Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 11/06/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1483/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 1483/2025 R.V.G. promosso ai sensi degli artt. 473bis.49 c.p.c. e 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nato a [...] l'[...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: lavoratore dipendente reddito: euro 23.793,00 netti nell'anno d'imposta 2023
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: lavoratrice dipendente reddito: euro 24.625,00 netti nell'anno d'imposta 2023
entrambi con l'Avv. Lorenza Munari presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a Rovigo il 9-6-2007 (anno 2007, Numero 29, Parte I, Ufficio 1)
in regime patrimoniale di separazione dei beni
1
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1. i coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2. il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_3 genitori e, unitamente alla figlia , maggiorenne ma non Persona_4 economicamente indipendente, abiterà in via prevalente con la madre presso la di lei residenza;
3. il padre vedrà e starà, salvo diversi accordi più favorevoli, con il figlio Per_3
nel seguente modo:
[...]
- un fine settimana alternato ogni 15 giorni dall'uscita dalla scuola del sabato alle ore 13.00 (nei giorni di vacanza dalle ore 9.00 del mattino) riaccompagnandolo a casa alle ore 21.00 della domenica sera oltre ai pomeriggi di lunedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle 18.00 della medesima settimana. Nel fine settimana in cui il figlio rimarrà con la madre il padre lo vedrà e terrà con sé il mercoledì Per_2 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 ed il venerdì dalle ore 15.00 sino alle 8.00 del mattino riaccompagnandolo a scuola. Fino alla data dell'udienza che verrà fissata per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio il padre potrà esercitare il diritto di visita presso la casa coniugale pernottandovi il venerdì e il sabato (4 notti al mese);
- quanto alle vacanze natalizie e pasquali le stesse verranno ripartite tra i genitori come segue: a) durante le vacanze natalizie: il minore starà con ciascuno dei genitori sette giorni consecutivi alternando di anno in anno la settimana di Natale e quella di Capodanno;
b) durante le vacanze pasquali: tre giorni consecutivi con ciascuno dei genitori alternando di anno in anno fra gli stessi la Pasqua e il lunedì dell'Angelo; c) Durante le vacanze estive: due settimane su accordo dei genitori, anche consecutive, con ciascuno di essi da concordare entro il 30 marzo di ciascun anno a mezzo messaggio whatsapp o lettera raccomandata. Le festività che cadono infrasettimanalmente verranno ripartite equamente tra i genitori e alternate di anno in anno. Fin da ora durante i periodi di vacanza il diritto di visita dell'altro genitore rimane sospeso, pur prevedendosi la possibilità dei genitori di sentire il figlio una volta al giorno;
4. la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, quindi le decisioni di straordinaria amministrazione relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del minore saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle di lui capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Sulle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la madre viene sinora delegata ad assumerle senza necessità di interpellare l'altro genitore, così come autonomamente deciderà il padre per le stesse questioni nei giorni in cui rimarrà con lui, sempre nel Per_2 rispetto degli impegni e delle necessità del minore. In ogni caso i genitori dovranno mantenere coerenti scelte educative, così da consentire al figlio una corretta e serena crescita;
2 5) Il NO concorrerà al mantenimento di ciascun figlio con la Parte_1 corresponsione della somma mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00) ciascuno, da corrispondersi in via anticipata, alla NOa a mezzo Parte_2 bonifico bancario entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese. Somme che dovranno essere rivalutate annualmente, ed automaticamente corrisposte anche in assenza di formale richiesta, secondo gli indici Istat FOI come per legge. Nell'assegno di mantenimento sono comprese le seguenti spese: vitto, contributo per spese dell'abitazione comprese le utenze, vestiario e scarpe, parrucchiere.
6) Ciascun genitore contribuirà nella misura del 50%, in via anticipata, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli come di seguito specificate:
- spese da documentare che non richiedono il preventivo accordo fra i coniugi: visite specialistiche prescritte, anche con ricette in bianco, dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario nazionale;
cure fisioterapiche;
ticket sanitari ed ogni altra spesa relativa a farmaci, anche da banco, acquistati con o senza prescrizione medica;
tasse scolastiche universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico anche richiesto durante l'anno; gite scolastiche senza pernottamento;
animazioni estive;
baby sitter, prescuola, doposcuola;
trasporto pubblico;
mensa e/o spese sostenute per i pranzi fuori casa durante le lezioni scolastiche;
attività sportive e certificato medico di idoneità sportiva e relativo abbigliamento;
abbonamenti a mezzi pubblici urbani o extraurbani per raggiungere gli istituti scolastici;
corsi e relative tasse per il conseguimento della patente di guida;
acquisto/riparazione/ricarica-abbonamenti di cellulare;
trattamenti estetici, attività ricreative abituali con amici (cinema, feste, pizzate, cene, giornate in piscina o al mare d'estate, partecipazione e regali per compleanni degli amici);
- spese da documentare che richiedono il preventivo accordo dei coniugi: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali;
trattamenti sanitari erogati anche dal servizio sanitario nazionale;
tasse scolastiche universitarie imposte da istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria;
corsi di istruzione, viaggi e vacanze studio, feste diploma, laurea, religiose e compleanni;
acquisto auto o moto/scooter e relative spese di manutenzione;
Il genitore che anticiperà la spesa straordinaria nella misura del 100% dovrà essere rimborsato dall'altro genitore, per la di lui quota del 50%, entro e non oltre la mensilità di mantenimento successiva dall'inoltro della documentazione a mezzo bonifico bancario;
– L'assegno unico spettante a ciascun figlio verrà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore fino alla totale estinzione del mutuo ipotecario gravante sull'abitazione coniugale, pertanto, i coniugi dichiarano e dichiareranno all'Ente pagatore di far accreditare le predette somme sul conto corrente bancario n. 45631/1000/00090025 acceso presso Intesa SanPaolo, filiale di Costa di Rovigo (RO), intestato ad entrambi i coniugi, destinandole così alla copertura totale del debito residuo inerente al mutuo ipotecario. Successivamente, a far data dalla mensilità successiva all'avvenuta integrale estinzione del mutuo ipotecario, l'assegno unico spettante a ciascun figlio, verrà percepito nella misura del 100% dalla NOa che riconoscerà la quota del 30% delle predette Parte_2
3 somme mensili al NO;
pertanto, il NO viene Parte_1 Parte_1 autorizzato sin d'ora dalla sig.ra , a decurtare la quota pari al 30% Parte_2 dell'importo mensile dell'assegno unico spettante ad entrambi i figli dall'ammontare complessivo degli assegni di mantenimento dovuto agli stessi.
– Le detrazioni fiscali per figli a carico saranno al 50% per ciascun genitore ad eccezione delle spese straordinarie che saranno scaricate da ciascun genitore nella percentuale in cui lo stesso le ha sostenute;
7) La casa coniugale sita in Via Dei Mille, 69/A, Rovigo (doc. 15 visura catastale), viene assegnata alla NOa completa di mobilio e suppellettili;
Parte_2
8) il conto corrente n. 45631/1000/00090025 acceso presso Intesa SanPaolo filiale di Costa di Rovigo (RO), intestato ad entrambi i coniugi, rimarrà aperto solo per provvedere al pagamento del mutuo ipotecario e per l'accredito dell'assegno unico corrisposto ai figli, assegno che andrà a coprire parzialmente la rata mensile del mutuo ipotecario.
9) la rata mensile del mutuo ipotecario n. 74920199 (mutuo padre n. 52024855) appoggiato al predetto conto cointestato acceso presso Intesa SanPaolo, filiale di Costa di Rovigo e cointestato ad entrambi i coniugi, ad oggi ammontante ad € 575,00 circa, verrà pagata da entrambi i ricorrenti nella misura del 50% ciascuno, previa decurtazione delle somme versate sul conto corrente n. 45631/1000/00090025 a titolo di assegno unico per i figli. I coniugi pertanto dovranno versare su detto conto corrente le rispettive quote residue di mutuo entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, pena l'imputabilità al coniuge non adempiente delle quote capitali non versate e dei relativi interessi/commissioni/penalità addebitate dall'Istituto di credito in conseguenza del di lui comportamento. 11) l'automobile Opel Corsa targata FX836CZ, intestata al NO , Parte_1 acquistata durante il matrimonio con i soldi provenienti dal finanziamento Findomestic intestato alla NOa , rimarrà in uso ed in proprietà Parte_2 alla NOa;
Parte_2
12) con la sottoscrizione del presente atto, la NOa , si accolla Parte_2 pertanto, nella misura del 100%, gli oneri di copertura assicurativa, bolli e/o sanzioni inerenti a violazioni del codice della strada, successivi alla firma del presente ricorso e il NO presterà la propria firma innanzi Parte_1 all'agenzia di pratiche auto/PRA/concessionaria, in caso di intestazione/vendita e/o demolizione, dell'automobile Opel Corsa;
13) I coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio dei documenti per l'espatrio e di ogni altro documento equipollente per se stessi e per il figlio minore;
14) Nessuna statuizione economica a favore dei coniugi, godendo ognuno di proprio autonomo reddito ed avendo gli stessi già definito ogni rapporto economico
– patrimoniale.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473bis.49 c.p.c. e 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23-4-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle
4 parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale consensuale e la successiva pronuncia di divorzio congiunto del matrimonio da loro contratto, alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli e , la Per_1 Per_2 prima maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale degli stessi, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Con separata ordinanza le parti vanno rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento.
p.q.m.
decidendo nel procedimento n. 1483/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, i quali hanno contratto matrimonio a Rovigo il 9-6-2007, e li
[...] autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rovigo, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- con separata ordinanza rimette le parti innanzi al giudice relatore.
5 Così deciso a Rovigo, l'11 giugno 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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