CA
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 25/07/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Federica Rende Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1003/2019 vertente
TRA
P. IVA in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Parte_1 P.IVA_1
Roma Via F. Tensi, 116, rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana Bumbaca giusta procura in atti,
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] c.f. CP_1
rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Maria Zappia ed CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito in Oppido Mamertina, Via Mazzini n° 11
APPELLATO
NONCHE' CONTRO
(già Provincia di Reggio Calabria), cod. Fisc. Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Maria Paviglianiti, giusta procura in calce P.IVA_2 all'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente Via Mons. G.
Ferro n.1/B - Controparte_2
APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Palmi n° 841/19, pubblicata il 19/9/19.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. , proprietario di terreni ubicati nel CP_1
Comune di Varapodio loc Lenzi riportati rispettivamente al fl.1 pc 11 di are 8 e centiare 80; fl 1 pc.
12 di are 41 e centiare 10; fl. 1 pc 14 di ettari 1 ed are 51, che costeggiano la Strada Provinciale n.1, conveniva in giudizio l'Amministrazione Provinciale chiedendo all'Ill.mo Tribunale adito di accertare e dichiarare la responsabilità della stessa nella produzione dei danni cagionati, nel corso dell'anno
2012 e nel marzo 2013, ai suddetti terreni, invasi da una notevole quantità di acque pluvie a causa della mancata manutenzione dei canali di convogliamento delle acque da parte del succitato Ente;
tale invasione si sarebbe verificata in ripetute occasioni a partire dal febbraio 2012 ed in data 02 marzo 2013 danneggiando l'agrumeto ivi esistente.
L'Amministrazione Provinciale, nei mesi di novembre – dicembre 2012, avrebbe intrapreso dei lavori di rifacimento del canale di convogliamento delle acque adiacente al tratto stradale ma detti lavori, anziché rimuovere le cause del danno, mediante l'esecuzione di corrette opere di canalizzazione delle acque, ne avrebbero aggravato l'entità.
Parte attrice chiedeva pertanto che l'Ente fosse condannato a porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici necessari al fine di realizzare lungo la S.P. 1 delle opere di canalizzazione conformi alla tecnica in grado di evitare allagamenti futuri all'interno della proprietà privata, nonché al risarcimento dei danni compreso quello patrimoniale e non patrimoniale determinato dal reato di danneggiamento della proprietà privata dal febbraio 2012 sino alla data dell'atto di citazione con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
Si costituiva la Provincia depositando comparsa di costituzione e risposta con Controparte_2 contestuale chiamata di terzo alla quale ci si riporta integralmente, nella quale preliminarmente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto, qualora fossero state ravvisate responsabilità, i danni erano da attribuire al che, in virtù di contratto rep. n.17834 Controparte_3 del 09.03.2009, era affidatario del servizio di gestione integrata e della manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale di competenza della Provincia di Reggio Calabria “Global Service”.
Sottolineava, altresì, l'eccezionalità delle precipitazioni che si erano abbattute sulla zona nei periodi indicati in citazione specificando che, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto introduttivo del giudizio, i terreni oggetto di causa non costeggiano la strada provinciale.
Specificava, altresì, che una delle cause degli allagamenti dei terreni del Sig. era da imputare CP_1 allo sfondamento della parete del canale provocato dai lavori realizzati dai Sig.ri – Per_1 Per_2 confinanti con il Sig. i quali avevano realizzato la recinzione del proprio fondo tramite un CP_1 cordolo in monoblocchi di conglomerato cementizio con rete metallica posizionato proprio sulla spalletta del canale, determinando l'indebolimento della struttura con conseguente cedimento della
2 parete;
quindi le acque che si erano riversate nei terreni di parte attrice, provocandone l'allagamento, provenivano dai terreni di proprietà dei Sig.ri – favorite dal fatto che i terreni del Per_1 Per_2
Sig. sono privi di recinzione che delimiti la proprietà e che li protegga da eventuali avverse CP_1 condizioni atmosferiche. Ulteriori cause erano da ricercarsi nella parziale ostruzione del canale e del relativo sottopassaggio addebitabili al in virtù del combinato disposto degli artt. Controparte_3
8.8 del Capitolato Speciale d'Appalto – Disposizioni prestazionali ed elementi tecnici e dell'art. 14 del suddetto contratto rep. 17834 del 09.03.2009.
Si sottolineava inoltre che, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, i lavori di rifacimento del canale erano stati realizzati a regola d'arte con la costruzione di un nuovo tratto di canale in tubi in cls lungo la S.P. 29 ( – ) consentendo così alle acque piovane il deflusso Parte_2 Parte_3 diretto nel torrente Marro.
Chiedeva, pertanto, di essere autorizzata a chiamare in causa il R.T.I. chiedeva altresì CP_3 che fosse dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Provincia di Reggio Calabria con conseguente estromissione dal giudizio e, nel merito, il rigetto della domanda attorea in quanto inammissibile ed infondata in fatto e in diritto;
che fosse accertata la mancanza di responsabilità dell' convenuto per i danni lamentati da parte attrice e, qualora fossero stati accertati i CP_4 danni, di dichiarare il terzo chiamato in causa tenuto a manlevare la convenuta Controparte_3
da ogni pretesa attorea. Controparte_5
Si costituiva evidenziando preliminarmente che la proprietà e la custodia delle Controparte_3 strade rimane in capo all'Amministrazione Provinciale, eccependo l'infondatezza ed illegittimità della propria chiamata in causa sulla base dell'assunto che, a norma dell'art.14 del contratto di Global
Service stipulato con la Provincia, l' è responsabile per quanto possa accadere per cattiva o CP_6 mancata manutenzione, cattiva esecuzione dei lavori, esercizio non corretto del patrimonio affidatogli in manutenzione. Nel caso di specie, i danni lamentati da parte attrice non erano imputabili a difetti manutentivi riconducibili ad omesse attività connesse al bene strada oggetto del contratto d'appalto, ma alle precarie ed inadeguate condizioni strutturali del canale pregiudicate dagli eventi alluvionali che avevano riversato al suo interno quantità straordinarie ed ingenti di materiale detritico e terroso.
L'intervento di pulizia del tratto interno del canale ordinariamente rappresenta un'esplicazione del servizio come prestazione a canone (manutenzione ordinaria), ma nel caso de quo costituiva prestazione a misura (manutenzione straordinaria) in quanto per riportare il canale in condizioni di normalità era necessario sgombrare il materiale depositatosi all'interno in quantità notevolmente superiore a quella che si sarebbe depositata in condizioni meteorologiche di piogge a carattere non alluvionale;
pertanto, trattandosi di interventi strutturali rientranti nella manutenzione straordinaria, gli stessi dovevano essere espressamente commissionati dall'Ente.
3 Chiedeva quindi che fosse accertata la propria mancanza di responsabilità nella causazione dei danni con conseguente estromissione dal giudizio;
il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e, nell'ipotesi di accoglimento, di statuire l'esclusiva responsabilità dell'
[...]
nella produzione dell'evento con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente CP_4 giudizio
Istruita la causa a mezzo produzione documentale e CTU, il Tribunale di Palmi, con sentenza n.841/19, accoglieva la domanda disponendo la manleva dell'Ente da parte della CP_7
Avverso detta sentenza con atto, ritualmente, notificato, proponevano appello CP_7
eccependo l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi meglio esplicati nel detto atto, chiedendone la riforma con il rigetto della domanda di manleva e con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano gli appellati, resistendo al gravame di cui chiedevano il rigetto.
Con ordinanza del 16/7/24, a scioglimento della riserva dell'udienza del 1/7/24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Preliminarmente occorre esitare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., avanzata dall'appellata . Controparte_2
1.1) La superiore eccezione non coglie nel segno atteso che il gravame proposto individua in maniera sufficientemente specifica le parti della sentenza impugnata delle quali si chiede la modifica, sì da superare il vaglio di ammissibilità richiesto dalla citata norma.
Riguardo l'interpretazione del sopra citato art.342 c.p.c., infatti, sono intervenute di recente le Sezioni
Unite affermando il seguente principio “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (
Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
Prosegue la Corte chiarendo che “quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere
4 con chiarezza quale è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Dunque è necessario perché l'appello sia ammissibile che l'appellante indichi specifici motivi di censura alla sentenza gravata e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
Sicché nell'atto di appello alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A tal fine “non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata.” (Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6043).
Tale specificità consente al giudice di “individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (cfr. Cass. Civ. sez. VI,
n. 21336/2017).
Nella specie l'eccezione è infondata alla luce del contenuto dei motivi di appello dai quali emerge la individuazione del “quantum appellatum” e dunque l'ambito del giudizio di gravame, con le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice.
2.) Con il proposto gravame si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per erronea valutazione delle risultanze probatorie, istruttoria disattesa violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116
c.p.c., manifesta illogicità della sentenza, travisamento dei fatti, contraddittoria apparente nonché contrastante con le risultanze probatorie acquisite, mancata motivazione sul punto, per avere, il primo giudice, accolto la domanda di manleva della Provincia di Reggio Calabria nei confronti della società
AVR.
2.1) Il gravame è infondato per le argomentazioni che seguono.
Dalla documentazione versata in atti risulta che con contratto misto di servizi e lavori n. 17834 del
9/3/09, la Provincia di Reggio Calabria appaltava all'odierna appellante in servizio di gestione integrata e la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale, comprensiva di tutte le attività specificamente riportate all'art. 2 del capitolato d'appalto disp. gen.
Nel suddetto art. 2 veniva specificato che oggetto del contratto era la manutenzione ordinaria e
5 straordinaria della rete stradale con piena assunzione di responsabilità da parte dell'odierna appellante. Nel detto articolo si fa espresso riferimento ai servizi manutentivi quali la rimozione di rifiuti e cumuli di terra, diserbo, manutenzione della rete di deflusso delle acque superficiali controllo e mantenimento di manufatti minori.
Nell'art. 9 del suddetto capitolato vengono specificate le opere di straordinaria manutenzione quali rifacimento dei canali, cunette, tombini stradali e altre opere accessorie.
Inoltre, era demandata all'appellante anche l'attività di sorveglianza dei sistemi di convogliamento delle acque “l'attività di sorveglianza riguarda anche lo stato dei sistemi di raccolta delle acque meteoriche da intensificare nei periodi di avverse condizioni atmosferiche”.
Inoltre, all'art. 14 del contratto d'appalto si prevede, espressamente, l'assunzione in custodia delle strade provinciali in capo a con obbligo di sorveglianza “l'assuntore si obbliga a tenere CP_3 indenne il Committente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge a titolo di risarcimento del danno involontariamente cagionato a terzi…per danneggiamenti
a cose in conseguenza di eventi connessi all'attività ed alla custodia sulla strada da parte dell'assuntore”.
Risultano, altresì, in atti, molteplici segnalazioni da parte della Provincia di esondazione del canalone in quanto ostruito da detriti, la cui disostruzione, non vi è dubbio che rientri tra le opere di ordinaria manutenzione devolute a CP_3
Riguardo alla causa dei danni lamentati dal e se la stessa rientri o meno nella manutenzione CP_1
Contr ordinaria cui era contrattualmente obbligata (le opere di straordinaria manutenzione dovevano essere, preventivamente, assentite dall'Ente), dalla CTU espletata in primo grado, cui la Corte intende aderire per linearità di argomentazioni, risulta che le cause degli allagamenti vanno rinvenute nella cattiva manutenzione del canalone;
infatti, il CTU conclude:“....non è l'evento isolatamente preso ad aver determinato il danno, ma il fatto che l'acqua piovuta anziché essersi incanalata verso valle si sia riversata sul terreno dell'attore e che ciò sia avvenuto in quanto il canalone, che in astratto avrebbe avuto una potenziale capacità di drenare acque anche di eventi importanti, non riusciva a realizzare la sua funzione in quanto la sua sezione era ridotta dalla presenza di detriti anche ingombranti ed era presente un'ostruzione totale laddove invece avrebbe dovuto convogliare le acque
a valle” .
Da quanto sopra, appare chiaro che la causa del riversamento di acqua nel terreno del sia stata CP_1
l'ostruzione da detriti del canalone di scolo, il cui controllo e manutenzione ordinaria spettava all'odierna appellante.
Per quanto fin qui esposto, corretta appare la sentenza impugnata che deve essere confermata, con il conseguenziale rigetto dell'appello.
6 3.) Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (valore da
52.001,00 a 260.000,00, per quanto riguarda valori medi per Controparte_2 fase studio (€. 2.977,00), introduttiva (€. 1.911,00) e decisionale (€. 5.103,00) e minimi per la fase istruttoria/trattazione €. 2.163,00), per quanto riguarda valori medi per fase studio (€. CP_1
2.977,00), introduttiva (€. 1.911,00) e minimi per la fase istruttoria/trattazione €. 2.163,00) e decisionale (€. 2.552,00), in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012).
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione, indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. Parte_4
7 841/19 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
rigetta l'appello; conferma la sentenza n.841/19; condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti della Controparte_2
che liquida in complessivi €. 12.154,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per
[...] legge;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti della che CP_1 liquida in complessivi €. 9.603,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 01/07/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
8
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Federica Rende Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1003/2019 vertente
TRA
P. IVA in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Parte_1 P.IVA_1
Roma Via F. Tensi, 116, rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana Bumbaca giusta procura in atti,
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] c.f. CP_1
rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Maria Zappia ed CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito in Oppido Mamertina, Via Mazzini n° 11
APPELLATO
NONCHE' CONTRO
(già Provincia di Reggio Calabria), cod. Fisc. Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Maria Paviglianiti, giusta procura in calce P.IVA_2 all'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente Via Mons. G.
Ferro n.1/B - Controparte_2
APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Palmi n° 841/19, pubblicata il 19/9/19.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. , proprietario di terreni ubicati nel CP_1
Comune di Varapodio loc Lenzi riportati rispettivamente al fl.1 pc 11 di are 8 e centiare 80; fl 1 pc.
12 di are 41 e centiare 10; fl. 1 pc 14 di ettari 1 ed are 51, che costeggiano la Strada Provinciale n.1, conveniva in giudizio l'Amministrazione Provinciale chiedendo all'Ill.mo Tribunale adito di accertare e dichiarare la responsabilità della stessa nella produzione dei danni cagionati, nel corso dell'anno
2012 e nel marzo 2013, ai suddetti terreni, invasi da una notevole quantità di acque pluvie a causa della mancata manutenzione dei canali di convogliamento delle acque da parte del succitato Ente;
tale invasione si sarebbe verificata in ripetute occasioni a partire dal febbraio 2012 ed in data 02 marzo 2013 danneggiando l'agrumeto ivi esistente.
L'Amministrazione Provinciale, nei mesi di novembre – dicembre 2012, avrebbe intrapreso dei lavori di rifacimento del canale di convogliamento delle acque adiacente al tratto stradale ma detti lavori, anziché rimuovere le cause del danno, mediante l'esecuzione di corrette opere di canalizzazione delle acque, ne avrebbero aggravato l'entità.
Parte attrice chiedeva pertanto che l'Ente fosse condannato a porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici necessari al fine di realizzare lungo la S.P. 1 delle opere di canalizzazione conformi alla tecnica in grado di evitare allagamenti futuri all'interno della proprietà privata, nonché al risarcimento dei danni compreso quello patrimoniale e non patrimoniale determinato dal reato di danneggiamento della proprietà privata dal febbraio 2012 sino alla data dell'atto di citazione con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
Si costituiva la Provincia depositando comparsa di costituzione e risposta con Controparte_2 contestuale chiamata di terzo alla quale ci si riporta integralmente, nella quale preliminarmente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto, qualora fossero state ravvisate responsabilità, i danni erano da attribuire al che, in virtù di contratto rep. n.17834 Controparte_3 del 09.03.2009, era affidatario del servizio di gestione integrata e della manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale di competenza della Provincia di Reggio Calabria “Global Service”.
Sottolineava, altresì, l'eccezionalità delle precipitazioni che si erano abbattute sulla zona nei periodi indicati in citazione specificando che, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto introduttivo del giudizio, i terreni oggetto di causa non costeggiano la strada provinciale.
Specificava, altresì, che una delle cause degli allagamenti dei terreni del Sig. era da imputare CP_1 allo sfondamento della parete del canale provocato dai lavori realizzati dai Sig.ri – Per_1 Per_2 confinanti con il Sig. i quali avevano realizzato la recinzione del proprio fondo tramite un CP_1 cordolo in monoblocchi di conglomerato cementizio con rete metallica posizionato proprio sulla spalletta del canale, determinando l'indebolimento della struttura con conseguente cedimento della
2 parete;
quindi le acque che si erano riversate nei terreni di parte attrice, provocandone l'allagamento, provenivano dai terreni di proprietà dei Sig.ri – favorite dal fatto che i terreni del Per_1 Per_2
Sig. sono privi di recinzione che delimiti la proprietà e che li protegga da eventuali avverse CP_1 condizioni atmosferiche. Ulteriori cause erano da ricercarsi nella parziale ostruzione del canale e del relativo sottopassaggio addebitabili al in virtù del combinato disposto degli artt. Controparte_3
8.8 del Capitolato Speciale d'Appalto – Disposizioni prestazionali ed elementi tecnici e dell'art. 14 del suddetto contratto rep. 17834 del 09.03.2009.
Si sottolineava inoltre che, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, i lavori di rifacimento del canale erano stati realizzati a regola d'arte con la costruzione di un nuovo tratto di canale in tubi in cls lungo la S.P. 29 ( – ) consentendo così alle acque piovane il deflusso Parte_2 Parte_3 diretto nel torrente Marro.
Chiedeva, pertanto, di essere autorizzata a chiamare in causa il R.T.I. chiedeva altresì CP_3 che fosse dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Provincia di Reggio Calabria con conseguente estromissione dal giudizio e, nel merito, il rigetto della domanda attorea in quanto inammissibile ed infondata in fatto e in diritto;
che fosse accertata la mancanza di responsabilità dell' convenuto per i danni lamentati da parte attrice e, qualora fossero stati accertati i CP_4 danni, di dichiarare il terzo chiamato in causa tenuto a manlevare la convenuta Controparte_3
da ogni pretesa attorea. Controparte_5
Si costituiva evidenziando preliminarmente che la proprietà e la custodia delle Controparte_3 strade rimane in capo all'Amministrazione Provinciale, eccependo l'infondatezza ed illegittimità della propria chiamata in causa sulla base dell'assunto che, a norma dell'art.14 del contratto di Global
Service stipulato con la Provincia, l' è responsabile per quanto possa accadere per cattiva o CP_6 mancata manutenzione, cattiva esecuzione dei lavori, esercizio non corretto del patrimonio affidatogli in manutenzione. Nel caso di specie, i danni lamentati da parte attrice non erano imputabili a difetti manutentivi riconducibili ad omesse attività connesse al bene strada oggetto del contratto d'appalto, ma alle precarie ed inadeguate condizioni strutturali del canale pregiudicate dagli eventi alluvionali che avevano riversato al suo interno quantità straordinarie ed ingenti di materiale detritico e terroso.
L'intervento di pulizia del tratto interno del canale ordinariamente rappresenta un'esplicazione del servizio come prestazione a canone (manutenzione ordinaria), ma nel caso de quo costituiva prestazione a misura (manutenzione straordinaria) in quanto per riportare il canale in condizioni di normalità era necessario sgombrare il materiale depositatosi all'interno in quantità notevolmente superiore a quella che si sarebbe depositata in condizioni meteorologiche di piogge a carattere non alluvionale;
pertanto, trattandosi di interventi strutturali rientranti nella manutenzione straordinaria, gli stessi dovevano essere espressamente commissionati dall'Ente.
3 Chiedeva quindi che fosse accertata la propria mancanza di responsabilità nella causazione dei danni con conseguente estromissione dal giudizio;
il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e, nell'ipotesi di accoglimento, di statuire l'esclusiva responsabilità dell'
[...]
nella produzione dell'evento con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente CP_4 giudizio
Istruita la causa a mezzo produzione documentale e CTU, il Tribunale di Palmi, con sentenza n.841/19, accoglieva la domanda disponendo la manleva dell'Ente da parte della CP_7
Avverso detta sentenza con atto, ritualmente, notificato, proponevano appello CP_7
eccependo l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi meglio esplicati nel detto atto, chiedendone la riforma con il rigetto della domanda di manleva e con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano gli appellati, resistendo al gravame di cui chiedevano il rigetto.
Con ordinanza del 16/7/24, a scioglimento della riserva dell'udienza del 1/7/24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Preliminarmente occorre esitare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., avanzata dall'appellata . Controparte_2
1.1) La superiore eccezione non coglie nel segno atteso che il gravame proposto individua in maniera sufficientemente specifica le parti della sentenza impugnata delle quali si chiede la modifica, sì da superare il vaglio di ammissibilità richiesto dalla citata norma.
Riguardo l'interpretazione del sopra citato art.342 c.p.c., infatti, sono intervenute di recente le Sezioni
Unite affermando il seguente principio “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (
Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
Prosegue la Corte chiarendo che “quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere
4 con chiarezza quale è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Dunque è necessario perché l'appello sia ammissibile che l'appellante indichi specifici motivi di censura alla sentenza gravata e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
Sicché nell'atto di appello alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A tal fine “non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata.” (Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6043).
Tale specificità consente al giudice di “individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (cfr. Cass. Civ. sez. VI,
n. 21336/2017).
Nella specie l'eccezione è infondata alla luce del contenuto dei motivi di appello dai quali emerge la individuazione del “quantum appellatum” e dunque l'ambito del giudizio di gravame, con le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice.
2.) Con il proposto gravame si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per erronea valutazione delle risultanze probatorie, istruttoria disattesa violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116
c.p.c., manifesta illogicità della sentenza, travisamento dei fatti, contraddittoria apparente nonché contrastante con le risultanze probatorie acquisite, mancata motivazione sul punto, per avere, il primo giudice, accolto la domanda di manleva della Provincia di Reggio Calabria nei confronti della società
AVR.
2.1) Il gravame è infondato per le argomentazioni che seguono.
Dalla documentazione versata in atti risulta che con contratto misto di servizi e lavori n. 17834 del
9/3/09, la Provincia di Reggio Calabria appaltava all'odierna appellante in servizio di gestione integrata e la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale, comprensiva di tutte le attività specificamente riportate all'art. 2 del capitolato d'appalto disp. gen.
Nel suddetto art. 2 veniva specificato che oggetto del contratto era la manutenzione ordinaria e
5 straordinaria della rete stradale con piena assunzione di responsabilità da parte dell'odierna appellante. Nel detto articolo si fa espresso riferimento ai servizi manutentivi quali la rimozione di rifiuti e cumuli di terra, diserbo, manutenzione della rete di deflusso delle acque superficiali controllo e mantenimento di manufatti minori.
Nell'art. 9 del suddetto capitolato vengono specificate le opere di straordinaria manutenzione quali rifacimento dei canali, cunette, tombini stradali e altre opere accessorie.
Inoltre, era demandata all'appellante anche l'attività di sorveglianza dei sistemi di convogliamento delle acque “l'attività di sorveglianza riguarda anche lo stato dei sistemi di raccolta delle acque meteoriche da intensificare nei periodi di avverse condizioni atmosferiche”.
Inoltre, all'art. 14 del contratto d'appalto si prevede, espressamente, l'assunzione in custodia delle strade provinciali in capo a con obbligo di sorveglianza “l'assuntore si obbliga a tenere CP_3 indenne il Committente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge a titolo di risarcimento del danno involontariamente cagionato a terzi…per danneggiamenti
a cose in conseguenza di eventi connessi all'attività ed alla custodia sulla strada da parte dell'assuntore”.
Risultano, altresì, in atti, molteplici segnalazioni da parte della Provincia di esondazione del canalone in quanto ostruito da detriti, la cui disostruzione, non vi è dubbio che rientri tra le opere di ordinaria manutenzione devolute a CP_3
Riguardo alla causa dei danni lamentati dal e se la stessa rientri o meno nella manutenzione CP_1
Contr ordinaria cui era contrattualmente obbligata (le opere di straordinaria manutenzione dovevano essere, preventivamente, assentite dall'Ente), dalla CTU espletata in primo grado, cui la Corte intende aderire per linearità di argomentazioni, risulta che le cause degli allagamenti vanno rinvenute nella cattiva manutenzione del canalone;
infatti, il CTU conclude:“....non è l'evento isolatamente preso ad aver determinato il danno, ma il fatto che l'acqua piovuta anziché essersi incanalata verso valle si sia riversata sul terreno dell'attore e che ciò sia avvenuto in quanto il canalone, che in astratto avrebbe avuto una potenziale capacità di drenare acque anche di eventi importanti, non riusciva a realizzare la sua funzione in quanto la sua sezione era ridotta dalla presenza di detriti anche ingombranti ed era presente un'ostruzione totale laddove invece avrebbe dovuto convogliare le acque
a valle” .
Da quanto sopra, appare chiaro che la causa del riversamento di acqua nel terreno del sia stata CP_1
l'ostruzione da detriti del canalone di scolo, il cui controllo e manutenzione ordinaria spettava all'odierna appellante.
Per quanto fin qui esposto, corretta appare la sentenza impugnata che deve essere confermata, con il conseguenziale rigetto dell'appello.
6 3.) Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (valore da
52.001,00 a 260.000,00, per quanto riguarda valori medi per Controparte_2 fase studio (€. 2.977,00), introduttiva (€. 1.911,00) e decisionale (€. 5.103,00) e minimi per la fase istruttoria/trattazione €. 2.163,00), per quanto riguarda valori medi per fase studio (€. CP_1
2.977,00), introduttiva (€. 1.911,00) e minimi per la fase istruttoria/trattazione €. 2.163,00) e decisionale (€. 2.552,00), in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012).
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione, indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. Parte_4
7 841/19 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
rigetta l'appello; conferma la sentenza n.841/19; condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti della Controparte_2
che liquida in complessivi €. 12.154,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per
[...] legge;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti della che CP_1 liquida in complessivi €. 9.603,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 01/07/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
8