Art. 3.
La presente legge entra in vigore dal primo giorno del quarto mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita dei sigillo dello stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 ottobre 1956
GRONCHI
SEGNI - MARTINO - CORTESE
Visto, il Guardasigilli: MORO
La presente legge entra in vigore dal primo giorno del quarto mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita dei sigillo dello stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 ottobre 1956
GRONCHI
SEGNI - MARTINO - CORTESE
Visto, il Guardasigilli: MORO