Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/04/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1656/2024 R.G.A.C.
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 08/04/2025, alle ore 12, nella SECONDA SEZIONE civile del Tribunale di Bolo- gna, all'udienza del Giudice dott.ssa Pierangela Congiu, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
e Controparte_1 [...]
[...]
Controparte_2
CONVENUTI
Sono presenti: per parte attrice l'Avv. NANNI MATTEO;
per la convenuta e l'Avv. GUBELLINI CAR- Controparte_1 Controparte_2
LO, sostituito oggi dall'Avv. Bassini;
per la convenuta l'Avv. Massimiliano Mattioli. CP_2
I procuratori delle parti discutono e concludono come da note conclusive autorizzate.
Terminata la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisone.
Ad ore 18.30, all'esito della camera di consiglio ed in assenza delle parti, decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 1656/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA FRASSINAGO 6 Parte_1 C.F._1
40100 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. NANNI MATTEO (c.f.: dal C.F._2
quale è rappr.ta e difesa in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
- ATTRICE
E
(c.f.: ) e (c.f: Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), elett.te dom.ti alla VIA B. TOSARELLI N. 364 40055 CASTENASO - C.F._4
FRAZ. VILLANOVA presso lo studio degli Avv.ti GUBELLINI CARLO (c.f.:
[...]
) e e (c.f.: ) dai quali sono rappr.ti e difesi in C.F._5 CP_3 C.F._6
virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
( c.f. e p.iva , elett.te dom.ta Controparte_2 P.IVA_1 in Bologna, via S. Petronio Vecchio n. 23, presso lo studio dell'Avv. Massimiliano MATTIOLI
(CF: dal quale è rappr.ta e difesa in virtù di procura allegata alla comparsa C.F._7
di costituzione e risposta
- CONVENUTI
CONCLUSIONI:
PARTE ATTRICE
“Piaccia al Tribunale adito, ritenuta fondata la domanda e rigettata ogni avversa domanda o ecce- zione,
NEL MERITO
2
accertare e dichiarare per tutti i motivi indicati nel presente atto il grave inadempimento dei sigg.ri e ei confronti della Dott.ssa in ordine alla proposta irrevocabile di CP_1 CP_2 Parte_1 acquisto dell'immobile di via Mario Bastia n. 12 a Bologna sottoscritta tra le parti il 02/03/2023; e per l'effetto condannare i sigg.ri e l pagamento del doppio della caparra confirmatoria per CP_1 CP_2
l'importo di € 20.000,00 ex art. 1385 comma II c.c.;
IN SUBORDINE nell'ipotesi in cui venisse invece accertata la responsabilità della in pers. del leg. Controparte_2
rapp.te p.t. ex art. 1759 c.c. in relazione alla mancata conclusione della compravendita immobiliare, tra i sigg.ri e la Dott.ssa di cui alla proposta irrevocabile di acquisto del CP_1 CP_2 Parte_1
02/03/2023, condannare la in pers. del leg. rapp.te p.t. al risarcimento di tutti i pregiudizi eco- Controparte_2 nomici subìti dalla Dott.ssa liquidati dall'Ill.mo Giudice adito secondo equità, nella misu- Parte_1 ra non inferiore ad € 20.000,00 ovvero in quella maggiore o minore ritenuta di Giustizia.
IN OGNI CASO con vittoria di spese, compenso professionale e accessori di legge ex D.M. 55/2014 a carico della controparte convenuta soccombente, anche per quanto riguarda le spese legali sostenute dalla con- troparte.
*** *** ***
IN VIA ISTRUTTORIA
Si reitera ogni istanza istruttoria non ammessa.”.
PARTE CONVENUTA e Controparte_1 Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, per tutti i motivi esposti in atti, così provvedere:
- nel merito: rigettare la domanda svolta dalla signora nei confronti dei signori Parte_1
e poichè infondata in fatto e in diritto. Controparte_1 Controparte_2
Con vittoria delle spese di lite e del compenso professionale da liquidarsi ex D.M. 55/2014, oltre accessori di legge, con l'aumento di cui all'art. 4, comma 8, D.M. n. 55/2014 e condanna di parte attrice ex art. 96, III comma, c.p.c. al pagamento a favore dei convenuti di una somma equitativa- mente determinata”.
PARTE CONVENUTA Controparte_2
3
“ Rigettare le domande attoree formulate nei confronti della convenuta in persona CP_2
del legale rappresentante in quanto prive di alcun fondamento, in fatto ed in Controparte_2
diritto;
Accertare e dichiarare che l'azione giudiziaria formulata nei confronti della convenuta CP_2
configura una responsabilità per lite temeraria ex art. 96 cpc in capo a parte attrice e, per
[...]
l'effetto, condannare quest'ultima al risarcimento dei danni, in favore della convenuta CP_2
nella somma che sarà ritenuta congrua, da liquidarsi in via equitativa;
[...]
Condannare in ogni caso l'odierna attrice al pagamento di tutte le spese pro- Parte_1 cessuali e le competenze professionali a favore della convenuta ” CP_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. conveniva in giudizio la sig.ra e il sig. Parte_1 Controparte_1 [...]
nonché la società , in perso- CP_4 Controparte_2
na del legale rappresentante p.t., allegando che:
a. in data 02.03.2023, parte attrice formulava proposta irrevocabile d'acquisto dell'appartamento si- to in Bologna via Mario Bastia n. 12, tramite l'agenzia immobiliare . Detta Controparte_2
proposta veniva accetta dai sig.ri e (doc.
1.1. parte Controparte_1 Parte_2
attrice);
b. l'accordo iniziale tra le parti prevedeva la stipula del contratto preliminare entro il giorno
28.04.2023 a patto che entro tale data fosse concesso a parte attrice mutuo bancario, mentre la data per la stipula del contratto definitivo veniva fissata al 23.06.2023 (doc.
1.1. parte attrice);
c. ai fini della concessione del mutuo, la sig.ra hiedeva all'agenzia di fare da Parte_1
tramite per la risoluzione di una problematica relativa ad una difformità urbanistica dell'appartamento, nonché, su richiesta dei sigg.ri e Controparte_1 CP_5
di posticipare al giorno 20.05.2023 la data del preliminare ed al giorno 07.07.2023 la data del
[...]
definitivo stante l'imminente matrimonio del figlio di questi ultimi (docc.
2.1. e 2.3.);
d. le parti si accordavano come sopra ed in data 26.04.2023 veniva sottoscritto l'allegato A recante i nuovi accordi tra le parti (doc. 1.2.);
e. in data 27.04.2023, l'agenzia immobiliare inviava ai sigg.ri opia del predetto Parte_3
allegato A e, pochi giorni dopo, in data 03.05.2023, questi comunicavano la volontà di recedere dal contratto adducendo, quale motivazione, la circostanza che parte attrice non avesse rinunciato entro i tempi utili all'effetto risolutivo di cui all'art. 10 della proposta irrevocabile d'acquisto (doc.
1.1 at- tore). Ricevuta la notizia, parte attrice intimava più volte i sig.rri ad adempiere Parte_3
alle obbligazioni contratte (docc.
5.1. e 5.2.);
4
f. in assenza di riscontro, veniva vanamente esperito tentativo di mediazione presso l'Organismo di
Mediazione della CCIIA di Bologna (doc. 10 e 11);
g. solamente in data 15.10.2023, a distanza di 6 mesi dalla trasmessa notizia di recesso, veniva resti- tuita la caparra confirmatoria alla parte promittente acquirente e dunque si rendeva necessario l'esperimento del presente giudizio al fine di ottenere il doppio della caparra.
Ancora, la parte attrice sosteneva che:
h. l'unico soggetto legittimato ad invocare la clausola risolutiva ex art. 10 era la sig.ra Parte_4
essendo l'unica parte ad avere interesse nel far decadere la proposta irrevocabile d'acquisto;
i. il recesso di parte promittente venditrice configurava la violazione del preliminare di preliminare intercorso tra le parti, nonché dei principi di buona fede e correttezza ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., stante la rottura ingiustificata delle trattative e la conseguente mancata conclusione del contratto;
l. l'attrice, quale parte non inadempiente aveva diritto di recedere dal contratto e pretendere il dop- pio della caparra confirmatoria a titolo di risarcimento del danno;
m. probabilmente si era inadempiente rispetto ai suoi obblighi di comunicazione Controparte_2
in relazione alla trasmissione di informazioni che avrebbero potuto influenzare, in positivo o in ne- gativo , la determinazione delle parti alla conclusione del contratto finale.
Parte attrice concludeva chiedendo al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“ NEL MERITO: accertare e dichiarare per tutti i motivi indicati nel presente atto il grave inadempimento dei sigg.ri
e nei confronti della Dott.ssa in ordine alla proposta irrevocabile CP_1 CP_2 Parte_1
d'acquisto dell'immobile di via Mario Bastia n. 12 a Bologna sottoscritta tra le parti il 02.03.2023
e, per l'effetto, condannare i sigg.ri e l pagamento del doppio della caparra con- CP_1 CP_2
firmatoria per l'importo di € 20.000,00 ex art. 1385 co. II c.c.
IN SUBORDINE
Accertare la responsabilità della del leg. rapp.te p.t. ex art. 1759 c.c. Controparte_6
in relazione alla mancata conclusione della compravendita immobiliare, tra i sigg.ri e CP_1
la Dott.ssa di cui alla proposta irrevocabile d'acquisto del 02.03.2023, CP_2 Parte_1
condannare la in pers. del leg. rapp.te p.t. al risarcimento di tutti i pregiudizi Controparte_2 economici subiti dalla Dott.ssa liquidati dall'Ill.mo Giudice adito secondo equità, nel- Parte_1 la misura non inferiore ad € 20.000,00 ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, compenso professionale e accessori di legge ex D.M. 55/2014 a carico della controparte convenuta soccombente.”
5
2.
Si costituivano in giudizio i sigg.ri e ilevando, in FATTO e in DIRITTO che: CP_1 CP_2
a. tutta la documentazione necessaria per l'istruttoria e la verifica del caso, compreso l'atto di pro- venienza dell'immobile, era stata trasmessa dai sigg.ri e ll'agenzia immobiliare CP_1 CP_2
in data 08.12.2022 (doc.2);
b. in data 02.03.2023 veniva formulata la seconda proposta irrevocabile di acquisto contenente all'art. 10 la seguente condizione risolutiva: “L'efficacia della presente proposta è sottoposta alla condizione risolutiva che la parte promissaria acquirente non ottenga la concessione, entro il
28/04/2023, di un finanziamento bancario per una somma capitale pari almeno ad Euro 300.000,00
(trecentomila). La Proponente si impegna a fare tutto quanto ragionevolmente nelle sue possibilità per ottenere il suddetto finanziamento. La condizione è unilaterale, ovvero pattuita nell'interesse della sola Proponente, la quale può rinunciare con dichiarazione scritta – spedita alla controparte con raccomandata A/R entro la data prevista per l'avveramento della condizione - all'effetto risolu- tivo della condizione medesima, rendendo il contratto definitivamente efficace”;
c. con mail del 26.04.2023 indirizzata al Notaio e all'agenzia immobiliare, il signor dopo CP_2
aver sottolineato che mancavano 48 ore alla stipula del preliminare, chiedeva copia firmata dell'"Allegato A" (del 13/03/2023) e indicazioni sul luogo e l'ora dell'appuntamento per la sottoscri- zione dell'atto (doc.6);
d. che il giorno successivo, il 27.04.2023, il signor riceveva via mail una nuova bozza CP_2
dell'"Allegato A" nella quale il giorno fissato per la conclusione del preliminare risultava posticipa- to unilateralmente al 20.05.2023, circostanza mai discussa, né concordata tra le parti (doc. 7; doc.
7a.; doc. 8);
e. nonostante l'avvenuta risoluzione del rapporto in data 03.05.2023, stante l'operatività della con- dizione risolutiva di cui al predetto art. 10 della proposta d'acquisto, il difensore dell'attrice noti- ziava i sigg.ri e he con mail del 05.05.2023 l'Ufficio Centrale mutui Credem CP_1 CP_2
comunicava al signor (coniuge della di aver provveduto ad attivare la richiesta Pt_5 Parte_1
di perizia (doc. 13 convenuto) e, successivamente, pretendeva illegittimamente l'adempimento di un obbligazione già risolta.
Per tali ragioni i sig.ri e assegnavano le seguenti conclusioni: CP_1 CP_2
“ NEL MERITO rigettare la domanda svolta dalla signora nei confronti dei signori Parte_1 Parte_6
e poichè infondata in fatto e in diritto.
[...] Controparte_2
con vittoria di spese di lite e del compenso professionale da liquidarsi ex art. D.M 55/2014, oltre accessori di legge, con l'aumento di cui all'art. 4 comma 8, D.M. n. 55/2014 e condanna di parte
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attrice ex art. 96, III comma c.p.c. al pagamento a favore dei convenuti di una somma equitativa- mente determinata.
IN VIA ISTRUTTORIA, ci si oppone alle prove testimoniali richieste dalla difesa attorea poiché inconferenti e irrilevanti nonché volte a provare circostanze in spregio a divieto fissato dall'art. 2722 c.c.”.
3.
Si costituiva in giudizio anche la convenuta in persona del legale rappresen- Controparte_2
tante pro tempore, aderendo alla ricostruzione fattuale dei convenuti e Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata. Parte_2
In particolare, la società convenuta deduceva che:
a. nulla era imputabile alla Controparte_2
b. prima di radicare il presente giudizio, parte attrice nulla contestava alla in Controparte_2
relazione ad una sua eventuale responsabilità in ordine alla mancata conclusione della compravendi- ta immobiliare;
c. anche successivamente all'instaurazione del presente giudizio, le accuse mosse nei confronti di risultavano effettuate in termini del tutto generici e meramente eventuali. Controparte_2
Non veniva difatti mosso alcun specifico rimprovero che potesse indiziare un comportamento va- gamente negligente dell'agenzia . Parte_7
Alla luce di quanto sopra, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusio- Controparte_2
ni:
- “rigettare le domande attoree formulando nei confronti della convenuta in Controparte_2
persona del legale rappresentante in quanto prive di alcun fondamento, in Controparte_2
fatto e in diritto;
- accertare e dichiarare che l'azione giudiziaria formulata nei confronti della convenuta
[...]
configura una responsabilità per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. in capo a parte attrice CP_7
e, per l'effetto, condannare quest'ultima al risarcimento dei danni in favore della convenuta
[...]
nella somma che sarà ritenuta congrua, in via equitativa;
CP_2
- condannare in ogni caso l'odierna attrice al pagamento di tutte le spesse Parte_1 processuali e le competenze professionali a favore della convenuta . Controparte_2
***
4.
Nell'ambito della propria autonomia contrattuale le parti sono libere di apporre al contratto una condizione sospensiva o risolutiva. Lo stesso codice civile, all'art. 1353, ne riconosce la possibilità.
7
Nel caso di specie, il contratto stipulato tra l'attrice e i convenuti e n data 2 mar- CP_1 CP_2
zo 2023 (doc. 3 convenuti e veniva sottoposto ad una condizione risolutiva, CP_1 CP_2 volta ad individuare l'evento futuro ed incerto che, se non verificatosi entro il giorno 28.04.2023, avrebbe determinato la risoluzione contrattuale.
In particolare, la condizione in questione va qualificata quale condizione potestativa mista, in quan- to il suo avveramento dipende in parte dal comportamento del terzo e in parte dalla volontà di uno dei contraenti.
5.
Tanto premesso, si reputa dirimente ai fini della definizione della causa l'esame della condizione di cui all'art. 10 della proposta d'acquisto, a tenore della quale l'efficacia della proposta irrevocabile di acquisto sarebbe venuta meno laddove la parte promissaria acquirente non avesse ottenuto, entro il giorno 28.04.2023, un finanziamento bancario per una somma capitale di almeno € 300.000,00.
Ebbene, sono circostanze pacifiche, in quanto non contestate tra le parti, quelle allegate dai conve- nuti e relative al fatto che alla data indicata (28.04.2023) la condizione non si CP_1 CP_2
realizzava e che la parte in favore della quale la condizione era prevista ( parte attrice) non vi ri- nunciava in tempo utile a scongiurare il rischio di risoluzione della proposta.
Dunque, stante il tenore letterale, tanto della disposizione di cui alla proposta irrevocabile d'acquisto, quanto di quella codicistica, non residuano margini di incertezza in ordine all'intervenuta risoluzione contrattuale.
5.1.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Non rilevano, invero, le comunicazioni intercorse tra le parti posto che, medio tempore, il rapporto si risolveva per intervenuto avveramento della condizione risolutiva di cui all'art. 10 della proposta.
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, le comunicazioni tra le parti contraenti (attrice e convenuti
[...]
e intercorrevano per il tramite di interposta persona (agente immobiliare) e non ve- CP_8 CP_2
niva allegata alcuna prova, se non meramente indiziaria, della volontà dei convenuti di accettare tut- te le nuove condizioni di cui all'allegato A che, invero, risultava sottoscritto unicamente dall'attrice.
5.2.
Peraltro, anche nell'ipotesi in cui si dovesse ritenere dimostrata la tesi di parte attrice, secondo la quale le pari avrebbero concordato di rinviare la data di stipula del contratto preliminare e di avve- ramento della condizione risolutiva al 20 maggio 2023, ciò non cambierebbe l'esito del giudizio, at- teso che a quella data non risulta l' avveramento della condizione risolutiva relativa alla conces- sione del mutuo in favore dell'attrice entro il termine del 20 maggio 2023.
8
Anzi, tale circostanza, oltre che indimostrata, risulta smentita dalla documentazione prodotta dall'attrice con la memoria ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c., da cui risulta che la domanda di mutuo è stata presentata solo in data 21 dicembre 2023 (doc. 13.1. attrice) e che la delibera di mutuo è occorsa so- lo nel febbraio 2024 (doc. 13.2. attrice), ovvero ben oltre il decorso del termine fissato per l'avverarsi della condizione risolutiva citata.
6.
Ancora, si ritiene che il comportamento dei sig.ri e ia stato conforme al dettato CP_1 CP_2 di cui all'art. 1358 c.c. che impone alle parti l'obbligo giuridico di comportarsi secondo buona fede durante lo stato di pendenza della condizione. Questi ultimi, invero, trasmettevano all'agenzia i do- cumenti utili alla concessione del mutuo in favore della sig.ra ià in data 08.12.2022 e Parte_1
nessun comportamento contrario a buona fede è stato provato da parte attrice.
Non può dunque imputarsi alcun inadempimento, né alcuna condotta contraria a buona fede in capo ai convenuti, particolarmente considerando che in nessun frangente è stato dimostrato che questa si sia posta come d'ostacolo alla concessione del finanziamento bancario. È vero piuttosto il contrario stante la celere trasmissione della documentazione richiesta a questi fini.
7.
Quanto alla posizione della convenuta , infine, si osserva come non sia configurabile CP_2
alcuna responsabilità a suo carico, non reputandosi sufficienti a tal fine le deduzioni attoree circa l' asserita responsabilità della società per violazione degli obblighi informativi a suo carico, in quanto formulate in termini del tutto generici.
Né è stata raggiunta la prova della riferibilità causale della mancata conclusione dell'acquisto alla condotta tenuta dall'agenzia immobiliare.
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, parte attrice avrebbe potuto scongiurare la risoluzione del con- tratto formulando, entro i termini pattuiti, la rinuncia alla condizione risolutiva di cui all'art. 10 del- la proposta d'acquisto, confermando in tal modo la volontà di sciogliere il rapporto contrattuale al mancato avveramento della condizione.
8.
Infine, si rileva che parte convenuta ha chiesto condannarsi l' attrice ex art. 96 c.p.c., CP_2
comma 1 e comma 3.
Come noto, la responsabilità aggravata per lite temeraria ha natura extracontrattuale e, dunque, la domanda di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cfr. Cass., Sez.
Lav., 15 aprile 2013, n. 9080).
9
8.1. Per quanto riguarda la domanda di condanna risarcitoria per lite temeraria ai sensi del comma
1, non può essere accolta, come tale, perché la parte convenuta non ha dedotto il danno subito dall'azione di controparte (Cfr. Cass. S.U. n. 7583/2004; Cass. n. 21798/2015).
Nella specie, nessuna precisa e specifica allegazione e prova è stata fornita in ordine al danno subito dalla società convenuta in applicazione della disciplina dell'art. 96, comma 1, c.p.c..
8.2. Invece , la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccom- benza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipo- tesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della col- pa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", qua- le l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cfr. Cassazione civile, sez. VI, 24/09/2020, n. 20018).
Ne consegue che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata non richiede né la domanda di parte né la prova del danno.
8.3. Nel caso in esame, non appare riscontrabile un comportamento pretestuoso da parte dell'attrice, né è stata accertata una sua colpa grave nell'agire/resistere in giudizio;
infatti, pur essendo risultata la pretesa infondata, lo strumento processuale non è stato abusivamente attivato dalla medesima, ovvero distorto rispetto alla sua finalità propria.
Infatti, diversamente argomentando, si giungerebbe a ritenere configurabili i presupposti ex art. 96
c.p.c. ogni qual volta si perviene ad una pronuncia di rigetto o di accoglimento totale della doman- da.
8.4. Ai fini della valutazione circa la soccombenza, si ritiene di aderire al più recente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il rigetto della domanda, meramente acces- soria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appel- lo, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (Cass., ord., 12/04/2017, n. 9532; Cassazione civile sez. VI, 15/05/2018, Cassazione civile sez. II,
13/09/2019, n.22952).
Ed invero, stante la natura meramente accessoria della domanda ex art. 96 c.p.c., rispetto all'effetti- vo tema di lite cui va rapportata la verifica della soccombenza (domanda che presuppone, quale condizione necessaria, anche se non sufficiente, per il suo accoglimento, proprio il riconoscimento della soccombenza integrale della parte cui si attribuisce l'illecito processuale), nel caso - come quello all'esame - di rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., proposta dalla convenuta e di rigetto di
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tutte le domande di parte attrice non dà luogo ad una ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare la soccombenza reciproca.
Di conseguenza, la parte attrice va ritenuta totalmente soccombente.
9.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M.
55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con applicazione delle tariffe previste per le cause di valore fino ad € 26.000,00 nei valori medi per le fasi di studio ed introduttiva e nei valori minimi per le fa- si istruttoria e decisionale in ragione della non complessità dell'attività svolta e delle questioni trat- tate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
- rigetta tutte le domande proposte dall'attrice nei confronti dei convenuti;
Parte_1
- condanna a pagare in favore di e Parte_1 Controparte_1 Parte_8
, le spese processuali, che liquida in € 3.387,00 per compenso, oltre il 15% del com-
[...]
penso per spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A.;
- condanna a pagare in favore di Parte_1 Controparte_2
, le spese processuali, che liquida in € 3.387,00 per compenso, oltre il 15% del
[...]
compenso per spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A..
Bologna, 8 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Pierangela Congiu
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