TRIB
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 13/03/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Gerlando Lo Presti Seminerio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1226/2024 R.G.A.C.
TRA
NATO A PALERMO IL Parte_1
21/09/67 rapp. e dif. dall'Avv. Giovanna Cantavenera
ATTORE
CONTRO
NATO A LICATA IL Controparte_1
01/02/49 - NATO Controparte_2
A LICATA IL 03/10/93 rapp. e dif. dall'Avv. Giuseppe De Marco
CONVENUTI
OGGETTO: occupazione senza titolo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 12/04/2024 Parte_1
conveniva in giudizio e Controparte_1 [...]
L'attore premettendo di aver concesso Controparte_2
1
costituitisi con comparsa del 10/07/2024
[...]
contestava le avverse pretese invocandone il rigetto instando in via subordinata e riconvenzionale al fine di sentir condannare l'attore nell'ipotesi in cui la domanda avanzata dallo stesso avesse trovato accoglimento al rimborso del doppio della caparra versata dalla propria dante causa al momento della stipula del contratto
2 preliminare in parola. Svolta l'attività istruttoria, esclusivamente attraverso produzioni documentali all'udienza del 12/03/2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande attoree appaiono infondate e meritevoli pertanto di reiezione. La decisione di questo Giudice di non ammettere le chieste istanze istruttorie ponendo, così, la causa in decisione, dipende dalla netta convinzione del giudicante che nell'allegazione documentale delle parti vi siano tutti gli elementi utili e validi per addivenire alla definizione della controversia.
Piace in primo luogo commentare e disattendere l'eccezione nel rito sollevata dai convenuti di nullità della citazione ex art. 163 n. 2 c.p.c. A tal riguardo occorre ricordare come la costituzione del convenuto, abbia l'effetto di sanare retroattivamente i vizi dell'atto (ex tunc), in quanto l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo e non risulta violato il principio del contraddittorio. Piace in via preliminare ricordare come sia principio ben noto, che l'art. 1460 c.c. che ha conferito formale cittadinanza alla exceptio inadempleti contractus nell'attuale ordinamento, è stato formulato in termini che ne sottolineano il carattere primario di
3 rimedio esperibile dal contraente fedele nella fase esecutiva del contratto, perché questo raggiunga il suo fine e non sia frattanto compromesso il connaturato equilibrio fra le reciproche prestazioni, turbato dall'inadempimento della controparte. Ciò non toglie, tuttavia che, concettualmente mutatis mutandis,
l'eccezione possa essere sollevata anche nel processo, purché anche qui a proporla sia il contraente fedele, nello spirito di «buona fede» cui si ispirano sia l'intero ordinamento, sia, in particolare, la disciplina positiva della materia contrattuale: non a caso, invero, la dottrina propone di distinguere fra sospensione dell'esecuzione e vera e propria eccezione di inadempimento, pur riconoscendo che l'una e l'altra sono « aspetti di un medesimo istituto». Se sollevata, dunque, nel processo,
l'eccezione potrà anche accompagnarsi a una riconvenzionale di risoluzione del contratto;
ma la sua funzione elettiva rimane sempre quella di presidio a colui che del contratto voglia la conservazione: funzione quindi, di stimolo per la controparte inadempiente a eliminare il proprio inadempimento sì che il fine quanto meno originariamente comune ai contraenti sia raggiunto. Tale tendenza appare confermata anche da una recente decisione di legittimità, nella quale la
4 Suprema Corte, ritenuta illegittima, per contrarietà a buona fede, la proposizione dell'exceptio volta non a stimolare la controparte all'adempimento, ma a mascherare la propria inadempienza, afferma che ai fini del relativo accertamento assume rilevante importanza la circostanza che la giustificazione del rifiuto sia resa nota alla controparte solo in occasione del giudizio e non in occasione dell'attività posta in essere allo scopo di conseguire l'esecuzione spontanea del contratto. Per la legittima proposizione dell'eccezione di inadempimento
(exceptio inadimpleti contractus) è necessario che il rifiuto di adempimento oltre a trovare concreta giustificazione nei legami di corrispettività e interdipendenza tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate non sia contraria a buona fede, cioè non sia determinato da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali esso è concesso dalla legge, come quando l'eccezione è invocata non per stimolare la controparte all'adempimento ma per mascherare la propria inadempienza;
al fine del relativo accertamento assume rilevante importanza la circostanza che la giustificazione del rifiuto sia resa nota alla controparte solo in occasione del giudizio e non in occasione dell'attività posta in essere allo scopo di conseguire l'esecuzione spontanea del
5 contratto. L'avere ammesso la proponibilità dell'eccezione di inadempimento sul piano sostanziale, pone un'ulteriore questione sul piano, questa volta, processuale: quella rappresentata dalla possibilità, o meno, per il giudice di rilevare ex officio la proposizione stragiudiziale dell'eccezione di inadempimento. La giurisprudenza di legittimità sembra orientata in senso negativo. E' appena il caso di rilevare che l'eccezione di inadempimento ha come presupposto logico-giuridico un'azione di adempimento da parte dell'altro contraente e, nella presente causa, parte attrice ha richiesto il rilascio dell'immobile abusivanente a suo dire occupato dai convenuti la risoluzione del contratto preliminare stipulato inter partes ed infine la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali subiti con la conseguenza che non sussistono neppure i presupposti per la detta eccezione di inadempimento e che la circostanza dell'inadempienza dei convenuti viene presa in considerazione non già come elemento per un'inesistente eccezione ex art. 1460 c.c., ma per una valutazione comparativa delle reciproche inadempienze ai soli fini di accertare se l'eccezione inadimpleti contractus proposta dai convenuti stessi fosse o meno fondata, in relazione al principio di cui al 2° comma dello stesso art. 6 1460. Diversa la questione della rilevabilità ex officio della proposizione stragiudiziale dell'eccezione di inadempimento, la cui esclusione se costituisce, per un verso, conclusione ovvia, lascia, per l'altro, qualche margine di perplessità. Nessun dubbio, infatti, se, con ciò, si intenda negare che al giudice sia consentito decidere la controversia applicando il principio inadimplenti non est adimplendum nel caso in cui il debitore (creditore), di fronte all'altrui inadempimento, abbia rifiutato l'adempimento della propria prestazione facendo leva su fatti diversi da tale inadempimento;
opinabile, se, con l'asserita non rilevabilità ex officio, si intenda invece impedire al giudice, sempre e comunque, di accertare l'intervenuto esercizio dell'eccezione sul piano sostanziale (e pertanto la legittimità del comportamento dell'excipiens) in assenza di una riproposizione rituale della stessa e dunque anche in contumacia del convenuto. Giacché se è vero che al giudice non è consentito, di regola, porre a fondamento della propria decisione prove che non siano state specificamente prodotte dalle parti (art. 115 c.p.c.), ciò non dovrebbe anche significare che, se dagli atti di causa dovesse risultare in modo non equivoco l'avvenuto esercizio stragiudiziale dell'exceptio, egli sia autorizzato a
7 non tenerne conto negli stessi casi in cui tali fatti fossero rappresentati (come, appunto, in caso di contumacia del convenuto) dal solo «fascicolo» dell'attore. È anche vero che la previsione del vizio di ultrapetizione impedisce al giudice di «pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti» (art. 112
c.p.c.). Ma ciò non dovrebbe significare che l'esercizio stragiudiziale di un'eccezione (e, pertanto, anche di quella di inadempimento) non possa in alcun caso essere da lui rilevato sulla base degli atti di causa. Ai fini della sollevabilità dell'exceptio, non è richiesta l'adozione di formule speciali o sacramentali, ritenendosi sufficiente che la volontà della parte di avvalersene sia desumibile, in modo non equivoco, dall'insieme delle sue difese e, più in generale, dalla sua condotta processuale. L'exceptio inadimpleti contractus di cui all'art. 1460 c.c. costituisce un'eccezione in senso proprio, rimessa, pertanto, alla disponibilità ed iniziativa del convenuto, senza che il giudice abbia il dovere di rilevarla od esaminarla d'ufficio; essa, tuttavia, al pari di ogni altra eccezione, non richiede l'adozione di forme speciali o formule sacramentali, essendo sufficiente che la volontà della parte di sollevarla sia desumibile, in modo non equivoco, dall'insieme delle sue difese e, più in generale, dalla sua condotta
8 processuale, secondo un'interpretazione del giudice di merito che, se ancorata a corretti canoni di ermeneutica processuale, non è censurabile in sede di giudizio di legittimità. La rilevazione ope iudicis dell'eccezione di inadempimento tramite l'interpretazione della domanda è frequentemente ammessa dalla giurisprudenza di legittimità. Si è, tuttavia, escluso che l'eccezione di inadempimento possa considerarsi proposta per il solo fatto della produzione in giudizio dei documenti che la giustificherebbero. Quanto all'esperibilità dell'eccezione di inadempimento, in dottrina si distingue tra presupposti e condizioni. La corrispettività tra le prestazioni ne costituirebbe un presupposto, mentre l'inadempimento o la mancata offerta della prestazione, la contemporaneità tra le prestazioni, la conformità a buona fede del comportamento dell'excipiens ne costituirebbero condizioni per la sua opponibilità. In realtà, pare preferibile l'opinione secondo la quale soltanto la conformità o non a buona fede del rifiuto di adempiere costituisce condizione per l'esperibilità dell'eccezione di inadempimento, configurandosi gli altri piuttosto come presupposti. A ben vedere, non sembra che l'inadempimento (o la mancata offerta contestuale) e la contemporaneità tra i previsti adempimenti costituiscano
9 condizioni di opponibilità anziché, a propria volta, presupposti dell'eccezione; che riguardino, quindi, il suo concreto esercizio anziché lo stesso venire ad esistenza del relativo potere. E difatti, quanto all'altrui inadempimento, non è a dire che esso reagisca sul momento dinamico di un potere che la legge riconoscerebbe senz'altro alle parti di un rapporto obbligatorio per il solo fatto di aver concluso un certo tipo di contratto, visto che è solo di fronte all'altrui inadempimento che tale potere parrebbe venire ad esistenza. E lo stesso dovrebbe valere per quanto concerne l'ordine cronologico delle prestazioni, il cui essere contemporanee parrebbe costituire la base di tale potere. Sicché soltanto la conformità o non a buona fede del rifiuto di adempiere dovrebbe assumere il significato di fattore incidente sull'opponibilità (esercizio in concreto), o meno, del rimedio. È, ad ogni modo, necessario chiarire che per la concreta applicabilità dell'exceptio non si può «prescindere dall'esistenza di un'obbligazione e, quindi, di una prestazione quale contenuto di questa (derivi, poi, essa da contratti ad efficacia costitutiva obbligatoria o da contratti con efficacia reale), il cui inadempimento giustifica concretando l'indispensabile fatto lesivo il ricorso al
10 rimedio de quo». Occorre, a questo punto esaminare gli altri elementi su cui la vicenda giudiziale in esame si fonda. E, in primo luogo, all'inadempimento della parte che l'adempimento esige, sullo stesso piano del quale l'art. 1460 c.c. pone la mancata offerta della prestazione.
Ciò che, innanzitutto, occorre chiarire è il concetto di inadempimento cui fa riferimento l'art. 1460 c.c. Sia in dottrina che in giurisprudenza nessun dubbio, intanto, sussiste per la riconducibilità in tale previsione normativa dell'inadempimento inteso quale inesecuzione della prestazione per causa imputabile, a titolo di dolo o colpa, al debitore (creditore) cioè dell'inadempimento in senso tecnico che, secondo parte della dottrina, dovrebbe scaturire dalla previsione dell'art. 1218 in relazione all'art. 1176 c.c. Nello stesso senso, ovviamente, conclude con riferimento questa volta all'inesatto adempimento chi aderisce all'opinione che identifica inadempimento, inesatto adempimento e ritardo. Atteso quanto sopra, nessun ragionevole dubbio può, dunque, sussistere sul fatto che sia l'inadempimento che l'inesatto adempimento, siano o meno imputabili al soggetto, realizzino una lesione rilevante ai fini del riconoscimento, all'interessato, di un caratteristico strumento di tutela qual è, appunto, l'exceptio inadimpleti contractus. Lo
11 pseudo-conflitto che si istaura tra l'interesse del debitore- creditore a non adempiere, stante l'inadempimento dell'altra parte, e, perciò, a mantenere inalterato un equilibrio che si esprime nella conservazione della posizione sostanziale rivestita dalle parti nel rapporto, e quello del creditore-debitore ad ottenere, nonostante tutto, l'adempimento, non può, infatti, che risolversi, in base ad una valutazione della situazione condotta alla stregua dello ius strictum, nel senso di accordare la prevalenza all'interesse del primo su quello del secondo.
Prevalenza che si traduce nel riconoscimento, a favore del primo, del «potere » di mantenere integra quella situazione, e ciò, a prescindere, altresì, dall'importanza dell'altrui inadempienza. Nel caso in cui la parte riceva comunque una prestazione parziale o altrimenti inesatta si ritiene che possa esercitare l'exceptio per una parte soltanto della propria prestazione. Nella giurisprudenza di merito si nota la tendenza ad ammettere il ricorso all'exceptio in caso di inesatto adempimento dell'obbligazione facente capo alla controparte. Ci si è chiesti se nel concetto di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. sia possibile ricondurre l'ipotesi del mancato adempimento, inteso quale inesecuzione non imputabile della prestazione stessa perché provocata da un errore
12 scusabile o da un'omissione involontaria del (creditore) debitore. La risposta positiva, secondo un'opinione autorevole, andrebbe tratta dalla funzione assolta dall'exceptio. Quel che dalla norma non risulta è invece che cosa essa intenda con il suo alludere all'inadempimento: se alla sola inesecuzione dolosa o colposa della prestazione secondo il concetto di inadempimento in senso tecnico che, come accennato, dovrebbe scaturire dalla previsione dell'art. 1218 in rel. art. 1176 c.c. o anche al mancato adempimento, quale inesecuzione non imputabile della prestazione stessa perché provocata da un errore scusabile o da un'omissione involontaria del (creditore) debitore. Il quesito trova risposta nella funzione stessa cui l'exceptio assolve. Destinata a conservare un equilibrio di interessi già tradottisi nella complessa posizione (di creditore e di debitore insieme) rivestita dalle parti, essa trova infatti nell'obbiettiva inattuazione del rapporto a latere debitoris
(unita alla altrui necessità di adempiere) l'evento lesivo necessario e sufficiente a fondarla. In tale prospettiva, il fatto che l'inesecuzione della prestazione sia o meno culpata è, di regola, circostanza irrilevante: ciò che conta
è che, in un modo o nell'altro, tale equilibrio risulti alterato e dunque leso, ex uno latere, l'interesse che le
13 parti vantano alla conservazione dello status quo. Che è quanto inevitabilmente si verifica nel momento in cui il diritto di una di esse sulla quale, in quanto contemporaneamente debitrice, incombe l'attuale necessità di adempiere non ottenga contestuale soddisfazione. L'art. 1460 c.c., come è noto, subordina l'esperibilità dell'exceptio ad una rigida contemporaneità delle prestazioni. Ma l'interprete, spinto dall'esigenza pratica di ampliare l'ambito della tutela offerta dal rimedio, non sembra rassegnarsi alle indicazioni provenienti dal dato letterale. E così, intanto, procede ad evidenziare i casi in cui l'esistenza di termini diversi per l'adempimento, e dunque la teorica impossibilità di avvalersi dell'exceptio, è in realtà solo apparente. È quanto dovrebbe accadere, ad esempio, nel caso in cui, pur essendo previste scadenze diverse, dell'exceptio si avvalesse, stante l'inadempimento dell'altra parte e scaduto il termine cui risulta subordinata l'esigibilità della propria prestazione, il contraente tenuto per secondo.
Ipotesi alla quale è equiparata quella in cui il diverso termine per l'adempimento del contraente tenuto per secondo fosse stabilito in favore della controparte inadempiente, stante la ritenuta sostanziale (ex art. 1185,
1° co. in rel. art. 1184 c.c.), se non formale, coincidenza
14 di tale ipotesi con quella generale (prestazioni simultanee). Mentre non sarebbe più questione di diversità di termini nel caso in cui stante l'inadempimento del contraente tenuto per primo dell'exceptio si avvalesse, una volta scaduto il termine e divenuta esigibile anche la sua prestazione, il contraente tenuto per secondo o quando il pur diverso termine per l'adempimento di costui fosse stabilito in favore della controparte inadempiente, data, allora, la sostanziale (ex art. 1185, 1° co., in rel. art. 1184 c.c.), se non formale, coincidenza tra le ipotesi in questione e quella generale
(prestazioni simultanee). L'esperibilità dell'eccezione di inadempimento in tale ipotesi è ammessa anche da altra dottrina la quale peraltro giustifica la conclusione attraverso l'estensione dell'ambito di applicazione dell'eccezione di inadempimento. Nel caso di specie a venire in considerazione è la buona fede c.d. oggettiva che secondo l'art. 1375 c.c. deve presiedere all'esecuzione dei rapporti derivanti da contratto. Tale regola si identifica, del resto, con quella della correttezza (art. 1175
c.c.) che riguarda tutti i rapporti obbligatori qualunque ne sia la relativa fonte. Gli artt. 1375 e 1175 c.c. devono ritenersi, pertanto, espressione, sia pure in termini diversi, di un medesimo principio e fanno riferimento ad uno
15 stesso criterio di valutazione che viene richiamato in tutta una serie di disposizioni, in vario senso coordinate, tra le quali si possono ricordare, oltre l'art. 1460, 2° co. c.c., gli artt. 1337, 1358, 1366, 2598 n. 3 c.c. dove si fa riferimento alla correttezza professionale. Si tratta del principio di correttezza e buona fede che rappresenta un metro oggettivo ed elastico di valutazione a posteriori, affidato al giudice, di un fatto (dunque, anche del contratto, in quanto fatto giuridico) e/o di un comportamento non, dunque, l'espressione di un dovere generico e/o la fonte di specifici obblighi integrativi né lo strumento di controllo legato ad una visione «tipologica» della realtà, ma un criterio vòlto a contenere le conseguenze negative di un'applicazione formalistica del diritto sul piano della conciliazione di interessi configgenti secondo una misura insuscettibile di determinazione aprioristica, ma destinata precisarsi, di volta in volta, secondo le caratteristiche particolari di ogni singola vicenda nel quadro complessivo delle circostanze anche sopravvenute del caso concreto. Si profila, così, l'esistenza di un criterio tipicamente bilaterale e qualitativo: perché implicante un giudizio di relazione dove ciò che è destinato a prevalere non è, sempre e comunque, l'interesse astrattamente privilegiato
16 da una norma ed attento, altresì, alla qualità degli interessi coinvolti. In tale prospettiva, la clausola generale di buona fede viene ad assumere il valore di indice di emergenza di interessi altrimenti destinati, in una utilizzazione formalistica del diritto, a non acquistare adeguato risalto;
di strumento capace di fungere in quella che è stata indicata come una valutazione di secondo grado, ma non per ciò meramente eventuale e sussidiaria da correttivo dei rigori del ius strictum tramite una valutazione degli interessi coinvolti nella singola vicenda, diversa da quella che conseguirebbe al puro e semplice accertamento della formale corrispondenza di un fatto e/o di un comportamento ad una astratta previsione di legge e di consentire, pertanto, in un contesto la cui coloritura è offerta dai nuovi principi fondamentali dell'ordinamento (artt. 2; 3; 4; 32; 36; 37; 41, 2° co.; 42,
2° co., Cost.) e dall'esigenza di socialità che in essi si esprime, quel contemperamento di opposti interessi che un miope impiego dello strumento normativo renderebbe inattuabile. Non, dunque, il riferimento ad un tanto generico quanto insignificante comportamento corretto e leale, ad un insufficiente rispetto del reciproco affidamento, ad un'esigenza di scelta della soluzione meno gravosa per l'altra parte o, peggio ancora, ad un
17 equivoco principio di solidarietà tra appartenenti ad una medesima comunità o ad una recentemente riciclata etica
« materiale », ma un ben più solido contenuto che la clausola in questione parrebbe assumere in virtù dell'aggancio, così operato, con i principi contenuti nella
Carta del 1948. La regola della buona fede richiamata dal
2° co. dell'art. 1460 c.c. si caratterizza, quindi, come il criterio che consente al giudice di procedere rispetto ad ogni singola vicenda ad una valutazione comparativa tra l'interesse «del debitore-creditore a non adempiere stante l'atteggiamento negativo dell'altra parte e, perciò, a mantenere inalterato un equilibrio che si traduce » nella « conservazione dello status quo » e quello «del debitore- creditore ad ottenere» nonostante l'inadempimento o la mancata offerta della prestazione l'esecuzione di quella a lui dovuta. Finalizzata ad accertare quale di tali interessi debba realmente prevalere, quale venire invece sacrificato, tale valutazione si ritiene che debba essere condotta tenendo conto di tutte «le circostanze anche sopravvenute del caso concreto e nel concorso di tutti gli elementi (soggettivi ed oggettivi) rilevanti». All'esito della quale, se il comportamento dell'excipiens risulti illegittimo, perché abusivo, quest'ultimo dovrebbe essere considerato a tutti gli effetti inadempiente. Si comprende,
18 dunque, perché chi accoglie tale prospettiva consideri la buona fede non tanto un presupposto, cioè un elemento attinente al venire ad esistenza del potere (diritto potestativo) nel quale l'exceptio si traduce, quanto, piuttosto, una condizione incidente sul concreto esercizio di tale potere. Quanto alla giurisprudenza è frequente l'affermazione secondo cui il rifiuto di adempiere sarebbe contrario a buona fede se l'inadempimento abbia scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 c.c. Il giudice ove venga proposta dalla parte l'eccezione inadimplenti non est adimplendum deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, per cui qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia di buona fede e quindi non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460, 2° comma, c.c. A ben guardare, tuttavia, ci si accorge che non mancano
19 pronunce nelle quali al giudizio di conformità dell'esercizio dell'exceptio a buona fede sembra essere assegnata una complessità ben più ampia di quella che lo vuole ristretto esclusivamente alla valutazione relativa all'«importanza» del mancato o inesatto adempimento. È di tutta evidenza, invero, che circoscritta la materia del contendere all'accoglibilità, a fronte dell'eccezione di cui sopra, della domanda attorea di inadempimento della parte convenuta, non interessa stabilire, e per ciò non rileva, se agli obblighi contrattuali dovesse provvedere solo, in relazione alle difese ed eccezioni dalla stessa svolte in causa per contestare l'invocabilità nella specie dell'eccezione di inadempimento, se l'omesso adempimento della relativa obbligazione non sia dipeso dal comportamento della controparte. Piace dopo tali considerazioni di carattere generale osservare in linea generale come l'azione di rivendicazione disciplinata dall'art. 948 c.c. sia esperibile da parte del proprietario nei confronti di chi possegga o detenga una cosa;
essa è pertanto il mezzo previsto dall'ordinamento per conseguire il ricongiungimento tra il diritto di proprietà
(potere di diritto sul bene) e possesso (potere di fatto sul medesimo bene). Trattasi di azione petitoria avente carattere generale, di natura reale ed esperibile “erga
20 omnes”. E' evidente che l'azione di rivendicazione così come prevista dal nostro ordinamento ha una duplice finalità: innanzitutto essa presuppone l'accertamento della titolarità del diritto di proprietà in capo all'attore; in secondo luogo tende a recuperare il bene posseduto (o detenuto) da un altro soggetto. Alla luce di tali finalità deve ritenersi l'improponibilità dell'azione di rivendicazione (che lascerà il passo ad una semplice azione risarcitoria aquiliana ex art. 2043 cc) laddove il bene sia andato distrutto o perduto prima della domanda.
Tali caratteri distinguono l'azione prevista dall'art. 948
c.c. da altri strumenti giuridici che sembrano diretti a tutelare il medesimo interesse sostanziale. E' evidente la differenza tra l'azione di rivendicazione e le azioni possessorie (in particolare l'azione di reintegrazione nel possesso) le quali ultime semplicemente finalizzate al ripristino di uno stato di fatto non presuppongono l'accertamento della titolarità di un diritto dominicale sul bene oggetto della pretesa restitutoria. E' chiaro che anche il proprietario-possessore (e non solo il possessore non proprietario), una volta spogliato del bene, può trovare conveniente (ricorrendone i presupposti ed in particolare entro il termine annuale di decadenza) esperire la assai più celere azione possessoria di reintegra
21 (anche al fine di ottenere immediatamente il provvedimento interdittale) anzicchè l'azione di rivendicazione la quale segue un regime probatorio assai più difficile. L'azione di rivendicazione va altresì distinta dall'azione, di natura personale, di restituzione o rilascio.
Invero, al di là dell'effetto recuperatorio del possesso del bene che è comune ad entrambe le azioni, l'azione di rilascio trova fondamento in una obbligazione di natura contrattuale (ad es. locazione, comodato, deposito) e segue un regime probatorio assai snello poichè l'attore, di regola, può limitarsi a dimostrare il rapporto contrattuale con la controparte ed il conseguente diritto alla restituzione del bene (ad es. alla scadenza del termine prefissato). Condizione della domanda di rivendicazione
è la determinatezza del bene rivendicato, cosicché il giudice, anche d'ufficio, deve rigettare la domanda medesima ove non siano state fornite indicazioni idonee all'individuazione del bene controverso. Non è però necessaria l'indicazione del dati catastali tutte le volte in cui il bene possa essere identificato aliunde dal giudice, in base ad altri elementi emergenti dal processo che consentano comunque la sicura individuazione del bene oggetto della domanda di rivendica. La prima indagine che il giudice deve compiere concerne l'esistenza, la
22 validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa e ciò prescindendo da qualsiasi eccezione del convenuto, giacchè investendo essa uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio.
Nell'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., la quale piace ribadire tende al riconoscimento del diritto di proprietà dell'attore ed al rilascio in suo favore del bene rivendicato, l'attore è soggetto ad un rigoroso onere probatorio. Nell'azione di rivendicazione incombe sull'attore l'onere di provare l'esistenza dell'asserito dominio sulla cosa rivendicata, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione a suo favore, mentre nessun onere probatorio grava sul convenuto, il quale può trincerarsi dietro il possideo quia possideo o anche affermare di essere proprietario della cosa medesima, senza che quest'ultima affermazione possa tornare a suo pregiudizio, non implicando di per sé rinuncia alla posizione vantaggiosa derivantegli dal possesso e non esonerando l'attore dalla prova a suo carico. Nel merito della vicenda che ci impegna occorre rilevare come
23 l'immobile oggetto di lite sia stato oggetto di un contratto preliminare di vendita stipulatosi in data 06/12/2012 tra dante causa degli odierni convenuti e Parte_2
Tale circostanza unita al fatto che la Parte_1
parte promittente acquirente ha versato al momento della stipula una caparra confirmatoria di euro 25.000,00 con ciò manifestando l'inequivoca intenzione di voler stipulare il definitivo contratto di compravendita e lasciando parte attrice che la detenzione del cespite oggetto della controversia da parte dei convenuti avvenisse in forza del preliminare di vendita in attesa della stipula del definitivo appare decisiva ai fini della decisione. Tale circostanza è stata peraltro sancita proprio nell'ambito di tale pattuizione laddove le parti avevano stabilito che il possesso del bene oggetto dell'accordo preliminare da parte del promittente acquirente sarebbe avvenuto (ed è avvenuto) al momento stesso della stipula di tale negozio. In esito alle considerazioni anche di carattere generale appena espresse le attoree pretese devono senz'altro ritenersi meritevoli di reiezione. Dal rigetto delle domande attoree rimane assorbito l'esame della domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti. Le spese di lite liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
24
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
rigetta le domande attoree;
condanna l'attore al pagamento delle spese processuali complessivamente liquidate in euro 3.000,00, oltre I.V.A. C.P.A. e spese generali.
AGRIGENTO 13/03/2025
IL GIUDICE
Gerlando Lo Presti Seminerio
25