Ordinanza collegiale 24 aprile 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 10/06/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 00230/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00029/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di PE (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 29 del 2025, proposto da BI Q srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B13EE8A140, B13EE8B213, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio De Angelis, Alfonso Ucci, con domicilio eletto presso lo studio di Alfonso Ucci in Lanciano, via Dalmazia, 9/A - Galleria Imperiale;
contro
ACA spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Passeri Mencucci, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
nei confronti
Disinfestazioni srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Edoardo Giardino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Adelaide Ristori, 42;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della determina n.510 del 20 novembre 2024, di aggiudicazione dell’appalto pubblico del servizio di disinfestazione e derattizzazione dei manufatti idrici e fognari e degli impianti di depurazione, lotti 1 e 2, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, con declaratoria di inefficacia del contratto stipulato poi con l’aggiudicataria e dichiarazione di subentro nel medesimo, nonché, in via subordinata, condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di ACA spa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Disinfestazioni srl;
Visto il ricorso incidentale e i relativi allegati di Disinfestazioni srl;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2025 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con determina n.149 del 9 aprile 2024, ACA spa prevedeva l’espletamento di una procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto dei servizi di disinfestazione e derattizzazione degli impianti di depurazione (lotto 1) e dei manufatti idrici e fognari (lotto 2), della durata biennale, con metodo di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Partecipavano per entrambi i lotti Disinfestazioni srl e BI Q srl.
L’appalto veniva aggiudicato, con atto n.510 del 20 novembre 2024, per i lotti 1, 2, con la seguente unica graduatoria: 1. Disinfestazioni srl punti 82,89 (offerta tecnica punti 79,4 + offerta economica punti 3,49), 2. BI Q srl p.82,40 (o.t. p.62,4 + o.e. p.20).
BI Q srl, seconda classificata, impugnava l’atto di aggiudicazione, censurandolo per violazione dell’art.101 del D. Lgs. n.36 del 2023 nonché per eccesso di potere sotto il profilo dell’illogicità e irragionevolezza.
La ricorrente in particolare ha fatto presente che (1) l’aggiudicataria aveva omesso di dichiarare il possesso di un requisito di ordine speciale sulla propria capacità tecnico-organizzativa, nello specifico sulle certificazioni UNI EN 16636:2015, UNI EN ISO 14001:2015, UNI EN ISO 9001:2015, UNI ISO 45001:2018; che nel suo DGUE non era indicato nulla; che il soccorso istruttorio non era ammesso per integrare la domanda su un requisito di partecipazione; che non si potevano travalicare i termini perentori di presentazione dell’offerta; che invece la stazione appaltante, mediante il verbale n.1 del 21 maggio 2024, procedeva col soccorso istruttorio.
L’interessata ha sostenuto inoltre che (2) i punteggi assegnati alle 2 concorrenti erano comunque non corretti, per eccesso verso l’aggiudicataria e per difetto verso la seconda classificata, con riferimento ai criteri 3 “organigramma e personale - organizzazione dell’impresa”, voce “numero degli operatori”, 3 “organigramma e personale - organizzazione dell’impresa”, voce “modalità di sostituzione del personale per malattie, infortuni e ferie etc”, 1 “organizzazione del servizio”, sub criterio 1.1 “Servizio A”, voce “Gestione delle segnalazioni e tempi di interventi”, 1 “organizzazione del servizio”, sub criterio 1.2 “Servizio B”, voce “Gestione delle segnalazioni e tempi di interventi”, 2 “prodotti, attrezzature ed automezzi”, sub criterio 2.2 “numero e descrizione degli automezzi e delle attrezzature che saranno impiegate per l’espletamento del servizio”.
La ricorrente in subordine, in caso di mancata declaratoria di inefficacia del contratto stipulato coll’aggiudicataria e di mancato subentro nel medesimo, richiedeva la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni derivanti dal mancato profitto e dal pregiudizio curriculare.
ACA spa si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con apposita memoria l’infondatezza nel merito.
Del pari si costituiva in giudizio per il rigetto dell’impugnativa Disinfestazioni srl, deducendo con altra memoria l’infondatezza della stessa e presentando nel contempo ricorso incidentale condizionato, incentrato sull’errata attribuzione per eccesso del punteggio attribuito alla seconda classificata, in relazione al subcriterio 1.1 Voce “Numero di esche e trappole”, Voce “prodotti/dispositivi, mezzi, attrezzature e personale impiegato/unità operative”.
Con ulteriori memorie le parti ricorrente e controinteressata ribadivano i rispettivi assunti; BI q srl inoltre ribatteva al ricorso incidentale.
Seguivano le repliche di tutte le parti costituite.
Con ordinanza n.173 del 2025 il Tribunale disponeva incombenti istruttori, cui seguiva il riscontro di ACA spa.
Le concorrenti con altre memorie riaffermavano le rispettive tesi difensive.
Seguivano le ultime repliche delle medesime.
Nell’udienza del 23 maggio 2025 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso introduttivo appare destituito di fondamento e dunque da respingere, per le ragioni di seguito esposte.
Invero, con riferimento al motivo sub 1, è necessario evidenziare che nella Lettera d’invito era richiesta la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale resa mediante DGUE (cfr. pag.7 all.8 al ricorso); che parimenti nella Lettera medesima, con riferimento a quanto sopra, era aggiunto di valutare l’inserimento del presente punto qualora detta dichiarazione fosse stata già resa in sede di manifestazione di interesse, in caso di avviso pubblico, o di istanza di iscrizione all’albo, se utilizzato l’albo fornitori (cfr. ancora all.8 al ricorso).
Orbene, tanto premesso è precisato, occorre rilevare che ACA spa, in data 5 gennaio 2024, emetteva Avviso esplorativo ai fini delle manifestazioni di interesse per l’appalto in questione e che all’uopo Disinfestazioni srl il successivo 23 gennaio 2024 caricava le richieste certificazioni UNI EN 16636:2015, ISO 14001, ISO 9001, UNI ISO 45001 sul relativo portale di ACA spa (cfr. all.16, 17 atti controinteressata).
Ne consegue che, alla luce di quanto descritto, interpretando la summenzionata disposizione della Lettera di invito secondo il principio del favor partecipationis, affermatosi in materia di gare d’appalto, avendo per l’appunto la Società controinteressata prodotto il requisito di partecipazione di ordine speciale richiesto in sede di manifestazione di interesse, ben poteva la stazione appaltante, avvedutasi che Disinfestazioni srl non aveva dichiarato il possesso del requisito de quo in sede di offerta, come appurato a seguito del riscontro di ACA spa all’ordinanza istruttoria n.173 del 2025, attivare con riferimento al requisito medesimo, la procedura del soccorso istruttorio, ex art.101 del D.Lgs. n.36 del 2023.
Giova infatti evidenziare in proposito che trattasi di soccorso istruttorio con funzione integrativa, di chiarimento, con l’Avviso esplorativo finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni di interesse che va a saldarsi, per effetto della succitata clausola contenuta nella Lettera di invito, con la Lettera di invito medesima (cfr. sul principio, tra le altre, in ultimo, TAR Sicilia-Catania, III, n.478 del 2024).
In relazione al motivo sub 2 occorre invece rilevare che, anche raffrontando da un lato le previsioni sui criteri di valutazione delle offerte tecniche fissati nella Lettera di invito e dall’altro i relativi verbali di valutazione delle offerte tecniche medesime, trattasi di censure di dettaglio, su scelte prettamente tecniche della Commissione di gara, volte a sovvertire l’esito della procedura, mediante la modifica dei punteggi da assegnare all’aggiudicataria, in diminuzione, alla ricorrente, in incremento (cfr. all.8, 6, 7 al ricorso); che detto ordine di censure tuttavia, per come articolate, intendendo contestare prettamente il merito dell’operato valutativo tecnico-discrezionale della Commissione, sono sottratte, per giurisprudenza pacifica, al sindacato giurisdizionale (cfr. tra le altre TAR Lazio, III quater, n.11062 del 2024), non essendo quindi possibile che il Giudice sostituisca una propria autonoma valutazione a quella già operata dall’Amministrazione, senza invadere la sfera di attribuzioni attribuita dalla legge all’Amministrazione medesima (cfr. ancora TAR Friuli-Venezia Giulia, n.66 del 2021).
Ne discende che l’atto di aggiudicazione n.510 del 20 novembre 2024 si sottrae alle censure dedotte.
Stante inoltre l’infondatezza del ricorso introduttivo, va respinta siccome infondata, anche la domanda di condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno.
Da tale infondatezza del gravame principale consegue in ultimo l’inammissibilità, per difetto di interesse, del ricorso incidentale condizionato, presentato dall’aggiudicataria Disinfestazioni srl.
In considerazione dei fatti di causa, sussistono nondimeno giuste ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinge il ricorso n.29/2025 indicato in epigrafe, respinge la domanda di condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno, dichiara inammissibile il ricorso incidentale.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in PE nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Massimiliano Balloriani, Presidente FF
Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore
Giovanni Giardino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Lomazzi | Massimiliano Balloriani |
IL SEGRETARIO