ella aveva ottenuto una valutazione positiva e neppure si sarebbero considerate le sue potenzialità certificate dalla diagnosi di plusdotazione, pur consentendo l’art. 9, comma 5, della Delib.G.P che il Consiglio di classe, con congrua motivazione, possa decretare l’ammissione all’esame di Stato anche “ nel caso di votazione inferiore ai sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline ”; per tali ragioni l’esito dello scrutinio finale sarebbe viziato da eccesso di potere, travisamento dei fatti, illogicità e ingiustizia manifesta per violazione del diritto all’inclusione scolastica a garanzia del successo formativo.
2.2. “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 Cost., artt. 1 e 7 L.P. 17/1993, artt. 1, 2 e 3 dello Statuto dello Studente e della Studentessa in Delibera della Giunta provinciale n. 2523 del 21.7.2003, artt. 4 e 6 della L.P. 12/2000, art. da 3 a 9 della Delibera della Giunta provinciale n. 1020/2011 di attuazione dell’art. 12 L.P. 11/22010 nonché degli artt. 2, 3, comma 3, e 5 della L. n. 170 del 2010 e relativi provvedimenti d’attuazione per i bisogni educativi speciali ‘BES’ (Direttiva MIUR dd. 27.12.2012; Circolare MIUR 8/2013, Circolare MIUR 562 del 3.4.2019 che include nei BES la plusdotazione con QI superiore a 130), dell’art. 8 L.P. 7/2015 per violazione dei principi di inclusione scolastica, D.G.P. n. 1056 del 15.7.2013 – Accordo di programma ai sensi dell’art. 21- sexies della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e successive modifiche, essendo le valutazioni inferiori ai sei decimi (-OMISSIS-) assegnate nelle materie -OMISSIS- viziate in via derivata dalla mancata attivazione del percorso didattico personalizzato o in sua violazione e comunque sviate, travisate, carenti e illogiche sotto il profilo della motivazione” : si afferma che il peggiorare del rendimento dell’alunna e l’irrigidimento dei rapporti tra gli insegnanti e la sua famiglia sarebbero imputabili proprio al mancato supporto inclusivo e alla carenza di mediazione da parte della scuola, già evidenziati al mezzo precedente; si sostiene, inoltre, che in -OMISSIS- i voti negativi riportati nel registro non erano accompagnati da alcuna motivazione; detta violazione dell’obbligo di trasparenza di cui all’art. 3, comma 2, della Delib.G.P. n. 1020/2011 avrebbe reso impossibile comprendere le lacune che la studentessa avrebbe dovuto colmare con lo studio individuale; anche i singoli voti, come il giudizio finale, sarebbero, peraltro, frutto di un travisamento che imputa il mancato recupero delle competenze alle numerose assenze, anziché alla loro causa, da individuarsi nella -OMISSIS- dell’alunna.
3. Sulla scorta delle censure formulate la ricorrente ha chiesto l’ammissione cautelare anche alle prove orali dell’esame di Stato in corso (quelle scritte erano già state sostenute in virtù della tutela monocratica concessa ante causam ) e l’annullamento degli atti impugnati.
4. Si sono costituiti l’Istituto scolastico, il Consiglio di Classe e la provincia autonoma di Bolzano, che hanno contestato le singole doglianze formulate dalla ricorrente e hanno concluso per il rigetto del gravame e, ancor prima, della domanda di tutela interinale.
Il Consiglio di Classe della classe 5, -OMISSIS- e la Provincia autonoma di Bolzano hanno altresì eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva: il primo assume la propria natura di organo interno dell’Istituto scolastico, al quale, dunque, sarebbe da imputare la propria attività; la seconda ricorda che le istituzioni scolastiche hanno personalità giuridica, sicché i provvedimenti impugnati non possono più ricondursi alla Provincia autonoma, ma unicamente all’Istituto scolastico cui appartiene l’organo che li ha adottati.
5. Con ordinanza n. -OMISSIS-, il Collegio, ritenuto che ricorressero i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare, ha sospeso il giudizio di non ammissione della ricorrente all’esame di Stato e, con riserva, ha ammesso la medesima alle prove orali, previ (i) attribuzione del credito formativo maturato nell’ultimo anno scolastico, (ii) assegnazione del tema sull’elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale oggetto del colloquio, garantendo alla maturanda il termine minimo di cinque giorni tra la comunicazione del tema e la prova orale, e (iii) inserimento nel fascicolo della candidata del P.D.P e delle certificazioni mediche in possesso dell’Istituto scolastico.
L’udienza di discussione è stata fissata per il 17.12.2025.
6. In vista dell’udienza di merito, la ricorrente ha depositato la documentazione comprovante gli adempimenti del Consiglio di classe per la sua ammissione alle prove orali e il superamento dell’esame di Stato con il voto finale di -OMISSIS-. Ha prodotto, inoltre, una memoria conclusiva, con la quale ha chiesto che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per l’intervenuta cessazione della materia del contendere, atteso l’intervenuto superamento dell’esame di maturità, al quale era stata ammessa con riserva, e il consolidamento del titolo acquisito; ha, comunque, ribattuto alle difese declinate dall’Amministrazione resistente ed ha insistito per la condanna di quest’ultima alla rifusione delle spese di lite.
7. Le Amministrazioni, per parte loro, hanno anch’esse concluso per l’improcedibilità del ricorso con la compensazione delle spese di lite, anche al lume della giurisprudenza di questo T.R.G.A. in casi simili.
La compensazione sarebbe giustificata, in particolare, dall’impossibilità di un approfondimento delle censure formulate, attesa la sopravvenuta carenza d’interesse alla definizione della lite determinata dal superamento dell’esame di Stato, con conseguente assorbimento delle critiche dedotte contro il giudizio di non ammissione al medesimo. Secondo l’Amministrazione, a giustificare la compensazione delle spese concorrerebbero, inoltre, il profilo e la storia scolastica della ricorrente, comprovati dalla documentazione versata in giudizio, e la natura squisitamente discrezionale della valutazione espressa dal Consiglio di classe. Secondo la giurisprudenza richiamata, infatti, l’ammissione all’esame di Stato o alla classe superiore, dovrebbe avvenire sulla sola scorta del rendimento scolastico, senza che possano rilevare o incidere eventuali carenze nella comunicazione con la famiglia o nell’attivazione di specifici interventi volti al recupero scolastico dello studente. Con un’ultima replica l’Amministrazione ha ribadito le proprie contestazioni alle tesi attoree, puntualizzando taluni argomenti.
8. Alla pubblica udienza del 17.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Come correttamente rilevano entrambe le parti in causa, il gravame è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, sicché si può prescindere dalla trattazione delle eccezioni in rito.
L’avvenuto superamento di un anno scolastico o dell’esame di Stato da parte dello studente che vi era stato ammesso in via provvisoria per effetto di un provvedimento giudiziale di natura cautelare, rappresenta, infatti, secondo la giurisprudenza anche di questo T.R.G.A. (cfr. sentenze n. 293/2022, n. 52/2022; inoltre C.d.S., sez. V, sentenza n. 5723/2022; T.A.R. Milano, sentenza n. 1848/2022), una sopravvenienza ostativa alla pronuncia di merito sul ricorso, divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo ormai superata la precedente valutazione di non ammissione all’esame o alla classe successiva.
Nel caso per cui è lite, la ricorrente, colpita dall’impugnato giudizio di non ammissione all’esame di Stato formulato dal Consiglio di classe, vi è potuta accedere provvisoriamente in virtù di un provvedimento cautelare monocratico, confermato in seguito dal Collegio. Ottenuto così l’accesso all’esame di maturità, ella ha sostenuto tutte le prove, quelle scritte e quella orale, riportando, a conclusione della sessione, la valutazione complessiva di -OMISSIS-.
L’esito positivo dell’esame di Stato assorbe il giudizio di non ammissione impugnato dalla ricorrente. Esso dimostra, infatti, che la studentessa ha conseguito i risultati formativi e di apprendimento richiesti e ha acquisito le necessarie competenze scolastiche.
In applicazione del cd. principio di assorbimento sopra richiamato, deve, in definitiva, ritenersi venuto meno ogni interesse alla decisione del ricorso.
10. In conclusione, essendo intervenuto un fatto nuovo che ha superato la precedente determinazione negativa oggetto di gravame, rendendo inutile una statuizione circa la sua (il)legittimità, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione.
La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite, posto che il superamento della prova di maturità non comporta ex se l’illegittimità del pregresso giudizio di non ammissione formulato sulla base dell’insufficienza che la ricorrente ha riportato in -OMISSIS- (-OMISSIS-). A questo proposito giova ricordare che la ricorrente non nega l’oggettiva insufficienza del proprio rendimento nell’ultimo anno scolastico, ma ne imputa la ragione alla carenza di misure di integrazione scolastica.
Rimane a carico della ricorrente il contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PH BE, Presidente
Margit Falk Ebner, Consigliere
Lorenza Pantozzi Lerjefors, Consigliere
DA NT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA NT | PH BE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.