Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/11/2007, n. 24434
CASS
Sentenza 23 novembre 2007

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L'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 cod. proc. civ., con disposizione che consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto, va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno. Da ciò consegue che esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazione future o meramente ipotetiche. (Nel caso, la S.C., in applicazione del suindicato principio, ha cassato con rinvio la decisione della corte territoriale che, pur avendo accertato la non attualità e ipoteticità dell'interesse ad agire in accertamento del diritto a pensione, essendo lo stesso interesse condizionato all'esito del giudizio promosso per il riconoscimento del diritto al trasferimento dei contributi ad altro fondo, e pur avendo accertato un rapporto di pregiudizialità in senso stretto tra i due giudizi, anziché sospendere il giudizio aveva deciso la causa riconoscendo il diritto alla pensione diretta del Fondo pensione per il personale della Banca di Roma, dando contraddittoriamente per certo un presupposto, il "venir meno del diritto al trasferimento", ipotetico e "sub iudice").

Commentari5

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/11/2007, n. 24434
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24434
Data del deposito : 23 novembre 2007

Testo completo