Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 30/01/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 73/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 30/01/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex artt. 350bis c.p.c. e 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 30/01/2025 nella causa n. 73/2023 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Avellino n. 888/2022, pubblicata in data 08/07/2022 e notificata il 24/07/2022, vertente tra
Parte_1
(C.F./P.IVA: ), in persona del Prefetto pro tempore, col
[...] P.IVA_1 ministero/assistenza dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI
- appellante - e
(C.F./P.IVA: , col Controparte_1 C.F._1 ministero/assistenza dell'avv. MUSTO VITTORIA
- appellato – nonché
(C.F./P.IVA: Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_2
- contumace - Conclusioni All'udienza del 30/01/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate MOTIVAZIONE I. Fatti rilevanti della causa
Con ricorso in appello depositato in data 09/01/2023, la
[...]
proponeva Parte_1 appello nei confronti di , nonché di Controparte_1 [...]
avverso la sentenza del Giudice di Pace Controparte_2 di Avellino, n. 888/2022, emessa il 08/07/2022 e, a suo dire, non notificatale.
Costituitosi in giudizio, , contestava in fatto e Controparte_1 in diritto l'impugnazione proposta, eccependone la tardività ai sensi dell'art. 325
2 Tribunale di Avellino n. 73/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
c.p.c. per essere stata la sentenza impugnata notificata alla appellante Parte_1 in data 24/07/2022, ferma in ogni caso l'infondatezza nel merito del gravame proposto.
Instauratosi il contraddittorio, ammessa e prodotta la documentazione, dichiarata la contumacia dell'appellata Controparte_2
, la causa, ritenuta matura per la decisione, giungeva all'odierna
[...] udienza per la pronuncia della sentenza, previo deposito di note conclusionali. II. Ragioni giuridiche della decisione Sull'appello Inammissibile ai sensi dell'art. 325 c.p.c. deve dichiararsi l'appello così come proposto. Dagli atti, infatti, risulta che l'atto di appello è stato iscritto a ruolo in data 09/01/2023 a fronte dell'intervenuta notifica della sentenza impugnata in data 24/07/2022 (v. ricevuta di avvenuta consegna presso l'indirizzo pec dell' Pt_2 costituitosi nel giudizio di primo grado tramite proprio funzionario delegato) e quindi oltre il termine di 30 giorni stabilito dalla legge (v. art. 325 c.p.c.) Secondo condivisa giurisprudenza, infatti, le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio mediante propri dipendenti, aventi per oggetto i provvedimenti finali del giudizio di primo grado e successive alla data di entrata in vigore dell'art. 16, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012 (pur nel testo ora integrato dall'art. 289, comma 1, lett. a) del d.l. n. 76 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 120 del 2020), vanno eseguite esclusivamente per via telematica agli indirizzi di posta elettronica comunicati ai sensi del comma 12 dell'art. 16 citato, senza che, ove effettuate al funzionario delegato con altre modalità, possa operare la sanatoria per raggiungimento dello scopo, in quanto la necessità di interpretare restrittivamente le norme in materia di decadenza dall'impugnazione esclude la possibilità di individuare un momento di decorrenza del termine breve diverso da quello che scaturisce da una comunicazione effettuata nel rispetto delle forme telematiche specificamente individuate dalla legge (Sez. L - , Sentenza n. 14195 del 24/05/2021). Alla stregua di quanto precede, dunque, non può che dichiararsi inammissibile, perché tardivo, l'appello proposto, con il contestuale assorbimento, stante la preliminarità della questione, di ogni altra doglianza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile. Sulle spese Quanto alle spese, la dichiarata inammissibilità dell'appello impone la condanna di parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese del presente giudizio, liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - tenuto conto del valore (fino a € 1.100,00), della natura e della complessità (media) della controversia, nonché del numero, dell'importante e della complessità (media) delle questioni trattate.
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L'inammissibilità dell'appello impone, altresì, di dare atto nel presente provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, così come inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ratione temporis applicabile al procedimento in esame, a mente del quale: quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da AR
, in persona del Prefetto pro tempore,
[...] avverso la sentenza del Giudice di Pace di Avellino n. 888/2022, pubblicata in data 08/07/2022 e notificata il 24/07/2022, nei confronti di
, nonché di Controparte_1 AR
, non costituitasi, respinta o comunque assorbita, ogni altra
[...] istanza deduzione ed eccezione, così provvede: dichiara inammissibile, perché tardivo, l'appello, così come proposto;
condanna
AR
alla rifusione in favore di delle spese
[...] Controparte_1 del giudizio, liquidate in € 662,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
attesta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, così come inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ratione temporis applicabile al procedimento in esame, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 31/01/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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