Sentenza 12 dicembre 1988
Massime • 1
Il domiciliatario, indicato dall'intimante in un atto stragiudiziale di diffida ad adempiere, è legittimato a ricevere la somma offerta dall'intimato, poiché deve ritenersi che l'art. 1208 n. 6 cod. civ., nel prescrivere che l'offerta deve essere fatta "alla persona del creditore o nel suo domicilio", si riferisca anche al domicilio eletto ai sensi dell'art. 47 stesso codice (come già espressamente previsto dall'art. 1260 n. 6 cod. civ. abrog.), ne' rileva che al momento dell'offerta il creditore sia assente, richiedendosi in tal caso la debita notifica del processo verbale dell'offerta, nelle forme previste per la citazione, ai sensi dell'art. 74/3 disp. Att. Cod. civ..*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/12/1988, n. 6738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6738 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 1988 |
Testo completo
Il domiciliatario, indicato dall'intimante in un atto stragiudiziale di diffida ad adempiere, è legittimato a ricevere la somma offerta dall'intimato, poiché deve ritenersi che l'art. 1208 n. 6 cod. civ., nel prescrivere che l'offerta deve essere fatta "alla persona del creditore o nel suo domicilio", si riferisca anche al domicilio eletto ai sensi dell'art. 47 stesso codice (come già espressamente previsto dall'art. 1260 n. 6 cod. civ. abrog.), ne' rileva che al momento dell'offerta il creditore sia assente, richiedendosi in tal caso la debita notifica del processo verbale dell'offerta, nelle forme previste per la citazione, ai sensi dell'art. 74/3 disp. Att. Cod. civ..*