TRIB
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/01/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
In persona del G.O.P. designato, dott.ssa Veronica D'Agostino, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. R.G. n. 26524/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avvocato Maria Parte_1 C.F._1
Cingari ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Viale Vasco De Gama n. 73 int. 1, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente
CONTRO
(C.F. P.I. ) con sede legale in Roma alla via Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Cristoforo Colombo n.163 in persona del Presidente del C. di A. e legale rappresentante pro tempore dott.ssa rappresentata e difesa dagli avv.ti Oreste Cardillo, e Maria Grazia Vasaturo ed elettivamente CP_2
domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n. 29 presso lo studio Oreste Cardillo come da procura CP_3
in atti;
-resistente
OGGETTO: accertamento legittimità sanzione disciplinare
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.08.2023 il ricorrente adiva il Tribunale del lavoro di Roma e chiedeva di:
“a. Accertare e dichiarare che la società in persona del legale rapp. p.t. ha omesso Controparte_1 di comunicare per iscritto la sanzione disciplinare irrogata ai sensi dell'art. 7 Legge n. 300/1970 e degli artt. 101 e segg. CCNL per i Dipendenti da Istituti ed Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari;
b. condannare la in persona del legale rapp. p.t., al pagamento in favore del sig. Controparte_1 [...]
della somma di euro 258,35 indebitamente trattenuta nella busta paga del mese di febbraio Parte_1
2023 a titolo di sospensione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge, a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti sino all'effettivo soddisfo;
c. condannare la al Controparte_1
ristoro dei danni patiti dal sig. , per essere stato ingiustamente privato della somma di Parte_1 euro 258,35 a titolo di sanzione disciplinare nella busta paga del mese di febbraio 2023, ponendolo in grave difficoltà economica, per avere percepito in busta paga un minore importo netto di euro 1.021,00, nonché per avere violato i principi di buona fede e correttezza, stante la mancata comunicazione per iscritto della sanzione disciplinare in violazione del diritto di difesa del lavoratore, la cui valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. viene rimessa al giudicante”.
Deduceva il ricorrente di essere dipendente dell'Istituto di Vigilanza Security Service S.r.l., con contratto di lavoro a tempo indeterminato sottoscritto in data 23.07.2021, qualifica e mansione di guardia particolare giurata IV livello, CCNL per i Dipendenti da Istituti ed Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari;
nella busta paga del mese di febbraio 2023 si vedeva decurtare dallo stipendio la somma di euro 258,35 pari a 5 giorni di sospensione. Eccepiva la illegittimità di tale trattenuta, in quanto arbitraria e priva di qualsiasi fondamento sia fattuale che giuridico;
rilevava che tale sanzione disciplinare non gli era mai stata comunicata ai sensi dell'art. 7 Legge n. 300/1970 oltre ad essere violativa dell'art. 102 Ccnl di categoria.
Si costituiva in giudizio la deducendo che la sospensione in questione non configurava Controparte_1 un'ipotesi di sanzione disciplinare, sicché non era necessaria la previa contestazione del fatto, ma costituiva la inevitabile conseguenza delle reciproche prestazioni delle parti in causa derivante dalla sopravvenuta impossibilità, assoluta e temporanea, di rendere e ricevere la prestazione lavorativa del ricorrente e tra cui quello di sottoporsi alle visite ed esami a tal fine necessari, prescritta come obbligatoria dalla legge. Ha quindi concluso per il rigetto della domanda.
Quindi, sulla documentazione in atti, concesso termine per il deposito di note, all'esito dell'udienza del 13 gennaio 2025, la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
***
Nel merito, la domanda è fondata e va pertanto accolta.
La fattispecie oggetto del presente giudizio va esaminata tenendo presente la cronologia degli eventi come descritti dalla parte ricorrente, non contestati.
Risulta dalla documentazione versata in atti che il ricorrente, assunto alle dipendenze dell'Istituto di
Vigilanza Security Service S.r.l., con contratto di lavoro a tempo indeterminato del 23.07.2021, qualifica e mansione di guardia particolare giurata IV livello, CCNL per i Dipendenti da Istituti ed Imprese di Vigilanza
Privata e Servizi Fiduciari, con comunicazione del 30.12.2022 chiedeva all'Istituto di cambiare postazione e di essere collocato nuovamente presso il comprensorio di Santa Maria della Pietà, in quanto si trovava in una situazione di “burnout”. Nella medesima data inoltrava alle ore 17.00 altra e-mail alla datrice, chiedendo chiarimenti in merito alle ferie non richieste comunicatogli telefonicamente nella stessa giornata dal Sig.
la società non dava riscontro alla comunicazione. Successivamente, il ricorrente resosi conto di CP_4
avere utilizzato un termine inidoneo con e-mail del 2 gennaio 2023, precisava che lo stato di stress a cui era sottoposto era puramente di natura fisica e non psicologica (all. ti 8-9 cartella clinica Policlinico A. Gemelli
e Presidio Ospedaliero San Filippo Neri).
A seguito della riportata autodenuncia della detta patologia veniva dalla società richiesto controllo medico sul ricorrente, che avveniva in data 09.01.2023 con esito di inidoneità temporanea al lavoro fino a visita specialistica psichiatrica richiesta dal medico competente poiché, ritenuta necessaria per rilasciare l'idoneità al lavoro;
il referto non veniva reso noto al né veniva consegnata una copia al fine di poter presentare Pt_1 ricorso avverso il giudizio del medico competente ai sensi dell'art. 41 D.lgs. n. 81/2008 entro il termine di
30 giorni.
Il 12.01.2023, come da documentazione medica in atti (all. n. 10 ricorrente) il si sottoponeva ad un Pt_1
intervento chirurgico da tempo programmato per “intertrigine addominale” e pertanto stante i lunghi tempi di riabilitazione, rimaneva in malattia dal 12.01.2023 sino al 23.02.23.
Dopo l'intervento chirurgico si sottoponeva a visita specialistica psichiatrica in data 02.03.2023 e nella medesima data anche ad ulteriore visita da parte del medico competente dott. che ne accertava, la Per_1
idoneità al lavoro ancorché con limitazioni al lavoro notturno, referto tra l'altro mai consegnato al ricorrente.
Nella busta paga del mese di febbraio 2023 il ricorrente si vedeva decurtare dallo stipendio la somma di euro
258,35 pari a 5 giorni di sospensione. Con comunicazione del 17 marzo 2023 il ricorrente a mezzo del proprio legale invitava la società a provvedere all'erogazione delle somme indebitamente trattenute stante la violazione sia dell'art. 7 Legge n. 300/1970 che dell'art. 102 CCNL di categoria, ma nessuna risposta perveniva.
La società costituendosi in giudizio motivava tale trattenuta, impugnata da controparte, come legittima applicazione delle regole che governano i contratti a prestazioni corrispettive per le quali, in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione di una delle parti del contratto, l'altra parte ha diritto a non rendere la controprestazione. Dal 09.01.23 al 02.03.23 ricorreva l'impossibilità per il ricorrente di rendere la prestazione lavorativa per la valutazione di inidoneità al lavoro resa dal medico competente in termini assoluti. Nel corso di tale periodo i giorni di omessa prestazione lavorativa non coperti da trattamento di malattia o dalla fruizione di ferie - in particolare i giorni dal 24 al 28.02.23 - non sono stati retribuiti in ragione della sospensione delle reciproche prestazioni delle parti in causa, derivante dalla sopravvenuta impossibilità assoluta e temporanea, di rendere e ricevere la prestazione lavorativa del ricorrente.
La condotta della resistente secondo quanto asserito dalla società è conforme alla previsione dell'art. 1463
c.c. che dispone la liberazione dalla prestazione nel caso in cui quella della controparte sia divenuta impossibile. Esponeva che l'art. 41 del D.lgs. n. 81/08 impone la vigilanza sanitaria sui lavoratori attraverso obblighi sia del datore di lavoro - che deve impiegare in servizio personale di cui sia verificata l'idoneità al lavoro– sia anche del lavoratore destinatario, ai sensi dell'art. 20 D. Lgs. n.81/08, del generale obbligo di cooperare per l'attuazione delle misure di prevenzione tra cui quello di sottoporsi alle visite ed esami a tal fine necessari. E il ricorrente sebbene richiesta la visita specialistica sin dal 09.01.23, solo in data 02.03.23 provvedeva a farsi visitare da medico psichiatra.
Invero, assumeva il ricorrente l'illegittimità della sanzione irrogata stante la violazione dell'art. 7 legge n.
300 del 1970 sul procedimento disciplinare, per inesistenza e/o violazione della procedura disciplinare prevista dallo Statuto dei Lavoratori, e nello specifico per violazione dell'obbligo di contestare previamente l'addebito al lavoratore.
Va innanzitutto precisato che l'eventuale mancanza di previa comunicazione da parte del datore di lavoro dei motivi della trattenuta sulla retribuzione, in ipotesi quali quelle sottoposte al vaglio di questo giudice, non incide sulla legittimità della stessa.
Nel caso di specie, per come prospettato dalle parti, non si tratta infatti di una sospensione del rapporto di lavoro intesa quale sanzione disciplinare o misura cautelare che deve essere previamente comunicata dal datore di lavoro, bensì della diversa fattispecie di impossibilità della prestazione o meglio di inutilizzabilità della stessa, per un limitato periodo di tempo e dell'inadempimento delle parti di un contratto a prestazioni corrispettive.
Come testualmente esposto da parte resistente “La trattenuta impugnata da controparte deriva dalla legittima applicazione delle regole che governano i contratti a prestazioni corrispettive per le quali, in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione di una delle parti del contratto, l'altra parte ha diritto a non rendere la controprestazione”.
Si osserva che costituisce principio fondamentale della disciplina dei rapporti di lavoro subordinato quello secondo il quale la retribuzione non è dovuta dal datore di lavoro solo nel caso in cui la prestazione lavorativa sia divenuta impossibile (artt. 1206, 1256, 1258 c.c.), ovvero sia stato stipulato un accordo modificativo del contratto individuale di lavoro, in forza del quale le parti convengano che per un certo tempo non saranno eseguite le prestazioni e le controprestazioni (sospensione del rapporto); infatti il datore di lavoro non può unilateralmente ridurre o sospendere l'attività lavorativa e, specularmente, rifiutare di corrispondere la retribuzione, senza incorrere in un inadempimento contrattuale, previsto dalla disciplina delle obbligazioni corrispettive, secondo cui il rifiuto di eseguire la prestazione può essere opposto da un contraente (nella specie il datore di lavoro) soltanto se l'altra parte (il lavoratore) omette di effettuare la prestazione da lui dovuta, ma non già quando questa sia impedita dalla volontà datoriale unilaterale, salva la prova a carico del medesimo della impossibilita sopravvenuta, a norma degli artt. 1256, 1463 e 1464 c.c..
Tale impossibilità deve essere fondata sull'inutilizzabilità della prestazione lavorativa per fatti non addebitabili allo stesso datore di lavoro, perché non prevedibili, né evitabili, né riferibili a carenze di programmazione o d'organizzazione aziendale o a calo di commesse o a crisi economiche o congiunturali o strutturali, e salvo comunque, un eventuale accordo tra le parti. (Cass. Sez. Lav. n. 7300 del 16 aprile 2004)
Questa impostazione è ribadita dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte, per la quale il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano ipotesi d'impossibilita della prestazione lavorativa totale o parziale (cfr. ex multis, Cass.10 aprile 2002 n. 5101).
In altre parole, in caso di sospensione lavorativa, il datore di lavoro ha l'onere di provare l'esistenza d'una causa d'effettiva e assoluta impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione, a lui non imputabile, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla sua stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva. Né il dipendente "sospeso" e tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di mora credendi, il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla prestazione retributiva (Cass. 16 ottobre
2000, n. 13742; 21 novembre 1997 n. 11650 cit.).
Secondo quanto dedotto dall'Istituto dal 09.01.23 al 02.03.23 ricorreva l'impossibilità per il ricorrente di rendere la prestazione lavorativa per la valutazione di inidoneità al lavoro resa dal medico competente in termini assoluti;
nel corso di tale periodo i giorni di omessa prestazione lavorativa non coperti da trattamento di malattia o dalla fruizione di ferie - in particolare i giorni dal 24 al 28.02.23 - non sono stati retribuiti in ragione della sospensione delle reciproche prestazioni delle parti in causa derivante dalla sopravvenuta impossibilità, assoluta e temporanea, di rendere e ricevere la prestazione lavorativa del ricorrente.
Vale soltanto da precisare, che la giustificazione addotta dal resistente è del tutto inconferente in quanto, come da documentazione medica in atti il in data 12.01.23 si sottoponeva ad un intervento chirurgico Pt_1
da tempo programmato e pertanto stante i lunghi tempi di riabilitazione, rimaneva in malattia dal 12.01.2023 sino al 23.02.23.
Precisa il resistente nella memoria di costituzione “il ricorrente, richiesto di visita specialistica sin dal
09.01.23, solo in data 02.03.23 provvedeva a farsi visitare da medico psichiatra” “L'omessa cooperazione del ricorrente nell'attuare la misura sanitaria necessaria per accertarne l'idoneità al lavoro legittima, quindi, anche ai sensi dell'art.1460 c.c. la trattenuta retributiva operata dalla società”.
Occorre premettere che il d.lgs. 81/2008 nella parte relativa all'obbligo di sorveglianza sanitaria incombente sul datore di lavoro, e sul corrispondente obbligo del lavoratore di sottoporsi ai controlli sanitari ivi previsti, prevede l'immediata sospensione da ogni attività lavorativa e dalla retribuzione per coloro che, pur convocati, non si sottopongono alla visita medica.
L'art. 41 del d. lgs. 81/2008 impone, infatti, al datore un preciso obbligo di sorveglianza sanitaria, che consiste nel far sottoporre il lavoratore a visita medica periodica – di norma annuale – di idoneità alla mansione. L'obbligo del datore è posto a tutela delle condizioni fisiche dei dipendenti nell'espletamento delle mansioni loro affidate (cfr. Cass. lav. n. 22094/2022). L'art. 20 del medesimo d.lgs. 81/2008 prevede poi l'obbligo del lavoratore, tra l'altro, di sottoporsi a visita medica di idoneità. Destituita di fondamento è dunque la tesi della resistente, secondo cui la fattispecie in esame non configurerebbe un'ipotesi di illecito disciplinare, costituendo piuttosto automatica conseguenza della mancata verifica della idoneità alle mansioni, in quanto presupposto imprescindibile per poter svolgere l'attività lavorativa.
Va comunque osservato che è pacifico che il ricorrente in data 02.03.23 provvedeva a farsi visitare dal medico psichiatra e alla visita medica di idoneità alle mansioni, ma non risultano agli atti richieste di visita medica da parte dell'Istituto indirizzate al ricorrente tali da far presumere pur se convocato un rifiuto dello stesso alla visita. Altresì pacifico il periodo di malattia del non contestato dal resistente Istituto, dal Pt_1
12.01.2023 sino al 23.02.23.
Siffatta circostanza giustifica pienamente il comportamento del non potendo imporsi ad un Pt_1
lavoratore assente per malattia di dover uscire di casa per ragioni diverse da quella di sottoporsi agli eventuali accertamenti strettamente inerenti alla malattia in questione.
D'altronde la circostanza che il fosse assente per malattia comportava anche la mancanza di necessità di sospenderlo dal servizio perché potenzialmente inidoneo alle mansioni
Va poi rilevata la non pertinenza del precedente di legittimità richiamato dall'Istituto (Cass. n. 25313/07), che afferma “…lavoratore non può "rifiutare di sottoporsi a legittimi controlli medici, così esponendo il datore a pericolo di responsabilità ex art. 2087 c.c.. Il rifiuto dà facoltà al datore di sospendere la prestazione retributiva ai sensi dell'art. 1460 c.c.”.
Sarebbe stato onere dell'Istituto di Vigilanza offrire la prova e dimostrare che, pur convocato il non Pt_1
si è sottoposto alla visita medica di idoneità e delle ragioni di tale trattenuta a titolo di “sospensione”.
Siffatta idoneità ben avrebbe potuto e dovuto essere verificata al momento del rientro dalla malattia, prevedendo che la visita di idoneità avesse luogo immediatamente dopo la cessazione della malattia
(24.02.2023); sicché deve ritenersi ingiustificato, e contrario a buona fede, il comportamento del datore di lavoro che ha fissato la visita medica di verifica il 2.03.2023, e ne ha disposto la sospensione dal servizio e dalla retribuzione (24.02.2023 al 28.02.23) senza comunicare al le motivazioni delle trattenute in Pt_1
busta paga.
Ne discende l'illegittimità della trattenuta irrogata al lavoratore nella busta paga del mese di febbraio 2023 per euro 258,35 a titolo di “sospensione”.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il G.O.P. definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
-accoglie il ricorso con condanna della a corrispondere al ricorrente la somma Controparte_1
complessiva di € 258,35 indebitamente trattenuta nella busta paga del mese di febbraio 2023 a titolo di sospensione, oltre interessi e rivalutazione dalla scadenza al saldo;
-condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese processuali a Controparte_1
favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 641,00 oltre spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiarato anticipatario.
Roma, 13.01.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Veronica D'Agostino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
In persona del G.O.P. designato, dott.ssa Veronica D'Agostino, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. R.G. n. 26524/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avvocato Maria Parte_1 C.F._1
Cingari ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Viale Vasco De Gama n. 73 int. 1, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente
CONTRO
(C.F. P.I. ) con sede legale in Roma alla via Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Cristoforo Colombo n.163 in persona del Presidente del C. di A. e legale rappresentante pro tempore dott.ssa rappresentata e difesa dagli avv.ti Oreste Cardillo, e Maria Grazia Vasaturo ed elettivamente CP_2
domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n. 29 presso lo studio Oreste Cardillo come da procura CP_3
in atti;
-resistente
OGGETTO: accertamento legittimità sanzione disciplinare
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.08.2023 il ricorrente adiva il Tribunale del lavoro di Roma e chiedeva di:
“a. Accertare e dichiarare che la società in persona del legale rapp. p.t. ha omesso Controparte_1 di comunicare per iscritto la sanzione disciplinare irrogata ai sensi dell'art. 7 Legge n. 300/1970 e degli artt. 101 e segg. CCNL per i Dipendenti da Istituti ed Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari;
b. condannare la in persona del legale rapp. p.t., al pagamento in favore del sig. Controparte_1 [...]
della somma di euro 258,35 indebitamente trattenuta nella busta paga del mese di febbraio Parte_1
2023 a titolo di sospensione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge, a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti sino all'effettivo soddisfo;
c. condannare la al Controparte_1
ristoro dei danni patiti dal sig. , per essere stato ingiustamente privato della somma di Parte_1 euro 258,35 a titolo di sanzione disciplinare nella busta paga del mese di febbraio 2023, ponendolo in grave difficoltà economica, per avere percepito in busta paga un minore importo netto di euro 1.021,00, nonché per avere violato i principi di buona fede e correttezza, stante la mancata comunicazione per iscritto della sanzione disciplinare in violazione del diritto di difesa del lavoratore, la cui valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. viene rimessa al giudicante”.
Deduceva il ricorrente di essere dipendente dell'Istituto di Vigilanza Security Service S.r.l., con contratto di lavoro a tempo indeterminato sottoscritto in data 23.07.2021, qualifica e mansione di guardia particolare giurata IV livello, CCNL per i Dipendenti da Istituti ed Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari;
nella busta paga del mese di febbraio 2023 si vedeva decurtare dallo stipendio la somma di euro 258,35 pari a 5 giorni di sospensione. Eccepiva la illegittimità di tale trattenuta, in quanto arbitraria e priva di qualsiasi fondamento sia fattuale che giuridico;
rilevava che tale sanzione disciplinare non gli era mai stata comunicata ai sensi dell'art. 7 Legge n. 300/1970 oltre ad essere violativa dell'art. 102 Ccnl di categoria.
Si costituiva in giudizio la deducendo che la sospensione in questione non configurava Controparte_1 un'ipotesi di sanzione disciplinare, sicché non era necessaria la previa contestazione del fatto, ma costituiva la inevitabile conseguenza delle reciproche prestazioni delle parti in causa derivante dalla sopravvenuta impossibilità, assoluta e temporanea, di rendere e ricevere la prestazione lavorativa del ricorrente e tra cui quello di sottoporsi alle visite ed esami a tal fine necessari, prescritta come obbligatoria dalla legge. Ha quindi concluso per il rigetto della domanda.
Quindi, sulla documentazione in atti, concesso termine per il deposito di note, all'esito dell'udienza del 13 gennaio 2025, la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
***
Nel merito, la domanda è fondata e va pertanto accolta.
La fattispecie oggetto del presente giudizio va esaminata tenendo presente la cronologia degli eventi come descritti dalla parte ricorrente, non contestati.
Risulta dalla documentazione versata in atti che il ricorrente, assunto alle dipendenze dell'Istituto di
Vigilanza Security Service S.r.l., con contratto di lavoro a tempo indeterminato del 23.07.2021, qualifica e mansione di guardia particolare giurata IV livello, CCNL per i Dipendenti da Istituti ed Imprese di Vigilanza
Privata e Servizi Fiduciari, con comunicazione del 30.12.2022 chiedeva all'Istituto di cambiare postazione e di essere collocato nuovamente presso il comprensorio di Santa Maria della Pietà, in quanto si trovava in una situazione di “burnout”. Nella medesima data inoltrava alle ore 17.00 altra e-mail alla datrice, chiedendo chiarimenti in merito alle ferie non richieste comunicatogli telefonicamente nella stessa giornata dal Sig.
la società non dava riscontro alla comunicazione. Successivamente, il ricorrente resosi conto di CP_4
avere utilizzato un termine inidoneo con e-mail del 2 gennaio 2023, precisava che lo stato di stress a cui era sottoposto era puramente di natura fisica e non psicologica (all. ti 8-9 cartella clinica Policlinico A. Gemelli
e Presidio Ospedaliero San Filippo Neri).
A seguito della riportata autodenuncia della detta patologia veniva dalla società richiesto controllo medico sul ricorrente, che avveniva in data 09.01.2023 con esito di inidoneità temporanea al lavoro fino a visita specialistica psichiatrica richiesta dal medico competente poiché, ritenuta necessaria per rilasciare l'idoneità al lavoro;
il referto non veniva reso noto al né veniva consegnata una copia al fine di poter presentare Pt_1 ricorso avverso il giudizio del medico competente ai sensi dell'art. 41 D.lgs. n. 81/2008 entro il termine di
30 giorni.
Il 12.01.2023, come da documentazione medica in atti (all. n. 10 ricorrente) il si sottoponeva ad un Pt_1
intervento chirurgico da tempo programmato per “intertrigine addominale” e pertanto stante i lunghi tempi di riabilitazione, rimaneva in malattia dal 12.01.2023 sino al 23.02.23.
Dopo l'intervento chirurgico si sottoponeva a visita specialistica psichiatrica in data 02.03.2023 e nella medesima data anche ad ulteriore visita da parte del medico competente dott. che ne accertava, la Per_1
idoneità al lavoro ancorché con limitazioni al lavoro notturno, referto tra l'altro mai consegnato al ricorrente.
Nella busta paga del mese di febbraio 2023 il ricorrente si vedeva decurtare dallo stipendio la somma di euro
258,35 pari a 5 giorni di sospensione. Con comunicazione del 17 marzo 2023 il ricorrente a mezzo del proprio legale invitava la società a provvedere all'erogazione delle somme indebitamente trattenute stante la violazione sia dell'art. 7 Legge n. 300/1970 che dell'art. 102 CCNL di categoria, ma nessuna risposta perveniva.
La società costituendosi in giudizio motivava tale trattenuta, impugnata da controparte, come legittima applicazione delle regole che governano i contratti a prestazioni corrispettive per le quali, in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione di una delle parti del contratto, l'altra parte ha diritto a non rendere la controprestazione. Dal 09.01.23 al 02.03.23 ricorreva l'impossibilità per il ricorrente di rendere la prestazione lavorativa per la valutazione di inidoneità al lavoro resa dal medico competente in termini assoluti. Nel corso di tale periodo i giorni di omessa prestazione lavorativa non coperti da trattamento di malattia o dalla fruizione di ferie - in particolare i giorni dal 24 al 28.02.23 - non sono stati retribuiti in ragione della sospensione delle reciproche prestazioni delle parti in causa, derivante dalla sopravvenuta impossibilità assoluta e temporanea, di rendere e ricevere la prestazione lavorativa del ricorrente.
La condotta della resistente secondo quanto asserito dalla società è conforme alla previsione dell'art. 1463
c.c. che dispone la liberazione dalla prestazione nel caso in cui quella della controparte sia divenuta impossibile. Esponeva che l'art. 41 del D.lgs. n. 81/08 impone la vigilanza sanitaria sui lavoratori attraverso obblighi sia del datore di lavoro - che deve impiegare in servizio personale di cui sia verificata l'idoneità al lavoro– sia anche del lavoratore destinatario, ai sensi dell'art. 20 D. Lgs. n.81/08, del generale obbligo di cooperare per l'attuazione delle misure di prevenzione tra cui quello di sottoporsi alle visite ed esami a tal fine necessari. E il ricorrente sebbene richiesta la visita specialistica sin dal 09.01.23, solo in data 02.03.23 provvedeva a farsi visitare da medico psichiatra.
Invero, assumeva il ricorrente l'illegittimità della sanzione irrogata stante la violazione dell'art. 7 legge n.
300 del 1970 sul procedimento disciplinare, per inesistenza e/o violazione della procedura disciplinare prevista dallo Statuto dei Lavoratori, e nello specifico per violazione dell'obbligo di contestare previamente l'addebito al lavoratore.
Va innanzitutto precisato che l'eventuale mancanza di previa comunicazione da parte del datore di lavoro dei motivi della trattenuta sulla retribuzione, in ipotesi quali quelle sottoposte al vaglio di questo giudice, non incide sulla legittimità della stessa.
Nel caso di specie, per come prospettato dalle parti, non si tratta infatti di una sospensione del rapporto di lavoro intesa quale sanzione disciplinare o misura cautelare che deve essere previamente comunicata dal datore di lavoro, bensì della diversa fattispecie di impossibilità della prestazione o meglio di inutilizzabilità della stessa, per un limitato periodo di tempo e dell'inadempimento delle parti di un contratto a prestazioni corrispettive.
Come testualmente esposto da parte resistente “La trattenuta impugnata da controparte deriva dalla legittima applicazione delle regole che governano i contratti a prestazioni corrispettive per le quali, in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione di una delle parti del contratto, l'altra parte ha diritto a non rendere la controprestazione”.
Si osserva che costituisce principio fondamentale della disciplina dei rapporti di lavoro subordinato quello secondo il quale la retribuzione non è dovuta dal datore di lavoro solo nel caso in cui la prestazione lavorativa sia divenuta impossibile (artt. 1206, 1256, 1258 c.c.), ovvero sia stato stipulato un accordo modificativo del contratto individuale di lavoro, in forza del quale le parti convengano che per un certo tempo non saranno eseguite le prestazioni e le controprestazioni (sospensione del rapporto); infatti il datore di lavoro non può unilateralmente ridurre o sospendere l'attività lavorativa e, specularmente, rifiutare di corrispondere la retribuzione, senza incorrere in un inadempimento contrattuale, previsto dalla disciplina delle obbligazioni corrispettive, secondo cui il rifiuto di eseguire la prestazione può essere opposto da un contraente (nella specie il datore di lavoro) soltanto se l'altra parte (il lavoratore) omette di effettuare la prestazione da lui dovuta, ma non già quando questa sia impedita dalla volontà datoriale unilaterale, salva la prova a carico del medesimo della impossibilita sopravvenuta, a norma degli artt. 1256, 1463 e 1464 c.c..
Tale impossibilità deve essere fondata sull'inutilizzabilità della prestazione lavorativa per fatti non addebitabili allo stesso datore di lavoro, perché non prevedibili, né evitabili, né riferibili a carenze di programmazione o d'organizzazione aziendale o a calo di commesse o a crisi economiche o congiunturali o strutturali, e salvo comunque, un eventuale accordo tra le parti. (Cass. Sez. Lav. n. 7300 del 16 aprile 2004)
Questa impostazione è ribadita dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte, per la quale il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano ipotesi d'impossibilita della prestazione lavorativa totale o parziale (cfr. ex multis, Cass.10 aprile 2002 n. 5101).
In altre parole, in caso di sospensione lavorativa, il datore di lavoro ha l'onere di provare l'esistenza d'una causa d'effettiva e assoluta impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione, a lui non imputabile, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla sua stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva. Né il dipendente "sospeso" e tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di mora credendi, il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla prestazione retributiva (Cass. 16 ottobre
2000, n. 13742; 21 novembre 1997 n. 11650 cit.).
Secondo quanto dedotto dall'Istituto dal 09.01.23 al 02.03.23 ricorreva l'impossibilità per il ricorrente di rendere la prestazione lavorativa per la valutazione di inidoneità al lavoro resa dal medico competente in termini assoluti;
nel corso di tale periodo i giorni di omessa prestazione lavorativa non coperti da trattamento di malattia o dalla fruizione di ferie - in particolare i giorni dal 24 al 28.02.23 - non sono stati retribuiti in ragione della sospensione delle reciproche prestazioni delle parti in causa derivante dalla sopravvenuta impossibilità, assoluta e temporanea, di rendere e ricevere la prestazione lavorativa del ricorrente.
Vale soltanto da precisare, che la giustificazione addotta dal resistente è del tutto inconferente in quanto, come da documentazione medica in atti il in data 12.01.23 si sottoponeva ad un intervento chirurgico Pt_1
da tempo programmato e pertanto stante i lunghi tempi di riabilitazione, rimaneva in malattia dal 12.01.2023 sino al 23.02.23.
Precisa il resistente nella memoria di costituzione “il ricorrente, richiesto di visita specialistica sin dal
09.01.23, solo in data 02.03.23 provvedeva a farsi visitare da medico psichiatra” “L'omessa cooperazione del ricorrente nell'attuare la misura sanitaria necessaria per accertarne l'idoneità al lavoro legittima, quindi, anche ai sensi dell'art.1460 c.c. la trattenuta retributiva operata dalla società”.
Occorre premettere che il d.lgs. 81/2008 nella parte relativa all'obbligo di sorveglianza sanitaria incombente sul datore di lavoro, e sul corrispondente obbligo del lavoratore di sottoporsi ai controlli sanitari ivi previsti, prevede l'immediata sospensione da ogni attività lavorativa e dalla retribuzione per coloro che, pur convocati, non si sottopongono alla visita medica.
L'art. 41 del d. lgs. 81/2008 impone, infatti, al datore un preciso obbligo di sorveglianza sanitaria, che consiste nel far sottoporre il lavoratore a visita medica periodica – di norma annuale – di idoneità alla mansione. L'obbligo del datore è posto a tutela delle condizioni fisiche dei dipendenti nell'espletamento delle mansioni loro affidate (cfr. Cass. lav. n. 22094/2022). L'art. 20 del medesimo d.lgs. 81/2008 prevede poi l'obbligo del lavoratore, tra l'altro, di sottoporsi a visita medica di idoneità. Destituita di fondamento è dunque la tesi della resistente, secondo cui la fattispecie in esame non configurerebbe un'ipotesi di illecito disciplinare, costituendo piuttosto automatica conseguenza della mancata verifica della idoneità alle mansioni, in quanto presupposto imprescindibile per poter svolgere l'attività lavorativa.
Va comunque osservato che è pacifico che il ricorrente in data 02.03.23 provvedeva a farsi visitare dal medico psichiatra e alla visita medica di idoneità alle mansioni, ma non risultano agli atti richieste di visita medica da parte dell'Istituto indirizzate al ricorrente tali da far presumere pur se convocato un rifiuto dello stesso alla visita. Altresì pacifico il periodo di malattia del non contestato dal resistente Istituto, dal Pt_1
12.01.2023 sino al 23.02.23.
Siffatta circostanza giustifica pienamente il comportamento del non potendo imporsi ad un Pt_1
lavoratore assente per malattia di dover uscire di casa per ragioni diverse da quella di sottoporsi agli eventuali accertamenti strettamente inerenti alla malattia in questione.
D'altronde la circostanza che il fosse assente per malattia comportava anche la mancanza di necessità di sospenderlo dal servizio perché potenzialmente inidoneo alle mansioni
Va poi rilevata la non pertinenza del precedente di legittimità richiamato dall'Istituto (Cass. n. 25313/07), che afferma “…lavoratore non può "rifiutare di sottoporsi a legittimi controlli medici, così esponendo il datore a pericolo di responsabilità ex art. 2087 c.c.. Il rifiuto dà facoltà al datore di sospendere la prestazione retributiva ai sensi dell'art. 1460 c.c.”.
Sarebbe stato onere dell'Istituto di Vigilanza offrire la prova e dimostrare che, pur convocato il non Pt_1
si è sottoposto alla visita medica di idoneità e delle ragioni di tale trattenuta a titolo di “sospensione”.
Siffatta idoneità ben avrebbe potuto e dovuto essere verificata al momento del rientro dalla malattia, prevedendo che la visita di idoneità avesse luogo immediatamente dopo la cessazione della malattia
(24.02.2023); sicché deve ritenersi ingiustificato, e contrario a buona fede, il comportamento del datore di lavoro che ha fissato la visita medica di verifica il 2.03.2023, e ne ha disposto la sospensione dal servizio e dalla retribuzione (24.02.2023 al 28.02.23) senza comunicare al le motivazioni delle trattenute in Pt_1
busta paga.
Ne discende l'illegittimità della trattenuta irrogata al lavoratore nella busta paga del mese di febbraio 2023 per euro 258,35 a titolo di “sospensione”.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il G.O.P. definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
-accoglie il ricorso con condanna della a corrispondere al ricorrente la somma Controparte_1
complessiva di € 258,35 indebitamente trattenuta nella busta paga del mese di febbraio 2023 a titolo di sospensione, oltre interessi e rivalutazione dalla scadenza al saldo;
-condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese processuali a Controparte_1
favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 641,00 oltre spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiarato anticipatario.
Roma, 13.01.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Veronica D'Agostino