CA
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 04/11/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. 409/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere rel.
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 409/2024 RG promossa con atto di citazione in appello notificato il 17.12.2024
DA
(C.F. ), con il proc. e dom. avv. Alessandro Gracis del Parte_1 C.F._1
Foro di Treviso giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
CONTRO
, (C.F. ) con Controparte_1 P.IVA_1
il proc. e dom. avv. Giovanni Borgna del Foro di Trieste giusta procura in atti;
-APPELLATA- OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 516/2024 del Tribunale di Trieste, pubblicata il
23.05.2024 nella causa R.G. n. 1984/2020, non notificata.
Causa iscritta a ruolo il 18.12.2024 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 8.10.2025
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte, ogni diversa avversaria istanza ed eccezione respinte, in parziale riforma della ordinanza appellata n. 516/2024 resa dal Tribunale di Trieste, fermo il resto, in accoglimento di tutti motivi di impugnazione di cui all'atto di citazione d'appello, accertata l'insufficiente quantificazione di cui alla sentenza di primo grado dei danni non patrimoniali patiti da Pt_1
condannare l' in persona del
[...] Controparte_2
Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'appellante delle ulteriori, maggiori somme risarcitorie dovutele:
- a titolo di personalizzazione del di lei danno biologico, sotto il profilo dinamico - relazionale;
- a titolo di equo e adeguato risarcimento della lesione del di lei diritto all'identità di genere;
- a titolo di equo e adeguato risarcimento della lesione del di lei diritto all'autodeterminazione;
il tutto nelle misure indicate nell'atto di citazione d'appello, o comunque in quelle diverse che risulteranno di giustizia.
Con i danni da ritardo, da liquidarsi sulla sorte capitale a un tasso superiore a quello legale che assicuri il reale e adeguato ristoro della perdita del lucro cessante finanziario subito.
Spese di lite integralmente rifuse e distratte ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Per parte appellata:
“Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, - rigettare l'appello principale e le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni spiegate nel presente atto e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Trieste n. 516/2024;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio l' Parte_1 Controparte_2
esponendo di essere persona transessuale sofferente, sin dall'infanzia, di disforia di genere e di aver ottenuto la Sent. 30/05 del Tribunale di Genova, che l'autorizzava all'intervento chirurgico di riattribuzione di sesso, nonché la Sent. 4834/17 del Tribunale di Milano per la modifica dei dati anagrafici del sesso e del nome (da ad . Il 5 maggio 2015 l'attrice si era sottoposta Per_1 Pt_1
ad intervento chirurgico di conversione andro-ginoide che sortiva un risultato insoddisfacente sia sotto il profilo funzionale-sessuale che estetico. Ad veniva attribuita la negligenza e CP_2
l'imperizia nella ricostruzione dell'organo genitale, nonché errori tecnici di esecuzione nell'ancoraggio della volta neo-vaginale ed anche un'errata progettazione;
di un tanto non vi sarebbe menzione nella cartella clinica così come non sarebbe stata indicata, nel modulo di consenso informato sottoposto alla paziente, la possibilità di ricorrere a tecniche chirurgiche alternative.
L'attrice chiedeva pertanto la condanna dell' convenuta al risarcimento dei danni CP_1
patrimoniali e non conseguenti alla condotta colposa dei sanitari nell'esecuzione dell'intervento.
costituendosi, contestava la fondatezza della domanda rilevando che l'operazione era stata CP_2
programmata su espressa richiesta della paziente, non trattandosi di prestazione sanitaria urgente e necessaria per la tutela della salute;
deduceva che prima dell'intervento chirurgico era stato raccolto un ampio ed articolato consenso informato e che l'operazione era tecnicamente riuscita.
Con riguardo al quantum la convenuta denunciava una duplicazione delle poste pretese per lesione dell'identità sessuale e diritto alla dignità personale e sosteneva che sarebbe stata da escludere un'autonoma rilevanza del danno morale soggettivo.
Il Giudice di prime cure riteneva fondata la domanda attorea. Rilevava che i c.t.u, avevano accertato sotto il profilo urologico la presenza di una neovagina di dimensioni nettamente ridotte (lunghezza massima di circa 5-6 cm.) e neo clitoride solo modestamente rappresentato introflesso, evidenziabile solo alla palpazione, iposensibile, con conseguente insufficiente capienza della vagina al coito e anorgasmia riferita della ricorrente.
Pacifica la conclusione di un contratto tra l'istante e il Giudice riteneva sussistente anche la CP_2
natura routinaria degli interventi e connessi trattamenti eseguiti (avendo riguardo alle attività tipiche svolte dalla struttura interpellata e che la stessa ha definito “centro di eccellenza Controparte_1
nel campo della chirurgia di rettifica del sesso”). Il giudice richiamava quanto rilevato dai cc.tt.uu. e rilevava che:
-era acclarato un nesso eziologico tra trattamento compiuto da e peggioramento delle CP_2
condizioni di salute psico-fisica subito dalla Pt_1
-l'attrice aveva assolto i relativi oneri di allegazione circa l'inadempimento qualificato del professionista.
Dall'altro lato, la struttura convenuta non aveva fornito idonea prova circa la diligenza professionale impiegata, sotto il profilo specifico, ovvero circa la bontà e adeguatezza del proprio operato;
la stessa aveva invocato genericamente una “possibile insorgenza di complicanze prevedibile ma in parte imprevenibile” e la circostanza che la paziente non si era attenuta alle prescrizioni per il post-
operatorio (ipotesi questa smentita dai cc.tt.uu. che avevano affermato che la paziente aveva seguito diligentemente le prescrizioni specialistiche e che i disturbi lamentati non avrebbero comunque trovato giovamento dall'utilizzo di ausili e strumenti per l'auto dilatazione).
Secondo il giudice, l'intero operato della struttura, anche ante intervento, non risultava compiutamente descritto e documentato e questo aveva inficiato e viziato la stessa fase progettuale o della programmazione.
Rilevava il giudice che l'ipotesi di incompletezza della cartella clinica può risolversi in un insuccesso probatorio del sanitario per non aver saputo fornire la prova del diligente adempimento dei propri doveri e ciò anche alla luce del noto principio della “vicinanza alla prova”. Dalla relazione dei c.t.u. emergeva anche la possibilità, puramente teorica, di un intervento di correzione rispetto al quale erano state ritenute scarse e meramente teoriche le possibilità di ottenere un'apprezzabile e seria emenda e comunque anche sul punto veniva ritenuta non provata una sufficiente diligenza dell'azienda, non bastando una mera generica proposta di intervento correttivo nemmeno supportata sul piano informativo;
in ogni caso la mancata sottoposizione della Pt_1
all'intervento correttivo non basterebbe ad escludere la responsabilità di CP_2
Con riguardo al quantum, il Giudice accertava:
-inabilità permanente sotto il profilo fisico-funzionale e psichico (disturbo dell'adattamento con umore depresso e ansia) e la percentuale complessiva veniva individuata nel 22%; applicato il coefficiente moltiplicativo corrispondente all'età del soggetto danneggiato al momento del fatto (44
anni) venivano riconosciuti 83.030 €, di cui 60.167,00€ per biologico e il resto quale incremento per il danno psichico;
-lesione al diritto all'identità di genere, danno distinto ed autonomo rispetto al danno alla salute e perciò suscettibile di autonomo ristoro: in via equitativa venivano liquidati euro 35.000 “anche rapportandosi al grado di i.p.”;
- danno al diritto di autodeterminazione per informativa insufficiente o difettosa: per tale voce venivano liquidati euro 5.000;
- danno patrimoniale per spese mediche e assistenza medico legale: euro 2.078,19..
La sentenza escludeva la possibilità di accordare personalizzazioni, stante la mancata allegazione e prova di conseguenze eccezionali e non ricomprese nell'ambito dei valori standard.
Avverso la sentenza proponeva appello con tre motivi di gravame. Parte_1
Con il primo motivo l'appellante lamentava la violazione del principio di integrità del risarcimento del danno biologico per omessa valutazione della peculiare incidenza delle accertate menomazioni sugli aspetti dinamico-relazionali afferenti alla sfera sessuale e alla realizzazione psico sociale;
il
Tribunale avrebbe errato nell'accordare all'attrice il ristoro del danno non patrimoniale solamente nella misura “standard” negandole la personalizzazione ammessa dalle Tabelle milanesi nei casi in cui le lesioni producono conseguenze dannose peculiari e più gravi rispetto a quelle ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado patiti da soggetti della medesima età.
Con il secondo motivo veniva denunciata la violazione degli artt. 1226 e 2056 per insufficiente liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto all'identità di genere quale diritto inviolabile della personalità, espressione del diritto all'identità e alla dignità personale.
L'errore del Tribunale sarebbe stato quello di considerare la somma di € 35.000,00 quale equo compenso spettante alla in ristoro delle enormi conseguenze psico-fisiche; così decidendo il Pt_1
Tribunale avrebbe omesso di considerare che nei casi di transessualismo la soluzione chirurgica non rappresenta solo la possibilità di adeguare il proprio corpo al sesso desiderato, bensì è la sola possibilità di porre rimedio alla costante distonia tra soma e identità personale. Il Giudice non avrebbe, quindi, fatto buon uso del potere equitativo correlando la liquidazione solo al grado di invalidità permanente accertato dalla c.t.u. e non alla lesione del diritto all'identità di genere.
Con il terzo motivo si deduceva l'ulteriore violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c. per insufficiente liquidazione del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, insufficiente o difettosa informativa. L'appellante riproponeva al riguardo le doglianze del primo grado, affermando che nel modulo di consenso non erano state indicate tecniche operatorie alternative, grado di esperienze dell'equipe, etc. L'ammontare del risarcimento (€ 5.000,00) sarebbe pressoché simbolico ed il
Tribunale avrebbe dovuto applicare correttamente le Tabelle di Milano che fissano l'ammontare di questa voce di danno in un range tra € 9.000 ed € 20.000.
Si costituiva l'appellata sostenendo che le allegazioni inerenti alle menomazioni fisiche CP_2
subite dall'appellante non costituivano affatto la prova di una sofferenza peculiare, trattandosi di un mero richiamo al danno biologico permanente senza elementi tali da giustificare la richiesta personalizzazione. Il riferimento ad una tipologia di danneggiati (persone con disforia di genere) non giustificherebbe la personalizzazione del danno, la quale è riservata alla persona che dimostra di aver subito sofferenze maggiori a parità di invalidità. Riguardo la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto all'identità di genere, l' sosteneva che sotto la diversa natura dei beni giuridici in oggetto, la salute e CP_1
l'identità personale, si cela la pretesa di un risarcimento maggiore per l'unico danno non patrimoniale.
Infine, ffermava che non vi era stata nessuna lesione del diritto all'autodeterminazione, dal CP_2
momento che l'intervento era stato programmato su espressa richiesta della sig.ra che aveva Pt_1
scelto di rivolgersi al nosocomio triestino sebbene vivesse nei pressi di Milano, proprio perché a conoscenza del fatto che a Trieste si ricorreva alla tecnica più moderna per questo tipo di operazioni.
Ad avviso dell'appellata la cartella clinica ed il modulo di consenso erano approfonditi e dimostrerebbero che la paziente era stata informata circa le fasi dell'intervento, le percentuali di successo e la degenza post operazione.
***
1. Reputa la Corte che solo il secondo e il terzo motivo di gravame meritino accoglimento.
1.1 Si deve anzitutto richiamare la relazione dei cc.tt.uu.: “l'intervento di conversione
androginoide effettuato in data 6.5.2015 presso gli di Trieste è stato Controparte_3
condizionato negativamente da un errore tecnico di esecuzione nell'ancoraggio della volta
neovaginale, con conseguente immediato prolasso della cupola (come emerge dalla stessa
indagine di RMN addominale effettuata in data 12.5.2015), non potendosi escludere una
probabile inadeguata progettazione dell'intervento in relazione ad una verosimile ridotta
dimensione del pene tale da aver richiesto, in fase di confezionamento, anche l'utilizzo di
lembo scrotale. In tal senso segnaliamo che, nel verbale di consenso informato, non vi è
alcuna indicazione circa una ipotesi alternativa chirurgica (colon-vagina), né tantomeno
risulta documentalmente prevista, quale complicanza, l'ipotesi di prolasso della neovagina
(peraltro manifestatosi quasi immediatamente dopo l'ancoraggio della cupola vaginale).
Ulteriore elemento di criticità riguarda la mancata tempestività di un intervento correttivo
che ha condizionato la persistenza di una parziale impervietà "funzionale" della neovagina e
quindi la possibilità di avere rapporti sessuali. L'attuale quadro clinico conferma oggettivamente la presenza di una plica vaginale interna che
giustifica le difficoltà al coito lamentate dalla perizianda. E' altresì presente una riferita una
anorgasmia, giustificata sia dalla comparsa di dolore durante la penetrazione, sia da una ridotta
conformazione anatomica del neoclitoride che appare modestamente rappresentato, introflesso
ed iposensibile. Quanto obiettivato, anche per quanto riguarda l'associato difetto estetico di
conformazione delle grandi labbra, depone per un intervento attuato in maniera non adeguata e
non conforme alle indicazioni delle Linee Guida Internazionali”….
”La paziente esaminata lamenta anorgasmia e iposensibilità del “neo” clitoride.
L'anorgasmia è indubbiamente, dal punto di vista sessuologico, il più severo tra i disturbi della
sfera sessuale dei pazienti sottoposti a chirurgia di riconversione dei caratteri sessuali e pur
riconoscendone genesi multi-fattoriale, non può non considerarsi momento eziopatogenetico
l'insufficiente rappresentazione anatomica del “neo” clitoride che viene confezionato, come
noto, mediante l'utilizzo del glande “nativo”.
Nel caso esaminato l'organo è poco rappresentato e tale dato è evidente alla semplice ispezione
dei genitali. Le minute dimensioni dell'organo deve essere considerata causa anatomica
ponderante della disfunzione sessuale della paziente, pur considerando quali fattori concausali
del disturbo anche problematiche di ordine psicologico (causa-conseguenza)”.
1.3 L'appellante si è sottoposta (dopo lungo iter giudiziario) ad un intervento alquanto invasivo senza ottenere un risultato soddisfacente sia sotto il profilo estetico, sia sotto il profilo funzionale,
sia sotto quello dell'identità sessuale.
Nell'atto di citazione di primo grado l'attrice aveva allegato che le menomazioni fisiche derivatele dall'errata chirurgia per la rettifica del sesso avevano determinato “l'impossibilità di praticare
normali rapporti sessuali penetrativi, con conseguente rifiuto di relazionarsi con il sesso maschile e
rinuncia forzata, quindi, a costruire una vita sentimentale e affettiva, che costituiscono aspetti
scuramente peculiari del caso di specie, aggravanti rispetto alle limitazioni subite da un soggetto che
avesse riportato la stessa percentuale di danno biologico per una diversa lesione fisica”. Aveva quindi dedotto la necessità di personalizzazione proprio per le peculiarità del caso con riguardo agli aspetti dinamico relazionali (ad esempio senso di vergogna e di imbarazzo, insicurezza e senza di inadeguatezza a causa della deformazione del proprio corpo, impossibilità di provare piacere nell'atto sessuale).
Ciò premesso, con riguardo al primo motivo l'appellante sosteneva la necessità di personalizzazione soprattutto sotto l'aspetto del danno alla vita di relazione, deducendo di avere perso la possibilità di realizzare, a causa delle limitazioni, l'agognato rapporto affettivo sentimentale come donna;
al riguardo, tuttavia, non vi sono allegazioni probatorie specifiche, mentre il danno fisico e quello sotto il profilo psicologico sono state oggetto di valutazione da parte dei cc.tt.uu., ed il giudice ha liquidato il danno secondo i parametri elaborati dal Tribunale di Milano, aggiornati ad aprile 2021,
riconoscendo sia il danno biologico che quello psichico.
Secondo Cass.n.5984/2025 “ in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura
"standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli
uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con
motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto
peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze
ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non
giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento”.
Il primo motivo deve essere pertanto respinto.
2. Deve trovare invece accoglimento il secondo motivo di gravame.
Il danno subito dall'appellante involge aspetti anche della personalità e dell'identità di genere, cioè
la persona nella sua integralità, non limitandosi ad una disfunzione di una parte del corpo.
Non solo di fatto l'appellante non può avere rapporti sessuali che la appaghino sotto il profilo fisico,
ma è esposta alle conseguenze dell'operazione non riuscita in modo tale da pregiudicare o comunque condizionare il suo approccio con l'altro sesso. Sostiene anzi che le lesioni riportate rivelano la sua precedente identità maschile, condizionando negativamente le relazioni, costringendola a giustificare
“una morfologia genitale deviante e non funzionale al coito”.
Secondo la Corte, l'importo di euro 35.000,00 riconosciuto il giudice di primo grado a titolo di risarcimento del danno all'identità sessuale non può ritenersi satisfattivo;
l'intervento chirurgico ha determinato un sostanziale “non risultato” lesivo dell'identità sessuale.
Il diritto all'identità sessuale è un diritto inviolabile della persona e deve ritenersi violato in quanto l'appellante, all'esito del complesso percorso intrapreso, sulla base della normativa vigente, vede leso il suo diritto all'autodeterminazione in tale ambito;
il passaggio da un genere sessuale all'altro, cui l'intervento mirava, non è riuscito appieno, lasciando l'appellante in uno stato di disagio fisico e psicologico, che le impedisce di vivere in modo completo la propria femminilità.
Premesso che il risarcimento deve essere proporzionato al danno del caso specifico (e che i precedenti giurisprudenziali dimessi dall'appellante si riferiscono a ipotesi nelle quali gli esiti dell'intervento sono stati più gravi) reputa il Collegio che il risarcimento del danno all'identità sessuale possa essere stabilito nella somma di euro 70.000,00.
3. Quanto al terzo motivo di gravame inerente il risarcimento del danno per violazione del consenso informato (premesso che la sussistenza di tale danno è pacifica, non avendo l' proposto appello) la parte appellante ha evidenziato che le tabelle di Milano CP_1
indicavano per la lesione grave del diritto all'autodeterminazione un danno tra euro 9.000 e
20.000; l'appellata contesta che sia stata provata la gravità del danno.
Le Tabelle del Tribunale di Milano prevedono per la violazione consenso informato:
Danno di lieve entità: da €1.000 a € 4.000
i postumi e le sofferenze fisiche e mentali sono risultati trascurabili o limitate;
il paziente coinvolto non era in una condizione di particolare vulnerabilità;
l'intervento era poco invasivo o urgente senza alternative terapeutiche;
la violazione dell'obbligo informativo risulta modesta (es. l'informazione data al paziente ha avuto piccole lacune). Danno di media entità: da € 4.001 a € 9.000
Trattasi di situazioni in cui:
i postumi fisici derivanti da trattamenti “viziati” nel consenso richiedono interventi riparatori non invasivi ma necessari;
il paziente è stato sottoposto ad un intervento abbastanza urgente / con poche scelte terapeutiche e,
sebbene non sia particolarmente vulnerabile dal punto di vista dell'età, delle condizioni di salute o personali, lamenta una sofferenza interiore significativa derivante proprio dall' impossibilità di prestare adeguatamente il consenso;
la violazione dei doveri informativi è di media entità (es. l'informazione fornita dai sanitari ha registrato carenze rilevanti).
Danno all'autodeterminazione di grave entità: da € 9.001 a € 20.000:
sussiste in presenza delle seguenti circostanze:
postumi fisici gravi e sofferenze che richiedono uno o più trattamenti riparatori, talvolta invasivi;
la sofferenza interiore cagionata dal mancato consenso prestato è profonda, sia a livello emotivo che,
in alcuni casi, a livello di aspettative personali (es. frustrazione legata all'impossibilità di realizzare progetti di vita, desideri o speranze così come se li erano prefigurati prima del trattamento);
pazienti particolarmente vulnerabili (sia per la storia clinica, sia per le condizioni personali) che siano stati stato sottoposti ad un intervento di natura invasiva, non urgente e con diverse alternative terapeutiche.
Reputa il Collegio che la fattispecie sia inquadrabile nell'ipotesi del danno di grave entità, per il quale il risarcimento è indicato in un range tra 9.001 e 20.000 euro.
Stante la condizione di particolare vulnerabilità e la rilevante sofferenza interiore cagionata, si stima equa, in riforma della sentenza impugnata, la somma di euro 10.000.
4. Conclusivamente, in accoglimento del secondo e terzo motivo di gravame, deve essere riconosciuto un risarcimento del danno per lesione del diritto all'identità di genere pari ad euro 70.000,00 ed il risarcimento del danno per lesione del diritto all'autodeterminazione in euro 10.000,00.
La riforma della sentenza con riliquidazione di alcune voci di danno non patrimoniale impone di aggiornare alle tabelle del Tribunale di Milano attualmente vigenti anche la liquidazione dell'ulteriore danno non patrimoniale operata dal primo giudice, il quale aveva applicato quelle elaborate nel 2021.
Pertanto, in relazione all'età dell'appellante all'epoca dell'intervento chirurgico (44 anni) e alla percentuale di danno permanente riconosciuta dai ccc.tt.uu. (22%) competerà l'importo di euro
96.503,00 di cui euro 69.930,00 per danno biologico ed il resto a titolo di incremento per sofferenza soggettiva.
Su tutte le somme dovute per danno non patrimoniale, devalutate alla data dell'intervento (6/05/2015)
e via via rivalutate di anno in anno, competono gli interessi al tasso legale fino alla data della pubblicazione della presente sentenza e da tale data sulla somma ai valori attuali gli interessi al tasso legale sino al saldo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo per entrambi i gradi, per causa di valore indeterminato, con riguardo ai valori medi (ad eccezione della fase istruttoria del presente grado, da determinarsi nei valori minimi).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da Pt_1
nei confronti di , così provvede:
[...] Controparte_1
in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 516/2024 del
Tribunale di Trieste, condanna l' , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale in favore di della somma di euro 96.503,00 per danno alla salute, euro 70.000,00 per Parte_1
danno all'identità di genere, ed euro 10.000,00 per lesione del diritto all'autodeterminazione, oltre,
su tali somme devalutate alla data dell'intervento (6/05/2015) e via via rivalutate di anno in anno, agli interessi al tasso legale fino alla data della pubblicazione della presente sentenza e da tale data, sulle somme ai valori attuali, gli interessi al tasso legale sino al saldo;
Condanna l' , in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite di entrambi i gradi, che liquida per il primo grado in euro 14.103,00 per compensi, oltre IVA CNA e spese generali, e per il secondo grado in euro 10.313,00 per compensi oltre IVA CNA e spese generali;
conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 8.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Marina Vitulli dott.ssa Marina Caparelli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere rel.
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 409/2024 RG promossa con atto di citazione in appello notificato il 17.12.2024
DA
(C.F. ), con il proc. e dom. avv. Alessandro Gracis del Parte_1 C.F._1
Foro di Treviso giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
CONTRO
, (C.F. ) con Controparte_1 P.IVA_1
il proc. e dom. avv. Giovanni Borgna del Foro di Trieste giusta procura in atti;
-APPELLATA- OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 516/2024 del Tribunale di Trieste, pubblicata il
23.05.2024 nella causa R.G. n. 1984/2020, non notificata.
Causa iscritta a ruolo il 18.12.2024 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 8.10.2025
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte, ogni diversa avversaria istanza ed eccezione respinte, in parziale riforma della ordinanza appellata n. 516/2024 resa dal Tribunale di Trieste, fermo il resto, in accoglimento di tutti motivi di impugnazione di cui all'atto di citazione d'appello, accertata l'insufficiente quantificazione di cui alla sentenza di primo grado dei danni non patrimoniali patiti da Pt_1
condannare l' in persona del
[...] Controparte_2
Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'appellante delle ulteriori, maggiori somme risarcitorie dovutele:
- a titolo di personalizzazione del di lei danno biologico, sotto il profilo dinamico - relazionale;
- a titolo di equo e adeguato risarcimento della lesione del di lei diritto all'identità di genere;
- a titolo di equo e adeguato risarcimento della lesione del di lei diritto all'autodeterminazione;
il tutto nelle misure indicate nell'atto di citazione d'appello, o comunque in quelle diverse che risulteranno di giustizia.
Con i danni da ritardo, da liquidarsi sulla sorte capitale a un tasso superiore a quello legale che assicuri il reale e adeguato ristoro della perdita del lucro cessante finanziario subito.
Spese di lite integralmente rifuse e distratte ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Per parte appellata:
“Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, - rigettare l'appello principale e le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni spiegate nel presente atto e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Trieste n. 516/2024;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio l' Parte_1 Controparte_2
esponendo di essere persona transessuale sofferente, sin dall'infanzia, di disforia di genere e di aver ottenuto la Sent. 30/05 del Tribunale di Genova, che l'autorizzava all'intervento chirurgico di riattribuzione di sesso, nonché la Sent. 4834/17 del Tribunale di Milano per la modifica dei dati anagrafici del sesso e del nome (da ad . Il 5 maggio 2015 l'attrice si era sottoposta Per_1 Pt_1
ad intervento chirurgico di conversione andro-ginoide che sortiva un risultato insoddisfacente sia sotto il profilo funzionale-sessuale che estetico. Ad veniva attribuita la negligenza e CP_2
l'imperizia nella ricostruzione dell'organo genitale, nonché errori tecnici di esecuzione nell'ancoraggio della volta neo-vaginale ed anche un'errata progettazione;
di un tanto non vi sarebbe menzione nella cartella clinica così come non sarebbe stata indicata, nel modulo di consenso informato sottoposto alla paziente, la possibilità di ricorrere a tecniche chirurgiche alternative.
L'attrice chiedeva pertanto la condanna dell' convenuta al risarcimento dei danni CP_1
patrimoniali e non conseguenti alla condotta colposa dei sanitari nell'esecuzione dell'intervento.
costituendosi, contestava la fondatezza della domanda rilevando che l'operazione era stata CP_2
programmata su espressa richiesta della paziente, non trattandosi di prestazione sanitaria urgente e necessaria per la tutela della salute;
deduceva che prima dell'intervento chirurgico era stato raccolto un ampio ed articolato consenso informato e che l'operazione era tecnicamente riuscita.
Con riguardo al quantum la convenuta denunciava una duplicazione delle poste pretese per lesione dell'identità sessuale e diritto alla dignità personale e sosteneva che sarebbe stata da escludere un'autonoma rilevanza del danno morale soggettivo.
Il Giudice di prime cure riteneva fondata la domanda attorea. Rilevava che i c.t.u, avevano accertato sotto il profilo urologico la presenza di una neovagina di dimensioni nettamente ridotte (lunghezza massima di circa 5-6 cm.) e neo clitoride solo modestamente rappresentato introflesso, evidenziabile solo alla palpazione, iposensibile, con conseguente insufficiente capienza della vagina al coito e anorgasmia riferita della ricorrente.
Pacifica la conclusione di un contratto tra l'istante e il Giudice riteneva sussistente anche la CP_2
natura routinaria degli interventi e connessi trattamenti eseguiti (avendo riguardo alle attività tipiche svolte dalla struttura interpellata e che la stessa ha definito “centro di eccellenza Controparte_1
nel campo della chirurgia di rettifica del sesso”). Il giudice richiamava quanto rilevato dai cc.tt.uu. e rilevava che:
-era acclarato un nesso eziologico tra trattamento compiuto da e peggioramento delle CP_2
condizioni di salute psico-fisica subito dalla Pt_1
-l'attrice aveva assolto i relativi oneri di allegazione circa l'inadempimento qualificato del professionista.
Dall'altro lato, la struttura convenuta non aveva fornito idonea prova circa la diligenza professionale impiegata, sotto il profilo specifico, ovvero circa la bontà e adeguatezza del proprio operato;
la stessa aveva invocato genericamente una “possibile insorgenza di complicanze prevedibile ma in parte imprevenibile” e la circostanza che la paziente non si era attenuta alle prescrizioni per il post-
operatorio (ipotesi questa smentita dai cc.tt.uu. che avevano affermato che la paziente aveva seguito diligentemente le prescrizioni specialistiche e che i disturbi lamentati non avrebbero comunque trovato giovamento dall'utilizzo di ausili e strumenti per l'auto dilatazione).
Secondo il giudice, l'intero operato della struttura, anche ante intervento, non risultava compiutamente descritto e documentato e questo aveva inficiato e viziato la stessa fase progettuale o della programmazione.
Rilevava il giudice che l'ipotesi di incompletezza della cartella clinica può risolversi in un insuccesso probatorio del sanitario per non aver saputo fornire la prova del diligente adempimento dei propri doveri e ciò anche alla luce del noto principio della “vicinanza alla prova”. Dalla relazione dei c.t.u. emergeva anche la possibilità, puramente teorica, di un intervento di correzione rispetto al quale erano state ritenute scarse e meramente teoriche le possibilità di ottenere un'apprezzabile e seria emenda e comunque anche sul punto veniva ritenuta non provata una sufficiente diligenza dell'azienda, non bastando una mera generica proposta di intervento correttivo nemmeno supportata sul piano informativo;
in ogni caso la mancata sottoposizione della Pt_1
all'intervento correttivo non basterebbe ad escludere la responsabilità di CP_2
Con riguardo al quantum, il Giudice accertava:
-inabilità permanente sotto il profilo fisico-funzionale e psichico (disturbo dell'adattamento con umore depresso e ansia) e la percentuale complessiva veniva individuata nel 22%; applicato il coefficiente moltiplicativo corrispondente all'età del soggetto danneggiato al momento del fatto (44
anni) venivano riconosciuti 83.030 €, di cui 60.167,00€ per biologico e il resto quale incremento per il danno psichico;
-lesione al diritto all'identità di genere, danno distinto ed autonomo rispetto al danno alla salute e perciò suscettibile di autonomo ristoro: in via equitativa venivano liquidati euro 35.000 “anche rapportandosi al grado di i.p.”;
- danno al diritto di autodeterminazione per informativa insufficiente o difettosa: per tale voce venivano liquidati euro 5.000;
- danno patrimoniale per spese mediche e assistenza medico legale: euro 2.078,19..
La sentenza escludeva la possibilità di accordare personalizzazioni, stante la mancata allegazione e prova di conseguenze eccezionali e non ricomprese nell'ambito dei valori standard.
Avverso la sentenza proponeva appello con tre motivi di gravame. Parte_1
Con il primo motivo l'appellante lamentava la violazione del principio di integrità del risarcimento del danno biologico per omessa valutazione della peculiare incidenza delle accertate menomazioni sugli aspetti dinamico-relazionali afferenti alla sfera sessuale e alla realizzazione psico sociale;
il
Tribunale avrebbe errato nell'accordare all'attrice il ristoro del danno non patrimoniale solamente nella misura “standard” negandole la personalizzazione ammessa dalle Tabelle milanesi nei casi in cui le lesioni producono conseguenze dannose peculiari e più gravi rispetto a quelle ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado patiti da soggetti della medesima età.
Con il secondo motivo veniva denunciata la violazione degli artt. 1226 e 2056 per insufficiente liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto all'identità di genere quale diritto inviolabile della personalità, espressione del diritto all'identità e alla dignità personale.
L'errore del Tribunale sarebbe stato quello di considerare la somma di € 35.000,00 quale equo compenso spettante alla in ristoro delle enormi conseguenze psico-fisiche; così decidendo il Pt_1
Tribunale avrebbe omesso di considerare che nei casi di transessualismo la soluzione chirurgica non rappresenta solo la possibilità di adeguare il proprio corpo al sesso desiderato, bensì è la sola possibilità di porre rimedio alla costante distonia tra soma e identità personale. Il Giudice non avrebbe, quindi, fatto buon uso del potere equitativo correlando la liquidazione solo al grado di invalidità permanente accertato dalla c.t.u. e non alla lesione del diritto all'identità di genere.
Con il terzo motivo si deduceva l'ulteriore violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c. per insufficiente liquidazione del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, insufficiente o difettosa informativa. L'appellante riproponeva al riguardo le doglianze del primo grado, affermando che nel modulo di consenso non erano state indicate tecniche operatorie alternative, grado di esperienze dell'equipe, etc. L'ammontare del risarcimento (€ 5.000,00) sarebbe pressoché simbolico ed il
Tribunale avrebbe dovuto applicare correttamente le Tabelle di Milano che fissano l'ammontare di questa voce di danno in un range tra € 9.000 ed € 20.000.
Si costituiva l'appellata sostenendo che le allegazioni inerenti alle menomazioni fisiche CP_2
subite dall'appellante non costituivano affatto la prova di una sofferenza peculiare, trattandosi di un mero richiamo al danno biologico permanente senza elementi tali da giustificare la richiesta personalizzazione. Il riferimento ad una tipologia di danneggiati (persone con disforia di genere) non giustificherebbe la personalizzazione del danno, la quale è riservata alla persona che dimostra di aver subito sofferenze maggiori a parità di invalidità. Riguardo la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto all'identità di genere, l' sosteneva che sotto la diversa natura dei beni giuridici in oggetto, la salute e CP_1
l'identità personale, si cela la pretesa di un risarcimento maggiore per l'unico danno non patrimoniale.
Infine, ffermava che non vi era stata nessuna lesione del diritto all'autodeterminazione, dal CP_2
momento che l'intervento era stato programmato su espressa richiesta della sig.ra che aveva Pt_1
scelto di rivolgersi al nosocomio triestino sebbene vivesse nei pressi di Milano, proprio perché a conoscenza del fatto che a Trieste si ricorreva alla tecnica più moderna per questo tipo di operazioni.
Ad avviso dell'appellata la cartella clinica ed il modulo di consenso erano approfonditi e dimostrerebbero che la paziente era stata informata circa le fasi dell'intervento, le percentuali di successo e la degenza post operazione.
***
1. Reputa la Corte che solo il secondo e il terzo motivo di gravame meritino accoglimento.
1.1 Si deve anzitutto richiamare la relazione dei cc.tt.uu.: “l'intervento di conversione
androginoide effettuato in data 6.5.2015 presso gli di Trieste è stato Controparte_3
condizionato negativamente da un errore tecnico di esecuzione nell'ancoraggio della volta
neovaginale, con conseguente immediato prolasso della cupola (come emerge dalla stessa
indagine di RMN addominale effettuata in data 12.5.2015), non potendosi escludere una
probabile inadeguata progettazione dell'intervento in relazione ad una verosimile ridotta
dimensione del pene tale da aver richiesto, in fase di confezionamento, anche l'utilizzo di
lembo scrotale. In tal senso segnaliamo che, nel verbale di consenso informato, non vi è
alcuna indicazione circa una ipotesi alternativa chirurgica (colon-vagina), né tantomeno
risulta documentalmente prevista, quale complicanza, l'ipotesi di prolasso della neovagina
(peraltro manifestatosi quasi immediatamente dopo l'ancoraggio della cupola vaginale).
Ulteriore elemento di criticità riguarda la mancata tempestività di un intervento correttivo
che ha condizionato la persistenza di una parziale impervietà "funzionale" della neovagina e
quindi la possibilità di avere rapporti sessuali. L'attuale quadro clinico conferma oggettivamente la presenza di una plica vaginale interna che
giustifica le difficoltà al coito lamentate dalla perizianda. E' altresì presente una riferita una
anorgasmia, giustificata sia dalla comparsa di dolore durante la penetrazione, sia da una ridotta
conformazione anatomica del neoclitoride che appare modestamente rappresentato, introflesso
ed iposensibile. Quanto obiettivato, anche per quanto riguarda l'associato difetto estetico di
conformazione delle grandi labbra, depone per un intervento attuato in maniera non adeguata e
non conforme alle indicazioni delle Linee Guida Internazionali”….
”La paziente esaminata lamenta anorgasmia e iposensibilità del “neo” clitoride.
L'anorgasmia è indubbiamente, dal punto di vista sessuologico, il più severo tra i disturbi della
sfera sessuale dei pazienti sottoposti a chirurgia di riconversione dei caratteri sessuali e pur
riconoscendone genesi multi-fattoriale, non può non considerarsi momento eziopatogenetico
l'insufficiente rappresentazione anatomica del “neo” clitoride che viene confezionato, come
noto, mediante l'utilizzo del glande “nativo”.
Nel caso esaminato l'organo è poco rappresentato e tale dato è evidente alla semplice ispezione
dei genitali. Le minute dimensioni dell'organo deve essere considerata causa anatomica
ponderante della disfunzione sessuale della paziente, pur considerando quali fattori concausali
del disturbo anche problematiche di ordine psicologico (causa-conseguenza)”.
1.3 L'appellante si è sottoposta (dopo lungo iter giudiziario) ad un intervento alquanto invasivo senza ottenere un risultato soddisfacente sia sotto il profilo estetico, sia sotto il profilo funzionale,
sia sotto quello dell'identità sessuale.
Nell'atto di citazione di primo grado l'attrice aveva allegato che le menomazioni fisiche derivatele dall'errata chirurgia per la rettifica del sesso avevano determinato “l'impossibilità di praticare
normali rapporti sessuali penetrativi, con conseguente rifiuto di relazionarsi con il sesso maschile e
rinuncia forzata, quindi, a costruire una vita sentimentale e affettiva, che costituiscono aspetti
scuramente peculiari del caso di specie, aggravanti rispetto alle limitazioni subite da un soggetto che
avesse riportato la stessa percentuale di danno biologico per una diversa lesione fisica”. Aveva quindi dedotto la necessità di personalizzazione proprio per le peculiarità del caso con riguardo agli aspetti dinamico relazionali (ad esempio senso di vergogna e di imbarazzo, insicurezza e senza di inadeguatezza a causa della deformazione del proprio corpo, impossibilità di provare piacere nell'atto sessuale).
Ciò premesso, con riguardo al primo motivo l'appellante sosteneva la necessità di personalizzazione soprattutto sotto l'aspetto del danno alla vita di relazione, deducendo di avere perso la possibilità di realizzare, a causa delle limitazioni, l'agognato rapporto affettivo sentimentale come donna;
al riguardo, tuttavia, non vi sono allegazioni probatorie specifiche, mentre il danno fisico e quello sotto il profilo psicologico sono state oggetto di valutazione da parte dei cc.tt.uu., ed il giudice ha liquidato il danno secondo i parametri elaborati dal Tribunale di Milano, aggiornati ad aprile 2021,
riconoscendo sia il danno biologico che quello psichico.
Secondo Cass.n.5984/2025 “ in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura
"standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli
uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con
motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto
peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze
ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non
giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento”.
Il primo motivo deve essere pertanto respinto.
2. Deve trovare invece accoglimento il secondo motivo di gravame.
Il danno subito dall'appellante involge aspetti anche della personalità e dell'identità di genere, cioè
la persona nella sua integralità, non limitandosi ad una disfunzione di una parte del corpo.
Non solo di fatto l'appellante non può avere rapporti sessuali che la appaghino sotto il profilo fisico,
ma è esposta alle conseguenze dell'operazione non riuscita in modo tale da pregiudicare o comunque condizionare il suo approccio con l'altro sesso. Sostiene anzi che le lesioni riportate rivelano la sua precedente identità maschile, condizionando negativamente le relazioni, costringendola a giustificare
“una morfologia genitale deviante e non funzionale al coito”.
Secondo la Corte, l'importo di euro 35.000,00 riconosciuto il giudice di primo grado a titolo di risarcimento del danno all'identità sessuale non può ritenersi satisfattivo;
l'intervento chirurgico ha determinato un sostanziale “non risultato” lesivo dell'identità sessuale.
Il diritto all'identità sessuale è un diritto inviolabile della persona e deve ritenersi violato in quanto l'appellante, all'esito del complesso percorso intrapreso, sulla base della normativa vigente, vede leso il suo diritto all'autodeterminazione in tale ambito;
il passaggio da un genere sessuale all'altro, cui l'intervento mirava, non è riuscito appieno, lasciando l'appellante in uno stato di disagio fisico e psicologico, che le impedisce di vivere in modo completo la propria femminilità.
Premesso che il risarcimento deve essere proporzionato al danno del caso specifico (e che i precedenti giurisprudenziali dimessi dall'appellante si riferiscono a ipotesi nelle quali gli esiti dell'intervento sono stati più gravi) reputa il Collegio che il risarcimento del danno all'identità sessuale possa essere stabilito nella somma di euro 70.000,00.
3. Quanto al terzo motivo di gravame inerente il risarcimento del danno per violazione del consenso informato (premesso che la sussistenza di tale danno è pacifica, non avendo l' proposto appello) la parte appellante ha evidenziato che le tabelle di Milano CP_1
indicavano per la lesione grave del diritto all'autodeterminazione un danno tra euro 9.000 e
20.000; l'appellata contesta che sia stata provata la gravità del danno.
Le Tabelle del Tribunale di Milano prevedono per la violazione consenso informato:
Danno di lieve entità: da €1.000 a € 4.000
i postumi e le sofferenze fisiche e mentali sono risultati trascurabili o limitate;
il paziente coinvolto non era in una condizione di particolare vulnerabilità;
l'intervento era poco invasivo o urgente senza alternative terapeutiche;
la violazione dell'obbligo informativo risulta modesta (es. l'informazione data al paziente ha avuto piccole lacune). Danno di media entità: da € 4.001 a € 9.000
Trattasi di situazioni in cui:
i postumi fisici derivanti da trattamenti “viziati” nel consenso richiedono interventi riparatori non invasivi ma necessari;
il paziente è stato sottoposto ad un intervento abbastanza urgente / con poche scelte terapeutiche e,
sebbene non sia particolarmente vulnerabile dal punto di vista dell'età, delle condizioni di salute o personali, lamenta una sofferenza interiore significativa derivante proprio dall' impossibilità di prestare adeguatamente il consenso;
la violazione dei doveri informativi è di media entità (es. l'informazione fornita dai sanitari ha registrato carenze rilevanti).
Danno all'autodeterminazione di grave entità: da € 9.001 a € 20.000:
sussiste in presenza delle seguenti circostanze:
postumi fisici gravi e sofferenze che richiedono uno o più trattamenti riparatori, talvolta invasivi;
la sofferenza interiore cagionata dal mancato consenso prestato è profonda, sia a livello emotivo che,
in alcuni casi, a livello di aspettative personali (es. frustrazione legata all'impossibilità di realizzare progetti di vita, desideri o speranze così come se li erano prefigurati prima del trattamento);
pazienti particolarmente vulnerabili (sia per la storia clinica, sia per le condizioni personali) che siano stati stato sottoposti ad un intervento di natura invasiva, non urgente e con diverse alternative terapeutiche.
Reputa il Collegio che la fattispecie sia inquadrabile nell'ipotesi del danno di grave entità, per il quale il risarcimento è indicato in un range tra 9.001 e 20.000 euro.
Stante la condizione di particolare vulnerabilità e la rilevante sofferenza interiore cagionata, si stima equa, in riforma della sentenza impugnata, la somma di euro 10.000.
4. Conclusivamente, in accoglimento del secondo e terzo motivo di gravame, deve essere riconosciuto un risarcimento del danno per lesione del diritto all'identità di genere pari ad euro 70.000,00 ed il risarcimento del danno per lesione del diritto all'autodeterminazione in euro 10.000,00.
La riforma della sentenza con riliquidazione di alcune voci di danno non patrimoniale impone di aggiornare alle tabelle del Tribunale di Milano attualmente vigenti anche la liquidazione dell'ulteriore danno non patrimoniale operata dal primo giudice, il quale aveva applicato quelle elaborate nel 2021.
Pertanto, in relazione all'età dell'appellante all'epoca dell'intervento chirurgico (44 anni) e alla percentuale di danno permanente riconosciuta dai ccc.tt.uu. (22%) competerà l'importo di euro
96.503,00 di cui euro 69.930,00 per danno biologico ed il resto a titolo di incremento per sofferenza soggettiva.
Su tutte le somme dovute per danno non patrimoniale, devalutate alla data dell'intervento (6/05/2015)
e via via rivalutate di anno in anno, competono gli interessi al tasso legale fino alla data della pubblicazione della presente sentenza e da tale data sulla somma ai valori attuali gli interessi al tasso legale sino al saldo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo per entrambi i gradi, per causa di valore indeterminato, con riguardo ai valori medi (ad eccezione della fase istruttoria del presente grado, da determinarsi nei valori minimi).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da Pt_1
nei confronti di , così provvede:
[...] Controparte_1
in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 516/2024 del
Tribunale di Trieste, condanna l' , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale in favore di della somma di euro 96.503,00 per danno alla salute, euro 70.000,00 per Parte_1
danno all'identità di genere, ed euro 10.000,00 per lesione del diritto all'autodeterminazione, oltre,
su tali somme devalutate alla data dell'intervento (6/05/2015) e via via rivalutate di anno in anno, agli interessi al tasso legale fino alla data della pubblicazione della presente sentenza e da tale data, sulle somme ai valori attuali, gli interessi al tasso legale sino al saldo;
Condanna l' , in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite di entrambi i gradi, che liquida per il primo grado in euro 14.103,00 per compensi, oltre IVA CNA e spese generali, e per il secondo grado in euro 10.313,00 per compensi oltre IVA CNA e spese generali;
conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 8.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Marina Vitulli dott.ssa Marina Caparelli