Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 15/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00048/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00438/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 438 del 2024, proposto da
Michele Gallo, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Gallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri in Liquidazione, non costituito in giudizio;
nei confronti
NI TO Di AR, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 208/2024 resa dal Tribunale di Potenza in data 11.02.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 il dott. Paolo Mariano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame è stata chiesta l’ottemperanza del decreto ingiuntivo in epigrafe.
1.1. In particolare, dagli atti del giudizio emerge quanto segue:
-con sentenza n. 208 dell’11/2/2024, il Tribunale di Potenza, nel rigettare l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 235/2016, ha condannato l’intimato Consorzio (nelle more, posto in liquidazione) a pagare in favore del ricorrente le somme ivi specificate per spese di lite liquidategli quale procuratore anticipatario;
- con attestazione ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ., l’adito Tribunale ha dichiarato provvisoriamente esecutivo il predetto decreto, che risulta notificato in forma esecutiva all’Ente debitore in data 14/3/2016; parimenti notificata, in data 16/2/2024, risulta la sentenza (passata in giudicato) che ha rigettato l’opposizione e dichiarato la definitività esecutività del decreto;
- come riferito nel ricorso, detta Amministrazione risulta non aver adempiuto al richiamato precetto giurisdizionale.
2. Parte ricorrente ha quindi introdotto il presente giudizio per conseguire l’attuazione del ripetuto decreto, con la fissazione di un termine per l’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva per il caso di ulteriore inadempimento.
3. Il Consorzio di Bonifica Alta Val D’Agri in liquidazione, benché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
4. Alla camera di consiglio dell’8/1/2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Il ricorso è fondato
In rito, il Collegio osserva che ai sensi dell’art. 112, co. 2, lett. c), cod. proc. amm. è ammissibile il giudizio di ottemperanza per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 20/4/2012, n. 2334). Risulta, inoltre, rispettato tanto il termine di cui all’art. 114, co. 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto il termine di cui all’art. 87, co. 2, lett. d), e 3 del medesimo codice. E’, infine, decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, co. 1, del d.l. n. 669/1996, in quanto vi è evidenza in atti che il titolo in forma esecutiva è stato ritualmente notificato all’Ente.
Nel merito, non vi è evidenza in atti dell’intervenuto adempimento dell’obbligo di pagamento risultante dal decreto in evidenza; per cui – in applicazione dei generali criteri di riparto dell’onere della prova in materia di obbligazioni pecuniarie (cfr. Cassazione civ., sez. un., 30/10/2001, n. 13533) – deve ritenersi provato il perdurante inadempimento del Consorzio debitore sulle pretese creditorie iscritte nel titolo azionato.
Va dunque dichiarato l’obbligo di detto Ente di dare esatta ed integrale esecuzione a quanto disposto nel decreto ingiuntivo in oggetto, provvedendo al pagamento in favore di parte ricorrente delle somme ad essa spettanti in virtù di detto titolo, detratto quanto già eventualmente già corrisposto.
Parte intimata dovrà provvedere a quanto innanzi entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se anteriormente avvenuta.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, si nomina sin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Potenza, o suo delegato. Le spese per l’eventuale funzione commissariale sono poste a carico dell’Amministrazione intimata e vengono sin d’ora liquidate nella somma complessiva indicata in dispositivo.
6. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
In relazione a tale ultimo profilo, il Collegio ritiene di dover precisare che in dette spese di lite rientrano, in modo omnicomprensivo, le spese accessorie, ovverosia le spese, diritti e gli onorari relativi ad atti successivi alla sentenza azionata e funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe per quanto di ragione e, per l’effetto:
- dichiara l’obbligo del Consorzio di Bonifica Alta Val D’Agri in liquidazione di dare esecuzione al decreto in epigrafe, detratto quanto eventualmente già pagato, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in forma amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza, se anteriore;
- per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Prefetto di Potenza, o suo delegato, che provvederà nei sensi di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto decreto;
- determina in euro 580,00 (cinquecentottanta/00), oltre spese, l’importo da corrispondere a detto Commissario ad acta per l’espletamento dell’incarico, tenuto conto dei parametri percentuali di cui all’art. 2 dell’allegato n. 1 al D.M. 30/5/2002.
Condanna il Consorzio di Bonifica Alta Val D’Agri in liquidazione al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidando le stesse in euro 1.200,00 (milleduecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, tenuto conto dei parametri previsti nel D.M. 10/3/2014 n. 55.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Benedetto Nappi, Consigliere
Paolo Mariano, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Mariano | Fabio Donadono |
IL SEGRETARIO