Cass. civ., sez. II, sentenza 12/12/1988, n. 6738
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Sentenza 12 dicembre 1988

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Il domiciliatario, indicato dall'intimante in un atto stragiudiziale di diffida ad adempiere, è legittimato a ricevere la somma offerta dall'intimato, poiché deve ritenersi che l'art. 1208 n. 6 cod. civ., nel prescrivere che l'offerta deve essere fatta "alla persona del creditore o nel suo domicilio", si riferisca anche al domicilio eletto ai sensi dell'art. 47 stesso codice (come già espressamente previsto dall'art. 1260 n. 6 cod. civ. abrog.), ne' rileva che al momento dell'offerta il creditore sia assente, richiedendosi in tal caso la debita notifica del processo verbale dell'offerta, nelle forme previste per la citazione, ai sensi dell'art. 74/3 disp. Att. Cod. civ..*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 12/12/1988, n. 6738
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6738
    Data del deposito : 12 dicembre 1988

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