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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 2578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2578 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta ConSIliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo ConSIliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al RG n.4324/2021 cui è riunita quella iscritta al n. 4382/21 entrambe aventi ad oggetto la per il decorso del termine breve ai fini della proposizione dell'appello, pendente
TRA
(cf: ) iure proprio che iure hereditatis, Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Di Pietro (C.F. ) CodiceFiscale_2 giusto mandato alle liti per procura speciale prodotta in calce e depositata nel fascicolo di primo grado, presso il quale elettivamente domicilia in Aversa CE alla via Seggio 112 (fax 0815020973 - pec: ; Email_1 appellante nel giudizio RG n. 4324/2021
CONTRO
(c.f. , in proprio e nella qualità Controparte_1 C.F._3
di erede legittima della minore nata a [...] Persona_1 il 23.09.2010 e deceduta in Napoli il 25.09.2010, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Emanuela Fanelli (c.f.: ) e (c.f. C.F._4 Controparte_2
) giusta procura rilasciata in calce all'atto di primo grado, C.F._5 elettivamente domiciliata presso la prima (fax 081.8959445 -
– ; Email_2 Email_3
appellante nel proc. riunito n. R.G. 4382/2021
NONCHE'
1. (CF P.IVA , con sede legale in Controparte_3 P.IVA_1
Napoli alla Via Comunale del Principe n.13/A, in persona del Direttore Generale
1 dott. Ing. rappresentata e difesa congiuntamente e CP_4
disgiuntamente, dagli avv.ti Annamaria De Nicola (C.F. ) C.F._6
Anna Vingiani ( ) GI ER CodiceFiscale_7
( ), e AN SC (C.F. , (PEC CodiceFiscale_8 C.F._9
- fax 081 2544528), tutti Email_4
elettivamente domiciliati in Napoli, Via Comunale del Principe, 13/A, presso il Contr Servizio Affari Legali della predetta in virtù di procura speciale a rogito del notaio del 05.09.2019 Rep. N. 42728 registrata il 05. 09.2015 al n. 3926; Per_2
LL
2. (P.IVA ), E_ P.IVA_2
quale cessionaria del portafoglio assicurativo di , Controparte_6 cessione segnalata all'IVASS e pubblicizzata sul bollettino anno VIII, n. 7, in persona del PRtore Speciale rapp.ta e difesa dall'Avv. Controparte_7
Gaetano Scuotto (cod. fisc.: ) ed elett.te dom.ta presso il suo CodiceFiscale_10 studio in Napoli alla Via Piccinni n. 6, giusta procura in atti (fax n. 0812207482 - pec: ; LL Email_5
3. in persona del procuratore pro Controparte_8
tempore, - P.I. - rappresentata e difesa per delega in calce alla P.IVA_3 comparsa di costituzione del giudizio di primo grado, dall'avv. Ugo Barone -C.F.
- del foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il C.F._11
suo studio in Milano, Piazza Velasca n. 6 (fax n. 02.86919810 – PEC
; LL Email_6
4. (c.f.: ), rappresentato e Parte_2 CodiceFiscale_12
difeso dall'Avv. Chiara Silvestri (c.f.: ) presso la quale C.F._13
elettivamente domicilia in Napoli alla Via Miguel Cervantes de Saavedra, n.
55.5/A (PEC - (giusta procura ad litem Email_7
su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione e risposta); appellato
2 5. (c.f. ), già Controparte_9 P.IVA_4 [...]
(già , quale società risultante Controparte_10 Controparte_11
dalla fusione per incorporazione in Controparte_12
e con atto di fusione Controparte_10 Controparte_13
per Notar in Bologna del 31/12/13, n. Rep. 53712 - Raccolta Persona_3
34018 - Registrato in Imola il 2 gennaio 2014, in persona del procuratore p.t., rappresentata e difesa, per mandato separato, accessorio alla comparsa di costituzione e risposta, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Alfredo Cigliano (C.F.
), Roberto Marsili ( ed Emilio Cigliano C.F._14 C.F._15
(C.F. ), presso i quali elettivamente domicilia in Napoli alla C.F._16
via Toledo n.156 (PEC: Email_8
Email_9
; LL Email_10
OGGETTO: impugnazione avverso la sentenza n. 7704/2021 del Tribunale di
Napoli pubblicata il 24/09/2021, notificata in pari data;
CONCLUSIONI:
- Per l'appellante “ impugna e contesta le avverse eccezioni Parte_1
d'inammissibilità ex art 342 cpc;
in particolare, eccepisce che il Giudice di prime cure aveva l'onere di motivare le ragioni per le quali ha disatteso le osservazioni critiche alla relazione peritale formulate dai Consulenti Tecnici di Parte e/o dal difensore, riportandosi acriticamente alle conclusioni del C.T.U, sicché le motivazioni della sentenza sono apparenti.
Sottolinea che la CTU è dissonante rispetto alla consulenza tecnica che è stata esperita in ambito penale e nella immediatezza dei fatti, che ha riconosciuto il nesso causale tra la condotta dei sanitari che monitoravano la gestante e la morte della neonata, con riguardo alla tempestiva esecuzione del cesareo, viste le numerose decelerazioni variabili presenti e la condizione di oligoidramnio (deficit di liquido amniotico), pur alla luce della parziale
“ritrattazione” resa dai consulenti del P.M per ordine del GIP di Napoli;
rimane il dato inconfutabile che i CTU rispetto all'oligoidramnios che colpì la SI.ra
[...]
non hanno individuato una causa eziopatogenetica ben precisa che è certamente CP_1
3 dipesa da una mancanza dei sanitari in sede di individuazione clinica.
Inoltre, le note alla CTU redatte dai consulenti di parte appellante, hanno evidenziato le ulteriori carenze delle condotte assistenziali nei confronti della gestante, SI.ra CP_1 consistenti nella mancata esecuzione del profilo biofisico fetale (vedi anche CTU in ambito penale) e nella cattiva lettura dei CTG (cartogrammi) quale negligenza ed imperizia dei sanitari che assistevano la partoriente (sul punto si vedano le note critiche alla CTU).
Vanno rigettate le eccezioni avverse alla rinnovazione della CTU per le motivazioni meglio delineate nell'atto di appello.
Per quanto di ragione, nell'interesse di si reiterano le richieste già Parte_1 formulate e si insiste per la riapertura dell'istruttoria.
Nella denegata ipotesi in cui la stessa non dovesse essere concessa chiede che la Corte di
Appello riservi la causa in decisione con i termini di cui all'art 190 c.p.c per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica”.
- Per l'appellante nel proc. riunito R.G. 4382/2021 : Controparte_1
“si riporta ai propri atti di causa insistendo nelle richieste istruttorie e conclusioni e chiedendo la rinnovazione della consulenza medico-legale; in subordine chiedeva
d'integrare il Collegio peritale di primo grado con la nomina di un specialista neonatologo cui formulare espressi quesiti, ovvero chiedere allo stesso Collegio di precisare se vi furono condotte censurabili nell'assistenza prestata alla piccola alla nascita e nelle ore Per_1 immediatamente successive, ovvero se i comportamenti assunti dai sanitari tutti fossero conformi alle linee giuda coeve ai fatti di causa tenuto conto dell'assistenza prestata nella fase neonatale sino al suo trasferimento della neonata;
emettere ogni altro provvedimento del caso”.
- Per l'LL : “ si riporta a quanto dedotto eccepito e Controparte_3 documentato nelle comparse di costituzione sia della presente vertenza recante RG n.
4324/2021 sia della vertenza riunita recante RG 4382/2021, nonché a tutti i propri scritti difensivi, anche di primo grado ed alla documentazione prodotta, comprovante
l'infondatezza delle pretese delle parti appellanti e la totale insussistenza del nesso causale.
Eccezioni e documenti che qui si intendono integralmente riportati.
Si impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto eccepito argomentato e documentato
4 nei rispettivi atti di appello nonché dalla compagnia di assicurazione chiamata in causa, in ordine alla non operatività della polizza.
Si ribadisce che non risulta provata, nei confronti della una condotta Parte_3 causativa del danno come comprovato dalla espletata CTU. Cont Nella denegata ipotesi di riconoscimento di responsabilità dell'LL essa dovrà essere manlevata e garantita dalla propria Assicurazione chiamata in causa.
Chiede la decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc”.
- Per l'LL Controparte_14
“si riporta integralmente a tutte le difese, eccezioni e deduzioni formulate in comparsa di costituzione in appello e note di trattazione scritta, insistendo per l'inammissibilità ed infondatezza dell'atto di citazione con integrale conferma dell'LL sentenza;
evidenzia che nei suoi confronti non è stata riproposta nei termini di legge alcuna domanda con ogni conseguenziale intervenuta decadenza;
chiede assegnarsi la causa in decisione”.
- Per l'LL : “ Controparte_8
- eccepisce che il rischio assicurato dal contratto assicurativo stipulato tra
[...]
e l quale ha aderito il convenuto è unicamente il ramo Controparte_8 CP_15 tutela giudiziaria;
- la garanzia offerta da opera a secondo rischio unicamente Controparte_8 dopo l'esaurimento delle spese per resistere all'azione del danneggiato a carico dell'assicuratore per la responsabilità civile;
- il diritto ad essere garantito dalla per le spese di difesa sostenute contro le CP_8 richieste da fatto illecito e / o inadempimento contrattuale da parte di terzi risulta prescritto.
Si riporta ai precedenti scritti difensivi.
- Per l'appellato :” Parte_2
Stante la riunione dell'appello recante il n.r.g. 4382/2021 proposto dalla SI.ra a CP_1 quello recante il n.r.g. 4324/2021 promosso dal SI. il Dott. Parte_1 Parte_2 richiama integralmente il contenuto delle proprie comparse di costituzione e di risposta, nonché le note di trattazione, depositate in entrambi i giudizi, chiedendone l'accoglimento; 5 richiama il contenuto delle difese svolte nel primo grado, nonché la documentazione ivi depositata a corredo dei propri scritti difensivi;
chiede la conferma integrale della sentenza gravata.
Con riferimento all'appello promosso dal SI. il Dott. Parte_1 Pt_2
ribadisce:
[...]
i) l'inammissibilità del gravame proposto, in palese violazione delle disposizioni normative di cui agli artt. 342 e 348 c.p.c.;
ii) la sua totale infondatezza nel merito;
iii) la carenza di domande formulate da nei confronti del Dott. nel Parte_1 Pt_2 processo di primo grado, con tardività di ogni pretesa, domanda o conclusione formulata nel presente gravame sulle quali non accetta il contraddittorio;
iv) l'appello proposto da è viziato non avendolo il medesimo notificato nei Parte_1 confronti della SI.ra CP_1
Con riguardo all'appello promosso dalla SI.ra ribadisce: CP_1
i) l'inammissibilità in rito dell'atto di appello;
ii) l'illegittimo e tardivo ampliamento delle domande formulate dalla anche nella CP_1 qualità di erede della minore;
iii) l'infondatezza dei motivi di appello: a) inammissibilità dei rilievi avverso la consulenza tecnica d'ufficio e avverso le attività del collegio peritale;
b) inammissibilità dei rilievi avverso la sentenza impugnata;
iv) la riproposizione di tutte le domande ed eccezioni condizionate, rimaste assorbite in primo grado dal rigetto della domanda attorea: nonché delle domande formulate in via condizionata nell'ipotesi di accoglimento dell'appello proposto”.
- Per l'LL :” si riporta al contenuto di entrambe le Controparte_9 comparse di risposta depositate nei processi riuniti. Conclude per il rigetto degli appelli principali e/o di eventuali appelli incidentali che possano in qualche modo risultare pregiudizievoli per la nonché di ogni altra domanda da chiunque proposta nei CP_9 confronti della medesima in via subordinata, in caso di accoglimento degli CP_9 appelli principali e/o eventuali appelli incidentali e/o altre domande nei confronti della
accogliere tutte le eccezioni e difese dettagliatamente riproposte ex art. 346 CP_9
c.p.c. in sede di costituzione. Il tutto col favore delle spese. Si impugnano le avverse 6 conclusioni.
Rileva che la Cancelleria non ha provveduto ad accettare alcuni dei depositi complementari avvenuti in sede di costituzione telematica, non ancora visibili sul PCT. Sul punto, si veda la PEC di sollecito prodotta unitamente alle note di trattazione scritta depositate il 4 gennaio 2022 (nel giudizio con R.G. 4382/2021 prima della riunione) e il 20 gennaio 2022
(nel giudizio con R.G. 4324/2021 prima della riunione).
Chiede che la causa sia assegnata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.”.
Svolgimento del processo
Primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 28/11/2013 la SI.ra
[...]
conveniva la ed il CP_1 Controparte_3 [...]
Controparte_16
, quale responsabile del reparto innanzi al Tribunale di
[...]
Napoli premettendo che:
a) gravida alla 38^ settimana +3, alle ore 22.00 del 13.09.2010 si ricoverava presso l'unità Operativa Complessa di Ginecologia ed Ostetricia dell' CP_16
di Napoli;
[...]
b) nei giorni successivi, dal 14.09.2010 al 18.09.2010, le venivano praticati 15 esami cardiotocografici e tre esami ecografici dai quali emergeva incontrovertibilmente una diminuzione del liquido amniotico;
pur tuttavia la SI.ra veniva CP_1 rassicurata dai sanitari sulle buone condizioni di salute del nascituro;
c) il 18.09.2010 veniva dimessa dai sanitari dell'ospedale che le facevano firmare le dimissioni volontarie;
d) nel corso della stessa giornata del 18.09.2010, alle ore 16.00 circa, la SI.ra
[...]
, in preda a forti dolori addominali e perdite vaginali di liquido amniotico e CP_1 sangue, si recava nuovamente presso l' di Napoli ove Controparte_16
chiedeva di essere ricoverata sia per l'ingravescenza dei dolori sia per le perdite in atto, considerato il raggiunto termine della gravidanza;
e) nel corso del ricovero e precisamente dal 18.09.2010 al 22.09.2010 sulla gestante con ingravescenti dolori addominali venivano eseguiti esclusivamente esami
7 cardiotocografici e solo due esami ecografici dai quali continuava ad emergere una diminuzione del liquido amniotico;
f) solo il 22.09.2010 alle ore 7.00, 40^settimana di gestazione, i Sanitari procedevano all'induzione del travaglio sino al 23.09.2010 allorquando alle ore
10.30 circa i sanitari decidevano di approntare la sala operatoria con urgenza attese le gravi condizioni fetali eseguendo un cesareo che si manifestò assolutamente intempestivo;
g) alle ore 10.30 del 23.09.2010 nasceva le cui condizioni generali Persona_1 risultavano poco rassicuranti per la presenza di liquido amniotico tinto di meconio a riprova della sofferenza fetale protratta nel tempo;
h) alle ore 19.20 del 23.09.2010 veniva disposto il trasferimento della piccola presso la Terapia Intensiva Neonatale dello stesso nosocomio Persona_1
napoletano attese le sue condizioni di cianosi generalizzata e dispnea respiratoria;
i) nell'immediatezza del trasferimento presso la TIN veniva praticata sulla neonata terapia antibiotica;
si procedeva al drenaggio pleurico per la presenza di pneumotorace ed a ventilazione meccanica;
nelle ore successive la neonata presentava una marcata richiesta di osSIeno con frequenti crisi di desaturazione, una persistente ipertensione polmonare conseguenza della grave e protratta crisi ipossi-asfittica placentare;
j) nonostante l'assistenza prestata alla neonata le sue condizioni peggioravano progressivamente sino a determinarne l'exitus alle ore 1.00 de1 25.09.2010;
k) dall'esame autoptico eseguito sulla piccola emergeva Persona_1 incontrovertibilmente che la causa del suo decesso era da individuarsi nella
“Sindrome asfittica neonatale con bronco aspirazione di materiale amniotico tipo meconio............Edema cerebrale acuto...” ascrivibile alla condotta negligente e imperita dei sanitari dell'ospedale di Napoli che ebbero in cura CP_16 [...]
alla errata e negligente gestione della cartella clinica, Controparte_1
all'omissione dei dovuti accertamenti clinico-strumentali per una valutazione clinica del caso;
alla non tempestività del taglio cesareo;
l) i sanitari non valutarono correttamente tutti gli elementi del caso che
8 convergevano sin dal 18.0.2010 in una diagnosi di insufficienza placentare con necessità di un taglio cesareo indifferibile a causa della costante riduzione di liquido amniotico e della situazione di soggetto a rischio quale era la gestante
(obesa e fumatrice) scongiurando in primis tutti i danni patiti dalla piccola in ragione della grave e protratta crisi ipossi-asfittica placentare con Persona_1
gravi danni alla sua nascita determinandone l'exitus, nonché con danni alla madre per i postumi che ne scaturirono per il ritardo nell'esecuzione del cesareo e per la morte della figlia;
m) per quanto esposto la SI.ra sporgeva querela nei confronti della CP_1
struttura ospedaliera e dei sanitari che la ebbero in cura;
n) nel corso del procedimento penale il Collegio di CC.TT. nominati dal P.M., in persona dei Prof. Dott. , Prof. Dott. , Prof. Dott. Controparte_17 Persona_4
e Prof. Dott. , univocamente riteneva che la Persona_5 Persona_6
negligenza e l'imperizia dei sanitari che ebbero in cura la SI.ra si verificò CP_1 allorquando “i medesimi pur rilevando una riduzione quantitativa del liquido amniotico
(che negligentemente non espressero mai in termini percentili) non tennero mai tale circostanza nella dovuta considerazione, quale elemento di inizio di insufficienza placentare, ponendo in essere una assistenza attendistica e non condivisibile tenendo conto della situazione a rischio della gestante obesa e fumatrice con una riduzione di liquido amniotico sin dal ricovero del 13.09.2010” (pagg.24 e 25 elaborato peritale).
Inoltre, gli stessi CTU del P.M. “ritenevano doveroso, sulla base di quanto poc'anzi precisato, un intenso controllo delle condizioni del benessere fetale, praticando un test di
MA” per valutare il benessere fetale in virtù di più parametri (pag.25 elaborato peritale) e ribadivano sussistere l'imperizia e la negligenza dei sanitari laddove: a) i medici curanti si affidavano esclusivamente ai controlli cardiotocografici omettendo di effettuare accertamenti diagnostici (test di MA) al fine di valutare le reali condizioni del feto;
b) non gestivano diligentemente il travaglio indotto farmacologicamente atteso che “l'induzione necessitava di un monitoraggio continuo attraverso CTG mentre, nel caso di specie, dalle ore 20.55 del 22.09.2010 sino alle ore 7.22 del 23.09.2010 non risultano controlli cardiotocografici mentre nell'esame CTG delle 7.22 risultavano presenti contrazioni uterine ogni 5 minuti e decelerazioni variabili gravi, 9 segnale evidente di ipossia respiratoria causa della SAM (Sindrome aspirazione mecomio che si verifica quando il meconio -le feci del bambino in utero- viene inalato durante il parto) da cui è dipeso il decesso della neonata” (pagg.26 e 27 elaborato peritale); precisavano che la negligenza e l'imperizia dei medici che ebbero in cura la era riscontrabile “tanto nella omissione di controlli CP_1
cardiotocografici durante il travaglio indotto, tanto nella errata lettura del tracciato cardiotocografico delle 7.22 che determinavano l'esecuzione di un taglio cesareo intempestivo con estrazione del feto solo alle ore 10.30 del 23.09.2010”(cfr. pag.28 elaborato peritale CC.TT. che concludeva “...non possiamo che riconoscere la colpa medica e/o imperizia a carico dei sanitari che seguirono il travaglio di parto presso il presidio Ospedaliero dell'Annunziata dell'ASL Na 1.........”;
o) pertanto, è emersa la responsabilità sia ai sensi dell'art. 1218 c.c. che dell'art. 1228 c.c., del nei confronti Controparte_18 della piccola e della madre per quanto loro Persona_1 Controparte_1
occorso e dei parenti tutti per i danni patiti;
p) la responsabilità della struttura sanitaria emerge anche dalla falsa, erronea e negligente gestione della cartella clinica ove non venivano riportati dati clinici rilevanti (ad es. la riduzione di liquido amniotico necessitava di una espressa definizione in termini percentili onde poterne valutare le variazioni a seconda della settimana di gravidanza quale elemento utile per il giudizio di maturità del feto e dello stato di sospetta insufficienza placentare;
gli orari dei controlli clinici eseguiti sulla gestante, per essere presi in considerazione nel tempo dagli altri sanitari alternatisi che ebbero in cura la gestante SI.ra ai fini della CP_1 corretta diagnosi e gestione del caso);
l'errata e negligente gestione della cartella clinica va rilevata anche con riguardo all'omessa indicazione degli esami ecografici e relativi orari (es. la visita ostetrica
è stata eseguita in data 23.09.2010 ad orario imprecisato);
q) sussiste una responsabilità del Reparto Unità Operativa Complessa di
Ginecologia e Ostetricia, Direttore Prof. , in termini di Controparte_16 responsabilità per errore/o negligente e/o imperizia nella gestione della cartella
10 clinica;
r) a seguito del decesso della piccola , la madre Persona_1 Controparte_1
pativa di un disturbo depressivo cronico fondamentale di tipo reattivo (disturbo distimico) come ampiamente relazionato nella relazione neurologica medico- legale del Prof. (allegata in atti) che riconosce alla SI.ra una Persona_7 CP_1
menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 15%;
s) la procedura di mediazione attivata dalla SI.ra , aveva Controparte_1
esito negativo.
Concludeva affinché :
“A) Accertata e dichiarata la condotta negligente, l'imprudenza e l'imperizia dei sanitari dell' dell'ASL Na 1 nonché l'errata, falsa e Controparte_16 carente gestione della cartella clinica fosse accolta la domanda di risarcimento dei danni introdotta nei confronti dell'ASL Na 1 e del Prof. , n.q. di Controparte_16
primario dell'Unità Operativa Complessa di Ginecologia ed Ostetrica dell'Ospedale di Napoli;
CP_16
B) fosse dichiarato che le gravi lesioni, sofferenze e traumi patiti dalla SI.ra
[...]
si verificarono per esclusiva responsabilità dell' Controparte_1 CP_16
dell'ASL Na 1 e dei sanitari ivi in servizio nonché del Responsabile del
[...]
Reparto per i fatti di cui in narrativa;
affinché i convenuti ciascuno per le proprie responsabilità fossero condannati:
C) al risarcimento di tutti i danni in favore degli istanti in proprio e nella qualità di eredi legittimi della neonata derivanti dalle lesioni Parte_4 personali, dalle sofferenze, dai traumi e dal decesso cagionati alla piccola Per_1
, quali danni patrimoniali e non, compresi il danno biologico, morale,
[...] esistenziale, da mancato guadagno e perdita di chance, menomazione della qualità di vita da relazione, oltre ai danni connessi all'evento morte di cui è causa anche quale danno biologico terminale da liquidarsi nella misura tabellate (Tribunale di
Milano 2013) del 100% con il massimo della personalizzazione nel caso de quo, 2 gg. ITT con ulteriore aumento per pregiudizio morale, per un importo complessivo di € 1.984.868,75, da liquidarsi iure successionis in favore della madre,
11 quale erede legittimo nella misura del 50% o nella diversa misura che da determinarsi in corso di causa applicando la personalizzazione del caso ovvero in via equitativa oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo;
D) in favore di , al risarcimento di tutti i danni iure proprio Controparte_1
derivanti dalle lesioni personali, dalle sofferenze e dai traumi cagionati alla stessa, per i fatti di cui in narrativa, quali danni patrimoniali e non, compresi il danno biologico, morale, esistenziale, da mancato guadagno e perdita di chance, menomazione della qualità di vita da relazione, oltre ai danni connessi tutti all'evento lesivo di cui è causa come da relazione medico-legale di parte del Prof. Per_ con riconoscimento di un danno biologico pari al 15% pari ad € 41.091,00 con massima personalizzazione prevista da tabella (44% su danno biologico) pari ad €
18.080,04 oltre ulteriore aumento (ex morale) pari ad € 20.545,50 per un totale complessivo di € 79.716,54, nonché agli interessi e rivalutazione monetaria dall'evento lesivo;
E) al risarcimento del danno iure proprio patito dalla nonché di tutti i CP_1
danni derivanti dalle lesioni personali, dalle sofferenze e dai traumi cagionati alla piccola , per i fatti di cui in narrativa, quali danni patrimoniali e non, Persona_1
compresi il danno biologico, morale, esistenziale, da mancato guadagno e perdita di chance, menomazione della qualità di vita da relazione, oltre ai danni connessi tutti all'evento lesivo di cui è causa nella misura prevista dalle Tabelle di Milano
2013 per un importo di € 326.150,00,nonché agli interessi;
F) in ogni caso al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione agli avvocati anticipatari.
La causa veniva iscritta a ruolo presso il Tribunale di Napoli, VIII sez. civile, al
R.G. 33250/2013.
In data 31.03.2014 si costituiva in giudizio l' chiedendo: Parte_5
a) autorizzarsi la chiamata in garanzia della compagnia assicurativa
[...]
, deducendo il difetto di titolarità passiva del Prof. CP_6 CP_16
(chiamato in giudizio quale direttore della struttura complessa di
[...]
12 Ostretricia e Ginecologia del P.O. SS Annunziata) attesa la sua estraneità ai fatti di causa perché collocato in quiescenza per sopraggiunti limiti di età a far data dal 31.12.2009 (data anteriore ai fatti di causa);
b) integrarsi il contraddittorio con il responsabile p.t. dell'Unità di Ostetricia e
Ginecologia all'epoca dei fatti di causa, Dott. . Parte_2
Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda chiedendone il rigetto, con vittoria di spese di lite.
Disposto il mutamento del rito da sommario in ordinario, veniva autorizzata l'integrazione del contraddittorio nei confronti del dott. e della Parte_2
compagnia assicurativa . Controparte_6
Si costituiva quest'ultima con comparsa depositata il 9.06.2014 deducendo l'infondatezza della domanda di garanzia nonché, nel merito, della domanda attorea, chiedendone l'integrale rigetto, con vittoria di spese.
Con comparse depositate in data 9.06.2014 si costituivano, quali interventori volontari gli avv.ti GI LI e UC Santonianni i quali, nell'aderire integralmente alle difese della parte attrice, chiedevano accertarsi il proprio diritto al pagamento delle competenze asseritamente maturate per l'assistenza legale prestata alla nel corso di un giudizio penale che assumevano essere stato CP_1
instaurato per i medesimi fatti di causa, nonché in relazione all'assistenza per la procedura di mediazione obbligatoria prodromica alla proposizione dell'odierna domanda. Con vittoria di spese di lite.
Con comparsa depositata in data 23.12.2015 si costituiva il dott. , Parte_2 eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione;
impugnava nel merito l'avverso dedotto chiedendo il rigetto integrale della domanda nonché di essere autorizzato alla chiamata in garanzia delle compagnie e Controparte_19 [...]
dalle quali intendeva essere garantito e mallevato da ogni Controparte_8 effetto pregiudizievole del giudizio.
13 Con comparsa depositata il 11.02.2016 si costituiva quale interventore volontario adesivo dipendente delle ragioni attoree il SI. , padre della Parte_1
piccola chiedendo l'accoglimento della domanda proposta Parte_4 in via principale, con vittoria di spese di lite.
Successivamente, con nuova comparsa depositata in data 24.05.2018, Pt_1
nel ribadire l'adesione alle difese di parte attrice, spiegava autonoma
[...]
domanda risarcitoria per i danni asseritamente patiti in conseguenza dei fatti di causa, sia iure proprio che iure hereditatis in conseguenza dell'exitus della piccola
Con vittoria di spese. Persona_8
All'udienza del 29.09.2016 il Giudice formulava una offerta ex art. 185 bis c.p.c. indicando la somma di € 200.000,00 da pagarsi esclusivamente da parte della
[...]
in ragione della franchigia aggregata di cui alla polizza Parte_5
ITOMM09B0026.
Dopo una serie di rinvii, respinta la proposta conciliativa all'udienza del
24.05.2018, la causa veniva rinviata all'udienza di trattazione del 13.12.2018 previa autorizzazione alla chiamata in causa delle compagnie assicurative CP_9 ed . Controparte_8
Con comparse depositate in data 2.05.2018 si costituivano in ed CP_13 CP_12
chiamate in causa da , le quali Controparte_8 Parte_2 deducevano l'inoperatività della garanzia azionata nonché l'infondatezza della domanda di manleva, l'intervenuta prescrizione della domanda attorea e la sua infondatezza chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., disposta CTU medica, all'udienza del 24/5/21 il Giudice introitava la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Con la sentenza n. 7704/2021 pubblicata il 24/09/2021, il Tribunale di Napoli,
Sezione VIII civile, disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione spiegata dal dott.
14 (stante la circostanza documentata che parte attrice vi aveva Pt_2
tempestivamente provveduto -cfr. verbale di mediazione presso la Camera di
Commercio di Napoli del 15 maggio 2012, in produzione parte attrice); dichiarata l'inammissibilità degli interventi degli avv.ti GI LI e
UC OI;
dichiarata ammissibile l'autonoma domanda risarcitoria introdotta da Pt_1
(cfr. con nuova comparsa depositata in data 24.05.2018 rispetto a quella
[...]
depositata in data 11.02.2016) poiché antecedente al termine di cui all'art. 183 c. 6
n. 2 cpc e tempestive le produzioni documentali dal medesimo depositate;
riconosciuto il difetto di titolarità passiva del dott. , chiamato in Controparte_16
giudizio quale direttore della struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia del
P.O. SS collocato in quiescenza per sopraggiunti limiti di età a far CP_16
data dal 31.12.2009 (in epoca antecedente ai fatti per cui è lite); correttamente instaurato il contraddittorio, a seguito di chiamata in causa da parte dell' , con il dott. , regolarmente Parte_5 Parte_2
costituitosi nella qualità di effettivo responsabile p.t. dell' Controparte_20
all'epoca dei fatti di causa, così provvedeva:
[...]
“
1. rigetta la domanda attorea;
2. rigetta la domanda di 3. dichiara Parte_1
inammissibili le domande di GI LI e UC OI;
4. compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti costituite;
5. nulla per le spese nei confronti di;
6. pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice”; Controparte_16 in ragione del seguente iter logico- motivazionale: considerato che, oltre alle risultanze documentali versate in atti, deve darsi particolare rilevanza alla consulenza tecnica espletata dai periti (DI- Persona_9
Chirurgo - Specialista in medicina legale) e (Professore emerito di Persona_10 ginecologia e ostretricia), avendo essa carattere di completezza argomentativa e linearità logica (…) tale da essere ritenuta attendibile negli esiti da questo Giudice.
(..) la perizia ha chiarito, tenendo conto anche delle osservazioni delle parti a mezzo dei propri consulenti tecnici (…) che “la causa del decesso della neonata Persona_8
è attribuibile ad una grave asfissia neonatale da sindrome da aspirazione di meconio
(MAS), complicata da pneumotorace, ipertensione polmonare persistente e sepsi (cfr.
15 perizia tecnica pag. 49); nel corso dei due ricoveri della Sig.ra Controparte_1 presso l'U.O.C. di e Ostetricia dell di Napoli fu CP_16 Controparte_16 diagnosticato un oligoidramnios di lieve entità e messa in atto la doverosa e attenta sorveglianza antepartum del benessere fetale, raccomandata nei casi di oligoidramnios
“idiopatico” ovvero “isolato, cioè senza patologie materne o fetali associate, condizione che non comporta cattivo outcome perinatale (cfr. perizia tecnica pag. 49); risulta palese che dai ripetuti riscontri cardiotocografici, ecografici e Doppler flussimetrici effettuati, dal punteggio di AR e dai quadri isto-patologici del timo e del surrene (..), che non vi furono insufficienza placentare e/o ipossia/asfissia fetale cui poter correlare causalmente la MAS verificatasi.
Pertanto, non vi era indicazione alla esecuzione del taglio cesareo prima di quando esso fu effettuato, allorché si manifestarono decelerazioni variabili tipiche non gravi, in assenza di un inizio di travaglio conclamato (cfr. perizia tecnica pag. 49-50); la MAS fu quindi determinata con elevata probabilità da causa non ipossica, riconducibile verosimilmente ad infiammazione intramniotica e sistemica fetale indotta dal meconio, condizione che, a tutt'oggi, non è ancora diagnosticabile prima del parto (cfr. perizia tecnica pag. 50); Contro la nel caso di specie, era non prevedibile prima della nascita e quindi non evitabile con l'ordinaria diligenza, considerando sia l'impossibilità di poter riscontrare la presenza del liquido amniotico tinto di meconio prima del parto (essendo il sacco amniotico integro) sia l'assenza di alterazioni cardiotocografiche e la normalità degli altri parametri di valutazione del benessere fetale fino al mattino del 23.09.2010 (cfr. perizia tecnica pag.
Contro
CP_2 50); i sintomi della i manifestarono presso il ben nove ore dopo la nascita della Contro piccola La fu complicata da pneumotorace, ipertensione Persona_8 polmonare persistente e sepsi neonatale, determinando il rapido exitus della neonata (..) nonostante l'appropriatezza e l'intensità delle cure che le furono prestate presso la T.I.N. dell' di Napoli. (…) l'esclusione della sussistenza di Controparte_16 ipossia/asfissia SInificativa fetale esclude ogni addebito di responsabilità professionale per azioni o omissioni a carico dei sanitari che ebbero in cura la SI.ra nel Controparte_1 corso dei suoi due ricoveri presso la U.O.C. di Ginecologia ed Ostetricia dell' CP_16
di Napoli, il cui operato fu appropriato in relazione al caso clinico e
[...]
16 osservante delle linee guida (cfr. perizia tecnica pag. 50).
Risulta dunque non raggiunta la prova di un nesso di causalità tra i danni lamentati in questa sede da parte attrice e la condotta dei sanitari convenuti. Né può essere valutato in senso inverso quanto dedotto dai consulenti tecnici di parte attrice, i quali rilevano “la completa dissonanza sia a livello degli studi degli atti che a livello delle conclusioni a cui giunge la consulenza tecnica svolta in ambito penale e depositata in atti”, che riconosce
“un nesso causale tra la condotta dei sanitari che monitorarono la gestante e la morte della neonata in quanto era necessario adire più precocemente all'esecuzione del taglio cesareo
(T.C.) viste le numerose decelerazioni variabili e le condizioni di oligoidramnios” (cfr. perizia tecnica pag. 65) E' stato infatti chiarito in perizia come detta consulenza sia da ritenersi inficiata “nei contenuti e nelle conclusioni in seguito all'audizione degli stessi consulenti del P.M. disposta dal GIP, al fine di meglio chiarire le circostanze del decesso della neonata (cfr. perizia tecnica pag. 65). Persona_1
Peraltro deve osservarsi che, come evidenziato anche in perizia, gli elementi “insufficienti e contraddittori” acquisiti nel corso dell'escussione dei succitati consulenti in relazione alla ricostruzione del nesso causale, consistiti nell' incertezza sulla reale efficacia condizionante della condotta assunta dai sanitari imputati durante la fase di competenza ostetrica nella produzione dell'evento, hanno comportato la dichiarazione del non luogo a procedere nei loro confronti (cfr. Proc. n. 2576/12 RG. GIP, Sent. n. 1486/13 Tribunale di Napoli
Ufficio GIP). In conclusione, può affermarsi che la morte della neonata Persona_8
è attribuibile ad una sindrome da aspirazione di meconio (MAS), complicata da
[...] pneumotorace, ipertensione polmonare persistente e sepsi neonatale, sul cui inizio ed evoluzione certamente non ha inciso l'assistenza ostetrica prestata.
Il danno lamentato non è causalmente imputabile a condotta omissiva o commissiva da parte dei sanitari che ebbero in cura la nel corso dei due ricoveri presso CP_1
l' di Napoli, avendo essi tenuto un comportamento clinico Controparte_16 conforme alle necessità del caso concreto, conforme alle raccomandazioni previste dalle linee guida adeguate alla specificità del caso e alle buone pratiche clinico-assistenziali accreditate dalla comunità scientifica (cfr. perizia tecnica pag. 70).
GIUDIZIO DI APPELLO
17 Con atto notificato via PEC il 22/10/2021, proponeva Parte_1
impugnazione avverso la prefatta sentenza chiedendone l'integrale riforma.
Iscritta la causa a ruolo al r.g.c. n. 4324/2021, la prima udienza di comparizione delle parti veniva rinviata d'ufficio all' 08/02/2022.
In data 22/12/2021 si costituiva concludendo per il rigetto Controparte_19
dell'appello e l'accoglimento di tutte le difese e le eccezioni proposte.
In data 31/01/2022 si costituiva , la quale chiedeva il rigetto Controparte_23
dell'appello e l'accoglimento delle seguenti conclusioni; accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di nel presente CP_6
giudizio e della titolarità giuridica passiva rispetto alla domanda di manleva della
, per i motivi di cui agli atti del primo grado e qui ribaditi;
Parte_5 accertare e dichiarare la non tenuta a manlevare la CP_6 Parte_5
anche in ragione degli art. 18 e 20 della polizza ITOMM09B0026 e respingere ogni richiesta avanzata dall' nei confronti della concludente Compagnia nella Pt_6 presente fase;
accertare e dichiarare la effettività ed efficacia della franchigia fissa di € 100.000,00 per sinistro nonché di quella aggregata per l'anno 2010 pari ad € 2.000.000,00 di cui alla polizza ITOMM09B0026 e dichiarare la non tenuta alla manleva CP_6
della ; Parte_5 in subordine limitare ogni obbligo di manleva alla sola quota di competenza della
. Controparte_3
Condannare l'appellante, alla rifusione delle spese diritti ed onorari per il doppio grado di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A”.
In data 31/01/2022 si costituiva , la quale Controparte_8 concludeva: per la riunione del presente procedimento a quello pendente avanti lo stesso Ufficio giudiziario promosso dalla SI.ra contro i Controparte_1
medesimi appellati e avverso la medesima Sentenza Tribunale di Napoli n.
7704/2021;
18 rigettare l'appello proposto in quanto inammissibile ex art. 348-bis c.p.c.
Nel merito: respingere ogni domanda ex adverso formulata e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Napoli
n. 7704 del 24.9.2021, con la rifusione delle spese di lite.
In subordine, nel merito: nell' ipotesi di riforma, anche parziale della Sentenza
Tribunale di Napoli n. 7704/2021, respingere ogni domanda avanzata od estesa nei confronti di per intervenuta prescrizione, con la Controparte_8
rifusione delle spese di lite.
In ulteriore subordine, nel caso venisse dichiarata l'operatività della garanzia assicurativa per la tutela giudiziaria prestata da limitare l'impegno della CP_8
compagnia alle spese legali entro il massimale al netto della franchigia e dello scoperto – a secondo rischio – ovvero in eccedenza rispetto a quanto fosse tenuta a pagare quale assicuratore per la RC professionale anche ai sensi CP_9
dell'art. 1917 c.c., respinte le avverse superiori richieste.
In via istruttoria: si opponeva all'ammissione della richiesta rinnovazione di CTU per i motivi dedotti in narrativa”.
In data 01/02/2022 si costituiva , il quale rassegnava le seguenti Parte_2
conclusioni:” 1. dichiarare inammissibile in rito, ai sensi e per gli effetti degli art. 342 e 348 c.p.c., l'appello interposto dal SI. avverso la sentenza n. Parte_1
7704/2021 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 24.9.2021;
2. in subordine, nel merito, rigettare integralmente l'atto di appello avversario perché palesemente infondato in fatto e in diritto;
3. in subordine, dichiarare prescritte nei confronti dell'appellato tutte le pretese risarcitorie fatte valere dall'appellante o quelle fatte valere iure proprio;
in ogni caso, dichiarare nuove e tardive quelle fatte valere nella qualità di erede;
4. in subordine, accogliere la domanda di garanzia e di manleva formulata in primo grado nei confronti di e di , Controparte_9 Controparte_8 entrambe in persona del legale rappresentante pro tempore ed in forza dei rispettivi contratti di garanzia;
per l'effetto condannare le stesse, in virtù delle disposizioni di polizza, a pagare direttamente in favore dell'appellante o di
19 chiunque altro sarà deciso, tutte quelle somme, ivi inclusi interessi, rivalutazione monetaria, spese di causa ecc.; in subordine, tenere indenne e manlevare il dott. di tutte quelle somme, Pt_2 ivi incluse interessi, rivalutazione monetaria e spese di causa che fosse tenuta a pagare nei confronti della parte LL;
5. condannare e/o in persona del legale CP_9 Controparte_8
rappresentante p.t., per i motivi sopra esposti, a pagare e rifondere il dott. Pt_2
di tutte le spese da questo sostenute;
6. in subordine, in forza della spiegata condizionata azione di regresso, condannare la Struttura LL a rivalere il dott. CP_24 Controparte_3
di tutte quelle somme che il DI fosse tenuto a pagare in caso di Pt_2 accoglimento della domanda attorea per capitale, interessi, rivalutazione e spese di lite e comunque per ogni conseguenza economica legata alla presente lite;
7. in via subordinata, ridurre il risarcimento richiesto,
8. con vittoria di spese e compensi, con attribuzione al procuratore anticipatario”.
In data 16/02/2022 si costituiva la , che così concludeva : Controparte_3
”In via preliminare dichiarare l'Atto di Appello Inammissibile e comunque rilevare la non integrità del contraddittorio;
- rigettare l'appello in quanto totalmente infondato, in fatto e in diritto, con conferma integrale della sentenza di primo grado n. 7704/21 e condanna di parte appellante al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio;
- in subordine nell'ipotesi in cui venisse ravvisata una qualsivoglia responsabilità, Contr anche parziale o solidale dell'LL dichiarare l'operatività della garanzia di cui alla polizza assicurativa n. ITOMM09B0026 e per l'effetto condannare la
[...]
Cont
a manlevare la ed a corrispondere tutte le somme Controparte_25
che per sorta, spese ed accessori quest'ultima dovesse andare soccombente.
Condannare, in ogni caso, parte appellante al pagamento delle spese diritti ed onorari per il doppio grado di giudizio”.
Avverso la medesima sentenza, con atto notificato il 22/10/2021, proponeva
20 appello chiedendone la riforma alla stregua dei cinque Controparte_1
motivi di appello che saranno oggetto di successiva disamina.
Il procedimento veniva incardinato al n. R.G. 4382/2021.
In data 21/11/2022, sussistendo presupposti di connessione soggettiva ed oggettiva, veniva disposta la riunione del fascicolo 4382/2021 al 4324/2021, più risalente.
Si giungeva all'udienza della precisazione delle conclusioni in data 05/07/2024, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tutto quanto fin qui anteposto in via preliminare, in rito, occorre rammentare che allorquando vengano introdotti una pluralità di impugnazioni avverso la medesima sentenza, sarà considerato gravame principale quello per primo notificato ovvero, a parità di notifiche, quello per prima iscritto a Ruolo. Nel caso di specie è da considerarsi principale l'appello proposto da Parte_1 ed incidentale quello introdotto dalla SI.ra atteso che, nonostante siano CP_26
stati introdotti con un atto notificato il medesimo giorno, il primo risulta iscritto con un numero di Ruolo generale più risalente.
Sempre in rito occorre rilevare che, non si ravvisano gli estremi della violazione dell'articolo 342 cpc, come novellato nel 2012, avendo l'appellante individuato in modo chiaro ed esauriente la materia del contendere devoluta al giudice di appello atteso che le censure in esso contenute hanno investito puntualmente il
"decisum" di primo grado, con specificazione dei motivi per i quali la decisione impugnata è stata intesa come erronea e da riformare, tale che le argomentazioni dell'appellante sono state contrapposte a quelle sviluppate dal Tribunale a fondamento della sua decisione.
La Corte di legittimità ha ripetutamente osservato (cfr., tra le tante, Cass n.
359/2005, e, successivamente, anche SU n. 7074/2017) che "Il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali,
21 secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità
Né è configurabile il vizio di omessa pronuncia sull'eccezione ex art 348 bis cpc.
Difatti il giudizio de quo è stato rinviato dapprima per la trattazione, poi per la precisazione delle conclusioni (e di seguito più volte rinviato) per ragioni di ruolo, precludendo l'invocata declaratoria d'inammissibilità atteso che, la facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché essa va negata ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350 cpc (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14696 del 19 luglio 2016).
Con riferimento all'esame nel merito dei
MOTIVI DI APPELLO
Per ragioni di ordine logico giuridico merita di essere trattato preliminarmente il primo motivo dell'appello incidentale di laddove censura Controparte_27
l'erroneità della decisione nella parte in cui ha aderito alla relazione nulla e/o annullabile del collegio peritale senza considerare che quest'ultimo NON aveva indagato l'ambito neonatale della vicenda, ritenendo che il comportamento dei neonatologi non rientrasse nei quesiti posti dal GU atteso che nell'atto introduttivo erano stati dedotti ed allegati specificamente solo i fatti di competenza ostetrica con esclusione di ogni accertamento riguardante l'assistenza postpartum e neonatale”; al contrario doveva costituire oggetto d'indagine l'intera vicenda clinica occorsa alla SI.ra e CP_1
22 alla piccola , dal momento del parto (comprensivo della fase del Persona_1
travaglio) al momento dell'espulsione compresa l'assistenza prestata alla nascita e nelle ore immediatamente successive alla neonata atteso che l'evento lesivo è consistito nel decesso di quest'ultima.
Il motivo è infondato.
Invero l'atto introduttivo in primo grado ha circoscritto la condotta censurabile nel caso di specie in quella già evidenziata nel procedimento penale intentato contro i come di seguito descritta nel Controparte_28 capo d'imputazione di cui al decreto di citazione a giudizio: del reato previsto e punito degli articoli 113 589 codice penale perché, nella qualità di medici che presso il presidio ospedaliero seguirono il Controparte_29 travaglio di parto della SInora dal giorno 13 settembre 2010 al 23 Controparte_30 settembre 2010 per colpa, consistita in negligenza, imperizia ed imprudenza in particolare nell'aver adottato un atteggiamento diagnostico e terapeutico carente nel controllo del benessere fetale affidandosi esclusivamente ai controlli cardiotocografici, omettendo di praticare un profilo biofisico fetale (test di MA) e omettendo di monitora(rlo) con cardiotocografia durante il travaglio, pratiche diagnostiche che avrebbero consentito ai sanitari di decidere di praticare tempestivamente il taglio cesareo (..) che avrebbe evitato la complicanza asfittica del feto, creavano le condizioni per il verificarsi del decesso della piccola avvenuta presso il presidio ospedaliero Persona_11
in data 25 settembre 2010, due giorni dopo il parto in CP_16 Controparte_3 seguito ha distress respiratorio secondario alla sindrome da aspirazione di meconio.
In Napoli dal 13 settembre 2010 al 23 settembre 2010 evento avvenuto il 25 settembre
2010.
A ben vedere nessuna censura è stata sollevata con riguardo alla fase post- natale.
Ed infatti i CTU penali interpellati sulla totalità della vicenda “nascita e successivi eventi che portarono alla morte di così come si è verificata hic ed Persona_1
nunc” evidenziavano che: quanto alla fase 3 di competenza neonatologica compresa tra le 10:30 del 23/09/2010 e le 01:00 del 25/09/2010 si escludeva(no) la sussistenza di profili di responsabilità a carico dei sanitari (cfr. CTU penale in atti)
23 Di conseguenza, nel giudizio in parola, parte attorea ha circoscritto la causa petendi alle sole condotte aventi rilievo penale ovvero l'assistenza medica nella fase pre e post partum senza censurare alcun che con riguardo alla fase di competenza neonatologica, sicché esattamente i CTU civili hanno limitato la loro indagine a quanto precisato nell'atto introduttivo del giudizio.
Orbene, non ignora questa Corte l'orientamento di legittimità (cfr. Cass. civ., 23 aprile 2024, n. 10901) secondo cui « non costituisce inammissibile mutamento della domanda la circostanza che l'attore, dopo avere allegato nell'atto introduttivo che l'errore del sanitario sia consistito nell'imperita esecuzione di un intervento chirurgico, nel concludere alleghi, invece, che l'errore sia consistito nell'inadeguata assistenza postoperatoria, dovendosi considerare il fatto costitutivo, idoneo a delimitare l'ambito dell'indagine, nella sua essenzialità materiale, senza che le specificazioni della condotta, inizialmente indicate dall'attore, possano avere portata preclusiva, stante l'ineSIibilità dell'individuazione ex ante di specifici elementi tecnico-scientifici, di norma acquisibili solo all'esito dell'istruttoria e dell'espletamento di una CTU ». (In tale prospettiva anche anche Cassazione civile sez. III, 15/03/2024, n.7074 secondo cui: In tema di responsabilità della struttura sanitaria, la deduzione di profili di colpa diversi e ulteriori rispetto a quelli originariamente allegati, fondati su circostanze emerse all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, non integra domanda nuova, poiché non determina alcun mutamento della causa petendi e dell'ambito dell'indagine processuale, non potendo attribuirsi portata preclusiva, in tal senso, alle specificazioni della condotta inizialmente operate dall'attore, il cui onere di allegazione dev'essere rapportato alle informazioni accessibili e alle cognizioni tecnico-scientifiche da lui eSIibili, senza imporgli di enucleare specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conoscibili soltanto dagli esperti del settore. (Nella specie - relativa alla responsabilità per la tardiva esecuzione del parto cesareo, che aveva determinato la morte di una neonata venuta alla luce in condizioni di grave insufficienza respiratoria - la S.C. ha escluso che la deduzione, negli atti conclusionali, di fatti di inadempimento emersi all'esito della c.t.u. - quali il malfunzionamento dell'apparecchio cardiotocografico e l'omessa aspirazione del meconio dopo la nascita - integrasse un mutamento del titolo della domanda rispetto all'iniziale allegazione della colpa dei sanitari nei termini di omessa effettuazione dei dovuti controlli
24 nella fase antecedente al parto).
Nel caso in esame il fatto costitutivo, idoneo a delimitare l'ambito dell'indagine, nella sua essenzialità materiale è costituito dalla morte della neonata durante la fase pre e post partum, sicché non è possibile ampliare la domanda fino a ricomprendere il presunto inadempimento anche dei sanitari del reparto di neonatologia, mai neppure lontanamente indicato o specificato da parte attorea come censurabile.
Infatti, nella sentenza sopra richiamata del 15/03/2024, n.7074 è stato ritenuto che il malfunzionamento di un macchinario utile per monitorare il benessere fetale fosse ricompreso nella domanda di risarcimento per morte del neonato laddove inizialmente essa era stata ricondotta alla negligenza ed imperizia dei sanitari.
A tal proposito occorre evidenziare che il malfunzionamento censurato riguardava comunque la fase del travaglio-parto-nascita, specificamente connotata sia sotto il profilo temporale che spaziale (reparto di ostetricia: sala parto), mentre nel caso in esame il ricovero della piccola presso il reparto di Terapia intensiva Persona_1
neonatale riguarda la fase ulteriore ed ultronea rispetto alla nascita dalla quale differisce non solo sotto il profilo spaziale e temporale (diversità del reparto) ma anche soggettivo di coloro che sono ritenuti responsabili (neonatologi in luogo di ginecologi ed ostetrici). Questo perché, dalla lettura degli atti emerge come le condotte colpose e negligenti dei sanitari convenuti sono state traslate dalle risultanze della CTU in sede penale che aveva escluso qualsivoglia responsabilità ascrivibile al reparto di neonatologia.
Meritano di essere trattati congiuntamente l'unico motivo dell'appello principale ed il quinto motivo dell'appello incidentale attenendo entrambi alla verifica del nesso causale tra condotta dei sanitari convenuti e l'evento morte della piccola così come è avvenuta, laddove: Persona_1
col primo l'appellante censura la sentenza gravata laddove ha escluso la responsabilità dei convenuti e dei terzi chiamati in causa, fondando il suo convincimento sull'analisi tecnica dei CCTTUU, Prof. e dr.ssa negando che nel corso Persona_10 Persona_9 dei due ricoveri presso l'U.O.C. di Ginecologia e Ostetricia dell' Controparte_16 di Napoli si sia inverata una responsabilità dei sanitari per la cattiva gestione della
25 paziente mentre, al contrario, risulta chiaro che nel corso del primo accesso in CP_1 ospedale, il non conforme monitoraggio della paziente condusse alla errata CP_1 diagnosi di un oligoidramnios di lieve entità ed in seguito ad taglio cesareo tardivo poiché nel contempo si era già inverata la situazione ipossica ai danni della nascitura;
deduce che la condotta imperita e negligente dei sanitari consta nell'avere avuto un atteggiamento attendista affidandosi esclusivamente ai controlli cardiotocografici ed omettendo di effettuare accertamenti diagnostici come i test di
MA per valutare, secondo una pluralità di parametri, il benessere fetale.
Censura il fatto che, secondo il Giudice di prime cure, la fu determinata CP_21
con elevata probabilità da causa non ipossica, riconducibile verosimilmente ad una infiammazione intramniotica e sistemica fetale indotta dal meconio, condizione che non è ancora diagnosticabile prima del parto (pag. 16 della sentenza e pag. 50 della perizia tecnica dei CCTTUU).
Col quinto motivo dell'appello incidentale rubricato Violazione degli artt. 115 e 116
c.p.c. –Arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie – violazione e falsa applicazione art. 1176 c.c., artt. 61-62-194 c.p.c.; contraddittoria e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia laddove il Giudice di prime cure erroneamente ha ritenuto che “non risulta raggiunta la prova di un nesso di causalità tra i danni lamentati in questa sede da parte attrice e la condotta dei sanitari convenuti. (…) Il danno lamentato non è causalmente imputabile alla condotta omissiva o commissiva dei sanitari che ebbero in cura la nel corso dei due ricoveri presso l' CP_1 CP_16 di Napoli”.
[...]
I motivi sono infondati.
Invero nella sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal GIP del Tribunale di
Napoli il 14/06/13 si legge che, a chiarimento delle contraddittorietà presenti nella
CTU gli ausiliari della PR Prof.ri , e Persona_12 Per_13 Per_14 Persona_15
(Proc. Pen. n. 49272/2020 RGNR) sono stati escussi i consulenti del pubblico ministero. L'escussione ha messo in luce numerosi profili di contraddittorietà in ordine alla valutazione della condotta che i sanitari hanno assunto nella fase di competenza ostetrica compresa tra le 16:00 del 19 9 2010 e le 13:00 del 22/09/2010 orario di induzione
26 del parto mediante Propess.
Si è chiarito che con un giudizio ex ante non vi erano elementi che potevano far presumere una sofferenza acuta fetale essendo essa in detta fase “latente” e che sulla scorta degli accertamenti “rassicuranti”, così come definiti dagli stessi consulenti, non vi era una sicura indicazione per l'effettuazione del test di MA che invece avrebbe evidenziato una sofferenza cronica. Tuttavia tale valutazione non poteva essere effettuata e che solo le circostanze ulteriori hanno evidenziato ex post
Quanto alla fase di competenza ostetrica il GIP ha evidenziato che:
“nel corso dell'escussione è stato affermato che il Propess prescritto il 22 settembre 2009 non è un farmaco che produce il travaglio ma induce il travaglio;
(..) la mattina del 23 settembre 2010 si era avuto solo un inizio di dilatazione;
(..) la borsa era ancora integra;
(..) il tracciato non era di sofferenza acuta;
(..) le contrazioni rilevate il 23 settembre 2010 erano poco valide atteso che ci vogliono 300 contrazioni per avere un inizio del travaglio;
ed ancora che la inalazione da meconio è ancora una condizione difficile da trattare;
(..) secondo molti l'inalazione di meconio non avviene in utero ma al momento del parto o in prossimità del parto e di questo l'ostetrico non ha contezza a meno che non vada a guardare il liquido amniotico sennò come fa;
(..) nel caso di specie la borsa integra non ha consentito di desumere la presenza di meconio;
(..) il tracciato delle ore 7,22 non era un tracciato di sofferenza acuta tanto che poteva essere portata ancora avanti;
(..) ci troviamo di fronte ad una diagnosi non perfettamente semplice;
(..) in terapia intensiva i controlli svolti sulla bambina erano sostanzialmente negativi”
Pertanto, secondo il GIP gli ausiliari del PM con i chiarimenti resi “hanno messo in luce circostanze concrete: tracciato alle 07:22 del 23 settembre 2009 da cui non emergeva una sofferenza acuta del bambino;
borsa integra;
buone condizioni alla nascita;
nonché tutte quelle in precedenza richiamate che impediscono di ricollegare, secondo un giudizio di alta probabilità razionale e credibilità logica, all'assenza di tracciati nella notte che precede il parto e alla mancata effettuazione del test di MA (che all'epoca non faceva neanche parte dei protocolli standardizzati) l'evento letale occorso alla neonata”.
In tale prospettiva il Giudice penale ha ritenuto NON provato il nesso di causalità tra le condotte omissive (assenza di tracciati nella notte che precede il parto e mancata effettuazione del test di MA) e l'evento : morte della neonata, sicché alla luce di
27 un giudizio controfattuale ha escluso la responsabilità dei sanitari.
Invero, onde accertare il nesso di causalità tra la condotta omissiva colposa addebitata al sanitario e l'evento letale, occorre verificare se, ipotizzando come realizzata la condotta doverosa omessa, l'evento lesivo sarebbe stato evitato al di là di ogni ragionevole dubbio. La verifica va compiuta alla luce dei criteri dettati dalle sezioni Unite della Corte di legittimità in base ai quali, nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca SInificativamente posteriore o con minore intensità lesiva [cfr.
Cass.pen. Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, e Cassazione penale sez. IV,
14/03/2024, n.17678, Cassazione penale sez. V, 27/09/2023, n.785) ciò in ragione dello stretto legame con l'eSIenza di preservare, in ambito penalistico, oltre ai caratteri di tassatività e determinatezza della fattispecie di reato (art. 25 Cost.), il principio di non colpevolezza dell'accusato (art. 27 Cost.), per cui la condanna può seguire solo ove l'ipotesi accusatoria risulti fondata oltre ogni ragionevole dubbio.
Diversamente, nell'ambito della responsabilità civile, atteso che (cfr. Cass., S.U. n.
76/2008 Cass., 16 ottobre 2007, n. 21619) il paziente che agisce per ottenere il risarcimento del danno è tenuto a dimostrare, oltre alla fonte del suo credito
(contratto o contatto sociale), il nesso eziologico secondo il criterio del "più probabile che non" tra la condotta del medico e il danno lamentato, gravando invece sul professionista provare - come alternativa all'esatto adempimento (cioè all'esecuzione della prestazione con la diligenza, la prudenza e la perizia richieste nel caso concreto)- che l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) sia dipeso da una causa a lui non imputabile (cfr. Corte appello Palermo sez. II, 04/09/2023,
n.1502).
Ebbene, nel caso in esame, provato il titolo del rapporto contrattuale instauratosi
28 tra la paziente e la struttura sanitaria, non ha trovato conferma il nesso eziologico tra la condotta colposa asseritamente omessa e l'evento danno così come si è verificato hic et nunc.
Invero, affermano i CTU che : “il danno lamentato non è causalmente imputabile alla condotta omissiva o commissiva da parte dei sanitari che ebbero in cura la Sig.ra CP_1 nel corso dei due ricoveri presso l' di Napoli, avendo essi tenuto Controparte_16 un comportamento clinico conforme alle necessità del caso concreto, (..)alle raccomandazioni previste dalla linee guida adeguate alla specificità del caso e alle buone pratiche clinico-assistenziali accreditate dalla comunità scientifica.
La morte della neonata è attribuibile ad una sindrome da aspirazione Persona_8 di meconio (M.A.S.), complicata da pneumotorace, ipertensione polmonare persistente e sepsi neonatale, sul cui inizio ed evoluzione certamente non ha inciso l'assistenza ostetrica prestata. Infatti, durante i due ricoveri della Sig.ra fu messa in atto CP_1
l'appropriata e attenta sorveglianza antepartum del benessere fetale, raccomandata nei casi di oligoidramnios, che fino al 22.09.2010 non evidenziò alcun segnale d'allarme rilevatore di una condizione di insufficienza placentare e/o di ipossia/asfissia fetale, cui poter correlare la MAS verificatasi. Pertanto, non vi era indicazione alla esecuzione di un taglio cesareo, che fu opportunatamente effettuato la mattina del 23.09.2010, al riscontro di due tracciati cardiotocografici con decelerazioni variabili tipiche non gravi, però con una buona variabilità (5 bpm), segno di una ipossia transitoria a lenta evoluzione, con rischio comunque molto basso di asfissia fetale imminente, nonostante la presenza di decelerazioni variabili reiterate.
Essendo palese l'insussistenza di una SInificativa ipossia/asfissia cronica o acuta (come confermato anche dall'indice di AR e dai quadri isto-patologici del timo e del surrene della neonata), è più che verosimile che la MAS sia ascrivibile con elevata probabilità alla combinazione di effetti infiammatori intramniotici e sistemici fetali indotti dal meconio deglutito dal feto, che hanno efficacia causativa nello sviluppo ed evoluzione della MAS nei numerosi feti esposti al liquido amniotico tinto in verde, in cui non vi è evidenza di sofferenza asfittica perinatale. Detta evenienza, che è non prevedibile e non prevenibile, è supportata da recenti evidenze sperimentali e cliniche sempre più consistenti, autorevoli e condivise dalla comunità scientifica internazionale.(…) Né si può affermare, con giudizio
29 controfattuale di tipo prognostico-ipotetico, che un comportamento diverso da parte dei ginecologi, ritenuto dai consulenti di parte attorea doveroso e omesso (esecuzione più precoce del taglio cesareo), sarebbe stato in grado, con serie e apprezzabili probabilità di successo, di evitare o ridurre il danno, stante la sussistenza di una etiologia infiammatoria Contro della evento che è non prevedibile, non prevenibile e non diagnosticabile prima della nascita, anche in considerazione dell'impossibilità, nel caso di specie, di riscontrare la presenza del liquido amniotico tinto di meconio prima del parto, essendo il sacco amniotico integro.
Contro
La è infatti prevedibile e quindi evitabile in pre- o intra-partum solo nei neonati con liquido amniotico tinto in verde, in cui vi è evidenza di ipossia/asfissia antepartum e/o intrapartum, condizione questa che non sussisteva nel caso che ci occupa.(…)
L'appropriata e attenta sorveglianza del benessere fetale sia ante-partum che all'inizio del travaglio e la corretta interpretazione dei risultati oltre che l'imprevedibilità e la Contro inevitabilità della scludono la sussistenza di condotta colposa da parte dei ginecologi che ebbero in cura la Sig.ra nel produrre il danno (..) la cui condotta non è stata CP_1 la causa del danno secondo il criterio del “più probabile che non” ovvero della
“preponderanza dell'evidenza”.
A conferma di quanto sopra le dichiarazioni rese dai CTU penali: Ed infatti scrive il Gip (dichiarazioni prof. ): la sindrome da aspirazione del meconio si è avuta CP_17 nei bronchi e si è verificata prima che nascesse cioè nelle ultime ore che precedevano la nascita;
il 18 settembre 2010 all'atto del ricovero la SInora è stata sottoposta a CP_1 degli accertamenti opportuni, cioè quelli che sono ritenuti più validi per valutare se il bambino era in buona salute;
i tracciati erano rassicuranti e non imponevano l'immediato intervento del sanitario per tirare fuori il bambino, tuttavia la cardiotocografia non ci dice il momento in cui dal benessere si passa al malessere (cfr. dichiarazioni del professor
pagina 8 e 9). CP_17
Ed ancora “la riduzione del liquido amniotico non era tale da compromettere l'attività cardiaca del bambino cioè da alterare la cardiotocografia che poi è l'unica metodica di cui disponiamo per valutare il benessere o la compromissione del bambino (…) il peso del bambino alla nascita (kg 3,300,) era tale da non configurare una compromissione placentare dagli esami clinici svolti non risultava un difetto di crescita fetale o altre
30 complicanze (…) la sindrome di aspirazione del meconio si è avuta nei bronchi e si è verificata prima che nascesse cioè nelle ultime ore che precedono la nascita;
l'inalazione del meconio determina l'irritazione delle vie aeree tra i bronchi e gli alveoli polmonari che non
è immediata (..) perché questo bambino è stato bene fino all'ultimo (…) si verifica(no) talvolta dopo la nascita perché il liquido amniotico contenente meconio ha un'azione ostruttiva e un'azione chimica , cioè l'irritazione determina una polmonite”
Hanno concluso i CTU penali nel senso che con un giudizio ex ante non vi erano elementi che potevano far presumere una sofferenza acuta fetale tale da imporre ai sanitari d'intervenire prontamente con un cesareo.
Orbene, alla luce delle osservazioni formulate dai CTU in sede civile se confrontate con le dichiarazioni rese dai CTU penale in sede di chiarimenti al GIP, non vi sono elementi per affermare, secondo il principio del più probabile che non che la condotta posta in essere dai ginecologi-ostetrici della struttura sanitaria
[...]
di Napoli sia stata la causa dell'evento morte della piccola CP_16 [...]
e soprattutto che, un taglio cesareo più tempestivo avrebbe evitato Persona_8
l'aspirazione del mecomio atteso che essa, in presenza di un sacco amniotico integro, è avvenuta molto probabilmente in occasione della nascita e durante il suo svolgimento.
L'esclusione del nesso di causalità tra la condotta censurata ed i danni così come lamentati è assorbente rispetto ad ogni altra censura alla sentenza gravata.
Le spese seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'appellante principale ed incidentale in solido e liquidate, tenuto conto dello scaglione delle cause di valore indeterminabile di bassa complessità, in € 6946,00 oltre spese generali iva e cpa in favore di ciascuno degli appellati .; Controparte_3 [...]
E_ Controparte_8
; in persona dei Parte_2 Controparte_9
rispettivi l.r.p.t.; sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo previsto dall'art 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 a carico dell'appellante
31 principale ed incidentale.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei ConSIlieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 7704/2021 pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 15 settembre 2021, pubblicata il 24.09.2021, notificata in pari data, pronunciata tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello principale e quello incidentale;
b) condanna l'appellante principale ed incidentale Parte_1 [...]
in solido tra loro a rifondere le spese di lite in favore degli Controparte_1 appellati .; Controparte_3 E_
;
[...] Controparte_8 Parte_2 [...]
in persona dei rispettivi l.r.p.t. che liquida per ciascuno Controparte_9 di essi in € 6946,00 oltre spese generali iva e cpa come per legge;
c) sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo previsto dall'art
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 a carico dell'appellante principale ed incidentale . Parte_1 Controparte_1
Così deciso nella Camera di ConSIlio del 08/05/2025
Il ConSIliere estensore IL Presidente dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario dott.ssa Marta Cucco. CP_31
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