Articolo 123 del Codice della navigazione
Articolo 122Articolo 125
Versione
21 aprile 1942
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Versione
22 ottobre 1996
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Versione
1 marzo 1998
Art. 123.
(Titoli professionali del personale marittimo).

((Il Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto stabilisce i requisiti e i limiti delle abilitazioni della gente di mare e ne disciplina la necessaria attivita' di certificazione))

Per gli altri servizi di bordo i titoli professionali sono:
a) medico di bordo;
b) marconista.

I requisiti per il conseguimento dei titoli e i limiti dell'abilitazione professionale propria a ciascun titolo sono stabiliti per i titoli di cui al primo e secondo comma dal regolamento, e per i titoli di cui al terzo comma da leggi e regolamenti speciali.

Il regolamento determina le altre qualifiche relative all'esercizio della professione marittima e prescrive altresi' i requisiti per la specializzazione del personale di coperta nei servizi inerenti all'esercizio della pesca.

I limiti delle abilitazioni professionali per il personale addetto ai servizi portuali e per il personale tecnico delle costruzioni navali sono stabiliti dal regolamento.
(51)

-------------- AGGIORNAMENTO (51)
Il D.L. 21 ottobre 1996, n. 535 , convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647 , ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Ad integrazione di quanto stabilito negli articoli 115 , 123 , 130 e 134 del codice della navigazione , approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 , sono istituiti, rispettivamente, il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio e il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne".
Entrata in vigore il 1 marzo 1998
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