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Ordinanza 27 marzo 2025
Ordinanza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, ordinanza 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Francesco Paolo Pizzo, nella causa civile iscritta al n. 41-1/2025 R.G. tra
(avv. ANTONINO GEBBIA) Parte_1
- Opponente- contro
avv. SEBASTIANO ANGELO SCARPA) Controparte_1
- Opposta - esaminati atti e verbali di causa,
OSSERVA
1) chiede, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la sospensione dell'efficacia esecutiva Parte_1
del precetto notificatole in data 2/1/25 dalla sulla scorta dei seguenti motivi di Controparte_1
opposizione:
I) prescrizione ex art. 2953 c.c. del diritto di credito posto a fondamento del precetto, vale a dire il decreto ingiuntivo notificato all'Ingargiola il 3/3/2006;
II) in ogni caso, prescrizione ex art. 2946 c.c. dell'obbligo fideiussorio gravante sull' e Parte_1
posto a fondamento del suddetto decreto ingiuntivo.
2) Parte opposta si è costituita chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione.
In particolare, ha allegato che “Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 44/2006 veniva opposto e successivamente confermato con sentenza datata 30.03.2010 (doc. 01). A seguito dell'emissione del suddetto decreto ingiuntivo veniva avviata procedura esecutiva immobiliare
RGE 223/2006 conclusasi in data 19.06.2019. Nelle more interveniva un accordo transattivo del
10.11.2014 tra il Sig. e Banca Monte Paschi di Siena, senza efficacia novativa, Parte_2 che non veniva integralmente adempiuto. La successiva lettera di comunicazione dell'intervenuta cessione con relativa intimazione a adempiere veniva ricevuta in data 22.05.2024. Non risulta, pertanto, maturata l'asserita prescrizione in quanto il dies a quo decorre dalla definizione della procedura esecutiva immobiliare avvenuta con l'approvazione del piano di riparto in data
26.11.2018”.
Mentre le specifiche circostanze relative all'emissione e alla notifica del decreto ingiuntivo, nonché quelle riguardanti l'opposizione proposta dal solo debitore LI e l'accordo transattivo Pt_2 2
da quest'ultimo sottoscritto risultano apertamente riscontrate dalla stessa allegazione dell'atto di opposizione, ove si espone che “il predetto decreto ingiuntivo veniva opposto soltanto dal sig.
con iscrizione della causa al ruolo NRG 159/2006; - che a definizione della Parte_2
predetta causa, veniva emessa la sentenza Tribunale di Marsala – Sezione Distaccata di Mazara del Vallo nr. 73/2010 del 30.03.2010, munita di formula esecutiva in data 06.04.2010 e ritualmente notificata, con la quale è stata rigettata l'opposizione avverso il d.i. n. 44/2006; - che successivamente a seguito di una transazione nel 2014 sottoscritta (soltanto) dal sig. Parte_2
, lo stesso provvedeva al pagamento soltanto d euro 70.000,00 non adempiendo
[...] all'integrale pagamento di quanto pattuito pari ad euro 200.000,00”, non altrettanto può dirsi per quelle riguardanti la procedura esecutiva immobiliare n. 223/06, che, pertanto, parte opposta aveva l'onere di provare.
Al riguardo si rinvengono tra gli allegati della comparsa di sedici file con Controparte_1
estensione *.jpeg, descritti in indice come “Storica procedura esecutiva immobiliare RGE
223/2006”.
Ebbene, tali file appaiono privi di idoneità probatoria, giacché non univocamente riconducibili a una procedura promossa dalla dante causa dell'odierna opposta e a carico dell'odierno opponente o
– sul punto l'opposta non è chiara - degli altri debitori solidali (COTRAL Pesca Cooperativa
Trasformazione Alimentare scrl, debitrice principale, e , Persona_1 Parte_2
fideiussori).
Ai file “image (0)”, “image (1)” e “image (2), infatti, si rinvengono screenshot contenenti una lista di nomi integralmente omissata, mentre al file “image (3)” il solo numero del procedimento accompagnato dal nominativo del Giudice dell'esecuzione e nei restanti file gli eventi della procedura, altrettanto silenti con riguardo al nominativo dei debitori esecutati.
Non può assegnarsi valenza interruttiva nemmeno alla transazione sottoscritta dal debitore LI
, ancorché riscontrata nelle allegazioni di parte opponente, poiché, ai sensi dell'art. 1309 Pt_2
c.c. “Il riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri”.
Dunque, l'unico evento interruttivo accertato – allo stato degli atti e ai fini dell'invocata sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva del precetto opposto – risulta concretizzato dal giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, tuttavia conclusosi nel 2010, con conseguente rilevanza, ai fini anzidetti, dell'eccezione di prescrizione mossa da parte opponente.
3) I rilievi sopra descritti in punto di fumus boni iuris, unitamente all'ingente valore delle somme precettate, inducono ad accogliere l'istanza di sospensione.
P.Q.M.
3
1) dichiara sospesa l'efficacia esecutiva del precetto opposto;
2) rimette la regolamentazione delle spese di lite al merito;
3) dichiara definito l'odierno sub-procedimento.
Si comunichi.
Marsala, 26 marzo 2025
Il Giudice
Francesco Paolo Pizzo
SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Francesco Paolo Pizzo, nella causa civile iscritta al n. 41-1/2025 R.G. tra
(avv. ANTONINO GEBBIA) Parte_1
- Opponente- contro
avv. SEBASTIANO ANGELO SCARPA) Controparte_1
- Opposta - esaminati atti e verbali di causa,
OSSERVA
1) chiede, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la sospensione dell'efficacia esecutiva Parte_1
del precetto notificatole in data 2/1/25 dalla sulla scorta dei seguenti motivi di Controparte_1
opposizione:
I) prescrizione ex art. 2953 c.c. del diritto di credito posto a fondamento del precetto, vale a dire il decreto ingiuntivo notificato all'Ingargiola il 3/3/2006;
II) in ogni caso, prescrizione ex art. 2946 c.c. dell'obbligo fideiussorio gravante sull' e Parte_1
posto a fondamento del suddetto decreto ingiuntivo.
2) Parte opposta si è costituita chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione.
In particolare, ha allegato che “Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 44/2006 veniva opposto e successivamente confermato con sentenza datata 30.03.2010 (doc. 01). A seguito dell'emissione del suddetto decreto ingiuntivo veniva avviata procedura esecutiva immobiliare
RGE 223/2006 conclusasi in data 19.06.2019. Nelle more interveniva un accordo transattivo del
10.11.2014 tra il Sig. e Banca Monte Paschi di Siena, senza efficacia novativa, Parte_2 che non veniva integralmente adempiuto. La successiva lettera di comunicazione dell'intervenuta cessione con relativa intimazione a adempiere veniva ricevuta in data 22.05.2024. Non risulta, pertanto, maturata l'asserita prescrizione in quanto il dies a quo decorre dalla definizione della procedura esecutiva immobiliare avvenuta con l'approvazione del piano di riparto in data
26.11.2018”.
Mentre le specifiche circostanze relative all'emissione e alla notifica del decreto ingiuntivo, nonché quelle riguardanti l'opposizione proposta dal solo debitore LI e l'accordo transattivo Pt_2 2
da quest'ultimo sottoscritto risultano apertamente riscontrate dalla stessa allegazione dell'atto di opposizione, ove si espone che “il predetto decreto ingiuntivo veniva opposto soltanto dal sig.
con iscrizione della causa al ruolo NRG 159/2006; - che a definizione della Parte_2
predetta causa, veniva emessa la sentenza Tribunale di Marsala – Sezione Distaccata di Mazara del Vallo nr. 73/2010 del 30.03.2010, munita di formula esecutiva in data 06.04.2010 e ritualmente notificata, con la quale è stata rigettata l'opposizione avverso il d.i. n. 44/2006; - che successivamente a seguito di una transazione nel 2014 sottoscritta (soltanto) dal sig. Parte_2
, lo stesso provvedeva al pagamento soltanto d euro 70.000,00 non adempiendo
[...] all'integrale pagamento di quanto pattuito pari ad euro 200.000,00”, non altrettanto può dirsi per quelle riguardanti la procedura esecutiva immobiliare n. 223/06, che, pertanto, parte opposta aveva l'onere di provare.
Al riguardo si rinvengono tra gli allegati della comparsa di sedici file con Controparte_1
estensione *.jpeg, descritti in indice come “Storica procedura esecutiva immobiliare RGE
223/2006”.
Ebbene, tali file appaiono privi di idoneità probatoria, giacché non univocamente riconducibili a una procedura promossa dalla dante causa dell'odierna opposta e a carico dell'odierno opponente o
– sul punto l'opposta non è chiara - degli altri debitori solidali (COTRAL Pesca Cooperativa
Trasformazione Alimentare scrl, debitrice principale, e , Persona_1 Parte_2
fideiussori).
Ai file “image (0)”, “image (1)” e “image (2), infatti, si rinvengono screenshot contenenti una lista di nomi integralmente omissata, mentre al file “image (3)” il solo numero del procedimento accompagnato dal nominativo del Giudice dell'esecuzione e nei restanti file gli eventi della procedura, altrettanto silenti con riguardo al nominativo dei debitori esecutati.
Non può assegnarsi valenza interruttiva nemmeno alla transazione sottoscritta dal debitore LI
, ancorché riscontrata nelle allegazioni di parte opponente, poiché, ai sensi dell'art. 1309 Pt_2
c.c. “Il riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri”.
Dunque, l'unico evento interruttivo accertato – allo stato degli atti e ai fini dell'invocata sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva del precetto opposto – risulta concretizzato dal giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, tuttavia conclusosi nel 2010, con conseguente rilevanza, ai fini anzidetti, dell'eccezione di prescrizione mossa da parte opponente.
3) I rilievi sopra descritti in punto di fumus boni iuris, unitamente all'ingente valore delle somme precettate, inducono ad accogliere l'istanza di sospensione.
P.Q.M.
3
1) dichiara sospesa l'efficacia esecutiva del precetto opposto;
2) rimette la regolamentazione delle spese di lite al merito;
3) dichiara definito l'odierno sub-procedimento.
Si comunichi.
Marsala, 26 marzo 2025
Il Giudice
Francesco Paolo Pizzo