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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/11/2025, n. 11769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11769 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.g. 20031/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il giudice del lavoro dott. Enrica Ciocca all'udienza del 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado tra
(cf nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...] rappresenta e difesa, in virtù di procura depositata unitamente al ricorso, dall'avvocato Daniela DE SALVATORE e dall'avv. FRANCESCO ELIA (anche quale legale rappresentante della presso il cui studio sito in Roma, L.go Toniolo 6 Controparte_1
è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
(C.F. , in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede Roma Flaminio, rappresentato e CP_3 difeso dal funzionario Dott.ssa Giusy Spuria in virtù di procura generale alle liti/delega del
Direttore della Filiale Metropolitana di Roma Flaminio CP_2
RESISTENTE
OGGETTO: ratei indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE: chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna dell' al pagamento delle spese di lite, da distrarsi. CP_2
PARTE RESISTENTE: chiede dichiarare l'intervenuta cessata materia del contendere con compensazione delle spese processuali. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 30 maggio 2025 la ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo in fatto:
- di aver depositato in data 27.05.2024 ricorso per accertamento tecnico preventivo, ex art. 445 bis c.p.c., dinanzi al Tribunale di Roma (R.G. n. 20283/2024) per richiedere il riconoscimento del requisito sanitario per fruire dell'indennità di accompagnamento;
- che, all'esito della CTU medico legale disposta con decreto del 16.1.2025 era stato omologato l'accertamento del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L.18/1980 con decorrenza dal gennaio 2024;
- di aver notificato in data 28.01.2025 il decreto di omologa alla sede provinciale e di aver CP_2 inviato il 29.01.2025 il modulo c.d. AP70 predisposto dall' per acquisire i dati utili alla CP_2 liquidazione della prestazione per il tramite del Patronato;
- di non aver ricevuto ancora la liquidazione dei ratei maturati.
La ricorrente, essendo decorso dalla notifica del decreto di omologa il termine di centoventi giorni indicato dal comma quinto dell'art. 445 bis c.p.c. per il pagamento della prestazione, ne chiedeva il riconoscimento in via giudiziaria.
In data 28 luglio 2025 si costituiva in giudizio l' , deducendo di avere provveduto in data CP_2
19/06/2025 alla liquidazione della prestazione e al pagamento dal luglio 2025 con decorrenza gennaio 2024, chiedendo dichiararsi, di conseguenza, la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
All'odierna udienza parte ricorrente, confermava l'avvenuto pagamento e si associava alla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, chiedendo la condanna dell'Istituto al pagamento delle spese processuali, da distrarsi.
All'esito della discussione delle parti, all'udienza odierna, è stata dunque pronunciata la presente sentenza.
2.- Appare necessario premettere che si ritiene valida la procura alle liti ancorchè risulti in parte rilasciata in favore della Legalelia CP_1
L'art. 4 bis, comma 3, della legge n. 247/2012 prevede che “Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale. L'incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti”. L'art. 14, comma 2, della citata legge n. 247/2012 precisa che “L'incarico per lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell'ipotesi in cui sia conferito all'avvocato componente di un'associazione o società professionale”.
Va, dunque, distinto il contratto d'opera professionale, che può essere stipulato con una società, dall'attività di rappresentanza e difesa in giudizio, che deve essere svolta personalmente dall'avvocato: la procura alle liti va rilasciata a uno o più avvocati persone fisiche, che devono sottoscrivere l'atto e risultare come difensori costituiti (in termini Trib. Roma ord. 237-1/2025 e 7035-1/2025).
Nel caso di specie si può ritenere che l'incarico professionale sia stato conferito anche alla Controparte_1 ma il mandato alle liti debba intendersi rilasciato a due professionisti persone fisiche, che hanno svolto in concreto l'attività processuale, come emerge dalla iscrizione a ruolo a loro nome e dalla sottoscrizione del ricorso.
3.- Considerato che l – come documentato in atti – nelle more del giudizio ha provveduto alla CP_2 liquidazione della prestazione assistenziale oggetto del ricorso introduttivo, versando anche i ratei arretrati, va dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere, così come peraltro richiesto da entrambe le parti.
Tale liquidazione è tardiva rispetto al termine previsto dall'art. 445 bis c.p.c., il quale prevede che “il decreto omologato, non impugnabile, né modificabile, è notificato agli enti competenti che, in caso di accertamento sanitario favorevole all'interessato e subordinatamente alla verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della prestazione e della provvidenza, devono provvedere al pagamento delle stesse entro 120 giorni dalla notifica”. Infatti, la prestazione assistenziale è stata liquidata e messa in pagamento con erogazione anche degli arretrati solo nel luglio 2025 (dopo la notifica del ricorso), a fronte della notifica del decreto di omologa effettuata il 28/01/2025.
Al di là del ritardo della predetta liquidazione, essa però deve ritenersi comunque pienamente satisfattiva delle pretese fatte valere dalla parte ricorrente.
Considerata, quindi, la posizione assunta dalle parti, non è ravvisabile tra le stesse alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale sul merito (Cass. SS.UU. 368/2000; Cass. SS.UU.
1048/2000; Cass. 10977/2002). CP_ 4.- Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e sono poste a carico dell' nella liquidazione si tiene conto del carattere seriale della vertenza, del comportamento collaborativo dell' e del fatto che il giudizio si è esaurito in una sola udienza. CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ 2) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in complessivi euro 1.750,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Roma 18 novembre 2025 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Enrica Ciocca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il giudice del lavoro dott. Enrica Ciocca all'udienza del 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado tra
(cf nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...] rappresenta e difesa, in virtù di procura depositata unitamente al ricorso, dall'avvocato Daniela DE SALVATORE e dall'avv. FRANCESCO ELIA (anche quale legale rappresentante della presso il cui studio sito in Roma, L.go Toniolo 6 Controparte_1
è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
(C.F. , in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede Roma Flaminio, rappresentato e CP_3 difeso dal funzionario Dott.ssa Giusy Spuria in virtù di procura generale alle liti/delega del
Direttore della Filiale Metropolitana di Roma Flaminio CP_2
RESISTENTE
OGGETTO: ratei indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE: chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna dell' al pagamento delle spese di lite, da distrarsi. CP_2
PARTE RESISTENTE: chiede dichiarare l'intervenuta cessata materia del contendere con compensazione delle spese processuali. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 30 maggio 2025 la ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo in fatto:
- di aver depositato in data 27.05.2024 ricorso per accertamento tecnico preventivo, ex art. 445 bis c.p.c., dinanzi al Tribunale di Roma (R.G. n. 20283/2024) per richiedere il riconoscimento del requisito sanitario per fruire dell'indennità di accompagnamento;
- che, all'esito della CTU medico legale disposta con decreto del 16.1.2025 era stato omologato l'accertamento del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L.18/1980 con decorrenza dal gennaio 2024;
- di aver notificato in data 28.01.2025 il decreto di omologa alla sede provinciale e di aver CP_2 inviato il 29.01.2025 il modulo c.d. AP70 predisposto dall' per acquisire i dati utili alla CP_2 liquidazione della prestazione per il tramite del Patronato;
- di non aver ricevuto ancora la liquidazione dei ratei maturati.
La ricorrente, essendo decorso dalla notifica del decreto di omologa il termine di centoventi giorni indicato dal comma quinto dell'art. 445 bis c.p.c. per il pagamento della prestazione, ne chiedeva il riconoscimento in via giudiziaria.
In data 28 luglio 2025 si costituiva in giudizio l' , deducendo di avere provveduto in data CP_2
19/06/2025 alla liquidazione della prestazione e al pagamento dal luglio 2025 con decorrenza gennaio 2024, chiedendo dichiararsi, di conseguenza, la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
All'odierna udienza parte ricorrente, confermava l'avvenuto pagamento e si associava alla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, chiedendo la condanna dell'Istituto al pagamento delle spese processuali, da distrarsi.
All'esito della discussione delle parti, all'udienza odierna, è stata dunque pronunciata la presente sentenza.
2.- Appare necessario premettere che si ritiene valida la procura alle liti ancorchè risulti in parte rilasciata in favore della Legalelia CP_1
L'art. 4 bis, comma 3, della legge n. 247/2012 prevede che “Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale. L'incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti”. L'art. 14, comma 2, della citata legge n. 247/2012 precisa che “L'incarico per lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell'ipotesi in cui sia conferito all'avvocato componente di un'associazione o società professionale”.
Va, dunque, distinto il contratto d'opera professionale, che può essere stipulato con una società, dall'attività di rappresentanza e difesa in giudizio, che deve essere svolta personalmente dall'avvocato: la procura alle liti va rilasciata a uno o più avvocati persone fisiche, che devono sottoscrivere l'atto e risultare come difensori costituiti (in termini Trib. Roma ord. 237-1/2025 e 7035-1/2025).
Nel caso di specie si può ritenere che l'incarico professionale sia stato conferito anche alla Controparte_1 ma il mandato alle liti debba intendersi rilasciato a due professionisti persone fisiche, che hanno svolto in concreto l'attività processuale, come emerge dalla iscrizione a ruolo a loro nome e dalla sottoscrizione del ricorso.
3.- Considerato che l – come documentato in atti – nelle more del giudizio ha provveduto alla CP_2 liquidazione della prestazione assistenziale oggetto del ricorso introduttivo, versando anche i ratei arretrati, va dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere, così come peraltro richiesto da entrambe le parti.
Tale liquidazione è tardiva rispetto al termine previsto dall'art. 445 bis c.p.c., il quale prevede che “il decreto omologato, non impugnabile, né modificabile, è notificato agli enti competenti che, in caso di accertamento sanitario favorevole all'interessato e subordinatamente alla verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della prestazione e della provvidenza, devono provvedere al pagamento delle stesse entro 120 giorni dalla notifica”. Infatti, la prestazione assistenziale è stata liquidata e messa in pagamento con erogazione anche degli arretrati solo nel luglio 2025 (dopo la notifica del ricorso), a fronte della notifica del decreto di omologa effettuata il 28/01/2025.
Al di là del ritardo della predetta liquidazione, essa però deve ritenersi comunque pienamente satisfattiva delle pretese fatte valere dalla parte ricorrente.
Considerata, quindi, la posizione assunta dalle parti, non è ravvisabile tra le stesse alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale sul merito (Cass. SS.UU. 368/2000; Cass. SS.UU.
1048/2000; Cass. 10977/2002). CP_ 4.- Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e sono poste a carico dell' nella liquidazione si tiene conto del carattere seriale della vertenza, del comportamento collaborativo dell' e del fatto che il giudizio si è esaurito in una sola udienza. CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ 2) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in complessivi euro 1.750,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Roma 18 novembre 2025 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Enrica Ciocca