CASS
Sentenza 4 ottobre 2024
Sentenza 4 ottobre 2024
Massime • 1
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, in caso di diniego della sostituzione della pena detentiva (nella specie, in pena pecuniaria), non può limitarsi a valutare la congruità della pena attraverso i criteri di gravità del fatto e di pericolosità del soggetto, ma è tenuto anche a motivare, in chiave prognostica, le ragioni per cui gli elementi considerati rendono la pena sostitutiva inidonea a raggiungere la finalità rieducativa.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/10/2024, n. 39162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39162 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da I F.A. I nato mi li avverso la sentenza del 6 novembre 2023, della Corte d'appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore gene- rale, Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata il 28 settembre 2024, dall'avv. Massimiliano Cataldo, nell'interesse del ricorrente, con la quale si insiste, anche in replica alle conclusioni rassegnate dalla Procura Generale, per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto F.A. responsabile del reato di cui agli artt. 110 e 599, comma 2, cod. pen. per Penale Sent. Sez. 5 Num. 39162 Anno 2024 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 04/10/2024 aver partecipato, in concorso con altre persone, ad una rissa, in cagione della quale due dei partecipanti riportavano lesioni personali. Il ricorso si compone di un unico motivo d'impugnazione, a mezzo del quale il ricorrente lamenta carenza di motivazione, in relazione al diniego della sostitu- zione della pena detentiva in pena pecuniaria, a norma dell'art. 20-bis n. 4 cod. pen e art. 58 legge 689/1981, in ipotesi privo di un effettivo supporto motivazio- nale, essendosi il giudice limitato a richiamare genericamente i criteri della gravità del reato e della pericolosità del soggetto. CONSIDERATO IN DIRITTO Il motivo è fondato. L'art. 58 della legge n. 689 del 1981 struttura l'esercizio del potere di sosti- tuzione riservando al giudice una duplice valutazione: una, preliminare, in ordine all'an della sostituzione e una, successiva ed eventuale, in ordine al quomodo, e, quindi, alla pena sostitutiva da applicare. Per quel che rileva in questa sede, la decisione preliminare, sull'an ("può ap- plicare le pene sostitutive"), si sostanzia nella valutazione di congruità della pena (sostitutiva) rispetto alla finalità rieducativa del condannato (con il limite della parallela eventuale prognosi di recidivanza); rieducazione che, nelle ipotesi in cui la pena detentiva irrogata sia di breve durata, secondo la prospettiva della riforma, è risultato più facilmente raggiungibile (peraltro con significativa riduzione dei re- lativi costi sociali) proprio attraverso l'irrogazione delle pene sostitutive, per la loro intrinseca idoneità ad escludere (o limitare) l'effetto antisociale e a volte crimino- geno della detenzione negli istituti di pena. In questo contesto, la gravità del fatto e la pericolosità del soggetto rappre- sentano solo i criteri attraverso cui operare la valutazione di congruità; un dato sostanziale da leggere in ragione dell'oggetto di valutazione: l'idoneità della pena (sostitutiva) rispetto alla finalità rieducativa. E tanto impone al giudice un più gra- voso onere motivazionale: quello di indicare, specificamente, le ragioni per le quali la gravità del fatto e la pericolosità del soggetto hanno reso la pena sostitutiva (che, entro i limiti di pena indicati normativamente, si presume tale) inidonea in concreto a raggiungere la sua precipua finalità rieducativa, imponendo l'applica- zione dello strumento sanzionatorio "residuale" (rappresentato dalla detenzione presso i luoghi di pena). Ciò considerato, la Corte territoriale si è limitata a richiamare il pregresso giudizio di gravità dei fatti e di pericolosità del soggetto, omettendo ogni valuta- zione in ordine all'incidenza prognostica degli elementi considerati rispetto all'og- getto della valutazione: la prognosi rieducativa. E ciò nonostante che: a) in ragione della concreta determinazione (mesi tre di reclusione), la pena detentiva irrogata (la reclusione) fosse l'ipotesi "residuale", da considerare solo all'esito della valu- tazione di inidoneità della pena sostitutiva;
b) con la proposizione dei motivi d'ap- pello, il ricorrente avesse dato atto (allegando anche il parere favorevole del Pro- curatore generale) di una pluralità di circostanze astrattamente idonee ad essere valutate all'interno del detto giudizio prognostico (il periodo di detenzione sofferto, l'intervenuta rielaborazione critica, l'esperienza criminosa vissuta e gli effetti po- sitivi che la pena doveva avere sortito). La sentenza impugnata va quindi annullata, limitatamente al profilo del trat- tamento sanzionatorio e, segnatamente, alla possibilità di sostituire la pena de- tentiva con altra, sostitutiva di quest'ultima, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio sul punto. La natura del reato e il coinvolgimento di minori impone l'oscuramento del presente provvedimento.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sostituzione della pena de- tentiva, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte d'ap- pello di Roma. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge. Così deciso il 4 ottobre 2024 Il C Il Presidente
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore gene- rale, Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata il 28 settembre 2024, dall'avv. Massimiliano Cataldo, nell'interesse del ricorrente, con la quale si insiste, anche in replica alle conclusioni rassegnate dalla Procura Generale, per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto F.A. responsabile del reato di cui agli artt. 110 e 599, comma 2, cod. pen. per Penale Sent. Sez. 5 Num. 39162 Anno 2024 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 04/10/2024 aver partecipato, in concorso con altre persone, ad una rissa, in cagione della quale due dei partecipanti riportavano lesioni personali. Il ricorso si compone di un unico motivo d'impugnazione, a mezzo del quale il ricorrente lamenta carenza di motivazione, in relazione al diniego della sostitu- zione della pena detentiva in pena pecuniaria, a norma dell'art. 20-bis n. 4 cod. pen e art. 58 legge 689/1981, in ipotesi privo di un effettivo supporto motivazio- nale, essendosi il giudice limitato a richiamare genericamente i criteri della gravità del reato e della pericolosità del soggetto. CONSIDERATO IN DIRITTO Il motivo è fondato. L'art. 58 della legge n. 689 del 1981 struttura l'esercizio del potere di sosti- tuzione riservando al giudice una duplice valutazione: una, preliminare, in ordine all'an della sostituzione e una, successiva ed eventuale, in ordine al quomodo, e, quindi, alla pena sostitutiva da applicare. Per quel che rileva in questa sede, la decisione preliminare, sull'an ("può ap- plicare le pene sostitutive"), si sostanzia nella valutazione di congruità della pena (sostitutiva) rispetto alla finalità rieducativa del condannato (con il limite della parallela eventuale prognosi di recidivanza); rieducazione che, nelle ipotesi in cui la pena detentiva irrogata sia di breve durata, secondo la prospettiva della riforma, è risultato più facilmente raggiungibile (peraltro con significativa riduzione dei re- lativi costi sociali) proprio attraverso l'irrogazione delle pene sostitutive, per la loro intrinseca idoneità ad escludere (o limitare) l'effetto antisociale e a volte crimino- geno della detenzione negli istituti di pena. In questo contesto, la gravità del fatto e la pericolosità del soggetto rappre- sentano solo i criteri attraverso cui operare la valutazione di congruità; un dato sostanziale da leggere in ragione dell'oggetto di valutazione: l'idoneità della pena (sostitutiva) rispetto alla finalità rieducativa. E tanto impone al giudice un più gra- voso onere motivazionale: quello di indicare, specificamente, le ragioni per le quali la gravità del fatto e la pericolosità del soggetto hanno reso la pena sostitutiva (che, entro i limiti di pena indicati normativamente, si presume tale) inidonea in concreto a raggiungere la sua precipua finalità rieducativa, imponendo l'applica- zione dello strumento sanzionatorio "residuale" (rappresentato dalla detenzione presso i luoghi di pena). Ciò considerato, la Corte territoriale si è limitata a richiamare il pregresso giudizio di gravità dei fatti e di pericolosità del soggetto, omettendo ogni valuta- zione in ordine all'incidenza prognostica degli elementi considerati rispetto all'og- getto della valutazione: la prognosi rieducativa. E ciò nonostante che: a) in ragione della concreta determinazione (mesi tre di reclusione), la pena detentiva irrogata (la reclusione) fosse l'ipotesi "residuale", da considerare solo all'esito della valu- tazione di inidoneità della pena sostitutiva;
b) con la proposizione dei motivi d'ap- pello, il ricorrente avesse dato atto (allegando anche il parere favorevole del Pro- curatore generale) di una pluralità di circostanze astrattamente idonee ad essere valutate all'interno del detto giudizio prognostico (il periodo di detenzione sofferto, l'intervenuta rielaborazione critica, l'esperienza criminosa vissuta e gli effetti po- sitivi che la pena doveva avere sortito). La sentenza impugnata va quindi annullata, limitatamente al profilo del trat- tamento sanzionatorio e, segnatamente, alla possibilità di sostituire la pena de- tentiva con altra, sostitutiva di quest'ultima, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio sul punto. La natura del reato e il coinvolgimento di minori impone l'oscuramento del presente provvedimento.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sostituzione della pena de- tentiva, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte d'ap- pello di Roma. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge. Così deciso il 4 ottobre 2024 Il C Il Presidente