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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/10/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. FAMIGLIA
R.G.V.G. 4814/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
2) Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice-
3) Dott. Eugenio Troisi - Giudice est./rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4814 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza cartolare del giorno 11.06.2025, avente ad oggetto “separazione consensuale” e vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), elettivamente domiciliato in Villa di Briano (CE) alla C.F._1 via Giovanni XXIII n.1 presso lo studio dell'avv. Concetta Della Corte, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
nata ad [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), elettivamente domiciliata in Villa di Briano (CE) alla C.F._2
via Giovanni XXIII n.1 presso lo studio dell'avv. Concetta Della Corte, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 10.12.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premettevano di avere contratto matrimonio concordatario in
Aversa (CE) l'11.04.1981, evidenziando che dalla loro unione erano nati tre figli, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
I coniugi dichiaravano che tra gli stessi era ormai venuta meno qualsivoglia comunione materiale e spirituale;
pertanto, decidevano di separarsi consensualmente alle condizioni indicate nel ricorso.
Con ordinanza del 09.08.2025, lette le dichiarazioni rese nel termine fissato ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma secondo, c.p.c. con cui i coniugi dichiaravano di rinunciare alla comparizione all'udienza, confermando la volontà di non riconciliarsi e richiamando le condizioni di separazione riportate in ricorso, il
Giudice riservava la causa al Collegio per la decisione.
Veniva data comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex artt.
70 e 71 c.p.c. come da annotazione di cancelleria.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che la domanda di separazione sia fondata.
E difatti, dalle risultanze processuali emerge con evidenza l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza: ricorrono, pertanto, le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si trascrivono:
“
1. i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove
pag. 2/4 meglio credano, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2. Assegnare la casa coniugale al sig. sita in Villa di Briano Parte_1
(CE) alla via S. di Giacomo n.2, mentre la sig.ra si trasferirà in Parte_2
Villa di Briano alla via Giotto n. 10;
3. Il sig. corrisponderà alla sig.ra un Parte_1 Parte_2 assegno mensile di euro 300,00 a titolo di mantenimento che verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT.
4. la sig.ra libererà la casa coniugale dei propri effetti personali Parte_2
ed i suppellettili regalati dai suoi familiari se lo ritiene opportuno e lascerà in uso alla propria famiglia tutti i mobili e gli elettrodomestici”.
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della prole, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Letto ed applicato l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di , nato a Parte_1
Villa di Briano (CE) il 23.08.1954, e , nata ad Parte_2
Aversa (CE) il 19.12.1958, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-
2000 n. 396 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AVERSA (CE),
pag. 3/4 (atto n. 36, Parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1981) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
c) dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, all'esito della camera di consiglio dell'01.10.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. FAMIGLIA
R.G.V.G. 4814/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
2) Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice-
3) Dott. Eugenio Troisi - Giudice est./rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4814 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza cartolare del giorno 11.06.2025, avente ad oggetto “separazione consensuale” e vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), elettivamente domiciliato in Villa di Briano (CE) alla C.F._1 via Giovanni XXIII n.1 presso lo studio dell'avv. Concetta Della Corte, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
nata ad [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), elettivamente domiciliata in Villa di Briano (CE) alla C.F._2
via Giovanni XXIII n.1 presso lo studio dell'avv. Concetta Della Corte, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 10.12.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premettevano di avere contratto matrimonio concordatario in
Aversa (CE) l'11.04.1981, evidenziando che dalla loro unione erano nati tre figli, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
I coniugi dichiaravano che tra gli stessi era ormai venuta meno qualsivoglia comunione materiale e spirituale;
pertanto, decidevano di separarsi consensualmente alle condizioni indicate nel ricorso.
Con ordinanza del 09.08.2025, lette le dichiarazioni rese nel termine fissato ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma secondo, c.p.c. con cui i coniugi dichiaravano di rinunciare alla comparizione all'udienza, confermando la volontà di non riconciliarsi e richiamando le condizioni di separazione riportate in ricorso, il
Giudice riservava la causa al Collegio per la decisione.
Veniva data comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex artt.
70 e 71 c.p.c. come da annotazione di cancelleria.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che la domanda di separazione sia fondata.
E difatti, dalle risultanze processuali emerge con evidenza l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza: ricorrono, pertanto, le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si trascrivono:
“
1. i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove
pag. 2/4 meglio credano, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2. Assegnare la casa coniugale al sig. sita in Villa di Briano Parte_1
(CE) alla via S. di Giacomo n.2, mentre la sig.ra si trasferirà in Parte_2
Villa di Briano alla via Giotto n. 10;
3. Il sig. corrisponderà alla sig.ra un Parte_1 Parte_2 assegno mensile di euro 300,00 a titolo di mantenimento che verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT.
4. la sig.ra libererà la casa coniugale dei propri effetti personali Parte_2
ed i suppellettili regalati dai suoi familiari se lo ritiene opportuno e lascerà in uso alla propria famiglia tutti i mobili e gli elettrodomestici”.
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della prole, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Letto ed applicato l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di , nato a Parte_1
Villa di Briano (CE) il 23.08.1954, e , nata ad Parte_2
Aversa (CE) il 19.12.1958, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-
2000 n. 396 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AVERSA (CE),
pag. 3/4 (atto n. 36, Parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1981) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
c) dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, all'esito della camera di consiglio dell'01.10.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 4/4