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Sentenza 10 aprile 2024
Sentenza 10 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 10/04/2024, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1441/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Alessandra Nocco Giudice dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1441/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa in forza di procura in atti Parte_1 dall'Avv. Maria Pia Bozzo, presso la quale ha eletto domicilio,
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente:
pagina 1 di 4 “Previa modifica del provvedimento reso nell'ambito del procedimento R.G.V.G. 186/2021 –
Tribunale di Cuneo:
1. affidare le figlie minori e in via esclusiva alla madre sig.ra Persona_1 Persona_2
; Parte_1
2. Regolamentare laddove il sig. ne risulti idoneo e sia reperibile, i tempi di CP_1 frequentazione tra genitore non collocatario e figlie: una volta al mese, senza pernottamento;
3. Confermare il citato provvedimento in ordine alle restanti statuizioni.
Con vittoria di spese e onorari di causa.”
Per il Pubblico Ministero:
“Si accolga il ricorso” MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 5.6.2023, ha chiesto la modifica delle condizioni di Parte_1
Per_ affidamento e mantenimento delle figlie e nate rispettivamente il 26.3.2016 e il Per_2
29.6.2018 dalla relazione more uxorio con , regolate da decreto del Tribunale di CP_1
Cuneo del 30.4.2021. In particolare, allegando che il padre si disinteresserebbe delle minori sia dal punto di vista morale che da quello materiale materiale e si sarebbe trasferito in India, la ricorrente ha domandato l'affidamento esclusivo delle figlie con facoltà per il di CP_1 incontrarle una volta al mese, senza pernottamento.
Il convenuto non si è costituito e, pertanto, all'udienza del 30.1.2024 è stata sentita solamente la ricorrente. Il Giudice delegato, provvedendo in via provvisoria e urgente, ha disposto l'affidamento esclusivo delle minori alla madre, con possibilità per il padre di incontrarle, laddove ne dovesse fare richiesta, sulla base di accordi presi di volta in volta. Alla successiva udienza del 13.3.2024 si è proceduto all'escussione di due testimoni e parte ricorrente ha chiesto di poter precisare le conclusioni con rinuncia ai termini per il deposito di conclusionali e repliche.
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio chiedendo l'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente, il Collegio dà atto che la controversia può essere decisa sulla base della documentazione in atti e della prova testimoniale assunta, dovendosi integralmente condividere e richiamare l'ordinanza del 30.1.2024 con la quale il Giudice delegato ha dichiarato inammissibili gli ulteriori mezzi istruttori dedotti.
3. La domanda di affidamento esclusivo delle minori alla madre è fondata e merita accoglimento.
Il Collegio osserva sul punto che gli artt. 337 bis e ss. c.c. prevedono l'affidamento ad entrambi i genitori quale regola generale, in considerazione del primario interesse dei figli ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle pagina 2 di 4 responsabilità inerenti alla prole e all'educazione di essa. Solamente qualora tale modalità si riveli contraria all'interesse dei figli minori, il giudice può disporne, con provvedimento motivato,
l'affidamento in via esclusiva ad uno dei genitori.
Nel caso di specie sussistono giustificate ragioni per derogare alla regola generale di cui sopra. La ricorrente ha infatti puntualmente descritto alcune condotte del convenuto, successive al decreto di questo Tribunale del 30.4.2021 con cui era stato disposto l'affidamento condiviso, che denotato un'evidente incapacità genitoriale. Il ha infatti provveduto a versare in un'unica CP_1 soluzione le prime quattro mensilità del contributo al mantenimento posto a suo carico, per poi cessare ogni contribuzione, e ha esercitato in maniera irregolare il proprio diritto di visita, non tenendo presso di sé, anche per più mesi consecutivi, le figlie, che non pernottano a casa del padre dal gennaio 2022. I due testimoni escussi, padre della ricorrente, e _1
, compagna di quest'ultimo, hanno riferito di aver appreso che il viveva in Testimone_2 CP_1 condizioni di degrado, tanto da essersi ammalato di polmonite e intossicato con il monossido di carbonio con conseguente richiesta di soccorsi da parte di una vicina di casa, e hanno dichiarato di non vederlo da diversi mesi, circostanza che sembrerebbe confermare le allegazioni della secondo cui si sarebbe trasferito in India. Lo stesso fatto che il convenuto non si sia Parte_1 costituito nel presente giudizio, concernente le figlie minori, costituisce ulteriore sintomo del suo disinteresse nei confronti delle stesse.
Stante l'irreperibilità del padre, che parrebbe dunque trovarsi all'estero, occorre attribuire alla madre il potere di adottare in autonomia anche le decisioni più rilevanti nell'interesse delle figlie in materia di istruzione, salute, residenza e richiesta di documenti validi per l'espatrio. In caso contrario, l'impossibilità per la di contattare il in caso di necessità rischierebbe Parte_1 CP_1 di essere fonte di grave pregiudizio per le minori.
4. Non essendo conosciuto l'attuale domicilio del padre, non può trovare conferma il calendario di visita stabilito con il precedente provvedimento giudiziale che prevedeva weekend alternati dal venerdì al lunedì, oltre a uno o due pernottamenti infrasettimanali. Laddove il convenuto dovesse richiedere in fututo di incontrare le bambine, lo potrà fare sulla base di accordi presi di volta in volta con la madre.
5. Nulla sulle spese in mancanza di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
pagina 3 di 4 a parziale modifica del decreto 2757/2021 di questo Tribunale, Per_ AFFIDA le figlie minori e in via esclusiva alla madre, Per_2
DISPONE che la madre possa adottare in autonomia anche le decisioni più rilevanti nell'interesse delle minori in materia di istruzione, salute, residenza e richiesta di documenti validi per l'espatrio,
DISPONE che il padre possa incontrare le minori, laddove ne faccia richiesta, sulla base di accordi presi di volta in volta con la madre, fermo il resto.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Cuneo, nella camera di consiglio del 27.3.2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Alessandra Nocco Giudice dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1441/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa in forza di procura in atti Parte_1 dall'Avv. Maria Pia Bozzo, presso la quale ha eletto domicilio,
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente:
pagina 1 di 4 “Previa modifica del provvedimento reso nell'ambito del procedimento R.G.V.G. 186/2021 –
Tribunale di Cuneo:
1. affidare le figlie minori e in via esclusiva alla madre sig.ra Persona_1 Persona_2
; Parte_1
2. Regolamentare laddove il sig. ne risulti idoneo e sia reperibile, i tempi di CP_1 frequentazione tra genitore non collocatario e figlie: una volta al mese, senza pernottamento;
3. Confermare il citato provvedimento in ordine alle restanti statuizioni.
Con vittoria di spese e onorari di causa.”
Per il Pubblico Ministero:
“Si accolga il ricorso” MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 5.6.2023, ha chiesto la modifica delle condizioni di Parte_1
Per_ affidamento e mantenimento delle figlie e nate rispettivamente il 26.3.2016 e il Per_2
29.6.2018 dalla relazione more uxorio con , regolate da decreto del Tribunale di CP_1
Cuneo del 30.4.2021. In particolare, allegando che il padre si disinteresserebbe delle minori sia dal punto di vista morale che da quello materiale materiale e si sarebbe trasferito in India, la ricorrente ha domandato l'affidamento esclusivo delle figlie con facoltà per il di CP_1 incontrarle una volta al mese, senza pernottamento.
Il convenuto non si è costituito e, pertanto, all'udienza del 30.1.2024 è stata sentita solamente la ricorrente. Il Giudice delegato, provvedendo in via provvisoria e urgente, ha disposto l'affidamento esclusivo delle minori alla madre, con possibilità per il padre di incontrarle, laddove ne dovesse fare richiesta, sulla base di accordi presi di volta in volta. Alla successiva udienza del 13.3.2024 si è proceduto all'escussione di due testimoni e parte ricorrente ha chiesto di poter precisare le conclusioni con rinuncia ai termini per il deposito di conclusionali e repliche.
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio chiedendo l'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente, il Collegio dà atto che la controversia può essere decisa sulla base della documentazione in atti e della prova testimoniale assunta, dovendosi integralmente condividere e richiamare l'ordinanza del 30.1.2024 con la quale il Giudice delegato ha dichiarato inammissibili gli ulteriori mezzi istruttori dedotti.
3. La domanda di affidamento esclusivo delle minori alla madre è fondata e merita accoglimento.
Il Collegio osserva sul punto che gli artt. 337 bis e ss. c.c. prevedono l'affidamento ad entrambi i genitori quale regola generale, in considerazione del primario interesse dei figli ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle pagina 2 di 4 responsabilità inerenti alla prole e all'educazione di essa. Solamente qualora tale modalità si riveli contraria all'interesse dei figli minori, il giudice può disporne, con provvedimento motivato,
l'affidamento in via esclusiva ad uno dei genitori.
Nel caso di specie sussistono giustificate ragioni per derogare alla regola generale di cui sopra. La ricorrente ha infatti puntualmente descritto alcune condotte del convenuto, successive al decreto di questo Tribunale del 30.4.2021 con cui era stato disposto l'affidamento condiviso, che denotato un'evidente incapacità genitoriale. Il ha infatti provveduto a versare in un'unica CP_1 soluzione le prime quattro mensilità del contributo al mantenimento posto a suo carico, per poi cessare ogni contribuzione, e ha esercitato in maniera irregolare il proprio diritto di visita, non tenendo presso di sé, anche per più mesi consecutivi, le figlie, che non pernottano a casa del padre dal gennaio 2022. I due testimoni escussi, padre della ricorrente, e _1
, compagna di quest'ultimo, hanno riferito di aver appreso che il viveva in Testimone_2 CP_1 condizioni di degrado, tanto da essersi ammalato di polmonite e intossicato con il monossido di carbonio con conseguente richiesta di soccorsi da parte di una vicina di casa, e hanno dichiarato di non vederlo da diversi mesi, circostanza che sembrerebbe confermare le allegazioni della secondo cui si sarebbe trasferito in India. Lo stesso fatto che il convenuto non si sia Parte_1 costituito nel presente giudizio, concernente le figlie minori, costituisce ulteriore sintomo del suo disinteresse nei confronti delle stesse.
Stante l'irreperibilità del padre, che parrebbe dunque trovarsi all'estero, occorre attribuire alla madre il potere di adottare in autonomia anche le decisioni più rilevanti nell'interesse delle figlie in materia di istruzione, salute, residenza e richiesta di documenti validi per l'espatrio. In caso contrario, l'impossibilità per la di contattare il in caso di necessità rischierebbe Parte_1 CP_1 di essere fonte di grave pregiudizio per le minori.
4. Non essendo conosciuto l'attuale domicilio del padre, non può trovare conferma il calendario di visita stabilito con il precedente provvedimento giudiziale che prevedeva weekend alternati dal venerdì al lunedì, oltre a uno o due pernottamenti infrasettimanali. Laddove il convenuto dovesse richiedere in fututo di incontrare le bambine, lo potrà fare sulla base di accordi presi di volta in volta con la madre.
5. Nulla sulle spese in mancanza di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
pagina 3 di 4 a parziale modifica del decreto 2757/2021 di questo Tribunale, Per_ AFFIDA le figlie minori e in via esclusiva alla madre, Per_2
DISPONE che la madre possa adottare in autonomia anche le decisioni più rilevanti nell'interesse delle minori in materia di istruzione, salute, residenza e richiesta di documenti validi per l'espatrio,
DISPONE che il padre possa incontrare le minori, laddove ne faccia richiesta, sulla base di accordi presi di volta in volta con la madre, fermo il resto.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Cuneo, nella camera di consiglio del 27.3.2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
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