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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/12/2025, n. 4790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4790 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 2793/2025
Il Giudice SA NC NT, all'udienza del 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1
TA GI
ricorrente contro
- Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Andrea PATARNELLO
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. per il riconoscimento del diritto alla indennità per congedo obbligatorio di paternità ex artt. 27 bis e 63 del D.lgs. n. 151/2001.
CONCLUSIONI: come da conclusioni rese all'udienza del 15.12.2025
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di aver presentato domanda amministrativa all' CP_1 in data 05.12.2023 per ottenere la prestazione economica da congedo obbligatorio di paternità ex artt. 27 bis e 63 del D.lgs. n. 151/2001, con pagamento diretto a carico dell' trattandosi di operaio a CP_1 tempo determinato in agricoltura, per l'astensione obbligatoria dall'attività lavorativa nei dieci giorni dal 20 al 30 novembre del 2023 dopo la nascita del proprio figlio avvenuta in data 20.11.2023, e che la domanda era rimasta inevasa;
affermando il diritto al beneficio economico richiesto ricorrendone tutti i requisiti previsti dalla legge;
deducendo di aver sollecitato il pagamento di quanto domandato in via amministrativa, previa inutile proposizione di gravame amministrativo, agiva in giudizio per il riconoscimento del diritto alla prestazione economica per paternità richiesta in via amministrativa e per la condanna dell' al pagamento della somma complessiva CP_1 spettante di € 613.80, calcolata prendendo a parametro la retribuzione giornaliera indicata sulla busta-paga di novembre 2023 prodotta, o di altra misura di giustizia, oltre al maggior importo tra interessi e rivalutazione, con il favore delle spese di lite da distrarsi.
Allegava documentazione.
Si costitutiva nelle more del giudizio l' per rappresentare CP_1
l'intervenuta erogazione della prestazione contesa e domandava la cessata materia del contendere con compensazione delle spese processuali.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
Tenuto conto dell'intervenuta erogazione della prestazione contesa deve essere dichiarata cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, a resistente ed a proseguire.
La regolazione delle spese processuali dovrà seguire il principio della soccombenza virtuale. A tal fine occorre fare alcune necessarie premesse che di seguito saranno esposte.
1. Il diritto al beneficio economico da congedo obbligatorio di paternità
Pag. 2 di 9 Il diritto reclamato dalla parte ricorrente trova la sua fonte nell'art. 27 bis del D.lgs. n. 151/2001 che si riporta:
< 1. Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.
2. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata
a venti giorni lavorativi.
3. Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.
4. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.
5. Il congedo è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28.
6. Per l'esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.>>
1.1. La Consulta è stata più volte investita della questione di legittimità costituzionale della disciplina in esame. Con la recente pronuncia n. 115/2025 la C. Cost. ha chiarito la finalità, la portata e l'ambito operativo della norma in esame, affermando i seguenti princìpi di diritto che appare utile richiamare: “… (omissis)… Il d.lgs.
Pag. 3 di 9 n. 105 del 2022, in attuazione della direttiva 2019/1158/UE sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori, all'art. 10, mediante l'abrogazione dell'art. 1, comma 354, della legge
11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-
2019), ha abrogato le disposizioni relative ai congedi (obbligatorio e facoltativo) del padre - introdotti in via sperimentale, per promuovere una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia, dall'art. 4, comma 24, lettera a), della legge
28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) e successive modificazioni -
e all'art. 2, comma 1, lettera c), ha inserito, al Capo IV del «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53», l'art. 27-bis per disciplinare il «Congedo di paternità obbligatorio» riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti.
L'art. 27-bis riconosce al padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi e, per tutto il periodo del congedo, un'indennità giornaliera pari al cento per cento della retribuzione, nella finalità di realizzare una più equa ripartizione della responsabilità genitoriale e di instaurare un precoce legame tra padre e figlio.
Il beneficio di cui si tratta può essere fruito negli stessi giorni in cui la madre sta godendo del congedo di maternità ed è compatibile con la fruizione da parte del padre del congedo di paternità alternativo di cui all'art. 28 del d.lgs. n. 151 del 2001 (in caso di morte o grave infermità della madre o di abbandono del minore da parte della
Pag. 4 di 9 madre oppure in caso di affidamento esclusivo del minore al padre) e, in caso di sovrapposizione dei periodi, quello obbligatorio deve essere goduto in un tempo successivo, prevalendo la fruizione del congedo di paternità alternativo. La norma prevede che il diritto a godere dei giorni di congedo di paternità obbligatorio spetti anche ai genitori adottivi o affidatari.
Il richiamato d.lgs. n. 151 del 2001 rappresenta la sintesi dell'evoluzione normativa sul tema della tutela della maternità e della paternità. Con esso si è inteso «disciplinare i diversi istituti posti a fondamento della sopra indicata tutela (congedi, riposi, permessi), valorizzando l'eguaglianza tra i coniugi e tra le varie categorie di lavoratori, nonché tra genitorialità biologica e adottiva, al fine di apprestare la migliore tutela all'interesse preminente del bambino»
(sentenza n. 285 del 2010, punto 2.2. del Considerato in diritto). … “
1.2. Tanto chiarito, nel caso in esame, sussistono tutte le condizioni ed i presupposti per la legittima costituzione del diritto al beneficio conteso.
Ricorre, innanzitutto, la condizione lavorativa del richiedente, avendo la parte ricorrente provato tramite la produzione dell'estratto conto previdenziale di essere occupato in agricoltura come operaio a tempo determinato.
Sussiste, inoltre, l'evento indennizzato, avendo provato la parte ricorrente tramite la produzione telematica del certificato di nascita del 20.11.2023 del proprio figlio l'avvenuto parto e la conseguente esigenza di congedo obbligatorio di paternità chiaramente voluta dalla disposizione in esame.
Ricorre anche la condizione temporale di legittima fruizione del congedo obbligatorio, avendo la parte ricorrente provato tramite la produzione telematica della domanda amministrativa inoltrata all'CP_1
Pag. 5 di 9 di essersi astenuta dall'attività lavorativa per il periodo massimo indennizzabile di dieci giorni dal 20 al 30 novembre 2023 ovvero nell'arco temporale compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto, avvenuta, in questo caso, il 20.11.2023, ed i cinque mesi successivi.
1.3. Per gli operai in agricoltura coma la parte ricorrente vige, inoltre, una disciplina speciale dettata dall'art. 63, comma 2, del D.lgs. n.
151/2001.
Ed infatti, le prestazioni di maternità e di paternità spettano alle lavoratrici e ai lavoratori agricoli con contratto a tempo determinato iscritti o aventi diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate ex comma 2, dell'art. 63 del d.lgs. n. 151/2001 che si riporta:
< Le lavoratrici e i lavoratori agricoli con contratto a tempo determinato iscritti o aventi diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'articolo 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto alle prestazioni di maternità e di paternità a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate.>>
1.4. Nel caso in esame ricorre anche il requisito assicurativo e contributivo richiesto dalla disposizione appena sopra riportata, avendo la parte ricorrente provato tramite la produzione telematica dell'estratto conto previdenziale di essere iscritto negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli dal 2012 e di aver maturato nell'anno 2022 precedente all'evento indennizzato n. 164 contributi giornalieri di attività lavorativa in agricoltura.
Pag. 6 di 9 Tanto conforta le legittime pretese della parte ricorrente avanzate in ricorso.
2. La misura della prestazione per congedo di paternità obbligatorio
In virtù dell'art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 151/2001, la misura della indennità per congedo obbligatorio di paternità è stabilita pari al 100 per cento della retribuzione. Questa la norma cit.:
<
1. Per il congedo di cui all'articolo 27-bis è riconosciuta per tutto il periodo un'indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione. Il trattamento economico e normativo è determinato ai sensi dell'articolo 22, commi da 2
a 7, e dell'articolo 23.>>
2.1. Risulta provata, inoltre, tramite la produzione telematica della busta-paga di novembre 2023 la retribuzione giornaliera di €
61,38533 spettante alla parte ricorrente. Con la domanda amministrativa è stata avanzata la richiesta dell'indennità per tutto il periodo massimo indennizzabile di dieci giorni.
2. Il pagamento diretto a carico dell' CP_1
Ai sensi dell'art. 1, comma 6, del D.L. n. 663/1979, convertito con modificazioni dalla L. n. 33/1980, è l' a provvedere direttamente CP_1 al pagamento delle prestazioni di malattia e maternità e, di conseguenza, anche delle prestazioni di paternità per i lavoratori in agricoltura. Questa la norma appena citata:
< L'istituto nazionale della previdenza sociale provvede direttamente al pagamento agli aventi diritto delle prestazioni di malattia e maternità per i lavoratori agricoli, esclusi i dirigenti e gli impiegati;
per i lavoratori
Pag. 7 di 9 assunti a tempo determinato per i lavori stagionali; per gli addetti ai servizi domestici e familiari;
per i lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento di Cassa integrazione guadagni.>>
2.1. Tanto premesso, deve essere dichiarata la cessata materia del contendere.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori medi di liquidazione della fasi studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra € 0,01 ed € 1.100,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. SA NC SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 499,00
a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n.
55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Pag. 8 di 9 Bari,15/12/2025
Il Giudice del lavoro
SA NC NT
Pag. 9 di 9
Sezione Lavoro
N.R.G. 2793/2025
Il Giudice SA NC NT, all'udienza del 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1
TA GI
ricorrente contro
- Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Andrea PATARNELLO
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. per il riconoscimento del diritto alla indennità per congedo obbligatorio di paternità ex artt. 27 bis e 63 del D.lgs. n. 151/2001.
CONCLUSIONI: come da conclusioni rese all'udienza del 15.12.2025
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di aver presentato domanda amministrativa all' CP_1 in data 05.12.2023 per ottenere la prestazione economica da congedo obbligatorio di paternità ex artt. 27 bis e 63 del D.lgs. n. 151/2001, con pagamento diretto a carico dell' trattandosi di operaio a CP_1 tempo determinato in agricoltura, per l'astensione obbligatoria dall'attività lavorativa nei dieci giorni dal 20 al 30 novembre del 2023 dopo la nascita del proprio figlio avvenuta in data 20.11.2023, e che la domanda era rimasta inevasa;
affermando il diritto al beneficio economico richiesto ricorrendone tutti i requisiti previsti dalla legge;
deducendo di aver sollecitato il pagamento di quanto domandato in via amministrativa, previa inutile proposizione di gravame amministrativo, agiva in giudizio per il riconoscimento del diritto alla prestazione economica per paternità richiesta in via amministrativa e per la condanna dell' al pagamento della somma complessiva CP_1 spettante di € 613.80, calcolata prendendo a parametro la retribuzione giornaliera indicata sulla busta-paga di novembre 2023 prodotta, o di altra misura di giustizia, oltre al maggior importo tra interessi e rivalutazione, con il favore delle spese di lite da distrarsi.
Allegava documentazione.
Si costitutiva nelle more del giudizio l' per rappresentare CP_1
l'intervenuta erogazione della prestazione contesa e domandava la cessata materia del contendere con compensazione delle spese processuali.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
Tenuto conto dell'intervenuta erogazione della prestazione contesa deve essere dichiarata cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, a resistente ed a proseguire.
La regolazione delle spese processuali dovrà seguire il principio della soccombenza virtuale. A tal fine occorre fare alcune necessarie premesse che di seguito saranno esposte.
1. Il diritto al beneficio economico da congedo obbligatorio di paternità
Pag. 2 di 9 Il diritto reclamato dalla parte ricorrente trova la sua fonte nell'art. 27 bis del D.lgs. n. 151/2001 che si riporta:
< 1. Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.
2. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata
a venti giorni lavorativi.
3. Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.
4. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.
5. Il congedo è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28.
6. Per l'esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.>>
1.1. La Consulta è stata più volte investita della questione di legittimità costituzionale della disciplina in esame. Con la recente pronuncia n. 115/2025 la C. Cost. ha chiarito la finalità, la portata e l'ambito operativo della norma in esame, affermando i seguenti princìpi di diritto che appare utile richiamare: “… (omissis)… Il d.lgs.
Pag. 3 di 9 n. 105 del 2022, in attuazione della direttiva 2019/1158/UE sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori, all'art. 10, mediante l'abrogazione dell'art. 1, comma 354, della legge
11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-
2019), ha abrogato le disposizioni relative ai congedi (obbligatorio e facoltativo) del padre - introdotti in via sperimentale, per promuovere una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia, dall'art. 4, comma 24, lettera a), della legge
28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) e successive modificazioni -
e all'art. 2, comma 1, lettera c), ha inserito, al Capo IV del «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53», l'art. 27-bis per disciplinare il «Congedo di paternità obbligatorio» riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti.
L'art. 27-bis riconosce al padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi e, per tutto il periodo del congedo, un'indennità giornaliera pari al cento per cento della retribuzione, nella finalità di realizzare una più equa ripartizione della responsabilità genitoriale e di instaurare un precoce legame tra padre e figlio.
Il beneficio di cui si tratta può essere fruito negli stessi giorni in cui la madre sta godendo del congedo di maternità ed è compatibile con la fruizione da parte del padre del congedo di paternità alternativo di cui all'art. 28 del d.lgs. n. 151 del 2001 (in caso di morte o grave infermità della madre o di abbandono del minore da parte della
Pag. 4 di 9 madre oppure in caso di affidamento esclusivo del minore al padre) e, in caso di sovrapposizione dei periodi, quello obbligatorio deve essere goduto in un tempo successivo, prevalendo la fruizione del congedo di paternità alternativo. La norma prevede che il diritto a godere dei giorni di congedo di paternità obbligatorio spetti anche ai genitori adottivi o affidatari.
Il richiamato d.lgs. n. 151 del 2001 rappresenta la sintesi dell'evoluzione normativa sul tema della tutela della maternità e della paternità. Con esso si è inteso «disciplinare i diversi istituti posti a fondamento della sopra indicata tutela (congedi, riposi, permessi), valorizzando l'eguaglianza tra i coniugi e tra le varie categorie di lavoratori, nonché tra genitorialità biologica e adottiva, al fine di apprestare la migliore tutela all'interesse preminente del bambino»
(sentenza n. 285 del 2010, punto 2.2. del Considerato in diritto). … “
1.2. Tanto chiarito, nel caso in esame, sussistono tutte le condizioni ed i presupposti per la legittima costituzione del diritto al beneficio conteso.
Ricorre, innanzitutto, la condizione lavorativa del richiedente, avendo la parte ricorrente provato tramite la produzione dell'estratto conto previdenziale di essere occupato in agricoltura come operaio a tempo determinato.
Sussiste, inoltre, l'evento indennizzato, avendo provato la parte ricorrente tramite la produzione telematica del certificato di nascita del 20.11.2023 del proprio figlio l'avvenuto parto e la conseguente esigenza di congedo obbligatorio di paternità chiaramente voluta dalla disposizione in esame.
Ricorre anche la condizione temporale di legittima fruizione del congedo obbligatorio, avendo la parte ricorrente provato tramite la produzione telematica della domanda amministrativa inoltrata all'CP_1
Pag. 5 di 9 di essersi astenuta dall'attività lavorativa per il periodo massimo indennizzabile di dieci giorni dal 20 al 30 novembre 2023 ovvero nell'arco temporale compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto, avvenuta, in questo caso, il 20.11.2023, ed i cinque mesi successivi.
1.3. Per gli operai in agricoltura coma la parte ricorrente vige, inoltre, una disciplina speciale dettata dall'art. 63, comma 2, del D.lgs. n.
151/2001.
Ed infatti, le prestazioni di maternità e di paternità spettano alle lavoratrici e ai lavoratori agricoli con contratto a tempo determinato iscritti o aventi diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate ex comma 2, dell'art. 63 del d.lgs. n. 151/2001 che si riporta:
< Le lavoratrici e i lavoratori agricoli con contratto a tempo determinato iscritti o aventi diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'articolo 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto alle prestazioni di maternità e di paternità a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate.>>
1.4. Nel caso in esame ricorre anche il requisito assicurativo e contributivo richiesto dalla disposizione appena sopra riportata, avendo la parte ricorrente provato tramite la produzione telematica dell'estratto conto previdenziale di essere iscritto negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli dal 2012 e di aver maturato nell'anno 2022 precedente all'evento indennizzato n. 164 contributi giornalieri di attività lavorativa in agricoltura.
Pag. 6 di 9 Tanto conforta le legittime pretese della parte ricorrente avanzate in ricorso.
2. La misura della prestazione per congedo di paternità obbligatorio
In virtù dell'art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 151/2001, la misura della indennità per congedo obbligatorio di paternità è stabilita pari al 100 per cento della retribuzione. Questa la norma cit.:
<
1. Per il congedo di cui all'articolo 27-bis è riconosciuta per tutto il periodo un'indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione. Il trattamento economico e normativo è determinato ai sensi dell'articolo 22, commi da 2
a 7, e dell'articolo 23.>>
2.1. Risulta provata, inoltre, tramite la produzione telematica della busta-paga di novembre 2023 la retribuzione giornaliera di €
61,38533 spettante alla parte ricorrente. Con la domanda amministrativa è stata avanzata la richiesta dell'indennità per tutto il periodo massimo indennizzabile di dieci giorni.
2. Il pagamento diretto a carico dell' CP_1
Ai sensi dell'art. 1, comma 6, del D.L. n. 663/1979, convertito con modificazioni dalla L. n. 33/1980, è l' a provvedere direttamente CP_1 al pagamento delle prestazioni di malattia e maternità e, di conseguenza, anche delle prestazioni di paternità per i lavoratori in agricoltura. Questa la norma appena citata:
< L'istituto nazionale della previdenza sociale provvede direttamente al pagamento agli aventi diritto delle prestazioni di malattia e maternità per i lavoratori agricoli, esclusi i dirigenti e gli impiegati;
per i lavoratori
Pag. 7 di 9 assunti a tempo determinato per i lavori stagionali; per gli addetti ai servizi domestici e familiari;
per i lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento di Cassa integrazione guadagni.>>
2.1. Tanto premesso, deve essere dichiarata la cessata materia del contendere.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori medi di liquidazione della fasi studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra € 0,01 ed € 1.100,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. SA NC SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 499,00
a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n.
55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Pag. 8 di 9 Bari,15/12/2025
Il Giudice del lavoro
SA NC NT
Pag. 9 di 9