Articolo 1185 del Codice civile
Articolo 1184Articolo 1130
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19 aprile 1942
Art. 1185.

(Pendenza del termine).

Il creditore non puo' esigere la prestazione prima della scadenza, salvo che il termine sia stabilito esclusivamente a suo favore.

Tuttavia il debitore non puo' ripetere cio' che ha pagato anticipatamente, anche se ignorava l'esistenza del termine. In questo caso pero' egli puo' ripetere, nei limiti della perdita subita, cio' di cui il creditore si e' arricchito per effetto del pagamento anticipato.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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