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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/06/2025, n. 2834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2834 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8208/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lina Tosi Presidente dott. Chiara Campagner Giudice dott. Maddalena Bassi Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8208/2019 promossa da:
Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
Parte_7 Parte_8
Rappresentati e difesi dagli avv.ti Sido Bonfatti, Fulvia Confetti, Sabrina Dazzi e
Nicola Vascellari ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in via Rismondo n. 7 Vittorio Veneto
ATTORI contro
Controparte_1
[...] rappresentato e difeso dall'avv. LAGHI ALDO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in VIALE C.BATTISTI 1 TREVISO
INTESA SANPAOLO S.P.A., con gli Avv.ti Francesco Sciaudone Stefano Lombrassa, Andrea Bilotti e Laura
Munari;
Parte_9
con gli Avv.ti Sido Bonfatti e Sabrina Dazzi
pagina 1 di 35 CONVENUTI
E con l'la chiamata in causa di
Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 con il proc. e dom. l'Avv. Vittorio Saguatti
e di ed CP_5 Controparte_6 CP_7
[...]
Contumaci qui dichiarate
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Per gli attori:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, accogliere le seguenti conclusioni:
- in via principale: dato atto che gli attori sono pronti a restituire, come richiesti, le azioni di oggetto di causa, accertata la sussistenza di negozi unitari, CP_1
o comunque collegati, consistenti nella concessione di finanziamenti finalizzati ad acquisti di azioni posti in essere dalla convenuta in CP_1 CP_1 violazione delle condizioni previste dall'art. 2358 c.c. (le cosiddette famigerate operazioni baciate), dichiarare la nullità dei contratti di finanziamento e acquisti di azioni oggetto di causa ai sensi degli artt. 1343, 1418 e 2358 cod. civ. e della successiva transazione, e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto in forza di tali contratti alle convenute L.C.A. e TE OL S.p.a.; ad Parte_10 ogni modo, dichiarare il difetto di titolarità e/o legittimazione di TE OL in relazione ai crediti pretesi per mancanza di prova delle asserite cessioni, e per l'effetto dichiarare che nulla devono gli attori alla stessa in relazione al contratto di finanziamento predetto ed agli altri sopra descritti atti;
- sempre in via principale: accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia per contrarietà a norme imperative, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1325,
1343 e 1418 c.c., per le ragioni tutte esposte nella comparsa di costituzione di nuovo co-difensore per gli attori in data 06/10/2023, ed in particolare per violazione dell'art. 30 D.Lgs. 24/2/1998 n. 58, commi 6 e 7, del contratto di finanziamento e/o mutuo stipulato tra e in Parte_7 Parte_10 data 23 Luglio 2014, con contratto a ministero del dott. notaio a Persona_1
Reggio Emilia, rep. 113.449, racc. 32.436 (doc. attoreo n. 17), nonché delle fideiussioni, delle iscrizioni ipotecarie e altre garanzie di cui è causa, dell'atto di rinegoziazione e dell'atto di accollo; accertare e dichiarare, per l'effetto, che gli pagina 2 di 35 attori nulla più devono alle convenute TE OL Spa e/o Parte_10 in LCA in relazione e in pendenza del contratto di finanziamento predetto e degli altri sopra descritti atti;
- sempre in via principale: rilevare e dichiarare la nullità dell'accollo in data 22/12/2014 e atti accessori e successivi anche perché l'accollo è avvenuto da parte della senza corrispettivo o altro tornaconto di sorta, e Parte_8 quindi è privo di causa, ed inoltre poiché concluso ultra vires, cioè al di fuori dell'oggetto sociale dell'accollante e quindi privo del Parte_8 potere di rappresentanza da parte degli amministratori (art. 2266, secondo comma,
c.c.);
- in via subordinata: accertata la sussistenza di negozi unitari, o comunque collegati, consistenti nella concessione di finanziamenti finalizzati ad acquisti di azioni posti in essere dalla convenuta in violazione CP_1 CP_1 delle condizioni previste dall'art. 2358 c.c., dichiararsi la nullità dei contratti di finanziamento e contestuali acquisti di azioni oggetto di causa, per essere stati posti in essere in frode alla legge, ex artt. 1344 e 2358 cod. civ. e della successiva transazione, e per l'effetto, dichiararsi che nulla è dovuto in forza di tali contratti alle convenute e TE OL S.p.a.; ad ogni Parte_11 modo, dichiarare il difetto di titolarità e/o legittimazione di TE OL in relazione ai crediti pretesi per mancanza di prova delle pretese cessioni, e per l'effetto dichiarare che nulla devono gli attori alla stessa in relazione al contratto di finanziamento predetto ed agli altri sopra descritti atti;
- ancora in via subordinata: accertata la sussistenza di negozi unitari, consistenti nella concessione di finanziamenti finalizzati ad acquisti di azioni CP_1 posti in essere dalla convenuta in violazione delle condizioni CP_1 previste dall'art. 2358c.c., dichiararsi la nullità dei contratti di finanziamento e contestuali acquisti di azioni oggetto di causa per difetto di meritevolezza dei negozi stessi, ai sensi degli artt. 1322, 2° c., 1343 e 1418 cod. civ. e della successiva transazione in data ... e, per l'effetto, dichiararsi che nulla è dovuto in forza di tali contratti alle convenute e TE Parte_11
OL S.p.a.; ad ogni modo, dichiarare il difetto di titolarità e/o legittimazione di TE OL in relazione ai crediti pretesi per mancanza di prova delle pretese cessioni, e per l'effetto dichiarare che nulla devono gli attori alla stessa in relazione al contratto di finanziamento predetto ed agli altri sopra descritti atti;
- in ogni caso: respingere tutte le domande ed eccezioni proposte dalle convenute
TE OL PA e in L.C.A. poiché infondate in fatto e in Parte_10 diritto, per le ragioni esposte nel corso del giudizio;
- in via istruttoria: si rimanda al foglio di pc pagina 3 di 35 Per : Parte_11
Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria domanda ed istanza reiette,
A. NEI CONFRONTI DEGLI ATTORI
IN VIA PRELIMINARE
1. Dichiarare la inammissibilità della “Comparsa di costituzione di nuovo co- difensore per gli attori” - quale scritto defensionale eccedente i contenuti e limiti della nomina di nuovo difensore ex art. 83 c.p.c. - nella parte, da pag. 3 a pag. 7 della stessa, contenente una domanda nuova (declaratoria di nullità anche per mancata “indicazione della facoltà di recesso prevista dal comma 6 dell'art. 30 D. Lgs. 58/1998”) basata su circostanze in fatto (esistenza di atti di pegno di azioni mai prima dedotte né men che meno documentate. CP_1
2. Dichiarare l'improcedibilità - ai sensi dell'art. 83 T.U.B. e per le ragioni dedotte in atti - delle domande attoree nei confronti di ivi compresa Parte_11 la domanda di nullità ex art. 30 T.U.F. svolta ex novo nella “Comparsa di costituzione di nuovo co-difensore per gli attori” di data 6 ottobre 2023.
3. Preso atto che l'affermato acquisto da parte di in data Parte_12
28.11.2008, di n. 250.000,00 azioni per il prezzo complessivo di CP_1
Euro 8.875.000,00 – operazione alla quale gli attori hanno fatto per la prima volta riferimento a pag. 38 della loro Memoria ex art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c. – è intervenuto oltre dieci anni prima della notifica, nell'agosto 2019, dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;
preso atto, altresì, della maturata ed eccepita prescrizione decennale dell'azione di ripetizione di indebito per la restituzione del prezzo pagato a fronte dell'acquisto azionario del 28.11.2008, giusta eccezione sollevata dalla qui concludente a pag. 5 della Memoria ex art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c., costituente il primo atto difensivo successivo all'allegazione, da parte degli attori, dell'asserito acquisto delle n. 250.000 azioni con l'assistenza finanziaria di preso atto di quanto sopra, dichiarare il difetto di CP_1 interesse giuridico degli attori a far valere la nullità del predetto acquisto azionario stante la non ripetibilità, per intervenuta prescrizione decennale della relativa azione, di quanto pagato in forza del titolo negoziale asseritamente nullo.
4. Dichiarare, altresì, il difetto di interesse degli attori, ex art. 100 c.p.c., alla declaratoria di nullità dell'acquisto di azioni effettuato da il Controparte_7
30.12.2009, in relazione al quale la società acquirente è stata integralmente rimborsata – giusta convenzione del 31.05.2017, di cui è stata Controparte_7 parte sottoscrittrice – mediante il riconoscimento alla stessa del controvalore della totalità delle azioni acquistate e detenute per complessivi Euro 5.755.000,00.
NEL MERITO (per l'ipotesi di ritenuta procedibilità nei confronti della qui concludente delle domande attoree):
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE:
pagina 4 di 35 In relazione alla nuova domanda di nullità per asserita violazione dell'art. 30
T.U.F. - formulata con la “Comparsa di costituzione di nuovo co-difensore per gli attori” - dichiarare infondata e respingere tale domanda, basata su circostanze in linea di fatto (sintetizzate, in particolare, a pag. 7 della comparsa attorea di costituzione di nuovo co-difensore) mai prima dedotte e men che meno provate.
Respingere, parimenti, le restanti domande attoree – formulate negli atti depositati in causa anteriormente alla “Comparsa di costituzione di nuovo co-difensore per gli attori” del 6.10.2023 – per le ragioni tutte dedotte ed illustrate dalla qui concludente negli atti dimessi in causa.
NEL MERITO E IN VIA SUBORDINATA: in subordine, per la denegata ipotesi di declaratoria di nullità, annullamento e/o inefficacia e, comunque, caducazione della convenzione del 31.05.2017, accertare e dichiarare l'obbligo delle parti sottoscrittici della stessa – fra cui gli attori Parte_1 Parte_2
e (le ulteriori parti Parte_4 Parte_3 Parte_5 Parte_6 sottoscrittrici della convenzione sono le società lussemburghesi ed CP_5
chiamate in causa da TE OL PA) – di restituire alla qui Controparte_7 concludente ai sensi dell'art. 2033 c.c. e, quindi, a titolo di ripetizione di indebito, l'importo di Euro 16.500.000,00 versato da in forza della Parte_10 succitata convenzione, ciascuno per la quota-parte di rispettiva spettanza, quale individuata e quantificata da nella sua comparsa di Parte_11 costituzione;
con conseguente condanna delle suindicate persone e società a restituire alla qui concludente la quota-parte da ciascuno dovuta del predetto importo di Euro 16.500.000,00, maggiorata degli interessi di legge a far data dalla domanda al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.
IN OGNI IPOTESI: con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA: si rimanda al foglio di pc
Per TE OL s.p.a.
IN VIA PREGIUDIZIALE E PRELIMINARE,
- dichiarare la contumacia di ed CP_5 Controparte_6 [...]
CP_7
- rigettare, senza esaminarla nel merito, la deduzione da parte di
[...] di competenza del Tribunale di Treviso a decidere il giudizio Parte_13 pendente davanti al Tribunale di Treviso, terza sezione, G.U. dott.ssa Laura
Ceccon, R.G. 7996/2019, tra le parti TE OL s.p.a.,
[...]
e sollevata da Parte_13 Parte_11 CP_8
in quanto inammissibile nel presente Parte_13
pagina 5 di 35 giudizio e, comunque, rinunciata da con la Parte_13 seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. del 27 gennaio 2021;
- rigettare le domande proposte dai signori Parte_1 Parte_3 [...]
e e dalle società Parte_5 Parte_2 Parte_4 Parte_6 [...]
nei confronti di TE OL s.p.a. con Parte_7 Parte_8 la comparsa di costituzione con nuovo difensore del 23 novembre 2020, con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. del 22 dicembre 2020, con la comparsa di costituzione del nuovo co-difensore del 6 ottobre 2023 e con la nota di precisazione delle conclusioni depositata il 18 giugno 2024 in quanto tardive e inammissibili;
- rigettare le domande riconvenzionali proposte da Parte_13
e
[...] Controparte_2 Parte_13 CP_4 CP_5 [...] ed nei confronti di TE OL s.p.a. in Controparte_6 Controparte_7 quanto inammissibili, nulle e/o formulate da parti prive di legittimazione e/o interesse ad agire;
- rigettare le domande riconvenzionali proposte da Pt_13 Parte_13
e nei confronti di TE OL s.p.a. Parte_13 Parte_13 CP_4 in quanto inammissibili o inefficaci anche perché proposte senza previa autorizzazione ex art. 167, secondo comma, l.f.;
NEL MERITO,
- rigettare tutte le domande proposte, in via principale e riconvenzionale, e le eccezioni sollevate dai signori Parte_1 Parte_3 Parte_5
e dalle società Parte_2 Parte_4 Parte_6 Parte_7 Pt_7
[...] Parte_8 Parte_13 CP_2
[...] Parte_13 CP_4 CP_5 Controparte_6 ed nei confronti di TE OL s.p.a., in quanto infondate in Controparte_7 fatto e in diritto, anche alla luce del giudicato formato dal decreto ingiuntivo
Tribunale di Reggio Emilia, G.U. dott.ssa Luisa Poppi, 4 novembre 2019, n. 2362;
IN VIA RICONVENZIONALE SUBORDINATA,
- nel caso in cui l'accordo di transazione concluso tra i signori Parte_1
e
[...] Parte_3 Parte_5 Parte_2 Parte_4 Parte_6
CP_5 Controparte_7 Parte_7 Parte_13
e in l.c.a. in data 31 maggio 2017 fosse ritenuto, CP_4 Parte_10 in tutto o in parte nullo, annullabile o inefficace, condannare, ai sensi dell'art. 2033
c.c.,
(i) a restituire ad TE OL s.p.a. l'importo Parte_7 capitale di € 166.000,00 e pagare gli interessi legali su tale importi capitale maturati e maturandi dal giorno dei singoli pagamenti al saldo effettivo;
pagina 6 di 35 (ii) a restituire ad TE OL s.p.a. l'importo capitale € Controparte_2
10.326.000,00 e pagare gli interessi legali su tale importi capitale maturati e maturandi dal giorno dei singoli pagamenti al saldo effettivo;
(iii) a restituire ad TE OL s.p.a. l'importo capitale € Parte_13
1.827.000,00 e pagare gli interessi legali su tale importi capitale maturati e maturandi dal giorno dei singoli pagamenti alla data del 23 luglio 2018 di avvio della relativa procedura di concordato preventivo, nei limiti previsti dal combinato disposto degli artt. 55 e 169 l.f.;
(iv) a restituire ad TE OL s.p.a. l'importo capitale di € CP_4
1.038.000,00 e pagare gli interessi legali su tale importi capitale maturati e maturandi dal giorno dei singoli pagamenti alla data del 23 luglio 2018 di avvio della relativa procedura di concordato preventivo, nei limiti previsti dal combinato disposto degli artt. 55 e 169 l.f.;
(v) a restituire ad TE OL s.p.a. l'importo Parte_8 capitale di € 946.000,00 e pagare gli interessi legali su tale importi capitale maturati e maturandi dal giorno dei singoli pagamenti al saldo effettivo;
(vi) a restituire ad TE OL s.p.a. l'importo capitale di € CP_5
1.427.000,00 e pagare gli interessi legali su tale importi capitale maturati e maturandi dal giorno dei singoli pagamenti al saldo effettivo;
(vii) a restituire ad TE OL s.p.a. l'importo Controparte_6 capitale di € 308.000,00 e pagare gli interessi legali su tale importi capitale maturati e maturandi dal giorno dei singoli pagamenti al saldo effettivo;
ed
(viii) a restituire ad TE OL s.p.a. l'importo capitale di € Controparte_7
462.000,00 e pagare gli interessi legali su tale importi capitale maturati e maturandi dal giorno dei singoli pagamenti al saldo effettivo;
con conseguente rigetto delle medesime domande di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. e pagamento dei relativi accessori formulate da Parte_11 nei confronti degli stessi signori
[...] Parte_1 Parte_3 [...]
e delle società Parte_5 Parte_4 Parte_2 Parte_6 [...] CP_
Parte_7 Parte_8 CP_5 CP_7 [...]
e in CP_2 Parte_13 CP_4 Controparte_6 presenza della titolarità esclusiva dei relativi crediti in capo ad TE OL
s.p.a.;
IN VIA ISTRUTTORIA, si rimanda al foglio di pc
Per Parte_13
Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue:
IN VIA PRINCIPALE,
pagina 7 di 35 in accoglimento della domanda attorea e di quanto dedotto nella comparsa di costituzione di nuovo difensore del 23/11/2020, accertare la nullità del mutuo ipotecario concesso a in data 23 luglio 2014 e Parte_7 Parte dell'accordo transattivo del 31 maggio 2017 e, che quindi nulla è dovuto da e/o con ogni conseguente effetto di legge.
In via istruttoria, si rimanda al foglio di pc
Per in c.p., in c.p., Controparte_2 Parte_13 CP_4
Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue: rigettare tutte le domande svolte nei confronti delle scriventi terze chiamate in Co causa da e da in quanto inammissibili e/o infondate per le CP_1 ragioni spiegate in atti.
In via istruttoria, si rimanda al foglio di pc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Parte_1 Parte_2 Parte_14 [...]
, e Parte_15 Parte_5 Parte_6 Parte_7
convenivano in giudizio TE OL s.p.a., Parte_8 [...]
coatta amministrativa e Controparte_10 Parte_13
in concordato preventivo al fine di sentir accogliere le seguenti
[...] conclusioni “dato atto – ove occorrer debba – che i Signori e Pt_13 Pt_6
offrono in restituzione i titoli azionari (dematerializzati) oggetto dei suindicati contratti di compravendita invalidi, dichiarare nulli o, in subordine annullare o comunque dichiarare inefficaci i contratti di finanziamento e i contratti di acquisto di azioni indicati in narrativa, nonché l'accordo del 31.5.2017, e accertare
(operando se del caso le dovute compensazioni) che e i Parte_7
garanti, in concordato preventivo, Signori Parte_8 Parte_13
Par Co
, , , , e sono debitori di , Parte_1 Pt_2 Pt_4 Parte_5 Parte_6 quale cessionaria di , non dell'importo di € 32.000.000 oltre CP_1
Co interessi, come preteso dalla medesima , ma del minore importo di €
6.305.229,96”.
pagina 8 di 35 Deducevano gli attori che , in qualità di cessionaria di parte Controparte_11
dei crediti di stesse promuovendo una serie di azioni esecutive nei CP_1
confronti dei fratelli e della madre nonché nei confronti delle Pt_13 Parte_6
società di loro titolarità, quali Parte_7 Parte_8
oggi denominata in concordato preventivo, al fine di ottenere Parte_13 Pt_13
la restituzione di un preteso finanziamento intervenuto in forza di un contratto di mutuo dell'importo di € 32.000.000 concesso da il 23/07/2014 a CP_1
(garanti i persone fisiche, e la stessa Parte_7 Pt_13 Pt_13
, deducendo che una cospicua parte di dette somme fosse Parte_7 stata in realtà utilizzata per ripianare pregresse esposizioni createsi per l'acquisto da parte degli attori di azioni di nonché per acquistarne di nuove. CP_1
Deducevano inoltre che parte del finanziamento fosse già stata rimborsata e pertanto chiedevano che, previa declaratoria di nullità ovvero in subordine annullamento inefficacia dei contratti di finanziamento e dei contratti di acquisto di azioni di nonché del successivo accordo transattivo del 31/05/2017, CP_1
venisse accertato che la mutuataria e i garanti fossero Parte_7
debitori di TE OL quale cessionaria di del minor importo di CP_1
euro 6.305.229,96, quale differenze tra il totale delle somme erogate dalla BA e il totale delle somme poi riversate dagli attori alla BA.
Gli attori nello specifico allegavano che:
1) in data 21/12/2011 aveva concesso a un CP_1 Parte_2 affidamento per elasticità di cassa di € 10 milioni per l'acquisto di azioni della banca, pretendendo al fine di nascondere l'illiceità dell'operazione, che l'acquirente fosse un soggetto diverso: in data 29/12/2011 aveva Parte_2 quindi girato a l'importo di € 10 milioni che veniva da questa Parte_5 utilizzato per l'acquisto in data 30/12/2011 di n. 253.164 azioni di CP_1
(per l'importo di € 9.999.978,00);
2) in data 12/12/2012 Veneto autorizzava a FF NE SR (società CP_1
posseduta al 100% da a sua volta controllata da Controparte_6 [...]
a sua volta controllata da Elle FF s.a., società posseduta da sei trust CP_5
pagina 9 di 35 facenti capo ai fratelli e alla madre uno scoperto di conto Pt_13 Parte_6 corrente di € 15.000.000, somma che veniva da questa versata a
[...]
e da questa a e poi girata: (i) a per € Controparte_6 Controparte_7 Parte_2
12.500.000, che la utilizzava, quanto ad € 10.000.000, a copertura dell'esposizione per l'acquisto di azioni della BA (di cui al punto 1) e quanto ad € 2.500.000 per l'acquisto in data 12/12/2012 di n. 62.112 azioni e (ii) a per € Parte_4
2.500.000 che la utilizzava per l'acquisto di n. 62.112 azioni di VB;
3) in data 04/04/2014 rinnovava a FF NE SR l'apertura di CP_1 credito di € 15.000.000 e concedeva un'ulteriore apertura di credito di € 4.500.000 che venivano girati ad altre società collegate al fine di rientrare di precedenti finanziamenti concessi a queste ultime dalla medesima CP_1
4) in data 23/7/2014 concedeva a un mutuo CP_1 Parte_7 di € 32.000.000, garantito da ipoteca sugli immobili della stessa Parte_7
e di (oggi , breviter e
[...] Parte_13 Parte_13 Pt_13
Par da fideiussione personale prestata da , , e Pt_4 Pt_2 Pt_1 Parte_5
Detta somma veniva imputata:
− per € 4.000.0012 a copertura di precedenti affidamenti,
− per € 15.065.000 bonificata a FF NE SR a rimborso dei precedenti finanziamenti
− per € 4.560.000 bonificata sempre a FF NE SR;
− per complessivi € 7.806.429,60 bonificata a CP_4
− quanto ad € 398.300 bonificata a oggi Parte_13 Pt_13
Deducevano inoltre gli attori che la somma “girata” a veniva versata CP_4
in data 25/7/2014 a (a titolo saldo fatture – docc. 21/23), la quale Parte_13 faceva pervenire l'importo di € 5.010.000 a (a titolo di caparra acquisto Parte_6
terreni – doc. 24), che a propria volta in parte utilizzava la provvista per l'acquisto di azioni di (acquisto di 2.364 azioni per € 85.104 in data 23/7/2014 CP_1
– doc. 31) e in parte la girava ai figli per i medesimi scopi, nei seguenti termini:
a) euro 1.180.000 a , che in data 23/7/2014 acquistava 32.720 azioni di VB per Pt_5
€ 1.177.920;
pagina 10 di 35 b) euro 306.000 a che on data 23/7/2014 acquistava 8.475 azioni per € Pt_4
305.100;
c) euro 2.160.000 a che in data 23/7/2014 acquistava 59.980 per € 2.159.280; Pt_2
d) euro 135.000 a , che in data 23/7/2014 acquistava 3.728 azioni per Parte_1
€134.208; Par e) euro 1.140.000 a che in data 23/7/2014 acquistava 31.645 azioni per €
1.139.220.
Deducevano inoltre che in data 22/12/2014 si accollava Parte_8 parte del debito di per € 17.000.000. Parte_7
In punto di diritto gli attori affermavano la nullità dei contratti, tra loro collegati, di finanziamento finalizzati all'acquisto di azioni proprie e di compravendita di azioni della banca, per violazione degli artt. 2358 e 2637 cc e perché volti ad eludere norme imperative e principi dell'ordine pubblico economico.
Deducevano inoltre che poco prima della dichiarazione di default della BA, questa li avesse convinti a firmare in data 31/5/2017 un “accordo anche di natura transattiva” con cui da una parte, riconosceva l'inesistenza del CP_1 debito relativamente ad alcuni finanziamenti per l'acquisto di azioni della banca e, dall'altra parte, pretendeva da parte dei e delle loro società che Pt_13
dichiarassero che alcune operazioni – in realtà baciate – non lo fossero.
Deducevano, quindi, la nullità per derivazione ex art. 1972 co 1 cc della transazione del 31/5/2017 nonché l'illiceità della stessa, che pertanto non poteva essere ritenuta di ostacolo alla presente azione giudiziale. Co Gli attori convenivano in giudizio oltre a e alla cessionaria CP_1
anche in concordato preventivo quale terza Parte_13
datrice di ipoteca in relazione al mutuo oggetto di causa, al fine di sentire accertare anche il suo contraddittorio la nullità delle operazioni descritte e di evitare quindi Parte un'azione di regresso da parte di per importi non dovuti per l'ipotesi in cui
Co fosse stata escussa da .
II) Si costituiva TE OL PA in qualità di cessionaria, deducendo di aver pagina 11 di 35 acquistato pro soluto da un portafoglio di crediti tra cui i crediti aventi fonte CP_12
nel Mutuo Ipotecario del 23/7/2014, e le relative garanzie. Eccepiva che tutti gli acquisti di azioni di da parte degli attori fossero stati regolati dalla CP_1
Transazione del 31/5/2017 con cui questi avevano riconosciuto, con dichiarazione confessoria, che solo una parte di azioni era stata da loro acquistata con finanziamento di e che ogni altro acquisto di azioni era stato invece CP_1 pagato con denaro proprio e con la quale assumeva l'impegno a CP_1 pagare in via transattiva l'importo di € 16.500.000 anche a titolo di ripetizione della parte di finanziamenti che si assumeva invalidamente erogata in violazione dell'art. 2358 cc. Eccepiva che la dedotta nullità della transazione ex art. 1972 non concernesse gli acquisti di azioni per i quali gli attori avevano CP_1 riconosciuto l'assenza dell'assistenza finanziaria, deducendo la eventuale nullità parziale solo delle clausole di contenuto transattivo, ed eccependo altresì che gli attori non avessero dedotto le ragioni di annullamento o di inefficacia della stessa.
Co
contestava la dedotta invalidità del mutuo ipotecario eccependo in primo luogo l'inapplicabilità dell'articolo 2358 cc alle società cooperative e in secondo luogo, anche a voler ritenere l'applicabilità di detta disposizione, che gli attori non avevano dedotto e dimostrato gli elementi richiesti per la nullità dei finanziamenti , avendo contestato solo ipotesi di assistenza finanziaria indiretta ed avendo omesso di provare il collegamento funzionale tra finanziamento ed acquisto di azioni proprie e l'effettiva e comune conoscenza in capo ai soggetti dell'operazione economica e dello scopo complessivo della stessa. Rilevava, anzi, che dalla documentazione versata in atti dagli attori si evinceva che una parte degli importi erano stati pagati da a a titolo di “saldo fatture” (doc. 22 attori) e CP_4 Pt_13
Parte che aveva pagato a € 5.010.000 a titolo di “caparra acquisto Parte_6 terreni” e non quindi al fine di finanziare i fratelli Pt_13
Deduceva inoltre che il mutuo veniva concesso un anno e mezzo dopo l'asserito scoperto di conto corrente FF NE, che gli importi oggetto di finanziamento non coincidevano con i prezzi di acquisto delle azioni e che il numero delle operazioni in entrata ed in uscita sui conti correnti interessati non consentiva di pagina 12 di 35 correlare i finanziamenti agli acquisti di titoli azionari.
Contestava l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 2637 cc che sanziona il reato di aggiotaggio.
Eccepiva l'inopponibilità della compensazione dedotta dagli attori, deducendo che Co nessuno degli attori vantava un credito verso .
Rilevava infine che gli attori stessi avessero riconosciuto che il mutuo ipotecario fosse parzialmente valido ed efficace quanto ad € 6.305.229,96 e rilevava inoltre che gli stessi avevano conteggiato due volte a loro credito l'importo di €
10.000.0000 e di € 15.065.000 e che gli stessi attori non avessero dimostrato che l'importo di € 4.000.012 fosse stato utilizzato per l'acquisto di azioni di CP_1
[...]
Deduceva che, per l'ipotesi di accertata nullità o di annullamento della transazione del 31/05/2017, sussisteva il diritto di ripetere il corrispettivo della stessa pari all'importo complessivo dei prezzi di acquisto di azioni pagati con CP_1
l'assistenza finanziaria della banca stessa e dei relativi interessi, che CP_1
aveva rimborsato agli attori, svolgendo domanda riconvenzionale nei confronti delle società che avevano ricevuto i relativi pagamenti, previa autorizzazione alla chiamata in causa delle società terze beneficiari dei pagamenti medesimi,
[...]
in concordato preventivo, CP_2 Parte_13 CP_4 Controparte_5
e CP_5 Controparte_6 Controparte_7
III) Si costituiva in giudizio deducendo l'erroneità dei Parte_11 conteggi attorei, ove veniva allegato l'acquistato di azioni per € 20 milioni ed affermato che era dovuto il minor importo di € 6.305.229,96 del mutuo di € 32 milioni.
Richiamava l'accordo transattivo stipulato dagli attori con in bonis, CP_1 deducendo che il prezzo pagato dagli attori per l'acquisto di azioni di VB nel luglio del 2014 (e per quanto riguardava anche per l'acquisto di Parte_1
11.100 azioni precedentemente acquistate), per complessivi € 5.453.157, era stato integralmente restituito in forza dell'accordo transattivo del 31/05/2017. Deduceva
pagina 13 di 35 inoltre che in forza di detto accordo veniva altresì restituito il prezzo pagato dalle società ed per l'acquisto di 300.000 azioni CP_5 Controparte_7 CP_1 per un controvalore di ulteriori complessivi 10.725.000 €.
[...]
Osservava quindi che gli attori avessero erroneamente portato in deconto del debito di di cui al mutuo ipotecario, l'importo di circa € 5 Parte_7 milioni per “acquisto azioni”, riconducibile agli acquisti effettuati dai nel Pt_13 luglio 2014, che era già stato integralmente restituito in forza dell'accordo transattivo del 31/5/2017 e non che non poteva, pertanto, essere conteggiato una seconda volta a decurtazione del debito rinveniente dal mutuo ipotecario.
Deduceva che l'importo di € 4 milioni per “estinzione debito” portato in deconto del mutuo era andato ad estinguere il prefinanziamento per pari importo chiesto da e concesso da nelle more dell'erogazione Parte_7 CP_1
del mutuo.
Deduceva inoltre che l'importo di € 19.625.000 indicato in citazione come “tornati in cassa” era servito in parte (€ 4.500.000) a rimborsare un finanziamento a breve termine chiesto da FF NE SR nelle more dell'incasso del prezzo della cessione delle partecipazioni detenute dalla partecipata OV LI SR e in parte (€ 15 milioni) per operazioni di finanziamento infragruppo.
Deduceva che la domanda di annullamento dell'accordo del 31/5/2017 dovesse essere emessa nei confronti di tutte le parti del negozio giuridico e dunque anche nei confronti di e di quali parti che dalla transazione CP_5 CP_7 avevano ricevuto in restituzione l'importo di € 10.725.000.
Concludeva per il rigetto delle domande attoree e in via subordinata e riconvenzionale, per l'ipotesi di loro accoglimento, chiedeva che venisse accertato l'obbligo degli attori di restituire l'importo di € 16.500.000 versato da CP_1 in forza dell'accordo del 31/5/2017 con condanna alla restituzione della
[...]
quota parte.
IV) Autorizzata la chiamata in causa dei terzi Controparte_4 CP_2
e
[...] Controparte_6 CP_5 Controparte_7 Pt_13
pagina 14 di 35 questi si costituivano, eccependo la nullità delle operazioni di CP_3 finanziamento e di acquisto di azioni della banca ai sensi dell'art. 2358 cc e il difetto di legittimazione attiva di TE OL alla richiesta di restituzione della somma mutuata, in assenza di un valido rapporto bancario che potesse essere
Co trasferito ad .
Eccepivano altresì la nullità della transazione conclusa il 31/5/2017, per le Co medesime ragioni esposte in citazione, contestando inoltre la legittimazione di a chiedere la restituzione delle somme erogate in base a detta transazione, non rientrando nell'ambito del contratto di cessione d'azienda il credito per ripetizione di indebito e deducendo che le somme ricevute erano state in realtà utilizzate per ripianare esposizioni pregresse facenti capo a relative a CP_1 finanziamenti erogati in violazione dell'art. 2358 cc.
Concludevano, previo accertamento della nullità del contratto di mutuo e della
Co transazione e del difetto di legittimazione in capo a , per il rigetto delle domande svolte nei loro confronti.
V) Nel termine di venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione,
[...]
spiegava atto di intervento autonomo nel rapporto tra le terze chiamate Parte_16
Co e , al fine di far valere nei confronti di e di il suo CP_5 Controparte_7
diritto alla ripetizione delle somme riconosciute alle predette due società in forza dell'accordo del 31/5/2017, chiedendo di sentir accertare e dichiarare, per l'ipotesi di accoglimento delle domande attoree e conseguente declaratoria di nullità, annullamento o inefficacia della transazione del 31/5/2017, l'obbligo delle terze chiamate ed alla restituzione delle somma di € CP_5 CP_7
10.725.000 e in via subordinata, per l'ipotesi di ritenuta legittimazione passiva delle società delegatarie della convenzione, invece che delle persone fisiche e delle deleganti, al fine di sentir condannare le società Parte_7 [...]
in c.p., in c.p., CP_2 Parte_13 CP_4 Parte_8
ed al pagamento CP_5 Controparte_6 Controparte_7 dell'importo di € 16.500.000.
pagina 15 di 35 VI) Con comparsa del 23/11/2020 gli attori si costituivano con un nuovi difensori
Co contestando la legittimazione di sia per mancanza di prova della pretesa cessione e comunque per la nullità della stessa;
contestavano altresì l'assenza di
Co legittimazione e di titolarità attiva di in ordine alla domanda riconvenzionale proposta nei confronti delle terze chiamate in assenza di effettiva titolarità “delle somme richieste” e contestavano inoltre quanto a la sussistenza dei CP_1
pretesi crediti stante il carattere illecito degli stessi.
VII) Si costituiva (tardivamente) – Parte_13 Parte_13
convenuta dagli attori quale terza datrice di ipoteca, eccependo la contestuale pendenza davanti al Tribunale di Treviso di procedimento avente ad oggetto domanda di nullità del medesimo mutuo ed eccependo la competenza del Tribunale di Treviso in ordine alla domanda di accertamento negativo della debenza delle somme di cui al mutuo.
Nel merito eccepiva la nullità del contratto di mutuo per violazione dell'art. 2358 Co cc e il difetto di legittimazione attiva di in ordine alla domanda di restituzione della somma mutuata.
Deduceva inoltre di aver ceduto a e a tutti gli Parte_8 Parte_4
immobili su cui era stata iscritta ipoteca collegata al mutuo, ma di avere interesse a domandare la nullità del mutuo non avendo incassato il prezzo della compravendita di tali beni immobili gravati da ipoteca.
Eccepiva inoltre la nullità della transazione e concludeva chiedendo accertarsi,
Parte previa nullità del contratto di mutuo e della transazione, che nulla è dovuto da
VIII) Venivano concessi i termini per le memorie ex art. 183 co 6 cpc e all'esito la causa veniva rimessa in decisione senza istruttoria.
Con ordinanza del 6/7/2022 il Tribunale rilevava che la questione posta in sede di comparsa conclusionale da in ordine alla necessità o meno di CP_1
integrare il contraddittorio con quale cessionaria del credito Controparte_13
pagina 16 di 35 relativo al contratto di mutuo da e la quale la propria volta aveva CP_1
ceduto a TE OL detto credito, fosse superata alla luce del fatto che non essendo subentrata nel contratto di mutuo originario oggetto di CP_12
impugnazione né potendosi reputare la medesima parte di esso fosse escluso che potesse dirsi che nei suoi confronti sussistesse la necessità di integrare il contraddittorio. Co Parte Quanto alla dedotta - da parte di - nullità delle procure conferite da e dalle terze chiamate ai loro difensori avvocati Sido Bonfatti e Sabrina Dazzi in ragione della sussistenza di un conflitto di interessi, dato dal fatto che i predetti difensori fossero al contempo co-difensori degli attori e difensori unici sia della convenuta
Parte che delle terze chiamate, il Tribunale, rilevato che per potersi ritenere sussistente il conflitto di interessi è necessario che le parti si pongano in posizione anche virtualmente o potenzialmente confliggente, osservava che detto conflitto non sussistesse tra gli attori e la convenuta , agendo Parte_13
entrambi al fine di essere liberati dagli obblighi restitutori derivanti dal contratto di mutuo, quali garanti e terzi datori di ipoteca (oltre che come mutuataria l'attrice
. Rilevava, invece, che detto conflitto vi fosse rispetto alle Parte_7
Co terze chiamate da in ripetizione di quanto alle stesse corrisposto in ragione del contratto del 31/05/2017 e gli attori, in ragione del fatto che “la domanda azionata dagli attori di vedere dichiarata la nullità dell'atto di transazione, in forza del quale si asserisce che i terzi chiamati abbiano ricevuto pagamenti da ripetere confligge con la posizione dei terzi convenuti in giudizio i quali, se pur astrattamente, hanno interesse a non essere chiamati alla ripetizione in ragione della nullità della transazione”.
Quanto alla eccepita inammissibilità delle domande di nullità del mutuo e della transazione proposte da in concordato preventivo per Parte_13
l'assenza di autorizzazione ex art. 167 co 2 l.f. il Tribunale richiamava il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la mancata autorizzazione del Tribunale alla proposizione di una domanda giudiziale da parte di un imprenditore che abbia chiesto di essere ammesso al concordato
pagina 17 di 35 preventivo non incide sull'ammissibilità della domanda stessa” (Cass. Sez. Un. n.
10080/2020).
Rimessa la causa in istruttoria le terze chiamate si costituivano con il diverso patrocinio dell'avv. Vittorio Saguatti e all'esito la causa veniva nuovamente rimessa in decisione.
Sulle questioni preliminari
I) Va in primo luogo dichiarata ora per allora la contumacia delle terze chiamate
, e . CP_5 Controparte_6 CP_7
Queste non risultano infatti regolarmente costituite in giudizio, attesa la nullità delle procure conferite al difensore.
Come già osservato con ordinanza del 9/12/2022 il potere di autenticazione riconosciuto al difensore della parte all'atto del rilascio della procura alle liti è circoscritto al solo territorio italiano, in tal senso esprimendosi la giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la sottoscrizione della procura alle liti rilasciata all'estero deve essere non semplicemente legalizzata, ma autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede e non può essere autenticata dal difensore italiano della parte, giacché tale potere di autenticazione non si estende oltre i limiti del territorio nazionale” (Cass. n. 8867/2003).
Pertanto, sono nulle le procure alle liti rilasciate da CP_5 [...]
e in Lussemburgo e autenticata non già da un pubblico CP_6 CP_7
ufficiale abilitato a farlo secondo la lex loci, bensì dal difensore privo di tale potere al di fuori dei confini dello Stato.
Dette società non risultano regolarmente costituite nel termine perentorio assegnato dal giudice e ne va, pertanto, dichiarata la contumacia
II) Va, inoltre, affermata la competenza della Intestata Sezione Specializzata, non potendosi ritenere tempestiva e completa l'eccezione formulata da nella Pt_13
comparsa di costituzione e risposta depositata oltre i termini di legge;
né viene in pagina 18 di 35 rilievo una questione di litispendenza rispetto al procedimento dinnanzi al
Tribunale di Treviso, pendendo detto giudizio tra parti diverse (doc. 2 . Pt_13
III) Vanno respinte le eccezioni di difetto di legittimazione attiva in capo ad TE
OL e di difetto di titolarità dei crediti ceduti.
La legittimazione, quale titolarità astratta del diritto sulla base della prospettazione Co di chi pone la domanda, sussiste, dal momento che dichiara di avere acquistato pro soluto da il 27 marzo 2019, con contratti di cessione ex art. 58 TUB, CP_12
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, nn. 40 del 4 aprile 2019 e 41 del
6 aprile 2019, un portafoglio di crediti in blocco, comprensivo dei crediti aventi fonte nei rapporti di mutuo ipotecario, atto di rinegoziazione ed atto di accollo e, quindi, nell'ipoteca e nella fideiussione concesse a garanzia di tali crediti. Co Del resto la domanda svolta dagli attori contro attiene all'accertamento dell'invalidità del contratto di mutuo ipotecario del 23/07/2014, con conseguente pretesa di accertamento di non essere obbligati al relativo adempimento nei confronti di chi risulti cessionario del credito derivante da detto titolo negoziale.
Gli attori stessi hanno quindi convenuto in giudizio sia quale parte CP_1 del contratto, sia TE OL, indicando quest'ultima come il soggetto che attualmente si professa creditore in forza di cessione del credito derivante da detto titolo.
Nella comparsa di costituzione di nuovo difensore avvenuta prima della prima udienza ex art. 183 cpc gli attori hanno inoltre eccepito il difetto di titolarità del Co credito in capo a spendendo i seguenti argomenti: (i) “quanto alla posizione di Co
, per quanto occorrer possa, l'assenza di legittimazione e/o titolarità attiva della stessa in ordine alla domanda riconvenzionale proposta nei confronti delle terze chiamate in causa, in assenza della effettiva titolarità delle somme di cui chiede il pagamento”; (ii) “la pretesa cessione a TE OL dei crediti di cui ai finanziamenti utilizzati per acquistare azioni di risulta nulla per CP_1 contrarietà a norma imperativa, ai sensi dell'art. 3 d.l. 25 giugno 2017 n. 99 e dell'art. 1, co. III, lett. a), d.m. 22 febbraio 2018”, dovendosi ritenere la “pretesa
pagina 19 di 35 cessione invalida”. Co Il primo argomento attiene alla legittimazione di alla domanda riconvenzione di ripetizione delle somme corrisposte ai terzi chiamati da VB in esecuzione della transazione del 31/5/2017 e la questione è superata per le ragioni che si andranno ad esporre.
Il secondo argomento fonda la contestazione della titolarità del credito sulla nullità del rapporto originario ed attiene al merito del giudizio. Secondo gli attori il difetto di legittimazione e di titolarità attiva di TE OL deriverebbe dalla radicale nullità del contratto di mutuo del 23/07/2014, ragione per cui alcuna posizione potrebbe formare oggetto di cessione: alla nullità del contratto di mutuo ipotecario conseguirebbe l'insussistenza di un debito del mutuatario riferibile al contratto di finanziamento.
Le eccezioni così come formulate involgono un profilo che attiene alla titolarità dal lato attivo del rapporto controverso ed afferiscono pertanto al merito della lite e alla fondatezza della domanda, in particolare sotto il profilo della nullità del contratto, che sarà questione che verrà affrontata nel merito.
Sempre con la comparsa di costituzione di un nuovo difensore del 20/11/2020 parte attrice ha inoltre eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo a TE
OL deducendo l'ulteriore profilo della nullità della cessione dei crediti di cui ai finanziamenti utilizzati per acquistare azioni di per contrarietà a CP_1 norma imperativa ai sensi dell'art. 3 del dl 25 giugno 2017 n. 99 e dell'art. 1 co 3 lett. a) del DM 22 Febbraio 2018 nonché per illogica violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost..
Il richiamo a detta disciplina è inconferente.
Il DL n. 99/2017 ha disciplinato “l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di e di Controparte_14 Parte_10
“nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno di queste ultime in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato”, disponendo che i commissari liquidatori provvedessero a cedere, a soggetti individuati in base all'offerta vincolante ritenuta più conveniente, “l'azienda, suoi singoli rami,
pagina 20 di 35 nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse”( art. 2, art. 3, comma
1, DL n. 99/2017).
In ottemperanza al disposto dell'art. 2, comma 1, lett. c) e dell'art. 3, comma 1 del
D.L. 99 del 25 giugno 2017, i Commissari Liquidatori di hanno CP_1
stipulato con TE OL PA un contratto di cessione, che ha avuto ad oggetto un “Insieme Aggregato” di beni, diritti, rapporti giuridici, attività, passività Co (contratto di cessione del 26 giugno 2017, doc. 1 ).
Detta disciplina non rileva, tuttavia, nel caso di specie, in quanto la cessione del mutuo ipotecario per cui è causa è avvenuta quando la banca era ancora in bonis, nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione dei crediti, regolata dalla Legge
130/99.
Ed è con riferimento a detta specifica cessione che, solo con la prima memoria ex art. 183 cpc, parte attrice ha sviluppato ulteriori argomentazioni, allegando per la
Co prima volta che “Si segnala, in ogni caso, come non abbia fornito alcuna prova circa l'effettiva titolarità del rapporto per cui è causa e, di conseguenza, codesto Ill.mo Giudice dovrà dichiarare il difetto di legittimazione e/o titolarità
Co attiva di ” ed ulteriormente argomentando in sede di prima comparsa conclusionale che “alcuna prova è stata fornita circa l'asserita cessione delle posizioni da a ponendosi tale adempimento come CP_1 CP_12 antecedente logico necessario al fine di determinare l'effettiva titolarità dei cespiti”.
A fronte dell'eccepita (in prima memoria) mancanza di prova dell'effettiva Co titolarità del rapporto, produceva con la propria istruttoria gli avvisi di cessione pubblicati in Gazzetta Ufficiale e, solo con la terza memoria, produceva i contratti di cessione, avendo gli attori contestato in seconda memoria l'idoneità probatoria degli avvisi pubblicati in GU a dimostrare il passaggio del credito.
Co Al riguardo si osserva che, anche a voler ritenere che la produzione di sia tardiva (ma non così non pare, trattandosi di produzione resasi necessaria a fronte delle contestazioni solevate da parte attrice in seconda memoria), le difese pagina 21 di 35 sviluppate dagli attori nel corso del giudizio, relativamente alla carenza di prova
Co dell'effettiva titolarità del credito in capo a , sono incompatibili con la Co prospettazione originaria contenuta in citazione per cui “avendo acquisito parte dei crediti di , sta Parte_17 promuovendo una serie di azioni esecutive nei confronti dei fratelli … CP_15 nonché di società di loro titolarità” e con le conclusioni originariamente formulate Co di accertare che gli attori “sono debitori di , quale cessionaria di Parte_18
… del minor importo”. L'azione è stata infatti avviata dagli attori, muovendo
[...] dall'assunto che TE OL fosse la cessionaria del mutuo ipotecario. E sono, quindi, le difese stesse articolate dagli attori in atto di citazione ad essere
Co incompatibili con la negazione del diritto in capo a .
Ad ogni modo, la contestazione attorea si appunta non sull'esistenza stessa del contratto di cessione, bensì sul fatto che il credito per cui è causa sia tra quelli ricompresi nella cessione. E al riguardo la Suprema Corte ha osservato che “in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione
(più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario” (Cass. 17944/2023).
E, in osservanza dei principi espressi dalla Suprema Corte, che il credito per cui è causa sia certamente riconducibile tra quelli ceduti, lo si ricava dalla indicazione nell'avviso di cessione (GU Parte Seconda n.41 del 6-4-2019), nella categoria dei Co rapporti ceduti da a , dei crediti “derivanti da contratti di mutuo che CP_12
pagina 22 di 35 soddisfino alla data del 31 gennaio 2019 i seguenti criteri di selezione:
A) crediti derivanti da contratti di mutuo disciplinati dalla legge della Repubblica
LIna;
B) crediti derivanti da contratti di mutuo denominati in Euro;
C) crediti che sono stati ceduti da (prima Parte_10
dell'acquisizione e incorporazione in TE OL S.p.A.) alla Societa' ai sensi del contratto di cessione, come da pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale no. 22 del 20 febbraio 2016, parte II, sezione "Altri annunci commerciali"”.
L'eccezione di difetto di titolarità in capo ad TE OL del credito controverso va, pertanto, rigettata.
IV) ha eccepito in seconda memoria ex art. 183 cpc l'improcedibilità CP_1
della attorea.
Va al riguardo richiamato l'orientamento costantemente espresso da questo
Tribunale (ex multis Trib. Venezia 6/9/2023) e osservato che l'art.83 T.U.B., in tema di liquidazione coatta amministrativa di istituti bancari, testualmente prevede che dalla data di insediamento degli organi liquidatori, ai sensi dell'articolo 85, e comunque dal sesto giorno lavorativo successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta, “non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare”. Le norme richiamate dall'art. 83
T.U.B., regolano la possibilità di promuovere domande di accertamento giudiziale di crediti attraverso il procedimento di opposizione allo stato passivo qualora si lamenti che il commissario liquidatore non abbia ammesso ovvero abbia ammesso scorrettamente durante la procedura di cui all'art. 86 del medesimo testo normativo, una richiesta di ammissione;
le decisioni sul punto adottate dal
Tribunale della sede della banca sono definite esecutive quanto divengano definitive, ed è inoltre regolata anche l'ipotesi delle insinuazioni tardive, sempre di competenza del medesimo Tribunale, nonché le contestazioni al bilancio finale di pagina 23 di 35 liquidazione al piano di riparto e al rendiconto finanziario. Analoga disciplina dell'accertamento concorsuale dei crediti vi è per il caso di fallimento: l'art. 51
L.F., richiamato anche dall'art. 201 della medesima L.F. in materia di liquidazione coatta amministrativa ordinaria, prevede l'improcedibilità in maniera espressa solo per le azioni esecutive e cautelari, ma comunque l'improcedibilità delle cause di cognizione aventi ad oggetto una pretesa di credito verso il viene Parte_19
pacificamente ricavata dagli artt. 52 e 208 L.F. che riservano allo speciale rito dell'insinuazione nello stato passivo il riconoscimento dei diritti del creditore. La ratio della normativa sopra richiamata quanto alla liquidazione coatta amministrativa è quella di demandare al Giudice della procedura liquidatoria l'accertamento delle poste di credito vantate nei confronti della liquidazione, nel rispetto della par condicio. In tal senso v. pronunce della Suprema Corte secondo cui qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa dev'essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice può conoscerne in sede ordinaria solo in un momento successivo, sulle opposizioni od impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità, o, se proposta, di improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito, sicchè la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria diventa improcedibile in virtù di norme inderogabilmente poste a tutela del principio della par condicio creditorum ( Cass. Civ. n. 7037/2017; Cass civ. 9/3/2010, n. 5662 ).
Debbono ritenersi improcedibili non solo le azioni di ripetizione e condanna ma anche le azioni di accertamento e costitutive quanto costituiscono “l'antecedente” della ulteriore domanda volta al conseguimento del credito stesso e sono a ciò strumentali in quanto costituiscono la premessa ed il mezzo attraverso il quale si intende ottenere il riconoscimento del credito vantato (restitutorio e/o risarcitorio) e sono dunque volte ad incidere sulla esatta individuazione del passivo della liquidatela, di tal che debbono esser proposte o comunque proseguire solo in sede
“concorsuale” con assoggettamento al rito all'uopo previsto secondo le procedure pagina 24 di 35 di cui agli artt. 86 e ss del TUB , non potendosi derogare all'accertamento del credito e dei suoi presupposti secondo le regole del concorso. Va però indagato, pur nell'ampio riferimento alla improponibilità o improseguibilità di qualsivoglia azione contro la procedura di liquidazione coatta, se residui un ambito nel quale determinate domande continuino ad essere proponibili e proseguibili contro la procedura in sede ordinaria. Con particolare riferimento ad es. al settore dei diritti dei lavoratori la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la procedibilità/ proseguibilità davanti a giudice diverso dal giudice del Concorso, delle domande proposte dal lavoratore dipendente relative all'impugnazione del licenziamento, qualora volte alla sua reintegrazione sul posto di lavoro. In particolare si veda Cass.
Sez. Un. n. 141/2006 che ha affermato come il lavoratore dipendente debba proporre o proseguire davanti al Giudice del lavoro le azioni non aventi ad oggetto la condanna al pagamento di una somma di denaro, quali quelle volte alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento o alla reintegrazione nel posto di lavoro, mentre sono improponibili o improseguibili per la durata della procedura amministrativa di liquidazione le azioni tese alla condanna pecuniaria. Di egual segno è la successiva giurisprudenza della Cassazione che ha ribadito che la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria della società datrice di lavoro, anche se impresa bancaria, determina l'improponibilità o l'improseguibilità, per tutta la durata della procedura, delle azioni del lavoratore dirette ad ottenere una condanna pecuniaria, benché accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale, dovendosi viceversa proporre o proseguire davanti al Giudice del lavoro le diverse azioni volte ad impugnare il licenziamento (ex multis Cass. n.
15066/2017). Può dunque ribadirsi che l'improponibilità o l'improseguibilità delle domande verso la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa bancaria riguarda tutte le domande che sono funzionali all'accertamento di un credito verso l'impresa in liquidazione, che “incidono” insomma sull' accertamento del
“passivo” anche qualora dette domande siano costitutive o di accertamento ma vengano invocate quali presupposto del credito risarcitorio o restitutorio da far pagina 25 di 35 valere verso la procedura, non potendosi in tali casi derogare all'accertamento del credito e dei suoi presupposti secondo le regole del concorso. Rimangono per contro escluse dalle regole dell'accertamento concorsuale e della formazione dello stato passivo quelle domande che non hanno la suddetta valenza e che sono invece volte a conseguire un quid ulteriore e diverso, che non è nei poteri e nella competenza della procedura Fallimentare o della Impresa in L.c.a di riconoscere alla parte: tra esse in primis le domande finalizzate a provocare la liberazione della parte dagli obblighi contrattuali (non ancora adempiuti) verso la impresa in Lca posto che la relativa declaratoria non può certo essere ottenuta nell'ambito della procedura e non è prodromica a richieste restitutorie. Ritiene questo Tribunale, che l'ampia formulazione dell'art. 83 TUB nel riferirsi all'improcedibilità di “alcuna azione” nei confronti dell'istituto di credito posto in LC.A., non possa essere interpretata fino ad arrivare ad escludere qualsivoglia tutela giurisdizionale in relazione a dette controversie che non possono essere “trattate” nel procedimento della Liquidatela di accertamento dello stato passivo .
Ciò posto nella fattispecie non viene in rilievo un preteso credito di parte attrice afferente la restituzione del prezzo dei titoli azionari, non essendo la domanda attorea finalizzata all'accertamento di un credito verso trattandosi, CP_1 viceversa, l'azione finalizzata ad ottenere un accertamento di non debenza dell'adempimento contrattuale (pagamento delle rate di rimborso del mutuo) previo accertamento di nullità del contratto e, in quanto, tale sottratta all'applicazione dell'art. 83 TUB.
Nel merito
In via preliminare si osserva che è principio consolidato quello per cui l'art. 2358 cc è applicabile alle società cooperative per azioni, nonché alle banche popolari che ne rivestono la forma (Cass. 372/2025).
L'art. 2519, comma 1°, c.c. prevede, infatti, che le disposizioni che disciplinano le società per azioni, “per (tutto) quanto non previsto” nel corrispondente titolo (e cioè̀ il VI, composto dagli artt. 2511-2548 c.c.), si applicano, ove “compatibili”,
pagina 26 di 35 alle cooperative, anche se si tratta di società, come quelle che esercitano l'attività bancaria (art. 28, comma 1, TUB), regolate da leggi speciali (art. 2520, comma 1°,
c.c.).
Si richiama la recente Cass. 372/2025, secondo cui l'art. 2358 cc, volto alla tutela dell'integrità del capitale sociale della società finanziatrice e dell'effettività del suo patrimonio, è compatibile tanto con la disciplina delle società cooperative per azioni “quanto, e a maggior ragione, con la normativa che regola le banche popolari (che sono costituite in forma di società cooperative per azioni: art. 29, comma 1, TUB), la cui attività è, in effetti, assoggettata a vincoli patrimoniali a carattere prudenziale (come la doverosa sussistenza, ai fini dell'autorizzazione all'attività bancaria, di un capitale versato di ammontare non inferiore a quello determinato dalla BA d'LI a norma dell'art. 14, comma 1, lett. b, del TUB, e
l'obbligatoria destinazione a riserva legale di almeno il dieci per cento degli utili netti annuali a norma dell'art. 32, comma 1, TUB) e può, comunque, svolgersi soltanto se è preventivamente assicurata (anche attraverso le “garanzie” previste dal considerando 5 cit., come, appunto, il divieto generale previsto dall'art. 2358, commi 1° e ss., c.c. e la conseguente necessità che sussistano, onde consentirne eccezionalmente la deroga, le specifiche condizioni procedurali e sostanziali ivi previste) la protezione dell'integrità del capitale sociale e della relativa effettività
(cfr. gli artt. 70 e 80, commi 1 e 6, TUB e l'art. 17, commi 1 e 2, d.lgs. n.
180/2015)”.
Ed infatti le banche popolari, pur se assoggettate ad una disciplina speciale, restano pur sempre (come esplicitamente confermato dall'art. 29, comma 1, TUB) costituite nella forma giuridica della società cooperativa per azioni, “il che non rileva solo sul piano definitorio, ma ha invece precisi riflessi anche in termini di disciplina”, nel senso che “non è consentito … sovvertire le indicazioni di diritto positivo per sottrarre queste particolari società alla disciplina generale delle cooperative … salvo che per specifiche norme incompatibili con le disposizioni delle leggi speciali che quelle banche riguardino” (Cass. n. 9445 del 1996, in motiv.), con la conseguenza che, in mancanza di un'esplicita disciplina che regoli i pagina 27 di 35 prestiti erogati da tali società in funzione dell'acquisto di azioni proprie ed a fronte di una comune ratio, tali operazioni rimangono senz'altro assoggettate alle disposizioni dettate in ordine al loro compimento da parte delle società per azioni e, come detto, delle società cooperativa per azioni in quanto compatibili con l'attività imprenditoriale (specie se bancaria) ed il funzionamento delle stesse.
Tanto chiarito, la domanda originariamente introdotta dagli attori era volta a sentir dichiarare la nullità (parziale), ovvero in subordine l'annullamento o l'inefficacia, dei contratti di finanziamento e dei contratti di acquisto di azioni di CP_1
da parte degli attori nonché dell'accordo del 31/05/2017 e, pertanto, a sentire accertare che gli attori non fossero debitori di TE OL quale cessionaria di dell'intero importo di 32 milioni di cui al contratto di mutuo del CP_1
23/7/2014, bensì del minor importo di € 6.305.229,96. Con la comparsa di costituzione di nuovo difensore del 23/11/2020 (anteriormente alla prima udienza di trattazione) gli attori hanno mutato prospettazione, affermando la nullità ai sensi dell'art. 2358 cc di tutti i negozi di finanziamento finalizzati all'acquisto di azioni indicati in citazione allegando nella successiva prima memoria ex articolo 183 che il contratto di mutuo ipotecario fosse affetto da nullità integrale per violazione dell'articolo 2358 cc, essendo stato in parte l'importo (nella misura di euro 20 milioni) utilizzato per l'acquisto di azioni di deducendo pertanto che CP_1
nulla fosse dovuto in restituzione né a né a TE OL. Essi CP_1
hanno inoltre dedotto per la prima volta con la costituzione di nuovo difensore del
6/10/2023 un nuovo motivo di nullità del contratto di mutuo per violazione dell'articolo 30 D.Lgs 58/98 e con successive note di trattazione scritta la nullità dell'accollo del mutuo da parte di Parte_8
La prospettazione della domanda fondata sul medesimo titolo e volta a invalidare il contratto in termini di nullità non costituisce immutazione vietata, peraltro essendo tale inquadramento quello corretto, ed anche rilevabile di ufficio.
Quanto alla ulteriore prospettazione di nullità ex art. 30 TUF, essa concreta invece titolo totalmente nuovo e aggiuntivo.
pagina 28 di 35 Le domande attoree non meritano accoglimento.
Al fine di dirimere la presente controversia è necessario prendere le mosse dalla convenzione del 31/05/2017 la cui qualificazione giuridica è risolutiva del giudizio.
Nella convenzione i (ossia i fratelli Controparte_16 Persona_2
e ) e le società e da un lato,
[...] Parte_6 CP_5 Controparte_7
e dall'altro lato, davano atto di essere addivenuti ad una soluzione CP_1
che consentiva di chiudere con una transazione generale la vertenza insorta sulla pretesa illegittimità sia di acquisti di azioni perché frutto di CP_1
operazioni c.d. baciate, sia e conseguentemente della quota parte dei finanziamenti concessi da ed utilizzata per gli acquisti azionari in asserita CP_1
violazione dell'articolo 2358 cc.
In forza di detta convenzione si obbligava a corrispondere alle CP_1
società e ai la somma complessiva di euro 16.500.000,00 anche Controparte_16
a titolo di interessi forfettariamente convenuti.
Nelle premesse, le parti davano atto che “sono stati esaminati in contraddittorio i singoli rapporti e all'esito di detta verifica i hanno dato atto Controparte_16
che solo n. 150.012 azioni in loro proprietà erano state frutto di operazioni finanziariamente assistite;
mentre hanno riconosciuto che le restanti 686.894 azioni il loro proprietà erano state acquistate con provvista personale degli stessi consorti . Veniva altresì dato atto che “a conclusione delle predette Pt_13
verifiche è risultato aver formato, altresì oggetto di assistenza finanziaria le n.
300.00 azioni detenute da ed : Le quali, sommate a Parte_12 CP_7
quelle dei Consorti Ferrarini, portano ad un totale di n. 450.012 azioni per un controvalore (giusta i prezzi di acquisto pagati) di complessivi € 16.178.157”.
Nel prosieguo della transazione le parti si davano ulteriormente atto, ribadendolo,
“che - a seguito delle verifiche effettuate in contraddittorio- le azioni che si assumono acquistate in violazione del divieto di assistenza finanziaria di cui all'art. 2358 c.c. sono quelle di seguito elencate” e che “i Consorti Ferrarini dichiarano e riconoscono che le n. 686.894 azioni riferibili agli CP_1 stessi … - per un controvalore all'epoca degli acquisti di complessivi €
pagina 29 di 35 26.904.004,00 - sono state acquistate con provvista propria e, come tale, senza assistenza finanziaria di ”. CP_1
Le parti dunque pattuivano che la somma di euro 16.500.000 venisse corrisposta da in via transattiva e comunque anche a titolo di ripetizione della parte CP_1 di finanziamenti che si assumeva invalidamente erogata in violazione dell'art. 2358
c.c., con l'espressa previsione che restasse “ferma ed impregiudicata la restante parte dei finanziamenti concessi da , anche in considerazione della CP_1 naturale scindibilità delle prestazioni pecuniarie”.
La convenzione, qualificata dalle parti come transazione, contiene in primo luogo una serie di dichiarazioni di natura confessoria contra se, sia di CP_1
nella parte in cui dà atto, all'esito di verifiche effettuate in contraddittorio, della sussistenza di acquisti azionari in violazione del divieto di assistenza finanziaria, sia dei Consorti Ferrarini. Ed infatti nella convenzione questi dichiaravano e riconoscevano di aver acquistato un numero di azioni pari a 686.894 con provvista propria senza assistenza finanziaria di azioni che non erano pertanto CP_1
oggetto dell'accordo transattivo e il cui valore non veniva rimborsato.
Appare, pertanto, corretta la qualificazione dell'atto del 31/5/2017 quale atto di natura “mista” transattive e ricognitiva, non essendo preclusa la possibilità di ravvisare una dichiarazione confessoria nel contenuto complessivo di una proposta transattiva o di una transazione, rispetto a quelle dichiarazioni accertative della situazione di fatto preesistente, che assumono valore confessorio, quando abbiano per oggetto la ricognizione di situazioni fattuali o di situazioni giuridiche considerate, però, "sub specie facti" aventi ad oggetto i precedenti rapporti di reciproco dare e avere sui quali la transazione avrebbe dovuto incidere con effetto modificativo (Cass. n. 22956 del 10/11/2015).
La natura ricognitiva di detta dichiarazione è, peraltro, espressamente affermata dalle parti, le quali al punto 6) della convenzione precisavano che “ferma la natura transattiva del presente atto, stipulato definizione della vertenza insorta tra le parti
… lì ove si dà atto che i Consorti hanno utilizzato per l'acquisto di n. Pt_13
686.894 titoli azionari (per un controvalore di complessivi euro 26.904.004,00)
pagina 30 di 35 liquidità e provvista proprie senza ottenere, dunque, per detti acquisti l'assistenza finanziaria della banca - riveste caratteri di negozio ricognitivo e non già transattivo”.
E a tale parte va riconosciuta natura confessoria, nella parte in cui i danno Pt_13 consapevolmente atto, all'esito di verifiche effettuate in contraddittorio, di una situazione di fatto e delle vicende occorse tra le parti (il pagamento da parte dei con provvista propria di tot azioni di sfavorevole agli Pt_13 CP_1 attori e favorevole alla banca, stante l'effetto di escludere dette azioni dall'ambito dell'accordo transattivo e di ottenerne il controvalore in denaro dalla CP_1
Ne consegue che detta dichiarazione fa piena prova del fatto svantaggioso per i che solo una parte delle azioni VB da loro acquistate fino a quel Pt_13
momento, e oggetto del contratto, erano state acquistate con finanziamento dell'emittente, per cui il fatto storico, invalicabile, da cui prendere le mosse, nella valutazione delle complessive operazioni poste in essere e oggetto del presente giudizio, è che i hanno acquistato n. 686.894 titoli azionari con provvista Pt_13 propria, mentre solo l'acquisto di n. 450.012 è avvenuto con provvista della banca.
Gli attori non hanno prospettato né chiesto la revoca della confessione, essendosi limitati ad affermare la nullità totale della transazione ex art. 1972 cc, con travolgimento delle dichiarazioni in essa contenute, secondo l'argomento per cui avendo la transazione avente ad oggetto negozi nulli, sarebbe anch'essa è affetta da nullità.
Senonché, è da escludere che la dichiarazione confessoria risenta delle vicende della transazione, ben potendo le dichiarazioni di scienza contenute in atto invalido in quanto transazione avere valore confessorio, quando esse abbiano per oggetto la ricognizione di situazioni fatto preesistenti o di situazioni giuridiche considerate sub specie facti, proprio in ragione della possibilità di distinguere nel contenuto complessivo dell'atto, il momento accertativo della situazione di fatto preesistente dalla manifestazione di volontà negoziale inidonea a modificare tale situazione
(Cass. n. 5019 del 1996).
Per revocare detta confessione, gli attori avrebbero quindi dovuto allegare e pagina 31 di 35 provare che la dichiarazione era stata frutto di errore ovvero che era stata estorta con violenza, laddove, ai sensi dell'art. 2732 cc, la confessione può essere invalidata soltanto ove il confitente dimostri non solo l'inveridicità della dichiarazione, ma anche che essa fu determinata da errore di fatto o da violenza a nulla rilevando l'allegazione e la prova limitatamente alla non rispondenza al vero dei fatti confessati (Cass. 26985 del 02/12/2013).
Non avendo gli attori né prospettato e nemmeno offerto di provare che il loro consenso fosse stato estorto dalla banca ovvero fosse stato il frutto di un errore di fatto, detta dichiarazione fa piena prova dei fatti dichiarati contra se dai Pt_13
Il dato inconfutabile oltre il quale non si può, pertanto, andare è quello che emerge dalla dichiarazione confessoria, con conseguente irrilevanza di ogni ulteriore indagine probatoria in relazione ai fatti storici oggetto di detta confessione.
E il fatto storico è rappresentato dall'acquisto con provvista fornita dalla di CP_1
un numero di azioni pari solo e soltanto quello indicato in detta scrittura, ossia pari a n. 450.012 azioni per un controvalore pari a complessivi € 16.178.157 (essendo l'importo transatto comprensivo anche degli interessi determinati in via forfetaria), con esclusione delle restanti 686.894 azioni che i dichiarano di aver Pt_13
acquistato con provvista propria.
Se questo è il dato cristallizzato, l'altro dato incontestato, di cui occorre tenere conto, è che gli attori hanno ricevuto, a titolo transattivo e a rimborso degli acquisti azionari finanziati dalla BA, l'importo di € 16.500.000.
E detto importo è già stato rimborsato dalla banca in esecuzione della transazione.
In questi termini si spiega il fatto che alla transazione abbiano altresì partecipato la mutuataria e indicate quali Parte_7 Parte_13 CP_4 società “Finanziatrici”, le quali prestavano il consenso a che i Controparte_16
conferissero mandato a al pagamento delle somme di cui alla CP_1
transazione ad altre società facenti capo alla famiglia qui terze chiamate. Pt_13
Con detta transazione le parti andavano, infatti, a definire ogni vertenza relativa all'asserita illegittimità delle operazioni baciate, tra cui, quindi, anche quelle relative al mutuo.
pagina 32 di 35 Gli attori ben avrebbero potuto, anziché delegare la banca al pagamento delle società indicate nell'atto transattivo, ridurre il mutuo dell'importo corrispondente alla parte utilizzata per acquisti o per il rimborso di acquisti azionari.
Viceversa, il mutuo è rimasto integro e gli effetti economici che sarebbero derivati dalla nullità in parte qua del contratto di mutuo risultano, quindi, elisi per effetto della dazione concreta dell'importo transatto.
Avendo deciso di non imputare l'importo corrisposto dalla a riduzione del CP_1
mutuo, pur essendo espressamente previsto che la somma di cui alla transazione fosse corrisposta “anche a titolo di ripetizione della parte di finanziamenti che si assume invalidamente erogata”, gli attori sono ora tenuti al rimborso di detto mutuo, proprio in ragione del fatto che essi sono stati già rimborsati del controvalore degli acquisti azionari nulli per violazione dell'art. 2358 cc., tra i quali sono da ricomprendere anche gli acquisti effettuati con la provvista mutuata.
Con tale rimborso le parti non già transigevano il titolo nullo modificandolo con nuovi obblighi in capo al mutuatario, caso in cui la transazione sarebbe stata in effetti nulla per tale parte, ma direttamente ponevano nel nulla gli effetti del mutuo per la parte che era stata utilizzata per acquisti azionari (o rinnovava finanziamenti concessi a tale scopo), impegnandosi la a pagare (e poi pagando) proprio CP_1
una somma corrispondente alla porzione del complessivo mutuo riferibile all'acquisto azionario assistito
L'eventuale riconoscimento della non debenza della somma mutuata si tradurrebbe, in definitiva, in una indebita locupletazione e in un inammissibile aggiramento dei fatti riconosciuti dalle parti nella dichiarazione ricognitiva.
E' da escludere pertanto che gli attori possano vantare un interesse concreto all'accertamento richiesto, avendo già integralmente visto soddisfatto il loro interesse economico sottostante ed attesa l'impossibilità, preclusa dalla portata della dichiarazione confessoria del 31/5/2017, di conseguire un risultato ulteriore concretamente rilevante (cfr., ex plurimis, Cass. 4410/2022; Cass. n. 487 del 1980;
Cass. n. 6177 del 1985; Cass. n. 1897 del 1988; Cass. n. 10062 del 1998; Cass. n.
13293 del 1999; Cass. n. 5635 del 2002; Cass. n. 24434 del 2007).
pagina 33 di 35 Le domande attoree vanno pertanto integralmente rigettate, anche per quanto riguarda gli ulteriori profili, pur tardivamente dedotti, della nullità del contratto di mutuo per violazione dell'art. 30 TUF e della nullità dell'atto di accollo del mutuo.
L'art. 30 TUF attiene a profili di nullità del solo acquisto azionario, e non del contratto di mutuo.
La dedotta nullità del contratto di accollo del mutuo appare, poi, inconferente, perché quand'anche venisse accertata non poterebbe all'accertamento richiesto dagli attori.
Al rigetto della domanda attorea consegue che non occorre esaminare la domanda subordinata riconvenzionale svolta da TE OL ex art. 2033 c.c. nei confronti delle terze chiamate e di e , Parte_7 Parte_8
per la ripetizione degli importi ricevuti dagli attori quali pagamenti delegati del corrispettivo complessivo della convenzione del 31/5/2017, nonché della domanda svolta per il medesimo titolo da nei confronti degli attori CP_1 Parte_1
e
[...] Parte_2 Parte_4 Parte_3 Parte_5 Parte_6
e delle terze chiamate ed CP_5 Controparte_7
Le spese di lite seguono la soccombenza, anche nei rapporti tra parti convenute e terze chiamate e in concordato preventivo, le quali si sono allineate alle Parte_13
Parte difese svolte dagli attori e, quanto a tenuto conto che questa ha svolto domanda riconvenzionale di accertamento della nullità del mutuo. Queste ultime vanno pertanto condannate in solido con gli attori alla refusione delle spese in favore delle parti vittoriose. Ai fini della liquidazione, si tiene conto del valore dichiarato in citazione, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, nonché della difesa svolta dai procuratori di TE OL e CP_1
nei confronti di più parti, osservando che gli artt. 4 e 6 del DM 55/2014
[...]
prevedono che quando, in una causa l'avvocato assiste una parte contro più soggetti, il compenso unico possa essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, senza operare, quindi, un aumento secco del 30%
(art. 4) e che, per ogni scaglione di valore superiore ad € 520.000, l'aumento sia pagina 34 di 35 fino al 30% (art. 6), anche in tal caso, senza prevedere un aumento fisso. Ciò posto,
Co mentre per VB viene liquidato quanto chiesto in nota spese, per l'importo viene determinato tenuto conto delle maggiorazioni applicate nella misura del 10% per ciascuno scaglione e per ciascuna parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la contumacia di CP_5 [...]
d Controparte_6 Controparte_7
2. rigetta le domande svolte dagli attori;
3. condanna gli attori, i terzi chiamati e in Parte_13
solido al rimborso delle spese di lite in favore di che liquida CP_1 in € 41.000 per compensi, oltre rimb.forf. 15%, cpa e iva;
1. condanna gli attori, i terzi chiamati e in Parte_13
solido al rimborso delle spese di lite in favore di TE OL PA che liquida in € 95.000 per compensi ed € 10.883 per spese, oltre rimb.forf.
15%, cpa e iva.
Venezia, 26/02/2025
Il Giudice est. dott. Maddalena Bassi
Il Presidente
dott. Lina Tosi
pagina 35 di 35
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lina Tosi Presidente dott. Chiara Campagner Giudice dott. Maddalena Bassi Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8208/2019 promossa da:
Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
Parte_7 Parte_8
Rappresentati e difesi dagli avv.ti Sido Bonfatti, Fulvia Confetti, Sabrina Dazzi e
Nicola Vascellari ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in via Rismondo n. 7 Vittorio Veneto
ATTORI contro
Controparte_1
[...] rappresentato e difeso dall'avv. LAGHI ALDO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in VIALE C.BATTISTI 1 TREVISO
INTESA SANPAOLO S.P.A., con gli Avv.ti Francesco Sciaudone Stefano Lombrassa, Andrea Bilotti e Laura
Munari;
Parte_9
con gli Avv.ti Sido Bonfatti e Sabrina Dazzi
pagina 1 di 35 CONVENUTI
E con l'la chiamata in causa di
Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 con il proc. e dom. l'Avv. Vittorio Saguatti
e di ed CP_5 Controparte_6 CP_7
[...]
Contumaci qui dichiarate
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Per gli attori:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, accogliere le seguenti conclusioni:
- in via principale: dato atto che gli attori sono pronti a restituire, come richiesti, le azioni di oggetto di causa, accertata la sussistenza di negozi unitari, CP_1
o comunque collegati, consistenti nella concessione di finanziamenti finalizzati ad acquisti di azioni posti in essere dalla convenuta in CP_1 CP_1 violazione delle condizioni previste dall'art. 2358 c.c. (le cosiddette famigerate operazioni baciate), dichiarare la nullità dei contratti di finanziamento e acquisti di azioni oggetto di causa ai sensi degli artt. 1343, 1418 e 2358 cod. civ. e della successiva transazione, e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto in forza di tali contratti alle convenute L.C.A. e TE OL S.p.a.; ad Parte_10 ogni modo, dichiarare il difetto di titolarità e/o legittimazione di TE OL in relazione ai crediti pretesi per mancanza di prova delle asserite cessioni, e per l'effetto dichiarare che nulla devono gli attori alla stessa in relazione al contratto di finanziamento predetto ed agli altri sopra descritti atti;
- sempre in via principale: accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia per contrarietà a norme imperative, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1325,
1343 e 1418 c.c., per le ragioni tutte esposte nella comparsa di costituzione di nuovo co-difensore per gli attori in data 06/10/2023, ed in particolare per violazione dell'art. 30 D.Lgs. 24/2/1998 n. 58, commi 6 e 7, del contratto di finanziamento e/o mutuo stipulato tra e in Parte_7 Parte_10 data 23 Luglio 2014, con contratto a ministero del dott. notaio a Persona_1
Reggio Emilia, rep. 113.449, racc. 32.436 (doc. attoreo n. 17), nonché delle fideiussioni, delle iscrizioni ipotecarie e altre garanzie di cui è causa, dell'atto di rinegoziazione e dell'atto di accollo; accertare e dichiarare, per l'effetto, che gli pagina 2 di 35 attori nulla più devono alle convenute TE OL Spa e/o Parte_10 in LCA in relazione e in pendenza del contratto di finanziamento predetto e degli altri sopra descritti atti;
- sempre in via principale: rilevare e dichiarare la nullità dell'accollo in data 22/12/2014 e atti accessori e successivi anche perché l'accollo è avvenuto da parte della senza corrispettivo o altro tornaconto di sorta, e Parte_8 quindi è privo di causa, ed inoltre poiché concluso ultra vires, cioè al di fuori dell'oggetto sociale dell'accollante e quindi privo del Parte_8 potere di rappresentanza da parte degli amministratori (art. 2266, secondo comma,
c.c.);
- in via subordinata: accertata la sussistenza di negozi unitari, o comunque collegati, consistenti nella concessione di finanziamenti finalizzati ad acquisti di azioni posti in essere dalla convenuta in violazione CP_1 CP_1 delle condizioni previste dall'art. 2358 c.c., dichiararsi la nullità dei contratti di finanziamento e contestuali acquisti di azioni oggetto di causa, per essere stati posti in essere in frode alla legge, ex artt. 1344 e 2358 cod. civ. e della successiva transazione, e per l'effetto, dichiararsi che nulla è dovuto in forza di tali contratti alle convenute e TE OL S.p.a.; ad ogni Parte_11 modo, dichiarare il difetto di titolarità e/o legittimazione di TE OL in relazione ai crediti pretesi per mancanza di prova delle pretese cessioni, e per l'effetto dichiarare che nulla devono gli attori alla stessa in relazione al contratto di finanziamento predetto ed agli altri sopra descritti atti;
- ancora in via subordinata: accertata la sussistenza di negozi unitari, consistenti nella concessione di finanziamenti finalizzati ad acquisti di azioni CP_1 posti in essere dalla convenuta in violazione delle condizioni CP_1 previste dall'art. 2358c.c., dichiararsi la nullità dei contratti di finanziamento e contestuali acquisti di azioni oggetto di causa per difetto di meritevolezza dei negozi stessi, ai sensi degli artt. 1322, 2° c., 1343 e 1418 cod. civ. e della successiva transazione in data ... e, per l'effetto, dichiararsi che nulla è dovuto in forza di tali contratti alle convenute e TE Parte_11
OL S.p.a.; ad ogni modo, dichiarare il difetto di titolarità e/o legittimazione di TE OL in relazione ai crediti pretesi per mancanza di prova delle pretese cessioni, e per l'effetto dichiarare che nulla devono gli attori alla stessa in relazione al contratto di finanziamento predetto ed agli altri sopra descritti atti;
- in ogni caso: respingere tutte le domande ed eccezioni proposte dalle convenute
TE OL PA e in L.C.A. poiché infondate in fatto e in Parte_10 diritto, per le ragioni esposte nel corso del giudizio;
- in via istruttoria: si rimanda al foglio di pc pagina 3 di 35 Per : Parte_11
Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria domanda ed istanza reiette,
A. NEI CONFRONTI DEGLI ATTORI
IN VIA PRELIMINARE
1. Dichiarare la inammissibilità della “Comparsa di costituzione di nuovo co- difensore per gli attori” - quale scritto defensionale eccedente i contenuti e limiti della nomina di nuovo difensore ex art. 83 c.p.c. - nella parte, da pag. 3 a pag. 7 della stessa, contenente una domanda nuova (declaratoria di nullità anche per mancata “indicazione della facoltà di recesso prevista dal comma 6 dell'art. 30 D. Lgs. 58/1998”) basata su circostanze in fatto (esistenza di atti di pegno di azioni mai prima dedotte né men che meno documentate. CP_1
2. Dichiarare l'improcedibilità - ai sensi dell'art. 83 T.U.B. e per le ragioni dedotte in atti - delle domande attoree nei confronti di ivi compresa Parte_11 la domanda di nullità ex art. 30 T.U.F. svolta ex novo nella “Comparsa di costituzione di nuovo co-difensore per gli attori” di data 6 ottobre 2023.
3. Preso atto che l'affermato acquisto da parte di in data Parte_12
28.11.2008, di n. 250.000,00 azioni per il prezzo complessivo di CP_1
Euro 8.875.000,00 – operazione alla quale gli attori hanno fatto per la prima volta riferimento a pag. 38 della loro Memoria ex art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c. – è intervenuto oltre dieci anni prima della notifica, nell'agosto 2019, dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;
preso atto, altresì, della maturata ed eccepita prescrizione decennale dell'azione di ripetizione di indebito per la restituzione del prezzo pagato a fronte dell'acquisto azionario del 28.11.2008, giusta eccezione sollevata dalla qui concludente a pag. 5 della Memoria ex art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c., costituente il primo atto difensivo successivo all'allegazione, da parte degli attori, dell'asserito acquisto delle n. 250.000 azioni con l'assistenza finanziaria di preso atto di quanto sopra, dichiarare il difetto di CP_1 interesse giuridico degli attori a far valere la nullità del predetto acquisto azionario stante la non ripetibilità, per intervenuta prescrizione decennale della relativa azione, di quanto pagato in forza del titolo negoziale asseritamente nullo.
4. Dichiarare, altresì, il difetto di interesse degli attori, ex art. 100 c.p.c., alla declaratoria di nullità dell'acquisto di azioni effettuato da il Controparte_7
30.12.2009, in relazione al quale la società acquirente è stata integralmente rimborsata – giusta convenzione del 31.05.2017, di cui è stata Controparte_7 parte sottoscrittrice – mediante il riconoscimento alla stessa del controvalore della totalità delle azioni acquistate e detenute per complessivi Euro 5.755.000,00.
NEL MERITO (per l'ipotesi di ritenuta procedibilità nei confronti della qui concludente delle domande attoree):
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE:
pagina 4 di 35 In relazione alla nuova domanda di nullità per asserita violazione dell'art. 30
T.U.F. - formulata con la “Comparsa di costituzione di nuovo co-difensore per gli attori” - dichiarare infondata e respingere tale domanda, basata su circostanze in linea di fatto (sintetizzate, in particolare, a pag. 7 della comparsa attorea di costituzione di nuovo co-difensore) mai prima dedotte e men che meno provate.
Respingere, parimenti, le restanti domande attoree – formulate negli atti depositati in causa anteriormente alla “Comparsa di costituzione di nuovo co-difensore per gli attori” del 6.10.2023 – per le ragioni tutte dedotte ed illustrate dalla qui concludente negli atti dimessi in causa.
NEL MERITO E IN VIA SUBORDINATA: in subordine, per la denegata ipotesi di declaratoria di nullità, annullamento e/o inefficacia e, comunque, caducazione della convenzione del 31.05.2017, accertare e dichiarare l'obbligo delle parti sottoscrittici della stessa – fra cui gli attori Parte_1 Parte_2
e (le ulteriori parti Parte_4 Parte_3 Parte_5 Parte_6 sottoscrittrici della convenzione sono le società lussemburghesi ed CP_5
chiamate in causa da TE OL PA) – di restituire alla qui Controparte_7 concludente ai sensi dell'art. 2033 c.c. e, quindi, a titolo di ripetizione di indebito, l'importo di Euro 16.500.000,00 versato da in forza della Parte_10 succitata convenzione, ciascuno per la quota-parte di rispettiva spettanza, quale individuata e quantificata da nella sua comparsa di Parte_11 costituzione;
con conseguente condanna delle suindicate persone e società a restituire alla qui concludente la quota-parte da ciascuno dovuta del predetto importo di Euro 16.500.000,00, maggiorata degli interessi di legge a far data dalla domanda al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.
IN OGNI IPOTESI: con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA: si rimanda al foglio di pc
Per TE OL s.p.a.
IN VIA PREGIUDIZIALE E PRELIMINARE,
- dichiarare la contumacia di ed CP_5 Controparte_6 [...]
CP_7
- rigettare, senza esaminarla nel merito, la deduzione da parte di
[...] di competenza del Tribunale di Treviso a decidere il giudizio Parte_13 pendente davanti al Tribunale di Treviso, terza sezione, G.U. dott.ssa Laura
Ceccon, R.G. 7996/2019, tra le parti TE OL s.p.a.,
[...]
e sollevata da Parte_13 Parte_11 CP_8
in quanto inammissibile nel presente Parte_13
pagina 5 di 35 giudizio e, comunque, rinunciata da con la Parte_13 seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. del 27 gennaio 2021;
- rigettare le domande proposte dai signori Parte_1 Parte_3 [...]
e e dalle società Parte_5 Parte_2 Parte_4 Parte_6 [...]
nei confronti di TE OL s.p.a. con Parte_7 Parte_8 la comparsa di costituzione con nuovo difensore del 23 novembre 2020, con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. del 22 dicembre 2020, con la comparsa di costituzione del nuovo co-difensore del 6 ottobre 2023 e con la nota di precisazione delle conclusioni depositata il 18 giugno 2024 in quanto tardive e inammissibili;
- rigettare le domande riconvenzionali proposte da Parte_13
e
[...] Controparte_2 Parte_13 CP_4 CP_5 [...] ed nei confronti di TE OL s.p.a. in Controparte_6 Controparte_7 quanto inammissibili, nulle e/o formulate da parti prive di legittimazione e/o interesse ad agire;
- rigettare le domande riconvenzionali proposte da Pt_13 Parte_13
e nei confronti di TE OL s.p.a. Parte_13 Parte_13 CP_4 in quanto inammissibili o inefficaci anche perché proposte senza previa autorizzazione ex art. 167, secondo comma, l.f.;
NEL MERITO,
- rigettare tutte le domande proposte, in via principale e riconvenzionale, e le eccezioni sollevate dai signori Parte_1 Parte_3 Parte_5
e dalle società Parte_2 Parte_4 Parte_6 Parte_7 Pt_7
[...] Parte_8 Parte_13 CP_2
[...] Parte_13 CP_4 CP_5 Controparte_6 ed nei confronti di TE OL s.p.a., in quanto infondate in Controparte_7 fatto e in diritto, anche alla luce del giudicato formato dal decreto ingiuntivo
Tribunale di Reggio Emilia, G.U. dott.ssa Luisa Poppi, 4 novembre 2019, n. 2362;
IN VIA RICONVENZIONALE SUBORDINATA,
- nel caso in cui l'accordo di transazione concluso tra i signori Parte_1
e
[...] Parte_3 Parte_5 Parte_2 Parte_4 Parte_6
CP_5 Controparte_7 Parte_7 Parte_13
e in l.c.a. in data 31 maggio 2017 fosse ritenuto, CP_4 Parte_10 in tutto o in parte nullo, annullabile o inefficace, condannare, ai sensi dell'art. 2033
c.c.,
(i) a restituire ad TE OL s.p.a. l'importo Parte_7 capitale di € 166.000,00 e pagare gli interessi legali su tale importi capitale maturati e maturandi dal giorno dei singoli pagamenti al saldo effettivo;
pagina 6 di 35 (ii) a restituire ad TE OL s.p.a. l'importo capitale € Controparte_2
10.326.000,00 e pagare gli interessi legali su tale importi capitale maturati e maturandi dal giorno dei singoli pagamenti al saldo effettivo;
(iii) a restituire ad TE OL s.p.a. l'importo capitale € Parte_13
1.827.000,00 e pagare gli interessi legali su tale importi capitale maturati e maturandi dal giorno dei singoli pagamenti alla data del 23 luglio 2018 di avvio della relativa procedura di concordato preventivo, nei limiti previsti dal combinato disposto degli artt. 55 e 169 l.f.;
(iv) a restituire ad TE OL s.p.a. l'importo capitale di € CP_4
1.038.000,00 e pagare gli interessi legali su tale importi capitale maturati e maturandi dal giorno dei singoli pagamenti alla data del 23 luglio 2018 di avvio della relativa procedura di concordato preventivo, nei limiti previsti dal combinato disposto degli artt. 55 e 169 l.f.;
(v) a restituire ad TE OL s.p.a. l'importo Parte_8 capitale di € 946.000,00 e pagare gli interessi legali su tale importi capitale maturati e maturandi dal giorno dei singoli pagamenti al saldo effettivo;
(vi) a restituire ad TE OL s.p.a. l'importo capitale di € CP_5
1.427.000,00 e pagare gli interessi legali su tale importi capitale maturati e maturandi dal giorno dei singoli pagamenti al saldo effettivo;
(vii) a restituire ad TE OL s.p.a. l'importo Controparte_6 capitale di € 308.000,00 e pagare gli interessi legali su tale importi capitale maturati e maturandi dal giorno dei singoli pagamenti al saldo effettivo;
ed
(viii) a restituire ad TE OL s.p.a. l'importo capitale di € Controparte_7
462.000,00 e pagare gli interessi legali su tale importi capitale maturati e maturandi dal giorno dei singoli pagamenti al saldo effettivo;
con conseguente rigetto delle medesime domande di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. e pagamento dei relativi accessori formulate da Parte_11 nei confronti degli stessi signori
[...] Parte_1 Parte_3 [...]
e delle società Parte_5 Parte_4 Parte_2 Parte_6 [...] CP_
Parte_7 Parte_8 CP_5 CP_7 [...]
e in CP_2 Parte_13 CP_4 Controparte_6 presenza della titolarità esclusiva dei relativi crediti in capo ad TE OL
s.p.a.;
IN VIA ISTRUTTORIA, si rimanda al foglio di pc
Per Parte_13
Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue:
IN VIA PRINCIPALE,
pagina 7 di 35 in accoglimento della domanda attorea e di quanto dedotto nella comparsa di costituzione di nuovo difensore del 23/11/2020, accertare la nullità del mutuo ipotecario concesso a in data 23 luglio 2014 e Parte_7 Parte dell'accordo transattivo del 31 maggio 2017 e, che quindi nulla è dovuto da e/o con ogni conseguente effetto di legge.
In via istruttoria, si rimanda al foglio di pc
Per in c.p., in c.p., Controparte_2 Parte_13 CP_4
Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue: rigettare tutte le domande svolte nei confronti delle scriventi terze chiamate in Co causa da e da in quanto inammissibili e/o infondate per le CP_1 ragioni spiegate in atti.
In via istruttoria, si rimanda al foglio di pc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Parte_1 Parte_2 Parte_14 [...]
, e Parte_15 Parte_5 Parte_6 Parte_7
convenivano in giudizio TE OL s.p.a., Parte_8 [...]
coatta amministrativa e Controparte_10 Parte_13
in concordato preventivo al fine di sentir accogliere le seguenti
[...] conclusioni “dato atto – ove occorrer debba – che i Signori e Pt_13 Pt_6
offrono in restituzione i titoli azionari (dematerializzati) oggetto dei suindicati contratti di compravendita invalidi, dichiarare nulli o, in subordine annullare o comunque dichiarare inefficaci i contratti di finanziamento e i contratti di acquisto di azioni indicati in narrativa, nonché l'accordo del 31.5.2017, e accertare
(operando se del caso le dovute compensazioni) che e i Parte_7
garanti, in concordato preventivo, Signori Parte_8 Parte_13
Par Co
, , , , e sono debitori di , Parte_1 Pt_2 Pt_4 Parte_5 Parte_6 quale cessionaria di , non dell'importo di € 32.000.000 oltre CP_1
Co interessi, come preteso dalla medesima , ma del minore importo di €
6.305.229,96”.
pagina 8 di 35 Deducevano gli attori che , in qualità di cessionaria di parte Controparte_11
dei crediti di stesse promuovendo una serie di azioni esecutive nei CP_1
confronti dei fratelli e della madre nonché nei confronti delle Pt_13 Parte_6
società di loro titolarità, quali Parte_7 Parte_8
oggi denominata in concordato preventivo, al fine di ottenere Parte_13 Pt_13
la restituzione di un preteso finanziamento intervenuto in forza di un contratto di mutuo dell'importo di € 32.000.000 concesso da il 23/07/2014 a CP_1
(garanti i persone fisiche, e la stessa Parte_7 Pt_13 Pt_13
, deducendo che una cospicua parte di dette somme fosse Parte_7 stata in realtà utilizzata per ripianare pregresse esposizioni createsi per l'acquisto da parte degli attori di azioni di nonché per acquistarne di nuove. CP_1
Deducevano inoltre che parte del finanziamento fosse già stata rimborsata e pertanto chiedevano che, previa declaratoria di nullità ovvero in subordine annullamento inefficacia dei contratti di finanziamento e dei contratti di acquisto di azioni di nonché del successivo accordo transattivo del 31/05/2017, CP_1
venisse accertato che la mutuataria e i garanti fossero Parte_7
debitori di TE OL quale cessionaria di del minor importo di CP_1
euro 6.305.229,96, quale differenze tra il totale delle somme erogate dalla BA e il totale delle somme poi riversate dagli attori alla BA.
Gli attori nello specifico allegavano che:
1) in data 21/12/2011 aveva concesso a un CP_1 Parte_2 affidamento per elasticità di cassa di € 10 milioni per l'acquisto di azioni della banca, pretendendo al fine di nascondere l'illiceità dell'operazione, che l'acquirente fosse un soggetto diverso: in data 29/12/2011 aveva Parte_2 quindi girato a l'importo di € 10 milioni che veniva da questa Parte_5 utilizzato per l'acquisto in data 30/12/2011 di n. 253.164 azioni di CP_1
(per l'importo di € 9.999.978,00);
2) in data 12/12/2012 Veneto autorizzava a FF NE SR (società CP_1
posseduta al 100% da a sua volta controllata da Controparte_6 [...]
a sua volta controllata da Elle FF s.a., società posseduta da sei trust CP_5
pagina 9 di 35 facenti capo ai fratelli e alla madre uno scoperto di conto Pt_13 Parte_6 corrente di € 15.000.000, somma che veniva da questa versata a
[...]
e da questa a e poi girata: (i) a per € Controparte_6 Controparte_7 Parte_2
12.500.000, che la utilizzava, quanto ad € 10.000.000, a copertura dell'esposizione per l'acquisto di azioni della BA (di cui al punto 1) e quanto ad € 2.500.000 per l'acquisto in data 12/12/2012 di n. 62.112 azioni e (ii) a per € Parte_4
2.500.000 che la utilizzava per l'acquisto di n. 62.112 azioni di VB;
3) in data 04/04/2014 rinnovava a FF NE SR l'apertura di CP_1 credito di € 15.000.000 e concedeva un'ulteriore apertura di credito di € 4.500.000 che venivano girati ad altre società collegate al fine di rientrare di precedenti finanziamenti concessi a queste ultime dalla medesima CP_1
4) in data 23/7/2014 concedeva a un mutuo CP_1 Parte_7 di € 32.000.000, garantito da ipoteca sugli immobili della stessa Parte_7
e di (oggi , breviter e
[...] Parte_13 Parte_13 Pt_13
Par da fideiussione personale prestata da , , e Pt_4 Pt_2 Pt_1 Parte_5
Detta somma veniva imputata:
− per € 4.000.0012 a copertura di precedenti affidamenti,
− per € 15.065.000 bonificata a FF NE SR a rimborso dei precedenti finanziamenti
− per € 4.560.000 bonificata sempre a FF NE SR;
− per complessivi € 7.806.429,60 bonificata a CP_4
− quanto ad € 398.300 bonificata a oggi Parte_13 Pt_13
Deducevano inoltre gli attori che la somma “girata” a veniva versata CP_4
in data 25/7/2014 a (a titolo saldo fatture – docc. 21/23), la quale Parte_13 faceva pervenire l'importo di € 5.010.000 a (a titolo di caparra acquisto Parte_6
terreni – doc. 24), che a propria volta in parte utilizzava la provvista per l'acquisto di azioni di (acquisto di 2.364 azioni per € 85.104 in data 23/7/2014 CP_1
– doc. 31) e in parte la girava ai figli per i medesimi scopi, nei seguenti termini:
a) euro 1.180.000 a , che in data 23/7/2014 acquistava 32.720 azioni di VB per Pt_5
€ 1.177.920;
pagina 10 di 35 b) euro 306.000 a che on data 23/7/2014 acquistava 8.475 azioni per € Pt_4
305.100;
c) euro 2.160.000 a che in data 23/7/2014 acquistava 59.980 per € 2.159.280; Pt_2
d) euro 135.000 a , che in data 23/7/2014 acquistava 3.728 azioni per Parte_1
€134.208; Par e) euro 1.140.000 a che in data 23/7/2014 acquistava 31.645 azioni per €
1.139.220.
Deducevano inoltre che in data 22/12/2014 si accollava Parte_8 parte del debito di per € 17.000.000. Parte_7
In punto di diritto gli attori affermavano la nullità dei contratti, tra loro collegati, di finanziamento finalizzati all'acquisto di azioni proprie e di compravendita di azioni della banca, per violazione degli artt. 2358 e 2637 cc e perché volti ad eludere norme imperative e principi dell'ordine pubblico economico.
Deducevano inoltre che poco prima della dichiarazione di default della BA, questa li avesse convinti a firmare in data 31/5/2017 un “accordo anche di natura transattiva” con cui da una parte, riconosceva l'inesistenza del CP_1 debito relativamente ad alcuni finanziamenti per l'acquisto di azioni della banca e, dall'altra parte, pretendeva da parte dei e delle loro società che Pt_13
dichiarassero che alcune operazioni – in realtà baciate – non lo fossero.
Deducevano, quindi, la nullità per derivazione ex art. 1972 co 1 cc della transazione del 31/5/2017 nonché l'illiceità della stessa, che pertanto non poteva essere ritenuta di ostacolo alla presente azione giudiziale. Co Gli attori convenivano in giudizio oltre a e alla cessionaria CP_1
anche in concordato preventivo quale terza Parte_13
datrice di ipoteca in relazione al mutuo oggetto di causa, al fine di sentire accertare anche il suo contraddittorio la nullità delle operazioni descritte e di evitare quindi Parte un'azione di regresso da parte di per importi non dovuti per l'ipotesi in cui
Co fosse stata escussa da .
II) Si costituiva TE OL PA in qualità di cessionaria, deducendo di aver pagina 11 di 35 acquistato pro soluto da un portafoglio di crediti tra cui i crediti aventi fonte CP_12
nel Mutuo Ipotecario del 23/7/2014, e le relative garanzie. Eccepiva che tutti gli acquisti di azioni di da parte degli attori fossero stati regolati dalla CP_1
Transazione del 31/5/2017 con cui questi avevano riconosciuto, con dichiarazione confessoria, che solo una parte di azioni era stata da loro acquistata con finanziamento di e che ogni altro acquisto di azioni era stato invece CP_1 pagato con denaro proprio e con la quale assumeva l'impegno a CP_1 pagare in via transattiva l'importo di € 16.500.000 anche a titolo di ripetizione della parte di finanziamenti che si assumeva invalidamente erogata in violazione dell'art. 2358 cc. Eccepiva che la dedotta nullità della transazione ex art. 1972 non concernesse gli acquisti di azioni per i quali gli attori avevano CP_1 riconosciuto l'assenza dell'assistenza finanziaria, deducendo la eventuale nullità parziale solo delle clausole di contenuto transattivo, ed eccependo altresì che gli attori non avessero dedotto le ragioni di annullamento o di inefficacia della stessa.
Co
contestava la dedotta invalidità del mutuo ipotecario eccependo in primo luogo l'inapplicabilità dell'articolo 2358 cc alle società cooperative e in secondo luogo, anche a voler ritenere l'applicabilità di detta disposizione, che gli attori non avevano dedotto e dimostrato gli elementi richiesti per la nullità dei finanziamenti , avendo contestato solo ipotesi di assistenza finanziaria indiretta ed avendo omesso di provare il collegamento funzionale tra finanziamento ed acquisto di azioni proprie e l'effettiva e comune conoscenza in capo ai soggetti dell'operazione economica e dello scopo complessivo della stessa. Rilevava, anzi, che dalla documentazione versata in atti dagli attori si evinceva che una parte degli importi erano stati pagati da a a titolo di “saldo fatture” (doc. 22 attori) e CP_4 Pt_13
Parte che aveva pagato a € 5.010.000 a titolo di “caparra acquisto Parte_6 terreni” e non quindi al fine di finanziare i fratelli Pt_13
Deduceva inoltre che il mutuo veniva concesso un anno e mezzo dopo l'asserito scoperto di conto corrente FF NE, che gli importi oggetto di finanziamento non coincidevano con i prezzi di acquisto delle azioni e che il numero delle operazioni in entrata ed in uscita sui conti correnti interessati non consentiva di pagina 12 di 35 correlare i finanziamenti agli acquisti di titoli azionari.
Contestava l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 2637 cc che sanziona il reato di aggiotaggio.
Eccepiva l'inopponibilità della compensazione dedotta dagli attori, deducendo che Co nessuno degli attori vantava un credito verso .
Rilevava infine che gli attori stessi avessero riconosciuto che il mutuo ipotecario fosse parzialmente valido ed efficace quanto ad € 6.305.229,96 e rilevava inoltre che gli stessi avevano conteggiato due volte a loro credito l'importo di €
10.000.0000 e di € 15.065.000 e che gli stessi attori non avessero dimostrato che l'importo di € 4.000.012 fosse stato utilizzato per l'acquisto di azioni di CP_1
[...]
Deduceva che, per l'ipotesi di accertata nullità o di annullamento della transazione del 31/05/2017, sussisteva il diritto di ripetere il corrispettivo della stessa pari all'importo complessivo dei prezzi di acquisto di azioni pagati con CP_1
l'assistenza finanziaria della banca stessa e dei relativi interessi, che CP_1
aveva rimborsato agli attori, svolgendo domanda riconvenzionale nei confronti delle società che avevano ricevuto i relativi pagamenti, previa autorizzazione alla chiamata in causa delle società terze beneficiari dei pagamenti medesimi,
[...]
in concordato preventivo, CP_2 Parte_13 CP_4 Controparte_5
e CP_5 Controparte_6 Controparte_7
III) Si costituiva in giudizio deducendo l'erroneità dei Parte_11 conteggi attorei, ove veniva allegato l'acquistato di azioni per € 20 milioni ed affermato che era dovuto il minor importo di € 6.305.229,96 del mutuo di € 32 milioni.
Richiamava l'accordo transattivo stipulato dagli attori con in bonis, CP_1 deducendo che il prezzo pagato dagli attori per l'acquisto di azioni di VB nel luglio del 2014 (e per quanto riguardava anche per l'acquisto di Parte_1
11.100 azioni precedentemente acquistate), per complessivi € 5.453.157, era stato integralmente restituito in forza dell'accordo transattivo del 31/05/2017. Deduceva
pagina 13 di 35 inoltre che in forza di detto accordo veniva altresì restituito il prezzo pagato dalle società ed per l'acquisto di 300.000 azioni CP_5 Controparte_7 CP_1 per un controvalore di ulteriori complessivi 10.725.000 €.
[...]
Osservava quindi che gli attori avessero erroneamente portato in deconto del debito di di cui al mutuo ipotecario, l'importo di circa € 5 Parte_7 milioni per “acquisto azioni”, riconducibile agli acquisti effettuati dai nel Pt_13 luglio 2014, che era già stato integralmente restituito in forza dell'accordo transattivo del 31/5/2017 e non che non poteva, pertanto, essere conteggiato una seconda volta a decurtazione del debito rinveniente dal mutuo ipotecario.
Deduceva che l'importo di € 4 milioni per “estinzione debito” portato in deconto del mutuo era andato ad estinguere il prefinanziamento per pari importo chiesto da e concesso da nelle more dell'erogazione Parte_7 CP_1
del mutuo.
Deduceva inoltre che l'importo di € 19.625.000 indicato in citazione come “tornati in cassa” era servito in parte (€ 4.500.000) a rimborsare un finanziamento a breve termine chiesto da FF NE SR nelle more dell'incasso del prezzo della cessione delle partecipazioni detenute dalla partecipata OV LI SR e in parte (€ 15 milioni) per operazioni di finanziamento infragruppo.
Deduceva che la domanda di annullamento dell'accordo del 31/5/2017 dovesse essere emessa nei confronti di tutte le parti del negozio giuridico e dunque anche nei confronti di e di quali parti che dalla transazione CP_5 CP_7 avevano ricevuto in restituzione l'importo di € 10.725.000.
Concludeva per il rigetto delle domande attoree e in via subordinata e riconvenzionale, per l'ipotesi di loro accoglimento, chiedeva che venisse accertato l'obbligo degli attori di restituire l'importo di € 16.500.000 versato da CP_1 in forza dell'accordo del 31/5/2017 con condanna alla restituzione della
[...]
quota parte.
IV) Autorizzata la chiamata in causa dei terzi Controparte_4 CP_2
e
[...] Controparte_6 CP_5 Controparte_7 Pt_13
pagina 14 di 35 questi si costituivano, eccependo la nullità delle operazioni di CP_3 finanziamento e di acquisto di azioni della banca ai sensi dell'art. 2358 cc e il difetto di legittimazione attiva di TE OL alla richiesta di restituzione della somma mutuata, in assenza di un valido rapporto bancario che potesse essere
Co trasferito ad .
Eccepivano altresì la nullità della transazione conclusa il 31/5/2017, per le Co medesime ragioni esposte in citazione, contestando inoltre la legittimazione di a chiedere la restituzione delle somme erogate in base a detta transazione, non rientrando nell'ambito del contratto di cessione d'azienda il credito per ripetizione di indebito e deducendo che le somme ricevute erano state in realtà utilizzate per ripianare esposizioni pregresse facenti capo a relative a CP_1 finanziamenti erogati in violazione dell'art. 2358 cc.
Concludevano, previo accertamento della nullità del contratto di mutuo e della
Co transazione e del difetto di legittimazione in capo a , per il rigetto delle domande svolte nei loro confronti.
V) Nel termine di venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione,
[...]
spiegava atto di intervento autonomo nel rapporto tra le terze chiamate Parte_16
Co e , al fine di far valere nei confronti di e di il suo CP_5 Controparte_7
diritto alla ripetizione delle somme riconosciute alle predette due società in forza dell'accordo del 31/5/2017, chiedendo di sentir accertare e dichiarare, per l'ipotesi di accoglimento delle domande attoree e conseguente declaratoria di nullità, annullamento o inefficacia della transazione del 31/5/2017, l'obbligo delle terze chiamate ed alla restituzione delle somma di € CP_5 CP_7
10.725.000 e in via subordinata, per l'ipotesi di ritenuta legittimazione passiva delle società delegatarie della convenzione, invece che delle persone fisiche e delle deleganti, al fine di sentir condannare le società Parte_7 [...]
in c.p., in c.p., CP_2 Parte_13 CP_4 Parte_8
ed al pagamento CP_5 Controparte_6 Controparte_7 dell'importo di € 16.500.000.
pagina 15 di 35 VI) Con comparsa del 23/11/2020 gli attori si costituivano con un nuovi difensori
Co contestando la legittimazione di sia per mancanza di prova della pretesa cessione e comunque per la nullità della stessa;
contestavano altresì l'assenza di
Co legittimazione e di titolarità attiva di in ordine alla domanda riconvenzionale proposta nei confronti delle terze chiamate in assenza di effettiva titolarità “delle somme richieste” e contestavano inoltre quanto a la sussistenza dei CP_1
pretesi crediti stante il carattere illecito degli stessi.
VII) Si costituiva (tardivamente) – Parte_13 Parte_13
convenuta dagli attori quale terza datrice di ipoteca, eccependo la contestuale pendenza davanti al Tribunale di Treviso di procedimento avente ad oggetto domanda di nullità del medesimo mutuo ed eccependo la competenza del Tribunale di Treviso in ordine alla domanda di accertamento negativo della debenza delle somme di cui al mutuo.
Nel merito eccepiva la nullità del contratto di mutuo per violazione dell'art. 2358 Co cc e il difetto di legittimazione attiva di in ordine alla domanda di restituzione della somma mutuata.
Deduceva inoltre di aver ceduto a e a tutti gli Parte_8 Parte_4
immobili su cui era stata iscritta ipoteca collegata al mutuo, ma di avere interesse a domandare la nullità del mutuo non avendo incassato il prezzo della compravendita di tali beni immobili gravati da ipoteca.
Eccepiva inoltre la nullità della transazione e concludeva chiedendo accertarsi,
Parte previa nullità del contratto di mutuo e della transazione, che nulla è dovuto da
VIII) Venivano concessi i termini per le memorie ex art. 183 co 6 cpc e all'esito la causa veniva rimessa in decisione senza istruttoria.
Con ordinanza del 6/7/2022 il Tribunale rilevava che la questione posta in sede di comparsa conclusionale da in ordine alla necessità o meno di CP_1
integrare il contraddittorio con quale cessionaria del credito Controparte_13
pagina 16 di 35 relativo al contratto di mutuo da e la quale la propria volta aveva CP_1
ceduto a TE OL detto credito, fosse superata alla luce del fatto che non essendo subentrata nel contratto di mutuo originario oggetto di CP_12
impugnazione né potendosi reputare la medesima parte di esso fosse escluso che potesse dirsi che nei suoi confronti sussistesse la necessità di integrare il contraddittorio. Co Parte Quanto alla dedotta - da parte di - nullità delle procure conferite da e dalle terze chiamate ai loro difensori avvocati Sido Bonfatti e Sabrina Dazzi in ragione della sussistenza di un conflitto di interessi, dato dal fatto che i predetti difensori fossero al contempo co-difensori degli attori e difensori unici sia della convenuta
Parte che delle terze chiamate, il Tribunale, rilevato che per potersi ritenere sussistente il conflitto di interessi è necessario che le parti si pongano in posizione anche virtualmente o potenzialmente confliggente, osservava che detto conflitto non sussistesse tra gli attori e la convenuta , agendo Parte_13
entrambi al fine di essere liberati dagli obblighi restitutori derivanti dal contratto di mutuo, quali garanti e terzi datori di ipoteca (oltre che come mutuataria l'attrice
. Rilevava, invece, che detto conflitto vi fosse rispetto alle Parte_7
Co terze chiamate da in ripetizione di quanto alle stesse corrisposto in ragione del contratto del 31/05/2017 e gli attori, in ragione del fatto che “la domanda azionata dagli attori di vedere dichiarata la nullità dell'atto di transazione, in forza del quale si asserisce che i terzi chiamati abbiano ricevuto pagamenti da ripetere confligge con la posizione dei terzi convenuti in giudizio i quali, se pur astrattamente, hanno interesse a non essere chiamati alla ripetizione in ragione della nullità della transazione”.
Quanto alla eccepita inammissibilità delle domande di nullità del mutuo e della transazione proposte da in concordato preventivo per Parte_13
l'assenza di autorizzazione ex art. 167 co 2 l.f. il Tribunale richiamava il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la mancata autorizzazione del Tribunale alla proposizione di una domanda giudiziale da parte di un imprenditore che abbia chiesto di essere ammesso al concordato
pagina 17 di 35 preventivo non incide sull'ammissibilità della domanda stessa” (Cass. Sez. Un. n.
10080/2020).
Rimessa la causa in istruttoria le terze chiamate si costituivano con il diverso patrocinio dell'avv. Vittorio Saguatti e all'esito la causa veniva nuovamente rimessa in decisione.
Sulle questioni preliminari
I) Va in primo luogo dichiarata ora per allora la contumacia delle terze chiamate
, e . CP_5 Controparte_6 CP_7
Queste non risultano infatti regolarmente costituite in giudizio, attesa la nullità delle procure conferite al difensore.
Come già osservato con ordinanza del 9/12/2022 il potere di autenticazione riconosciuto al difensore della parte all'atto del rilascio della procura alle liti è circoscritto al solo territorio italiano, in tal senso esprimendosi la giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la sottoscrizione della procura alle liti rilasciata all'estero deve essere non semplicemente legalizzata, ma autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede e non può essere autenticata dal difensore italiano della parte, giacché tale potere di autenticazione non si estende oltre i limiti del territorio nazionale” (Cass. n. 8867/2003).
Pertanto, sono nulle le procure alle liti rilasciate da CP_5 [...]
e in Lussemburgo e autenticata non già da un pubblico CP_6 CP_7
ufficiale abilitato a farlo secondo la lex loci, bensì dal difensore privo di tale potere al di fuori dei confini dello Stato.
Dette società non risultano regolarmente costituite nel termine perentorio assegnato dal giudice e ne va, pertanto, dichiarata la contumacia
II) Va, inoltre, affermata la competenza della Intestata Sezione Specializzata, non potendosi ritenere tempestiva e completa l'eccezione formulata da nella Pt_13
comparsa di costituzione e risposta depositata oltre i termini di legge;
né viene in pagina 18 di 35 rilievo una questione di litispendenza rispetto al procedimento dinnanzi al
Tribunale di Treviso, pendendo detto giudizio tra parti diverse (doc. 2 . Pt_13
III) Vanno respinte le eccezioni di difetto di legittimazione attiva in capo ad TE
OL e di difetto di titolarità dei crediti ceduti.
La legittimazione, quale titolarità astratta del diritto sulla base della prospettazione Co di chi pone la domanda, sussiste, dal momento che dichiara di avere acquistato pro soluto da il 27 marzo 2019, con contratti di cessione ex art. 58 TUB, CP_12
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, nn. 40 del 4 aprile 2019 e 41 del
6 aprile 2019, un portafoglio di crediti in blocco, comprensivo dei crediti aventi fonte nei rapporti di mutuo ipotecario, atto di rinegoziazione ed atto di accollo e, quindi, nell'ipoteca e nella fideiussione concesse a garanzia di tali crediti. Co Del resto la domanda svolta dagli attori contro attiene all'accertamento dell'invalidità del contratto di mutuo ipotecario del 23/07/2014, con conseguente pretesa di accertamento di non essere obbligati al relativo adempimento nei confronti di chi risulti cessionario del credito derivante da detto titolo negoziale.
Gli attori stessi hanno quindi convenuto in giudizio sia quale parte CP_1 del contratto, sia TE OL, indicando quest'ultima come il soggetto che attualmente si professa creditore in forza di cessione del credito derivante da detto titolo.
Nella comparsa di costituzione di nuovo difensore avvenuta prima della prima udienza ex art. 183 cpc gli attori hanno inoltre eccepito il difetto di titolarità del Co credito in capo a spendendo i seguenti argomenti: (i) “quanto alla posizione di Co
, per quanto occorrer possa, l'assenza di legittimazione e/o titolarità attiva della stessa in ordine alla domanda riconvenzionale proposta nei confronti delle terze chiamate in causa, in assenza della effettiva titolarità delle somme di cui chiede il pagamento”; (ii) “la pretesa cessione a TE OL dei crediti di cui ai finanziamenti utilizzati per acquistare azioni di risulta nulla per CP_1 contrarietà a norma imperativa, ai sensi dell'art. 3 d.l. 25 giugno 2017 n. 99 e dell'art. 1, co. III, lett. a), d.m. 22 febbraio 2018”, dovendosi ritenere la “pretesa
pagina 19 di 35 cessione invalida”. Co Il primo argomento attiene alla legittimazione di alla domanda riconvenzione di ripetizione delle somme corrisposte ai terzi chiamati da VB in esecuzione della transazione del 31/5/2017 e la questione è superata per le ragioni che si andranno ad esporre.
Il secondo argomento fonda la contestazione della titolarità del credito sulla nullità del rapporto originario ed attiene al merito del giudizio. Secondo gli attori il difetto di legittimazione e di titolarità attiva di TE OL deriverebbe dalla radicale nullità del contratto di mutuo del 23/07/2014, ragione per cui alcuna posizione potrebbe formare oggetto di cessione: alla nullità del contratto di mutuo ipotecario conseguirebbe l'insussistenza di un debito del mutuatario riferibile al contratto di finanziamento.
Le eccezioni così come formulate involgono un profilo che attiene alla titolarità dal lato attivo del rapporto controverso ed afferiscono pertanto al merito della lite e alla fondatezza della domanda, in particolare sotto il profilo della nullità del contratto, che sarà questione che verrà affrontata nel merito.
Sempre con la comparsa di costituzione di un nuovo difensore del 20/11/2020 parte attrice ha inoltre eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo a TE
OL deducendo l'ulteriore profilo della nullità della cessione dei crediti di cui ai finanziamenti utilizzati per acquistare azioni di per contrarietà a CP_1 norma imperativa ai sensi dell'art. 3 del dl 25 giugno 2017 n. 99 e dell'art. 1 co 3 lett. a) del DM 22 Febbraio 2018 nonché per illogica violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost..
Il richiamo a detta disciplina è inconferente.
Il DL n. 99/2017 ha disciplinato “l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di e di Controparte_14 Parte_10
“nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno di queste ultime in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato”, disponendo che i commissari liquidatori provvedessero a cedere, a soggetti individuati in base all'offerta vincolante ritenuta più conveniente, “l'azienda, suoi singoli rami,
pagina 20 di 35 nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse”( art. 2, art. 3, comma
1, DL n. 99/2017).
In ottemperanza al disposto dell'art. 2, comma 1, lett. c) e dell'art. 3, comma 1 del
D.L. 99 del 25 giugno 2017, i Commissari Liquidatori di hanno CP_1
stipulato con TE OL PA un contratto di cessione, che ha avuto ad oggetto un “Insieme Aggregato” di beni, diritti, rapporti giuridici, attività, passività Co (contratto di cessione del 26 giugno 2017, doc. 1 ).
Detta disciplina non rileva, tuttavia, nel caso di specie, in quanto la cessione del mutuo ipotecario per cui è causa è avvenuta quando la banca era ancora in bonis, nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione dei crediti, regolata dalla Legge
130/99.
Ed è con riferimento a detta specifica cessione che, solo con la prima memoria ex art. 183 cpc, parte attrice ha sviluppato ulteriori argomentazioni, allegando per la
Co prima volta che “Si segnala, in ogni caso, come non abbia fornito alcuna prova circa l'effettiva titolarità del rapporto per cui è causa e, di conseguenza, codesto Ill.mo Giudice dovrà dichiarare il difetto di legittimazione e/o titolarità
Co attiva di ” ed ulteriormente argomentando in sede di prima comparsa conclusionale che “alcuna prova è stata fornita circa l'asserita cessione delle posizioni da a ponendosi tale adempimento come CP_1 CP_12 antecedente logico necessario al fine di determinare l'effettiva titolarità dei cespiti”.
A fronte dell'eccepita (in prima memoria) mancanza di prova dell'effettiva Co titolarità del rapporto, produceva con la propria istruttoria gli avvisi di cessione pubblicati in Gazzetta Ufficiale e, solo con la terza memoria, produceva i contratti di cessione, avendo gli attori contestato in seconda memoria l'idoneità probatoria degli avvisi pubblicati in GU a dimostrare il passaggio del credito.
Co Al riguardo si osserva che, anche a voler ritenere che la produzione di sia tardiva (ma non così non pare, trattandosi di produzione resasi necessaria a fronte delle contestazioni solevate da parte attrice in seconda memoria), le difese pagina 21 di 35 sviluppate dagli attori nel corso del giudizio, relativamente alla carenza di prova
Co dell'effettiva titolarità del credito in capo a , sono incompatibili con la Co prospettazione originaria contenuta in citazione per cui “avendo acquisito parte dei crediti di , sta Parte_17 promuovendo una serie di azioni esecutive nei confronti dei fratelli … CP_15 nonché di società di loro titolarità” e con le conclusioni originariamente formulate Co di accertare che gli attori “sono debitori di , quale cessionaria di Parte_18
… del minor importo”. L'azione è stata infatti avviata dagli attori, muovendo
[...] dall'assunto che TE OL fosse la cessionaria del mutuo ipotecario. E sono, quindi, le difese stesse articolate dagli attori in atto di citazione ad essere
Co incompatibili con la negazione del diritto in capo a .
Ad ogni modo, la contestazione attorea si appunta non sull'esistenza stessa del contratto di cessione, bensì sul fatto che il credito per cui è causa sia tra quelli ricompresi nella cessione. E al riguardo la Suprema Corte ha osservato che “in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione
(più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario” (Cass. 17944/2023).
E, in osservanza dei principi espressi dalla Suprema Corte, che il credito per cui è causa sia certamente riconducibile tra quelli ceduti, lo si ricava dalla indicazione nell'avviso di cessione (GU Parte Seconda n.41 del 6-4-2019), nella categoria dei Co rapporti ceduti da a , dei crediti “derivanti da contratti di mutuo che CP_12
pagina 22 di 35 soddisfino alla data del 31 gennaio 2019 i seguenti criteri di selezione:
A) crediti derivanti da contratti di mutuo disciplinati dalla legge della Repubblica
LIna;
B) crediti derivanti da contratti di mutuo denominati in Euro;
C) crediti che sono stati ceduti da (prima Parte_10
dell'acquisizione e incorporazione in TE OL S.p.A.) alla Societa' ai sensi del contratto di cessione, come da pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale no. 22 del 20 febbraio 2016, parte II, sezione "Altri annunci commerciali"”.
L'eccezione di difetto di titolarità in capo ad TE OL del credito controverso va, pertanto, rigettata.
IV) ha eccepito in seconda memoria ex art. 183 cpc l'improcedibilità CP_1
della attorea.
Va al riguardo richiamato l'orientamento costantemente espresso da questo
Tribunale (ex multis Trib. Venezia 6/9/2023) e osservato che l'art.83 T.U.B., in tema di liquidazione coatta amministrativa di istituti bancari, testualmente prevede che dalla data di insediamento degli organi liquidatori, ai sensi dell'articolo 85, e comunque dal sesto giorno lavorativo successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta, “non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare”. Le norme richiamate dall'art. 83
T.U.B., regolano la possibilità di promuovere domande di accertamento giudiziale di crediti attraverso il procedimento di opposizione allo stato passivo qualora si lamenti che il commissario liquidatore non abbia ammesso ovvero abbia ammesso scorrettamente durante la procedura di cui all'art. 86 del medesimo testo normativo, una richiesta di ammissione;
le decisioni sul punto adottate dal
Tribunale della sede della banca sono definite esecutive quanto divengano definitive, ed è inoltre regolata anche l'ipotesi delle insinuazioni tardive, sempre di competenza del medesimo Tribunale, nonché le contestazioni al bilancio finale di pagina 23 di 35 liquidazione al piano di riparto e al rendiconto finanziario. Analoga disciplina dell'accertamento concorsuale dei crediti vi è per il caso di fallimento: l'art. 51
L.F., richiamato anche dall'art. 201 della medesima L.F. in materia di liquidazione coatta amministrativa ordinaria, prevede l'improcedibilità in maniera espressa solo per le azioni esecutive e cautelari, ma comunque l'improcedibilità delle cause di cognizione aventi ad oggetto una pretesa di credito verso il viene Parte_19
pacificamente ricavata dagli artt. 52 e 208 L.F. che riservano allo speciale rito dell'insinuazione nello stato passivo il riconoscimento dei diritti del creditore. La ratio della normativa sopra richiamata quanto alla liquidazione coatta amministrativa è quella di demandare al Giudice della procedura liquidatoria l'accertamento delle poste di credito vantate nei confronti della liquidazione, nel rispetto della par condicio. In tal senso v. pronunce della Suprema Corte secondo cui qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa dev'essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice può conoscerne in sede ordinaria solo in un momento successivo, sulle opposizioni od impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità, o, se proposta, di improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito, sicchè la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria diventa improcedibile in virtù di norme inderogabilmente poste a tutela del principio della par condicio creditorum ( Cass. Civ. n. 7037/2017; Cass civ. 9/3/2010, n. 5662 ).
Debbono ritenersi improcedibili non solo le azioni di ripetizione e condanna ma anche le azioni di accertamento e costitutive quanto costituiscono “l'antecedente” della ulteriore domanda volta al conseguimento del credito stesso e sono a ciò strumentali in quanto costituiscono la premessa ed il mezzo attraverso il quale si intende ottenere il riconoscimento del credito vantato (restitutorio e/o risarcitorio) e sono dunque volte ad incidere sulla esatta individuazione del passivo della liquidatela, di tal che debbono esser proposte o comunque proseguire solo in sede
“concorsuale” con assoggettamento al rito all'uopo previsto secondo le procedure pagina 24 di 35 di cui agli artt. 86 e ss del TUB , non potendosi derogare all'accertamento del credito e dei suoi presupposti secondo le regole del concorso. Va però indagato, pur nell'ampio riferimento alla improponibilità o improseguibilità di qualsivoglia azione contro la procedura di liquidazione coatta, se residui un ambito nel quale determinate domande continuino ad essere proponibili e proseguibili contro la procedura in sede ordinaria. Con particolare riferimento ad es. al settore dei diritti dei lavoratori la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la procedibilità/ proseguibilità davanti a giudice diverso dal giudice del Concorso, delle domande proposte dal lavoratore dipendente relative all'impugnazione del licenziamento, qualora volte alla sua reintegrazione sul posto di lavoro. In particolare si veda Cass.
Sez. Un. n. 141/2006 che ha affermato come il lavoratore dipendente debba proporre o proseguire davanti al Giudice del lavoro le azioni non aventi ad oggetto la condanna al pagamento di una somma di denaro, quali quelle volte alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento o alla reintegrazione nel posto di lavoro, mentre sono improponibili o improseguibili per la durata della procedura amministrativa di liquidazione le azioni tese alla condanna pecuniaria. Di egual segno è la successiva giurisprudenza della Cassazione che ha ribadito che la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria della società datrice di lavoro, anche se impresa bancaria, determina l'improponibilità o l'improseguibilità, per tutta la durata della procedura, delle azioni del lavoratore dirette ad ottenere una condanna pecuniaria, benché accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale, dovendosi viceversa proporre o proseguire davanti al Giudice del lavoro le diverse azioni volte ad impugnare il licenziamento (ex multis Cass. n.
15066/2017). Può dunque ribadirsi che l'improponibilità o l'improseguibilità delle domande verso la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa bancaria riguarda tutte le domande che sono funzionali all'accertamento di un credito verso l'impresa in liquidazione, che “incidono” insomma sull' accertamento del
“passivo” anche qualora dette domande siano costitutive o di accertamento ma vengano invocate quali presupposto del credito risarcitorio o restitutorio da far pagina 25 di 35 valere verso la procedura, non potendosi in tali casi derogare all'accertamento del credito e dei suoi presupposti secondo le regole del concorso. Rimangono per contro escluse dalle regole dell'accertamento concorsuale e della formazione dello stato passivo quelle domande che non hanno la suddetta valenza e che sono invece volte a conseguire un quid ulteriore e diverso, che non è nei poteri e nella competenza della procedura Fallimentare o della Impresa in L.c.a di riconoscere alla parte: tra esse in primis le domande finalizzate a provocare la liberazione della parte dagli obblighi contrattuali (non ancora adempiuti) verso la impresa in Lca posto che la relativa declaratoria non può certo essere ottenuta nell'ambito della procedura e non è prodromica a richieste restitutorie. Ritiene questo Tribunale, che l'ampia formulazione dell'art. 83 TUB nel riferirsi all'improcedibilità di “alcuna azione” nei confronti dell'istituto di credito posto in LC.A., non possa essere interpretata fino ad arrivare ad escludere qualsivoglia tutela giurisdizionale in relazione a dette controversie che non possono essere “trattate” nel procedimento della Liquidatela di accertamento dello stato passivo .
Ciò posto nella fattispecie non viene in rilievo un preteso credito di parte attrice afferente la restituzione del prezzo dei titoli azionari, non essendo la domanda attorea finalizzata all'accertamento di un credito verso trattandosi, CP_1 viceversa, l'azione finalizzata ad ottenere un accertamento di non debenza dell'adempimento contrattuale (pagamento delle rate di rimborso del mutuo) previo accertamento di nullità del contratto e, in quanto, tale sottratta all'applicazione dell'art. 83 TUB.
Nel merito
In via preliminare si osserva che è principio consolidato quello per cui l'art. 2358 cc è applicabile alle società cooperative per azioni, nonché alle banche popolari che ne rivestono la forma (Cass. 372/2025).
L'art. 2519, comma 1°, c.c. prevede, infatti, che le disposizioni che disciplinano le società per azioni, “per (tutto) quanto non previsto” nel corrispondente titolo (e cioè̀ il VI, composto dagli artt. 2511-2548 c.c.), si applicano, ove “compatibili”,
pagina 26 di 35 alle cooperative, anche se si tratta di società, come quelle che esercitano l'attività bancaria (art. 28, comma 1, TUB), regolate da leggi speciali (art. 2520, comma 1°,
c.c.).
Si richiama la recente Cass. 372/2025, secondo cui l'art. 2358 cc, volto alla tutela dell'integrità del capitale sociale della società finanziatrice e dell'effettività del suo patrimonio, è compatibile tanto con la disciplina delle società cooperative per azioni “quanto, e a maggior ragione, con la normativa che regola le banche popolari (che sono costituite in forma di società cooperative per azioni: art. 29, comma 1, TUB), la cui attività è, in effetti, assoggettata a vincoli patrimoniali a carattere prudenziale (come la doverosa sussistenza, ai fini dell'autorizzazione all'attività bancaria, di un capitale versato di ammontare non inferiore a quello determinato dalla BA d'LI a norma dell'art. 14, comma 1, lett. b, del TUB, e
l'obbligatoria destinazione a riserva legale di almeno il dieci per cento degli utili netti annuali a norma dell'art. 32, comma 1, TUB) e può, comunque, svolgersi soltanto se è preventivamente assicurata (anche attraverso le “garanzie” previste dal considerando 5 cit., come, appunto, il divieto generale previsto dall'art. 2358, commi 1° e ss., c.c. e la conseguente necessità che sussistano, onde consentirne eccezionalmente la deroga, le specifiche condizioni procedurali e sostanziali ivi previste) la protezione dell'integrità del capitale sociale e della relativa effettività
(cfr. gli artt. 70 e 80, commi 1 e 6, TUB e l'art. 17, commi 1 e 2, d.lgs. n.
180/2015)”.
Ed infatti le banche popolari, pur se assoggettate ad una disciplina speciale, restano pur sempre (come esplicitamente confermato dall'art. 29, comma 1, TUB) costituite nella forma giuridica della società cooperativa per azioni, “il che non rileva solo sul piano definitorio, ma ha invece precisi riflessi anche in termini di disciplina”, nel senso che “non è consentito … sovvertire le indicazioni di diritto positivo per sottrarre queste particolari società alla disciplina generale delle cooperative … salvo che per specifiche norme incompatibili con le disposizioni delle leggi speciali che quelle banche riguardino” (Cass. n. 9445 del 1996, in motiv.), con la conseguenza che, in mancanza di un'esplicita disciplina che regoli i pagina 27 di 35 prestiti erogati da tali società in funzione dell'acquisto di azioni proprie ed a fronte di una comune ratio, tali operazioni rimangono senz'altro assoggettate alle disposizioni dettate in ordine al loro compimento da parte delle società per azioni e, come detto, delle società cooperativa per azioni in quanto compatibili con l'attività imprenditoriale (specie se bancaria) ed il funzionamento delle stesse.
Tanto chiarito, la domanda originariamente introdotta dagli attori era volta a sentir dichiarare la nullità (parziale), ovvero in subordine l'annullamento o l'inefficacia, dei contratti di finanziamento e dei contratti di acquisto di azioni di CP_1
da parte degli attori nonché dell'accordo del 31/05/2017 e, pertanto, a sentire accertare che gli attori non fossero debitori di TE OL quale cessionaria di dell'intero importo di 32 milioni di cui al contratto di mutuo del CP_1
23/7/2014, bensì del minor importo di € 6.305.229,96. Con la comparsa di costituzione di nuovo difensore del 23/11/2020 (anteriormente alla prima udienza di trattazione) gli attori hanno mutato prospettazione, affermando la nullità ai sensi dell'art. 2358 cc di tutti i negozi di finanziamento finalizzati all'acquisto di azioni indicati in citazione allegando nella successiva prima memoria ex articolo 183 che il contratto di mutuo ipotecario fosse affetto da nullità integrale per violazione dell'articolo 2358 cc, essendo stato in parte l'importo (nella misura di euro 20 milioni) utilizzato per l'acquisto di azioni di deducendo pertanto che CP_1
nulla fosse dovuto in restituzione né a né a TE OL. Essi CP_1
hanno inoltre dedotto per la prima volta con la costituzione di nuovo difensore del
6/10/2023 un nuovo motivo di nullità del contratto di mutuo per violazione dell'articolo 30 D.Lgs 58/98 e con successive note di trattazione scritta la nullità dell'accollo del mutuo da parte di Parte_8
La prospettazione della domanda fondata sul medesimo titolo e volta a invalidare il contratto in termini di nullità non costituisce immutazione vietata, peraltro essendo tale inquadramento quello corretto, ed anche rilevabile di ufficio.
Quanto alla ulteriore prospettazione di nullità ex art. 30 TUF, essa concreta invece titolo totalmente nuovo e aggiuntivo.
pagina 28 di 35 Le domande attoree non meritano accoglimento.
Al fine di dirimere la presente controversia è necessario prendere le mosse dalla convenzione del 31/05/2017 la cui qualificazione giuridica è risolutiva del giudizio.
Nella convenzione i (ossia i fratelli Controparte_16 Persona_2
e ) e le società e da un lato,
[...] Parte_6 CP_5 Controparte_7
e dall'altro lato, davano atto di essere addivenuti ad una soluzione CP_1
che consentiva di chiudere con una transazione generale la vertenza insorta sulla pretesa illegittimità sia di acquisti di azioni perché frutto di CP_1
operazioni c.d. baciate, sia e conseguentemente della quota parte dei finanziamenti concessi da ed utilizzata per gli acquisti azionari in asserita CP_1
violazione dell'articolo 2358 cc.
In forza di detta convenzione si obbligava a corrispondere alle CP_1
società e ai la somma complessiva di euro 16.500.000,00 anche Controparte_16
a titolo di interessi forfettariamente convenuti.
Nelle premesse, le parti davano atto che “sono stati esaminati in contraddittorio i singoli rapporti e all'esito di detta verifica i hanno dato atto Controparte_16
che solo n. 150.012 azioni in loro proprietà erano state frutto di operazioni finanziariamente assistite;
mentre hanno riconosciuto che le restanti 686.894 azioni il loro proprietà erano state acquistate con provvista personale degli stessi consorti . Veniva altresì dato atto che “a conclusione delle predette Pt_13
verifiche è risultato aver formato, altresì oggetto di assistenza finanziaria le n.
300.00 azioni detenute da ed : Le quali, sommate a Parte_12 CP_7
quelle dei Consorti Ferrarini, portano ad un totale di n. 450.012 azioni per un controvalore (giusta i prezzi di acquisto pagati) di complessivi € 16.178.157”.
Nel prosieguo della transazione le parti si davano ulteriormente atto, ribadendolo,
“che - a seguito delle verifiche effettuate in contraddittorio- le azioni che si assumono acquistate in violazione del divieto di assistenza finanziaria di cui all'art. 2358 c.c. sono quelle di seguito elencate” e che “i Consorti Ferrarini dichiarano e riconoscono che le n. 686.894 azioni riferibili agli CP_1 stessi … - per un controvalore all'epoca degli acquisti di complessivi €
pagina 29 di 35 26.904.004,00 - sono state acquistate con provvista propria e, come tale, senza assistenza finanziaria di ”. CP_1
Le parti dunque pattuivano che la somma di euro 16.500.000 venisse corrisposta da in via transattiva e comunque anche a titolo di ripetizione della parte CP_1 di finanziamenti che si assumeva invalidamente erogata in violazione dell'art. 2358
c.c., con l'espressa previsione che restasse “ferma ed impregiudicata la restante parte dei finanziamenti concessi da , anche in considerazione della CP_1 naturale scindibilità delle prestazioni pecuniarie”.
La convenzione, qualificata dalle parti come transazione, contiene in primo luogo una serie di dichiarazioni di natura confessoria contra se, sia di CP_1
nella parte in cui dà atto, all'esito di verifiche effettuate in contraddittorio, della sussistenza di acquisti azionari in violazione del divieto di assistenza finanziaria, sia dei Consorti Ferrarini. Ed infatti nella convenzione questi dichiaravano e riconoscevano di aver acquistato un numero di azioni pari a 686.894 con provvista propria senza assistenza finanziaria di azioni che non erano pertanto CP_1
oggetto dell'accordo transattivo e il cui valore non veniva rimborsato.
Appare, pertanto, corretta la qualificazione dell'atto del 31/5/2017 quale atto di natura “mista” transattive e ricognitiva, non essendo preclusa la possibilità di ravvisare una dichiarazione confessoria nel contenuto complessivo di una proposta transattiva o di una transazione, rispetto a quelle dichiarazioni accertative della situazione di fatto preesistente, che assumono valore confessorio, quando abbiano per oggetto la ricognizione di situazioni fattuali o di situazioni giuridiche considerate, però, "sub specie facti" aventi ad oggetto i precedenti rapporti di reciproco dare e avere sui quali la transazione avrebbe dovuto incidere con effetto modificativo (Cass. n. 22956 del 10/11/2015).
La natura ricognitiva di detta dichiarazione è, peraltro, espressamente affermata dalle parti, le quali al punto 6) della convenzione precisavano che “ferma la natura transattiva del presente atto, stipulato definizione della vertenza insorta tra le parti
… lì ove si dà atto che i Consorti hanno utilizzato per l'acquisto di n. Pt_13
686.894 titoli azionari (per un controvalore di complessivi euro 26.904.004,00)
pagina 30 di 35 liquidità e provvista proprie senza ottenere, dunque, per detti acquisti l'assistenza finanziaria della banca - riveste caratteri di negozio ricognitivo e non già transattivo”.
E a tale parte va riconosciuta natura confessoria, nella parte in cui i danno Pt_13 consapevolmente atto, all'esito di verifiche effettuate in contraddittorio, di una situazione di fatto e delle vicende occorse tra le parti (il pagamento da parte dei con provvista propria di tot azioni di sfavorevole agli Pt_13 CP_1 attori e favorevole alla banca, stante l'effetto di escludere dette azioni dall'ambito dell'accordo transattivo e di ottenerne il controvalore in denaro dalla CP_1
Ne consegue che detta dichiarazione fa piena prova del fatto svantaggioso per i che solo una parte delle azioni VB da loro acquistate fino a quel Pt_13
momento, e oggetto del contratto, erano state acquistate con finanziamento dell'emittente, per cui il fatto storico, invalicabile, da cui prendere le mosse, nella valutazione delle complessive operazioni poste in essere e oggetto del presente giudizio, è che i hanno acquistato n. 686.894 titoli azionari con provvista Pt_13 propria, mentre solo l'acquisto di n. 450.012 è avvenuto con provvista della banca.
Gli attori non hanno prospettato né chiesto la revoca della confessione, essendosi limitati ad affermare la nullità totale della transazione ex art. 1972 cc, con travolgimento delle dichiarazioni in essa contenute, secondo l'argomento per cui avendo la transazione avente ad oggetto negozi nulli, sarebbe anch'essa è affetta da nullità.
Senonché, è da escludere che la dichiarazione confessoria risenta delle vicende della transazione, ben potendo le dichiarazioni di scienza contenute in atto invalido in quanto transazione avere valore confessorio, quando esse abbiano per oggetto la ricognizione di situazioni fatto preesistenti o di situazioni giuridiche considerate sub specie facti, proprio in ragione della possibilità di distinguere nel contenuto complessivo dell'atto, il momento accertativo della situazione di fatto preesistente dalla manifestazione di volontà negoziale inidonea a modificare tale situazione
(Cass. n. 5019 del 1996).
Per revocare detta confessione, gli attori avrebbero quindi dovuto allegare e pagina 31 di 35 provare che la dichiarazione era stata frutto di errore ovvero che era stata estorta con violenza, laddove, ai sensi dell'art. 2732 cc, la confessione può essere invalidata soltanto ove il confitente dimostri non solo l'inveridicità della dichiarazione, ma anche che essa fu determinata da errore di fatto o da violenza a nulla rilevando l'allegazione e la prova limitatamente alla non rispondenza al vero dei fatti confessati (Cass. 26985 del 02/12/2013).
Non avendo gli attori né prospettato e nemmeno offerto di provare che il loro consenso fosse stato estorto dalla banca ovvero fosse stato il frutto di un errore di fatto, detta dichiarazione fa piena prova dei fatti dichiarati contra se dai Pt_13
Il dato inconfutabile oltre il quale non si può, pertanto, andare è quello che emerge dalla dichiarazione confessoria, con conseguente irrilevanza di ogni ulteriore indagine probatoria in relazione ai fatti storici oggetto di detta confessione.
E il fatto storico è rappresentato dall'acquisto con provvista fornita dalla di CP_1
un numero di azioni pari solo e soltanto quello indicato in detta scrittura, ossia pari a n. 450.012 azioni per un controvalore pari a complessivi € 16.178.157 (essendo l'importo transatto comprensivo anche degli interessi determinati in via forfetaria), con esclusione delle restanti 686.894 azioni che i dichiarano di aver Pt_13
acquistato con provvista propria.
Se questo è il dato cristallizzato, l'altro dato incontestato, di cui occorre tenere conto, è che gli attori hanno ricevuto, a titolo transattivo e a rimborso degli acquisti azionari finanziati dalla BA, l'importo di € 16.500.000.
E detto importo è già stato rimborsato dalla banca in esecuzione della transazione.
In questi termini si spiega il fatto che alla transazione abbiano altresì partecipato la mutuataria e indicate quali Parte_7 Parte_13 CP_4 società “Finanziatrici”, le quali prestavano il consenso a che i Controparte_16
conferissero mandato a al pagamento delle somme di cui alla CP_1
transazione ad altre società facenti capo alla famiglia qui terze chiamate. Pt_13
Con detta transazione le parti andavano, infatti, a definire ogni vertenza relativa all'asserita illegittimità delle operazioni baciate, tra cui, quindi, anche quelle relative al mutuo.
pagina 32 di 35 Gli attori ben avrebbero potuto, anziché delegare la banca al pagamento delle società indicate nell'atto transattivo, ridurre il mutuo dell'importo corrispondente alla parte utilizzata per acquisti o per il rimborso di acquisti azionari.
Viceversa, il mutuo è rimasto integro e gli effetti economici che sarebbero derivati dalla nullità in parte qua del contratto di mutuo risultano, quindi, elisi per effetto della dazione concreta dell'importo transatto.
Avendo deciso di non imputare l'importo corrisposto dalla a riduzione del CP_1
mutuo, pur essendo espressamente previsto che la somma di cui alla transazione fosse corrisposta “anche a titolo di ripetizione della parte di finanziamenti che si assume invalidamente erogata”, gli attori sono ora tenuti al rimborso di detto mutuo, proprio in ragione del fatto che essi sono stati già rimborsati del controvalore degli acquisti azionari nulli per violazione dell'art. 2358 cc., tra i quali sono da ricomprendere anche gli acquisti effettuati con la provvista mutuata.
Con tale rimborso le parti non già transigevano il titolo nullo modificandolo con nuovi obblighi in capo al mutuatario, caso in cui la transazione sarebbe stata in effetti nulla per tale parte, ma direttamente ponevano nel nulla gli effetti del mutuo per la parte che era stata utilizzata per acquisti azionari (o rinnovava finanziamenti concessi a tale scopo), impegnandosi la a pagare (e poi pagando) proprio CP_1
una somma corrispondente alla porzione del complessivo mutuo riferibile all'acquisto azionario assistito
L'eventuale riconoscimento della non debenza della somma mutuata si tradurrebbe, in definitiva, in una indebita locupletazione e in un inammissibile aggiramento dei fatti riconosciuti dalle parti nella dichiarazione ricognitiva.
E' da escludere pertanto che gli attori possano vantare un interesse concreto all'accertamento richiesto, avendo già integralmente visto soddisfatto il loro interesse economico sottostante ed attesa l'impossibilità, preclusa dalla portata della dichiarazione confessoria del 31/5/2017, di conseguire un risultato ulteriore concretamente rilevante (cfr., ex plurimis, Cass. 4410/2022; Cass. n. 487 del 1980;
Cass. n. 6177 del 1985; Cass. n. 1897 del 1988; Cass. n. 10062 del 1998; Cass. n.
13293 del 1999; Cass. n. 5635 del 2002; Cass. n. 24434 del 2007).
pagina 33 di 35 Le domande attoree vanno pertanto integralmente rigettate, anche per quanto riguarda gli ulteriori profili, pur tardivamente dedotti, della nullità del contratto di mutuo per violazione dell'art. 30 TUF e della nullità dell'atto di accollo del mutuo.
L'art. 30 TUF attiene a profili di nullità del solo acquisto azionario, e non del contratto di mutuo.
La dedotta nullità del contratto di accollo del mutuo appare, poi, inconferente, perché quand'anche venisse accertata non poterebbe all'accertamento richiesto dagli attori.
Al rigetto della domanda attorea consegue che non occorre esaminare la domanda subordinata riconvenzionale svolta da TE OL ex art. 2033 c.c. nei confronti delle terze chiamate e di e , Parte_7 Parte_8
per la ripetizione degli importi ricevuti dagli attori quali pagamenti delegati del corrispettivo complessivo della convenzione del 31/5/2017, nonché della domanda svolta per il medesimo titolo da nei confronti degli attori CP_1 Parte_1
e
[...] Parte_2 Parte_4 Parte_3 Parte_5 Parte_6
e delle terze chiamate ed CP_5 Controparte_7
Le spese di lite seguono la soccombenza, anche nei rapporti tra parti convenute e terze chiamate e in concordato preventivo, le quali si sono allineate alle Parte_13
Parte difese svolte dagli attori e, quanto a tenuto conto che questa ha svolto domanda riconvenzionale di accertamento della nullità del mutuo. Queste ultime vanno pertanto condannate in solido con gli attori alla refusione delle spese in favore delle parti vittoriose. Ai fini della liquidazione, si tiene conto del valore dichiarato in citazione, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, nonché della difesa svolta dai procuratori di TE OL e CP_1
nei confronti di più parti, osservando che gli artt. 4 e 6 del DM 55/2014
[...]
prevedono che quando, in una causa l'avvocato assiste una parte contro più soggetti, il compenso unico possa essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, senza operare, quindi, un aumento secco del 30%
(art. 4) e che, per ogni scaglione di valore superiore ad € 520.000, l'aumento sia pagina 34 di 35 fino al 30% (art. 6), anche in tal caso, senza prevedere un aumento fisso. Ciò posto,
Co mentre per VB viene liquidato quanto chiesto in nota spese, per l'importo viene determinato tenuto conto delle maggiorazioni applicate nella misura del 10% per ciascuno scaglione e per ciascuna parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la contumacia di CP_5 [...]
d Controparte_6 Controparte_7
2. rigetta le domande svolte dagli attori;
3. condanna gli attori, i terzi chiamati e in Parte_13
solido al rimborso delle spese di lite in favore di che liquida CP_1 in € 41.000 per compensi, oltre rimb.forf. 15%, cpa e iva;
1. condanna gli attori, i terzi chiamati e in Parte_13
solido al rimborso delle spese di lite in favore di TE OL PA che liquida in € 95.000 per compensi ed € 10.883 per spese, oltre rimb.forf.
15%, cpa e iva.
Venezia, 26/02/2025
Il Giudice est. dott. Maddalena Bassi
Il Presidente
dott. Lina Tosi
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