Articolo 1358 del Codice civile
Articolo 1357Articolo 1359
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19 aprile 1942
Art. 1358.

(Comportamento delle parti nello stato di pendenza).

Colui che si e' obbligato o che ha alienato un diritto sotto condizione sospensiva, ovvero lo ha acquistato sotto condizione risolutiva, deve, in pendenza della condizione, comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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