Versione
1 gennaio 2006
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28 dicembre 2023
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Art. 288. (( (Diritti dei danneggiati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della Strada). )) (( 1. I danneggiati da veicoli assicurati con imprese con sede legale nel territorio della Repubblica che esercitano i rami di responsabilita' civile dei veicoli a motore e dei natanti soggette a procedure di cui all'articolo 283, comma 1, lettere c) e c-bis), possono far valere, nei limiti delle somme indicate dall'articolo 283, comma 4, i diritti derivanti dal contratto nei confronti della CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, richiedendo l'indennizzo direttamente all'impresa designata per il territorio in cui e' avvenuto il sinistro.
2. Entro tre mesi dalla richiesta di cui al comma 1, l'impresa designata:
a) formula un'offerta di indennizzo motivata con la quale chiarisce di essere tenuta a provvedere all'indennizzo, in quanto la richiesta non e' contestata e i danni sono stati parzialmente o interamente quantificati o
b) fornisce una risposta motivata con la quale chiarisce di non essere tenuta a provvedere all'indennizzo, o con la quale neghi la responsabilita' ovvero dichiari che la responsabilita' non e' chiaramente determinata ovvero che i danni non sono stati interamente quantificati.
3. Laddove l'indennizzo sia dovuto in conformita' al comma 2, lettera a), l'impresa designata provvede a indennizzare il danneggiato senza indebito ritardo e in ogni caso entro tre mesi dall'accettazione, da parte del danneggiato, dell'offerta motivata di indennizzo. Ove i danni siano stati quantificati solo parzialmente, l'impresa designata provvede a indennizzare il danneggiato entro tre mesi dall'accettazione dell'offerta. La somma corrisposta e' imputata alla liquidazione definitiva del danno.
4. L'impresa designata non subordina il pagamento dell'indennizzo alla condizione che il danneggiato dimostri che la persona fisica o giuridica responsabile non e' in grado o rifiuta di pagare, o a condizioni diverse da quelle stabilite nei commi 1, 2 e 3.
5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146, comma 1, in quanto compatibili.)) ((70)) --------------- AGGIORNAMENTO (70)
Il D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 23 dicembre 2023".
2. Entro tre mesi dalla richiesta di cui al comma 1, l'impresa designata:
a) formula un'offerta di indennizzo motivata con la quale chiarisce di essere tenuta a provvedere all'indennizzo, in quanto la richiesta non e' contestata e i danni sono stati parzialmente o interamente quantificati o
b) fornisce una risposta motivata con la quale chiarisce di non essere tenuta a provvedere all'indennizzo, o con la quale neghi la responsabilita' ovvero dichiari che la responsabilita' non e' chiaramente determinata ovvero che i danni non sono stati interamente quantificati.
3. Laddove l'indennizzo sia dovuto in conformita' al comma 2, lettera a), l'impresa designata provvede a indennizzare il danneggiato senza indebito ritardo e in ogni caso entro tre mesi dall'accettazione, da parte del danneggiato, dell'offerta motivata di indennizzo. Ove i danni siano stati quantificati solo parzialmente, l'impresa designata provvede a indennizzare il danneggiato entro tre mesi dall'accettazione dell'offerta. La somma corrisposta e' imputata alla liquidazione definitiva del danno.
4. L'impresa designata non subordina il pagamento dell'indennizzo alla condizione che il danneggiato dimostri che la persona fisica o giuridica responsabile non e' in grado o rifiuta di pagare, o a condizioni diverse da quelle stabilite nei commi 1, 2 e 3.
5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146, comma 1, in quanto compatibili.)) ((70)) --------------- AGGIORNAMENTO (70)
Il D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 23 dicembre 2023".
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Le fonti europee Prevede testualmente l'articolo 288 TFUE «per esercitare le competenze dell'Unione, le istituzioni adottano regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri». Sono queste le cosiddette fonti derivate dell'ordinamento eurounitario, distinguendo con ciò dai trattati istitutivi (TUE, TFUE e CDFUE) che invece rappresentano il diritto originario dell'Unione europea. Le prime sono subordinate al diritto originario che ha un valore costituzionale. Il regolamento europeo Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Sono atti quindi a portata generale: presentano il carattere …
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Giurisprudenza • 141
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- art. 22 regolamento REACH·
- art. 56 Statuto Corte Giustizia UE·
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- art. 190 regolamento procedura Corte Giustizia·
- art. 140 regolamento procedura Corte Giustizia·
- art. 172 regolamento procedura Corte Giustizia