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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 26/07/2025, n. 1452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1452 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. CA IT, all'esito dell'udienza del 26/06/2025, tenutasi nelle forme sostitutive previste dall'art. 127 ter c.p.c., pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 887 R.G. Cont. dell'anno
2023
TRA
- C.F./P.IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in viale Europa n. 190 - Roma presso lo studio dell'avv. Domenico FEBBO, dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura generale (Rep. n. 55418 - racc. n. 16104) ai rogiti del notaio allegata all'atto di citazione in appello;
Per_1
PARTE APPELLANTE
E
- C.F. e - C.F. CP_1 C.F._1 CP_2
, elettivamente domiciliate in via Quarto n. 41 - Latina presso C.F._2
lo studio degli avv.ti Vittorio FUSCO e Lorenzo FUSCO, dai quali, anche in via disgiunta, sono rappresentate e difese, giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE APPELLATA OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 230/2022 del Giudice di pace di
Terracina, pubblicata in data 12/07/2022 nel giudizio R.G. n. 573/2022;
CONCLUSIONI: per parte appellante (note scritte del 10/06/2025): “Discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi, impugna e contesta l'avverso dedotto ed eccepito e insiste per l'accoglimento delle proprie conclusioni”; per parte appellata (note scritte del 18/06/2025): “Nel riportarsi integralmente al contenuto della propria comparsa di costituzione e risposta in appello insistono nell'accoglimento delle loro richieste e conclusioni evidenziando che a tutt'oggi, nonostante quanto sostenuto da controparte, la giurisprudenza appare contraddittoria in relazione al contenzioso relativo all'applicazione degli interessi sui Buoni Postali serie P/Q. […]. Premesso quanto sopra si richiede, in caso di soccombenza, attesa la mutata e contrastata giurisprudenza che si proceda alla compensazione delle spese. Si conclude come da atto di costituzione e risposta in appello: A) In via principale, nel merito, rigettare integralmente l'appello proposto dalla nei confronti di E Parte_1 CP_1 CP_2
poiché infondato in fatto e in diritto e per l'effetto, confermare la sentenza n.ro
230/2022 emessa dal Giudice di Pace di Terracina e pubblicata in data 12/7/2022. B)
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato ai sensi della legge n. 53 del 1994 in data
09/02/2023, ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
230/2022, pubblicata il 12/07/2022 e pronunciata dal Giudice di pace di Terracina all'esito del giudizio R.G n. 573/2022 con cui è stata è stata accolta la domanda proposta da e volta all'accertamento dell'inadempimento CP_1 CP_2
contrattuale di in ordine al rimborso del buono fruttifero postale serie Q Parte_1
n. 000.039, effettuato in violazione della condizioni di rendimento riportate a tergo degli stessi, con conseguente condanna di parte convenuta, a Parte_1 versare in favore delle attrici la somma pari ad € 737,13, oltre interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo.
Richiamato il diritto del cliente, che sottoscrive un buono fruttifero postale, ad una corretta e veritiera informazione, e rilevata l'assenza, a tergo dei titoli oggetto di causa, di un richiamo alla data di scadenza, ad eventuali fogli informativi nonché
l'aggiunta di interpolazioni sul retro dei buoni tali da minare l'esatta comprensione da parte del cliente, il giudice di prime cure ha accertato la sussistenza della responsabilità di con conseguente diritto di parte attrice a Parte_1
vedersi riconosciuto il controvalore indicato nei titoli, oltre agli interessi nella misura pattuita.
A fondamento dell'appello proposto, richiamato Parte_1
analiticamente il quadro normativo in materia di buoni fruttiferi postali e le modifiche legislative apportate, ha dedotto la nullità della sentenza difettando totalmente le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione in relazione alle norme di legge in materia.
Trattandosi di buono fruttifero postale sottoscritto in data successiva al
13/06/1986 (data di entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986, che ha istituito una nuova serie di buoni postali contraddistinti con la lettera “Q” e previsto l'applicabilità anche ai buoni fruttiferi in precedenza emessi), l'importo da corrispondere al momento del pagamento è stato rilevato non sulla base delle tabelle poste sul retro dei titoli stessi ma applicando i tassi di interesse previsti nelle tabelle allegate al decreto ministeriale.
Pertanto, ritenuta la sentenza di primo grado in contrasto con la normativa applicabile al caso concreto, l'appellante l'ha impugnata per ottenere la sua integrale riforma, con conseguente rigetto delle domande proposte dalle attrici, odierne appellate, in quanto alla luce della normativa applicabile ed in particolare dell'art. 173 del d.P.R. 156/73, modificato dal D.L. 460/74, convertito nella Legge 588/74, e della normativa fiscale di cui al D.L. 19/9/1986, n. 556, convertito dalla legge 17/11/1986,
n. 759, istitutivo della ritenuta erariale, di cui al d.lgs. 1/4/1996 n. 239 ed al D.M.
23/6/1997, il valore dei Buoni Fruttiferi Postali dovrebbe essere calcolato secondo il metodo in concreto adottato da con Controparte_3
applicazione dei tassi modificati dai decreti ministeriali e capitalizzazione degli interessi al netto delle ritenute fiscali.
Parte appellante ha altresì censurato l'omessa valutazione e pronuncia in ordine all'applicabilità, sugli interessi del buono fruttifero postale, della ritenuta fiscale, ancorché fosse stata ricostruita in maniera analitica e dettagliata e richiamata la normativa in materia.
Dedotta, dunque, l'erroneità della sentenza, anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale, parte appellante ha così concluso: “disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, Voglia l'Ecc.mo Tribunale Civile di Latina, in grado di
Appello, contrariis reiectis, in accoglimento del presente atto di appello riformare integralmente la sentenza n. 230/2022, emessa dal Giudice di Pace di Terracina,
Dott. Tudino, in data 12 luglio 2022, nel procedimento R.G. 573/2022 non notificata alla restituzione delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio ed alla restituzione delle spese di lite liquidate per il giudizio di prime cure. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
1.1 Con comparsa del 14/06/2023, si sono costituite in giudizio CP_1
e , le quali, convenendo sulla possibilità, in base al quadro normativo CP_2
ricostruito dall'appellante, che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori di buoni fruttiferi postali potesse, medio tempore, subire variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare, anche in peius, il tasso degli interessi originariamente previsto e, dunque, di un'eterointegrazione del rapporto intercorso tra emittente e sottoscrittore, osservano, tuttavia, come il giudice di prime cure abbia sostenuto l'applicabilità dei tassi riportati sul retro del buono fruttifero postale, in assenza di una successiva stampigliatura indicativa dei diversi tassi di cui al D.M. 136/86, che avrebbe consentito alle stesse, almeno in via astratta, di essere edotte dei nuovi tassi: l'omessa comunicazione al sottoscrittore dei nuovi tassi d'interesse non può ridondare in danno dello stesso.
Nella prospettazione di parte appellata, la mancata indicazione del tasso di interesse da applicare nel periodo dal ventesimo al trentesimo anno, evidenzierebbe la mala fede di che non ha adempiuto a quanto normativamente Parte_1
richiesto, ovverosia apporre un timbro con cui operare il richiamo al decreto ministeriale di variazione dei tassi.
All'atto della modifica, effettuata mediante l'apposizione del previsto timbro,
, secondo le appellate, non solo non avrebbe modificato la somma fissa Parte_1
bimestrale prevista dal 20° al 30° anno, ma non avrebbe nemmeno indicato che il tasso applicabile era pari al 12%. Dunque, le appellate non contestano la legittimità della liquidazione degli interessi effettuata in base alle intervenute modifiche legislative, bensì la mancata accuratezza nel predisporre il timbro, in cui non vi è alcun riferimento al periodo dal
20° al 30° anno, precisando altresì che la modifica del regime fiscale e dell'introduzione della ritenuta d'acconto, intervenuta nel corso degli anni, non avrebbe potuto in alcun modo incidere sul valore economico fisso pattuito.
Sulla scorta di tali premesse, parte appellata ha così concluso: “voglia
l'Ecc.mo Tribunale di Latina adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: A) In via principale, nel merito, rigettare integralmente l'appello proposto dalla nei confronti di Parte_1 Controparte_4
poiché infondato in fatto e in diritto e per l'effetto, confermare la sentenza
[...]
n.ro 230/2022 emessa dal Giudice di Pace di Terracina e pubblicata in data
12/7/2022. B) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
1.2 Disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, con ordinanza del
28/11/2023 è stata fissata per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c. l'udienza del 26/06/2025, contestualmente sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127-ter c.p.c..
Con ordinanza del 26/06/2025, il giudice si è riservato di provvedere ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c..
Va rilevato sulle modalità della presente decisione che l'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 31/10/2024, n. 164, recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata dispone che «3. In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo
281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n.
149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023.»; che, ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c., «Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni», disposizione aggiunta dall'art. 3, comma 19, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; che, in ragione di ciò, il giudice, come rilevato, con ordinanza del 26/06/2025, si è riservato di depositare la sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c..
2. Con il primo motivo di appello lamenta la nullità della Parte_1
sentenza difettando integralmente le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della stessa in relazione alle norme di legge in materia, vale a dire l'art. 173 del d.P.R.
n. 156/1973, modificato dal d.l. n. 460/1974, il d.m. 13/06/1986, l'art. 7, comma terzo, del d. lgs. n. 284/1999, il d.m. 19/12/2000, il d.l. n. 556/1986, convertito in l.
759/1986, il d. lgs. n. 239/1996 e il d.m. 23/06/1997.
Pare utile ricostruire che, con atto di citazione dell'01/02/2022, e CP_1
hanno convenuto in giudizio ed hanno agito al fine CP_2 Parte_1
di sentir accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di in Parte_1
ordine al rimborso del buono fruttifero postale serie Q n. 000.039 come sottoscritto, e ciò in quanto il rimborso non è stato effettuato in base alle condizioni di rendimenti riportate a tergo del titolo, con conseguente richiesta di condanna di Parte_1
alla corresponsione delle somme derivanti dalla differenza tra la somma
[...]
riconosciuta al momento dell'incasso e il valore di rimborso desumibile dalla stampa impressa sul retro del buono, per il periodo dal 20° al 30° anno, pari ad € 737,13, oltre interessi legali.
Premesso di essere portatrici e intestatarie del buono fruttifero postale di £
1.000.000, rilasciato il 25/05/1989 dall'ufficio postale di Borgo Montenero (LT) serie
Q n. 000.039, le attrici hanno dedotto che, recatesi presso l'ufficio postale per l'incasso in data 25/07/2019, veniva corrisposta loro la somma di € 5.586,99 (£
10.817.921), in misura, dunque, inferiore a quella prevista nella tabella riportata sul retro dello stesso buono fruttifero postale;
che tale differenza di importo era conseguente alla mancata liquidazione degli interessi, come previsti nel titolo, dal 20° al 30 °, per i quali doveva applicarsi un tasso di interesse bimestrale pari a 12%; che il pagamento della somma di £ 131.275, prevista sul retro del buono, è stata ridimensionata a seguito dell'applicazione della ritenuta d'acconto, già in essere al momento dell'emissione del buono, ma non indicata. Si è costituita in giudizio la quale, evidenziato che la Parte_1
questione controversa atteneva all'applicazione della ritenuta fiscale e non alla modifica dei tassi di interesse e richiamato il quadro normativo in materia, per cui all'importo degli interessi, calcolati in forza della tabella riportata sul retro dei buoni fruttiferi postali, avrebbe dovuto detrarsi la ritenuta fiscale, ha chiesto il rigetto della domanda attorea.
Fatta tale premessa, va chiarito che oggetto del presente giudizio, alla luce delle deduzioni delle parti, è l'applicazione, incidente sul calcolo degli interessi, della ritenuta fiscale, divenuta imposta sostitutiva, e non anche la mancata applicazione dei tassi di interesse previsti per l'ultimo decennio, come riportati nella tabella sul retro del buono fruttifero postale.
2.1 Non può, tuttavia, prescindersi da una disamina della normativa in materia.
Assume indubbio rilievo, in primo luogo, l'art. 173 del d.P.R. 29/03/1973, n.
156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), che, nella sua versione originaria, stabiliva: “1.
Gli interessi vengono corrisposti a seconda della tabella riportata a tergo dei buoni.
2. Le variazioni del saggio d'interesse sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto soltanto per i buoni emessi dal giorno dell'entrata in vigore del decreto stesso, e non per quelli emessi anteriormente, per i quali continuano ad applicarsi le tabelle d'interesse esistenti a tergo dei medesimi”.
Tale disposizione è stata novellata dal d.l. 30/09/1974 n. 460, convertito dalla legge 25/11/1974 n. 588, ed è stato previsto che le variazioni del tasso d'interesse di buoni postali fruttiferi, disposte con decreto del Ministro del Tesoro di concerto con quello delle Poste e Telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, avessero effetto non solo per i buoni di nuova emissione, ma potessero essere estese anche ai buoni già precedentemente emessi (“
1. Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie. […]”).
Ancorché in ordine ai buoni fruttiferi postali, da qualificarsi in termini di meri titoli di legittimazione, riconducibili all'art. 2002 c.c., e non titoli credito, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti, va osservato come, alla stregua del richiamato quadro normativo, fosse riconosciuto l'esercizio di uno ius variandi, ovverosia la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali subisse, medio tempore, variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto.
È, pertanto, legittima la liquidazione degli interessi maturati sui buoni fruttiferi postali fatta in base a variazioni successive (“in tema di buoni fruttiferi postali, i diritti riconosciuti ai sottoscrittori sono soggetti alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza di decreti ministeriali vòlti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto, in virtù del meccanismo di integrazione disciplinato dall'art. 1339 c.c.. Tuttavia, tale integrazione automatica non può mai prevalere sulle clausole contrattuali pattuite al momento della sottoscrizione, a meno che le variazioni non siano successive alla sottoscrizione dei titoli” Cass. civ., sez. I,
16/09/2024, ord. n. 24723).
In tali casi si verifica un'eterointegrazione del rapporto negoziale ai sensi dell'art. 1339 c.c., che “prevede un duplice congegno di inserzione automatica di clausole, tanto per via di integrazione del contratto, quanto per via di sostituzione delle clausole difformi. Si tratta di fenomeni alquanto diversi:
-) nel primo caso le parti si astengono dal disciplinare il profilo oggetto della norma legale, sicché si determina un'integrazione legale a mezzo dell'inserzione automatica di clausole, secondo un congegno assimilabile a quello operante tramite
l'inserimento nel rapporto contrattuale, in via suppletiva, delle regole dispositive non derogate dalle parti, seppure astrattamente derogabili;
-) nel secondo caso, in cui le parti decidono per via contrattuale di regolare il rapporto in difformità da una norma imperativa conformativa, il contratto è parzialmente nullo ai sensi dell'art. 1419 c.c., comma 2, e la lacuna generatasi per effetto della nullità viene colmata dalla norma cogente.
Ne discende che il fenomeno della integrazione corre in sostegno dell'autonomia negoziale dei contraenti, il fenomeno della sostituzione la sacrifica al massimo grado, poiché lascia sopravvivere una pattuizione difforme da quella voluta” (Cass. civ., sez. I, 10/02/2022, ord. n. 4384).
In riferimento all'art. 173 del d.P.R. 29/03/1973, n. 156 viene in rilievo una sostituzione e non anche un'integrazione del rapporto negoziale, atteso che l'intervento del decreto determina dall'esterno una sostituzione della misura degli interessi pattuita dalle parti.
Sottesa al fenomeno della sostituzione è la cogenza della norma ed è indubbio che la norma richiamata abbia efficacia cogente, stante la funzione svolta dai buoni fruttiferi postali di strumenti del debito pubblico (“benché facciano parte delle forme ordinarie del risparmio postale, sono assimilabili ai titoli del debito pubblico" (Corte
Cost. 18 settembre 1995, n. 508), il che rende manifesto che la relativa disciplina è improntata ad imprescindibili esigenze di bilancio che al Governo spetta perseguire ed al Parlamento approvare, ai sensi dell'art. 81 Cost., all'epoca nel vecchio testo”
(Cass. civ., sez. I, 10/02/2022, ord. n. 4384, in motivazione).
2.2 Posto quanto sopra, va altresì osservato che l'art. 173 del d.P.R.
29/03/1973, n. 156 trova applicazione nel caso di specie, trattandosi di buono fruttifero postale emesso in data anteriore alla sua abrogazione.
Invero, l'art. 7, comma 3, del d.lgs. 30/07/1999 n. 284, nell'abrogare l'art. 173 richiamato, ha così disposto: “
3. Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori. Detti decreti possono disciplinare le modalità di applicazione delle nuove norme ai rapporti già in essere, al fine di consentire una disciplina dei rapporti più favorevole ai risparmiatori”.
In attuazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del d.lgs. 30/07/1999 n.
284, il decreto del Ministro del tesoro del 19/12/2000 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 300 del 27 dicembre 2000) ha confermato la suddetta abrogazione, precisando l'operatività per i buoni fruttiferi postali già emessi alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, della previgente disciplina e, dunque, dell'art. 173 del d.P.R. 29/03/1973, n. 156, che consente una variazione, anche in peius, del tasso di interesse pattuito tra le parti.
2.3 Con il d.m. 13/06/1986 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 28 giugno
1986, n. 148) vi è stata l'istituzione, a decorrere dall'01/07/1986, di una nuova serie di buoni fruttiferi postali, distinta con la lettera “Q” (come quello sottoscritto dalle odierne appellate), i cui saggi di interesse sono stati stabiliti dallo stesso decreto
(“Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera «Q», i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto.
Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni;
le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi” - cfr. art. 4 del d.m. 13/06/1986).
È stata altresì prevista l'equiparazione, a tutti gli effetti, dei buoni fruttiferi postali della precedente serie “P” (“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «Q», i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie
«P» emessi dal 1° luglio 1986.
Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi” - cfr. art. 5 del d.m. 13/06/1986).
Nel caso di specie, risulta sottoscritto in data 25/05/1989 il buono serie Q n.
000.039 (cfr. doc. 2 fascicolo di parte attrice in primo grado), pertanto, non si pongono questioni di apposizione dei timbri di cui all'art. 5, secondo comma, del d.m. 13/06/1986.
Il timbro concernente la variazione dei tassi di interesse, secondo le appellanti, si riferirebbe esclusivamente ai tassi applicati per i primi 20 anni di durata del rapporto, mentre nessuna modifica risulta essere stata apportata alla dicitura relativa all'importo fisso a bimestre riconosciuto per gli anni dal ventunesimo al trentesimo (“il fatto che si sia proceduto ad apporre il timbro sul retro del buono fruttifero postale oggi in contestazione senza indicare il tasso d'interesse che sarebbe stato applicato per il periodo dal 20° al 30° anno, evidenzia la mala fede di Parte_1
che non ha adempiuto a quanto il D.M. più volte richiamato imponeva, richiedendo la modifica” - cfr. comparsa di costituzione e risposta in appello).
Va, sul punto, chiarito che trattandosi di buono fruttifero postale di serie “Q”, come risulta dalla stampigliatura impressa sul fronte dello stesso (cfr. doc. 2 fascicolo di parte attrice in primo grado), la misura dei tassi è quella prevista dal d.m. del
13/06/1986, che ha istituito tale serie.
Le condizioni, indicate nella tabella allegata al decreto richiamato, sono state accuratamente riportate sul retro del buono fruttifero postale per cui è causa, come previsto dall'art. 4 del d.m. del 13/06/1986.
La tabella allegata al d.m. richiamato quantifica i rendimenti dei buoni fruttiferi postali appartenenti alla serie “Q”, facendo riferimento a diversi valori nominali (da £ 50.000 a £ 5.000.000).
Nel caso in esame si tratta di buono fruttifero postale di £ 1.000.000 e sul retro dello stesso sono stati riportati per il primo ventennio successivo all'emissione sia la misura percentuale (8%, 9%, 10,50% e 12%) sia l'importo nominale espresso in monete avente corso legale, e per l'ultimo decennio (dal 20° al 30 ° anno successivo all'emissione) il solo importo nominale dovuto “per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”.
Gli importi indicati sul retro del buono emesso sono, dunque, esattamente identici a quelli indicati nella corrispondente tabella allegata al d.m. del 13/06/1986 per i buoni di valore nominale di £ 1.000.000.
Pertanto, non essendo intervenute variazioni del saggio di interesse, in forza di successivi decreti (che, in virtù della disciplina richiamata avrebbero etero integrato il rapporto negoziale), non era necessario apporre alcun timbro, a cui fa, invece, riferimento parte appellata nell'atto di costituzione.
2.4 Come già osservato, la doglianza di parte appellata/attrice in primo grado attiene alla corresponsione di un importo inferiore a quello derivante dal riconoscimento degli interessi riportati sul retro e, dunque, alla mancata applicazione delle condizioni economiche indicate sul retro dei titoli, che avrebbe consentito di riconoscere alla stessa un importo maggiore di quello in concreto già liquidato.
Va, a tal proposito, rimarcata la profonda diversità intercorrente tra la fattispecie oggetto del presente giudizio e il caso concreto di cui alla sentenza delle
Sezioni Unite n. 13979/2007 richiamata da parte appellata.
Nella sentenza delle Sezioni Unite i buoni postali erano stati emessi dopo la pubblicazione del decreto ministeriale che aveva portato da otto a nove anni la scadenza del possibile rimborso anticipato. In caso di utilizzo di moduli già stampati per le emissioni precedenti, recanti la sigla “AA”, secondo quanto previsto dal decreto, era necessario apporre sui buoni una stampigliatura con l'indicazione della diversa sigla “AB-AA” e l'espressa menzione del diverso termine di scadenza (nove anni e non più otto, come in precedenza previsto).
Indicazione e menzione del diverso termine di scadenza non esistenti nei buoni sottoscritti, pertanto, è stato osservato che “la discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall'ufficio ai richiedenti può ... rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all'amministrazione, ma non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni” (Cass. civ., sez. un.,
15/06/2007, n. 13979).
Ne consegue che, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si deve correttamente ritenere che si possa essere ingenerato un legittimo affidamento nel cliente circa la validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento debba essere tutelato. In tale ipotesi, dunque, prevalgono le condizioni pattuite riprodotte sul titolo.
Qualora, di contro, i titoli siano stati emessi antecedentemente al decreto ministeriale modificativo dei tassi, vanno applicate le condizioni stabilite da tale decreto modificativo (secondo quanto sopra illustrato).
Nella presente fattispecie, non si discute di un conflitto tra le distinte discipline dei rendimenti, desumibili dal decreto ministeriale e dal titolo, atteso che, come già rilevato, l'importo nominale del titolo è esattamente identico a quello indicato nella corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale.
2.5 Nel caso in decisione, la differenza riscontrata nel calcolo degli interessi è da imputare non ad un'errata applicazione degli interessi pattuiti, bensì alla modalità di capitalizzazione operata e di applicazione della ritenuta fiscale, divenuta poi imposta sostitutiva, introdotta successivamente all'istituzione della serie “Q” con il d.m. 13/06/1986.
Pare opportuno, sul punto, rilevare che, in un primo momento, il rendimento dei buoni fruttiferi postali era esente da tassazione, pertanto, il d.m. 13/06/1986, non prevedeva alcuna ritenuta fiscale sugli interessi maturati sui buoni postali.
Invero, ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. 29/09/1973, n. 601, gli interessi dei buoni postali erano esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, giuridiche e dall'imposta locale sui redditi (“Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla
Cassa depositi e prestiti e delle altre obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per lo esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio” - cfr. art. 31 del d.P.R. 29/09/1973, n. 601).
Con il d.l. 19/06/1986, n. 556, convertito in l. 759/1986, successivo, dunque, al d.m. 13/06/1986, è venuta meno l'esenzione dalla tassazione degli interessi sui buoni fruttiferi postali, il cui art. 1, per quanto qui interessa, prevede che: “Agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 31, ed equiparati, emessi successivamente alla entrata in vigore del presente decreto, non si applica l'esenzione ivi prevista, salvo quelli emessi all'estero.
2. Sugli interessi e altri proventi di cui al comma 1 deve essere operata una ritenuta ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 26, commi 1 e 4, ridotta alla metà relativamente agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli emessi fino al 30 settembre 1987 […]”
La norma, dunque, ha assoggettato i buoni postali fruttiferi, che in precedenza, in applicazione dell'art. 31 del d.P.R. n. 601 del 1973, ne erano esenti, alla prevista ritenuta erariale (successivamente sostituita dalla relativa imposta sostitutiva), con la precisazione che tale imposizione fiscale dovesse applicarsi per intero, nella misura del 12,50%, per i buoni postali fruttiferi emessi a far data dal 01/10/1987, quale quello oggetto del contendere, emesso in data 25/05/1989.
Con il d.m. 23/06/1997 si è dato rilievo alla ritenuta fiscale nelle modalità di capitalizzazione degli interessi.
L'art. 7, terzo comma, del richiamato decreto ministeriale, prevede che “per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere “Q”, “R” ed “S” emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”.
Trattandosi di decreto ministeriale successivo all'istituzione della serie “Q”, a cui appartiene il titolo per cui è causa, i rendimenti esposti sul retro del titolo ricalcano pedissequamente i rendimenti ai tassi previsti dal d.m. 13/06/1986 e, dunque, calcolati al lordo della ritenuta, atteso che, fino a quel momento, in applicazione dell'art. 31 del d.P.R. n. 601 del 1973, vi era l'esenzione fiscale.
È indubbio che la nuova disciplina fiscale dei buoni fruttiferi postali abbia indirettamente inciso anche sull'importo relativo agli interessi maturati nell'ultimo decennio (dal 21° al 30° anno dall'emissione del titolo).
La capitalizzazione annuale, al netto della ritenuta, prevista per il primo ventennio, incide anche sulla determinazione dell'importo nominale fisso che matura per ciascun bimestre a far data dal ventunesimo anno successivo all'emissione del titolo.
Pertanto, tale rendimento non può più corrispondere all'importo nominale indicato nel retro del buono (che è stato indicato al momento dell'emissione del titolo, in cui non era prevista alcuna ritenuta fiscale e, dunque, la capitalizzazione operava al lordo della stessa), ma ad un sesto del rendimento annuo (pari a 12%), calcolato sul capitale determinato in base al nuovo regime di capitalizzazione introdotto con il d.m.
23/06/1997.
In assenza di una specifica previsione normativa in ordine alla modalità di indicazione del nuovo regime di capitalizzazione (come, al contrario, è accaduto per l'estensione degli effetti alla precedente serie “P” di cui all'art. 5 del d.m. 13/06/1986), escluso qualsivoglia inadempimento da parte di e Parte_1
una violazione del principio di buona fede e correttezza per mancata comunicazione del nuovo regime di capitalizzazione al netto della ritenuta fiscale, che si ribadisce, è stata prevista successivamente all'emissione del titolo, la sentenza di primo grado impugnata deve essere integralmente riformata, con rigetto della domanda proposta nel giudizio di primo grado da e . CP_1 CP_2
3. Sussistono gravi motivi, determinati dalla rilevante incertezza giurisprudenziale (anche interna al tribunale) in materia, per una integrale compensazione delle spese di lite dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie l'appello proposto da e, in riforma integrale Pt_1 Parte_1
della sentenza impugnata (n. 230/2022 del Giudice di pace di Terracina), rigetta la domanda proposta in primo grado da e;
CP_1 CP_2
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
Latina, lì 24/07/2025
Il giudice
CA IT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. CA IT, all'esito dell'udienza del 26/06/2025, tenutasi nelle forme sostitutive previste dall'art. 127 ter c.p.c., pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 887 R.G. Cont. dell'anno
2023
TRA
- C.F./P.IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in viale Europa n. 190 - Roma presso lo studio dell'avv. Domenico FEBBO, dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura generale (Rep. n. 55418 - racc. n. 16104) ai rogiti del notaio allegata all'atto di citazione in appello;
Per_1
PARTE APPELLANTE
E
- C.F. e - C.F. CP_1 C.F._1 CP_2
, elettivamente domiciliate in via Quarto n. 41 - Latina presso C.F._2
lo studio degli avv.ti Vittorio FUSCO e Lorenzo FUSCO, dai quali, anche in via disgiunta, sono rappresentate e difese, giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE APPELLATA OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 230/2022 del Giudice di pace di
Terracina, pubblicata in data 12/07/2022 nel giudizio R.G. n. 573/2022;
CONCLUSIONI: per parte appellante (note scritte del 10/06/2025): “Discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi, impugna e contesta l'avverso dedotto ed eccepito e insiste per l'accoglimento delle proprie conclusioni”; per parte appellata (note scritte del 18/06/2025): “Nel riportarsi integralmente al contenuto della propria comparsa di costituzione e risposta in appello insistono nell'accoglimento delle loro richieste e conclusioni evidenziando che a tutt'oggi, nonostante quanto sostenuto da controparte, la giurisprudenza appare contraddittoria in relazione al contenzioso relativo all'applicazione degli interessi sui Buoni Postali serie P/Q. […]. Premesso quanto sopra si richiede, in caso di soccombenza, attesa la mutata e contrastata giurisprudenza che si proceda alla compensazione delle spese. Si conclude come da atto di costituzione e risposta in appello: A) In via principale, nel merito, rigettare integralmente l'appello proposto dalla nei confronti di E Parte_1 CP_1 CP_2
poiché infondato in fatto e in diritto e per l'effetto, confermare la sentenza n.ro
230/2022 emessa dal Giudice di Pace di Terracina e pubblicata in data 12/7/2022. B)
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato ai sensi della legge n. 53 del 1994 in data
09/02/2023, ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
230/2022, pubblicata il 12/07/2022 e pronunciata dal Giudice di pace di Terracina all'esito del giudizio R.G n. 573/2022 con cui è stata è stata accolta la domanda proposta da e volta all'accertamento dell'inadempimento CP_1 CP_2
contrattuale di in ordine al rimborso del buono fruttifero postale serie Q Parte_1
n. 000.039, effettuato in violazione della condizioni di rendimento riportate a tergo degli stessi, con conseguente condanna di parte convenuta, a Parte_1 versare in favore delle attrici la somma pari ad € 737,13, oltre interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo.
Richiamato il diritto del cliente, che sottoscrive un buono fruttifero postale, ad una corretta e veritiera informazione, e rilevata l'assenza, a tergo dei titoli oggetto di causa, di un richiamo alla data di scadenza, ad eventuali fogli informativi nonché
l'aggiunta di interpolazioni sul retro dei buoni tali da minare l'esatta comprensione da parte del cliente, il giudice di prime cure ha accertato la sussistenza della responsabilità di con conseguente diritto di parte attrice a Parte_1
vedersi riconosciuto il controvalore indicato nei titoli, oltre agli interessi nella misura pattuita.
A fondamento dell'appello proposto, richiamato Parte_1
analiticamente il quadro normativo in materia di buoni fruttiferi postali e le modifiche legislative apportate, ha dedotto la nullità della sentenza difettando totalmente le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione in relazione alle norme di legge in materia.
Trattandosi di buono fruttifero postale sottoscritto in data successiva al
13/06/1986 (data di entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986, che ha istituito una nuova serie di buoni postali contraddistinti con la lettera “Q” e previsto l'applicabilità anche ai buoni fruttiferi in precedenza emessi), l'importo da corrispondere al momento del pagamento è stato rilevato non sulla base delle tabelle poste sul retro dei titoli stessi ma applicando i tassi di interesse previsti nelle tabelle allegate al decreto ministeriale.
Pertanto, ritenuta la sentenza di primo grado in contrasto con la normativa applicabile al caso concreto, l'appellante l'ha impugnata per ottenere la sua integrale riforma, con conseguente rigetto delle domande proposte dalle attrici, odierne appellate, in quanto alla luce della normativa applicabile ed in particolare dell'art. 173 del d.P.R. 156/73, modificato dal D.L. 460/74, convertito nella Legge 588/74, e della normativa fiscale di cui al D.L. 19/9/1986, n. 556, convertito dalla legge 17/11/1986,
n. 759, istitutivo della ritenuta erariale, di cui al d.lgs. 1/4/1996 n. 239 ed al D.M.
23/6/1997, il valore dei Buoni Fruttiferi Postali dovrebbe essere calcolato secondo il metodo in concreto adottato da con Controparte_3
applicazione dei tassi modificati dai decreti ministeriali e capitalizzazione degli interessi al netto delle ritenute fiscali.
Parte appellante ha altresì censurato l'omessa valutazione e pronuncia in ordine all'applicabilità, sugli interessi del buono fruttifero postale, della ritenuta fiscale, ancorché fosse stata ricostruita in maniera analitica e dettagliata e richiamata la normativa in materia.
Dedotta, dunque, l'erroneità della sentenza, anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale, parte appellante ha così concluso: “disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, Voglia l'Ecc.mo Tribunale Civile di Latina, in grado di
Appello, contrariis reiectis, in accoglimento del presente atto di appello riformare integralmente la sentenza n. 230/2022, emessa dal Giudice di Pace di Terracina,
Dott. Tudino, in data 12 luglio 2022, nel procedimento R.G. 573/2022 non notificata alla restituzione delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio ed alla restituzione delle spese di lite liquidate per il giudizio di prime cure. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
1.1 Con comparsa del 14/06/2023, si sono costituite in giudizio CP_1
e , le quali, convenendo sulla possibilità, in base al quadro normativo CP_2
ricostruito dall'appellante, che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori di buoni fruttiferi postali potesse, medio tempore, subire variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare, anche in peius, il tasso degli interessi originariamente previsto e, dunque, di un'eterointegrazione del rapporto intercorso tra emittente e sottoscrittore, osservano, tuttavia, come il giudice di prime cure abbia sostenuto l'applicabilità dei tassi riportati sul retro del buono fruttifero postale, in assenza di una successiva stampigliatura indicativa dei diversi tassi di cui al D.M. 136/86, che avrebbe consentito alle stesse, almeno in via astratta, di essere edotte dei nuovi tassi: l'omessa comunicazione al sottoscrittore dei nuovi tassi d'interesse non può ridondare in danno dello stesso.
Nella prospettazione di parte appellata, la mancata indicazione del tasso di interesse da applicare nel periodo dal ventesimo al trentesimo anno, evidenzierebbe la mala fede di che non ha adempiuto a quanto normativamente Parte_1
richiesto, ovverosia apporre un timbro con cui operare il richiamo al decreto ministeriale di variazione dei tassi.
All'atto della modifica, effettuata mediante l'apposizione del previsto timbro,
, secondo le appellate, non solo non avrebbe modificato la somma fissa Parte_1
bimestrale prevista dal 20° al 30° anno, ma non avrebbe nemmeno indicato che il tasso applicabile era pari al 12%. Dunque, le appellate non contestano la legittimità della liquidazione degli interessi effettuata in base alle intervenute modifiche legislative, bensì la mancata accuratezza nel predisporre il timbro, in cui non vi è alcun riferimento al periodo dal
20° al 30° anno, precisando altresì che la modifica del regime fiscale e dell'introduzione della ritenuta d'acconto, intervenuta nel corso degli anni, non avrebbe potuto in alcun modo incidere sul valore economico fisso pattuito.
Sulla scorta di tali premesse, parte appellata ha così concluso: “voglia
l'Ecc.mo Tribunale di Latina adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: A) In via principale, nel merito, rigettare integralmente l'appello proposto dalla nei confronti di Parte_1 Controparte_4
poiché infondato in fatto e in diritto e per l'effetto, confermare la sentenza
[...]
n.ro 230/2022 emessa dal Giudice di Pace di Terracina e pubblicata in data
12/7/2022. B) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
1.2 Disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, con ordinanza del
28/11/2023 è stata fissata per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c. l'udienza del 26/06/2025, contestualmente sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127-ter c.p.c..
Con ordinanza del 26/06/2025, il giudice si è riservato di provvedere ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c..
Va rilevato sulle modalità della presente decisione che l'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 31/10/2024, n. 164, recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata dispone che «3. In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo
281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n.
149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023.»; che, ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c., «Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni», disposizione aggiunta dall'art. 3, comma 19, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; che, in ragione di ciò, il giudice, come rilevato, con ordinanza del 26/06/2025, si è riservato di depositare la sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c..
2. Con il primo motivo di appello lamenta la nullità della Parte_1
sentenza difettando integralmente le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della stessa in relazione alle norme di legge in materia, vale a dire l'art. 173 del d.P.R.
n. 156/1973, modificato dal d.l. n. 460/1974, il d.m. 13/06/1986, l'art. 7, comma terzo, del d. lgs. n. 284/1999, il d.m. 19/12/2000, il d.l. n. 556/1986, convertito in l.
759/1986, il d. lgs. n. 239/1996 e il d.m. 23/06/1997.
Pare utile ricostruire che, con atto di citazione dell'01/02/2022, e CP_1
hanno convenuto in giudizio ed hanno agito al fine CP_2 Parte_1
di sentir accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di in Parte_1
ordine al rimborso del buono fruttifero postale serie Q n. 000.039 come sottoscritto, e ciò in quanto il rimborso non è stato effettuato in base alle condizioni di rendimenti riportate a tergo del titolo, con conseguente richiesta di condanna di Parte_1
alla corresponsione delle somme derivanti dalla differenza tra la somma
[...]
riconosciuta al momento dell'incasso e il valore di rimborso desumibile dalla stampa impressa sul retro del buono, per il periodo dal 20° al 30° anno, pari ad € 737,13, oltre interessi legali.
Premesso di essere portatrici e intestatarie del buono fruttifero postale di £
1.000.000, rilasciato il 25/05/1989 dall'ufficio postale di Borgo Montenero (LT) serie
Q n. 000.039, le attrici hanno dedotto che, recatesi presso l'ufficio postale per l'incasso in data 25/07/2019, veniva corrisposta loro la somma di € 5.586,99 (£
10.817.921), in misura, dunque, inferiore a quella prevista nella tabella riportata sul retro dello stesso buono fruttifero postale;
che tale differenza di importo era conseguente alla mancata liquidazione degli interessi, come previsti nel titolo, dal 20° al 30 °, per i quali doveva applicarsi un tasso di interesse bimestrale pari a 12%; che il pagamento della somma di £ 131.275, prevista sul retro del buono, è stata ridimensionata a seguito dell'applicazione della ritenuta d'acconto, già in essere al momento dell'emissione del buono, ma non indicata. Si è costituita in giudizio la quale, evidenziato che la Parte_1
questione controversa atteneva all'applicazione della ritenuta fiscale e non alla modifica dei tassi di interesse e richiamato il quadro normativo in materia, per cui all'importo degli interessi, calcolati in forza della tabella riportata sul retro dei buoni fruttiferi postali, avrebbe dovuto detrarsi la ritenuta fiscale, ha chiesto il rigetto della domanda attorea.
Fatta tale premessa, va chiarito che oggetto del presente giudizio, alla luce delle deduzioni delle parti, è l'applicazione, incidente sul calcolo degli interessi, della ritenuta fiscale, divenuta imposta sostitutiva, e non anche la mancata applicazione dei tassi di interesse previsti per l'ultimo decennio, come riportati nella tabella sul retro del buono fruttifero postale.
2.1 Non può, tuttavia, prescindersi da una disamina della normativa in materia.
Assume indubbio rilievo, in primo luogo, l'art. 173 del d.P.R. 29/03/1973, n.
156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), che, nella sua versione originaria, stabiliva: “1.
Gli interessi vengono corrisposti a seconda della tabella riportata a tergo dei buoni.
2. Le variazioni del saggio d'interesse sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto soltanto per i buoni emessi dal giorno dell'entrata in vigore del decreto stesso, e non per quelli emessi anteriormente, per i quali continuano ad applicarsi le tabelle d'interesse esistenti a tergo dei medesimi”.
Tale disposizione è stata novellata dal d.l. 30/09/1974 n. 460, convertito dalla legge 25/11/1974 n. 588, ed è stato previsto che le variazioni del tasso d'interesse di buoni postali fruttiferi, disposte con decreto del Ministro del Tesoro di concerto con quello delle Poste e Telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, avessero effetto non solo per i buoni di nuova emissione, ma potessero essere estese anche ai buoni già precedentemente emessi (“
1. Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie. […]”).
Ancorché in ordine ai buoni fruttiferi postali, da qualificarsi in termini di meri titoli di legittimazione, riconducibili all'art. 2002 c.c., e non titoli credito, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti, va osservato come, alla stregua del richiamato quadro normativo, fosse riconosciuto l'esercizio di uno ius variandi, ovverosia la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali subisse, medio tempore, variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto.
È, pertanto, legittima la liquidazione degli interessi maturati sui buoni fruttiferi postali fatta in base a variazioni successive (“in tema di buoni fruttiferi postali, i diritti riconosciuti ai sottoscrittori sono soggetti alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza di decreti ministeriali vòlti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto, in virtù del meccanismo di integrazione disciplinato dall'art. 1339 c.c.. Tuttavia, tale integrazione automatica non può mai prevalere sulle clausole contrattuali pattuite al momento della sottoscrizione, a meno che le variazioni non siano successive alla sottoscrizione dei titoli” Cass. civ., sez. I,
16/09/2024, ord. n. 24723).
In tali casi si verifica un'eterointegrazione del rapporto negoziale ai sensi dell'art. 1339 c.c., che “prevede un duplice congegno di inserzione automatica di clausole, tanto per via di integrazione del contratto, quanto per via di sostituzione delle clausole difformi. Si tratta di fenomeni alquanto diversi:
-) nel primo caso le parti si astengono dal disciplinare il profilo oggetto della norma legale, sicché si determina un'integrazione legale a mezzo dell'inserzione automatica di clausole, secondo un congegno assimilabile a quello operante tramite
l'inserimento nel rapporto contrattuale, in via suppletiva, delle regole dispositive non derogate dalle parti, seppure astrattamente derogabili;
-) nel secondo caso, in cui le parti decidono per via contrattuale di regolare il rapporto in difformità da una norma imperativa conformativa, il contratto è parzialmente nullo ai sensi dell'art. 1419 c.c., comma 2, e la lacuna generatasi per effetto della nullità viene colmata dalla norma cogente.
Ne discende che il fenomeno della integrazione corre in sostegno dell'autonomia negoziale dei contraenti, il fenomeno della sostituzione la sacrifica al massimo grado, poiché lascia sopravvivere una pattuizione difforme da quella voluta” (Cass. civ., sez. I, 10/02/2022, ord. n. 4384).
In riferimento all'art. 173 del d.P.R. 29/03/1973, n. 156 viene in rilievo una sostituzione e non anche un'integrazione del rapporto negoziale, atteso che l'intervento del decreto determina dall'esterno una sostituzione della misura degli interessi pattuita dalle parti.
Sottesa al fenomeno della sostituzione è la cogenza della norma ed è indubbio che la norma richiamata abbia efficacia cogente, stante la funzione svolta dai buoni fruttiferi postali di strumenti del debito pubblico (“benché facciano parte delle forme ordinarie del risparmio postale, sono assimilabili ai titoli del debito pubblico" (Corte
Cost. 18 settembre 1995, n. 508), il che rende manifesto che la relativa disciplina è improntata ad imprescindibili esigenze di bilancio che al Governo spetta perseguire ed al Parlamento approvare, ai sensi dell'art. 81 Cost., all'epoca nel vecchio testo”
(Cass. civ., sez. I, 10/02/2022, ord. n. 4384, in motivazione).
2.2 Posto quanto sopra, va altresì osservato che l'art. 173 del d.P.R.
29/03/1973, n. 156 trova applicazione nel caso di specie, trattandosi di buono fruttifero postale emesso in data anteriore alla sua abrogazione.
Invero, l'art. 7, comma 3, del d.lgs. 30/07/1999 n. 284, nell'abrogare l'art. 173 richiamato, ha così disposto: “
3. Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori. Detti decreti possono disciplinare le modalità di applicazione delle nuove norme ai rapporti già in essere, al fine di consentire una disciplina dei rapporti più favorevole ai risparmiatori”.
In attuazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del d.lgs. 30/07/1999 n.
284, il decreto del Ministro del tesoro del 19/12/2000 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 300 del 27 dicembre 2000) ha confermato la suddetta abrogazione, precisando l'operatività per i buoni fruttiferi postali già emessi alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, della previgente disciplina e, dunque, dell'art. 173 del d.P.R. 29/03/1973, n. 156, che consente una variazione, anche in peius, del tasso di interesse pattuito tra le parti.
2.3 Con il d.m. 13/06/1986 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 28 giugno
1986, n. 148) vi è stata l'istituzione, a decorrere dall'01/07/1986, di una nuova serie di buoni fruttiferi postali, distinta con la lettera “Q” (come quello sottoscritto dalle odierne appellate), i cui saggi di interesse sono stati stabiliti dallo stesso decreto
(“Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera «Q», i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto.
Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni;
le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi” - cfr. art. 4 del d.m. 13/06/1986).
È stata altresì prevista l'equiparazione, a tutti gli effetti, dei buoni fruttiferi postali della precedente serie “P” (“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «Q», i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie
«P» emessi dal 1° luglio 1986.
Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi” - cfr. art. 5 del d.m. 13/06/1986).
Nel caso di specie, risulta sottoscritto in data 25/05/1989 il buono serie Q n.
000.039 (cfr. doc. 2 fascicolo di parte attrice in primo grado), pertanto, non si pongono questioni di apposizione dei timbri di cui all'art. 5, secondo comma, del d.m. 13/06/1986.
Il timbro concernente la variazione dei tassi di interesse, secondo le appellanti, si riferirebbe esclusivamente ai tassi applicati per i primi 20 anni di durata del rapporto, mentre nessuna modifica risulta essere stata apportata alla dicitura relativa all'importo fisso a bimestre riconosciuto per gli anni dal ventunesimo al trentesimo (“il fatto che si sia proceduto ad apporre il timbro sul retro del buono fruttifero postale oggi in contestazione senza indicare il tasso d'interesse che sarebbe stato applicato per il periodo dal 20° al 30° anno, evidenzia la mala fede di Parte_1
che non ha adempiuto a quanto il D.M. più volte richiamato imponeva, richiedendo la modifica” - cfr. comparsa di costituzione e risposta in appello).
Va, sul punto, chiarito che trattandosi di buono fruttifero postale di serie “Q”, come risulta dalla stampigliatura impressa sul fronte dello stesso (cfr. doc. 2 fascicolo di parte attrice in primo grado), la misura dei tassi è quella prevista dal d.m. del
13/06/1986, che ha istituito tale serie.
Le condizioni, indicate nella tabella allegata al decreto richiamato, sono state accuratamente riportate sul retro del buono fruttifero postale per cui è causa, come previsto dall'art. 4 del d.m. del 13/06/1986.
La tabella allegata al d.m. richiamato quantifica i rendimenti dei buoni fruttiferi postali appartenenti alla serie “Q”, facendo riferimento a diversi valori nominali (da £ 50.000 a £ 5.000.000).
Nel caso in esame si tratta di buono fruttifero postale di £ 1.000.000 e sul retro dello stesso sono stati riportati per il primo ventennio successivo all'emissione sia la misura percentuale (8%, 9%, 10,50% e 12%) sia l'importo nominale espresso in monete avente corso legale, e per l'ultimo decennio (dal 20° al 30 ° anno successivo all'emissione) il solo importo nominale dovuto “per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”.
Gli importi indicati sul retro del buono emesso sono, dunque, esattamente identici a quelli indicati nella corrispondente tabella allegata al d.m. del 13/06/1986 per i buoni di valore nominale di £ 1.000.000.
Pertanto, non essendo intervenute variazioni del saggio di interesse, in forza di successivi decreti (che, in virtù della disciplina richiamata avrebbero etero integrato il rapporto negoziale), non era necessario apporre alcun timbro, a cui fa, invece, riferimento parte appellata nell'atto di costituzione.
2.4 Come già osservato, la doglianza di parte appellata/attrice in primo grado attiene alla corresponsione di un importo inferiore a quello derivante dal riconoscimento degli interessi riportati sul retro e, dunque, alla mancata applicazione delle condizioni economiche indicate sul retro dei titoli, che avrebbe consentito di riconoscere alla stessa un importo maggiore di quello in concreto già liquidato.
Va, a tal proposito, rimarcata la profonda diversità intercorrente tra la fattispecie oggetto del presente giudizio e il caso concreto di cui alla sentenza delle
Sezioni Unite n. 13979/2007 richiamata da parte appellata.
Nella sentenza delle Sezioni Unite i buoni postali erano stati emessi dopo la pubblicazione del decreto ministeriale che aveva portato da otto a nove anni la scadenza del possibile rimborso anticipato. In caso di utilizzo di moduli già stampati per le emissioni precedenti, recanti la sigla “AA”, secondo quanto previsto dal decreto, era necessario apporre sui buoni una stampigliatura con l'indicazione della diversa sigla “AB-AA” e l'espressa menzione del diverso termine di scadenza (nove anni e non più otto, come in precedenza previsto).
Indicazione e menzione del diverso termine di scadenza non esistenti nei buoni sottoscritti, pertanto, è stato osservato che “la discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall'ufficio ai richiedenti può ... rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all'amministrazione, ma non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni” (Cass. civ., sez. un.,
15/06/2007, n. 13979).
Ne consegue che, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si deve correttamente ritenere che si possa essere ingenerato un legittimo affidamento nel cliente circa la validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento debba essere tutelato. In tale ipotesi, dunque, prevalgono le condizioni pattuite riprodotte sul titolo.
Qualora, di contro, i titoli siano stati emessi antecedentemente al decreto ministeriale modificativo dei tassi, vanno applicate le condizioni stabilite da tale decreto modificativo (secondo quanto sopra illustrato).
Nella presente fattispecie, non si discute di un conflitto tra le distinte discipline dei rendimenti, desumibili dal decreto ministeriale e dal titolo, atteso che, come già rilevato, l'importo nominale del titolo è esattamente identico a quello indicato nella corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale.
2.5 Nel caso in decisione, la differenza riscontrata nel calcolo degli interessi è da imputare non ad un'errata applicazione degli interessi pattuiti, bensì alla modalità di capitalizzazione operata e di applicazione della ritenuta fiscale, divenuta poi imposta sostitutiva, introdotta successivamente all'istituzione della serie “Q” con il d.m. 13/06/1986.
Pare opportuno, sul punto, rilevare che, in un primo momento, il rendimento dei buoni fruttiferi postali era esente da tassazione, pertanto, il d.m. 13/06/1986, non prevedeva alcuna ritenuta fiscale sugli interessi maturati sui buoni postali.
Invero, ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. 29/09/1973, n. 601, gli interessi dei buoni postali erano esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, giuridiche e dall'imposta locale sui redditi (“Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla
Cassa depositi e prestiti e delle altre obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per lo esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio” - cfr. art. 31 del d.P.R. 29/09/1973, n. 601).
Con il d.l. 19/06/1986, n. 556, convertito in l. 759/1986, successivo, dunque, al d.m. 13/06/1986, è venuta meno l'esenzione dalla tassazione degli interessi sui buoni fruttiferi postali, il cui art. 1, per quanto qui interessa, prevede che: “Agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 31, ed equiparati, emessi successivamente alla entrata in vigore del presente decreto, non si applica l'esenzione ivi prevista, salvo quelli emessi all'estero.
2. Sugli interessi e altri proventi di cui al comma 1 deve essere operata una ritenuta ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 26, commi 1 e 4, ridotta alla metà relativamente agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli emessi fino al 30 settembre 1987 […]”
La norma, dunque, ha assoggettato i buoni postali fruttiferi, che in precedenza, in applicazione dell'art. 31 del d.P.R. n. 601 del 1973, ne erano esenti, alla prevista ritenuta erariale (successivamente sostituita dalla relativa imposta sostitutiva), con la precisazione che tale imposizione fiscale dovesse applicarsi per intero, nella misura del 12,50%, per i buoni postali fruttiferi emessi a far data dal 01/10/1987, quale quello oggetto del contendere, emesso in data 25/05/1989.
Con il d.m. 23/06/1997 si è dato rilievo alla ritenuta fiscale nelle modalità di capitalizzazione degli interessi.
L'art. 7, terzo comma, del richiamato decreto ministeriale, prevede che “per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere “Q”, “R” ed “S” emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”.
Trattandosi di decreto ministeriale successivo all'istituzione della serie “Q”, a cui appartiene il titolo per cui è causa, i rendimenti esposti sul retro del titolo ricalcano pedissequamente i rendimenti ai tassi previsti dal d.m. 13/06/1986 e, dunque, calcolati al lordo della ritenuta, atteso che, fino a quel momento, in applicazione dell'art. 31 del d.P.R. n. 601 del 1973, vi era l'esenzione fiscale.
È indubbio che la nuova disciplina fiscale dei buoni fruttiferi postali abbia indirettamente inciso anche sull'importo relativo agli interessi maturati nell'ultimo decennio (dal 21° al 30° anno dall'emissione del titolo).
La capitalizzazione annuale, al netto della ritenuta, prevista per il primo ventennio, incide anche sulla determinazione dell'importo nominale fisso che matura per ciascun bimestre a far data dal ventunesimo anno successivo all'emissione del titolo.
Pertanto, tale rendimento non può più corrispondere all'importo nominale indicato nel retro del buono (che è stato indicato al momento dell'emissione del titolo, in cui non era prevista alcuna ritenuta fiscale e, dunque, la capitalizzazione operava al lordo della stessa), ma ad un sesto del rendimento annuo (pari a 12%), calcolato sul capitale determinato in base al nuovo regime di capitalizzazione introdotto con il d.m.
23/06/1997.
In assenza di una specifica previsione normativa in ordine alla modalità di indicazione del nuovo regime di capitalizzazione (come, al contrario, è accaduto per l'estensione degli effetti alla precedente serie “P” di cui all'art. 5 del d.m. 13/06/1986), escluso qualsivoglia inadempimento da parte di e Parte_1
una violazione del principio di buona fede e correttezza per mancata comunicazione del nuovo regime di capitalizzazione al netto della ritenuta fiscale, che si ribadisce, è stata prevista successivamente all'emissione del titolo, la sentenza di primo grado impugnata deve essere integralmente riformata, con rigetto della domanda proposta nel giudizio di primo grado da e . CP_1 CP_2
3. Sussistono gravi motivi, determinati dalla rilevante incertezza giurisprudenziale (anche interna al tribunale) in materia, per una integrale compensazione delle spese di lite dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie l'appello proposto da e, in riforma integrale Pt_1 Parte_1
della sentenza impugnata (n. 230/2022 del Giudice di pace di Terracina), rigetta la domanda proposta in primo grado da e;
CP_1 CP_2
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
Latina, lì 24/07/2025
Il giudice
CA IT