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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 10908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10908 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – XI sezione civile - nella persona del Giudice dott. Ciro Caccaviello all'udienza del 24.11.25;
letto l'art. 127 ter cpc;
visto il provvedimento del 25.2.25, con il quale il G.I. disponeva trattarsi la causa mediante deposito di note scritte in luogo della discussione orale;
lette le note depositate dai procuratori;
rilevato che la causa può essere decisa in udienza non essendovi attività istruttorie da svolgere né ulteriori questioni da esaminare;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 18947 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024
TRA
(P.IVA , in persona del l.r.p.t., con sede legale a Napoli alla Parte_1 P.IVA_1
Via L. Giordano n. 36, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Iodice ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore sito in Napoli, alla Via Mergellina n. 45, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato all'atto di citazione.
OPPONENTE
E (P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rapp.te pro tempore, Sig. con sede in Via Mattei snc Caserta, rapp.ta e Controparte_2
difesa, per mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dagli avv.ti Osvaldo
BE (Cod.Fisc. ) e RI BE (C.F. C.F._1 C.F._2
), presso il cui studio elett.te domicilia in Caserta (CE), via San Nicola, Parco Rosa.
[...]
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il d.i. opposto veniva ingiunto il pagamento della somma di € 27.068 a titolo di corrispettivo per la fornitura di merce.
L'opponente ha dedotto che:
non vi è prova del credito vantato;
la merce è stata consegnata in ritardo;
gli assegni bancari prodotti non sono mai stati emessi da;
Pt_1
ha chiesto revocarsi il d.i. opposto, con vittoria di spese ed attribuzione.
L'opposta ha dedotto che:
il credito è provato dalle fatture emesse, mai contestate, e dagli assegni rilasciati in pagamento e mai incassati perché scoperti;
ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese ed attribuzione.
Tanto premesso si osserva che la fattura è un documento contabile che può, ai sensi dell'art. 2710 c.c., far prova dei rapporti intercorsi tra imprenditori (cfr. Cass. civ. n. 30309/2022).
Nella specie si ritiene di dare pieno valore probatorio a tale documentazione in quanto le fatture risultano annotate nei libri contabili, non vi sono state contestazioni alle richieste di pagamento inviate e gli assegni emessi confermano quanto dichiarato dall'opposto. Riguardo tali assegni va precisato che l'opponente ha dichiarato di non averli emessi ma non ha formalmente disconosciuto la sottoscrizione, come sarebbe stato suo onere.
La stessa, pertanto, si ha per riconosciuta.
L'opposizione, quindi, va rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo con attribuzione.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sull'opposizione al d.i. n. 3481/24 emesso in data 25.6.24 proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
con atto di citazione notificato il 4.9.24, così provvede:
[...]
1. rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il d.i. opposto;
2. condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro
5.261 per onorario oltre s.g., IVA e CPA con attribuzione agli avv.ti Osvaldo BE
e RI BE.
Così deciso in Napoli il 20.11.25.
IL GIUDICE
(dott. Ciro Caccaviello)