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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/12/2024, n. 6252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 6252 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 15542/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di ConSIlio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Rel.
Dott. Chantal Dameglio Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 15542/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. POLIMENO CRISTINA in virtù di procura in atti Parte_1 ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. SALZANO MARIA ROSARIA in virtù di Controparte_1 procura in atti resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: , nata a [...] il [...]. Persona_1
Collegio del 6.12.2024
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente (come da accordo depositato in data 10/10/2024):
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 4/9/2023, parte ricorrente, , adiva il Tribunale, chiedendo Parte_1 la modifica del decreto n. 878/2019, emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, poi parzialmente modificato con accordo transattivo datato 3 agosto 2022 (v. doc. 7 depositato da parte ricorrente) in punto regime di visita padre – figlia, nonché in punto contributo al mantenimento della minore posto a carico del padre. Segnatamente, parte ricorrente, in via preliminare e urgente, chiedeva disporsi che la minore potesse continuare a vivere con la madre in Torino, nonché che potesse continuare a frequentare la scuola elementare presso l'Istituto comprensivo C.so Matteotti-Rignon; chiedeva, poi, di regolamentare, in via temporanea, il regime di visite padre – minore, alla luce della residenza di quest'ultima in Torino. Nel merito, chiedeva affidarsi in via esclusiva la minore alla madre;
chiedeva, inoltre, disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento della minore pari a 350,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva, infine, valutarsi l'opportunità di disporre CTU, al fine di valutare la capacità genitoriali delle parti.
Con ordinanza del 8/9/2023, il Giudice relatore, per quanto qui interessa, autorizzava la minore a continuare a vivere insieme alla madre nel Comune di Torino, nonché Persona_1 autorizzava l'iscrizione della figlia presso la scuola elementare presso l'Istituto comprensivo C.so Matteotti-Rignon; disponeva l'immediata presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti;
mandava agli Assistenti sociali di richiedere ai Servizi Sociali incaricati relazione entro 10 giorni prima dell'udienza (fissata al 14/2/2024); fissava, inoltre, udienza al 26/9/2023 per la conferma o la revoca del provvedimento;
assegnava, infine, a parte resistente termine fino al 22/9/2023 per prendere posizione sul provvedimento.
Con memoria di costituzione depositata il 21/9/2023, si costituiva in giudizio parte resistente,
, opponendosi alle domande formulate da controparte ed eccependo, in via Controparte_1 preliminare, l'incompetenza del Tribunale di Torino. Nel merito, chiedeva fissarsi nelle forme della trattazione scritta o collegamento da remoto l'udienza del 26/9/2023; chiedeva, infine: “disporre la modifica parziale del provvedimento emesso in via d'urgenza, autorizzando la minore
[...]
a vivere insieme alla madre nel Comune di Torino fino al termine Persona_2 Parte_1 dell'anno scolastico della minore in corso, disponendo che immediatamente dopo, la madre riporti la piccola nella città di Reggio Calabria”. Persona_1
Con istanza depositata in atti in data 22/9/2023, parte ricorrente si associava alla richiesta di disporsi l'udienza del 26/9/2023 nelle forme della trattazione scritta o del collegamento da remoto.
Con decreto del 25/9/2023, il Giudice relatore, letta la comparsa di costituzione di parte resistente nonché la memoria di parte ricorrente, revocava l'udienza del 26/9/2023 e per i medesimi incombenti
– con riferimento alla sola questione relativa alla scuola frequentata dalla minore – assegnava alle parti termine fino al 4/10/2023 per il deposito di note “scritte.
Le parti provvedevano ritualmente al deposito delle note “scritte”.
Con decreto ex art. 473 bis 15 c.p.c. del 6/10/2023, il Giudice relatore, per quanto qui interessa,
“CONFERMA l'autorizzazione a che la minore , in data 20/06/2015, continui Persona_1
a vivere insieme alla madre nel Comune di Torino;
CONFERMA l'autorizzazione Parte_1 all'iscrizione della minore nata in data [...], presso la scuola Persona_1 elementare presso l'Istituto comprensivo C.so Matteotti-Rignon, al quale è iscritta per l'anno scolastico 2023/2024 e fino al termine dello stesso anno scolastico in corso;
FISSA il giorno 14.2.2024 ore 15:40 per la convocazione delle parti avanti a sè in Torino, c.so Vittorio Emanuele II n. 130, scala A, piano terra, ingresso 3, aula 8”.
Con comparsa di costituzione del 15/1/2023, parte resistente, in via preliminare e pregiudiziale, chiedeva dichiararsi inammissibile la richiesta di modifica del decreto n. 878/2019 formulata da parte ricorrente.
Nel merito, chiedeva confermarsi i provvedimenti resi dal Tribunale di Reggio Calabria con decreto 878/2019, relativamente all'affidamento congiunto;
chiedeva, poi, accogliersi il regime di vista enunciato in sede di comparsa di costituzione;
in punto mantenimento, chiedeva disporsi a carico del SI. , da oggi e sino al mese di giugno 2024, un contributo al mantenimento della minore Per_1 pari a 200,00 euro mensili, nonché, a carico della SI.ra , a partire dal mese di luglio 2024, un Pt_1 contributo al mantenimento della minore pari a 400,00 euro mensili;
chiedeva, infine, quantificarsi nella misura del 30% il contributo al mantenimento delle spese straordinarie a carico del SI.
e del 70% quello della SI.ra . Per_2 Pt_1
Con memoria ex art. 473-bis. 17 c.
1. c.p.c, parte ricorrente, contestando quanto rappresentato da parte resistente, si richiamava alle conclusioni già formulate in sede di ricorso introduttivo.
Con memoria ex art. 473-bis.17 c. 2 c.p.c., parte resistente, si richiamava a quanto già esposto con comparsa di costituzione del 15/1/2023.
In data 12/2/2024, veniva depositata in atti relazione sociale, dalla quale emergeva le necessità di continuare il percorso intrapreso.
All'udienza del 14/2/2024, sentite le parti, il Giudice si riservava.
Con ordinanza del 4/4/2024, il Giudice relatore, per quanto qui interessa, confermava la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi;
disponeva l'immediata presa in carico del nucleo da parte del Servizio di N.P.I.; prescriveva al SI. accertamenti presso il Serd.D.; rinviava all'udienza Per_1 del 16/4/2024 per il conferimento incarico C.T.U. (la quale accettava l'incarico in data 12/4/2024).
Con ordinanza del 17/4/2024, il Giudice relatore fissava udienza al 23/10/2024 per disamina C.T.U. e prosecuzione del procedimento.
Con ordinanza del 15/7/2024, il Giudice relatore, previa sospensione dei lavori peritali, fissava udienza al 24/9/2024 per la comparizione delle parti.
In data 24/9/2024, veniva depositata in atti Relazione psicologica per la minore, dalla quale si evince:
“una situazione pregressa di esposizione di a possibili relazioni e o situazioni disfunzionali”. Per_1
All'udienza del 1/10/2024, dinnanzi al G.O.P., dott.ssa Marta Isabella Formichi, le parti davano atto di aver provveduto a depositare in atti l'accordo a cui sono addivenute.
Preso atto di quanto emerso all'udienza del 1/10/2024, il Giudice relatore, con decreto del 1/10/2024, fissava termine al 14/10/2024 per il deposito di note “scritte” in sostituzione di udienza.
Le parti provvedevano ritualmente al deposito delle note “scritte”.
Con ordinanza del 18/10/2024, il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Nulla sulle spese di lite, stante il raggiungimento di un accordo tra le parti.
*** §§§§§ ***
Ritiene il Collegio di poter recepire l'accordo intervenuto tra le parti, non ostandovi ragioni di fatto e di diritto all'accoglimento dello stesso, atteso che l'accordo raggiunto garantisce il corretto esercizio della bigenitorialità della minore con ciascun genitore e gli accordi in punto economico tengono conto della situazione reddituale delle parti, così come dalle stesse rappresentate, e dei tempi di permanenza della minore con ciascun genitore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale modifica delle statuizioni del decreto n. 878/2019, emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, così provvede: DISPONE che la figlia nata a [...] il Per_3 Persona_2
20/06/2015 e domiciliata a Torino in Corso Regio Parco 17 venga affidata in via esclusiva alla madre;
DÀ ATTO che la madre continuerà a vivere con la minore nella città di Torino, dove lavora;
DÀ ATTO che la madre continuerà ad occuparsi della minore nella quotidianità;
DISPONE, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, che genitori concordino di regolare la frequentazione della minore con il padre nei seguenti termini:
- la figlia sarà iscritta a scuola dalla madre.
- entrambi i genitori possono iscrivere la figlia e permetterle di partecipare ad attività che la figlia stessa può scegliere;
- i costi delle attività extracurricolari saranno pagati dalla madre per intero e il padre contribuirà volontariamente ed eventualmente in base alle sue disponibilità economiche, finché il padre non raggiunga eventuale reddito mensile di almeno € 1500, e in tal caso saranno divise a carico della madre per il 50% e del padre per il 50%;
- se la figlia partecipa a campi estivi, i costi e gli impegni saranno pagati dalla madre per intero e il padre contribuirà volontariamente ed eventualmente in base alle sue disponibilità economiche, finché il padre non raggiunga eventuale reddito mensile di almeno € 1500, e in tal caso saranno divise a carico della madre per il 50% e del padre per il 50%.
- entro il 15 settembre di ogni anno entrambi i genitori dovranno avere una copia del calendario scolastico per adattare il calendario delle frequentazioni. I periodi di pausa o le vacanze scolastiche dovranno iniziare alla fine dell'ultimo giorno previsto di lezioni prima delle vacanze o della pausa e finire la sera prima del primo giorno di lezioni regolari dopo la vacanza o la pausa. In caso di conflitti sul “tempo” durante le vacanze, si deve osservare il calendario previsto da questo accordo.
- i contatti telefonici dovranno essere garantiti da ciascun genitore che dovrà mantenere un telefono “operativo”, cioè utile allo scopo. I contatti telefonici tra genitore e figlia non dovranno essere interrotti o controllati dall'altro genitore. La figlia può telefonare al padre in qualsiasi momento, il padre potrà telefonare o videochiamare la figlia in una finestra oraria quotidiana concordata con la madre.
- i genitori comunicheranno attraverso telefono, messaggistica whatsapp ed e-mail.
- in mancanza di diverso accordo, per un fine settimana al mese il padre potrà incontrare la figlia a Reggio Calabria ed un fine settimana al mese potrà incontrarla a Torino. I costi di viaggio e permanenza saranno a carico del genitore che si sposta.
- Per le vacanze di Natale, in mancanza di diverso accordo la figlia trascorrerà le feste di
Natale la prima settimana con la madre, la seconda settimana con il padre negli anni dispari;
la prima settimana con il padre, la seconda settimana con la madre negli anni pari.
- Per le vacanze pasquali, in mancanza di diverso accordo la figlia trascorrerà questa festa tutti gli anni con il padre.
- Per le vacanze estive, si riporta uno schema esemplificativo del sistema da adottare durante le vacanze estive (che è quello già informalmente adottato dai genitori sino ad oggi). Le settimane possono essere scambiate, secondo gli accordi presi di volta in volta dai genitori.
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 1 settimana
Madre Padre
Madre Padre
Madre
Madre
Madre
2 settimana Madre Madre Madre Madre Padre Padre Padre
Madre
Padre
Madre
Padre
Madre
Madre
Madre 3 settimana
4 settimana Padre Padre Padre Padre Padre Padre Padre
Il padre avrà la prima scelta su quale settimana di ciascun mese voglia la figlia con sé, e per esercitare il diritto di scelta dovrà fornire alla madre un calendario per l'estate entro il 15 maggio di ogni anno.
DÀ ATTO che le deduzioni fiscali per la minore saranno a favore della madre.
DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento della figlia mediante il versamento mensile di
€ 200 (somma soggetta a rivalutazione ISTAT);
DÀ ATTO che le spese per la mensa scolastica si intendono incluse nel mantenimento ordinario;
DISPONE che le eventuali spese straordinarie per la figlia siano sopportate dalla madre per intero, finché il padre non raggiunga eventuale reddito mensile di almeno € 1500, intero e il padre contribuirà volontariamente ed eventualmente in base alle sue disponibilità economiche e in tal caso saranno divise a carico della madre per il 50% e del padre per il 50% secondo il protocollo del Tribunale di
Torino del 15.3.2016.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
6.12.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Serafina Aceto Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di ConSIlio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Rel.
Dott. Chantal Dameglio Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 15542/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. POLIMENO CRISTINA in virtù di procura in atti Parte_1 ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. SALZANO MARIA ROSARIA in virtù di Controparte_1 procura in atti resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: , nata a [...] il [...]. Persona_1
Collegio del 6.12.2024
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente (come da accordo depositato in data 10/10/2024):
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 4/9/2023, parte ricorrente, , adiva il Tribunale, chiedendo Parte_1 la modifica del decreto n. 878/2019, emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, poi parzialmente modificato con accordo transattivo datato 3 agosto 2022 (v. doc. 7 depositato da parte ricorrente) in punto regime di visita padre – figlia, nonché in punto contributo al mantenimento della minore posto a carico del padre. Segnatamente, parte ricorrente, in via preliminare e urgente, chiedeva disporsi che la minore potesse continuare a vivere con la madre in Torino, nonché che potesse continuare a frequentare la scuola elementare presso l'Istituto comprensivo C.so Matteotti-Rignon; chiedeva, poi, di regolamentare, in via temporanea, il regime di visite padre – minore, alla luce della residenza di quest'ultima in Torino. Nel merito, chiedeva affidarsi in via esclusiva la minore alla madre;
chiedeva, inoltre, disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento della minore pari a 350,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva, infine, valutarsi l'opportunità di disporre CTU, al fine di valutare la capacità genitoriali delle parti.
Con ordinanza del 8/9/2023, il Giudice relatore, per quanto qui interessa, autorizzava la minore a continuare a vivere insieme alla madre nel Comune di Torino, nonché Persona_1 autorizzava l'iscrizione della figlia presso la scuola elementare presso l'Istituto comprensivo C.so Matteotti-Rignon; disponeva l'immediata presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti;
mandava agli Assistenti sociali di richiedere ai Servizi Sociali incaricati relazione entro 10 giorni prima dell'udienza (fissata al 14/2/2024); fissava, inoltre, udienza al 26/9/2023 per la conferma o la revoca del provvedimento;
assegnava, infine, a parte resistente termine fino al 22/9/2023 per prendere posizione sul provvedimento.
Con memoria di costituzione depositata il 21/9/2023, si costituiva in giudizio parte resistente,
, opponendosi alle domande formulate da controparte ed eccependo, in via Controparte_1 preliminare, l'incompetenza del Tribunale di Torino. Nel merito, chiedeva fissarsi nelle forme della trattazione scritta o collegamento da remoto l'udienza del 26/9/2023; chiedeva, infine: “disporre la modifica parziale del provvedimento emesso in via d'urgenza, autorizzando la minore
[...]
a vivere insieme alla madre nel Comune di Torino fino al termine Persona_2 Parte_1 dell'anno scolastico della minore in corso, disponendo che immediatamente dopo, la madre riporti la piccola nella città di Reggio Calabria”. Persona_1
Con istanza depositata in atti in data 22/9/2023, parte ricorrente si associava alla richiesta di disporsi l'udienza del 26/9/2023 nelle forme della trattazione scritta o del collegamento da remoto.
Con decreto del 25/9/2023, il Giudice relatore, letta la comparsa di costituzione di parte resistente nonché la memoria di parte ricorrente, revocava l'udienza del 26/9/2023 e per i medesimi incombenti
– con riferimento alla sola questione relativa alla scuola frequentata dalla minore – assegnava alle parti termine fino al 4/10/2023 per il deposito di note “scritte.
Le parti provvedevano ritualmente al deposito delle note “scritte”.
Con decreto ex art. 473 bis 15 c.p.c. del 6/10/2023, il Giudice relatore, per quanto qui interessa,
“CONFERMA l'autorizzazione a che la minore , in data 20/06/2015, continui Persona_1
a vivere insieme alla madre nel Comune di Torino;
CONFERMA l'autorizzazione Parte_1 all'iscrizione della minore nata in data [...], presso la scuola Persona_1 elementare presso l'Istituto comprensivo C.so Matteotti-Rignon, al quale è iscritta per l'anno scolastico 2023/2024 e fino al termine dello stesso anno scolastico in corso;
FISSA il giorno 14.2.2024 ore 15:40 per la convocazione delle parti avanti a sè in Torino, c.so Vittorio Emanuele II n. 130, scala A, piano terra, ingresso 3, aula 8”.
Con comparsa di costituzione del 15/1/2023, parte resistente, in via preliminare e pregiudiziale, chiedeva dichiararsi inammissibile la richiesta di modifica del decreto n. 878/2019 formulata da parte ricorrente.
Nel merito, chiedeva confermarsi i provvedimenti resi dal Tribunale di Reggio Calabria con decreto 878/2019, relativamente all'affidamento congiunto;
chiedeva, poi, accogliersi il regime di vista enunciato in sede di comparsa di costituzione;
in punto mantenimento, chiedeva disporsi a carico del SI. , da oggi e sino al mese di giugno 2024, un contributo al mantenimento della minore Per_1 pari a 200,00 euro mensili, nonché, a carico della SI.ra , a partire dal mese di luglio 2024, un Pt_1 contributo al mantenimento della minore pari a 400,00 euro mensili;
chiedeva, infine, quantificarsi nella misura del 30% il contributo al mantenimento delle spese straordinarie a carico del SI.
e del 70% quello della SI.ra . Per_2 Pt_1
Con memoria ex art. 473-bis. 17 c.
1. c.p.c, parte ricorrente, contestando quanto rappresentato da parte resistente, si richiamava alle conclusioni già formulate in sede di ricorso introduttivo.
Con memoria ex art. 473-bis.17 c. 2 c.p.c., parte resistente, si richiamava a quanto già esposto con comparsa di costituzione del 15/1/2023.
In data 12/2/2024, veniva depositata in atti relazione sociale, dalla quale emergeva le necessità di continuare il percorso intrapreso.
All'udienza del 14/2/2024, sentite le parti, il Giudice si riservava.
Con ordinanza del 4/4/2024, il Giudice relatore, per quanto qui interessa, confermava la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi;
disponeva l'immediata presa in carico del nucleo da parte del Servizio di N.P.I.; prescriveva al SI. accertamenti presso il Serd.D.; rinviava all'udienza Per_1 del 16/4/2024 per il conferimento incarico C.T.U. (la quale accettava l'incarico in data 12/4/2024).
Con ordinanza del 17/4/2024, il Giudice relatore fissava udienza al 23/10/2024 per disamina C.T.U. e prosecuzione del procedimento.
Con ordinanza del 15/7/2024, il Giudice relatore, previa sospensione dei lavori peritali, fissava udienza al 24/9/2024 per la comparizione delle parti.
In data 24/9/2024, veniva depositata in atti Relazione psicologica per la minore, dalla quale si evince:
“una situazione pregressa di esposizione di a possibili relazioni e o situazioni disfunzionali”. Per_1
All'udienza del 1/10/2024, dinnanzi al G.O.P., dott.ssa Marta Isabella Formichi, le parti davano atto di aver provveduto a depositare in atti l'accordo a cui sono addivenute.
Preso atto di quanto emerso all'udienza del 1/10/2024, il Giudice relatore, con decreto del 1/10/2024, fissava termine al 14/10/2024 per il deposito di note “scritte” in sostituzione di udienza.
Le parti provvedevano ritualmente al deposito delle note “scritte”.
Con ordinanza del 18/10/2024, il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Nulla sulle spese di lite, stante il raggiungimento di un accordo tra le parti.
*** §§§§§ ***
Ritiene il Collegio di poter recepire l'accordo intervenuto tra le parti, non ostandovi ragioni di fatto e di diritto all'accoglimento dello stesso, atteso che l'accordo raggiunto garantisce il corretto esercizio della bigenitorialità della minore con ciascun genitore e gli accordi in punto economico tengono conto della situazione reddituale delle parti, così come dalle stesse rappresentate, e dei tempi di permanenza della minore con ciascun genitore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale modifica delle statuizioni del decreto n. 878/2019, emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, così provvede: DISPONE che la figlia nata a [...] il Per_3 Persona_2
20/06/2015 e domiciliata a Torino in Corso Regio Parco 17 venga affidata in via esclusiva alla madre;
DÀ ATTO che la madre continuerà a vivere con la minore nella città di Torino, dove lavora;
DÀ ATTO che la madre continuerà ad occuparsi della minore nella quotidianità;
DISPONE, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, che genitori concordino di regolare la frequentazione della minore con il padre nei seguenti termini:
- la figlia sarà iscritta a scuola dalla madre.
- entrambi i genitori possono iscrivere la figlia e permetterle di partecipare ad attività che la figlia stessa può scegliere;
- i costi delle attività extracurricolari saranno pagati dalla madre per intero e il padre contribuirà volontariamente ed eventualmente in base alle sue disponibilità economiche, finché il padre non raggiunga eventuale reddito mensile di almeno € 1500, e in tal caso saranno divise a carico della madre per il 50% e del padre per il 50%;
- se la figlia partecipa a campi estivi, i costi e gli impegni saranno pagati dalla madre per intero e il padre contribuirà volontariamente ed eventualmente in base alle sue disponibilità economiche, finché il padre non raggiunga eventuale reddito mensile di almeno € 1500, e in tal caso saranno divise a carico della madre per il 50% e del padre per il 50%.
- entro il 15 settembre di ogni anno entrambi i genitori dovranno avere una copia del calendario scolastico per adattare il calendario delle frequentazioni. I periodi di pausa o le vacanze scolastiche dovranno iniziare alla fine dell'ultimo giorno previsto di lezioni prima delle vacanze o della pausa e finire la sera prima del primo giorno di lezioni regolari dopo la vacanza o la pausa. In caso di conflitti sul “tempo” durante le vacanze, si deve osservare il calendario previsto da questo accordo.
- i contatti telefonici dovranno essere garantiti da ciascun genitore che dovrà mantenere un telefono “operativo”, cioè utile allo scopo. I contatti telefonici tra genitore e figlia non dovranno essere interrotti o controllati dall'altro genitore. La figlia può telefonare al padre in qualsiasi momento, il padre potrà telefonare o videochiamare la figlia in una finestra oraria quotidiana concordata con la madre.
- i genitori comunicheranno attraverso telefono, messaggistica whatsapp ed e-mail.
- in mancanza di diverso accordo, per un fine settimana al mese il padre potrà incontrare la figlia a Reggio Calabria ed un fine settimana al mese potrà incontrarla a Torino. I costi di viaggio e permanenza saranno a carico del genitore che si sposta.
- Per le vacanze di Natale, in mancanza di diverso accordo la figlia trascorrerà le feste di
Natale la prima settimana con la madre, la seconda settimana con il padre negli anni dispari;
la prima settimana con il padre, la seconda settimana con la madre negli anni pari.
- Per le vacanze pasquali, in mancanza di diverso accordo la figlia trascorrerà questa festa tutti gli anni con il padre.
- Per le vacanze estive, si riporta uno schema esemplificativo del sistema da adottare durante le vacanze estive (che è quello già informalmente adottato dai genitori sino ad oggi). Le settimane possono essere scambiate, secondo gli accordi presi di volta in volta dai genitori.
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 1 settimana
Madre Padre
Madre Padre
Madre
Madre
Madre
2 settimana Madre Madre Madre Madre Padre Padre Padre
Madre
Padre
Madre
Padre
Madre
Madre
Madre 3 settimana
4 settimana Padre Padre Padre Padre Padre Padre Padre
Il padre avrà la prima scelta su quale settimana di ciascun mese voglia la figlia con sé, e per esercitare il diritto di scelta dovrà fornire alla madre un calendario per l'estate entro il 15 maggio di ogni anno.
DÀ ATTO che le deduzioni fiscali per la minore saranno a favore della madre.
DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento della figlia mediante il versamento mensile di
€ 200 (somma soggetta a rivalutazione ISTAT);
DÀ ATTO che le spese per la mensa scolastica si intendono incluse nel mantenimento ordinario;
DISPONE che le eventuali spese straordinarie per la figlia siano sopportate dalla madre per intero, finché il padre non raggiunga eventuale reddito mensile di almeno € 1500, intero e il padre contribuirà volontariamente ed eventualmente in base alle sue disponibilità economiche e in tal caso saranno divise a carico della madre per il 50% e del padre per il 50% secondo il protocollo del Tribunale di
Torino del 15.3.2016.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
6.12.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Serafina Aceto Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.