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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 04/06/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 472/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa instaurata con ricorso congiunto depositato in data 11 febbraio 2025 promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ai fini del giudizio entrambi elettivamente domiciliati in
[...] C.F._2
Sorso (SS), nella Via Cappuccini n. 16, presso e nello studio dell'Avv. Alessio Salis (C.F.
) che li rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso introduttivo C.F._3
RICORRENTI con l'intervento del Procuratore della Repubblica in sede oggetto: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., personalmente sottoscritto, contenente le indicazioni patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
“ - pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto, con ogni provvedimento consequenziale;
- disporre che i tre minori figli, , e vengano affidati in maniera Persona_1 Per_2 Per_3
condivisa ad entrambi i genitori con collocamento principale presso il domicilio materno fissando la loro residenza anagrafica nell'immobile ubicato in Sennori nella via Farina n. 10, autorizzando inoltre il Sig. a prelevare gli oggetti, le suppellettili ed i propri effetti personali;
Pt_2
- stabilire che il diritto di visita del padre venga regolato secondo le seguenti modalità: il Sig. Pt_2
potrà vedere i figli, compatibilmente con le proprie esigenze lavorative, quando vorrà nonché tenerli con se a fine settimana alterni secondo modalità da individuarsi di volta in volta e di comune accordo;
avrà inoltre la facoltà di tenere i figli con sé per 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive, previo accordo con la madre;
le festività saranno trascorse dai richiamati minori figli alternativamente con la madre o con il padre, salvo accordi diversi che le odierne parti potranno concordare insieme di volta in volta ma garantendo, comunque ed il più possibile, un proficuo avvicendamento nei giorni di festa;
- disporre che il Sig. corrisponda, a titolo di contribuzione per il mantenimento Parte_2
dei minori figli , e , la somma di euro 600,00 (da rivalutarsi Persona_1 Per_2 Per_3
annualmente in base alle variazioni ISTAT ) cui aggiungere la cessione della somma (dallo stesso percepita mensilmente a titolo di metà dell'assegno unico in favore della prole) di Euro 350,00 per un totale finale pari ad Euro 950,00 da versarsi mensilmente alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, sino alla concorrenza del 50% della spesa stabilita, nonché delle spese scolastiche nella misura del 50% previa esibizione delle stesse di volta in volta.
- disporre che entrambi i genitori siano obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura oltreché alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta
d'identità dei minori figli;
- Stabilire, infine, che i suddetti coniugi e , essendo Parte_1 Parte_2
da tempo stabilmente occupati ed economicamente autosufficienti, provvederanno autonomamente ognuno al proprio mantenimento.
- Spese ed onorari di giudizio compensati tra le parti”.
All'udienza del 28 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate. Il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2
concordatario in Sennori in data 28 ottobre 2018, regolarmente trascritto presso il predetto Comune con atto n. 12, parte 2, serie A, anno 2018, dalla cui unione sono nati tre figli: Persona_4
in data 8.10.2011, in data 13.09.2013 e in data 24.07.2016.
[...] Persona_5 Persona_6
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Quanto alle statuizioni economiche della separazione, il collegio recepisce le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo, come riportate in epigrafe, e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto. Trova conferma, valutatane la piena rispondenza all'interesse della prole, anche la concordata regolamentazione dei rapporti genitoriali e del contributo dovuto per il mantenimento dei figli.
La domanda congiunta delle parti deve essere pertanto recepita.
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente in [...]
Farina n. 10 e (C.F. nato ad [...] il Parte_2 C.F._2
25.12.1973 ed ivi residente nella Via Terragona n. 78, che hanno contratto matrimonio concordatario in Sennori il 28 ottobre 2018, trascritto presso il predetto Comune con atto n.
12, parte 2, serie A, anno 2018, alle condizioni sopra riportate.
2. Manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sennori
(SS) per l'annotazione della presente sentenza.
3. Spese di lite compensate
Sassari, 3 giugno 2025
Il Presidente rel
Stefania Deiana
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa instaurata con ricorso congiunto depositato in data 11 febbraio 2025 promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ai fini del giudizio entrambi elettivamente domiciliati in
[...] C.F._2
Sorso (SS), nella Via Cappuccini n. 16, presso e nello studio dell'Avv. Alessio Salis (C.F.
) che li rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso introduttivo C.F._3
RICORRENTI con l'intervento del Procuratore della Repubblica in sede oggetto: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., personalmente sottoscritto, contenente le indicazioni patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
“ - pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto, con ogni provvedimento consequenziale;
- disporre che i tre minori figli, , e vengano affidati in maniera Persona_1 Per_2 Per_3
condivisa ad entrambi i genitori con collocamento principale presso il domicilio materno fissando la loro residenza anagrafica nell'immobile ubicato in Sennori nella via Farina n. 10, autorizzando inoltre il Sig. a prelevare gli oggetti, le suppellettili ed i propri effetti personali;
Pt_2
- stabilire che il diritto di visita del padre venga regolato secondo le seguenti modalità: il Sig. Pt_2
potrà vedere i figli, compatibilmente con le proprie esigenze lavorative, quando vorrà nonché tenerli con se a fine settimana alterni secondo modalità da individuarsi di volta in volta e di comune accordo;
avrà inoltre la facoltà di tenere i figli con sé per 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive, previo accordo con la madre;
le festività saranno trascorse dai richiamati minori figli alternativamente con la madre o con il padre, salvo accordi diversi che le odierne parti potranno concordare insieme di volta in volta ma garantendo, comunque ed il più possibile, un proficuo avvicendamento nei giorni di festa;
- disporre che il Sig. corrisponda, a titolo di contribuzione per il mantenimento Parte_2
dei minori figli , e , la somma di euro 600,00 (da rivalutarsi Persona_1 Per_2 Per_3
annualmente in base alle variazioni ISTAT ) cui aggiungere la cessione della somma (dallo stesso percepita mensilmente a titolo di metà dell'assegno unico in favore della prole) di Euro 350,00 per un totale finale pari ad Euro 950,00 da versarsi mensilmente alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, sino alla concorrenza del 50% della spesa stabilita, nonché delle spese scolastiche nella misura del 50% previa esibizione delle stesse di volta in volta.
- disporre che entrambi i genitori siano obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura oltreché alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta
d'identità dei minori figli;
- Stabilire, infine, che i suddetti coniugi e , essendo Parte_1 Parte_2
da tempo stabilmente occupati ed economicamente autosufficienti, provvederanno autonomamente ognuno al proprio mantenimento.
- Spese ed onorari di giudizio compensati tra le parti”.
All'udienza del 28 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate. Il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2
concordatario in Sennori in data 28 ottobre 2018, regolarmente trascritto presso il predetto Comune con atto n. 12, parte 2, serie A, anno 2018, dalla cui unione sono nati tre figli: Persona_4
in data 8.10.2011, in data 13.09.2013 e in data 24.07.2016.
[...] Persona_5 Persona_6
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Quanto alle statuizioni economiche della separazione, il collegio recepisce le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo, come riportate in epigrafe, e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto. Trova conferma, valutatane la piena rispondenza all'interesse della prole, anche la concordata regolamentazione dei rapporti genitoriali e del contributo dovuto per il mantenimento dei figli.
La domanda congiunta delle parti deve essere pertanto recepita.
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente in [...]
Farina n. 10 e (C.F. nato ad [...] il Parte_2 C.F._2
25.12.1973 ed ivi residente nella Via Terragona n. 78, che hanno contratto matrimonio concordatario in Sennori il 28 ottobre 2018, trascritto presso il predetto Comune con atto n.
12, parte 2, serie A, anno 2018, alle condizioni sopra riportate.
2. Manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sennori
(SS) per l'annotazione della presente sentenza.
3. Spese di lite compensate
Sassari, 3 giugno 2025
Il Presidente rel
Stefania Deiana