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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/03/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1349/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione III Civile
Composta dai magistrati:
Dr.ssa Rita RIGONI Presidente
Dr.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere
Dr.ssa M. Gabriella PENNETTA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S EN T EN Z A
Nella causa promossa in appello con citazione notificata il 08.07.2022
da:
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Cadamosto n.17, c.f. , con il proc. dom. Avv. Marco Mion (c.f. C.F._1
- pec: - fax 049.8979965), in C.F._2 Email_1
Padova, viale dell'Industria n. 60, per procura allegata alla citazione d'appello appellante
contro
:
, nato a [...] il [...], residente in [...], Via Aldo Moro n. CP
17, (C.F. ), con il proc. dom. Avv. Andrea Perini (C.F. C.F._3
- - fax n. 045.5112836) in Verona, Corso C.F._4 Email_2
Porta Nuova n. 20 per procura allegata alla comparsa di risposta appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1091/2022 – rep.2029/2022 del Tribunale di Padova –
1 dott.ssa Maddalena Saturni nel giudizio rubricato a RG 2763/2019, pubblicata in data
08.06.2022, notificata all'appellante in data 10.06.2022;
in punto: contratti e obbligazioni varie.
Causa trattata all'udienza del 03.02.2025.
CONCLUSIONI:
Il procuratore dell'appellante ha così concluso:
in via preliminare: previo accertamento della sussistenza di gravi e fondati motivi come dedotti in atti, disporsi la sospensione ex art.283 c.p.c. con decreto motivato inaudita altera parte ovvero con ordinanza, previa audizione delle parti, della efficacia esecutiva della sentenza n.1091/2022 del Tribunale di Padova nella parte in cui si condanna la IG al Parte_1
pagamento al GN delle spese di lite liquidate in euro 6.725 oltre 15% per CP
spese generali, iva e cpa come per legge.
in via principale, nel merito - in riforma della sentenza gravata, accertata e dichiarata l'esclusiva proprietà in capo alla IG quantomeno della somma di euro 60.000 presente in Parte_1
data 15.03.2013 sul conto corrente n.56380 presso la Banca Carige Italia S.p.a. - Filiale di
ON (PD) cointestato a e , quale corrispettivo ivi accreditato a Parte_1 CP
seguito della cessione di quote (con rogito 08.03.2013 Notaio in Legnago rep. Persona_1
n.31894 - racc. n.19521) di esclusiva proprietà della IG pari al 50% del capitale Parte_1
sociale della società (p.i. e c.f. n.03759750288), accertata Controparte_2
l'esecuzione in data 15.03.2013 da parte del GN del bonifico bancario CP
n.553/1/940 dell'importo di euro 120.000 (e pertanto comprensivo anche dell'importo di euro
60.000 di esclusiva proprietà della IG ) sul conto corrente n.1070004R presso la Parte_1
Filiale di IN (PD) intestato alla società con la Controparte_3 Controparte_4
causale "finanziamento soci" e accertata altresì la natura strettamente personale di tale accredito per averne interamente ed esclusivamente beneficiato il solo GN CP
che ha così finanziato la propria società dichiarare l'indebito arricchimento Controparte_4
senza una giusta causa del GN quanto all'importo di euro 60.000 ed il CP
corrispondente depauperamento della IG di tale importo e per l'effetto Parte_1
condannare ex art.2041 c.c. il GN al pagamento dell'importo di euro 60.000 CP
2 (o della maggiore o minore somma che risulterà di giustizia) a favore della IG , Parte_1
maggiorato di interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo.
- rigettare le eccezioni e le domande del convenuto in quanto infondate in fatto e diritto -
condannare il convenuto ex art. 96 comma 3, c.p.c. al pagamento in favore dell'attrice del risarcimento per danni da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
in via istruttoria
- si insiste per l'accoglimento delle proprie istanze di cui alla memoria ex art.183, comma 6, n.2,
c.p.c. del 13.12.2019;
- si insiste per il rigetto delle istanze istruttorie del convenuto ex art.210 c.p.c. e per testi ed interpello, perché inammissibili per tutti i motivi dedotti nella memoria attorea ex art.183, comma
6, n.3, c.p.c. del 04.01.2020;
- ogni istanza istruttoria riservata e con espressa riserva di ulteriormente dedurre e produrre. in ogni caso
- con vittoria di spese (anche generali) e competenze oltre accessori di legge, anche del giudizio di primo grado.
Si dimettono, oltre al duplicato della sentenza n.1091/2022 del Tribunale di Padova, il fascicolo cartaceo di primo grado contenente i documenti da 01 a 09, con la precisazione che i documenti da 10 a 18 sono contenuti nel fascicolo di causa telematico.
Il procuratore dell'appellato ha così concluso:
In via preliminare
- Accertarsi e dichiararsi l'insussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
accertarsi e dichiararsi altresì la cessazione della materia del contendere per aver controparte già provveduto spontaneamente al pagamento delle spese legali liquidate dal Tribunale di
Padova con sentenza n. 1091/2022 del 08.06.2022 e, per l'effetto, rigettarsi l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ex art. 283 c.p.c.;
Nel merito:
- Accertarsi e dichiararsi l'improcedibilità, l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'atto di citazione in appello promosso dalla ORa per le ragioni esposte in atti, Parte_1
3 rigettandosi integralmente le domande tutte formulate dall'appellante e, per l'effetto, confermarsi la sentenza n. 1091/2022 – rep. 2029/2022 del Tribunale di Padova, Giudice Unico Dott.ssa
Maddalena Saturni del 08.06.2022, pubblicata in pari data, emessa nel giudizio di primo grado n. 2763/2019 R.G. ed accogliere le conclusioni come formulate dalla scrivente difesa nel giudizio di primo grado, di seguito trascritte:
Nel merito:
- accertarsi e dichiararsi l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande proposte dalla ORa
per tutte le ragioni esposte nel presente atto;
Parte_1
- accertarsi la responsabilità della ORa per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e, per Parte_1
l'effetto, condannare la Stessa alla rifusione delle spese di lite e ad un equo risarcimento del danno a favore del OR per tutti i motivi esposti in atti. CP
In via istruttoria:
- Si chiede che il Giudice adito voglia ordinare a parte attrice l'esibizione ex art. 210 c.p.c. dei documenti di seguito elencati in suo possesso esclusivo:
1. Copia del contratto di conto corrente bancario n. 56380 sottoscritto dalla sig.ra Parte_1
presso Banca Carige Italia S.p.a - Filiale di Soccolongo (PD);
2. Distinta di chiusura rapporto conto n. 56380 presso Banca Carige Italia S.p.a - Filiale di
Soccolongo (PD) sottoscritta dalla sig.ra ; Parte_1
- Si chiede sin d'ora di essere ammessi alla prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova, coi seguenti testi , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Tes_5
, , , , Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8 Testimone_9 Tes_10
, , Dott. , , Notaio
[...] Testimone_11 Tes_12 Tes_13 Per_2 Testimone_14
di Padova, di Verona, , , Per_3 Persona_4 Tes_15 Tes_16 Tes_17
sui seguenti capitoli di prova:
[...]
1. Vero che la ORa approvava la programmata cessione delle quote per Parte_1
appianare il debito della società di cui era socia?
2. Vero che la ORa era allarmata dai rischi relativi ai possibili rischi esecutivi sulla T_
casa di famiglia?
3. Vero che la ORa era preoccupato dai rischi esecutivi sul reddito del di lei marito T_
4 poiché avrebbe compromesso il benessere della famiglia e dei figli?
4. Vero che alla presenza dei ORi , , e del Testimone_9 Testimone_7 Tes_12
Dott. , la ORa chiedeva rassicurazioni affinché la cessione Persona_5 Parte_1
delle quote avvenisse al più presto per scongiurare ogni rischio?
5. Vero che la ORa chiedeva ai professionisti che seguivano la Società Pasetto Group T_
Srl rassicurazioni circa il buon esito dell'operazione di cessione delle quote?
6. Vero che la OR in numerose circostanze conferiva col e T_ Testimone_7 Tes_9
al fine di avere conferma che la società Pasetto Group Srl fosse interessata
[...]
all'acquisto delle quote?
7. Vero che alla presenza del Notaio per la cessione delle quote di la Per_1 CP_2 T_
chiedeva allo Stesso se quei soldi fossero sufficienti a coprire i debiti della società?
8. Vero che presso lo Studio del Notaio per il medesimo incombente della cessione delle Per_1
quote la OR esclamava “quanti soldi, mai visti cosi tanti soldi”? T_
9. Vero che i ORi e si recavano presso Banca Carige per provvedere alla CP T_
chiusura del conto comune?
10. Vero che i ORi e avevano accese un conto presso Antonveneta Banca Ag. CP T_
di IN per la società? 11. Vero che la ORa dichiarava che avrebbe fatto ogni cosa T_
nelle proprie facoltà per salvare la di lei famiglia e la casa?
12. Vero che gli assegni circolari venivano consegnati dalla ORa al chiedendo T_ CP
Lui di volerli incassare e provvedere cosi ad estinguere i debiti della Società?
13. Vero che la ORa era debitrice della che anticipava per conto della T_ CP_4
il pagamento degli F24 relativi alla di Lei contribuzione alla previdenza (si rammostri al CP_2
teste il doc. 21)?
14. Vero che al ORa si recava presso l'Ufficio di Mestrino (PD) sede della nonché CP_2
della per verificare assieme alla ORa cosa occorresse per CP_4 Testimone_1
provvedere alla cessione delle quote e per appianare cosi i debiti della Società?
15. Vero che la e il di Lei padre, OR , avevano un conto cointestato T_ Tes_17
Conto e un conto presso acceso già all'epoca dell'incasso degli assegni Pt_2 CP_5
per cui è causa (si rammostri al teste doc. 23 bis)?
5 - Si chiede l'abilitazione a prova contraria sui capitoli di parte avversaria eventualmente ammessi. - Si chiede ammissione di prova per Interpello formale sui capitoli di cui sopra di parte attrice.
- Si chiede si voglia disporre CTU contabile volta ad accertare i conferimenti sul c.c. di CP_2
provenissero esclusivamente da e che la stessa fosse debitrice di CP_4 CP_2
nonché che le anticipazioni per la previdenza della non fossero Controparte_6 T_
supportate da bensì da CP_2 CP_4
- In ogni caso respingersi la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori formulata da parte attrice nelle memorie di cui all'art. 183 VI co. n. 1, 2 e 3 c.p.c., per i motivi esposti negli atti di causa. In ogni caso - Con condanna della ORa al pagamento delle spese e compensi T_
determinati in forza del D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, oltre a rimb. forf 15%, CpA 4% ed Iva 22%, con distrazione delle stesse ex art. 93 c.p.c. a favore della scrivente difesa che si dichiara antistataria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1091/2022 pubblicata l'08.06.2022 il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando nella causa R. G. n. 2763/2019 promossa con citazione notificata in data
12.04.2019 – con la quale conveniva in giudizio il coniuge , da cui Parte_1 CP
era giudizialmente separata dal 2017, sostenendo che lo stesso aveva disposto della somma di
€ 60.000,00 di sua esclusiva proprietà mediante un bonifico bancario di € 120.000,00 eseguito in data 15.3.2013 con denaro proveniente dal conto corrente cointestato ai coniugi per trasferirla alla società alla quale era estranea, con la causale Controparte_4 Parte_1
“finanziamento soci”, chiedendo la condanna dello stesso alla restituzione della predetta somma ai sensi dell'art. 2041 Cod. Civ., nella quale si costituiva eccependo CP
l'incompetenza funzionale del Tribunale ordinario in favore del Tribunale delle Imprese,
l'inammissibilità e l'insussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 2041 Cod. Civ.,
l'esistenza di un accordo in base al quale i coniugi avevano convenuto di disporre delle somme del conto cointestato in favore di e la legittimità dell'operazione bancaria da lui Controparte_4
eseguita - rigettava le domande attoree e condannava alla rifusione delle spese di Parte_1
lite in favore di . CP
6 Avverso la sentenza – pronunciata nel contraddittorio delle parti e all'esito di un'istruttoria con acquisizioni documentali – ha proposto appello chiedendone la riforma e Parte_1
censurandola per il seguente unico motivo:
1) violazione ed errata applicazione dell'art. 2041 Cod. Civ. per avere il Tribunale di Padova
valorizzato il silenzio e l'inerzia quali prove indiziarie dell'esistenza di un accordo o comunque del consenso all'atto di disposizione patrimoniale eseguito da CP
conseguentemente ritenendo giustificato lo spostamento patrimoniale dallo stesso effettuato.
L'appellato si è costituito in giudizio con comparsa del 31.10.2022 eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per la violazione dell'art. 342 c.p.c., chiedendone, nel merito, il rigetto e la conferma della sentenza impugnata, riproponendo le istanze istruttorie e di ammissione di CTU svolte in primo grado e opponendosi all'ammissione delle istanze avversarie.
Per l'udienza del 03.02.2025, cui la causa è pervenuta a seguito di rinvii e della sostituzione del
Relatore, le parti hanno depositato le rispettive note di precisazione delle conclusioni espressamente rinunciando ai termini per il deposito delle note conclusive ai sensi dell'art. 190
c.p.c. e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel giudizio di primo grado, promosso con citazione notificata il 12.04.2019, Parte_1
conveniva l'ex coniuge esponendo di essere esclusiva proprietaria della somma CP
di € 60.000,00, riveniente dalla cessione delle proprie quote della società intervenuta CP_2
con rogito del Notaio di Legnago rep. n.31894 - racc. n. 19521 in data Persona_1
08.03.2013, depositata in data 08.03.2013 presso la Banca Carige Italia s.p.a. - Filiale di
ON (PD), sul conto corrente n. 56380 cointestato a e . Parte_1 CP
L'ex coniuge , in data 15.03.2013, aveva eseguito con provvista proveniente da CP
tale conto il bonifico bancario n. 553/1/940 di € 120.000,00 con la causale "finanziamento soci"
in favore di sul conto corrente n. 1070004R presso la Controparte_4 Controparte_3
Filiale di IN (PD), intestato alla medesima società, della quale a tale data egli era amministratore unico e deteneva una quota pari all'85% del capitale sociale.
Tra i soci di non figurava , che all'epoca era coniugata con Controparte_4 Parte_1 CP
7 in regime di separazione dei beni in forza di convenzione matrimoniale stipulata con atto CP
del notaio rep. 5632 in data 18.09.2002. Persona_6
Pertanto, aveva illegittimamente distratto dal conto corrente comune n. 56380 CP
presso Banca Carige Italia s.p.a. quantomeno la somma di € 60.000,00 di sua esclusiva proprietà senza la sua autorizzazione, utilizzandola per la gestione di suoi affari personali, con arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 Cod. Civ. ai suoi danni, avendo con il bonifico di
€ 120.000,00, eseguito con la causale “finanziamento soci", disposto anche della somma di €
60.000,00 di sua esclusiva proprietà per trasferirla nel patrimonio della società Controparte_4
Costituitosi in giudizio in data 12.07.2019 eccepiva in via preliminare CP
l'incompetenza del Tribunale adito in favore della Sezione Specializzata in materia di Imprese,
avendo la domanda ad oggetto rapporti relativi a trasferimenti di partecipazioni societarie;
nel merito ne chiedeva il rigetto e la condanna di per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e al Parte_1
versamento di un equo risarcimento del danno in suo favore oltre alla rifusione delle spese di lite.
Il Tribunale respingeva l'eccezione di incompetenza del Tribunale ordinario per la mancanza di connessione della causa, relativa a una vendita di quote di una s.a.s., con l'articolo 3 comma 3
d.lgs. 168/2003, non venendo in rilievo alcuna questione attinente a “rapporti societari”
riconducibili alla società Controparte_4
Con riferimento all'inammissibilità dell'azione ex art. 2041 Cod. Civ. per il difetto del requisito della residualità, in applicazione dell'orientamento della Corte di Cassazione richiamato nella sentenza, il Tribunale riteneva ammissibile l'azione di arricchimento in quanto prevista da clausole generali, come quella risarcitoria per responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 Cod. Civ., rilevando che l'unica azione astrattamente spettante a nei confronti Parte_1
del cointestatario del conto poteva essere l'azione generale ex art. 2043 Cod. CP
Civ., avendo lo stesso disposto di somme di sua proprietà depositate nel conto corrente cointestato senza il suo consenso e in misura eccedente la quota parte da considerarsi di sua pertinenza.
In applicazione del principio della ragione più liquida, il Tribunale respingeva la domanda attorea ritenendo che il convenuto avesse fornito la prova indiziaria della sussistenza del
8 consenso dell'attrice allo spostamento patrimoniale oggetto di causa, avendo la stessa già dal
2014 avuto contezza del prelievo non autorizzato di € 60.000,00 senza contestarlo, neppure in sede di separazione giudiziale - definita con la sentenza n. 228 del gennaio del 2017 – ed essendo risultato che la prima contestazione della mancanza di causa del prelievo effettuato dal
GN era stata svolta dal difensore dell'attrice nel giugno del 2018. CP
Secondo il Tribunale, mancando al momento della chiusura del conto cointestato la somma di €
120.000,00 e non avendo l'attrice contestato al GN l'ammanco prima del giugno del T_
2018, il silenzio della stessa per circa cinque anni doveva valutarsi quale indizio grave e preciso del suo consenso allo spostamento patrimoniale.
L'attrice, pur avendo più volte sostenuto in giudizio di aver contestato l'ammanco di € 60.000,00
nell'immediatezza della chiusura del conto, non aveva provato la circostanza, per cui tale condotta doveva valutarsi come sintomatica dell'esistenza di un accordo o comunque del suo consenso all'atto di disposizione patrimoniale del marzo del 2013.
Pur considerando che il convenuto non aveva fornito la prova dell'esatta consistenza CP
dell'accordo intercorso con l'attrice e pur avendo ritenuto indimostrate le vicende societarie e di debito-credito tra e dallo stesso dedotte, il Tribunale riteneva CP_2 Controparte_4
assorbente la presunzione del consenso dell'attrice allo spostamento patrimoniale in questione in quanto le ragioni specifiche del consenso che potevano aver giustificato un accordo con l'ex coniuge negli anni 2012-2013 potevano “anche rimanere non dimostrate, dovendosi invece
unicamente dimostrare che la parte c.d. impoverita (o presunta tale) abbia prestato appunto il
proprio consenso allo spostamento patrimoniale impugnato, di cui oggi non può rivendicare la
ingiustificatezza”.
Così inquadrati i fatti, deve preliminarmente respingersi l'eccezione di inammissibilità per la dedotta violazione dell'art. 342 c.p.c., atteso che l'atto di impugnazione consente di individuare le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, sì da consentire al giudice di comprendere il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività
difensiva. Va, invero, osservato che “la specificità dei motivi, ex art. 342 cod. proc. civ., per la rituale proposizione dell'atto di appello, esige, anche quando la sentenza di primo grado sia stata integralmente censurata, che, alle argomentazioni in essa svolte, vengano contrapposte
9 quelle dell'appellante volte ad incrinarne il fondamento logico-giuridico poiché la parte volitiva dell'appello deve accompagnarsi ad una componente argomentativa diretta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice” (Cass. n. 22781 del 27.10.2014; cfr. anche
Cass. ord. n. 13535 del 30.05.2018). E ciò è senz'altro ravvisabile nella specie.
Deve inoltre rilevarsi che l'appellato non ha proposto impugnazione incidentale con riferimento al rigetto da parte del Tribunale dell'eccezione di incompetenza del Tribunale ordinario e della competenza a pronunciarsi del Tribunale delle Imprese, né con riferimento alla ritenuta applicabilità alla fattispecie dell'art. 2041 Cod. Civ., per cui su tali capi della sentenza si è
formato il giudicato.
Nel merito, l'appello si profila meritevole di accoglimento per quanto di seguito specificato.
Con l'unico motivo l'appellante lamenta l'errato rigetto da parte del Tribunale della domanda ex art. 2041 Cod. Civ. sulla base degli elementi di prova documentale da essa forniti e sulla base della valorizzazione del silenzio e dell'inerzia da lei manifestati con riferimento allo spostamento patrimoniale di € 60.000,00 effettuato dall'appellato quali indizi precisi e concordanti del suo consenso, idonei ad escludere l'applicabilità dell'art. 2041 Cod. Civ.
La censura è fondata.
La IG nella presente causa contesta l'indebita distrazione di somme da parte dell'ex T_
coniuge , operata mediante l'esecuzione da parte dello stesso in data CP
15.03.2013 di un bonifico bancario da un conto corrente cointestato all'allora coniuge in favore della società della quale egli era socio. Controparte_4
Sul conto cointestato era stata depositata la somma di € 60.000 di esclusiva proprietà
dell'appellante, la quale ha contestato di averne autorizzato il trasferimento in favore della società sostenendo di essere stata privata di tale importo con un Controparte_4
corrispondente arricchimento dell'appellato, che aveva perciò acquisito un diritto di credito verso
Cont la società alla cui compagine l'appellante era estranea. CP_4
Tale operazione avrebbe dovuto valutarsi come priva di giusta causa e sanzionabile ai sensi dell'art. 2041 Cod. Civ., non sussistendo alcun titolo giustificativo della condotta del GN
. CP
Il Tribunale avrebbe erroneamente valorizzato il tempo trascorso dall'esecuzione del bonifico a
10 febbraio 2014 alla contestazione di giugno 2018 come indizio grave e preciso dell'esistenza di un preventivo accordo o di un consenso all'atto dispositivo dell'ex coniuge poiché l'appellante aveva mantenuto in quel periodo una condotta “silente” ed “inerte” in merito al prelievo da parte dello stesso del denaro dal conto cointestato.
Le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale sulla base degli atti e delle risultanze istruttorie non sono condivisibili.
Deve, in primo luogo, osservarsi che il silenzio in materia di manifestazione della volontà
negoziale assume una rilevanza giuridicamente diversa in rapporto alle circostanze oggettive in cui si inserisce e che la rilevanza negoziale del silenzio non ha avuto pacifico ed univoco riconoscimento in ambito civilistico anzi, secondo l'opinione ormai consolidata, il silenzio in genere non può essere identificato con il consenso, difettando in esso ogni elemento oggettivo sufficiente a far presumere l'esistenza di una manifestazione di volontà.
Si ritiene che il silenzio possa, in concreto, assumere la rilevanza di manifestazione tacita di volontà nei casi in cui la parte interessata abbia l'onere, derivante dalla legge, dalla consuetudine o da una norma contrattuale, di esprimere una dichiarazione determinata (cfr.
Cass. Civ. Sent. 14.05.2014 n. 10533).
Nella specie, la valutazione in termini di tacito consenso del silenzio dell'appellante riguardo al trasferimento della somma di € 60.000,00 depositata nel conto corrente cointestato,
pacificamente riconosciuta come di sua esclusiva proprietà – effettuato dall'allora coniuge in separazione dei beni in favore di un soggetto, ossia la società CP Controparte_4
della quale egli all'epoca era Amministratore Unico e deteneva una quota pari all'85% del capitale sociale e della quale l'appellante non era socia - avrebbe richiesto l'acquisizione della prova delle circostanze dedotte dall'appellato, ossia dell'esistenza dell'asserito debito, gravante anche sulla IG , di della quale l'appellante era stata socia accomandante, T_ CP_2
nei confronti di Controparte_4
Lo stesso Tribunale afferma di non ignorare “…che il convenuto , in corso di causa, non CP
ha fornito la prova dell'esatta consistenza dell'accordo intercorso al riguardo con l'attrice T_
(rimanendo indimostrate le vicende societarie e di debito-credito narrate tra la e la CP_2 [...]
: ciò però non è dirimente ai fini del decidere, in quanto la motivazione sopra CP_4
11 esposta in merito alla presenza del consenso della per lo spostamento patrimoniale di cui T_
si discute è assorbente”.
Il Tribunale dunque, pur avendo ritenuto indimostrata l'esatta consistenza dell'accordo che sarebbe intercorso tra le parti per il ripianamento del predetto debito societario e pur avendo escluso la sussistenza della prova delle vicende societarie narrate dall'appellato, ha fondato la decisione sul presunto consenso dell'appellante al trasferimento della somma, senza scrutinare le ragioni per le quali la stessa avrebbe dovuto espressamente o tacitamente acconsentire a un'operazione societaria dalla quale non avrebbe potuto trarre alcun beneficio.
Dal “finanziamento soci” di € 120.000,00 effettuato in favore di poteva derivare, Controparte_4
infatti, un diritto di credito in favore del solo e non anche della IG . CP T_
I presupposti dell'azione generale di arricchimento prevista dall'art. 2041 Cod. Civ. sono l'arricchimento di un soggetto e il corrispondente depauperamento di un altro in mancanza di causa che giustifichi il pregiudizio subito e il nesso causale tra diminuzione patrimoniale dell'uno e l'arricchimento dell'altro.
L'attore, essendo l'impoverimento costituito dalla perdita di un'utilità attribuitagli dall'ordinamento in forma esclusiva, ha l'onere di provare che un proprio impoverimento ha determinato un correlativo arricchimento altrui e, in particolare, ha l'onere di provare i presupposti del proprio titolo (ad es. la proprietà del bene sottrattogli), mentre è onere del convenuto provare che sussiste una “giusta causa”, poiché quest'ultima costituisce un elemento impeditivo all'applicazione della norma.
Il GN ha sostenuto che era intercorso uno specifico accordo con la IG CP
, all'epoca socia accomandante della società della quale egli era socio T_ CP_2
accomandatario, per la cessione alla società Pasetto Group s.r.l. dell'intera partecipazione della
IG in e del 49% della quota dello stesso . Parte_1 CP_2 CP
Tale accordo prevedeva quale condizione essenziale per il perfezionamento dell'operazione l'impegno dei GNi e di versare il prezzo ricavato dalla liquidazione delle proprie T_ CP
quote a per saldare il debito di nei confronti della stessa. Controparte_4 CP_2
Avendo lo stesso Tribunale escluso la sussistenza della prova dell'accordo intercorso tra le parti e delle vicende societarie e di debito-credito illustrate dall'odierno appellato tra e CP_2 [...]
[...] e quindi la prova della sussistenza dell'asserito debito dell'odierna appellante nei CP_7
confronti di l'accertamento in via presuntiva del consenso dalla stessa prestato Controparte_4
all'operazione non poteva essere considerato di per sé sufficiente a costituire la giusta causa del trasferimento di denaro effettuato dall'appellato.
La prova dell'esistenza di un preciso accordo tra le parti asseritamente finalizzato a scongiurare i rischi di una possibile esecuzione sulla casa familiare a causa del debito maturato dalla società di cui l'appellante era socia accomandante, avrebbe dovuto essere CP_2
documentalmente fornita dall'appellato, essendo a tal fine inidonei i capitoli di prova testimoniale dedotti in primo grado, riproposti nel presente giudizio, in quanto riferiti a circostanze documentate o suscettibili di prova documentale (cap. 1, 13), valutative (capp. 2, 3,
11,12), irrilevanti (capp. da 4 a 9, 14 e 15), e non contestate (cap. 10).
Non sussistono, quindi, i presupposti per l'ammissione nel presente grado delle istanze istruttorie orali reiterate dalle parti.
Degli accordi riferiti all'incorporazione e all'acquisto delle quote asseritamente intercorsi tra T_
, e la società Pasetto Group s.r.l. per saldare il debito di nei
[...] CP CP_2
confronti di Pasetto Group s.r.l. l'appellato non ha fornito alcuna prova, come ha specificato lo stesso Tribunale.
Ne consegue che mentre l'appellante ha fornito la prova del fatto costitutivo del proprio credito,
che è risultato documentato e incontestato, l'appellato non ha fornito la prova della sussistenza della giusta causa del trasferimento di denaro da lui effettuato.
In mancanza della prova relativa alla sussistenza del preteso debito in capo all'appellante verso il trasferimento da parte dell'appellato della somma di € 120.000,00 dal conto corrente CP_4
comune al conto di tale società a titolo di “finanziamento soci” appare finalizzato unicamente a fare entrare tale somma nella disponibilità esclusiva di , socio per l'85% e CP
Amministratore Unico di per cui l'operazione si profila priva di giusta causa nei Controparte_4
confronti dell'appellante con riferimento agli € 60.000,00 pacificamente di proprietà della stessa.
La Corte di Cassazione ha, infatti, stabilito che: “L'azione di ingiustificato arricchimento di cui
all'art. 2041 c.c., per la sua natura complementare e sussidiaria, può essere proposta solo
quando ricorrano due presupposti: a) la mancanza di un titolo specifico idoneo a far valere il
13 diritto di credito;
b) l'unicità del fatto causativo dell'impoverimento sussistente quando la
prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito e lo spostamento
patrimoniale non risulti determinato da fatti distinti, incidenti su due situazioni diverse e in modo
indipendente l'uno dall'altro, con conseguente esclusione dei casi di arricchimento cd.
"indiretto", nei quali l'arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era
destinata la prestazione dell'impoverito…. In ipotesi di arricchimento cd. "indiretto", l'azione ex
art. 2041 c.c. è esperibile soltanto contro il terzo che abbia conseguito l'indebita locupletazione
nei confronti dell'istante in forza di rapporto gratuito (ovvero di fatto) con il soggetto obbligato
verso il depauperato, resosi insolvente nei riguardi di quest'ultimo” (cfr. Cass. Civ., Sent. n.
29672/2021).
L'appello va, pertanto, accolto.
L'appellato dovrà essere condannato a restituire all'appellante la somma di € 60.000,00, con gli interessi legali dal 12.06.2018 (cfr. doc. 9 primo grado appellante) al saldo e le somme dalla stessa corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre agli interessi dal pagamento al saldo, essendo risultato incontestato il versamento di tali somme da parte dell'appellante.
Ogni ulteriore domanda è assorbita.
La riforma della sentenza comporta la liquidazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio secondo il principio unitario, che vanno poste a carico dell'appellato in ragione della sua soccombenza in entrambi i gradi nella misura liquidata in dispositivo, in base al D.M. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza del
Tribunale di Padova n. 1091/2022, così provvede:
1) condanna a restituire a la somma di € 60.000,00 oltre agli CP Parte_1
interessi legali dal 12.06.2018 al saldo;
2) condanna l'appellato alla rifusione in favore di delle spese del CP Parte_3
giudizio, che liquida per il primo grado in € 11.268,00 (con applicazione dei parametri minimi relativamente alla fase istruttoria, esauritasi con il deposito delle memorie) per compensi
14 professionali, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali, e oltre a CPNA e IVA e per il grado d'appello in € 5.103,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario del
15% per spese generali, e oltre a CPNA e IVA esclusa la fase istruttoria, non tenutasi;
3) condanna l'appellato a restituire all'appellante quanto da essa corrisposto in forza della sentenza di primo grado con gli interessi dal pagamento al saldo.
Così deciso in Venezia in data 03 marzo 2025.
La Presidente
Dott. Rita Rigoni
Il Consigliere Estensore
Dott. Maria Gabriella Pennetta
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione III Civile
Composta dai magistrati:
Dr.ssa Rita RIGONI Presidente
Dr.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere
Dr.ssa M. Gabriella PENNETTA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S EN T EN Z A
Nella causa promossa in appello con citazione notificata il 08.07.2022
da:
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Cadamosto n.17, c.f. , con il proc. dom. Avv. Marco Mion (c.f. C.F._1
- pec: - fax 049.8979965), in C.F._2 Email_1
Padova, viale dell'Industria n. 60, per procura allegata alla citazione d'appello appellante
contro
:
, nato a [...] il [...], residente in [...], Via Aldo Moro n. CP
17, (C.F. ), con il proc. dom. Avv. Andrea Perini (C.F. C.F._3
- - fax n. 045.5112836) in Verona, Corso C.F._4 Email_2
Porta Nuova n. 20 per procura allegata alla comparsa di risposta appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1091/2022 – rep.2029/2022 del Tribunale di Padova –
1 dott.ssa Maddalena Saturni nel giudizio rubricato a RG 2763/2019, pubblicata in data
08.06.2022, notificata all'appellante in data 10.06.2022;
in punto: contratti e obbligazioni varie.
Causa trattata all'udienza del 03.02.2025.
CONCLUSIONI:
Il procuratore dell'appellante ha così concluso:
in via preliminare: previo accertamento della sussistenza di gravi e fondati motivi come dedotti in atti, disporsi la sospensione ex art.283 c.p.c. con decreto motivato inaudita altera parte ovvero con ordinanza, previa audizione delle parti, della efficacia esecutiva della sentenza n.1091/2022 del Tribunale di Padova nella parte in cui si condanna la IG al Parte_1
pagamento al GN delle spese di lite liquidate in euro 6.725 oltre 15% per CP
spese generali, iva e cpa come per legge.
in via principale, nel merito - in riforma della sentenza gravata, accertata e dichiarata l'esclusiva proprietà in capo alla IG quantomeno della somma di euro 60.000 presente in Parte_1
data 15.03.2013 sul conto corrente n.56380 presso la Banca Carige Italia S.p.a. - Filiale di
ON (PD) cointestato a e , quale corrispettivo ivi accreditato a Parte_1 CP
seguito della cessione di quote (con rogito 08.03.2013 Notaio in Legnago rep. Persona_1
n.31894 - racc. n.19521) di esclusiva proprietà della IG pari al 50% del capitale Parte_1
sociale della società (p.i. e c.f. n.03759750288), accertata Controparte_2
l'esecuzione in data 15.03.2013 da parte del GN del bonifico bancario CP
n.553/1/940 dell'importo di euro 120.000 (e pertanto comprensivo anche dell'importo di euro
60.000 di esclusiva proprietà della IG ) sul conto corrente n.1070004R presso la Parte_1
Filiale di IN (PD) intestato alla società con la Controparte_3 Controparte_4
causale "finanziamento soci" e accertata altresì la natura strettamente personale di tale accredito per averne interamente ed esclusivamente beneficiato il solo GN CP
che ha così finanziato la propria società dichiarare l'indebito arricchimento Controparte_4
senza una giusta causa del GN quanto all'importo di euro 60.000 ed il CP
corrispondente depauperamento della IG di tale importo e per l'effetto Parte_1
condannare ex art.2041 c.c. il GN al pagamento dell'importo di euro 60.000 CP
2 (o della maggiore o minore somma che risulterà di giustizia) a favore della IG , Parte_1
maggiorato di interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo.
- rigettare le eccezioni e le domande del convenuto in quanto infondate in fatto e diritto -
condannare il convenuto ex art. 96 comma 3, c.p.c. al pagamento in favore dell'attrice del risarcimento per danni da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
in via istruttoria
- si insiste per l'accoglimento delle proprie istanze di cui alla memoria ex art.183, comma 6, n.2,
c.p.c. del 13.12.2019;
- si insiste per il rigetto delle istanze istruttorie del convenuto ex art.210 c.p.c. e per testi ed interpello, perché inammissibili per tutti i motivi dedotti nella memoria attorea ex art.183, comma
6, n.3, c.p.c. del 04.01.2020;
- ogni istanza istruttoria riservata e con espressa riserva di ulteriormente dedurre e produrre. in ogni caso
- con vittoria di spese (anche generali) e competenze oltre accessori di legge, anche del giudizio di primo grado.
Si dimettono, oltre al duplicato della sentenza n.1091/2022 del Tribunale di Padova, il fascicolo cartaceo di primo grado contenente i documenti da 01 a 09, con la precisazione che i documenti da 10 a 18 sono contenuti nel fascicolo di causa telematico.
Il procuratore dell'appellato ha così concluso:
In via preliminare
- Accertarsi e dichiararsi l'insussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
accertarsi e dichiararsi altresì la cessazione della materia del contendere per aver controparte già provveduto spontaneamente al pagamento delle spese legali liquidate dal Tribunale di
Padova con sentenza n. 1091/2022 del 08.06.2022 e, per l'effetto, rigettarsi l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ex art. 283 c.p.c.;
Nel merito:
- Accertarsi e dichiararsi l'improcedibilità, l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'atto di citazione in appello promosso dalla ORa per le ragioni esposte in atti, Parte_1
3 rigettandosi integralmente le domande tutte formulate dall'appellante e, per l'effetto, confermarsi la sentenza n. 1091/2022 – rep. 2029/2022 del Tribunale di Padova, Giudice Unico Dott.ssa
Maddalena Saturni del 08.06.2022, pubblicata in pari data, emessa nel giudizio di primo grado n. 2763/2019 R.G. ed accogliere le conclusioni come formulate dalla scrivente difesa nel giudizio di primo grado, di seguito trascritte:
Nel merito:
- accertarsi e dichiararsi l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande proposte dalla ORa
per tutte le ragioni esposte nel presente atto;
Parte_1
- accertarsi la responsabilità della ORa per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e, per Parte_1
l'effetto, condannare la Stessa alla rifusione delle spese di lite e ad un equo risarcimento del danno a favore del OR per tutti i motivi esposti in atti. CP
In via istruttoria:
- Si chiede che il Giudice adito voglia ordinare a parte attrice l'esibizione ex art. 210 c.p.c. dei documenti di seguito elencati in suo possesso esclusivo:
1. Copia del contratto di conto corrente bancario n. 56380 sottoscritto dalla sig.ra Parte_1
presso Banca Carige Italia S.p.a - Filiale di Soccolongo (PD);
2. Distinta di chiusura rapporto conto n. 56380 presso Banca Carige Italia S.p.a - Filiale di
Soccolongo (PD) sottoscritta dalla sig.ra ; Parte_1
- Si chiede sin d'ora di essere ammessi alla prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova, coi seguenti testi , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Tes_5
, , , , Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8 Testimone_9 Tes_10
, , Dott. , , Notaio
[...] Testimone_11 Tes_12 Tes_13 Per_2 Testimone_14
di Padova, di Verona, , , Per_3 Persona_4 Tes_15 Tes_16 Tes_17
sui seguenti capitoli di prova:
[...]
1. Vero che la ORa approvava la programmata cessione delle quote per Parte_1
appianare il debito della società di cui era socia?
2. Vero che la ORa era allarmata dai rischi relativi ai possibili rischi esecutivi sulla T_
casa di famiglia?
3. Vero che la ORa era preoccupato dai rischi esecutivi sul reddito del di lei marito T_
4 poiché avrebbe compromesso il benessere della famiglia e dei figli?
4. Vero che alla presenza dei ORi , , e del Testimone_9 Testimone_7 Tes_12
Dott. , la ORa chiedeva rassicurazioni affinché la cessione Persona_5 Parte_1
delle quote avvenisse al più presto per scongiurare ogni rischio?
5. Vero che la ORa chiedeva ai professionisti che seguivano la Società Pasetto Group T_
Srl rassicurazioni circa il buon esito dell'operazione di cessione delle quote?
6. Vero che la OR in numerose circostanze conferiva col e T_ Testimone_7 Tes_9
al fine di avere conferma che la società Pasetto Group Srl fosse interessata
[...]
all'acquisto delle quote?
7. Vero che alla presenza del Notaio per la cessione delle quote di la Per_1 CP_2 T_
chiedeva allo Stesso se quei soldi fossero sufficienti a coprire i debiti della società?
8. Vero che presso lo Studio del Notaio per il medesimo incombente della cessione delle Per_1
quote la OR esclamava “quanti soldi, mai visti cosi tanti soldi”? T_
9. Vero che i ORi e si recavano presso Banca Carige per provvedere alla CP T_
chiusura del conto comune?
10. Vero che i ORi e avevano accese un conto presso Antonveneta Banca Ag. CP T_
di IN per la società? 11. Vero che la ORa dichiarava che avrebbe fatto ogni cosa T_
nelle proprie facoltà per salvare la di lei famiglia e la casa?
12. Vero che gli assegni circolari venivano consegnati dalla ORa al chiedendo T_ CP
Lui di volerli incassare e provvedere cosi ad estinguere i debiti della Società?
13. Vero che la ORa era debitrice della che anticipava per conto della T_ CP_4
il pagamento degli F24 relativi alla di Lei contribuzione alla previdenza (si rammostri al CP_2
teste il doc. 21)?
14. Vero che al ORa si recava presso l'Ufficio di Mestrino (PD) sede della nonché CP_2
della per verificare assieme alla ORa cosa occorresse per CP_4 Testimone_1
provvedere alla cessione delle quote e per appianare cosi i debiti della Società?
15. Vero che la e il di Lei padre, OR , avevano un conto cointestato T_ Tes_17
Conto e un conto presso acceso già all'epoca dell'incasso degli assegni Pt_2 CP_5
per cui è causa (si rammostri al teste doc. 23 bis)?
5 - Si chiede l'abilitazione a prova contraria sui capitoli di parte avversaria eventualmente ammessi. - Si chiede ammissione di prova per Interpello formale sui capitoli di cui sopra di parte attrice.
- Si chiede si voglia disporre CTU contabile volta ad accertare i conferimenti sul c.c. di CP_2
provenissero esclusivamente da e che la stessa fosse debitrice di CP_4 CP_2
nonché che le anticipazioni per la previdenza della non fossero Controparte_6 T_
supportate da bensì da CP_2 CP_4
- In ogni caso respingersi la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori formulata da parte attrice nelle memorie di cui all'art. 183 VI co. n. 1, 2 e 3 c.p.c., per i motivi esposti negli atti di causa. In ogni caso - Con condanna della ORa al pagamento delle spese e compensi T_
determinati in forza del D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, oltre a rimb. forf 15%, CpA 4% ed Iva 22%, con distrazione delle stesse ex art. 93 c.p.c. a favore della scrivente difesa che si dichiara antistataria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1091/2022 pubblicata l'08.06.2022 il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando nella causa R. G. n. 2763/2019 promossa con citazione notificata in data
12.04.2019 – con la quale conveniva in giudizio il coniuge , da cui Parte_1 CP
era giudizialmente separata dal 2017, sostenendo che lo stesso aveva disposto della somma di
€ 60.000,00 di sua esclusiva proprietà mediante un bonifico bancario di € 120.000,00 eseguito in data 15.3.2013 con denaro proveniente dal conto corrente cointestato ai coniugi per trasferirla alla società alla quale era estranea, con la causale Controparte_4 Parte_1
“finanziamento soci”, chiedendo la condanna dello stesso alla restituzione della predetta somma ai sensi dell'art. 2041 Cod. Civ., nella quale si costituiva eccependo CP
l'incompetenza funzionale del Tribunale ordinario in favore del Tribunale delle Imprese,
l'inammissibilità e l'insussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 2041 Cod. Civ.,
l'esistenza di un accordo in base al quale i coniugi avevano convenuto di disporre delle somme del conto cointestato in favore di e la legittimità dell'operazione bancaria da lui Controparte_4
eseguita - rigettava le domande attoree e condannava alla rifusione delle spese di Parte_1
lite in favore di . CP
6 Avverso la sentenza – pronunciata nel contraddittorio delle parti e all'esito di un'istruttoria con acquisizioni documentali – ha proposto appello chiedendone la riforma e Parte_1
censurandola per il seguente unico motivo:
1) violazione ed errata applicazione dell'art. 2041 Cod. Civ. per avere il Tribunale di Padova
valorizzato il silenzio e l'inerzia quali prove indiziarie dell'esistenza di un accordo o comunque del consenso all'atto di disposizione patrimoniale eseguito da CP
conseguentemente ritenendo giustificato lo spostamento patrimoniale dallo stesso effettuato.
L'appellato si è costituito in giudizio con comparsa del 31.10.2022 eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per la violazione dell'art. 342 c.p.c., chiedendone, nel merito, il rigetto e la conferma della sentenza impugnata, riproponendo le istanze istruttorie e di ammissione di CTU svolte in primo grado e opponendosi all'ammissione delle istanze avversarie.
Per l'udienza del 03.02.2025, cui la causa è pervenuta a seguito di rinvii e della sostituzione del
Relatore, le parti hanno depositato le rispettive note di precisazione delle conclusioni espressamente rinunciando ai termini per il deposito delle note conclusive ai sensi dell'art. 190
c.p.c. e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel giudizio di primo grado, promosso con citazione notificata il 12.04.2019, Parte_1
conveniva l'ex coniuge esponendo di essere esclusiva proprietaria della somma CP
di € 60.000,00, riveniente dalla cessione delle proprie quote della società intervenuta CP_2
con rogito del Notaio di Legnago rep. n.31894 - racc. n. 19521 in data Persona_1
08.03.2013, depositata in data 08.03.2013 presso la Banca Carige Italia s.p.a. - Filiale di
ON (PD), sul conto corrente n. 56380 cointestato a e . Parte_1 CP
L'ex coniuge , in data 15.03.2013, aveva eseguito con provvista proveniente da CP
tale conto il bonifico bancario n. 553/1/940 di € 120.000,00 con la causale "finanziamento soci"
in favore di sul conto corrente n. 1070004R presso la Controparte_4 Controparte_3
Filiale di IN (PD), intestato alla medesima società, della quale a tale data egli era amministratore unico e deteneva una quota pari all'85% del capitale sociale.
Tra i soci di non figurava , che all'epoca era coniugata con Controparte_4 Parte_1 CP
7 in regime di separazione dei beni in forza di convenzione matrimoniale stipulata con atto CP
del notaio rep. 5632 in data 18.09.2002. Persona_6
Pertanto, aveva illegittimamente distratto dal conto corrente comune n. 56380 CP
presso Banca Carige Italia s.p.a. quantomeno la somma di € 60.000,00 di sua esclusiva proprietà senza la sua autorizzazione, utilizzandola per la gestione di suoi affari personali, con arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 Cod. Civ. ai suoi danni, avendo con il bonifico di
€ 120.000,00, eseguito con la causale “finanziamento soci", disposto anche della somma di €
60.000,00 di sua esclusiva proprietà per trasferirla nel patrimonio della società Controparte_4
Costituitosi in giudizio in data 12.07.2019 eccepiva in via preliminare CP
l'incompetenza del Tribunale adito in favore della Sezione Specializzata in materia di Imprese,
avendo la domanda ad oggetto rapporti relativi a trasferimenti di partecipazioni societarie;
nel merito ne chiedeva il rigetto e la condanna di per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e al Parte_1
versamento di un equo risarcimento del danno in suo favore oltre alla rifusione delle spese di lite.
Il Tribunale respingeva l'eccezione di incompetenza del Tribunale ordinario per la mancanza di connessione della causa, relativa a una vendita di quote di una s.a.s., con l'articolo 3 comma 3
d.lgs. 168/2003, non venendo in rilievo alcuna questione attinente a “rapporti societari”
riconducibili alla società Controparte_4
Con riferimento all'inammissibilità dell'azione ex art. 2041 Cod. Civ. per il difetto del requisito della residualità, in applicazione dell'orientamento della Corte di Cassazione richiamato nella sentenza, il Tribunale riteneva ammissibile l'azione di arricchimento in quanto prevista da clausole generali, come quella risarcitoria per responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 Cod. Civ., rilevando che l'unica azione astrattamente spettante a nei confronti Parte_1
del cointestatario del conto poteva essere l'azione generale ex art. 2043 Cod. CP
Civ., avendo lo stesso disposto di somme di sua proprietà depositate nel conto corrente cointestato senza il suo consenso e in misura eccedente la quota parte da considerarsi di sua pertinenza.
In applicazione del principio della ragione più liquida, il Tribunale respingeva la domanda attorea ritenendo che il convenuto avesse fornito la prova indiziaria della sussistenza del
8 consenso dell'attrice allo spostamento patrimoniale oggetto di causa, avendo la stessa già dal
2014 avuto contezza del prelievo non autorizzato di € 60.000,00 senza contestarlo, neppure in sede di separazione giudiziale - definita con la sentenza n. 228 del gennaio del 2017 – ed essendo risultato che la prima contestazione della mancanza di causa del prelievo effettuato dal
GN era stata svolta dal difensore dell'attrice nel giugno del 2018. CP
Secondo il Tribunale, mancando al momento della chiusura del conto cointestato la somma di €
120.000,00 e non avendo l'attrice contestato al GN l'ammanco prima del giugno del T_
2018, il silenzio della stessa per circa cinque anni doveva valutarsi quale indizio grave e preciso del suo consenso allo spostamento patrimoniale.
L'attrice, pur avendo più volte sostenuto in giudizio di aver contestato l'ammanco di € 60.000,00
nell'immediatezza della chiusura del conto, non aveva provato la circostanza, per cui tale condotta doveva valutarsi come sintomatica dell'esistenza di un accordo o comunque del suo consenso all'atto di disposizione patrimoniale del marzo del 2013.
Pur considerando che il convenuto non aveva fornito la prova dell'esatta consistenza CP
dell'accordo intercorso con l'attrice e pur avendo ritenuto indimostrate le vicende societarie e di debito-credito tra e dallo stesso dedotte, il Tribunale riteneva CP_2 Controparte_4
assorbente la presunzione del consenso dell'attrice allo spostamento patrimoniale in questione in quanto le ragioni specifiche del consenso che potevano aver giustificato un accordo con l'ex coniuge negli anni 2012-2013 potevano “anche rimanere non dimostrate, dovendosi invece
unicamente dimostrare che la parte c.d. impoverita (o presunta tale) abbia prestato appunto il
proprio consenso allo spostamento patrimoniale impugnato, di cui oggi non può rivendicare la
ingiustificatezza”.
Così inquadrati i fatti, deve preliminarmente respingersi l'eccezione di inammissibilità per la dedotta violazione dell'art. 342 c.p.c., atteso che l'atto di impugnazione consente di individuare le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, sì da consentire al giudice di comprendere il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività
difensiva. Va, invero, osservato che “la specificità dei motivi, ex art. 342 cod. proc. civ., per la rituale proposizione dell'atto di appello, esige, anche quando la sentenza di primo grado sia stata integralmente censurata, che, alle argomentazioni in essa svolte, vengano contrapposte
9 quelle dell'appellante volte ad incrinarne il fondamento logico-giuridico poiché la parte volitiva dell'appello deve accompagnarsi ad una componente argomentativa diretta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice” (Cass. n. 22781 del 27.10.2014; cfr. anche
Cass. ord. n. 13535 del 30.05.2018). E ciò è senz'altro ravvisabile nella specie.
Deve inoltre rilevarsi che l'appellato non ha proposto impugnazione incidentale con riferimento al rigetto da parte del Tribunale dell'eccezione di incompetenza del Tribunale ordinario e della competenza a pronunciarsi del Tribunale delle Imprese, né con riferimento alla ritenuta applicabilità alla fattispecie dell'art. 2041 Cod. Civ., per cui su tali capi della sentenza si è
formato il giudicato.
Nel merito, l'appello si profila meritevole di accoglimento per quanto di seguito specificato.
Con l'unico motivo l'appellante lamenta l'errato rigetto da parte del Tribunale della domanda ex art. 2041 Cod. Civ. sulla base degli elementi di prova documentale da essa forniti e sulla base della valorizzazione del silenzio e dell'inerzia da lei manifestati con riferimento allo spostamento patrimoniale di € 60.000,00 effettuato dall'appellato quali indizi precisi e concordanti del suo consenso, idonei ad escludere l'applicabilità dell'art. 2041 Cod. Civ.
La censura è fondata.
La IG nella presente causa contesta l'indebita distrazione di somme da parte dell'ex T_
coniuge , operata mediante l'esecuzione da parte dello stesso in data CP
15.03.2013 di un bonifico bancario da un conto corrente cointestato all'allora coniuge in favore della società della quale egli era socio. Controparte_4
Sul conto cointestato era stata depositata la somma di € 60.000 di esclusiva proprietà
dell'appellante, la quale ha contestato di averne autorizzato il trasferimento in favore della società sostenendo di essere stata privata di tale importo con un Controparte_4
corrispondente arricchimento dell'appellato, che aveva perciò acquisito un diritto di credito verso
Cont la società alla cui compagine l'appellante era estranea. CP_4
Tale operazione avrebbe dovuto valutarsi come priva di giusta causa e sanzionabile ai sensi dell'art. 2041 Cod. Civ., non sussistendo alcun titolo giustificativo della condotta del GN
. CP
Il Tribunale avrebbe erroneamente valorizzato il tempo trascorso dall'esecuzione del bonifico a
10 febbraio 2014 alla contestazione di giugno 2018 come indizio grave e preciso dell'esistenza di un preventivo accordo o di un consenso all'atto dispositivo dell'ex coniuge poiché l'appellante aveva mantenuto in quel periodo una condotta “silente” ed “inerte” in merito al prelievo da parte dello stesso del denaro dal conto cointestato.
Le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale sulla base degli atti e delle risultanze istruttorie non sono condivisibili.
Deve, in primo luogo, osservarsi che il silenzio in materia di manifestazione della volontà
negoziale assume una rilevanza giuridicamente diversa in rapporto alle circostanze oggettive in cui si inserisce e che la rilevanza negoziale del silenzio non ha avuto pacifico ed univoco riconoscimento in ambito civilistico anzi, secondo l'opinione ormai consolidata, il silenzio in genere non può essere identificato con il consenso, difettando in esso ogni elemento oggettivo sufficiente a far presumere l'esistenza di una manifestazione di volontà.
Si ritiene che il silenzio possa, in concreto, assumere la rilevanza di manifestazione tacita di volontà nei casi in cui la parte interessata abbia l'onere, derivante dalla legge, dalla consuetudine o da una norma contrattuale, di esprimere una dichiarazione determinata (cfr.
Cass. Civ. Sent. 14.05.2014 n. 10533).
Nella specie, la valutazione in termini di tacito consenso del silenzio dell'appellante riguardo al trasferimento della somma di € 60.000,00 depositata nel conto corrente cointestato,
pacificamente riconosciuta come di sua esclusiva proprietà – effettuato dall'allora coniuge in separazione dei beni in favore di un soggetto, ossia la società CP Controparte_4
della quale egli all'epoca era Amministratore Unico e deteneva una quota pari all'85% del capitale sociale e della quale l'appellante non era socia - avrebbe richiesto l'acquisizione della prova delle circostanze dedotte dall'appellato, ossia dell'esistenza dell'asserito debito, gravante anche sulla IG , di della quale l'appellante era stata socia accomandante, T_ CP_2
nei confronti di Controparte_4
Lo stesso Tribunale afferma di non ignorare “…che il convenuto , in corso di causa, non CP
ha fornito la prova dell'esatta consistenza dell'accordo intercorso al riguardo con l'attrice T_
(rimanendo indimostrate le vicende societarie e di debito-credito narrate tra la e la CP_2 [...]
: ciò però non è dirimente ai fini del decidere, in quanto la motivazione sopra CP_4
11 esposta in merito alla presenza del consenso della per lo spostamento patrimoniale di cui T_
si discute è assorbente”.
Il Tribunale dunque, pur avendo ritenuto indimostrata l'esatta consistenza dell'accordo che sarebbe intercorso tra le parti per il ripianamento del predetto debito societario e pur avendo escluso la sussistenza della prova delle vicende societarie narrate dall'appellato, ha fondato la decisione sul presunto consenso dell'appellante al trasferimento della somma, senza scrutinare le ragioni per le quali la stessa avrebbe dovuto espressamente o tacitamente acconsentire a un'operazione societaria dalla quale non avrebbe potuto trarre alcun beneficio.
Dal “finanziamento soci” di € 120.000,00 effettuato in favore di poteva derivare, Controparte_4
infatti, un diritto di credito in favore del solo e non anche della IG . CP T_
I presupposti dell'azione generale di arricchimento prevista dall'art. 2041 Cod. Civ. sono l'arricchimento di un soggetto e il corrispondente depauperamento di un altro in mancanza di causa che giustifichi il pregiudizio subito e il nesso causale tra diminuzione patrimoniale dell'uno e l'arricchimento dell'altro.
L'attore, essendo l'impoverimento costituito dalla perdita di un'utilità attribuitagli dall'ordinamento in forma esclusiva, ha l'onere di provare che un proprio impoverimento ha determinato un correlativo arricchimento altrui e, in particolare, ha l'onere di provare i presupposti del proprio titolo (ad es. la proprietà del bene sottrattogli), mentre è onere del convenuto provare che sussiste una “giusta causa”, poiché quest'ultima costituisce un elemento impeditivo all'applicazione della norma.
Il GN ha sostenuto che era intercorso uno specifico accordo con la IG CP
, all'epoca socia accomandante della società della quale egli era socio T_ CP_2
accomandatario, per la cessione alla società Pasetto Group s.r.l. dell'intera partecipazione della
IG in e del 49% della quota dello stesso . Parte_1 CP_2 CP
Tale accordo prevedeva quale condizione essenziale per il perfezionamento dell'operazione l'impegno dei GNi e di versare il prezzo ricavato dalla liquidazione delle proprie T_ CP
quote a per saldare il debito di nei confronti della stessa. Controparte_4 CP_2
Avendo lo stesso Tribunale escluso la sussistenza della prova dell'accordo intercorso tra le parti e delle vicende societarie e di debito-credito illustrate dall'odierno appellato tra e CP_2 [...]
[...] e quindi la prova della sussistenza dell'asserito debito dell'odierna appellante nei CP_7
confronti di l'accertamento in via presuntiva del consenso dalla stessa prestato Controparte_4
all'operazione non poteva essere considerato di per sé sufficiente a costituire la giusta causa del trasferimento di denaro effettuato dall'appellato.
La prova dell'esistenza di un preciso accordo tra le parti asseritamente finalizzato a scongiurare i rischi di una possibile esecuzione sulla casa familiare a causa del debito maturato dalla società di cui l'appellante era socia accomandante, avrebbe dovuto essere CP_2
documentalmente fornita dall'appellato, essendo a tal fine inidonei i capitoli di prova testimoniale dedotti in primo grado, riproposti nel presente giudizio, in quanto riferiti a circostanze documentate o suscettibili di prova documentale (cap. 1, 13), valutative (capp. 2, 3,
11,12), irrilevanti (capp. da 4 a 9, 14 e 15), e non contestate (cap. 10).
Non sussistono, quindi, i presupposti per l'ammissione nel presente grado delle istanze istruttorie orali reiterate dalle parti.
Degli accordi riferiti all'incorporazione e all'acquisto delle quote asseritamente intercorsi tra T_
, e la società Pasetto Group s.r.l. per saldare il debito di nei
[...] CP CP_2
confronti di Pasetto Group s.r.l. l'appellato non ha fornito alcuna prova, come ha specificato lo stesso Tribunale.
Ne consegue che mentre l'appellante ha fornito la prova del fatto costitutivo del proprio credito,
che è risultato documentato e incontestato, l'appellato non ha fornito la prova della sussistenza della giusta causa del trasferimento di denaro da lui effettuato.
In mancanza della prova relativa alla sussistenza del preteso debito in capo all'appellante verso il trasferimento da parte dell'appellato della somma di € 120.000,00 dal conto corrente CP_4
comune al conto di tale società a titolo di “finanziamento soci” appare finalizzato unicamente a fare entrare tale somma nella disponibilità esclusiva di , socio per l'85% e CP
Amministratore Unico di per cui l'operazione si profila priva di giusta causa nei Controparte_4
confronti dell'appellante con riferimento agli € 60.000,00 pacificamente di proprietà della stessa.
La Corte di Cassazione ha, infatti, stabilito che: “L'azione di ingiustificato arricchimento di cui
all'art. 2041 c.c., per la sua natura complementare e sussidiaria, può essere proposta solo
quando ricorrano due presupposti: a) la mancanza di un titolo specifico idoneo a far valere il
13 diritto di credito;
b) l'unicità del fatto causativo dell'impoverimento sussistente quando la
prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito e lo spostamento
patrimoniale non risulti determinato da fatti distinti, incidenti su due situazioni diverse e in modo
indipendente l'uno dall'altro, con conseguente esclusione dei casi di arricchimento cd.
"indiretto", nei quali l'arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era
destinata la prestazione dell'impoverito…. In ipotesi di arricchimento cd. "indiretto", l'azione ex
art. 2041 c.c. è esperibile soltanto contro il terzo che abbia conseguito l'indebita locupletazione
nei confronti dell'istante in forza di rapporto gratuito (ovvero di fatto) con il soggetto obbligato
verso il depauperato, resosi insolvente nei riguardi di quest'ultimo” (cfr. Cass. Civ., Sent. n.
29672/2021).
L'appello va, pertanto, accolto.
L'appellato dovrà essere condannato a restituire all'appellante la somma di € 60.000,00, con gli interessi legali dal 12.06.2018 (cfr. doc. 9 primo grado appellante) al saldo e le somme dalla stessa corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre agli interessi dal pagamento al saldo, essendo risultato incontestato il versamento di tali somme da parte dell'appellante.
Ogni ulteriore domanda è assorbita.
La riforma della sentenza comporta la liquidazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio secondo il principio unitario, che vanno poste a carico dell'appellato in ragione della sua soccombenza in entrambi i gradi nella misura liquidata in dispositivo, in base al D.M. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza del
Tribunale di Padova n. 1091/2022, così provvede:
1) condanna a restituire a la somma di € 60.000,00 oltre agli CP Parte_1
interessi legali dal 12.06.2018 al saldo;
2) condanna l'appellato alla rifusione in favore di delle spese del CP Parte_3
giudizio, che liquida per il primo grado in € 11.268,00 (con applicazione dei parametri minimi relativamente alla fase istruttoria, esauritasi con il deposito delle memorie) per compensi
14 professionali, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali, e oltre a CPNA e IVA e per il grado d'appello in € 5.103,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario del
15% per spese generali, e oltre a CPNA e IVA esclusa la fase istruttoria, non tenutasi;
3) condanna l'appellato a restituire all'appellante quanto da essa corrisposto in forza della sentenza di primo grado con gli interessi dal pagamento al saldo.
Così deciso in Venezia in data 03 marzo 2025.
La Presidente
Dott. Rita Rigoni
Il Consigliere Estensore
Dott. Maria Gabriella Pennetta
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