Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/03/2025, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8420/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: pagamento somme e vertente
TRA
OPPONENTE
(C.F. ), quale cessionaria dei crediti vantati dalla Parte_1 P.IVA_1 CP_1
nei confronti della , rappresentata e difesa dall' Avv. Alessia Melchiorri;
[...] Parte_2
ATTRICE
E
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE , Parte_2 CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Vuolo;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c. in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 23.11.2023 nella sua Parte_1
qualità di cessionaria dei crediti vantati dalla , a sua volta cessionaria dei crediti del Controparte_1
nei confronti della conveniva dinnanzi a questo Controparte_3 Parte_2
Tribunale l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, per Controparte_4
l'udienza del 08/04/2024, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“accertato e dichiarato che la è creditrice della somma di € 117.142,62 oltre Pt_1 Pt_1
Part interessi moratori nella misura e con decorrenza di cui ex D. Lgs 231/2002, condannare l' al pagamento degli stessi. In subordine, condannare la convenuta al pagamento della somma di €
117.142,62 oltre interessi al tasso legale con decorrenza dalla notifica degli atti di cessione;
oltre al maggior danno ex art. 1224 c.c. da liquidarsi in via equitativa”.
1
che instava per il rigetto della domanda. Eccepiva la prescrizione quinquennale ex art.2948
[...]
n.4 c.c. e/o decennale ex art.2946 c.c.; l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda per illegittimo frazionamento del credito e, nel merito, l'infondatezza della domanda con riferimento alla somma capitale e agli interessi. Rassegnava le seguenti conclusioni: a) in via preliminare, accogliere la eccezione di prescrizione sollevata;
b) nel merito rigettare la domanda della ricorrente perché infondata in fatto e in diritto;
Vinte le spese del presente giudizio.
Acquisita documentazione varia, provvedimento del 19.03.2025 il G.I. assegnava la causa in decisione.
2. Va preliminarmente affrontata l'eccezione di inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda per illegittimo frazionamento del credito. Detta eccezione non merita accoglimento non avendo l' depositato documentazione idonea a dimostrare la instaurazione, da parte dell'attrice, Parte_2
di altri giudizi, anteriormente a quello in trattazione, aventi ad oggetto crediti di analoga natura nei confronti dell'Ente.
3. L'eccezione di prescrizione, quale eccezione in senso stretto, è inammissibile atteso che la convenuta si è costituita tardivamente. In ogni caso, quanto alla prescrizione della pretesa creditoria per decorso del termine quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., la stessa non merita comunque accoglimento. Invero, la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi, né alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale (cfr.
Cass. n. 30546/17, che ha ritenuto soggetto a prescrizione decennale il credito dei farmacisti nei Parte confronti delle per il rimborso delle prestazioni fornite agli assistiti, oggetto di rendiconto da presentarsi, unitamente alle relative ricette, a cadenza mensile;
conforme, in ordine al principio affermato, Cass. n. 26161/06). Nel caso di specie, se è vero che la rendicontazione e la
Parte remunerazione delle prestazioni sanitarie da parte dell' deve avvenire “periodicamente” (con termini e modalità previste dagli accordi contrattuali), non è altrettanto vero che tali remunerazioni costituiscano necessariamente un'obbligazione periodica o di durata (ossia caratterizzata dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo), ben potendo le stesse non essere proprio versate se, per mera ipotesi, la struttura privata accreditata non erogasse prestazioni sanitarie. La periodicità, cioè, non è imposta dalla natura del rapporto contrattuale, ma
2 solo da esigenze di rendiconto, sicché trova applicazione la prescrizione ordinaria decennale la quale risulta interrotta, nel caso in esame, dalla proposizione della citazione nel 2019. Parimenti non meriterebbe accoglimento la eccezione di prescrizione decennale atteso che le fatture relative al credito azionato sono state emesse nel novembre 2008, inserite e formanti oggetto della transazione stipulata con l' nell'anno 2008 e poi nuovamente in quella del 2012, risolta nel Controparte_4
2015.
3. Entrando nel merito della controversia, va osservato che, dalla documentazione versata in atti e non oggetto di specifica contestazione, risulta che il originario Controparte_3
titolare del credito, munito di accreditamento provvisoriamente con il SSR, ha sottoscritto in data
31.03.2008 con la il contratto avente ad oggetto l'erogazione delle prestazioni Parte_2
sanitarie PET/TAC in regime ambulatoriale in favore degli utenti rientranti nel bacino territoriale della . Dall'esecuzione delle prestazioni sanitarie riconducibili al suddetto contratto Parte_2
e in applicazione delle tariffe regionali di riferimento è maturato il credito di €117.142,62, contabilizzato mediante le fatture indicate nell'atto di citazione. Risulta, poi, che tali partite creditorie sono state inserite in n. 2 accordi transattivi stipulati (dapprima in data 04.03.2008 e poi
03.04.2012) tra la e la , poi risolti dalla Parte_2 Controparte_5 cessionaria in ragione del solo parziale adempimento dell' alle obbligazioni Controparte_4
assunte. Infatti, stante il mancato puntuale adempimento delle obbligazioni contratte con i
Parte richiamati accordi transattivi, la ha, dapprima diffidato la Controparte_5
di a provvedere al versamento di quanto ancora dovuto nel termine di 30 giorni dal Pt_2
ricevimento della messa in mora, e, poi, si è avvalsa della facoltà di risolvere il Protocollo d'intesa e di agire per il soddisfacimento delle proprie maggiori pretese. Deve ritenersi, pertanto, fondata la domanda quanto alla sorte capitale.
Quanto agli interessi di mora, tenuto conto che nell'accordo contrattuale ex art. 8 quinquies D. Lgs.
n. 231/2002 stipulato inter partes nulla viene disciplinato in ordine a termini di pagamento ed eventuali diffide di pagamento, la è da ritenersi – in ragione dell'applicazione al Parte_2
caso di specie del D. Lgs. n. 231/2002 – posta automaticamente in mora a decorrere dal 61° giorno data fattura (vedi sul punto (Cass. sentenza n. 14349/2016).
4. In ragione della complessità e novità di alcune delle questioni trattate, le spese giudiziali vanno compensate per metà, con condanna dell' al pagamento, in favore dell'attrice, della Parte_2
restante metà (1/2) delle stesse, che vengono liquidate per intero (1/1) come in dispositivo, in base a valori inferiori a quelli medi del D.M. n. 55/14, non essendo stata svolta attività istruttoria ed in ragione della serialità delle cause, con attribuzione al difensore antistatario.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nell'ambito del giudizio n.
8420/23 R.G., così provvede:
a) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna l' al pagamento, in Parte_2 favore dell'attrice della somma di € 117.142,62 oltre interessi moratori di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. n.
231/02 e succ. modif.;
b) compensa per metà le spese processuali e condanna l' al pagamento, in favore Parte_2 dell'attrice della restante metà (1/2) delle stesse, che vengono liquidate per intero (1/1) in € 800,00 per spese vive ed €4.217,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Alessia Melchiorri.
Salerno, 19.03.2025.
Il Giudice
dott. Antonio Ansalone
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