Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 19/06/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Marco Giovanni Lualdi Presidente
Dott. Elisa Tosi Giudice
Dott. Milton D'Ambra Giudice Relatore ed Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario portante R.G. 105/2025 P.U.
PROMOSSO DA
Parte_1
], con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c.
[...] P.IVA_1 dell'Avv. ROBERTO AVENTI, che la rappresenta e difende, come da procura alle liti depositata unitamente al ricorso.
NEI CONFRONTI DI
, Controparte_1
], in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale a BUSTO ARSIZIO, P.IVA_2
Via Vincenzo Gioberti n. 7.
Visto il ricorso per la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale depositato nei confronti della Controparte_1
.
[...]
Esaminati gli atti, i documenti depositati dalle parti e quelli acquisiti d'ufficio presso
, e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
. Controparte_5
Udita la relazione del Giudice Relatore.
Premesso che:
• con ricorso depositato il 14 maggio 2025, la ricorrente ha chiesto la Parte_1 dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della
; Controparte_1
• fissata udienza di comparizione al 18 giugno 2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte resistente del ricorso e del decreto di comparizione, avvenuta in data 16 maggio 2025 ai sensi dell'art. 40, co. 6, c.c.i.i., mediante
Comunicazione di Cancelleria trasmessa all'indirizzo di p.e.c. della resistente risultante dal Registro delle imprese;
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
• la parte resistente non si è costituita e non ha fatto pervenire la documentazione richiesta nel decreto di comparizione.
Rilevato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015 e ai sensi degli artt. 26 e 27 c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia e la sede legale è situata a BUSTO ARSIZIO, non ricorrendo ulteriori elementi per localizzare altrove il centro degli interessi principali della parte resistente per come definiti dall'art. 2 lett. m) c.c.i.i.
• La parte resistente è soggetta alla disciplina sulle procedure concorsuali di cui agli artt. 1, 2 e 121 c.c.i.i., in quanto esercita attività commerciale (manutenzione, ristrutturazione e costruzione di fabbricati civili, commerciali e industriali) in forma di società di capitali.
• Sussiste la legittimazione attiva di parte ricorrente ai sensi dell'art. 37, co. 2, c.c.i.i., in quanto creditrice in forza di titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 78 del
2024 emesso da questo Tribunale.
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, co. 5, c.c.i.i., dal momento che parte ricorrente vanta crediti per € 6.149,19, e risultano affidati all'Agente della riscossione
) ruoli esattoriali esecutivi per € 32.244,93. Controparte_3
• Sussistono i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), c.c.i.i., in quanto dai Bilanci acquisiti emergono ricavi lordi di € 302.605 al 31 dicembre 2022.
• Sussiste il requisito oggettivo dell'insolvenza dell'imprenditore commerciale codificato nell'art. 2 lett. b) c.c.i.i.
• Quanto al requisito oggettivo dell'insolvenza dell'imprenditore commerciale, deve trovare applicazione, in caso di società di capitali posta in liquidazione, il c.d. criterio patrimoniale, secondo cui occorre accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfazione dei creditori sociali (da ultimo, Cass. n. 24826 del 2020).
• Ricorre, nel caso di specie, una situazione di insolvenza della società in liquidazione, in quanto: 1) a fronte di un attivo valorizzato nel Bilancio al 31 dicembre 2023 pari ad € 79.786 (composto da crediti per € 78.142) sussistono debiti complessivi per € 163.147; nell'anno contabile 2023 la società ha contabilizzato perdite per € 85.548 e dall'anno successivo risulta inattiva. Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. Precisato che nella nomina del Curatore vengono seguiti i criteri indicati dagli artt. 125, 356
e 358 c.c.i.i.
P.Q.M.
Visto l'art. 49 c.c.i.i.,
DICHIARA l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della
[...]
, ]. Controparte_1 P.IVA_2
NOMINA Giudice Delegato il Dott. MILTON D'AMBRA. NOMINA Curatore il Dott. , con studio a BUSTO ARSIZIO, Via Mameli Persona_1
n. 32.
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco
Pagina n. 2 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i. FISSA l'udienza di esame dello stato passivo, innanzi al Giudice delegato, al giorno
11/11/2025 alle ore 15:30.
ASSEGNA ai creditori ed a coloro che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della parte sottoposta a liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione delle domande di insinuazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la Cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle domande di insinuazione dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di p.e.c. al quale i creditori e i terzi intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, c.c.i.i.
INVITA il Curatore a comunicare tempestivamente al Registro delle imprese l'indirizzo di p.e.c. della procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande di insinuazione al passivo.
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D. Lgs. 127/2015;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Visto l'art. 146 TUSG,
DISPONE la prenotazione a debito della presente sentenza.
Visto l'art. 45 c.c.i.i.,
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia
- notificata in copia integrale alla parte sottoposta a liquidazione giudiziale;
- comunicata al Curatore, alla parte ricorrente ed al Pubblico Ministero;
- trasmesso per estratto al Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 18/06/2025.
Il Giudice Relatore ed Estensore Il Presidente
Dott. Milton D'Ambra Dott. Marco Giovanni Lualdi
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