Decreto cautelare 7 gennaio 2026
Sentenza breve 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 22/01/2026, n. 1301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1301 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01301/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00089/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 89 del 2026, proposto da
Casale Gottifredi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Bonaccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Antonelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per l'annullamento dei seguenti atti:
Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale - Municipio Roma IV, n. rep. CE/2625/2025 del 12.12.2025, n. Rep. CE/154987/2025 del 12.12.2025, notificata il 16.12.2025, avente ad oggetto “Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande rilasciata con determinazione dirigenziale n. 250 del 27/02/2012 e conseguente divieto di prosecuzione dell'attività del locale ubicato in Via di Grotta di Gregna n. 110 - impresa “Casale Gottifredi S.r.l. - partita Iva 11540651004”;
- nota di Roma Capitale - Municipio Roma IV, Prot. CE-N° 156570 del 16.12.2025 avente ad oggetto la notificazione della predetta determinazione dirigenziale;
comunicazione di avvio del procedimento di Roma Capitale - Municipio Roma IV,, prot. CE-N° 145463 del 24.11.2025, di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande rilasciata con determinazione dirigenziale n. 250 del 27/02/2012 e conseguente divieto di prosecuzione dell'attività del locale ubicato in Via di Grotta di Gregna n. 110, successivamente notificata;
- nota di Roma Capitale - Municipio Roma IV, Prot. CE-N° 112270 del 22.09.2025 avente ad oggetto “richiesta di accertamento attività di somministrazione in Via di Grotta di Gregna n. 110 e Viale B. Bardanzellu n. 77/V-77/S in relazione agli abusi edilizi riscontrati dalla Direzione Tecnica - rif. nota acquisita al prot. CE/2025/95104 del 30/07/2025 del 30/07/2025 con elenco Determinazioni Dirigenziali di ingiunzione a demolire” notificata in data 16 dicembre 2025;
- nota del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, Prot. VE/2025/0069638 del 07.11.2025 avente ad oggetto “riscontro a v.s. nota - prot. CE/112270 del 22.09.2025 - attività commerciale sita in Via Grotta di Gregna n. 110” notificata in data 16 dicembre 2025;
- proposta di Determinazione Dirigenziale n. 105271 del 11-12-2025. Repertorio: CE / 2625 / 2025, notificata in data 16 dicembre 2025;
- di ogni atto connesso, collegato, consequenziale e presupposto, anche non conosciuto con riserva di proporre motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato il 31/12/25 e tempestivamente depositato il successivo 6 gennaio, la ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale Roma Capitale ha dichiarato in suo danno la decadenza dall’autorizzazione all’esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande, esercitata nel locale sito in Roma, via di Grotta Gregna n. 110.
All’esito della fase cautelare sussistono i presupposti per definire la causa con sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa.
L’atto impugnato è stato assunto in applicazione dell’art. 84 della legge della Regione Lazio n. 22 del 2019, che ne impone l’adozione, ove venga meno la conformità urbanistica dei locali ove l’attività commerciale è esercitata.
In fatto, non è controverso che nei confronti della ricorrente si sono consolidati gli effetti dell’ordine di demolizione n. CE 1135 del 20 giugno 2018, avente a oggetto n. 7 abusi edilizi realizzati presso il locale per il quale è causa, in ragione della carenza del titolo abilitativo.
È altresì acclarato che, con sopralluogo del 5 novembre 2025 si è da ultimo constatata la persistenza degli abusi, con l’eccezione di quello di cui al n. 1, e la precisazione, quanto a quello n. 3, che l’illecita struttura che ospitava un forno è stata sostituita da altra, con analoga funzione.
Sul punto, lo stesso ricorso (pag. 5, primo capoverso) rileva che i manufatti abusivi “sono stati in gran parte demoliti e/o sono in corso di demolizione”, in tal modo confermando che alla data di adozione dell’atto impugnato (12 dicembre 2025) essi almeno in parte persistevano.
È infatti a tale data che bisogna guardare per valutare la legittimità del provvedimento impugnato, in forza del principio tempus regit actum.
Ne consegue l’irrilevanza della perizia giurata depositata in atti dalla ricorrente, che attesta la rimozione degli abusi al 6 gennaio 2026.
In altri termini, la decadenza è stata dichiarata quando sussistevano i presupposti perché ciò (doverosamente) accadesse, e, anzi, a una certa distanza temporale dalla maturazione di tali presupposti, atteso che la ricorrente ha omesso di recuperare i luoghi alla piena conformità urbanistica-edilizia per lungo tempo, ossia dal 2018 a, perlomeno, il novembre 2025.
Ciò premesso, deve ritenersi:
-che sia infondata l’eccezione di inammissibilità dell’intero ricorso proposta da Roma Capitale per non avere la ricorrente impugnato l’ordine di demolizione (recte: per non avere coltivato il giudizio che contro di esso era pur stato radicato, per poi però permetterne la perenzione), atteso che l’odierno giudizio verte su una decadenza dall’autorizzazione commerciale conseguente non solo a tale atto, ma alla verifica circa l’omessa ottemperanza al dovere di rimozione degli abusi;
-che sia invece inammissibile il secondo motivo (violazione dell’art. 31 del T.U. edilizia), considerato che parte ricorrente non può più, in questa sede, dedurre l’illegittimità dell’ordine di demolizione;
-che sia infondato in fatto il primo motivo di ricorso, poiché, come si è visto, è stato accertato che alla data di adozione dell’atto impugnato persistevano gli abusi di cui ai n. 2, 4, 5, 6 e 7 dell’ordine di demolizione;
che sia infondato il terzo motivo di ricorso, basato sulla censura per la quale il provvedimento sarebbe “sproporzionato e irragionevole rispetto alle asserite violazioni della normativa urbanistica”.
A tale proposito, la ricorrente non pone in dubbio, in linea astratta, la rilevanza urbanistica degli illeciti consumati, ma sostiene che essi avrebbero “carattere minimale”, così da non giustificare la decadenza del titolo commerciale.
Il Tribunale osserva, in senso contrario, che l’art. 84, comma 2, lett. e) della legge laziale n. 22 del 2019 si limita a recepire un principio fondamentale, in tema di governo del territorio, recato dalla normativa statale con l’art. 3, comma 7, della legge n. 287 del 1991, vale a dire che la conformità sia urbanistica, sia edilizia del locale è condizione indispensabile ai fini dell’avvio e della permanenza dell’attività commerciale (ex plurimis, CDS n. 9786/22; Tar Napoli, n. 5425/25). La giurisprudenza preferibile (e più aderente al dettato letterale della legge) aggiunge che, venuta la conformità meno anche per una sola porzione dell’edificio, ciò preclude integralmente la conduzione dell’attività anche nell’altra parte, seppure conforme (ad. es. Tar Napoli, n. 7055/18).
Naturalmente l’ordinamento, in taluni casi, ammette di recuperare l’immobile alla piena conformità, come sarebbe stato possibile, nel caso di specie, adempiendo nei termini di legge all’ordine di demolizione. Ove ciò non accada per libera scelta di chi vi era obbligato, non resta all’amministrazione che prendere atto della persistente difformità, e rilevare così l’insussistenza delle condizioni per la protrazione dell’attività commerciale.
È perciò manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale del già citato art. 84 in riferimento all’art. 3 Cost., proposta anch’essa con il terzo motivo, giacché non vi è nulla di irragionevole nel revocare un titolo commerciale in ragione della persistenza di difformità urbanistico-edilizie, che la parte privata è stata posta in condizione di rimuovere.
Benché, poi, parte della giurisprudenza (Tar Napoli, n. 5392/23) reputi che una difformità che colpisca solo una parte del locale commerciale non giustifichi, alla luce del principio di proporzionalità, la chiusura dell’intera attività, il Tribunale ha già richiamato l’orientamento contrario, al quale aderisce.
L’autorizzazione all’esercizio dell’attività individua unitariamente il luogo ove il commercio può svolgersi, sicché procedere a un frazionamento di essa a seconda della persistente conformità o no di sue specifiche componenti (originarie, o abusivamente aggiunte) equivarrebbe a negare tale unicità, appannando l’obiettivo legislativo di legare costantemente la legittimità del titolo all’osservanza della normativa urbanistico-edilizia (come è noto, la proporzionalità non è invocabile, se la misura alternativa prospettata compromette anche in parte la finalità della legge).
Inoltre, la questione di costituzionalità dedotta appare altresì irrilevante, in quanto presuppone che gli abusi realizzati siano marginali, e, entro questi limiti, articola il profilo di presunta illegittimità costituzionale.
Al contrario, in fatto, basti osservare che gli abusi accertati sono numerosi, e si risolvono anche nella creazione di nuovi volumi chiusi (ad es., abuso n. 6, nuovo locale di dimensioni 1,95 per 8,13 metri e altezza di 3 mt).
In conclusione, accolta l’eccezione di Roma Capitale di inammissibilità del ricorso nella parte in cui vi sono impugnati atti endoprocedimentali, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano in euro 1500,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
-dichiara inammissibile il ricorso, nella parte in cui impugna la comunicazione di avvio del procedimento, le note della polizia municipale e la proposta di provvedimento;
rigetta il ricorso, nella parte in cui impugna il provvedimento di decadenza dall’autorizzazione commerciale.
Condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in euro 1500,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente, Estensore
Achille Sinatra, Consigliere
Lucia Maria Brancatelli, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco Bignami |
IL SEGRETARIO