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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 19/11/2025, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Antonio Cestone Consigliere
ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 682 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
, , in proprio e quali congiunti ed eredi di Parte_7 Parte_8 [...]
, con gli avv.ti Lucio Conte, Emanuela Marragony, Salvatore Staiano e Enrico Persona_1
Caterini, che li rappresentano e difendono in virtù di procura a margine del ricorso di primo grado appellanti
e
con gli avv.ti Ilario Antonio Sorace e Fabrizio Allegrini, che lo rappresentano e difendono CP_1 in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio di Catanzaro Per_2
appellato e
, con gli avv.ti Domenico De Controparte_2
TO, NC FE, VI NC ON, DR ST, AR DR,
IM AN, che la rappresentano e difendono in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione in appello appellata
e con l'avv. Giuseppe Mautone, che la rappresenta e difende in virtù di procura CP_3 allegata alla memoria di costituzione in appello appellata
e
con gli avv.ti Marcello Giustiniani, Antonella Negri, Martino Ranieri, Controparte_4
, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce alla memoria di Controparte_5 costituzione in appello appellata/appellante incidentale
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Paola. Risarcimento del danno, malattia professionale e rendita ai superstiti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti: <<…a) accertare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del datore di lavoro e ai sensi degli artt. 2087, CP_3 Controparte_6
1218 e 1176 e 2043 c.c. nei confronti del lavoratore deceduto, sig. e dei Persona_1 suoi eredi odierni ricorrenti, per non aver adottato tutte le misure necessarie per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore e per aver colposamente cagionato la morte di quest'ultimo, per le ragioni di cui in parte motiva;
e per l'effetto b) condannare la
[...]
e al pagamento, in solido tra Parte_9 Controparte_4 loro, in favore dei ricorrenti, del danno biologico iure successionis, di € 978.966,00, ovvero in caso di condanna dell' quella la misura differenziale non corrisposta dall'istituto e, CP_1 comunque la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi legali, anche ai sensi dell'art. 1284, comma 4, cod. civ., c) condannare la Parte_9
e al pagamento, in solido tra loro, in favore dei ricorrenti, iure
[...] Controparte_4 proprio, del danno non patrimoniale e, pari, in particolare, ad € 300.000,00 ovvero la somma maggiore o minore che il giudice riterrà, oltre interessi legali, anche ai sensi dell'art. 1284, comma 4, cod. civ., in favore di ciascuno dei ricorrenti. d) condannare altresì l' al CP_1 risarcimento in favore dei ricorrenti del danno biologico iure successionis nella misura sopra determinata e comunque nei limiti stabiliti dalle tabelle approvate in attuazione del D. lgl. n.
38/2000; e) condannare inoltre l' al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle rendite CP_1 previste dall'art. 85 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 i figli superstiti del lavoratore deceduto per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, nella misura stabilita dalla legge;
f) condannare i convenuti al pagamento, in solido tra loro, delle spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio…>>;
per <<…Si conclude per l'inammissibilità ovvero per il rigetto dell'avverso appello, CP_1 deduzioni istruttorie come in narrativa. Spese e competenze come per legge…>>;
per : <<…- rigettare l'appello Controparte_2 principale proposto ex adverso confermando la sentenza ex adverso impugnata, - in ogni caso, previo ogni provvedimento del caso e con ogni declaratoria del caso, anche di carenza di legittimazione attiva degli attori e comunque di intervenuta prescrizione quinquennale e
Pag. 2 di 22 decennale rispettivamente dell'azione extracontrattuale e dell'azione contrattuale esperita, comunque assolvere l'appellata da ogni Controparte_7 domanda contro di essa proposta;
Con ogni statuizione conseguenziale ed il favore delle spese di entrambi i gradi del giudizio…>>;
per <<… − rigettare l'appello promosso e tutte le domande formulate nei Controparte_4 confronti di ut supra, e confermare la sentenza del Tribunale di Paola - Controparte_4
Dott.ssa Cozzolino n. 75/2021, pubblicata il 25 febbraio 2021; − in via di appello incidentale condizionato, per l'ipotesi di riforma della sentenza, accertare e dichiarare (i) la totale carenza di legittimazione passiva di con la conseguente estromissione della stessa dal Controparte_4 presente giudizio;
e, in subordine, (ii) l'intervenuta prescrizione dei diritti degli Appellanti nei confronti di e, comunque, rigettare tutte le domande formulate nei confronti Controparte_4 della stessa;
− in subordine, nella denegata ipotesi di accertamento di una responsabilità a carico di dedurre dall'eventuale risarcimento tutti gli importi liquidati o Controparte_4 CP_ liquidabili dall' e dall' a qualsivoglia titolo per effetto della malattia professionale del CP_1
Sig. − in ogni caso, porre ogni eventuale conseguenza risarcitoria, come Persona_1 pronunciata nel presente giudizio, direttamente in capo a Controparte_7
in forza dell'accordo del 27 gennaio/4 febbraio 2014, perfezionatosi mediante
[...] scambio di proposta e accettazione, prodotto in atti e, comunque, accertare e dichiarare che dovrà essere tenuta manlevata ed indenne di ogni conseguenza risarcitoria, Controparte_4 come pronunciata nel presente giudizio, da parte di Controparte_7 in forza del citato accordo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari…>>;
[...]
per : <<… rigetto dell'avversario appello e di ogni domanda di controparte;
in via Pt_9 subordinata e solo per dovere di difesa, la riduzione del danno per le ragioni indicate;
istanze istruttorie come sopra…>>.
FATTO E DIRITTO
§1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
Con ricorso depositato il 23.09.2016 presso la cancelleria del Tribunale di Crotone, Giudice del lavoro, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
, , in proprio e nella qualità̀ di eredi di Parte_7 Parte_8 [...]
, hanno esposto: che il loro dante causa aveva lavorato presso lo Persona_1 stabilimento “Marlane” di Praia a Mare dal 1969 al 30.01.1995 con la qualifica di operaio nel reparto “Tintoria”; che nell'espletamento dell'attività̀ lavorativa questi era stato costantemente esposto, sia per contatto cutaneo che per inalazione, all'azione di numerose sostanze cancerogene normalmente utilizzate dall'azienda “Marlane” nei processi di lavorazione e tintura dei tessuti;
che tali sostanze oncogene, contenute in polveri e vapori acidi presenti nell'ambiente di lavoro, avevano innescato nell'organismo del de cuius un processo
Pag. 3 di 22 neoplastico sfociato in “carcinoma polmonare”, patologia che lo aveva condotto al decesso avvenuto in data 20 agosto 2006; di essere venuti a conoscenza solo verso la fine del 2014
(pochi giorni dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado), avendone avuto notizia Par dagli organi di informazione, del processo penale che aveva visto ex dirigenti della “ e della
“ imputati, tra l'altro, per i reati di lesioni, omicidio colposo e omissione di Controparte_2 cautele contro gli infortuni sul lavoro;
di aver appreso, quindi, solo allora, la circostanza che anche il proprio congiunto aveva sicuramente contratto, nell'esercizio dell'attività̀ lavorativa, la malattia professionale per carcinoma derivante dall'utilizzo di sostanze tossiche in assenza di impianti per la sicurezza dei lavoratori;
che il 6.8.2015 avevano presentato istanza amministrativa all' per il riconoscimento della genesi professionale della patologia CP_1 contratta dal de cuius.
Su tali premesse, hanno chiesto la condanna dell' al risarcimento del danno biologico CP_1
“jure successionis” ai sensi del D.Lgs. 38/2000, oltre che al pagamento della rendita ai superstiti ex art. 85 D.P.R. 1124/'65. I ricorrenti hanno, inoltre, chiesto di accertare la responsabilità̀ dei datori di lavoro convenuti, ai sensi degli artt. 2043 e 2087 c.c., nella causazione della patologia e di condannarli in solido al risarcimento del danno – eventualmente nella misura differenziale non corrisposta dall' – subito a seguito della CP_1 malattia professionale.
§3
Il tribunale, nel contraddittorio con le convenute, ha rigettato il ricorso alla luce delle seguenti argomentazioni:
<<
1. SULLE DOMANDE RIVOLTE ALL' CP_1
Al fine di delimitare la causa petendi ed il petitum del presente procedimento, mette conto innanzitutto evidenziare che totalmente estraneo alla rivendicazione risarcitoria è il convenuto
, dal quale i lavoratori possono esigere soltanto l'erogazione delle Controparte_9 provvidenze contemplate dal D.P.R. n. 1124/65, ma non anche il risarcimento del danno che, peraltro, postulano alla stregua della violazione dell'art. 2087 c.c., la quale, pacificamente, non CP_ può ascriversi all' in quanto estraneo al rapporto di lavoro e, dunque, anche alla potenziale causazione del danno. Pertanto, la domanda di natura previdenziale al vaglio, provenendo dagli eredi di – asseritamente deceduto per malattia Persona_1 professionale contratta a causa dell'attività lavorativa svolta presso lo stabilimento “Marlane” di Praia a Mare – è astrattamente ammissibile nella misura in cui ha ad oggetto la (unica) prestazione prevista dal DPR n. 1124/1965 in favore degli eredi dei lavoratori, ossia la “rendita ai superstiti” disciplinata dal cit. art. 85 e, per l'appunto, predisposta per i superstiti del lavoratore assicurato il cui decesso (si provi che) sia eziologicamente collegato a malattia professionale o infortunio sul lavoro.
Così delimitato l'oggetto della domanda rivolta all' deve preliminarmente valutarsi CP_1
l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Ente di previdenza. L'esame di tale questione impone, anzitutto, il richiamo dell'art. 112 D.P.R. n. 1124 del 1965 (contenente il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
Pag. 4 di 22 professionali), ai sensi del quale: “L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo
(il titolo primo disciplina le prestazioni previste in favore dei lavoratori o dei loro superstiti in caso di infortuni e malattie professionali contratte nell'industria, n.d.r.) si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale” (art. 112, primo comma). Tale disposizione è stata più volte e sotto diversi profili scrutinata dalla Corte Costituzionale, la quale ha precisato che l'esistenza di un termine di prescrizione del diritto alla rendita risponde a due innegabili esigenze: l'una, pubblicistica, di pronto accertamento dei fatti (in considerazione anche della necessaria indagine sul nesso eziologico), e l'altra, privatistica, di rapido conseguimento della prestazione da parte dell'avente diritto (cfr. sentenze n. 33/1974; n.297/1999). Nonostante il vaglio di legittimità, la norma in questione ha dato adito a varie problematiche, affrontate dai giudici della Corte di
Cassazione, in ordine all'ambito di applicazione, alla natura del termine triennale e all'individuazione del dies a quo di decorrenza dello stesso.
Limitando l'analisi di tali problematiche agli aspetti rilevanti nella fattispecie in parola, va innanzitutto evidenziato, riguardo al primo punto di indagine (ambito di applicazione), che la
Corte di Cassazione, con orientamento uniforme, ha ritenuto che anche il diritto alla rendita in favore dei superstiti di cui all'art. 85 DPR 1124/1965 è soggetto al termine triennale previsto dal cit. art. 112 (Cass. 1585/1997; 13145/1999; 4223/2002; 2002/2005). Con riferimento al
“dies a quo” di decorrenza del detto termine, la Corte di Cassazione, facendo applicazione della norma del codice civile secondo la quale la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), ha poi affermato che, in tema di malattie professionali, anche per i superstiti dell'assicurato, perché possa esercitarsi l'azione per il conseguimento della prestazione loro spettante “iure proprio” e, quindi, perché possa CP_1 iniziare il decorso della prescrizione, è indispensabile – non essendo ravvisabili situazioni differenti rispetto a quella dell'assicurato che rivendichi la rendita per inabilità – il realizzarsi di entrambi i requisiti previsti dalla relativa disciplina (art. 85 DPR), e cioè la morte dell'assicurato e la conoscenza o conoscibilità da parte dei predetti superstiti dell'eziologia professionale del decesso, la quale può non coincidere con la morte ma essere raggiunta solo dopo di essa (cfr. tra le altre, Cass. n. 12734/2003; 2002/2005). Quanto alla natura del termine triennale in questione, le sezioni unite della Cassazione nel 1999 ne hanno definitivamente affermato la portata di termine (breve) di prescrizione, con conseguenziale applicabilità allo stesso del regime generale codicistico, ivi compresi gli 4 istituti della interruzione e della sospensione
(Cass. s.u. n. 783/1999). Tale configurazione giuridica del termine triennale ha consentito di superare l'orientamento giurisprudenziale che, in base ad una interpretazione letterale dell'art. 112 DPR 1124/1965 (nel quale si fa espresso riferimento alla “azione” per conseguire le prestazioni previdenziali), individuava quale unico possibile atto interruttivo di tale termine la proposizione dell'azione giudiziale volta ad ottenere il riconoscimento delle prestazioni nei confronti dell' Viceversa, in conseguenza del definitivo riconoscimento della natura CP_1 prescrizionale di tale termine (e della applicabilità allo stesso del regime generale codicistico della prescrizione), si è affermato che la prescrizione delle azioni per conseguire le prestazioni dell' di cui all'art. 112 del DPR n. 1124 del 1965 può legittimamente essere interrotta, CP_1 secondo le norme del codice civile, non solo con la proposizione dell'azione in giudizio, ma anche con atti stragiudiziali;
ne consegue che la proposizione in sede amministrativa della
Pag. 5 di 22 domanda per ottenere le prestazioni assicurative interrompe la prescrizione e il termine prescrizionale comincia nuovamente a decorrere solo dalla data della definizione del relativo procedimento (stante il disposto dell'art. 111 del DPR 1125/1965 a norma del quale il termine di prescrizione previsto dall'art. 112 rimane sospeso durante la fase di liquidazione amministrativa, n.d.r.).
Orbene, applicando tali principi (sinteticamente esposti) al caso di specie, deve ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall Premesso che dall'esame della CP_1 documentazione allegata al ricorso emerge che “… Nel luglio 2006 al Sig. viene Persona_1 diagnosticato un “K. Polmonare” (cfr. doc. 3 del ricorso), patologia per cui è deceduto il
20.08.2006…” (cfr. memoria , può senz'altro ritenersi che all'epoca del Controparte_4 decesso i ricorrenti possedevano già gli elementi idonei a renderli consapevoli della
(possibile) eziologia professionale della malattia contratta dal de cuius. Né vale a confutare tale conclusione il fatto che gli istanti abbiano (peraltro immotivatamente) posticipato alla fine del 2014 tale presa di coscienza, ossia all'epoca della pubblicazione della sentenza emessa dal Tribunale di Paola il 19.12.2014, all'esito del procedimento penale avviato nel lontano 1999 (n. 592/99 r.g.n.r.) su denuncia di numerosi congiunti di ex dipendenti della
“Marlane”, per il presunto utilizzo nei processi di lavorazione di sostanze tossiche e cancerogene. A tal proposito, giova ricordare che la Suprema Corte, nel delineare il criterio della “normale conoscibilità”, ha inteso segnare un netto confine tra la percezione soggettiva dei presupposti legittimanti l'inoltro della richiesta di indennizzo – e quindi la possibilità, senza dubbio inammissibile, di procrastinare per un tempo indefinito ed incontrollabile il decorso della prescrizione – ed il momento in cui, concretamente, sulla base di circostanze indiziarie precise e concordanti, l'interessato può e deve essere in grado di esercitare il diritto di cui chiede tutela.
In altri termini, la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione previsto dal D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 112, può ritenersi verificata, in un equilibrato rilievo tra l'elemento oggettivo della manifestazione e la consapevolezza soggettiva da parte del lavoratore che non frustri lo scopo degli interventi della giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 116 del 1969, n. 129 del 1986, n. 206 del
1988, n. 31 del 1991), quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c. (ex plurimis, Cass. n. 23457/2009; Cass. n. 17700/2014; Cass. n. 598/2016); ed ancora, la manifestazione della malattia professionale consiste nella oggettiva possibilità che l'esistenza della malattia, ed i suoi caratteri di professionalità ed indennizzabilità, siano conoscibili in base alle conoscenze scientifiche del momento, senza che rilevi il grado di conoscenze e di cultura del soggetto interessato (Cass. civ., sez. lav., 15/01/2016, n. 598; Cass. civ., sez. lav.,
28/01/2013, n. 1822).
Ciò chiarito, nel caso di specie, è sufficiente scorrere appena il lunghissimo elenco di documenti citati e prodotti dalle parti convenute, per trarne il convincimento che quanto meno dagli inizi degli anni 2000 i ricorrenti non potevano non essere consapevoli della potenziale genesi lavorativa della malattia che avrebbe portato al decesso del loro
Pag. 6 di 22 congiunto. Come correttamente dedotto dalla difesa di infatti, le vicende Parte_9 riguardanti lo stabilimento “Marlane” erano ben note in ambito locale, non solo per le denunce avanzate in sede penale dai colleghi o dai parenti di colleghi del de cuius, ma anche
a fronte delle “… molteplici iniziative (manifestazioni, raccolte di firme, assemblee, ecc.) che hanno coinvolto tutti i dipendenti e i loro parenti già sul finire degli anni '90” (cfr. memoria Par
. Senza contare i numerosi articoli pubblicati da testate giornalistiche nazionali e locali, nonché i servizi televisivi realizzati da reti nazionali, e il conseguente clamore suscitato dalle plurime contestazioni (e dal pubblico rilievo ad esse riconosciuto) che avevano ad oggetto un ambiente di lavoro ritenuto insalubre e pericoloso per la salute dei dipendenti (cfr. produz. Par
elenco articoli pubblicati dal '99 al 2009). Del resto, l già negli anni '90 aveva CP_1 riconosciuto ad un dipendente della “Marlane”, tale la malattia Persona_3 professionale per carcinoma alla vescica;
e proprio lo stesso , nel 1999, insieme ad Per_3 altri lavoratori dello stabilimento, aveva presentato una denuncia alla Procura della
Repubblica di Paola inerente ai numerosi casi di tumore insorti tra gli operai a causa della pretesa insalubrità e pericolosità dello stabilimento tessile. Ebbene, è indubbio che tale circostanza sia ben presto assurta a “fatto notorio” all'interno della cerchia dei dipendenti della “Marlane” oltre che degli stessi abitanti dell'Alto Tirreno Cosentino, proprio in ragione della vasta eco che ai suindicati fatti è derivata dall'attività di denuncia a tutela della salute dei lavoratori, nonché dall'essere stato lo stabilimento de quo il principale sito industriale della zona e, quindi, una delle prevalenti fonti di lavoro e di reddito.
Pertanto, appare inverosimile che gli odierni ricorrenti abbiano appreso solo alla fine del 2014 di una vicenda giudiziaria di tale portata, i cui risvolti (indubbiamente anche mediatici) ed effetti sul piano sociale – benché territorialmente delimitato – si sono manifestati ben prima dell'emanazione della sentenza penale di primo grado, della quale gli istanti dichiarano di avere avuto notizia dagli organi di informazione, senza tuttavia fornire alcuna spiegazione sulla sottintesa “ignoranza” dei precedenti 15 anni di processo;
fermo restando che la “casuale” presa di coscienza degli eredi non potrebbe in alcun modo sostituire i parametri dettati dalla giurisprudenza di legittimità per individuare il momento iniziale da cui far decorrere la prescrizione, soprattutto se si tiene conto dei plurimi e documentati riferimenti che, nella fattispecie de qua, inducono ad anticipare l'oggettiva conoscibilità dell'origine professionale della malattia a molti anni (ben più di un triennio) prima della presentazione della domanda amministrativa all' avvenuta solo il 6.08.2015. Si può dunque ritenere, con verosimile CP_1 certezza processuale, che nel 2006 i ricorrenti possedevano già gli elementi che li ponevano nella condizione di “conoscibilità” (se non di effettiva conoscenza) della presunta causa lavorativa del decesso del proprio congiunto;
presupposto che, in concomitanza con
l'avvenuto decesso, è sufficiente a far decorrere – alla luce dei principi giurisprudenziali in precedenza esposti – il termine triennale di prescrizione del diritto alla rendita.
Di conseguenza, deve concludersi che la domanda amministrativa nei confronti dell'Istituto previdenziale presentata il 6.08.2015 (efficace ai fini dell'interruzione del termine) è stata posta in essere quando il termine triennale di prescrizione era ormai già irrimediabilmente decorso. Va quindi dichiarata la prescrizione del diritto alla prestazione previdenziale oggetto del ricorso, con conseguente declaratoria di rigetto della domanda proposta nei confronti
Pag. 7 di 22 dell' È opportuno, comunque, anche nel merito, evidenziare quanto segue. Gli odierni CP_1 ricorrenti, con riguardo alla storia lavorativa del loro congiunto, si sono limitati ad allegare quale unica circostanza di fatto l'aver contratto la malattia per cui è causa nello svolgimento dell'attività di “operaio” nel reparto “Filatura” dello stabilimento Marlane. Nulla hanno però precisato in ordine ai periodi effettivi, alle esatte modalità nonché ai tempi e alla frequenza di adibizione alle mansioni asseritamente causative dell'invocata malattia professionale;
né tantomeno hanno chiesto di dare prova dello svolgimento dell'anzidetta attività lavorativa in condizioni tali da esporre il al concreto rischio di contrarre la patologia Persona_1 denunciata (circostanze, queste ultime, tutte contestate dalle società convenute). Al rigetto delle rivendicazioni attoree, quindi, induce la preliminare constatazione che la parte istante riconnette eziologicamente la malattia contratta dal de cuius alle condizioni di lavoro nelle quali egli avrebbe operato, descrivendo però queste ultime in termini che non consentono affatto di apprezzare il dedotto collegamento causale o concausale. In altri termini, quel che del tutto manca è la prova (chiesta od offerta) delle modalità concrete di svolgimento delle mansioni genericamente dedotte, con particolare riguardo alle condizioni di lavoro, alla durata
e all'intensità dell'esposizione ai presunti agenti patogeni, nonché alla frequenza dell'espletamento di compiti potenzialmente “rischiosi”. Nulla di tutto ciò, invece, si rinviene descritto in ricorso, né ha formato oggetto di specifiche richieste di istruttoria orale che, del resto, non sarebbe stata utilmente espletabile a causa dell'estrema genericità e ripetitività dei riferimenti fattuali. Non c'è prova, dunque, dell'esposizione a fonti di rischio specifico per l'integrità del lavoratore, peraltro minata da una patologia ad eziologia cd. multifattoriale che, come tale, non si presta ad essere automaticamente ricondotta ad un'esclusiva genesi lavorativa. In tale contesto, anche l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio postulata dalle ricorrenti avrebbe esclusivamente carattere esplorativo, non essendosi formata compiutamente la dimostrazione delle concrete modalità di svolgimento delle mansioni dedotte, necessaria all'ausiliare tecnico per accertare la riconducibilità astratta delle patologie lamentate alle mansioni medesime: si rammenta, al riguardo, che la consulenza è uno strumento di valutazione di fatti già dimostrati, che non può diventare un mezzo di prova o di ricerca di fatti che devono essere provati dalle parti (così in motivazione Cass. S.U., sent. n.
11353 del 17/06/2004).
Prova siffatta non può trarsi neppure dalla documentazione medica versata in atti, nella quale il collegamento causale delle patologie per cui il è stato sottoposto a cure, con Persona_1
l'attività lavorativa asseritamente svolta, non può che essere stato riferito dai suoi stessi congiunti, e non risulta altrimenti riscontrato (cfr. copia perizia redatta dal dott. Per_4 allegata alla produzione di parte ricorrente, in cui si dichiara accertata la sussistenza di un'apprezzabile lesione dell'integrità fisica del soggetto, pur in assenza di prova di un rischio specifico, quanto meno in termini di probabilità, ancorato a concrete situazioni di fatto, con riferimento cioè alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro, alla durata e intensità dell'esposizione a rischio).
La conclusione sarebbe quindi comunque necessitata dal descritto deficit istruttorio.
2. SUL DANNO “DIFFERENZIALE”
Pag. 8 di 22 Passando ad esaminare le domande risarcitorie svolte nei confronti dei “datori di lavoro” convenuti, reputa questo giudice che a rivestire carattere assolutamente assorbente siano le seguenti considerazioni.
Giova innanzitutto ricordare che l'art. 13 D.Lgs. 38/2000 estende la copertura assicurativa dell' non soltanto al danno patrimoniale per la perdita della capacità lavorativa generica, CP_1 ma anche all'avvenuta lesione permanente dell'integrità psicofisica del lavoratore in sé e per sé considerata (ossia al cd. danno biologico identificato dal medesimo art. 13 come la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico-legale). Cionondimeno,
l'indennizzo del danno biologico introdotto dalla nuova normativa non preclude il diritto del danneggiato al risarcimento del cd. danno biologico ulteriore (o “differenziale”) rispetto a quello indennizzato e/o indennizzabile dall' il risarcimento e l'indennizzo assolvono CP_1 infatti a due funzioni diverse, in quanto il primo, essendo teso a ristorare il danno provocato da una condotta colposa o dolosa, presuppone la prova della condotta, dell'elemento soggettivo
(oltre che ovviamente del danno e del nesso causale) e deve garantire il ristoro integrale, trovando limite nella sola parte di danno che è addebitabile alla colpa del danneggiato;
CP_ l'indennizzo riconosciuto dall' invece, è corrisposto indipendentemente dalla colpa del datore di lavoro e dello stesso lavoratore (con il solo limite del rischio elettivo). Peraltro,
l'indennizzo liquidato forfettariamente in base alle tabelle e in misura uguale per tutti CP_1 non è finalizzato necessariamente ad un integrale ristoro del danno, rispondendo ad un principio di bilanciamento di interessi che, a fronte della maggior facilità e sicurezza di riscossione del dovuto, può comportare il sacrificio dell'integrale ristoro. Per tali ragioni ed al fine di consentire un ristoro pieno dei pregiudizi subiti dal lavoratore, anche dopo il D.Lgs.
38/2000 il lavoratore stesso può agire nei confronti del datore di lavoro per ottenere il CP_ risarcimento del danno biologico nella misura non coperta dall'indennizzo
Inoltre, aderendo ad un'impostazione ormai prevalente nella giurisprudenza sia di merito che CP_ di legittimità, deve ritenersi che la previa denuncia all' non rappresenti una condizione di proponibilità dell'azione verso il datore e che non sia necessario allegare nel ricorso le somme CP_ che si sono ottenute o si sarebbero dovute ottenere dall' specificando che la domanda è limitata al solo danno differenziale, in quanto tale prospettazione non attiene all'an del diritto azionato, ma unicamente alla quantificazione delle somme spettanti al lavoratore. La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata senza l'indicazione della natura differenziale dello stesso non comporta alcun mutamento del petitum e della causa petendi: i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda (infortunio o fattori scatenanti la malattia professionale, patologia sofferta, nesso di causalità tra lavorazione e patologia, responsabilità datoriale ai sensi dell'art. 2087 c.c.) rimangono immutati, restando compito del giudice, nel caso di mancato riferimento alla natura differenziale del danno, circoscrivere i limiti della responsabilità datoriale in ragione della norma inderogabile e imperativa, limitativa della responsabilità, di cui all'art. 10 D.P.R. 1124/1965. Quindi, la concreta deduzione da parte del ricorrente di un comportamento datoriale illegittimo (nel caso di specie la mancata adozione da parte del datore di lavoro delle misure di precauzione e di protezione dei lavoratori), appare idonea a fondare la pronuncia del giudice sul titolo di responsabilità del datore di lavoro e sullo stesso danno differenziale, essendo sufficiente, per il profilo che qui interessa, il riferimento
Pag. 9 di 22 alla norma dell'art. 2087 c.c., nel cui ambito si sussumono sostanzialmente la colpa penale e civile, valutabile direttamente dal giudice anche in via incidentale. Ne consegue che, anche nel caso di mancata indicazione della natura differenziale del danno biologico richiesto e di omessa quantificazione dello stesso, sarà il giudice, avvalendosi dei propri poteri officiosi, ad acquisire contezza dell'eventuale liquidazione avvenuta, ai fini della detrazione della somma già liquidata, ovvero ad effettuare in via incidentale un calcolo autonomo dell'indennizzo CP_ liquidabile, nel caso in cui non vi sia stata alcuna liquidazione da parte dell' o, a maggior ragione, alcuna previa denuncia, trattandosi di calcolo accertabile in base a criteri legislativamente previsti: si vuol dire, cioè, che l'esonero da responsabilità riconosciuto comunque al datore di lavoro fino all'ammontare del danno indennizzato (o astrattamente CP_ indennizzabile) dall' opera ex lege, e non può evidentemente essere condizionato ad una scelta discrezionale del lavoratore. Quanto, poi, all'individuazione degli oneri allegativi e deduttivi che una domanda giudiziale deve contenere al fine di sollecitare la pronuncia sul merito del danno biologico differenziale a carico del datore di lavoro, questo giudice ritiene sufficiente che la domanda risarcitoria sia formulata con riferimento alla violazione da parte del datore di lavoro dei suoi obblighi di protezione ex art. 2087 c.c., mediante deduzione di un fatto generatore di responsabilità. In tal caso si impone al giudice di valutare gli elementi fondanti la responsabilità (fatto dannoso, evento, nesso di causalità tra il primo e il secondo e colpa, agevolata dall'inversione probatoria) e, quindi, di pronunciare una condanna per il solo danno differenziale (sotto un profilo di riduzione della domanda in applicazione del principio che il più contiene il meno) non coperto dall'esonero parziale. Conseguenza di ciò è che il datore di lavoro è, comunque, legittimato passivo con riferimento alla domanda di risarcimento del danno biologico cd. differenziale, del danno morale e patrimoniale;
dunque, il ricorso in esame è ammissibile, dovendo ritenersi sufficientemente descritti il petitum e la causa petendi, seppure parte ricorrente non abbia espressamente formulato la domanda in termini di danno differenziale ed avendo dedotto un comportamento datoriale illegittimo a fondamento del danno asseritamente patito.
Ciò chiarito, deve però ulteriormente rilevarsi che, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ciascuno dei rimedi che l'ordinamento garantisce al lavoratore in caso di infortunio o malattia è legato ad oneri di allegazione e prova differenti.
Non vanno perciò confusi i presupposti per l'erogazione dell'indennizzo con i presupposti CP_1 per la liquidazione del danno differenziale, che richiede per previsione normativa requisiti più rigorosi, essendo necessario, solo nel secondo caso, il rispetto degli oneri fissati dall'ordinamento ai fini della dimostrazione dell'illiceità penale. Da questa disciplina discende che il lavoratore o i suoi eredi che agiscano per ottenere danni differenziali devono dedurre e provare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità del datore, in primis quelli incidentali relativi all'illiceità penale;
e li devono provare alla stregua delle categorie e delle regole di giudizio penalistiche e non solo secondo schemi civilistici, in particolare per quanto riguarda l'elemento soggettivo della colpa. Il datore di lavoro, infatti, oltre ad essere soggetto al generale obbligo di neminem laedere espresso dall'art.2043 c.c., la cui violazione è fonte di responsabilità extracontrattuale, deve anche rispettare il più specifico obbligo di cui all'art. 2087 c.c., che ha invece natura contrattuale. Tuttavia, la natura contrattuale dell'illecito non
Pag. 10 di 22 comporta che si versi in una fattispecie di responsabilità oggettiva, fondata sul mero riscontro del danno quale evento legato con nesso di causalità all'espletamento della prestazione lavorativa, occorrendo pur sempre l'elemento della colpa, che accomuna la responsabilità contrattuale e quella aquiliana. Se quindi, da un lato, grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver ottemperato all'obbligo di tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore, dall'altro, e prima di tutto, grava sul lavoratore l'onere di provare sia la lesione dell'integrità psicofisica, sia il nesso di causalità tra tale evento e il comportamento datoriale. A tale riguardo, è utile ricordare che il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale, le quali devono però considerarsi come semplici indizi idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio, che devono essere valutati – in conformità con la regola dettata in tema di prova per presunzioni – non solo analiticamente, ma anche avendo riguardo alla loro convergenza globale (cfr. Cass. n.
19521/2019).
Tanto premesso, e stando a quanto allegato dalla stessa difesa attorea “… In data 19.12.2014, il Tribunale di Paola emetteva sentenza nell'ambito nel processo penale n. 592/99 r.g.n.r. … nei Part confronti di ex dirigenti della s.p.a. e … con la predetta sentenza Controparte_2 venivano mandati assolti gli imputati ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p. per i reati ex artt.
437 – 589 – 590 c.p. …”. 12 Sul punto, la convenuta ha opportunamente dedotto che Parte_9
“... nel corso del processo penale è stata svolta un'ampia ed articolata attività sia in fase di indagini preliminari che durante il dibattimento e solo all'esito di un'approfondita disamina e valutazione del monumentale compendio istruttorio il Tribunale ha fondato il proprio convincimento, decretando, con ampia ed argomentata motivazione, l'assoluzione di tutti gli imputati in quanto il fatto non sussiste (…) Proprio in ragione dell'ampia ed esaustiva attività istruttoria svolta nel giudizio di primo grado, la Corte d'Appello di Catanzaro ha ritenuto di dover respingere la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'assunzione di prova peritale…”; inoltre, “… Con dispositivo di sentenza del 25 settembre 2017, la Corte di
Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di primo grado…”.
Giova, a questo punto, richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte in virtù del quale “Ai sensi dell'art. 652 (nell'ambito del giudizio civile di danni) e dell'art. 654 (nell'ambito di altri giudizi civili) cod. proc. pen., il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530 comma secondo cod. proc. pen.” (cfr. ex multis sent. n. 5676 del
09/03/2010). La summenzionata pronuncia della Cassazione ammette, dunque, tale effetto preclusivo solo quando la pronuncia di assoluzione contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza del fatto, non bastando che l'assoluzione sia determinata dall'insufficienza degli elementi di prova;
tuttavia, al fine di detta verifica, ciò che bisogna considerare – a prescindere dalla formula assolutoria utilizzata nel dispositivo da parte del giudice penale – è l'intero corpo della sentenza e, quindi, anche la motivazione.
Pag. 11 di 22 Ebbene, attraverso un'attenta lettura della sentenza n. 907/2014 (in atti) è agevole comprendere come in realtà il dedotto nesso eziologico tra l'ambiente di lavoro e le patologie contratte dai lavoratori ricorrenti sia stato di fatto escluso dal giudice penale. Ed invero, la piattaforma probatoria su cui il giudice penale ha fondato la propria decisione ha condotto alle conclusioni che di seguito sinteticamente si riassumono: “… Si evidenzia in via preliminare che
l'istruttoria dibattimentale non ha permesso di accertare se la patologia che ha colpito i lavoratori abbia effettivamente la sua causa nell'esposizione lavorativa o se invece siano concretamente ipotizzabili altre ipotesi causali, che riconducono l'evento lesivo a distinti fattori
o ad esposizioni extralavorative … L'evidenza epidemiologica potrebbe … essere utilizzata per accertare la causalità generale, ma non basta per affermare una relazione eziologica penalmente rilevante, in quanto ha ad oggetto gli effetti dell'esposizione su popolazioni, e non sugli individui, e non può per definizione condurre a quell'accertamento causale individuale, in cui si sostanzia invece la condicio sine qua non in sede penale … Poiché l'evidenza epidemiologica di una correlazione sostanza-patologia ha contenuto probabilistico, anche quando tale relazione risulti scientificamente accertata oltre ogni ragionevole dubbio a livello di causalità generale, per sostenere l'accertamento eziologico essa deve essere supportata da un giudizio di alta probabilità logica circa la riconducibilità alla sostanza dell'evento concreto…”; ed ancora, “… L'analisi delle emergenze istruttorie deve partire da una considerazione di base: non risultano allo stato studi della comunità scientifica che hanno evidenziato dei rischi di cancerogenicità per l'uomo relativi ai lavori svolti nell'ambito dell'industria tessile… Ebbene, riassumendo quanto emerso dall'istruttoria, si può affermare che le sostanze verosimilmente utilizzate nella Marlane erano le ammine aromatiche e il cromo esavalente;
tali sostanze costituiscono fattore di rischio cancerogeno in relazione a due organi,
e precisamente il cromo 6 per i polmoni e le ammine aromatiche per la vescica. Non risulta già sulla base di questo dato provato con certezza il nesso di causalità in merito ad altre patologie menzionate nel capo di imputazione. In particolare deve ritenersi non provata la causalità individuale il cui accertamento, sulla base di quanto affermato dalla già citata sentenza CP_10 del 2010, imponeva la verifica di tutte le circostanze del caso, in relazione in particolare alla storia professionale della persona offesa, alle sue condizioni familiari, alle cause preesistenti, alle patologie lamentate e all'effettiva esposizione a tutti i fattori patogeni;
la Corte di cassazione ha ripetutamente affermato che, nel caso di malattie multifattoriali – come il tumore polmonare – è necessario verificare la sussistenza di eventuali ipotesi causali alternative al fine di individuare la più plausibile ipotesi esplicativa del caso concreto (…) La sentenza afferma dunque che nel caso in cui venga riscontrata una patologia che, come CP_10 nel caso di tumore polmonare, può essere ricondotta a diversi fattori causali come l'esposizione al fumo di tabacco o a numerose altre sostanze oncogene, l'indagine in merito al rapporto eziologico deve tenere conto di tutta la vita del paziente ed indagare su tutti i reperti biologici al fine di accertare quale sia stato l'egente che ha determinato il fattore cancerogeno. Il nesso eziologico risulta dunque provato con certezza quando è possibile attribuire, sulla base di affidabili informazioni scientifiche, rilevanza causale al fattore considerato e non vi sono elementi concreti che consentano di ipotizzare plausibilmente, ragionevolmente, la riconducibilità dell'evento stesso ad un distinto fattore oncogeno (…) Al fine di escludere i fattori alternativi e ritenere provata la causalità individuale … era dunque necessario anche valutare gli accertamenti diagnostici per verificarne la completezza rispetto al momento storico
Pag. 12 di 22 in cui è stata formulata la diagnosi e quindi, in base all'evoluzione e agli strumenti a disposizione della scienza medica e scientifica di quel determinato momento storico. Andava poi accertato il periodo di latenza di ogni singola patologia tumorale al fine poi di verificare se quella diagnosi era compatibile rispetto al periodo di latenza di ogni singola malattia per poi confrontare tale periodo di latenza con il periodo di lavoro della persona che ha contratto il tumore;
tutto ciò allo scopo di verificare se il momento dell'insorgenza della latenza sia compatibile con il momento della diagnosi. E in ogni caso andavano considerate le abitudini di vita della persona offesa precedenti e successive all'attività lavorativa, per verificare se vi sia un nesso eziologico alternativo in altre cause lavorative o ad altri fattori extralavorativi (es. fumo) che siano idonei ad escludere il collegamento causale fra quella condotta e quell'evento
(…) va dato atto ulteriormente che la circostanza dell'ambiente lavorativo unico conserva incidenza neutra ai fini del decidere;
la contaminazione in interazione con le sostanze diffuse nel citato ambiente unico, tale da creare contesto nocivo per la salute non risulta assolutamente assistita da riscontro probatorio … dovendosi in particolare ribadire il difetto di acquisizioni dirette od indirette, in ordine alle sostanze liberate nell'ambiente, alla natura e alla concentrazione delle stesse, alla adozione da parte datoriale di tutti i presidi e gli accorgimenti necessari ad evitare i rischi secondo condotta esigibile richiesta in quel momento storico dell'attività produttiva…” (cfr. motivaz. sent. n. 907/2014 in atti). Alla luce di quanto detto, anche se si legge nel dispositivo della cit. sentenza che l'assoluzione è avvenuta ai sensi dell'art.
530, secondo comma, c.p.p., ciononostante, sulla scorta della struttura motivazionale della sentenza, non si può ritenere che non sia stato compiuto un effettivo accertamento – addirittura specifico rispetto alla posizione del sig. (cfr. pag. 24 sent. Persona_1 penale in atti) – circa l'insussistenza del fatto. In altri termini, anche se il giudice, in via del tutto prudenziale, ha affermato che “… la situazione contestata cede al vaglio di realtà in termini di certezza relativamente all'ipotesi di disastro e con il limite della prova non sufficiente relativamente alle altre ipotesi contestate...”; al contempo, e preliminarmente, ha dato conto del fatto che “… la ricostruzione … offerta cozza ineludibilmente con il dato di realtà secondo regole di comune esperienza ed in correlazione con le acquisizioni processuali certe e, per certi versi, condivise in ordine agli interventi strutturali e di adozione di presidi di tutela comunque introdotti e dei quali non è dato sperimentare, in termini ricostruttivi, il dato di efficienza stante la singolare astoricità, per tempi e per luoghi, della realtà offerta dai testi. I dubbi sul dato di prova storica sono estensibili a quello di prova tecnica per più ragioni, talune analoghe, altre derivanti da insuperabili ed insuperate ragioni logiche e scientifiche. La copiosa attività consulenziale e peritale, come cennato, soffre del vizio di origine legato al tempo e pertanto ricondotta a ricostruzione dei fenomeni per esclusiva deduzione…”.
Deve quindi concludersi che, a prescindere dall'espressione utilizzata, non è stata l'insufficienza di prove “oltre ogni ragionevole dubbio” a determinare l'assoluzione degli imputati, ma piuttosto l'accertamento della mancanza di una condotta “a monte” che sia qualificabile come violazione di norme giuridiche o di normale prudenza e, vieppiù, l'assenza di un dimostrato (e dimostrabile) nesso causale con le malattie denunciate. Al contrario, è ormai principio unanime quello per cui “Nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e
Pag. 13 di 22 specifica dimostrazione che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia; è, tuttavia, necessario acquisire il dato della "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi, come ad esempio i dati epidemiologici, idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale” (cfr. Cass. sez. lav. 31.05.2017, n.
13814). Ciò che, nel caso di specie, è mancato del tutto. Basti avere riguardo, in tale Per_ prospettiva, al contenuto della relazione medica del CTP di parte ricorrente, prof. P. che
“non appare affatto idonea ad individuare in termini di elevata probabilità la causa della malattia ricollegandola ad una sicura esposizione del soggetto ad una ben definita sostanza Par nociva” (cfr. difese , limitandosi essa ad elencare una serie di agenti asseritamente nocivi e le singole patologie che hanno colpito a distanza di anni taluni lavoratori addetti allo stabilimento di Praia a Mare, per poi affermare, del tutto apoditticamente, la riconducibilità delle stesse all'attività lavorativa svolta, senza alcuna seria e dettagliata analisi né della singola malattia, né delle specifiche sostanze che si assumono patogene (cfr. all. 4 produz. attorea). Né, del resto, poteva essere altrimenti, trattandosi nella fattispecie de qua di un “… carcinoma polmonare in soggetto fumatore (anamnesi ricovero 23.7.2006…)…” (cfr. memoria
), rispetto al quale “… Si rinvia … alla scheda clinica individuale … redatta dal Prof. CP_2 Per_
È stata posta diagnosi di una neoplasia a carico del polmone con metastasi linfonodali in ex fumatore … Il fumo di sigaretta è riconosciuto come il fattore eziopatogenetico principale nella genesi del tumore polmonare. Per contro non vi sono evidenze scientifiche che consentano Par di correlare tale neoplasia con l'attività lavorativa svolta…” (cfr. memoria .
Per tutte le suesposte ragioni, il ricorso va integralmente rigettato. La qualità delle parti, la complessità dei profili giuridici esaminati e l'astratta controvertibilità dell'interpretazione posta a fondamento della pronuncia costituiscono comunque giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite>>.
§4
I ricorrenti hanno interposto appello e chiesto la riforma integrale della decisione impugnata.
Denunciano la violazione e falsa applicazione “del DPR n. 1124/1965”, “degli artt. 2697, 2727 e
2728 c.c., nonché art. 421 c.p.c.”, “dell'art. 2087 c.c.”, degli “artt. 10 e 11 DPR 1124/1965” oltre che degli “artt. 111 e 112” dello stesso DPR.
Lamentano:
1) che il tribunale ha trascurato la “presunzione dell'eziologia lavorativa per la malattia allegata derivante da lavorazione tabellata”, in forza della quale “il lavoratore deve fornire la prova soltanto dell'insorgenza della malattia e di essere stato addetto alla lavorazione nociva”.
Tanto nella specie deve ravvisarsi stante “l'esposizione alla sostanze nocive indicate nel ricorso
[ammine aromatiche, arsenico, cromo ecc. di cui al DM 10 giugno 2014 voce 1, 2, 9, 10] nonché in ragione della lavorazione del finissaggio di fibre, filati, tessuti [voce 57 c) e ss., Tabella
Malattie professionali DM 9 aprile 2008]”. In particolare, “in caso di neoplasia a genesi multifattoriale contratta da lavoratore adibito ad attività rischiosa oggetto di previsione tabellare, come nel caso di specie, la prova del nesso causale consente nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al
Pag. 14 di 22 rischio a causare l'evento morboso”. E tale idoneità è asseverata, da un canto, dalle consulenze prodotte che comprovano “il nesso causale tra gli agenti cancerogeni ritenuti responsabili … di ciascun carcinoma diagnosticato nei lavoratori della Marlane”; d'altro canto, dalla “sentenza penale” che ha accertato come i lavoratori sono stati esposti quotidianamente “a sostanze considerate ad alto tasso di tossicità e, quindi, cancerogene”: “precisamente il cromo 6 per il polmone e le ammine aromatiche per la vescica”. Del resto, il dedotto nesso di causalità “trova riscontro anche nei dati epidemiologici” evidenziati in ricorso e nella “relazione tecnica dott. Per_ ;
2) che il tribunale ha ritenuto che le indagini scientifiche svolte nell'ambito del processo penale abbiano escluso “con certezza il nesso di causalità”, ma contraddittoriamente ha riconosciuto che l'istruttoria dibattimentale ha acclarato che le “ammine aromatiche e il cromo esavalente … costituiscono fattore di rischio cancerogeno in relazione a due organi”, ossia ai
“polmoni” e alla “vescica”. Non si giustifica, pertanto, la scelta del tribunale di non “disporre ogni opportuna indagine scientifica”, mediante l'espletamento di consulenza tecnica che, anche ai sensi dell'art. 421 c.p.c. avrebbe permesso di “stabilire il nesso causale dal punto di vista della scienza medica” tra la patologia del suo dante causa e “l'esposizione continua … agli agenti patogeni”;
3) che il tribunale, nel valorizzare a sfavore di essi ricorrenti gli esiti del giudizio penale, ha omesso di considerare che in relazione “al reato di cui all'art. 437 c.p.”, la sentenza di assoluzione nel merito era stata riformata in appello, con una pronuncia dichiarativa di
“prescrizione dei reati” che è stata annullata con rinvio dalla Cassazione su impugnazione del
. Ha comunque trascurato il diverso criterio di accertamento della causalità Parte_10 nel giudizio civile rispetto a quello impiegato nel giudizio penale, nel quale, peraltro, sono state riscontrate “le violazioni di legge commesse dai datori di lavoro nell'applicazione delle normative antinfortunistiche” e “l'omissione delle cautele sanitaria previste dalla legge”.
Secondo l'appellante, infatti, “la sentenza penale afferma con chiarezza che il nesso causale è stato accertato dalla indagini tecniche … dalle quali è emerso che l'esposizione continua dei lavoratori alle sostanze nocive – seppure non dimostra la causalità individuale – rappresenta comunque un dato oggettivo del rischio cancerogeno”;
4) che il tribunale ha erroneamente ravvisato la prescrizione del diritto azionato, giacché il “rapporto di causalità non può certamente essere presunto dalle notizie giornalistiche o dalle chiacchiere all'interno dello stabilimento”, anche in ragione della eterogeneità delle “patologie riscontrate” a carico dei lavoratori (riconducibili “in diverse categorie: linfoma vie biliari, neoplasia polmonare, versamento pleurico, carcinoma del rene, epatite cronica, tumore vescica
e alla prostata)”. Sicché solo con la sentenza del tribunale di Paola del 19.12.2014 si è avuta contezza della “causa del contagio” che “è il presupposto indispensabile per l'inizio della decorrenza del termine prescrizionale” che, essendo relativo a fatti di reato, “è di quindici anni”;
5) che “anche in riferimento al termine di cui all'art. 112 DPR n. 1124/1965”, l'esordio della prescrizione non può prescindere dalla conoscenza o dalla conoscibilità da parte del superstite della eziologia professionale del decesso del dante causa, avuto riguardo non già al
Pag. 15 di 22 “criterio della normale conoscibilità”, che non è applicabile al caso di specie, bensì a “criteri oggettivi quali l'ordinaria diligenza, la diffusione delle conoscenze scientifiche, il quadro cognitivo di informazioni a disposizione del danneggiato”. Sicché “l'eccezione di prescrizione sollevata dall' ed accolta dal Giudice di primo grado” deve ritenersi infondata non avendo CP_1
l'istituto assicuratore assolto l'onere di provare il momento in cui esso ricorrente ha avuto consapevolezza della patologia, della sua origine professionale e della sua indennizzabilità.
§5
Costituitesi in giudizio, l' e le società convenute hanno chiesto il rigetto del gravame CP_1 assumendolo inammissibile e infondato.
La società ha anche spiegato appello incidentale condizionato, “per l'ipotesi di Controparte_4 riforma della sentenza” impugnata, riproponendo le eccezioni di difetto della propria legittimazione passiva e di prescrizione dei diritti azionati dall'appellante.
La Corte, pervenuto il fascicolo di primo grado, dopo aver acquisito i verbali delle testimonianze che questa Corte ha escusso in cause analoghe, nonché la perizia redatta in sede dell'incidente probatorio relativo a un nuovo procedimento penale per fatti analoghi, che il tribunale di Paola ha definito con ordinanza di archiviazione del 20.9.2024, disposta ed espletata prova per testi nonché ctu medico-legale, a seguito di trattazione scritta, decide come da dispositivo in calce.
§6
CP_ Partendo dalla disamina delle domande avanzate nei confronti dell' alla motivazione di rigetto della domanda di tutela indennitaria che i ricorrenti hanno proposto nei confronti dell' si deve anteporre quella, preminente, del difetto della loro legittimazione attiva CP_1 rispetto all'unica prestazione che il tribunale, con incensurata statuizione, ha ritenuto nella specie “astrattamente” conseguibile: ossia, la rendita ai superstiti.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 85 del dPR n. 1124 del 1965, i ricorrenti, che sono la sorella e i figli (il più vecchio dei quali, al momento del decesso del padre, nel 2006, aveva 28 anni) del lavoratore, non rientrano nel novero dei soggetti aventi diritto alla prestazione;
alla sorella, invero, spetta solo se mancano coniuge e figli, mentre nel caso di specie tale condizione, stante quanto meno la presenza dei figli, difetta;
non è stato dedotto, poi, che i figli fossero inabili e a carico dell'assicurato.
§7
Passando alla domanda risarcitoria, l'approfondimento tecnico che questa Corte ha espletato è approdato a conclusioni coincidenti con le risultanze delle perizie svolte in sede penale, tanto nel ridetto dibattimento (perizia redatta dal collegio ), tanto Persona_6 nell'incidente probatorio che è stato disposto dal tribunale di Paola il 9.8.2017 nel successivo procedimento avente ad oggetto incolpazioni di omicidio e lesioni personali ai danni di altri lavoratori del medesimo stabilimento industriale (perizia redatta dai professori “ Per_7 Per_
e ). Per_8
Pag. 16 di 22 §7.1
L'esperto medico legale designato dal Collegio è pervenuto, con analisi diffusa e approfondita anche in replica alle osservazioni critiche della difesa di parte appellante, ad escludere che le patologie contratte dal de cuius della suddetta abbiano origine professionale.
§7.2
Ha constatato, in premessa, che dalla seconda metà del 1969 nell'opificio venne eliminata la compartimentazione dei reparti e ciò rese comune a tutti i lavoratori l'esposizione al rischio ambientale derivante da eventuali agenti inquinanti. Ha poi convenuto con i periti del giudice penale in merito alla presenza nell'opificio di prodotti chimici cancerogeni (“cromo 6”,
“dimetilbenzidina”, “tricloroetilene”) che hanno come “organo bersaglio” i polmoni e la vescica;
tuttavia, stante le incertezze sulla effettiva presenza di agenti inquinanti in ambiente di lavoro, in concentrazioni tali da indurre patologie neoplastiche, è pervenuto alla conclusione circa la necessità di applicazione del criterio epidemiologico per stabile la sussistenza dell'etiologia professionale della patologia neoplastica da cui il defunto sig. era Persona_1 affetto: <<… Per trattare compiutamente dell'eventuale nesso causale tra la patologia neoplastica lamentata da (K polmone) e le noxae a cui restava Persona_1 eventualmente esposto nell'assolvimento della propria attività lavorativa, i problemi da affrontare riguardano la problematica della concentrazione (“livelli di esposizione”) di specifici fattori di nocività presenti sul luogo di lavoro così registrandosi, in conclusione, che non si dispone di prove deponenti per la sicura dispersione, in ambiente di lavoro, di sostanze cancerogene… Il era ex fumatore, in misura non emergente dagli atti e neppure Persona_1 per quanti anni, seppure le concomitanti patologie depongano per severe lesioni anche correlabili al tabagismo (aneurisma dell'aorta addominale di circa 5 cm, esteso al di sotto delle renali fino alla biforcazione con interessamento delle arterie iliache, con pareti calcifiche e trombizzate, ipertensione arteriosa e cardiopatia ischemica con pregresso IMA). Tra i più importanti fattori esogeni di rischio per la forma neoplastica di cui si discute si riconosce il fumo di tabacco, sia attivo che passivo (agente principale con il 90% dei casi di tumore del polmone attribuibili in Italia secondo il Ministero della Salute e Agenzie scientifiche internazionali);
l'esposizione a gas radon, ubiquitario nel nostro Paese, cui dati recenti dell'Istituto Superiore di
Sanità attribuiscono il 10% di tutti i tumori del polmone che si manifestano in Italia;
l'esposizione ambientale a particolato sottile. Sulla definizione del rischio, le posizioni delle
Parti sono fortemente contrapposte, dal momento che gli appellanti sostengono che vi fosse dispersione di Cromo 6 nell'ambiente mentre parte datoriale sostiene che il processo di riduzione del Cromo 6 nella fase di scioglimento ne precludesse la possibilità di dispersione nell'ambiente di lavoro posto che il prodotto, impiegato in “cristalli/scaglie”, sciogliendosi in acqua (il “sale” è altamente solubile) subiva rapidamente riduzione in una forma chimica (il
Cromo 3) priva di potere cancerogeno, così non essendo consentita la possibilità di dispersione di Cromo 6 nell'ambiente dell'opificio, il cui sistema di ventilazione a flussi d'aria forzata rendeva improbabile la possibilità di dispersione in tutto lo stabilimento di eventuali sostanze inquinanti…. L'esposizione ad agenti cancerogeni deve essere considerata sotto 3 profili: 1) il pericolo, ossia la potenziale presenza nell'opificio di sostanze cancerogene per il polmone, segnatamente il Cromo 6; • fatto accertato 2) il rischio, ossia la probabilità che in ambiente di
Pag. 17 di 22 lavoro fosse presente, aerodisperso, cancerogeno in concentrazioni adeguate a produrre effetti biologici avversi, segnatamente tumori del polmone;
• fatto negato nella propria effettività
(studi IARC) 3) il dato epidemiologico, ossia la prova, o meno, che fra le maestranze dell'opificio siano stati registrati eccessi significativi di mortalità (segnatamente per tumore del polmone) a significare un effetto imputabile alla reale presenza di agenti cancerogeni nell'ambiente di lavoro;
• fatto negato nella propria effettività (studio epidemiologico).
Rappresentando sinteticamente i criteri per la valutazione del nesso causale tra esposizione lavorativa e patologia tumorale, è possibile definire: • criterio cronologico: compatibile, posto che tra l'esposizione a sostanze cancerogene e l'insorgenza della malattia non è definibile un preciso intervallo temporale;
• criterio topografico: compatibile, in quanto, in ipotesi, il Cromo
6 agisce, quale aerodisperso, sulla cute (assenza di evidenza sia nel caso concreto che in generale, tra i dipendenti della fabbrica) e sulle vie respiratorie a seguito di inalazione;
• criterio dell'efficienza qualitativa o idoneità lesiva: è scientificamente certo il potere cancerogeno del Cromo 6; • criterio dell'adeguatezza quantitativa: in merito a quanto in discussione, si tratta di definire se la concentrazione del Cromo 6 eventualmente disperso in ambiente di lavoro, lo fosse in concentrazione tale da indurre l'insorgenza della patologia neoplastica. Come esposto nelle “considerazioni”, sono le determinazioni dello IARC ad escludere questa circostanza;
• criterio di continuità nella seriazione dei fenomeni: premesso che non è il “silenzio clinico” a consentire di affermare l'avvenuta dimostrazione di questo criterio, ma il ricorrere di elementi “positivi” (dati clinico/sintomatologici deponenti per il ricorrere di specifica patologia), nella materia in trattazione non è possibile definire il ricorrere di una concatenazione logica e cronologica tra la causa lesiva e le manifestazioni che ad essa vengono attribuite, in quanto tra la presunta esposizione e l'insorgenza della malattia non intercorrono specifiche manifestazioni cliniche. • criterio di esclusione di altri momenti etiologici: l'indagine sul possibile ricorrere di elementi diversi dalla presunta causa lesiva nell'insorgenza della patologia, nel caso di specie ha risposta positiva in quanto il lavoratore aveva storia di tabagismo, del quale sono certi gli effetti lesivi sulla propria salute (aneurisma dell'aorta addominale di circa 5 cm, esteso al di sotto delle renali fino alla biforcazione con interessamento delle arterie iliache, con pareti calcifiche e trombizzate, ipertensione arteriosa e cardiopatia ischemica con pregresso IMA). • criterio epidemiologico - statistico: lo studio epidemiologico condotto da persone altamente qualificate (Dott. , direttore del Persona_10 reparto di Epidemiologia ambientale e sociale del Dipartimento dell'Istituto Controparte_11
Superiore di Sanità, si è anche avvalso dell'opera della Dr.ssa direttore Persona_11 dell'Ufficio di Statistica del medesimo Istituto), nel contesto della perizia Persona_12
, ha fornito un dato di “assenza di associazione”. Pertanto, nel complesso, applicati i
[...] criteri propri della metodologia medico legale, si esita in un giudizio negativo sulla correlazione causale tra l'ipotizzata esposizione a Cromo 6 e il carcinoma del polmone manifestato da
[...]
.>>. Persona_1
§7.3
Le sue valutazioni trovano logica e congrua giustificazione nelle argomentazioni che ha svolto anche in replica alle critiche dell'appellante, rimarcando che: a) mancano elementi che consentano di determinare se le sostanze aerodisperse dotate di potere cancerogeno fossero
Pag. 18 di 22 presenti nello stabilimento in concentrazioni idonee ad ingenerare patologie neoplastiche;
b)
l'unica pubblicazione scientifica, valorizzata da una consulente di questa Corte per riconoscere l'eziologica lavorativa di un “tumore maligno del rene e degli organi urinari” contratto da altro lavoratore dello stesso opificio, che ha promosso autonomo giudizio nei soli confronti CP_ dell' non si attaglia al caso in esame, perché riferita alla possibile correlazione causale del carcinoma polmonare con l'attività prestata nell'ambito della “industria tessile dell'amianto” o di quella che lavora il cotone grezzo – ipotesi estranee allo stabilimento “Marlane”.
§7.4
D'altronde, alle condivisibili conclusioni dell'ausiliare fornisce riscontro anche la perizia tecnica che, nell'ulteriore incidente probatorio disposto nelle more di questo processo d'appello dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Paola, ha condotto gli esperti a concludere – sulla base della medesima “monumentale” documentazione esaminata dall'ausiliare del
Collegio (e redatta dai numerosi professionisti che si sono occupati del caso: “ingegneri, chimici, igienisti, epidemiologi, medici del lavoro, medici legali”) – che a) non si può affermare “in termini di certezza o anche di elevata probabilità” l'origine professionale delle neoplasie teoricamente correlabili con le sostanze chimiche utilizzate nel ciclo produttivo dello stabilimento aziendale;
b) tra queste ultime, “le patologie presentate da … … sono in via teorica Persona_1 correlabili all'esposizione professionale … mancano elementi medico-legale documentali per poterlo affermare in termini di certezza o anche di elevata probabilità….”
§7.5
In senso contrario alle conclusioni dell'ausiliare non conducono le censure che quest'ultimo ha formulato nelle note autorizzate del 17 marzo 2025. Ciò in quanto esse constano:
1) dell'inconferente addebito al consulente di non aver considerato la “diffusione ubiquitaria di sostanze cancerogene in tutti i reparti dello stabilimento” e la “condizione di assoluta esposizione” dei lavoratori di tutti i reparti, laddove invece, come si è detto, il consulente ha preso le mosse proprio dal convincimento che nel periodo in esame tutti gli operai sono stati esposti alle medesime sostanze proprio perché, dal 1969, hanno lavorato in un ambiente unico e non compartimentato;
2) dell'ingiusta accusa di aver ritenuto assente all'interno dello stabilimento il “cromo VI” e le ammine aromatiche, laddove invece il consulente ha dato per acclarata la presenza di quelle sostanze che ha però posto in relazione causale con la patologia tumorale da cui era affetto il sig. solo in presenza di determinate concentrazioni, di cui nel caso di specie non Persona_1
v'è evidenza scientifica;
3) dell'infondato addebito di non aver esaminato tutti gli elaborati tecnici (anche di parte) acquisiti in sede penale e le allegazioni relative tanto alle carenti condizioni lavorative e di sicurezza, già formulate nell'atto di appello, tante alle emergenze epidemiologiche parimenti dedotte, laddove invece il consulente ha motivato congruamente la condivisibile scelta di
Pag. 19 di 22 privilegiare, nell'indagine di questi aspetti, le risultanze ed i dati confluiti in perizie d'ufficio i cui esiti sono stati vagliati e recepiti in provvedimenti giurisdizionali.
§7.6
Anche al netto questi profili, caratterizzati da inesattezza o non pertinenza, i rilievi mossi all'operato del consulente non sono idonei a dimostrarne la palese deviazione dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui l'appellante avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte) e, rivelandosi frutto di un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento valutativo seguito dal consulente, non si traducono in una efficace critica alle sue conclusioni che induca a disattenderle (Cass. 34395/2023: “In caso di recepimento delle conclusioni del consulente tecnico da parte del giudice di merito, gli errori e le lacune della consulenza possono essere denunciati in sede di legittimità, come vizio della sentenza, solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o di omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi”).
§7.7
Neppure è da ritenere decisivo il richiamo alla bozza di relazione peritale trasmessa all'appellante nell'ambito di ulteriori procedimenti pendenti presso questa stessa Corte, prodotta in allegato alle note depositate il 17 ottobre 2025, atteso che quell'elaborato riguarda la discussione di carattere astratto circa la possibile correlazione tra l'esposizione professionale ed una serie di patologie oncologiche, senza alcun riferimento al caso specifico qui in discussione.
D'altro canto, dalla disamina di quella bozza, contenente allo stato conclusioni puramente embrionali, non è dato cogliere il riferimento al dato scientifico della presenza degli agenti inquinanti da porre in correlazione con il carcinoma polmonare con quella intensità che gli studi medici richiedono al fine di ritenere la sussistenza del nesso causale;
del resto, si è già dato conto della necessità di ricorrere, in assenza di tale dato, agli studi epidemiologici, ai quali, invero, nella menzionata bozza non si fa alcun riferimento (ed in tal senso, cfr. Cass.
Sez. L, Sentenza n. 8073 del 27/04/2004, < malattia professionale e del relativo nesso di causalità, non può escludersi, ove necessaria,
l'adozione del criterio epidemiologico, soprattutto per accertare, in relazione a malattia multifattoriale - nella specie, artropatia degenerativa del rachide -, quantomeno l'incidenza concausale dell'attività lavorativa svolta, specie se tale attività - nella specie, videoterminalista
- sia relativamente "recente" e pertanto non possano ritenersi ancora definitivamente accertati nella scienza medica gli effetti che essa può avere sulla salute dei lavoratori;
ne consegue che deve ritenersi affetta da vizio di motivazione la sentenza nella quale il giudice d'appello, aderendo alle conclusioni della consulenza d'ufficio, escludente il nesso di causalità tra attività di videoterminalista e artrosi, abbia completamente omesso di valutare, anche solo per disattenderle, le note medico - legali del consulente di parte il quale, richiamando la letteratura scientifica più recente e i risultati di congressi medici, abbia evidenziato la necessità di utilizzo del criterio epidemiologico>>)
Pag. 20 di 22 §8
Da ciò discende la conferma dell'impugnata decisione di rigetto delle domande risarcitorie e indennitarie degli odierni appellanti, con assorbimento delle ulteriori questioni controverse, tra le quali rientra anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva che la ha CP_4 riproposto come motivo di appello incidentale, condizionandone l'esame all'ipotesi (non realizzatasi) di riforma della sentenza appellata.
§9
Al rigetto dell'impugnazione consegue la regolamentazione delle spese in base alla soccombenza. Nella liquidazione si fa riferimento al valore indeterminabile della causa - applicando, in ragione della qualità delle parti, i compensi più bassi del relativo scaglione (cfr. in tal senso, in mot. Cass. 29821/2019: “La ricorrente suppone erroneamente che il tribunale, una volta individuato lo scaglione di riferimento in quello previsto per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, avesse considerato la causa di valore superiore a euro
26.000,00: da qui, secondo la ricorrente, l'applicabilità dello scaglione previsto per le cause di valore compreso fra euro 26.001,00 e euro 52.000,00. Giustamente invece il tribunale ha fatto conseguire alla valutazione di bassa complessità della causa la determinazione del valore in euro 26.000,00, conformemente a quanto dispone il D.M. n. 55 del 2014, art. 5, comma 6, le cause di valore interminabile si considerano di regola di valore non inferiore a euro 26.000,00
e non superiore a euro 260.000,00. Lo scaglione tariffario è quello delle cause di valore fra euro 5.201,00 e 26.000,00”. Conf. Cass. 11887/2019, Cass. 10663/2022 e Cass. 968/2022) -, avuto riguardo agli immotivati importi che le appellanti hanno rivendicato a titolo risarcitorio
(€ 978.966,00 a titolo di danno biologico iure successionis ed € 300.000 a titolo di danno non patrimoniale iure proprio), senza esplicitare in base a quali criteri li ha quantificati, tanto da indurre a ritenere che quegli importi siano surrogabili con qualsiasi altro e abbiano, pertanto, un valore meramente indicativo e quasi simbolico proprio dell'indeterminatezza del valore dei danni di cui esse invocano il risarcimento.
Anche nei confronti dell' le spese vengono regolate in base alla soccombenza, poiché nei CP_1 ricorsi introduttivi dei due gradi di giudizio non si rinviene la declaratoria di incapienza reddituale alla quale l'art. 152 disp. att. c.p.c. condiziona l'esonero dalle spese per i non abbienti.
Le spese dell'espletata consulenza tecnica, liquidate con separata ordinanza, si pongono, in solido, a carico di tutte le parti (Cass. 3239/2018: “L'obbligo di pagare il compenso per la prestazione eseguita dal consulente d'ufficio ha natura solidale, per essere l'attività svolta dal consulente finalizzata all'interesse comune di tutte le parti …”. Cass. 25179/2013: “La prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze …”. Cass. 23586/2008: “In tema di compenso al consulente d'ufficio, l'obbligo di pagare la prestazione eseguita ha natura solidale …”).
P.Q.M.
Pag. 21 di 22 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
, con ricorso in data 19 maggio 2021, avverso la sentenza del Tribunale Parte_8 di Paola, giudice del lavoro, n. 75/2021, resa in data 25 febbraio 2021, così provvede:
1) rigetta l'appello principale e dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato;
2) condanna in solido , , Parte_1 Parte_2 [...]
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, , al pagamento delle Parte_6 Parte_7 Parte_8 spese di lite, che si liquidano in euro 3.000,00 in favore di ciascuna parte appellata, oltre accessori di legge;
3) pone a carico di tutte le parti, in solido, le spese di ctu, liquidate come da separato decreto;
4) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico degli appellanti
[...]
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n°
[...] Parte_8
115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 19 novembre 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
Pag. 22 di 22
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Antonio Cestone Consigliere
ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 682 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
, , in proprio e quali congiunti ed eredi di Parte_7 Parte_8 [...]
, con gli avv.ti Lucio Conte, Emanuela Marragony, Salvatore Staiano e Enrico Persona_1
Caterini, che li rappresentano e difendono in virtù di procura a margine del ricorso di primo grado appellanti
e
con gli avv.ti Ilario Antonio Sorace e Fabrizio Allegrini, che lo rappresentano e difendono CP_1 in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio di Catanzaro Per_2
appellato e
, con gli avv.ti Domenico De Controparte_2
TO, NC FE, VI NC ON, DR ST, AR DR,
IM AN, che la rappresentano e difendono in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione in appello appellata
e con l'avv. Giuseppe Mautone, che la rappresenta e difende in virtù di procura CP_3 allegata alla memoria di costituzione in appello appellata
e
con gli avv.ti Marcello Giustiniani, Antonella Negri, Martino Ranieri, Controparte_4
, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce alla memoria di Controparte_5 costituzione in appello appellata/appellante incidentale
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Paola. Risarcimento del danno, malattia professionale e rendita ai superstiti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti: <<…a) accertare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del datore di lavoro e ai sensi degli artt. 2087, CP_3 Controparte_6
1218 e 1176 e 2043 c.c. nei confronti del lavoratore deceduto, sig. e dei Persona_1 suoi eredi odierni ricorrenti, per non aver adottato tutte le misure necessarie per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore e per aver colposamente cagionato la morte di quest'ultimo, per le ragioni di cui in parte motiva;
e per l'effetto b) condannare la
[...]
e al pagamento, in solido tra Parte_9 Controparte_4 loro, in favore dei ricorrenti, del danno biologico iure successionis, di € 978.966,00, ovvero in caso di condanna dell' quella la misura differenziale non corrisposta dall'istituto e, CP_1 comunque la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi legali, anche ai sensi dell'art. 1284, comma 4, cod. civ., c) condannare la Parte_9
e al pagamento, in solido tra loro, in favore dei ricorrenti, iure
[...] Controparte_4 proprio, del danno non patrimoniale e, pari, in particolare, ad € 300.000,00 ovvero la somma maggiore o minore che il giudice riterrà, oltre interessi legali, anche ai sensi dell'art. 1284, comma 4, cod. civ., in favore di ciascuno dei ricorrenti. d) condannare altresì l' al CP_1 risarcimento in favore dei ricorrenti del danno biologico iure successionis nella misura sopra determinata e comunque nei limiti stabiliti dalle tabelle approvate in attuazione del D. lgl. n.
38/2000; e) condannare inoltre l' al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle rendite CP_1 previste dall'art. 85 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 i figli superstiti del lavoratore deceduto per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, nella misura stabilita dalla legge;
f) condannare i convenuti al pagamento, in solido tra loro, delle spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio…>>;
per <<…Si conclude per l'inammissibilità ovvero per il rigetto dell'avverso appello, CP_1 deduzioni istruttorie come in narrativa. Spese e competenze come per legge…>>;
per : <<…- rigettare l'appello Controparte_2 principale proposto ex adverso confermando la sentenza ex adverso impugnata, - in ogni caso, previo ogni provvedimento del caso e con ogni declaratoria del caso, anche di carenza di legittimazione attiva degli attori e comunque di intervenuta prescrizione quinquennale e
Pag. 2 di 22 decennale rispettivamente dell'azione extracontrattuale e dell'azione contrattuale esperita, comunque assolvere l'appellata da ogni Controparte_7 domanda contro di essa proposta;
Con ogni statuizione conseguenziale ed il favore delle spese di entrambi i gradi del giudizio…>>;
per <<… − rigettare l'appello promosso e tutte le domande formulate nei Controparte_4 confronti di ut supra, e confermare la sentenza del Tribunale di Paola - Controparte_4
Dott.ssa Cozzolino n. 75/2021, pubblicata il 25 febbraio 2021; − in via di appello incidentale condizionato, per l'ipotesi di riforma della sentenza, accertare e dichiarare (i) la totale carenza di legittimazione passiva di con la conseguente estromissione della stessa dal Controparte_4 presente giudizio;
e, in subordine, (ii) l'intervenuta prescrizione dei diritti degli Appellanti nei confronti di e, comunque, rigettare tutte le domande formulate nei confronti Controparte_4 della stessa;
− in subordine, nella denegata ipotesi di accertamento di una responsabilità a carico di dedurre dall'eventuale risarcimento tutti gli importi liquidati o Controparte_4 CP_ liquidabili dall' e dall' a qualsivoglia titolo per effetto della malattia professionale del CP_1
Sig. − in ogni caso, porre ogni eventuale conseguenza risarcitoria, come Persona_1 pronunciata nel presente giudizio, direttamente in capo a Controparte_7
in forza dell'accordo del 27 gennaio/4 febbraio 2014, perfezionatosi mediante
[...] scambio di proposta e accettazione, prodotto in atti e, comunque, accertare e dichiarare che dovrà essere tenuta manlevata ed indenne di ogni conseguenza risarcitoria, Controparte_4 come pronunciata nel presente giudizio, da parte di Controparte_7 in forza del citato accordo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari…>>;
[...]
per : <<… rigetto dell'avversario appello e di ogni domanda di controparte;
in via Pt_9 subordinata e solo per dovere di difesa, la riduzione del danno per le ragioni indicate;
istanze istruttorie come sopra…>>.
FATTO E DIRITTO
§1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
Con ricorso depositato il 23.09.2016 presso la cancelleria del Tribunale di Crotone, Giudice del lavoro, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
, , in proprio e nella qualità̀ di eredi di Parte_7 Parte_8 [...]
, hanno esposto: che il loro dante causa aveva lavorato presso lo Persona_1 stabilimento “Marlane” di Praia a Mare dal 1969 al 30.01.1995 con la qualifica di operaio nel reparto “Tintoria”; che nell'espletamento dell'attività̀ lavorativa questi era stato costantemente esposto, sia per contatto cutaneo che per inalazione, all'azione di numerose sostanze cancerogene normalmente utilizzate dall'azienda “Marlane” nei processi di lavorazione e tintura dei tessuti;
che tali sostanze oncogene, contenute in polveri e vapori acidi presenti nell'ambiente di lavoro, avevano innescato nell'organismo del de cuius un processo
Pag. 3 di 22 neoplastico sfociato in “carcinoma polmonare”, patologia che lo aveva condotto al decesso avvenuto in data 20 agosto 2006; di essere venuti a conoscenza solo verso la fine del 2014
(pochi giorni dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado), avendone avuto notizia Par dagli organi di informazione, del processo penale che aveva visto ex dirigenti della “ e della
“ imputati, tra l'altro, per i reati di lesioni, omicidio colposo e omissione di Controparte_2 cautele contro gli infortuni sul lavoro;
di aver appreso, quindi, solo allora, la circostanza che anche il proprio congiunto aveva sicuramente contratto, nell'esercizio dell'attività̀ lavorativa, la malattia professionale per carcinoma derivante dall'utilizzo di sostanze tossiche in assenza di impianti per la sicurezza dei lavoratori;
che il 6.8.2015 avevano presentato istanza amministrativa all' per il riconoscimento della genesi professionale della patologia CP_1 contratta dal de cuius.
Su tali premesse, hanno chiesto la condanna dell' al risarcimento del danno biologico CP_1
“jure successionis” ai sensi del D.Lgs. 38/2000, oltre che al pagamento della rendita ai superstiti ex art. 85 D.P.R. 1124/'65. I ricorrenti hanno, inoltre, chiesto di accertare la responsabilità̀ dei datori di lavoro convenuti, ai sensi degli artt. 2043 e 2087 c.c., nella causazione della patologia e di condannarli in solido al risarcimento del danno – eventualmente nella misura differenziale non corrisposta dall' – subito a seguito della CP_1 malattia professionale.
§3
Il tribunale, nel contraddittorio con le convenute, ha rigettato il ricorso alla luce delle seguenti argomentazioni:
<<
1. SULLE DOMANDE RIVOLTE ALL' CP_1
Al fine di delimitare la causa petendi ed il petitum del presente procedimento, mette conto innanzitutto evidenziare che totalmente estraneo alla rivendicazione risarcitoria è il convenuto
, dal quale i lavoratori possono esigere soltanto l'erogazione delle Controparte_9 provvidenze contemplate dal D.P.R. n. 1124/65, ma non anche il risarcimento del danno che, peraltro, postulano alla stregua della violazione dell'art. 2087 c.c., la quale, pacificamente, non CP_ può ascriversi all' in quanto estraneo al rapporto di lavoro e, dunque, anche alla potenziale causazione del danno. Pertanto, la domanda di natura previdenziale al vaglio, provenendo dagli eredi di – asseritamente deceduto per malattia Persona_1 professionale contratta a causa dell'attività lavorativa svolta presso lo stabilimento “Marlane” di Praia a Mare – è astrattamente ammissibile nella misura in cui ha ad oggetto la (unica) prestazione prevista dal DPR n. 1124/1965 in favore degli eredi dei lavoratori, ossia la “rendita ai superstiti” disciplinata dal cit. art. 85 e, per l'appunto, predisposta per i superstiti del lavoratore assicurato il cui decesso (si provi che) sia eziologicamente collegato a malattia professionale o infortunio sul lavoro.
Così delimitato l'oggetto della domanda rivolta all' deve preliminarmente valutarsi CP_1
l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Ente di previdenza. L'esame di tale questione impone, anzitutto, il richiamo dell'art. 112 D.P.R. n. 1124 del 1965 (contenente il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
Pag. 4 di 22 professionali), ai sensi del quale: “L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo
(il titolo primo disciplina le prestazioni previste in favore dei lavoratori o dei loro superstiti in caso di infortuni e malattie professionali contratte nell'industria, n.d.r.) si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale” (art. 112, primo comma). Tale disposizione è stata più volte e sotto diversi profili scrutinata dalla Corte Costituzionale, la quale ha precisato che l'esistenza di un termine di prescrizione del diritto alla rendita risponde a due innegabili esigenze: l'una, pubblicistica, di pronto accertamento dei fatti (in considerazione anche della necessaria indagine sul nesso eziologico), e l'altra, privatistica, di rapido conseguimento della prestazione da parte dell'avente diritto (cfr. sentenze n. 33/1974; n.297/1999). Nonostante il vaglio di legittimità, la norma in questione ha dato adito a varie problematiche, affrontate dai giudici della Corte di
Cassazione, in ordine all'ambito di applicazione, alla natura del termine triennale e all'individuazione del dies a quo di decorrenza dello stesso.
Limitando l'analisi di tali problematiche agli aspetti rilevanti nella fattispecie in parola, va innanzitutto evidenziato, riguardo al primo punto di indagine (ambito di applicazione), che la
Corte di Cassazione, con orientamento uniforme, ha ritenuto che anche il diritto alla rendita in favore dei superstiti di cui all'art. 85 DPR 1124/1965 è soggetto al termine triennale previsto dal cit. art. 112 (Cass. 1585/1997; 13145/1999; 4223/2002; 2002/2005). Con riferimento al
“dies a quo” di decorrenza del detto termine, la Corte di Cassazione, facendo applicazione della norma del codice civile secondo la quale la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), ha poi affermato che, in tema di malattie professionali, anche per i superstiti dell'assicurato, perché possa esercitarsi l'azione per il conseguimento della prestazione loro spettante “iure proprio” e, quindi, perché possa CP_1 iniziare il decorso della prescrizione, è indispensabile – non essendo ravvisabili situazioni differenti rispetto a quella dell'assicurato che rivendichi la rendita per inabilità – il realizzarsi di entrambi i requisiti previsti dalla relativa disciplina (art. 85 DPR), e cioè la morte dell'assicurato e la conoscenza o conoscibilità da parte dei predetti superstiti dell'eziologia professionale del decesso, la quale può non coincidere con la morte ma essere raggiunta solo dopo di essa (cfr. tra le altre, Cass. n. 12734/2003; 2002/2005). Quanto alla natura del termine triennale in questione, le sezioni unite della Cassazione nel 1999 ne hanno definitivamente affermato la portata di termine (breve) di prescrizione, con conseguenziale applicabilità allo stesso del regime generale codicistico, ivi compresi gli 4 istituti della interruzione e della sospensione
(Cass. s.u. n. 783/1999). Tale configurazione giuridica del termine triennale ha consentito di superare l'orientamento giurisprudenziale che, in base ad una interpretazione letterale dell'art. 112 DPR 1124/1965 (nel quale si fa espresso riferimento alla “azione” per conseguire le prestazioni previdenziali), individuava quale unico possibile atto interruttivo di tale termine la proposizione dell'azione giudiziale volta ad ottenere il riconoscimento delle prestazioni nei confronti dell' Viceversa, in conseguenza del definitivo riconoscimento della natura CP_1 prescrizionale di tale termine (e della applicabilità allo stesso del regime generale codicistico della prescrizione), si è affermato che la prescrizione delle azioni per conseguire le prestazioni dell' di cui all'art. 112 del DPR n. 1124 del 1965 può legittimamente essere interrotta, CP_1 secondo le norme del codice civile, non solo con la proposizione dell'azione in giudizio, ma anche con atti stragiudiziali;
ne consegue che la proposizione in sede amministrativa della
Pag. 5 di 22 domanda per ottenere le prestazioni assicurative interrompe la prescrizione e il termine prescrizionale comincia nuovamente a decorrere solo dalla data della definizione del relativo procedimento (stante il disposto dell'art. 111 del DPR 1125/1965 a norma del quale il termine di prescrizione previsto dall'art. 112 rimane sospeso durante la fase di liquidazione amministrativa, n.d.r.).
Orbene, applicando tali principi (sinteticamente esposti) al caso di specie, deve ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall Premesso che dall'esame della CP_1 documentazione allegata al ricorso emerge che “… Nel luglio 2006 al Sig. viene Persona_1 diagnosticato un “K. Polmonare” (cfr. doc. 3 del ricorso), patologia per cui è deceduto il
20.08.2006…” (cfr. memoria , può senz'altro ritenersi che all'epoca del Controparte_4 decesso i ricorrenti possedevano già gli elementi idonei a renderli consapevoli della
(possibile) eziologia professionale della malattia contratta dal de cuius. Né vale a confutare tale conclusione il fatto che gli istanti abbiano (peraltro immotivatamente) posticipato alla fine del 2014 tale presa di coscienza, ossia all'epoca della pubblicazione della sentenza emessa dal Tribunale di Paola il 19.12.2014, all'esito del procedimento penale avviato nel lontano 1999 (n. 592/99 r.g.n.r.) su denuncia di numerosi congiunti di ex dipendenti della
“Marlane”, per il presunto utilizzo nei processi di lavorazione di sostanze tossiche e cancerogene. A tal proposito, giova ricordare che la Suprema Corte, nel delineare il criterio della “normale conoscibilità”, ha inteso segnare un netto confine tra la percezione soggettiva dei presupposti legittimanti l'inoltro della richiesta di indennizzo – e quindi la possibilità, senza dubbio inammissibile, di procrastinare per un tempo indefinito ed incontrollabile il decorso della prescrizione – ed il momento in cui, concretamente, sulla base di circostanze indiziarie precise e concordanti, l'interessato può e deve essere in grado di esercitare il diritto di cui chiede tutela.
In altri termini, la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione previsto dal D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 112, può ritenersi verificata, in un equilibrato rilievo tra l'elemento oggettivo della manifestazione e la consapevolezza soggettiva da parte del lavoratore che non frustri lo scopo degli interventi della giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 116 del 1969, n. 129 del 1986, n. 206 del
1988, n. 31 del 1991), quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c. (ex plurimis, Cass. n. 23457/2009; Cass. n. 17700/2014; Cass. n. 598/2016); ed ancora, la manifestazione della malattia professionale consiste nella oggettiva possibilità che l'esistenza della malattia, ed i suoi caratteri di professionalità ed indennizzabilità, siano conoscibili in base alle conoscenze scientifiche del momento, senza che rilevi il grado di conoscenze e di cultura del soggetto interessato (Cass. civ., sez. lav., 15/01/2016, n. 598; Cass. civ., sez. lav.,
28/01/2013, n. 1822).
Ciò chiarito, nel caso di specie, è sufficiente scorrere appena il lunghissimo elenco di documenti citati e prodotti dalle parti convenute, per trarne il convincimento che quanto meno dagli inizi degli anni 2000 i ricorrenti non potevano non essere consapevoli della potenziale genesi lavorativa della malattia che avrebbe portato al decesso del loro
Pag. 6 di 22 congiunto. Come correttamente dedotto dalla difesa di infatti, le vicende Parte_9 riguardanti lo stabilimento “Marlane” erano ben note in ambito locale, non solo per le denunce avanzate in sede penale dai colleghi o dai parenti di colleghi del de cuius, ma anche
a fronte delle “… molteplici iniziative (manifestazioni, raccolte di firme, assemblee, ecc.) che hanno coinvolto tutti i dipendenti e i loro parenti già sul finire degli anni '90” (cfr. memoria Par
. Senza contare i numerosi articoli pubblicati da testate giornalistiche nazionali e locali, nonché i servizi televisivi realizzati da reti nazionali, e il conseguente clamore suscitato dalle plurime contestazioni (e dal pubblico rilievo ad esse riconosciuto) che avevano ad oggetto un ambiente di lavoro ritenuto insalubre e pericoloso per la salute dei dipendenti (cfr. produz. Par
elenco articoli pubblicati dal '99 al 2009). Del resto, l già negli anni '90 aveva CP_1 riconosciuto ad un dipendente della “Marlane”, tale la malattia Persona_3 professionale per carcinoma alla vescica;
e proprio lo stesso , nel 1999, insieme ad Per_3 altri lavoratori dello stabilimento, aveva presentato una denuncia alla Procura della
Repubblica di Paola inerente ai numerosi casi di tumore insorti tra gli operai a causa della pretesa insalubrità e pericolosità dello stabilimento tessile. Ebbene, è indubbio che tale circostanza sia ben presto assurta a “fatto notorio” all'interno della cerchia dei dipendenti della “Marlane” oltre che degli stessi abitanti dell'Alto Tirreno Cosentino, proprio in ragione della vasta eco che ai suindicati fatti è derivata dall'attività di denuncia a tutela della salute dei lavoratori, nonché dall'essere stato lo stabilimento de quo il principale sito industriale della zona e, quindi, una delle prevalenti fonti di lavoro e di reddito.
Pertanto, appare inverosimile che gli odierni ricorrenti abbiano appreso solo alla fine del 2014 di una vicenda giudiziaria di tale portata, i cui risvolti (indubbiamente anche mediatici) ed effetti sul piano sociale – benché territorialmente delimitato – si sono manifestati ben prima dell'emanazione della sentenza penale di primo grado, della quale gli istanti dichiarano di avere avuto notizia dagli organi di informazione, senza tuttavia fornire alcuna spiegazione sulla sottintesa “ignoranza” dei precedenti 15 anni di processo;
fermo restando che la “casuale” presa di coscienza degli eredi non potrebbe in alcun modo sostituire i parametri dettati dalla giurisprudenza di legittimità per individuare il momento iniziale da cui far decorrere la prescrizione, soprattutto se si tiene conto dei plurimi e documentati riferimenti che, nella fattispecie de qua, inducono ad anticipare l'oggettiva conoscibilità dell'origine professionale della malattia a molti anni (ben più di un triennio) prima della presentazione della domanda amministrativa all' avvenuta solo il 6.08.2015. Si può dunque ritenere, con verosimile CP_1 certezza processuale, che nel 2006 i ricorrenti possedevano già gli elementi che li ponevano nella condizione di “conoscibilità” (se non di effettiva conoscenza) della presunta causa lavorativa del decesso del proprio congiunto;
presupposto che, in concomitanza con
l'avvenuto decesso, è sufficiente a far decorrere – alla luce dei principi giurisprudenziali in precedenza esposti – il termine triennale di prescrizione del diritto alla rendita.
Di conseguenza, deve concludersi che la domanda amministrativa nei confronti dell'Istituto previdenziale presentata il 6.08.2015 (efficace ai fini dell'interruzione del termine) è stata posta in essere quando il termine triennale di prescrizione era ormai già irrimediabilmente decorso. Va quindi dichiarata la prescrizione del diritto alla prestazione previdenziale oggetto del ricorso, con conseguente declaratoria di rigetto della domanda proposta nei confronti
Pag. 7 di 22 dell' È opportuno, comunque, anche nel merito, evidenziare quanto segue. Gli odierni CP_1 ricorrenti, con riguardo alla storia lavorativa del loro congiunto, si sono limitati ad allegare quale unica circostanza di fatto l'aver contratto la malattia per cui è causa nello svolgimento dell'attività di “operaio” nel reparto “Filatura” dello stabilimento Marlane. Nulla hanno però precisato in ordine ai periodi effettivi, alle esatte modalità nonché ai tempi e alla frequenza di adibizione alle mansioni asseritamente causative dell'invocata malattia professionale;
né tantomeno hanno chiesto di dare prova dello svolgimento dell'anzidetta attività lavorativa in condizioni tali da esporre il al concreto rischio di contrarre la patologia Persona_1 denunciata (circostanze, queste ultime, tutte contestate dalle società convenute). Al rigetto delle rivendicazioni attoree, quindi, induce la preliminare constatazione che la parte istante riconnette eziologicamente la malattia contratta dal de cuius alle condizioni di lavoro nelle quali egli avrebbe operato, descrivendo però queste ultime in termini che non consentono affatto di apprezzare il dedotto collegamento causale o concausale. In altri termini, quel che del tutto manca è la prova (chiesta od offerta) delle modalità concrete di svolgimento delle mansioni genericamente dedotte, con particolare riguardo alle condizioni di lavoro, alla durata
e all'intensità dell'esposizione ai presunti agenti patogeni, nonché alla frequenza dell'espletamento di compiti potenzialmente “rischiosi”. Nulla di tutto ciò, invece, si rinviene descritto in ricorso, né ha formato oggetto di specifiche richieste di istruttoria orale che, del resto, non sarebbe stata utilmente espletabile a causa dell'estrema genericità e ripetitività dei riferimenti fattuali. Non c'è prova, dunque, dell'esposizione a fonti di rischio specifico per l'integrità del lavoratore, peraltro minata da una patologia ad eziologia cd. multifattoriale che, come tale, non si presta ad essere automaticamente ricondotta ad un'esclusiva genesi lavorativa. In tale contesto, anche l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio postulata dalle ricorrenti avrebbe esclusivamente carattere esplorativo, non essendosi formata compiutamente la dimostrazione delle concrete modalità di svolgimento delle mansioni dedotte, necessaria all'ausiliare tecnico per accertare la riconducibilità astratta delle patologie lamentate alle mansioni medesime: si rammenta, al riguardo, che la consulenza è uno strumento di valutazione di fatti già dimostrati, che non può diventare un mezzo di prova o di ricerca di fatti che devono essere provati dalle parti (così in motivazione Cass. S.U., sent. n.
11353 del 17/06/2004).
Prova siffatta non può trarsi neppure dalla documentazione medica versata in atti, nella quale il collegamento causale delle patologie per cui il è stato sottoposto a cure, con Persona_1
l'attività lavorativa asseritamente svolta, non può che essere stato riferito dai suoi stessi congiunti, e non risulta altrimenti riscontrato (cfr. copia perizia redatta dal dott. Per_4 allegata alla produzione di parte ricorrente, in cui si dichiara accertata la sussistenza di un'apprezzabile lesione dell'integrità fisica del soggetto, pur in assenza di prova di un rischio specifico, quanto meno in termini di probabilità, ancorato a concrete situazioni di fatto, con riferimento cioè alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro, alla durata e intensità dell'esposizione a rischio).
La conclusione sarebbe quindi comunque necessitata dal descritto deficit istruttorio.
2. SUL DANNO “DIFFERENZIALE”
Pag. 8 di 22 Passando ad esaminare le domande risarcitorie svolte nei confronti dei “datori di lavoro” convenuti, reputa questo giudice che a rivestire carattere assolutamente assorbente siano le seguenti considerazioni.
Giova innanzitutto ricordare che l'art. 13 D.Lgs. 38/2000 estende la copertura assicurativa dell' non soltanto al danno patrimoniale per la perdita della capacità lavorativa generica, CP_1 ma anche all'avvenuta lesione permanente dell'integrità psicofisica del lavoratore in sé e per sé considerata (ossia al cd. danno biologico identificato dal medesimo art. 13 come la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico-legale). Cionondimeno,
l'indennizzo del danno biologico introdotto dalla nuova normativa non preclude il diritto del danneggiato al risarcimento del cd. danno biologico ulteriore (o “differenziale”) rispetto a quello indennizzato e/o indennizzabile dall' il risarcimento e l'indennizzo assolvono CP_1 infatti a due funzioni diverse, in quanto il primo, essendo teso a ristorare il danno provocato da una condotta colposa o dolosa, presuppone la prova della condotta, dell'elemento soggettivo
(oltre che ovviamente del danno e del nesso causale) e deve garantire il ristoro integrale, trovando limite nella sola parte di danno che è addebitabile alla colpa del danneggiato;
CP_ l'indennizzo riconosciuto dall' invece, è corrisposto indipendentemente dalla colpa del datore di lavoro e dello stesso lavoratore (con il solo limite del rischio elettivo). Peraltro,
l'indennizzo liquidato forfettariamente in base alle tabelle e in misura uguale per tutti CP_1 non è finalizzato necessariamente ad un integrale ristoro del danno, rispondendo ad un principio di bilanciamento di interessi che, a fronte della maggior facilità e sicurezza di riscossione del dovuto, può comportare il sacrificio dell'integrale ristoro. Per tali ragioni ed al fine di consentire un ristoro pieno dei pregiudizi subiti dal lavoratore, anche dopo il D.Lgs.
38/2000 il lavoratore stesso può agire nei confronti del datore di lavoro per ottenere il CP_ risarcimento del danno biologico nella misura non coperta dall'indennizzo
Inoltre, aderendo ad un'impostazione ormai prevalente nella giurisprudenza sia di merito che CP_ di legittimità, deve ritenersi che la previa denuncia all' non rappresenti una condizione di proponibilità dell'azione verso il datore e che non sia necessario allegare nel ricorso le somme CP_ che si sono ottenute o si sarebbero dovute ottenere dall' specificando che la domanda è limitata al solo danno differenziale, in quanto tale prospettazione non attiene all'an del diritto azionato, ma unicamente alla quantificazione delle somme spettanti al lavoratore. La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata senza l'indicazione della natura differenziale dello stesso non comporta alcun mutamento del petitum e della causa petendi: i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda (infortunio o fattori scatenanti la malattia professionale, patologia sofferta, nesso di causalità tra lavorazione e patologia, responsabilità datoriale ai sensi dell'art. 2087 c.c.) rimangono immutati, restando compito del giudice, nel caso di mancato riferimento alla natura differenziale del danno, circoscrivere i limiti della responsabilità datoriale in ragione della norma inderogabile e imperativa, limitativa della responsabilità, di cui all'art. 10 D.P.R. 1124/1965. Quindi, la concreta deduzione da parte del ricorrente di un comportamento datoriale illegittimo (nel caso di specie la mancata adozione da parte del datore di lavoro delle misure di precauzione e di protezione dei lavoratori), appare idonea a fondare la pronuncia del giudice sul titolo di responsabilità del datore di lavoro e sullo stesso danno differenziale, essendo sufficiente, per il profilo che qui interessa, il riferimento
Pag. 9 di 22 alla norma dell'art. 2087 c.c., nel cui ambito si sussumono sostanzialmente la colpa penale e civile, valutabile direttamente dal giudice anche in via incidentale. Ne consegue che, anche nel caso di mancata indicazione della natura differenziale del danno biologico richiesto e di omessa quantificazione dello stesso, sarà il giudice, avvalendosi dei propri poteri officiosi, ad acquisire contezza dell'eventuale liquidazione avvenuta, ai fini della detrazione della somma già liquidata, ovvero ad effettuare in via incidentale un calcolo autonomo dell'indennizzo CP_ liquidabile, nel caso in cui non vi sia stata alcuna liquidazione da parte dell' o, a maggior ragione, alcuna previa denuncia, trattandosi di calcolo accertabile in base a criteri legislativamente previsti: si vuol dire, cioè, che l'esonero da responsabilità riconosciuto comunque al datore di lavoro fino all'ammontare del danno indennizzato (o astrattamente CP_ indennizzabile) dall' opera ex lege, e non può evidentemente essere condizionato ad una scelta discrezionale del lavoratore. Quanto, poi, all'individuazione degli oneri allegativi e deduttivi che una domanda giudiziale deve contenere al fine di sollecitare la pronuncia sul merito del danno biologico differenziale a carico del datore di lavoro, questo giudice ritiene sufficiente che la domanda risarcitoria sia formulata con riferimento alla violazione da parte del datore di lavoro dei suoi obblighi di protezione ex art. 2087 c.c., mediante deduzione di un fatto generatore di responsabilità. In tal caso si impone al giudice di valutare gli elementi fondanti la responsabilità (fatto dannoso, evento, nesso di causalità tra il primo e il secondo e colpa, agevolata dall'inversione probatoria) e, quindi, di pronunciare una condanna per il solo danno differenziale (sotto un profilo di riduzione della domanda in applicazione del principio che il più contiene il meno) non coperto dall'esonero parziale. Conseguenza di ciò è che il datore di lavoro è, comunque, legittimato passivo con riferimento alla domanda di risarcimento del danno biologico cd. differenziale, del danno morale e patrimoniale;
dunque, il ricorso in esame è ammissibile, dovendo ritenersi sufficientemente descritti il petitum e la causa petendi, seppure parte ricorrente non abbia espressamente formulato la domanda in termini di danno differenziale ed avendo dedotto un comportamento datoriale illegittimo a fondamento del danno asseritamente patito.
Ciò chiarito, deve però ulteriormente rilevarsi che, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ciascuno dei rimedi che l'ordinamento garantisce al lavoratore in caso di infortunio o malattia è legato ad oneri di allegazione e prova differenti.
Non vanno perciò confusi i presupposti per l'erogazione dell'indennizzo con i presupposti CP_1 per la liquidazione del danno differenziale, che richiede per previsione normativa requisiti più rigorosi, essendo necessario, solo nel secondo caso, il rispetto degli oneri fissati dall'ordinamento ai fini della dimostrazione dell'illiceità penale. Da questa disciplina discende che il lavoratore o i suoi eredi che agiscano per ottenere danni differenziali devono dedurre e provare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità del datore, in primis quelli incidentali relativi all'illiceità penale;
e li devono provare alla stregua delle categorie e delle regole di giudizio penalistiche e non solo secondo schemi civilistici, in particolare per quanto riguarda l'elemento soggettivo della colpa. Il datore di lavoro, infatti, oltre ad essere soggetto al generale obbligo di neminem laedere espresso dall'art.2043 c.c., la cui violazione è fonte di responsabilità extracontrattuale, deve anche rispettare il più specifico obbligo di cui all'art. 2087 c.c., che ha invece natura contrattuale. Tuttavia, la natura contrattuale dell'illecito non
Pag. 10 di 22 comporta che si versi in una fattispecie di responsabilità oggettiva, fondata sul mero riscontro del danno quale evento legato con nesso di causalità all'espletamento della prestazione lavorativa, occorrendo pur sempre l'elemento della colpa, che accomuna la responsabilità contrattuale e quella aquiliana. Se quindi, da un lato, grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver ottemperato all'obbligo di tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore, dall'altro, e prima di tutto, grava sul lavoratore l'onere di provare sia la lesione dell'integrità psicofisica, sia il nesso di causalità tra tale evento e il comportamento datoriale. A tale riguardo, è utile ricordare che il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale, le quali devono però considerarsi come semplici indizi idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio, che devono essere valutati – in conformità con la regola dettata in tema di prova per presunzioni – non solo analiticamente, ma anche avendo riguardo alla loro convergenza globale (cfr. Cass. n.
19521/2019).
Tanto premesso, e stando a quanto allegato dalla stessa difesa attorea “… In data 19.12.2014, il Tribunale di Paola emetteva sentenza nell'ambito nel processo penale n. 592/99 r.g.n.r. … nei Part confronti di ex dirigenti della s.p.a. e … con la predetta sentenza Controparte_2 venivano mandati assolti gli imputati ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p. per i reati ex artt.
437 – 589 – 590 c.p. …”. 12 Sul punto, la convenuta ha opportunamente dedotto che Parte_9
“... nel corso del processo penale è stata svolta un'ampia ed articolata attività sia in fase di indagini preliminari che durante il dibattimento e solo all'esito di un'approfondita disamina e valutazione del monumentale compendio istruttorio il Tribunale ha fondato il proprio convincimento, decretando, con ampia ed argomentata motivazione, l'assoluzione di tutti gli imputati in quanto il fatto non sussiste (…) Proprio in ragione dell'ampia ed esaustiva attività istruttoria svolta nel giudizio di primo grado, la Corte d'Appello di Catanzaro ha ritenuto di dover respingere la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'assunzione di prova peritale…”; inoltre, “… Con dispositivo di sentenza del 25 settembre 2017, la Corte di
Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di primo grado…”.
Giova, a questo punto, richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte in virtù del quale “Ai sensi dell'art. 652 (nell'ambito del giudizio civile di danni) e dell'art. 654 (nell'ambito di altri giudizi civili) cod. proc. pen., il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530 comma secondo cod. proc. pen.” (cfr. ex multis sent. n. 5676 del
09/03/2010). La summenzionata pronuncia della Cassazione ammette, dunque, tale effetto preclusivo solo quando la pronuncia di assoluzione contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza del fatto, non bastando che l'assoluzione sia determinata dall'insufficienza degli elementi di prova;
tuttavia, al fine di detta verifica, ciò che bisogna considerare – a prescindere dalla formula assolutoria utilizzata nel dispositivo da parte del giudice penale – è l'intero corpo della sentenza e, quindi, anche la motivazione.
Pag. 11 di 22 Ebbene, attraverso un'attenta lettura della sentenza n. 907/2014 (in atti) è agevole comprendere come in realtà il dedotto nesso eziologico tra l'ambiente di lavoro e le patologie contratte dai lavoratori ricorrenti sia stato di fatto escluso dal giudice penale. Ed invero, la piattaforma probatoria su cui il giudice penale ha fondato la propria decisione ha condotto alle conclusioni che di seguito sinteticamente si riassumono: “… Si evidenzia in via preliminare che
l'istruttoria dibattimentale non ha permesso di accertare se la patologia che ha colpito i lavoratori abbia effettivamente la sua causa nell'esposizione lavorativa o se invece siano concretamente ipotizzabili altre ipotesi causali, che riconducono l'evento lesivo a distinti fattori
o ad esposizioni extralavorative … L'evidenza epidemiologica potrebbe … essere utilizzata per accertare la causalità generale, ma non basta per affermare una relazione eziologica penalmente rilevante, in quanto ha ad oggetto gli effetti dell'esposizione su popolazioni, e non sugli individui, e non può per definizione condurre a quell'accertamento causale individuale, in cui si sostanzia invece la condicio sine qua non in sede penale … Poiché l'evidenza epidemiologica di una correlazione sostanza-patologia ha contenuto probabilistico, anche quando tale relazione risulti scientificamente accertata oltre ogni ragionevole dubbio a livello di causalità generale, per sostenere l'accertamento eziologico essa deve essere supportata da un giudizio di alta probabilità logica circa la riconducibilità alla sostanza dell'evento concreto…”; ed ancora, “… L'analisi delle emergenze istruttorie deve partire da una considerazione di base: non risultano allo stato studi della comunità scientifica che hanno evidenziato dei rischi di cancerogenicità per l'uomo relativi ai lavori svolti nell'ambito dell'industria tessile… Ebbene, riassumendo quanto emerso dall'istruttoria, si può affermare che le sostanze verosimilmente utilizzate nella Marlane erano le ammine aromatiche e il cromo esavalente;
tali sostanze costituiscono fattore di rischio cancerogeno in relazione a due organi,
e precisamente il cromo 6 per i polmoni e le ammine aromatiche per la vescica. Non risulta già sulla base di questo dato provato con certezza il nesso di causalità in merito ad altre patologie menzionate nel capo di imputazione. In particolare deve ritenersi non provata la causalità individuale il cui accertamento, sulla base di quanto affermato dalla già citata sentenza CP_10 del 2010, imponeva la verifica di tutte le circostanze del caso, in relazione in particolare alla storia professionale della persona offesa, alle sue condizioni familiari, alle cause preesistenti, alle patologie lamentate e all'effettiva esposizione a tutti i fattori patogeni;
la Corte di cassazione ha ripetutamente affermato che, nel caso di malattie multifattoriali – come il tumore polmonare – è necessario verificare la sussistenza di eventuali ipotesi causali alternative al fine di individuare la più plausibile ipotesi esplicativa del caso concreto (…) La sentenza afferma dunque che nel caso in cui venga riscontrata una patologia che, come CP_10 nel caso di tumore polmonare, può essere ricondotta a diversi fattori causali come l'esposizione al fumo di tabacco o a numerose altre sostanze oncogene, l'indagine in merito al rapporto eziologico deve tenere conto di tutta la vita del paziente ed indagare su tutti i reperti biologici al fine di accertare quale sia stato l'egente che ha determinato il fattore cancerogeno. Il nesso eziologico risulta dunque provato con certezza quando è possibile attribuire, sulla base di affidabili informazioni scientifiche, rilevanza causale al fattore considerato e non vi sono elementi concreti che consentano di ipotizzare plausibilmente, ragionevolmente, la riconducibilità dell'evento stesso ad un distinto fattore oncogeno (…) Al fine di escludere i fattori alternativi e ritenere provata la causalità individuale … era dunque necessario anche valutare gli accertamenti diagnostici per verificarne la completezza rispetto al momento storico
Pag. 12 di 22 in cui è stata formulata la diagnosi e quindi, in base all'evoluzione e agli strumenti a disposizione della scienza medica e scientifica di quel determinato momento storico. Andava poi accertato il periodo di latenza di ogni singola patologia tumorale al fine poi di verificare se quella diagnosi era compatibile rispetto al periodo di latenza di ogni singola malattia per poi confrontare tale periodo di latenza con il periodo di lavoro della persona che ha contratto il tumore;
tutto ciò allo scopo di verificare se il momento dell'insorgenza della latenza sia compatibile con il momento della diagnosi. E in ogni caso andavano considerate le abitudini di vita della persona offesa precedenti e successive all'attività lavorativa, per verificare se vi sia un nesso eziologico alternativo in altre cause lavorative o ad altri fattori extralavorativi (es. fumo) che siano idonei ad escludere il collegamento causale fra quella condotta e quell'evento
(…) va dato atto ulteriormente che la circostanza dell'ambiente lavorativo unico conserva incidenza neutra ai fini del decidere;
la contaminazione in interazione con le sostanze diffuse nel citato ambiente unico, tale da creare contesto nocivo per la salute non risulta assolutamente assistita da riscontro probatorio … dovendosi in particolare ribadire il difetto di acquisizioni dirette od indirette, in ordine alle sostanze liberate nell'ambiente, alla natura e alla concentrazione delle stesse, alla adozione da parte datoriale di tutti i presidi e gli accorgimenti necessari ad evitare i rischi secondo condotta esigibile richiesta in quel momento storico dell'attività produttiva…” (cfr. motivaz. sent. n. 907/2014 in atti). Alla luce di quanto detto, anche se si legge nel dispositivo della cit. sentenza che l'assoluzione è avvenuta ai sensi dell'art.
530, secondo comma, c.p.p., ciononostante, sulla scorta della struttura motivazionale della sentenza, non si può ritenere che non sia stato compiuto un effettivo accertamento – addirittura specifico rispetto alla posizione del sig. (cfr. pag. 24 sent. Persona_1 penale in atti) – circa l'insussistenza del fatto. In altri termini, anche se il giudice, in via del tutto prudenziale, ha affermato che “… la situazione contestata cede al vaglio di realtà in termini di certezza relativamente all'ipotesi di disastro e con il limite della prova non sufficiente relativamente alle altre ipotesi contestate...”; al contempo, e preliminarmente, ha dato conto del fatto che “… la ricostruzione … offerta cozza ineludibilmente con il dato di realtà secondo regole di comune esperienza ed in correlazione con le acquisizioni processuali certe e, per certi versi, condivise in ordine agli interventi strutturali e di adozione di presidi di tutela comunque introdotti e dei quali non è dato sperimentare, in termini ricostruttivi, il dato di efficienza stante la singolare astoricità, per tempi e per luoghi, della realtà offerta dai testi. I dubbi sul dato di prova storica sono estensibili a quello di prova tecnica per più ragioni, talune analoghe, altre derivanti da insuperabili ed insuperate ragioni logiche e scientifiche. La copiosa attività consulenziale e peritale, come cennato, soffre del vizio di origine legato al tempo e pertanto ricondotta a ricostruzione dei fenomeni per esclusiva deduzione…”.
Deve quindi concludersi che, a prescindere dall'espressione utilizzata, non è stata l'insufficienza di prove “oltre ogni ragionevole dubbio” a determinare l'assoluzione degli imputati, ma piuttosto l'accertamento della mancanza di una condotta “a monte” che sia qualificabile come violazione di norme giuridiche o di normale prudenza e, vieppiù, l'assenza di un dimostrato (e dimostrabile) nesso causale con le malattie denunciate. Al contrario, è ormai principio unanime quello per cui “Nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e
Pag. 13 di 22 specifica dimostrazione che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia; è, tuttavia, necessario acquisire il dato della "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi, come ad esempio i dati epidemiologici, idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale” (cfr. Cass. sez. lav. 31.05.2017, n.
13814). Ciò che, nel caso di specie, è mancato del tutto. Basti avere riguardo, in tale Per_ prospettiva, al contenuto della relazione medica del CTP di parte ricorrente, prof. P. che
“non appare affatto idonea ad individuare in termini di elevata probabilità la causa della malattia ricollegandola ad una sicura esposizione del soggetto ad una ben definita sostanza Par nociva” (cfr. difese , limitandosi essa ad elencare una serie di agenti asseritamente nocivi e le singole patologie che hanno colpito a distanza di anni taluni lavoratori addetti allo stabilimento di Praia a Mare, per poi affermare, del tutto apoditticamente, la riconducibilità delle stesse all'attività lavorativa svolta, senza alcuna seria e dettagliata analisi né della singola malattia, né delle specifiche sostanze che si assumono patogene (cfr. all. 4 produz. attorea). Né, del resto, poteva essere altrimenti, trattandosi nella fattispecie de qua di un “… carcinoma polmonare in soggetto fumatore (anamnesi ricovero 23.7.2006…)…” (cfr. memoria
), rispetto al quale “… Si rinvia … alla scheda clinica individuale … redatta dal Prof. CP_2 Per_
È stata posta diagnosi di una neoplasia a carico del polmone con metastasi linfonodali in ex fumatore … Il fumo di sigaretta è riconosciuto come il fattore eziopatogenetico principale nella genesi del tumore polmonare. Per contro non vi sono evidenze scientifiche che consentano Par di correlare tale neoplasia con l'attività lavorativa svolta…” (cfr. memoria .
Per tutte le suesposte ragioni, il ricorso va integralmente rigettato. La qualità delle parti, la complessità dei profili giuridici esaminati e l'astratta controvertibilità dell'interpretazione posta a fondamento della pronuncia costituiscono comunque giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite>>.
§4
I ricorrenti hanno interposto appello e chiesto la riforma integrale della decisione impugnata.
Denunciano la violazione e falsa applicazione “del DPR n. 1124/1965”, “degli artt. 2697, 2727 e
2728 c.c., nonché art. 421 c.p.c.”, “dell'art. 2087 c.c.”, degli “artt. 10 e 11 DPR 1124/1965” oltre che degli “artt. 111 e 112” dello stesso DPR.
Lamentano:
1) che il tribunale ha trascurato la “presunzione dell'eziologia lavorativa per la malattia allegata derivante da lavorazione tabellata”, in forza della quale “il lavoratore deve fornire la prova soltanto dell'insorgenza della malattia e di essere stato addetto alla lavorazione nociva”.
Tanto nella specie deve ravvisarsi stante “l'esposizione alla sostanze nocive indicate nel ricorso
[ammine aromatiche, arsenico, cromo ecc. di cui al DM 10 giugno 2014 voce 1, 2, 9, 10] nonché in ragione della lavorazione del finissaggio di fibre, filati, tessuti [voce 57 c) e ss., Tabella
Malattie professionali DM 9 aprile 2008]”. In particolare, “in caso di neoplasia a genesi multifattoriale contratta da lavoratore adibito ad attività rischiosa oggetto di previsione tabellare, come nel caso di specie, la prova del nesso causale consente nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al
Pag. 14 di 22 rischio a causare l'evento morboso”. E tale idoneità è asseverata, da un canto, dalle consulenze prodotte che comprovano “il nesso causale tra gli agenti cancerogeni ritenuti responsabili … di ciascun carcinoma diagnosticato nei lavoratori della Marlane”; d'altro canto, dalla “sentenza penale” che ha accertato come i lavoratori sono stati esposti quotidianamente “a sostanze considerate ad alto tasso di tossicità e, quindi, cancerogene”: “precisamente il cromo 6 per il polmone e le ammine aromatiche per la vescica”. Del resto, il dedotto nesso di causalità “trova riscontro anche nei dati epidemiologici” evidenziati in ricorso e nella “relazione tecnica dott. Per_ ;
2) che il tribunale ha ritenuto che le indagini scientifiche svolte nell'ambito del processo penale abbiano escluso “con certezza il nesso di causalità”, ma contraddittoriamente ha riconosciuto che l'istruttoria dibattimentale ha acclarato che le “ammine aromatiche e il cromo esavalente … costituiscono fattore di rischio cancerogeno in relazione a due organi”, ossia ai
“polmoni” e alla “vescica”. Non si giustifica, pertanto, la scelta del tribunale di non “disporre ogni opportuna indagine scientifica”, mediante l'espletamento di consulenza tecnica che, anche ai sensi dell'art. 421 c.p.c. avrebbe permesso di “stabilire il nesso causale dal punto di vista della scienza medica” tra la patologia del suo dante causa e “l'esposizione continua … agli agenti patogeni”;
3) che il tribunale, nel valorizzare a sfavore di essi ricorrenti gli esiti del giudizio penale, ha omesso di considerare che in relazione “al reato di cui all'art. 437 c.p.”, la sentenza di assoluzione nel merito era stata riformata in appello, con una pronuncia dichiarativa di
“prescrizione dei reati” che è stata annullata con rinvio dalla Cassazione su impugnazione del
. Ha comunque trascurato il diverso criterio di accertamento della causalità Parte_10 nel giudizio civile rispetto a quello impiegato nel giudizio penale, nel quale, peraltro, sono state riscontrate “le violazioni di legge commesse dai datori di lavoro nell'applicazione delle normative antinfortunistiche” e “l'omissione delle cautele sanitaria previste dalla legge”.
Secondo l'appellante, infatti, “la sentenza penale afferma con chiarezza che il nesso causale è stato accertato dalla indagini tecniche … dalle quali è emerso che l'esposizione continua dei lavoratori alle sostanze nocive – seppure non dimostra la causalità individuale – rappresenta comunque un dato oggettivo del rischio cancerogeno”;
4) che il tribunale ha erroneamente ravvisato la prescrizione del diritto azionato, giacché il “rapporto di causalità non può certamente essere presunto dalle notizie giornalistiche o dalle chiacchiere all'interno dello stabilimento”, anche in ragione della eterogeneità delle “patologie riscontrate” a carico dei lavoratori (riconducibili “in diverse categorie: linfoma vie biliari, neoplasia polmonare, versamento pleurico, carcinoma del rene, epatite cronica, tumore vescica
e alla prostata)”. Sicché solo con la sentenza del tribunale di Paola del 19.12.2014 si è avuta contezza della “causa del contagio” che “è il presupposto indispensabile per l'inizio della decorrenza del termine prescrizionale” che, essendo relativo a fatti di reato, “è di quindici anni”;
5) che “anche in riferimento al termine di cui all'art. 112 DPR n. 1124/1965”, l'esordio della prescrizione non può prescindere dalla conoscenza o dalla conoscibilità da parte del superstite della eziologia professionale del decesso del dante causa, avuto riguardo non già al
Pag. 15 di 22 “criterio della normale conoscibilità”, che non è applicabile al caso di specie, bensì a “criteri oggettivi quali l'ordinaria diligenza, la diffusione delle conoscenze scientifiche, il quadro cognitivo di informazioni a disposizione del danneggiato”. Sicché “l'eccezione di prescrizione sollevata dall' ed accolta dal Giudice di primo grado” deve ritenersi infondata non avendo CP_1
l'istituto assicuratore assolto l'onere di provare il momento in cui esso ricorrente ha avuto consapevolezza della patologia, della sua origine professionale e della sua indennizzabilità.
§5
Costituitesi in giudizio, l' e le società convenute hanno chiesto il rigetto del gravame CP_1 assumendolo inammissibile e infondato.
La società ha anche spiegato appello incidentale condizionato, “per l'ipotesi di Controparte_4 riforma della sentenza” impugnata, riproponendo le eccezioni di difetto della propria legittimazione passiva e di prescrizione dei diritti azionati dall'appellante.
La Corte, pervenuto il fascicolo di primo grado, dopo aver acquisito i verbali delle testimonianze che questa Corte ha escusso in cause analoghe, nonché la perizia redatta in sede dell'incidente probatorio relativo a un nuovo procedimento penale per fatti analoghi, che il tribunale di Paola ha definito con ordinanza di archiviazione del 20.9.2024, disposta ed espletata prova per testi nonché ctu medico-legale, a seguito di trattazione scritta, decide come da dispositivo in calce.
§6
CP_ Partendo dalla disamina delle domande avanzate nei confronti dell' alla motivazione di rigetto della domanda di tutela indennitaria che i ricorrenti hanno proposto nei confronti dell' si deve anteporre quella, preminente, del difetto della loro legittimazione attiva CP_1 rispetto all'unica prestazione che il tribunale, con incensurata statuizione, ha ritenuto nella specie “astrattamente” conseguibile: ossia, la rendita ai superstiti.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 85 del dPR n. 1124 del 1965, i ricorrenti, che sono la sorella e i figli (il più vecchio dei quali, al momento del decesso del padre, nel 2006, aveva 28 anni) del lavoratore, non rientrano nel novero dei soggetti aventi diritto alla prestazione;
alla sorella, invero, spetta solo se mancano coniuge e figli, mentre nel caso di specie tale condizione, stante quanto meno la presenza dei figli, difetta;
non è stato dedotto, poi, che i figli fossero inabili e a carico dell'assicurato.
§7
Passando alla domanda risarcitoria, l'approfondimento tecnico che questa Corte ha espletato è approdato a conclusioni coincidenti con le risultanze delle perizie svolte in sede penale, tanto nel ridetto dibattimento (perizia redatta dal collegio ), tanto Persona_6 nell'incidente probatorio che è stato disposto dal tribunale di Paola il 9.8.2017 nel successivo procedimento avente ad oggetto incolpazioni di omicidio e lesioni personali ai danni di altri lavoratori del medesimo stabilimento industriale (perizia redatta dai professori “ Per_7 Per_
e ). Per_8
Pag. 16 di 22 §7.1
L'esperto medico legale designato dal Collegio è pervenuto, con analisi diffusa e approfondita anche in replica alle osservazioni critiche della difesa di parte appellante, ad escludere che le patologie contratte dal de cuius della suddetta abbiano origine professionale.
§7.2
Ha constatato, in premessa, che dalla seconda metà del 1969 nell'opificio venne eliminata la compartimentazione dei reparti e ciò rese comune a tutti i lavoratori l'esposizione al rischio ambientale derivante da eventuali agenti inquinanti. Ha poi convenuto con i periti del giudice penale in merito alla presenza nell'opificio di prodotti chimici cancerogeni (“cromo 6”,
“dimetilbenzidina”, “tricloroetilene”) che hanno come “organo bersaglio” i polmoni e la vescica;
tuttavia, stante le incertezze sulla effettiva presenza di agenti inquinanti in ambiente di lavoro, in concentrazioni tali da indurre patologie neoplastiche, è pervenuto alla conclusione circa la necessità di applicazione del criterio epidemiologico per stabile la sussistenza dell'etiologia professionale della patologia neoplastica da cui il defunto sig. era Persona_1 affetto: <<… Per trattare compiutamente dell'eventuale nesso causale tra la patologia neoplastica lamentata da (K polmone) e le noxae a cui restava Persona_1 eventualmente esposto nell'assolvimento della propria attività lavorativa, i problemi da affrontare riguardano la problematica della concentrazione (“livelli di esposizione”) di specifici fattori di nocività presenti sul luogo di lavoro così registrandosi, in conclusione, che non si dispone di prove deponenti per la sicura dispersione, in ambiente di lavoro, di sostanze cancerogene… Il era ex fumatore, in misura non emergente dagli atti e neppure Persona_1 per quanti anni, seppure le concomitanti patologie depongano per severe lesioni anche correlabili al tabagismo (aneurisma dell'aorta addominale di circa 5 cm, esteso al di sotto delle renali fino alla biforcazione con interessamento delle arterie iliache, con pareti calcifiche e trombizzate, ipertensione arteriosa e cardiopatia ischemica con pregresso IMA). Tra i più importanti fattori esogeni di rischio per la forma neoplastica di cui si discute si riconosce il fumo di tabacco, sia attivo che passivo (agente principale con il 90% dei casi di tumore del polmone attribuibili in Italia secondo il Ministero della Salute e Agenzie scientifiche internazionali);
l'esposizione a gas radon, ubiquitario nel nostro Paese, cui dati recenti dell'Istituto Superiore di
Sanità attribuiscono il 10% di tutti i tumori del polmone che si manifestano in Italia;
l'esposizione ambientale a particolato sottile. Sulla definizione del rischio, le posizioni delle
Parti sono fortemente contrapposte, dal momento che gli appellanti sostengono che vi fosse dispersione di Cromo 6 nell'ambiente mentre parte datoriale sostiene che il processo di riduzione del Cromo 6 nella fase di scioglimento ne precludesse la possibilità di dispersione nell'ambiente di lavoro posto che il prodotto, impiegato in “cristalli/scaglie”, sciogliendosi in acqua (il “sale” è altamente solubile) subiva rapidamente riduzione in una forma chimica (il
Cromo 3) priva di potere cancerogeno, così non essendo consentita la possibilità di dispersione di Cromo 6 nell'ambiente dell'opificio, il cui sistema di ventilazione a flussi d'aria forzata rendeva improbabile la possibilità di dispersione in tutto lo stabilimento di eventuali sostanze inquinanti…. L'esposizione ad agenti cancerogeni deve essere considerata sotto 3 profili: 1) il pericolo, ossia la potenziale presenza nell'opificio di sostanze cancerogene per il polmone, segnatamente il Cromo 6; • fatto accertato 2) il rischio, ossia la probabilità che in ambiente di
Pag. 17 di 22 lavoro fosse presente, aerodisperso, cancerogeno in concentrazioni adeguate a produrre effetti biologici avversi, segnatamente tumori del polmone;
• fatto negato nella propria effettività
(studi IARC) 3) il dato epidemiologico, ossia la prova, o meno, che fra le maestranze dell'opificio siano stati registrati eccessi significativi di mortalità (segnatamente per tumore del polmone) a significare un effetto imputabile alla reale presenza di agenti cancerogeni nell'ambiente di lavoro;
• fatto negato nella propria effettività (studio epidemiologico).
Rappresentando sinteticamente i criteri per la valutazione del nesso causale tra esposizione lavorativa e patologia tumorale, è possibile definire: • criterio cronologico: compatibile, posto che tra l'esposizione a sostanze cancerogene e l'insorgenza della malattia non è definibile un preciso intervallo temporale;
• criterio topografico: compatibile, in quanto, in ipotesi, il Cromo
6 agisce, quale aerodisperso, sulla cute (assenza di evidenza sia nel caso concreto che in generale, tra i dipendenti della fabbrica) e sulle vie respiratorie a seguito di inalazione;
• criterio dell'efficienza qualitativa o idoneità lesiva: è scientificamente certo il potere cancerogeno del Cromo 6; • criterio dell'adeguatezza quantitativa: in merito a quanto in discussione, si tratta di definire se la concentrazione del Cromo 6 eventualmente disperso in ambiente di lavoro, lo fosse in concentrazione tale da indurre l'insorgenza della patologia neoplastica. Come esposto nelle “considerazioni”, sono le determinazioni dello IARC ad escludere questa circostanza;
• criterio di continuità nella seriazione dei fenomeni: premesso che non è il “silenzio clinico” a consentire di affermare l'avvenuta dimostrazione di questo criterio, ma il ricorrere di elementi “positivi” (dati clinico/sintomatologici deponenti per il ricorrere di specifica patologia), nella materia in trattazione non è possibile definire il ricorrere di una concatenazione logica e cronologica tra la causa lesiva e le manifestazioni che ad essa vengono attribuite, in quanto tra la presunta esposizione e l'insorgenza della malattia non intercorrono specifiche manifestazioni cliniche. • criterio di esclusione di altri momenti etiologici: l'indagine sul possibile ricorrere di elementi diversi dalla presunta causa lesiva nell'insorgenza della patologia, nel caso di specie ha risposta positiva in quanto il lavoratore aveva storia di tabagismo, del quale sono certi gli effetti lesivi sulla propria salute (aneurisma dell'aorta addominale di circa 5 cm, esteso al di sotto delle renali fino alla biforcazione con interessamento delle arterie iliache, con pareti calcifiche e trombizzate, ipertensione arteriosa e cardiopatia ischemica con pregresso IMA). • criterio epidemiologico - statistico: lo studio epidemiologico condotto da persone altamente qualificate (Dott. , direttore del Persona_10 reparto di Epidemiologia ambientale e sociale del Dipartimento dell'Istituto Controparte_11
Superiore di Sanità, si è anche avvalso dell'opera della Dr.ssa direttore Persona_11 dell'Ufficio di Statistica del medesimo Istituto), nel contesto della perizia Persona_12
, ha fornito un dato di “assenza di associazione”. Pertanto, nel complesso, applicati i
[...] criteri propri della metodologia medico legale, si esita in un giudizio negativo sulla correlazione causale tra l'ipotizzata esposizione a Cromo 6 e il carcinoma del polmone manifestato da
[...]
.>>. Persona_1
§7.3
Le sue valutazioni trovano logica e congrua giustificazione nelle argomentazioni che ha svolto anche in replica alle critiche dell'appellante, rimarcando che: a) mancano elementi che consentano di determinare se le sostanze aerodisperse dotate di potere cancerogeno fossero
Pag. 18 di 22 presenti nello stabilimento in concentrazioni idonee ad ingenerare patologie neoplastiche;
b)
l'unica pubblicazione scientifica, valorizzata da una consulente di questa Corte per riconoscere l'eziologica lavorativa di un “tumore maligno del rene e degli organi urinari” contratto da altro lavoratore dello stesso opificio, che ha promosso autonomo giudizio nei soli confronti CP_ dell' non si attaglia al caso in esame, perché riferita alla possibile correlazione causale del carcinoma polmonare con l'attività prestata nell'ambito della “industria tessile dell'amianto” o di quella che lavora il cotone grezzo – ipotesi estranee allo stabilimento “Marlane”.
§7.4
D'altronde, alle condivisibili conclusioni dell'ausiliare fornisce riscontro anche la perizia tecnica che, nell'ulteriore incidente probatorio disposto nelle more di questo processo d'appello dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Paola, ha condotto gli esperti a concludere – sulla base della medesima “monumentale” documentazione esaminata dall'ausiliare del
Collegio (e redatta dai numerosi professionisti che si sono occupati del caso: “ingegneri, chimici, igienisti, epidemiologi, medici del lavoro, medici legali”) – che a) non si può affermare “in termini di certezza o anche di elevata probabilità” l'origine professionale delle neoplasie teoricamente correlabili con le sostanze chimiche utilizzate nel ciclo produttivo dello stabilimento aziendale;
b) tra queste ultime, “le patologie presentate da … … sono in via teorica Persona_1 correlabili all'esposizione professionale … mancano elementi medico-legale documentali per poterlo affermare in termini di certezza o anche di elevata probabilità….”
§7.5
In senso contrario alle conclusioni dell'ausiliare non conducono le censure che quest'ultimo ha formulato nelle note autorizzate del 17 marzo 2025. Ciò in quanto esse constano:
1) dell'inconferente addebito al consulente di non aver considerato la “diffusione ubiquitaria di sostanze cancerogene in tutti i reparti dello stabilimento” e la “condizione di assoluta esposizione” dei lavoratori di tutti i reparti, laddove invece, come si è detto, il consulente ha preso le mosse proprio dal convincimento che nel periodo in esame tutti gli operai sono stati esposti alle medesime sostanze proprio perché, dal 1969, hanno lavorato in un ambiente unico e non compartimentato;
2) dell'ingiusta accusa di aver ritenuto assente all'interno dello stabilimento il “cromo VI” e le ammine aromatiche, laddove invece il consulente ha dato per acclarata la presenza di quelle sostanze che ha però posto in relazione causale con la patologia tumorale da cui era affetto il sig. solo in presenza di determinate concentrazioni, di cui nel caso di specie non Persona_1
v'è evidenza scientifica;
3) dell'infondato addebito di non aver esaminato tutti gli elaborati tecnici (anche di parte) acquisiti in sede penale e le allegazioni relative tanto alle carenti condizioni lavorative e di sicurezza, già formulate nell'atto di appello, tante alle emergenze epidemiologiche parimenti dedotte, laddove invece il consulente ha motivato congruamente la condivisibile scelta di
Pag. 19 di 22 privilegiare, nell'indagine di questi aspetti, le risultanze ed i dati confluiti in perizie d'ufficio i cui esiti sono stati vagliati e recepiti in provvedimenti giurisdizionali.
§7.6
Anche al netto questi profili, caratterizzati da inesattezza o non pertinenza, i rilievi mossi all'operato del consulente non sono idonei a dimostrarne la palese deviazione dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui l'appellante avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte) e, rivelandosi frutto di un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento valutativo seguito dal consulente, non si traducono in una efficace critica alle sue conclusioni che induca a disattenderle (Cass. 34395/2023: “In caso di recepimento delle conclusioni del consulente tecnico da parte del giudice di merito, gli errori e le lacune della consulenza possono essere denunciati in sede di legittimità, come vizio della sentenza, solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o di omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi”).
§7.7
Neppure è da ritenere decisivo il richiamo alla bozza di relazione peritale trasmessa all'appellante nell'ambito di ulteriori procedimenti pendenti presso questa stessa Corte, prodotta in allegato alle note depositate il 17 ottobre 2025, atteso che quell'elaborato riguarda la discussione di carattere astratto circa la possibile correlazione tra l'esposizione professionale ed una serie di patologie oncologiche, senza alcun riferimento al caso specifico qui in discussione.
D'altro canto, dalla disamina di quella bozza, contenente allo stato conclusioni puramente embrionali, non è dato cogliere il riferimento al dato scientifico della presenza degli agenti inquinanti da porre in correlazione con il carcinoma polmonare con quella intensità che gli studi medici richiedono al fine di ritenere la sussistenza del nesso causale;
del resto, si è già dato conto della necessità di ricorrere, in assenza di tale dato, agli studi epidemiologici, ai quali, invero, nella menzionata bozza non si fa alcun riferimento (ed in tal senso, cfr. Cass.
Sez. L, Sentenza n. 8073 del 27/04/2004, < malattia professionale e del relativo nesso di causalità, non può escludersi, ove necessaria,
l'adozione del criterio epidemiologico, soprattutto per accertare, in relazione a malattia multifattoriale - nella specie, artropatia degenerativa del rachide -, quantomeno l'incidenza concausale dell'attività lavorativa svolta, specie se tale attività - nella specie, videoterminalista
- sia relativamente "recente" e pertanto non possano ritenersi ancora definitivamente accertati nella scienza medica gli effetti che essa può avere sulla salute dei lavoratori;
ne consegue che deve ritenersi affetta da vizio di motivazione la sentenza nella quale il giudice d'appello, aderendo alle conclusioni della consulenza d'ufficio, escludente il nesso di causalità tra attività di videoterminalista e artrosi, abbia completamente omesso di valutare, anche solo per disattenderle, le note medico - legali del consulente di parte il quale, richiamando la letteratura scientifica più recente e i risultati di congressi medici, abbia evidenziato la necessità di utilizzo del criterio epidemiologico>>)
Pag. 20 di 22 §8
Da ciò discende la conferma dell'impugnata decisione di rigetto delle domande risarcitorie e indennitarie degli odierni appellanti, con assorbimento delle ulteriori questioni controverse, tra le quali rientra anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva che la ha CP_4 riproposto come motivo di appello incidentale, condizionandone l'esame all'ipotesi (non realizzatasi) di riforma della sentenza appellata.
§9
Al rigetto dell'impugnazione consegue la regolamentazione delle spese in base alla soccombenza. Nella liquidazione si fa riferimento al valore indeterminabile della causa - applicando, in ragione della qualità delle parti, i compensi più bassi del relativo scaglione (cfr. in tal senso, in mot. Cass. 29821/2019: “La ricorrente suppone erroneamente che il tribunale, una volta individuato lo scaglione di riferimento in quello previsto per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, avesse considerato la causa di valore superiore a euro
26.000,00: da qui, secondo la ricorrente, l'applicabilità dello scaglione previsto per le cause di valore compreso fra euro 26.001,00 e euro 52.000,00. Giustamente invece il tribunale ha fatto conseguire alla valutazione di bassa complessità della causa la determinazione del valore in euro 26.000,00, conformemente a quanto dispone il D.M. n. 55 del 2014, art. 5, comma 6, le cause di valore interminabile si considerano di regola di valore non inferiore a euro 26.000,00
e non superiore a euro 260.000,00. Lo scaglione tariffario è quello delle cause di valore fra euro 5.201,00 e 26.000,00”. Conf. Cass. 11887/2019, Cass. 10663/2022 e Cass. 968/2022) -, avuto riguardo agli immotivati importi che le appellanti hanno rivendicato a titolo risarcitorio
(€ 978.966,00 a titolo di danno biologico iure successionis ed € 300.000 a titolo di danno non patrimoniale iure proprio), senza esplicitare in base a quali criteri li ha quantificati, tanto da indurre a ritenere che quegli importi siano surrogabili con qualsiasi altro e abbiano, pertanto, un valore meramente indicativo e quasi simbolico proprio dell'indeterminatezza del valore dei danni di cui esse invocano il risarcimento.
Anche nei confronti dell' le spese vengono regolate in base alla soccombenza, poiché nei CP_1 ricorsi introduttivi dei due gradi di giudizio non si rinviene la declaratoria di incapienza reddituale alla quale l'art. 152 disp. att. c.p.c. condiziona l'esonero dalle spese per i non abbienti.
Le spese dell'espletata consulenza tecnica, liquidate con separata ordinanza, si pongono, in solido, a carico di tutte le parti (Cass. 3239/2018: “L'obbligo di pagare il compenso per la prestazione eseguita dal consulente d'ufficio ha natura solidale, per essere l'attività svolta dal consulente finalizzata all'interesse comune di tutte le parti …”. Cass. 25179/2013: “La prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze …”. Cass. 23586/2008: “In tema di compenso al consulente d'ufficio, l'obbligo di pagare la prestazione eseguita ha natura solidale …”).
P.Q.M.
Pag. 21 di 22 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
, con ricorso in data 19 maggio 2021, avverso la sentenza del Tribunale Parte_8 di Paola, giudice del lavoro, n. 75/2021, resa in data 25 febbraio 2021, così provvede:
1) rigetta l'appello principale e dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato;
2) condanna in solido , , Parte_1 Parte_2 [...]
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, , al pagamento delle Parte_6 Parte_7 Parte_8 spese di lite, che si liquidano in euro 3.000,00 in favore di ciascuna parte appellata, oltre accessori di legge;
3) pone a carico di tutte le parti, in solido, le spese di ctu, liquidate come da separato decreto;
4) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico degli appellanti
[...]
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n°
[...] Parte_8
115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 19 novembre 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
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