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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/05/2025, n. 2215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2215 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, in funzione di Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
3) Dr. Ernesto De Felice Giudice Tecnico
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° 1340/2018 R.G., avente ad oggetto controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 2.4.2025, tra:
- (C.F.: , nato il [...] a [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Cicciano (NA) alla Via Cutignano n. 21, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto introduttivo, dall'avvocato Raffaele Curcio (C.F.: con studio C.F._2
in Nola, alla via Circumvallazione nr. 310
- ricorrente-
e
- (C.F.: ), in persona del Presidente p.t. della Giunta Controparte_1 P.IVA_1
Regionale, elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n. 81
1 -resistente contumace-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 151 del R.D. n° 1775/33 contro la , Controparte_1
con il quale ha premesso:
- di essere proprietario di un fondo agricolo sito in Cicciano, in prossimità della località
“Astolella”, adiacente all'Alveo VE, riportato nel catasto terreni del predetto comune al
Foglio 4, particella nr. 89, della estensione di are 71.28;
- che sul suddetto fondo insiste un noccioleto;
- che in data 24.07.2012 si è verificato un evento alluvionale, a seguito del quale l'argine sinistro idrografico del citato corso d'acqua ha tracimato ed ha riversato tutto il suo carico idraulico sui fondi limitrofi, tra i quali il fondo di esso ricorrente, il quale è stato invaso da detriti che si sono depositati per uno strato di circa 5 cm lunga tutta la sua estensione, causando la perdita di tutto il noccioleto presente al momento dell'evento;
- che è stato, pertanto, necessario ripristinare lo stato pregresso del fondo attraverso la rimozione e l'accantonamento dei materiali depositati sul terreno allagato ed il trasporto e smaltimento dei materiali stessi;
- che la detta esondazione è dovuta allo stato di degrado assoluto in cui versa l'alveo VE, con la sezione quasi completamente occlusa da vegetazione spontanea, da rifiuti di ogni genere e da detriti, che hanno provocato l'innalzamento complessivo del letto del corso d'acqua, portandolo ad un'altezza inferiore di appena un metro rispetto al livello spondale, tanto da non riuscire a contenere l'ingente massa d'acqua generatasi a seguito delle piogge di stagione.
Ha, quindi, avanzato richiesta di condanna della convenuta al Controparte_1
risarcimento dei danni patrimoniali subiti, quantificati nella somma complessiva di euro
12.394,24.
…
Costituitasi in giudizio la , ammessa la prova per testi, espletata la stessa Controparte_1
dinanzi al Tribunale di Nola ai sensi dell'art. 203 c.p.c., le conclusioni sono state precisate dinanzi al giudice delegato all'udienza del 1.12.2020.
2 Dopo una serie di rinvii e il mutamento del giudice delegato, con ordinanza del 2.10.2024 il giudizio è stato interrotto stante la collocazione a riposo dell'avvocato Ciro Maria
Valanzuolo, difensore dell'ente regionale.
Con ricorso in riassunzione notificato in data 16.10.2024 il giudizio è stato riassunto dal ricorrente e successivamente, all'esito delle note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 2.4.2025, è stata dichiarata la contumacia della (non più costituitasi dopo la riassunzione) e la causa è stata Controparte_1
assegnata a sentenza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è solo parzialmente fondata e merita di essere accolta nei limiti di seguito indicati.
La circostanza che il ricorrente sia proprietario del fondo agricolo per cui è causa risulta provata dall'atto di compravendita per Notar del 18.6.1998. Per_1
Peraltro, che il ricorrente coltivasse il terreno in questione è stato confermato anche dai testi ed quest'ultimo a conoscenza dei fatti in quanto tecnico Testimone_1 Testimone_2
incaricato della predisposizione della perizia di parte.
La circostanza che in data 24.07.2012 l'alveo VE, a causa di abbondanti piogge, è esondato, allagando il fondo del ricorrente, che veniva così ricoperto di detriti di ogni genere,
è dimostrata dalle dichiarazioni testimoniali rese dai testi e . Tes_2 Tes_3
Peraltro, agli atti è presente anche una attestazione a cura del sindaco del comune di
Cicciano, redatta in data 16.10.2012, la quale conferma il verificarsi dell'evento esondativo nei giorni del 23 e 24 luglio 2012.
Anche la circostanza che l'alveo VE si presentasse all'epoca dell'evento del tutto privo di manutenzione è dimostrata dalle dichiarazioni dei testi escussi;
ed infatti:
- il teste . ha dichiarato: “preciso che anche oggi lo stato di degrado Testimone_1
dell'Alveo è ancora presente… Il terreno era stato invaso da detriti e materiali di risulta e non era praticabile e fu necessaria una bonifica del terreno”;
- il teste nella propria relazione tecnica, il cui contenuto è stato confermato Testimone_2
in sede testimoniale, ha precisato che: “l'alveo in questione, specie nella parte interessata alla tracimazione, si presentava al momento dell'evento, in un assoluto stato di degrado, coperto da vegetazione spontanea, invaso da detriti e rifiuti di ogni genere con la sezione
3 quasi completamente occlusa dagli innanzi indicati detriti che in alcuni punti, particolarmente
a valle della rottura dell'argine, risultava essere addirittura appena di un metro sottostante al livello della sponda. Tale situazione è risultata conseguente alla assoluta mancanza di manutenzione e, quindi, pulizia del letto dell'alveo da parte delle Autorità competenti che, come notorio, non è stata effettuata da svariati anni…a seguito, quindi, delle piogge di stagione verificatesi soprattutto nei territori a monte del Comune di Cicciano, l'ingente massa d'acqua portata dall'alveo, non avendo libero deflusso a causa della occlusione del letto del lagno per i detriti, rifiuti e vegetazione spontanea, ha tracimato riversando, quindi, in modo continuato ed interrotto nei terreni adiacenti l'alveo stesso, immettendo sugli stessi tutto ciò che trasportava”.
Sulla scorta della citata documentazione e delle dette dichiarazioni testimoniali (della cui attendibilità non sono emersi elementi per dubitare) si può, quindi, ritenere provato che in data 24.07.2012 si è verificata l'esondazione dell'alveo VE, a seguito della quale il fondo del ricorrente è stato invaso da fango e detriti.
…
La è indiscutibilmente tenuta alla manutenzione ed alla custodia del Controparte_1
corso d'acqua per cui è processo.
Ed invero, l'art. 86 del d.lgs. 112/98 ha conferito alle Regioni la gestione del demanio idrico e l'art. 89 ha conferito loro anche le funzioni di progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura.
La sussistenza della qualità di custode in capo alle Regioni in materia di demanio idrico e,
in generale, di opere idrauliche di qualsiasi natura è stata ribadita di recente dal Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche nella sentenza n° 84/2022, depositata in data 29.04.2022, dove è stato affermato che: “è principio già più volte affermato dalla giurisprudenza tanto di
legittimità (Cass. Sez. Un., sent. n. 8588/1997; Cass., Sez. Un. sent. n. 9502/1997; Cass. Sez. Un.,
sent. n. 25928/2011) che di questo stesso Tribunale (tra le ultime: sentenze nn. 198 e 199 del
15/06/2016; n.219 del 04/07/2016; n.60 del 23/02/2016; n.21 del 08/02/2017; n.34 del 14/02/2018;
n.47 del 15/03/2018; n. 83 del 18/05/2018; n.107 del 22/06/2018) che, in via istituzionale, la CP_1
è custode del demanio fluviale poiché le competono, per trasferimento da parte dello Stato, le
funzioni di conservazione, manutenzione e gestione delle risorse idriche e delle acque in generale.
Segnatamente, vanno qui richiamate le seguenti diposizioni:
4 - L'articolo 89 del D.P.R. n.616/77, che, nel primo comma, stabilisce: «Entro un anno dall'entrata in
vigore del presente decreto, il Governo, sentite le regioni, delimita i bacini idrografici a carattere
interregionale. Tale delimitazione può essere modificata con lo stesso procedimento. Tutte le opere
idrauliche relative ai bacini idrografici non interregionali sono trasferite alle regioni>>.
- L'articolo 90 del medesimo D.P.R. n. 616/77, che, a sua volta, prevede, nel primo comma, che
<<tutte le funzioni relative alla tutela disciplina e utilizzazione delle risorse idriche con esclusione>
delle funzioni riservate allo Stato dal successivo articolo, sono delegate alle regioni, che le
eserciteranno nell'ambito della programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche e
in conformità delle direttive statali sia generali sia di settore per la disciplina dell'economia idrica» e, nel secondo comma, che <<in particolare sono delegate le funzioni concernenti: lett. e la polizia delle acque>
- L'articolo 89 del d.lgs. n. 112/98, che, nel primo comma, conferisce alla Regioni, nella lett. a), le
funzioni relative «alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi
natura»; nella lett. c), le funzioni relative «ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui
al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n.2669, ivi comprese
l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori
dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime
dei corsi d'acqua>>; nella lett. i), le funzioni relative << alla gestione del demanio idrico>>.
- L'articolo 61 del d.lgs. n. 152/06, che, nel primo comma, lett. e), prevede che le Regioni
provvedano, per la parte di propria competenza, <
servizio di polizia idraulica ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti
e Ia conservazione dei beni>>.
Orbene, l'alveo VE fa parte del sistema dei “Regi Lagni” (sistema idraulico di bonifica realizzato tra il XVI ed il XVIII secolo), come è stato già più volte affermato da questo
Tribunale Regionale delle Acque: tale circostanza fa sì che certamente sussistono funzioni di custodia e di manutenzione anche in capo all'ente consortile (peraltro nel caso di specie non evocato in giudizio, né da parte ricorrente né dalla convenuta), ma esse non CP_1
escludono (come invece sostiene la nella sua comparsa di costituzione depositata CP_1
prima dell'interruzione), bensì si aggiungono a quelle della , atteso che, Controparte_1
come già si è detto, il d.lgs. 112/98 non solo ha conferito alle Regioni, all'art. 86, la gestione del demanio idrico, ma, all'art. 89, ha conferito loro anche la progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura, nel cui ambito sono certamente ricompresi anche i canali di bonifica, in quanto opere idrauliche (cfr., ad esempio, Tribunale
5 Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza n° 353/16: “Se un corso d'acqua – nella specie torrente LO (Regione Campania), il cui bacino è caratterizzato in larga misura dalla
presenza mista di corsi d'acqua naturali e artificiali -, oltre ad essere inserito negli elenchi
delle acque pubbliche, è annoverato anche nel comprensorio di bonifica integrale di cui al
T.U. n. 215/1933, e costituisce, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio,
una "piattaforma di opere pubbliche" con funzione scolante irrigua, assumendo quindi la
duplice veste di acqua pubblica e di opera di bonifica, il , che lo utilizza come CP_2
elemento integrativo irriguo dei canali artificiali e naturali e con funzione scolante per
raccogliere le acque ricadenti nel bacino di sua competenza, è tenuto alla manutenzione di
tale corpo idrico e quindi risponde, in caso di danni provocati dalla sua esondazione in
considerazione della funzionalità dell'opera, in concorso con la quale titolare della CP_1
proprietà demaniale – rectius, quale titolare della gestione - dei torrenti regimentati per la bonifica, obbligata alla manutenzione degli argini di essi”).
D'altronde costituisce principio pacifico, affermato anche dalla Suprema Corte, che, essendo state le funzioni di gestione e di manutenzione delle opere idrauliche trasferite alle
Regioni, queste ultime ne rimangono custodi a prescindere dalla eventuale delega che esse abbiano operato ai Consorzi di bonifica, atteso che la delega non le esime da un obbligo di controllo e dalla conseguente responsabilità per i danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito (cfr. Cass., Sezioni Unite, n° 25928 del 05/12/2011).
Per le stesse ragioni una eventuale responsabilità dell'ente comunale – anch'essa eccepita dalla nella propria comparsa di costituzione - ai sensi del R.D. n° 523/04 (che CP_1
riserva ai Comuni le cosiddette opere di quinta categoria, quelle cioè che provvedono alla
difesa dell'abitato di città, di villaggi e di borgate contro le corrosioni di un corso d'acqua e
contro le frane) oppure ai sensi della normativa sulla raccolta dei rifiuti, non esclude, ma al più concorre, con la responsabilità che per la manutenzione generale dell'alveo e degli argini incombe in capo alla , quale gestore del demanio idrico. CP_1
Per quanto attiene, invece, alla presunta insistenza dell'attività agricola del ricorrente all'interno della cosiddetta fascia di rispetto, va osservato che la circostanza, seppur astrattamente rilevante, non risulta in alcun modo dimostrata.
Effettivamente l'art. 96 lett. f) del r.d. n. 523/1904 (a norma del quale: “Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: f) Le piantagioni di
6 alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e
loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse localita', ed
in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del
terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi”) costituisce norma inderogabile,
riguardando preponderanti interessi pubblici nella misura in cui è volta ad assicurare un agevole accesso agli argini in caso di interventi da effettuare su di essi ed a non creare ostacoli al deflusso delle acque nel caso di esondazioni (cfr. Cass., Sezioni Unite, n°
17784 del 30/07/2009: “In materia di distanze delle costruzioni dagli argini, i divieti di edificazione stabiliti dall'art. 96 del r.d. 25 luglio 1904, n. 523, sono informati alla ragione pubblicistica di
assicurare non solo la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ma anche (e soprattutto) il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici”).
Ne consegue che può astrattamente sostenersi la non risarcibilità dei danni arrecati dalle esondazioni alle opere e/o coltivazioni insistenti all'interno della fascia di rispetto, in quanto trattasi di danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e, segnatamente, non realizzando opere in violazione della citata disposizione legislativa inderogabile.
Nella specie, tuttavia, la si è limitata ad una asserzione generica ed astratta, senza CP_1
fornire nemmeno un principio di prova circa la concreta violazione da parte della ricorrente del divieto di esercizio di attività agricole (e di costruzione) all'interno della fascia di rispetto dagli alvei e dalle sponde (cfr. Cass., sez. 3, n° 23148 del 31/10/2014: “In tema di concorso del
fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 cod. civ.
- applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 cod. civ., anche nel campo della
responsabilità extracontrattuale - la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni
dei quali chiede il risarcimento usando l'ordinaria diligenza deve essere fornita dal debitore- danneggiante che pretende di non risarcirlo, in tutto o in parte”).
…
In quanto custode dell'alveo la è responsabile, ai sensi degli artt. 2051 c.c., per i CP_1
danni subiti dal fondo agricolo del ricorrente in ragione della omessa manutenzione del corpo idrico, del suo alveo e dei suoi argini.
Ai sensi dell'art. 2051 c.c., infatti, una volta che l'attore abbia provato l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, spetta al convenuto provare, per liberarsi della responsabilità che gli deriva dai suoi obblighi di vigilanza e di controllo della cosa, l'esistenza
7 di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr. Cass., sez. 3, n° 11227 del 08/05/2008; Cass., sez. 3, n°
8811 del 12/05/2020).
Il che, nel caso di specie, non è avvenuto, ma è anzi emersa (dalle succitate dichiarazioni testimoniali) una specifica responsabilità omissiva nella manutenzione dei canali.
…
Accertati, quindi:
- il verificarsi, a carico del fondo del ricorrente, dell'evento dannoso oggetto di ricorso
(esondazione, in data 24.7.2012, dell'alveo VE, con conseguente invasione del detto fondo da parte di acqua, fango e detriti);
- l'imputabilità di tale evento dannoso alla parte convenuta, in quanto, come ampiamente illustrato, custode dell'alveo, dovendosi presumere, ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed in mancanza di prova del caso fortuito, che esso sia ascrivibile ad un difetto di manutenzione del corpo idrico, del suo alveo e dei suoi argini,
resta da quantificare il cosiddetto danno conseguenza, e cioè i danni patrimoniali subiti dalla ricorrente in ragione dell'evento di cui si discute.
Sul punto va evidenziato che, in considerazione del tempo trascorso dall'evento dannoso,
è apparso inutile disporre una consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento dei danni;
per cui per l'individuazione e per la quantificazione di essi non ci si potrà che rifare, nei limiti del consentito, a quanto emerso dalla prova testimoniale, dalla documentazione in atti e dalla consulenza di parte.
Rispetto a tale ultimo aspetto, va, infatti, sottolineato che vi è agli atti, prodotta da parte ricorrente, una consulenza a firma dell'agronomo consulente tecnico Testimone_2
agrario.
Tuttavia, la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione
8 discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova,
sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass., sez. 2, n° 4437 del 19/05/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche
Cass., sez. 6, n° 9483 del 09/04/2021).
Nel caso di specie il consulente, che è stato per l'appunto sentito anche come teste sulle circostanze di fatto da lui verificate (cfr. dichiarazioni rese dinnanzi al Tribunale di Nola all'udienza del 21 gennaio 2020), dopo aver illustrato lo stato dei luoghi e l'evento, ha effettuato una stima delle spese necessarie per il ripristino dello status quo ante del terreno
(sterri a mano, riammonizzazione ed umificazione, trattamenti del terreno con insetticidi e fungicidi per prevenire patogeni).
Non vengono invece indicati e quantificati danni per perdita di piante e/o di produzione vendibile.
Va tuttavia rilevato che non sono state prodotte prove documentali circa gli effettivi costi sostenuti, nonostante che, alla luce del tempo trascorso dai fatti, sia verosimile che le attività
necessarie per la bonifica siano già state espletate;
né, tanto meno, sono stati allegati i preziari utilizzati per effettuare il calcolo astratto delle spese asseritamente da sostenere.
Né, infine, la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, da cui si percepisce chiaramente l'allagamento del terreno in oggetto (in ogni caso ricavabile dal concorde riferimento dei testi), ma non lo stato preesistente del fondo agricolo e le colture ivi praticate.
Per tali ragioni, tenuto altresì conto del limitato valore probatorio della consulenza di parte
(di cui già si è detto), si ritiene di poter liquidare tutti i detti danni solo in via del tutto equitativa, in una misura che si ritiene di quantificare, anche grazie al supporto della componente tecnica di questo Tribunale, in misura leggermente inferiore alla metà di quanto indicato in consulenza, ed in particolare in euro 6.000,00.
9 Trattandosi di debito di valore, la detta somma deve essere sottoposta a rivalutazione monetaria dalla data del fatto illecito (24.7.2012) fino alla data della presente sentenza, ed inoltre su di essa vanno riconosciuti, quale lucro cessante, gli interessi (che nel caso di specie si ritiene equo determinare nella misura legale), anch'essi decorrenti dalla data del fatto illecito fino alla data della presente sentenza (cfr., tra le tante, Cass., sez. 1, n°
12961 del 24/05/2018).
E', infatti, pacifico che ai debiti di valore si applichi il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi, l'una e gli altri assolvendo a funzioni diverse, giacché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione, al momento della liquidazione finale, in cui si sarebbe trovato se l'evento pregiudizievole non si fosse verificato (danno emergente), mentre i secondi hanno natura compensativa e servono a ristorare il lucro cessante (rispondendo alla finalità di compensare il danneggiato dal pregiudizio derivantegli dal mancato conseguimento dell'equivalente monetario del danno sin dal momento del fatto illecito;
si tratta di un danno che, benché debba essere provato dal creditore, può essere riconosciuto dal giudice anche mediante criteri presuntivi ed equitativi), con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e che,
pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi,
il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa nominalmente (in altri termini, dal momento dell'illecito gli interessi verranno corrisposti prima sulla somma capitale e poi sulla stessa somma capitale così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data della sentenza).
Solo a seguito della sentenza che provvede alla liquidazione del danno il debito risarcitorio di valore si trasforma in debito di valuta: per cui da tale momento, da un lato, a norma dell'art. 1282 c.c., andranno applicati gli interessi nella misura legale sulla somma così come definitivamente rivalutata, mentre, dall'altro lato, nulla più dovrà essere corrisposto a titolo di rivalutazione monetaria.
...
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, la va condannata al Controparte_1
pagamento, in favore della ricorrente e con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario,
della somma di euro 264,00 per spese vive (contributo unificato + marca da bollo) e di euro
2.904,50 per onorari (fase di studio: euro 567,00; fase introduttiva: euro 460,50; fase
10 istruttoria: euro 921,50; fase decisionale: euro 955,50), attenendosi ai valori minimi (attesa la limitata complessità del processo) previsti dalla tabella 12 allegata al D.M. n° 147/22 (l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) per lo scaglione da euro
5.200,01 ad euro 26.000 (valore così individuato in base all'entità complessiva – euro
6.000,00 - del risarcimento riconosciuto in sentenza, che rientra nel detto scaglione pur tenendo conto di rivalutazione ed interessi maturati alla data della sentenza).
Il tutto oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Vista l'espressa richiesta in tal senso, contenuta nel ricorso introduttivo, si ordina, ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33, l'esecuzione provvisoria della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli,
definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna la , in Controparte_1
persona del Presidente pro tempore, al pagamento in favore di della somma di Parte_1
euro 6.000,00, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi) dal 24.07.2012 fino alla data del deposito della presente decisione, ed oltre ad interessi nella misura legale sulla sorta capitale per il primo anno, a partire dal 24.07.2012, e poi sulla detta somma così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data del deposito della presente sentenza;
ed oltre, ancora, agli interessi nella misura legale sulla somma così come definitivamente rivalutata, a partire dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
- condanna altresì la , in persona del Presidente pro tempore, al Controparte_1
pagamento, a favore di e con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario, Parte_1
della somma di di euro 264,00 per spese vive e di euro 2.904,50 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 2.4.2025.
11 Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
12
Prima Sezione Civile
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, in funzione di Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
3) Dr. Ernesto De Felice Giudice Tecnico
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° 1340/2018 R.G., avente ad oggetto controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 2.4.2025, tra:
- (C.F.: , nato il [...] a [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Cicciano (NA) alla Via Cutignano n. 21, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto introduttivo, dall'avvocato Raffaele Curcio (C.F.: con studio C.F._2
in Nola, alla via Circumvallazione nr. 310
- ricorrente-
e
- (C.F.: ), in persona del Presidente p.t. della Giunta Controparte_1 P.IVA_1
Regionale, elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n. 81
1 -resistente contumace-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 151 del R.D. n° 1775/33 contro la , Controparte_1
con il quale ha premesso:
- di essere proprietario di un fondo agricolo sito in Cicciano, in prossimità della località
“Astolella”, adiacente all'Alveo VE, riportato nel catasto terreni del predetto comune al
Foglio 4, particella nr. 89, della estensione di are 71.28;
- che sul suddetto fondo insiste un noccioleto;
- che in data 24.07.2012 si è verificato un evento alluvionale, a seguito del quale l'argine sinistro idrografico del citato corso d'acqua ha tracimato ed ha riversato tutto il suo carico idraulico sui fondi limitrofi, tra i quali il fondo di esso ricorrente, il quale è stato invaso da detriti che si sono depositati per uno strato di circa 5 cm lunga tutta la sua estensione, causando la perdita di tutto il noccioleto presente al momento dell'evento;
- che è stato, pertanto, necessario ripristinare lo stato pregresso del fondo attraverso la rimozione e l'accantonamento dei materiali depositati sul terreno allagato ed il trasporto e smaltimento dei materiali stessi;
- che la detta esondazione è dovuta allo stato di degrado assoluto in cui versa l'alveo VE, con la sezione quasi completamente occlusa da vegetazione spontanea, da rifiuti di ogni genere e da detriti, che hanno provocato l'innalzamento complessivo del letto del corso d'acqua, portandolo ad un'altezza inferiore di appena un metro rispetto al livello spondale, tanto da non riuscire a contenere l'ingente massa d'acqua generatasi a seguito delle piogge di stagione.
Ha, quindi, avanzato richiesta di condanna della convenuta al Controparte_1
risarcimento dei danni patrimoniali subiti, quantificati nella somma complessiva di euro
12.394,24.
…
Costituitasi in giudizio la , ammessa la prova per testi, espletata la stessa Controparte_1
dinanzi al Tribunale di Nola ai sensi dell'art. 203 c.p.c., le conclusioni sono state precisate dinanzi al giudice delegato all'udienza del 1.12.2020.
2 Dopo una serie di rinvii e il mutamento del giudice delegato, con ordinanza del 2.10.2024 il giudizio è stato interrotto stante la collocazione a riposo dell'avvocato Ciro Maria
Valanzuolo, difensore dell'ente regionale.
Con ricorso in riassunzione notificato in data 16.10.2024 il giudizio è stato riassunto dal ricorrente e successivamente, all'esito delle note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 2.4.2025, è stata dichiarata la contumacia della (non più costituitasi dopo la riassunzione) e la causa è stata Controparte_1
assegnata a sentenza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è solo parzialmente fondata e merita di essere accolta nei limiti di seguito indicati.
La circostanza che il ricorrente sia proprietario del fondo agricolo per cui è causa risulta provata dall'atto di compravendita per Notar del 18.6.1998. Per_1
Peraltro, che il ricorrente coltivasse il terreno in questione è stato confermato anche dai testi ed quest'ultimo a conoscenza dei fatti in quanto tecnico Testimone_1 Testimone_2
incaricato della predisposizione della perizia di parte.
La circostanza che in data 24.07.2012 l'alveo VE, a causa di abbondanti piogge, è esondato, allagando il fondo del ricorrente, che veniva così ricoperto di detriti di ogni genere,
è dimostrata dalle dichiarazioni testimoniali rese dai testi e . Tes_2 Tes_3
Peraltro, agli atti è presente anche una attestazione a cura del sindaco del comune di
Cicciano, redatta in data 16.10.2012, la quale conferma il verificarsi dell'evento esondativo nei giorni del 23 e 24 luglio 2012.
Anche la circostanza che l'alveo VE si presentasse all'epoca dell'evento del tutto privo di manutenzione è dimostrata dalle dichiarazioni dei testi escussi;
ed infatti:
- il teste . ha dichiarato: “preciso che anche oggi lo stato di degrado Testimone_1
dell'Alveo è ancora presente… Il terreno era stato invaso da detriti e materiali di risulta e non era praticabile e fu necessaria una bonifica del terreno”;
- il teste nella propria relazione tecnica, il cui contenuto è stato confermato Testimone_2
in sede testimoniale, ha precisato che: “l'alveo in questione, specie nella parte interessata alla tracimazione, si presentava al momento dell'evento, in un assoluto stato di degrado, coperto da vegetazione spontanea, invaso da detriti e rifiuti di ogni genere con la sezione
3 quasi completamente occlusa dagli innanzi indicati detriti che in alcuni punti, particolarmente
a valle della rottura dell'argine, risultava essere addirittura appena di un metro sottostante al livello della sponda. Tale situazione è risultata conseguente alla assoluta mancanza di manutenzione e, quindi, pulizia del letto dell'alveo da parte delle Autorità competenti che, come notorio, non è stata effettuata da svariati anni…a seguito, quindi, delle piogge di stagione verificatesi soprattutto nei territori a monte del Comune di Cicciano, l'ingente massa d'acqua portata dall'alveo, non avendo libero deflusso a causa della occlusione del letto del lagno per i detriti, rifiuti e vegetazione spontanea, ha tracimato riversando, quindi, in modo continuato ed interrotto nei terreni adiacenti l'alveo stesso, immettendo sugli stessi tutto ciò che trasportava”.
Sulla scorta della citata documentazione e delle dette dichiarazioni testimoniali (della cui attendibilità non sono emersi elementi per dubitare) si può, quindi, ritenere provato che in data 24.07.2012 si è verificata l'esondazione dell'alveo VE, a seguito della quale il fondo del ricorrente è stato invaso da fango e detriti.
…
La è indiscutibilmente tenuta alla manutenzione ed alla custodia del Controparte_1
corso d'acqua per cui è processo.
Ed invero, l'art. 86 del d.lgs. 112/98 ha conferito alle Regioni la gestione del demanio idrico e l'art. 89 ha conferito loro anche le funzioni di progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura.
La sussistenza della qualità di custode in capo alle Regioni in materia di demanio idrico e,
in generale, di opere idrauliche di qualsiasi natura è stata ribadita di recente dal Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche nella sentenza n° 84/2022, depositata in data 29.04.2022, dove è stato affermato che: “è principio già più volte affermato dalla giurisprudenza tanto di
legittimità (Cass. Sez. Un., sent. n. 8588/1997; Cass., Sez. Un. sent. n. 9502/1997; Cass. Sez. Un.,
sent. n. 25928/2011) che di questo stesso Tribunale (tra le ultime: sentenze nn. 198 e 199 del
15/06/2016; n.219 del 04/07/2016; n.60 del 23/02/2016; n.21 del 08/02/2017; n.34 del 14/02/2018;
n.47 del 15/03/2018; n. 83 del 18/05/2018; n.107 del 22/06/2018) che, in via istituzionale, la CP_1
è custode del demanio fluviale poiché le competono, per trasferimento da parte dello Stato, le
funzioni di conservazione, manutenzione e gestione delle risorse idriche e delle acque in generale.
Segnatamente, vanno qui richiamate le seguenti diposizioni:
4 - L'articolo 89 del D.P.R. n.616/77, che, nel primo comma, stabilisce: «Entro un anno dall'entrata in
vigore del presente decreto, il Governo, sentite le regioni, delimita i bacini idrografici a carattere
interregionale. Tale delimitazione può essere modificata con lo stesso procedimento. Tutte le opere
idrauliche relative ai bacini idrografici non interregionali sono trasferite alle regioni>>.
- L'articolo 90 del medesimo D.P.R. n. 616/77, che, a sua volta, prevede, nel primo comma, che
<<tutte le funzioni relative alla tutela disciplina e utilizzazione delle risorse idriche con esclusione>
delle funzioni riservate allo Stato dal successivo articolo, sono delegate alle regioni, che le
eserciteranno nell'ambito della programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche e
in conformità delle direttive statali sia generali sia di settore per la disciplina dell'economia idrica» e, nel secondo comma, che <<in particolare sono delegate le funzioni concernenti: lett. e la polizia delle acque>
- L'articolo 89 del d.lgs. n. 112/98, che, nel primo comma, conferisce alla Regioni, nella lett. a), le
funzioni relative «alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi
natura»; nella lett. c), le funzioni relative «ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui
al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n.2669, ivi comprese
l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori
dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime
dei corsi d'acqua>>; nella lett. i), le funzioni relative << alla gestione del demanio idrico>>.
- L'articolo 61 del d.lgs. n. 152/06, che, nel primo comma, lett. e), prevede che le Regioni
provvedano, per la parte di propria competenza, <
servizio di polizia idraulica ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti
e Ia conservazione dei beni>>.
Orbene, l'alveo VE fa parte del sistema dei “Regi Lagni” (sistema idraulico di bonifica realizzato tra il XVI ed il XVIII secolo), come è stato già più volte affermato da questo
Tribunale Regionale delle Acque: tale circostanza fa sì che certamente sussistono funzioni di custodia e di manutenzione anche in capo all'ente consortile (peraltro nel caso di specie non evocato in giudizio, né da parte ricorrente né dalla convenuta), ma esse non CP_1
escludono (come invece sostiene la nella sua comparsa di costituzione depositata CP_1
prima dell'interruzione), bensì si aggiungono a quelle della , atteso che, Controparte_1
come già si è detto, il d.lgs. 112/98 non solo ha conferito alle Regioni, all'art. 86, la gestione del demanio idrico, ma, all'art. 89, ha conferito loro anche la progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura, nel cui ambito sono certamente ricompresi anche i canali di bonifica, in quanto opere idrauliche (cfr., ad esempio, Tribunale
5 Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza n° 353/16: “Se un corso d'acqua – nella specie torrente LO (Regione Campania), il cui bacino è caratterizzato in larga misura dalla
presenza mista di corsi d'acqua naturali e artificiali -, oltre ad essere inserito negli elenchi
delle acque pubbliche, è annoverato anche nel comprensorio di bonifica integrale di cui al
T.U. n. 215/1933, e costituisce, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio,
una "piattaforma di opere pubbliche" con funzione scolante irrigua, assumendo quindi la
duplice veste di acqua pubblica e di opera di bonifica, il , che lo utilizza come CP_2
elemento integrativo irriguo dei canali artificiali e naturali e con funzione scolante per
raccogliere le acque ricadenti nel bacino di sua competenza, è tenuto alla manutenzione di
tale corpo idrico e quindi risponde, in caso di danni provocati dalla sua esondazione in
considerazione della funzionalità dell'opera, in concorso con la quale titolare della CP_1
proprietà demaniale – rectius, quale titolare della gestione - dei torrenti regimentati per la bonifica, obbligata alla manutenzione degli argini di essi”).
D'altronde costituisce principio pacifico, affermato anche dalla Suprema Corte, che, essendo state le funzioni di gestione e di manutenzione delle opere idrauliche trasferite alle
Regioni, queste ultime ne rimangono custodi a prescindere dalla eventuale delega che esse abbiano operato ai Consorzi di bonifica, atteso che la delega non le esime da un obbligo di controllo e dalla conseguente responsabilità per i danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito (cfr. Cass., Sezioni Unite, n° 25928 del 05/12/2011).
Per le stesse ragioni una eventuale responsabilità dell'ente comunale – anch'essa eccepita dalla nella propria comparsa di costituzione - ai sensi del R.D. n° 523/04 (che CP_1
riserva ai Comuni le cosiddette opere di quinta categoria, quelle cioè che provvedono alla
difesa dell'abitato di città, di villaggi e di borgate contro le corrosioni di un corso d'acqua e
contro le frane) oppure ai sensi della normativa sulla raccolta dei rifiuti, non esclude, ma al più concorre, con la responsabilità che per la manutenzione generale dell'alveo e degli argini incombe in capo alla , quale gestore del demanio idrico. CP_1
Per quanto attiene, invece, alla presunta insistenza dell'attività agricola del ricorrente all'interno della cosiddetta fascia di rispetto, va osservato che la circostanza, seppur astrattamente rilevante, non risulta in alcun modo dimostrata.
Effettivamente l'art. 96 lett. f) del r.d. n. 523/1904 (a norma del quale: “Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: f) Le piantagioni di
6 alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e
loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse localita', ed
in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del
terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi”) costituisce norma inderogabile,
riguardando preponderanti interessi pubblici nella misura in cui è volta ad assicurare un agevole accesso agli argini in caso di interventi da effettuare su di essi ed a non creare ostacoli al deflusso delle acque nel caso di esondazioni (cfr. Cass., Sezioni Unite, n°
17784 del 30/07/2009: “In materia di distanze delle costruzioni dagli argini, i divieti di edificazione stabiliti dall'art. 96 del r.d. 25 luglio 1904, n. 523, sono informati alla ragione pubblicistica di
assicurare non solo la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ma anche (e soprattutto) il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici”).
Ne consegue che può astrattamente sostenersi la non risarcibilità dei danni arrecati dalle esondazioni alle opere e/o coltivazioni insistenti all'interno della fascia di rispetto, in quanto trattasi di danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e, segnatamente, non realizzando opere in violazione della citata disposizione legislativa inderogabile.
Nella specie, tuttavia, la si è limitata ad una asserzione generica ed astratta, senza CP_1
fornire nemmeno un principio di prova circa la concreta violazione da parte della ricorrente del divieto di esercizio di attività agricole (e di costruzione) all'interno della fascia di rispetto dagli alvei e dalle sponde (cfr. Cass., sez. 3, n° 23148 del 31/10/2014: “In tema di concorso del
fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 cod. civ.
- applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 cod. civ., anche nel campo della
responsabilità extracontrattuale - la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni
dei quali chiede il risarcimento usando l'ordinaria diligenza deve essere fornita dal debitore- danneggiante che pretende di non risarcirlo, in tutto o in parte”).
…
In quanto custode dell'alveo la è responsabile, ai sensi degli artt. 2051 c.c., per i CP_1
danni subiti dal fondo agricolo del ricorrente in ragione della omessa manutenzione del corpo idrico, del suo alveo e dei suoi argini.
Ai sensi dell'art. 2051 c.c., infatti, una volta che l'attore abbia provato l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, spetta al convenuto provare, per liberarsi della responsabilità che gli deriva dai suoi obblighi di vigilanza e di controllo della cosa, l'esistenza
7 di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr. Cass., sez. 3, n° 11227 del 08/05/2008; Cass., sez. 3, n°
8811 del 12/05/2020).
Il che, nel caso di specie, non è avvenuto, ma è anzi emersa (dalle succitate dichiarazioni testimoniali) una specifica responsabilità omissiva nella manutenzione dei canali.
…
Accertati, quindi:
- il verificarsi, a carico del fondo del ricorrente, dell'evento dannoso oggetto di ricorso
(esondazione, in data 24.7.2012, dell'alveo VE, con conseguente invasione del detto fondo da parte di acqua, fango e detriti);
- l'imputabilità di tale evento dannoso alla parte convenuta, in quanto, come ampiamente illustrato, custode dell'alveo, dovendosi presumere, ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed in mancanza di prova del caso fortuito, che esso sia ascrivibile ad un difetto di manutenzione del corpo idrico, del suo alveo e dei suoi argini,
resta da quantificare il cosiddetto danno conseguenza, e cioè i danni patrimoniali subiti dalla ricorrente in ragione dell'evento di cui si discute.
Sul punto va evidenziato che, in considerazione del tempo trascorso dall'evento dannoso,
è apparso inutile disporre una consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento dei danni;
per cui per l'individuazione e per la quantificazione di essi non ci si potrà che rifare, nei limiti del consentito, a quanto emerso dalla prova testimoniale, dalla documentazione in atti e dalla consulenza di parte.
Rispetto a tale ultimo aspetto, va, infatti, sottolineato che vi è agli atti, prodotta da parte ricorrente, una consulenza a firma dell'agronomo consulente tecnico Testimone_2
agrario.
Tuttavia, la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione
8 discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova,
sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass., sez. 2, n° 4437 del 19/05/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche
Cass., sez. 6, n° 9483 del 09/04/2021).
Nel caso di specie il consulente, che è stato per l'appunto sentito anche come teste sulle circostanze di fatto da lui verificate (cfr. dichiarazioni rese dinnanzi al Tribunale di Nola all'udienza del 21 gennaio 2020), dopo aver illustrato lo stato dei luoghi e l'evento, ha effettuato una stima delle spese necessarie per il ripristino dello status quo ante del terreno
(sterri a mano, riammonizzazione ed umificazione, trattamenti del terreno con insetticidi e fungicidi per prevenire patogeni).
Non vengono invece indicati e quantificati danni per perdita di piante e/o di produzione vendibile.
Va tuttavia rilevato che non sono state prodotte prove documentali circa gli effettivi costi sostenuti, nonostante che, alla luce del tempo trascorso dai fatti, sia verosimile che le attività
necessarie per la bonifica siano già state espletate;
né, tanto meno, sono stati allegati i preziari utilizzati per effettuare il calcolo astratto delle spese asseritamente da sostenere.
Né, infine, la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, da cui si percepisce chiaramente l'allagamento del terreno in oggetto (in ogni caso ricavabile dal concorde riferimento dei testi), ma non lo stato preesistente del fondo agricolo e le colture ivi praticate.
Per tali ragioni, tenuto altresì conto del limitato valore probatorio della consulenza di parte
(di cui già si è detto), si ritiene di poter liquidare tutti i detti danni solo in via del tutto equitativa, in una misura che si ritiene di quantificare, anche grazie al supporto della componente tecnica di questo Tribunale, in misura leggermente inferiore alla metà di quanto indicato in consulenza, ed in particolare in euro 6.000,00.
9 Trattandosi di debito di valore, la detta somma deve essere sottoposta a rivalutazione monetaria dalla data del fatto illecito (24.7.2012) fino alla data della presente sentenza, ed inoltre su di essa vanno riconosciuti, quale lucro cessante, gli interessi (che nel caso di specie si ritiene equo determinare nella misura legale), anch'essi decorrenti dalla data del fatto illecito fino alla data della presente sentenza (cfr., tra le tante, Cass., sez. 1, n°
12961 del 24/05/2018).
E', infatti, pacifico che ai debiti di valore si applichi il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi, l'una e gli altri assolvendo a funzioni diverse, giacché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione, al momento della liquidazione finale, in cui si sarebbe trovato se l'evento pregiudizievole non si fosse verificato (danno emergente), mentre i secondi hanno natura compensativa e servono a ristorare il lucro cessante (rispondendo alla finalità di compensare il danneggiato dal pregiudizio derivantegli dal mancato conseguimento dell'equivalente monetario del danno sin dal momento del fatto illecito;
si tratta di un danno che, benché debba essere provato dal creditore, può essere riconosciuto dal giudice anche mediante criteri presuntivi ed equitativi), con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e che,
pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi,
il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa nominalmente (in altri termini, dal momento dell'illecito gli interessi verranno corrisposti prima sulla somma capitale e poi sulla stessa somma capitale così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data della sentenza).
Solo a seguito della sentenza che provvede alla liquidazione del danno il debito risarcitorio di valore si trasforma in debito di valuta: per cui da tale momento, da un lato, a norma dell'art. 1282 c.c., andranno applicati gli interessi nella misura legale sulla somma così come definitivamente rivalutata, mentre, dall'altro lato, nulla più dovrà essere corrisposto a titolo di rivalutazione monetaria.
...
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, la va condannata al Controparte_1
pagamento, in favore della ricorrente e con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario,
della somma di euro 264,00 per spese vive (contributo unificato + marca da bollo) e di euro
2.904,50 per onorari (fase di studio: euro 567,00; fase introduttiva: euro 460,50; fase
10 istruttoria: euro 921,50; fase decisionale: euro 955,50), attenendosi ai valori minimi (attesa la limitata complessità del processo) previsti dalla tabella 12 allegata al D.M. n° 147/22 (l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) per lo scaglione da euro
5.200,01 ad euro 26.000 (valore così individuato in base all'entità complessiva – euro
6.000,00 - del risarcimento riconosciuto in sentenza, che rientra nel detto scaglione pur tenendo conto di rivalutazione ed interessi maturati alla data della sentenza).
Il tutto oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Vista l'espressa richiesta in tal senso, contenuta nel ricorso introduttivo, si ordina, ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33, l'esecuzione provvisoria della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli,
definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna la , in Controparte_1
persona del Presidente pro tempore, al pagamento in favore di della somma di Parte_1
euro 6.000,00, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi) dal 24.07.2012 fino alla data del deposito della presente decisione, ed oltre ad interessi nella misura legale sulla sorta capitale per il primo anno, a partire dal 24.07.2012, e poi sulla detta somma così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data del deposito della presente sentenza;
ed oltre, ancora, agli interessi nella misura legale sulla somma così come definitivamente rivalutata, a partire dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
- condanna altresì la , in persona del Presidente pro tempore, al Controparte_1
pagamento, a favore di e con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario, Parte_1
della somma di di euro 264,00 per spese vive e di euro 2.904,50 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 2.4.2025.
11 Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
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