Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1185.
(Pendenza del termine).
Il creditore non puo' esigere la prestazione prima della scadenza, salvo che il termine sia stabilito esclusivamente a suo favore.
Tuttavia il debitore non puo' ripetere cio' che ha pagato anticipatamente, anche se ignorava l'esistenza del termine. In questo caso pero' egli puo' ripetere, nei limiti della perdita subita, cio' di cui il creditore si e' arricchito per effetto del pagamento anticipato.
(Pendenza del termine).
Il creditore non puo' esigere la prestazione prima della scadenza, salvo che il termine sia stabilito esclusivamente a suo favore.
Tuttavia il debitore non puo' ripetere cio' che ha pagato anticipatamente, anche se ignorava l'esistenza del termine. In questo caso pero' egli puo' ripetere, nei limiti della perdita subita, cio' di cui il creditore si e' arricchito per effetto del pagamento anticipato.
Commentari • 41
- 1. Inapplicabilità dell’azione di ripetizione ai rimborsi di finanziamenti soci avvenuti in violazione dell’art. 2467 c.c.Morri_Admin · https://www.osservatorio-corporate.it/ · 24 gennaio 2025 · 240.28351
Con sentenza n. 1729 del 15 ottobre 2024, la Corte d'Appello di Firenze ha statuito che è esclusa la proponibilità dell'ordinaria azione di ripetizione nel caso in cui siano stati effettuati rimborsi di finanziamenti soci in violazione dell'art. 2467 c.c., in quanto l'art. 1185 c.c. stabilisce che “il debitore non può ripetere ciò che ha pagato anticipatamente”. […]
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Giurisprudenza • 357
- 1. Trib. Taranto, sentenza 16/04/2025, n. 923Provvedimento: […] Controparte_3 dell'atto di precetto per la violazione dell'art. 1185 c.c. D) Condannare, in ogni caso, l'opposta alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.AP, - da distrarsi in favore della scrivente procuratrice che si dichiara antistataria.Leggi di più...
- art. 1186 c.c.·
- mutuo fondiario·
- notifica titolo esecutivo·
- decadenza dal beneficio del termine·
- opposizione agli atti esecutivi·
- opposizione a precetto·
- art. 615 c.p.c.·
- art. 1185 c.c.·
- inammissibilità opposizione·
- art. 617 c.p.c.