Decreto cautelare 18 gennaio 2019
Ordinanza collegiale 7 febbraio 2019
Ordinanza cautelare 23 febbraio 2019
Sentenza 12 marzo 2020
Commentario • 1
- 1. Il bambino non vaccinato non può frequentare la scuola dellinfanziaRedazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 14 marzo 2019
Con l'ordinanza n. 41 del 23 febbraio 2019, il T.A.R. Abruzzo, Sez. I, si è pronunciato sulla dibattuta questione dell'ammissione a scuola dei bambini non sottoposti a vaccinazioni obbligatorie. Com'è noto, il D.L. n. 73/2017, convertito nella L. n. 119/2017, ha reso obbligatorie alcune vaccinazioni per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, al dichiarato fine “di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale”, oltre che al fine del “rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale”. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del citato decreto - legge, la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, ordinanza collegiale 07/02/2019, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/02/2019
N. 00085/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00023/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 23 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale nei confronti della minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Ubaldo Lopardi, Alessia Giovannelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ubaldo Lopardi in L'Aquila, via Antica Arischia 185/E;
contro
Miur - Istituto Comprensivo di-OMISSIS-non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione dell' Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego di accesso al servizio educativo per la scuola dell'infanzia, emesso in data -OMISSIS-e notificato in pari data, Prot. n. -OMISSIS-, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, Istituto comprensivo di Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado;
- nonché ogni altro atto, provvedimento presupposto, connesso e conseguente, e allo stato sconosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Uff Scolastico Regione Abruzzo;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2019 la dott.ssa Paola Anna Gemma Di Cesare e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto necessario, al fine del decidere, acquisire le cartoline di ricevimento o altro attestato idoneo a comprovare la notifica ai ricorrenti degli avvisi di convocazione presso la Asl Avezzano Sulmona L’Aquila;
Al predetto adempimento l'Amministrazione dovrà provvedere il direttore della Asl Avezzano Sulmona L’Aquila entro il termine di 10 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;
ritenuto che, nelle more dell’istruttoria, non sussistono i presupposti per l’accoglimento interinale della domanda cautelare, atteso che, ad una valutazione comparativa degli interessi contrapposti, il prospettato disagio della minore cagionato dall’allontanamento dalla comunità scolastica e il pregiudizio economico lamentato dalla madre (minori incassi derivanti dalla sottrazione di energie al proprio lavoro per l’accudimento della figlia) appaiono, allo stato, recessivi rispetto all’interesse pubblico prevalente della tutela della salute dei minori frequentanti la scuola dell’infanzia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima):
-rigetta interinalmente la domanda cautelare;
-dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Fissa la camera di consiglio alla data del 20 febbraio 2019.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1,2 e 5 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato sulla sentenza o provvedimento.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Paola Anna Gemma Di Cesare, Presidente FF, Estensore
Mario Gabriele Perpetuini, Primo Referendario
Maria Colagrande, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paola Anna Gemma Di Cesare |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.