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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 5858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5858 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 13268/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 13268/2022
TRA
(C.F. e P.IVA: ), in persona del liquidatore Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in calce all'atto di citazione, dall'avv. Angela
Labanca (C.F. , nonché dall'avv. Sergio Pepe (C.F. ) C.F._1 C.F._2
ATTRICE
E
(C.F. ) residente a [...] Controparte_1 C.F._3
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: responsabilità contrattuale.
Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
21.03.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, assumeva che Parte_1
aveva stipulato, in data 26.03.2008, con la società Controparte_1 Controparte_2
il contratto di finanziamento n. 20.80.1.200 per la somma di € 145.000,00, da restituire in 120 rate mensili dell'importo di € 2.312,53 ciascuna, rappresentate da titoli cambiari, per complessivi € 277.503,60.
Successivamente, con lettera del 14.05.2008, la aveva ceduto alla Controparte_2
il credito di cui al finanziamento de quo; in virtù di detta cessione, pertanto, Parte_1
la cedente aveva provveduto al versamento, in favore della cessionaria, delle rate riscosse sino alla rata con scadenza 25.10.2009, allorché aveva interrotto i pagamenti. Controparte_1
Stante il perdurare della morosità, sul presupposto di vantare un credito di € 233.565,53 in ragione dell'omesso pagamento di n. 101 rate (dal 25.11.2009 al 25.03.2018) dell'importo di €
2.312,53 ciascuna, conveniva in giudizio , Parte_1 Controparte_1
affinché fosse condannata al pagamento della predetta somma, oltre interessi, al tasso contrattuale, limitato alla misura dell'8% annuo, con vittoria di spese di lite.
Benchè ritualmente citata, la convenuta restava contumace.
Istruita la causa con la documentazione acquisita, con all'udienza di precisazione delle conclusioni de 21 marzo 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., questo giudice riservava la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dal successivo 25 marzo.
Si osserva in diritto.
1. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Costituisce principio generale quello per cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento.
Orbene, a parere di chi scrive l'attrice ha offerto elementi di prova idonei a dimostrare di essere divenuta cessionaria del credito qui in contestazione.
È stata depositata, infatti, la lettera di proposta della cessione del lotto n. 8 (complesso dei crediti ceduti così denominati) del 14 maggio 2008 inviata dalla cedente all'odierna attrice e comprensiva della posizione debitoria di , con successiva accettazione del 23 Controparte_1
maggio 2008 e prova del pagamento del prezzo totale del lotto.
La proposta ed accettazione si inquadrano in un'operazione di cessione “quadro” datata
17.10.07 e denominata “Accordo Quadro” nella quale le parti – regolamentando gli aspetti principali del rapporto – rimandavano a differenti e successivi momenti la determinazione dei gruppi di crediti da cedere ed il pagamento dei singoli lotti.
Nonostante il contratto “quadro” non sia stato depositato in atti, ciò non osta a ritenere provata la cessione del credito dalla cedente, in virtù del noto assunto per cui “per il contratto di cessione di crediti non sono richieste forme sacramentali o particolari per la validità dello stesso, così che la prova della cessione e la ricomprensione del credito interessato nella cessione, può essere data con qualsiasi mezzo di prova, anche mediante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti, quando gli elementi comuni delle singole categorie consentano di individuare i rapporti in oggetto” (Tribunale Napoli sez. II, 01/12/2022, n.10746). Un simile contratto ha, infatti, natura consensuale (e forma libera), di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione
(anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anzichè al cessionario, nonchè, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari (ex plurimis, da ultimo, Cass. Civ., sez. III, n. 4713/2019; sez. III, n. 12612/2017).
Dunque, “il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, e non anche della causa della cessione stessa;
né il debitore ceduto, al quale sono indifferenti i vizi inerenti al rapporto causale sottostante, può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, poiché il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che egli è esclusivamente abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione” (cfr., da ultimo, Cass. n.12611/2021).
Tornando alla fattispecie, la creditrice pur non avendo provato per iscritto l'accordo quadro, depositando in atti la prova dell'inclusione nella cessione del credito verso l'odierno convenuto, compreso nel c.d. lotto 8, ha ottemperato al proprio onere probatorio quanto alla legittimazione attiva ed alla prova della titolarità del credito.
E del resto, non troverebbero altra spiegazione, se non con una precedente cessione dei crediti,
i bonifici eseguiti dalla dal gennaio al settembre 2009 (cfr,.doc. 12 in Controparte_2
produzione attorea) alla aventi ad oggetto le rate versate dal Parte_1
Mandato alla prima e, poi, ribaltate dalla cedente alla cessionaria. L'attrice, poi, ha depositato il contratto di finanziamento n. 20.80.1.200 sottoscritto in data 26.3.2008 tra la
[...]
e la per la somma di € 145.000,00, da restituire in 120 rate mensili Controparte_2 CP_1
dell'importo di € 2.312,53 ciascuna, rappresentate da titoli cambiari, per complessivi €
277.503,60 (cfr. doc. n. 1), con allegato piano di ammortamento (doc. n. 2 allegato alla citazione) sottoscritto dalla finanziata.
L'attrice, infine, ha allegato l'inadempimento della debitrice, alla quale, con missiva datata 30 agosto 2010, è stata data comunicazione dell'avvenuta cessione (cfr. il doc. 5 nonché le lettere di costituzione in mora inoltrate a mezzo raccomandata a/r. di cui ai docc. 6-10).
La convenuta, dal canto, suo, decidendo di non costituirsi in giudizio, non ha dato prova di aver adempiuto.
Pertanto, in accoglimento della domanda proposta da , Parte_1
va condannata al pagamento della somma di € 233.565,53. Controparte_1
Su detta somma, tuttavia, non possono essere riconosciuti gli interessi moratori al tasso dell'8% annuo, così come richiesto dall'istante.
Va dichiarata, infatti, la vessatorietà della clausola determinativa degli interessi medesimi.
Invero, secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (CGUE 17 maggio
2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19, e Controparte_3 Controparte_4
e della Suprema Corte di Cassazione (SSUU n. 9479/23), il giudice della fase
[...]
ordinaria (finanche monitoria) è tenuto a controllare anche in via d'ufficio, ove in possesso degli elementi di fatto e di diritto, la natura abusiva o meno delle pattuizioni contenute nel contratto;
e ciò in considerazione del presunto squilibrio sussistente nell'ambito dei contratti tra consumatore e professionista.
Tanto doverosamente premesso – e ritenuto che nel caso di specie, data la natura di persona fisica della debitrice e in assenza di ulteriori elementi contrari, il contratto posto alla base del ricorso monitorio rientri nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 206/2005 (c.d. “Codice del
Consumo”) – opina il Tribunale che la clausola concernente gli interessi di mora, convenuta nel combinato disposto degli art. 2 e 6 del contratto agli atti, sia vessatoria.
Invero, la medesima non risponde all'esigenza di trasparenza e chiarezza richiesta in sede di legislazione nazionale e comunitaria ( cfr. Corte giustizia UE sez. IV, 30/04/2014, n.26, con un principio estensibile in generale alla fissazione del prezzo del contratto, per cui “L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, quanto ad una clausola contrattuale come quella di cui al procedimento principale, è necessario intendere il requisito secondo cui una clausola contrattuale deve essere redatta in modo chiaro e comprensibile nel senso di imporre non soltanto che la clausola in questione sia intelligibile per il consumatore su un piano grammaticale, ma anche che il contratto esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera al quale si riferisce la clausola in parola nonché il rapporto fra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all'erogazione del mutuo, di modo che il consumatore sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano”), in quanto l'art. 6 del contratto, per la determinazione degli interessi di mora rimanda all'art. 2 lett. a) (“interessi di mora stabiliti nella misura del tasso contrattuale, da capitalizzarsi in base a quanto stabilito dall'art. 2 lett. a)”), che però non menziona un criterio di determinazione specifico limitandosi a chiarire esclusivamente la portata degli interessi corrispettivi.
Una tale conclusione, del resto, appare conforme anche all'orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità in tema di art. 117 t.u.b.
Come ha avuto modo di chiarire la Suprema Corte, infatti, la ratio della norma citata va individuata in una esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza e della eliminazione delle cosiddette asimmetrie informative: la prescrizione, che fa obbligo di indicare nel contratto il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, intende porre quel soggetto nelle condizioni di conoscere e apprezzare con chiarezza i termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma;
ed è evidente, allora, che tale finalità possa essere perseguita, con riguardo alla determinazione dell'interesse, non solo attraverso l'indicazione numerica del tasso, ma anche col rinvio a elementi esterni obiettivamente individuabili, la cui materiale identificazione sia cioè suscettibile di attuarsi in modo inequivoco.
Ne consegue che va dichiarata la nullità della clausola determinativa degli interessi moratori di cui al contratto di finanziamento ed il credito vantato dall'attrice deve essere epurato del tasso moratorio contrattuale e sostituito con il tasso legale.
Va precisato, sul punto, che gli interessi possono in questa sede essere riconosciuti nella sola misura legale (art. 1284 co. 4 c.c.) dalla domanda al saldo posto che, in caso di accertata abusività di una clausola relativa ad un elemento non essenziale del contratto, non è possibile procedere ad alcuna integrazione del contratto (ex multis, cfr. Corte di giustizia, 8 settembre
2022) dovendo trovare applicazione piena il principio di deterrenza (con conseguente, mera
“disapplicazione” della clausola).
Vale appena precisare che non è ostativa alla declaratoria di nullità di protezione la contumacia della convenuta, stante l'assunto, ormai pacifico della giurisprudenza della Corte di Giustizia, per cui “l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 dev'essere interpretato nel senso che esso osta all'interpretazione di una disposizione nazionale che impedisca a un giudice, che sia investito di un ricorso proposto da un professionista nei confronti di un consumatore e rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva stessa e che statuisca in contumacia per mancata comparizione del consumatore all'udienza cui era stato convocato, di adottare i mezzi istruttori necessari per valutare d'ufficio il carattere abusivo delle clausole contrattuali sulle quali il professionista ha fondato la propria domanda, qualora detto giudice nutra dubbi in merito al carattere abusivo di tali clausole, ai sensi della citata direttiva” (cfr. Corte di Giustizia
04.06.20; Corte di Giustizia 4 giugno 2009, C243/08).
In definitiva, in accoglimento della domanda attorea, la convenuta va condannato al pagamento, in favore della , dell'importo di € 233.565,53, Parte_1
oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda al soddisfo.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e vengono liquidate in favore dell'attrice come in dispositivo, secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n.
55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), applicando i compensi medi previsti per le cause di valore fino ad € 260.000,00, ridotti in ragione della non complessità della causa e della natura esclusivamente documentale della stessa, con esclusione della fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al N.R.G. 13268/2022, così provvede:
A. In accoglimento parziale della domanda proposta da : Parte_1
1. Dichiara la nullità per vessatorietà delle clausole di cui agli art. 2 e 6 relativamente alla misura degli interessi moratori;
2. Condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di €
233.565,53, oltre interessi come in parte motiva;
B. Condanna la convenuta al pagamento in favore della parte attrice delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 5.027,00 (di cui € 4.217,00 per compensi ed € 810,00 per spese), oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, l'11 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 13268/2022
TRA
(C.F. e P.IVA: ), in persona del liquidatore Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in calce all'atto di citazione, dall'avv. Angela
Labanca (C.F. , nonché dall'avv. Sergio Pepe (C.F. ) C.F._1 C.F._2
ATTRICE
E
(C.F. ) residente a [...] Controparte_1 C.F._3
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: responsabilità contrattuale.
Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
21.03.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, assumeva che Parte_1
aveva stipulato, in data 26.03.2008, con la società Controparte_1 Controparte_2
il contratto di finanziamento n. 20.80.1.200 per la somma di € 145.000,00, da restituire in 120 rate mensili dell'importo di € 2.312,53 ciascuna, rappresentate da titoli cambiari, per complessivi € 277.503,60.
Successivamente, con lettera del 14.05.2008, la aveva ceduto alla Controparte_2
il credito di cui al finanziamento de quo; in virtù di detta cessione, pertanto, Parte_1
la cedente aveva provveduto al versamento, in favore della cessionaria, delle rate riscosse sino alla rata con scadenza 25.10.2009, allorché aveva interrotto i pagamenti. Controparte_1
Stante il perdurare della morosità, sul presupposto di vantare un credito di € 233.565,53 in ragione dell'omesso pagamento di n. 101 rate (dal 25.11.2009 al 25.03.2018) dell'importo di €
2.312,53 ciascuna, conveniva in giudizio , Parte_1 Controparte_1
affinché fosse condannata al pagamento della predetta somma, oltre interessi, al tasso contrattuale, limitato alla misura dell'8% annuo, con vittoria di spese di lite.
Benchè ritualmente citata, la convenuta restava contumace.
Istruita la causa con la documentazione acquisita, con all'udienza di precisazione delle conclusioni de 21 marzo 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., questo giudice riservava la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dal successivo 25 marzo.
Si osserva in diritto.
1. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Costituisce principio generale quello per cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento.
Orbene, a parere di chi scrive l'attrice ha offerto elementi di prova idonei a dimostrare di essere divenuta cessionaria del credito qui in contestazione.
È stata depositata, infatti, la lettera di proposta della cessione del lotto n. 8 (complesso dei crediti ceduti così denominati) del 14 maggio 2008 inviata dalla cedente all'odierna attrice e comprensiva della posizione debitoria di , con successiva accettazione del 23 Controparte_1
maggio 2008 e prova del pagamento del prezzo totale del lotto.
La proposta ed accettazione si inquadrano in un'operazione di cessione “quadro” datata
17.10.07 e denominata “Accordo Quadro” nella quale le parti – regolamentando gli aspetti principali del rapporto – rimandavano a differenti e successivi momenti la determinazione dei gruppi di crediti da cedere ed il pagamento dei singoli lotti.
Nonostante il contratto “quadro” non sia stato depositato in atti, ciò non osta a ritenere provata la cessione del credito dalla cedente, in virtù del noto assunto per cui “per il contratto di cessione di crediti non sono richieste forme sacramentali o particolari per la validità dello stesso, così che la prova della cessione e la ricomprensione del credito interessato nella cessione, può essere data con qualsiasi mezzo di prova, anche mediante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti, quando gli elementi comuni delle singole categorie consentano di individuare i rapporti in oggetto” (Tribunale Napoli sez. II, 01/12/2022, n.10746). Un simile contratto ha, infatti, natura consensuale (e forma libera), di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione
(anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anzichè al cessionario, nonchè, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari (ex plurimis, da ultimo, Cass. Civ., sez. III, n. 4713/2019; sez. III, n. 12612/2017).
Dunque, “il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, e non anche della causa della cessione stessa;
né il debitore ceduto, al quale sono indifferenti i vizi inerenti al rapporto causale sottostante, può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, poiché il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che egli è esclusivamente abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione” (cfr., da ultimo, Cass. n.12611/2021).
Tornando alla fattispecie, la creditrice pur non avendo provato per iscritto l'accordo quadro, depositando in atti la prova dell'inclusione nella cessione del credito verso l'odierno convenuto, compreso nel c.d. lotto 8, ha ottemperato al proprio onere probatorio quanto alla legittimazione attiva ed alla prova della titolarità del credito.
E del resto, non troverebbero altra spiegazione, se non con una precedente cessione dei crediti,
i bonifici eseguiti dalla dal gennaio al settembre 2009 (cfr,.doc. 12 in Controparte_2
produzione attorea) alla aventi ad oggetto le rate versate dal Parte_1
Mandato alla prima e, poi, ribaltate dalla cedente alla cessionaria. L'attrice, poi, ha depositato il contratto di finanziamento n. 20.80.1.200 sottoscritto in data 26.3.2008 tra la
[...]
e la per la somma di € 145.000,00, da restituire in 120 rate mensili Controparte_2 CP_1
dell'importo di € 2.312,53 ciascuna, rappresentate da titoli cambiari, per complessivi €
277.503,60 (cfr. doc. n. 1), con allegato piano di ammortamento (doc. n. 2 allegato alla citazione) sottoscritto dalla finanziata.
L'attrice, infine, ha allegato l'inadempimento della debitrice, alla quale, con missiva datata 30 agosto 2010, è stata data comunicazione dell'avvenuta cessione (cfr. il doc. 5 nonché le lettere di costituzione in mora inoltrate a mezzo raccomandata a/r. di cui ai docc. 6-10).
La convenuta, dal canto, suo, decidendo di non costituirsi in giudizio, non ha dato prova di aver adempiuto.
Pertanto, in accoglimento della domanda proposta da , Parte_1
va condannata al pagamento della somma di € 233.565,53. Controparte_1
Su detta somma, tuttavia, non possono essere riconosciuti gli interessi moratori al tasso dell'8% annuo, così come richiesto dall'istante.
Va dichiarata, infatti, la vessatorietà della clausola determinativa degli interessi medesimi.
Invero, secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (CGUE 17 maggio
2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19, e Controparte_3 Controparte_4
e della Suprema Corte di Cassazione (SSUU n. 9479/23), il giudice della fase
[...]
ordinaria (finanche monitoria) è tenuto a controllare anche in via d'ufficio, ove in possesso degli elementi di fatto e di diritto, la natura abusiva o meno delle pattuizioni contenute nel contratto;
e ciò in considerazione del presunto squilibrio sussistente nell'ambito dei contratti tra consumatore e professionista.
Tanto doverosamente premesso – e ritenuto che nel caso di specie, data la natura di persona fisica della debitrice e in assenza di ulteriori elementi contrari, il contratto posto alla base del ricorso monitorio rientri nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 206/2005 (c.d. “Codice del
Consumo”) – opina il Tribunale che la clausola concernente gli interessi di mora, convenuta nel combinato disposto degli art. 2 e 6 del contratto agli atti, sia vessatoria.
Invero, la medesima non risponde all'esigenza di trasparenza e chiarezza richiesta in sede di legislazione nazionale e comunitaria ( cfr. Corte giustizia UE sez. IV, 30/04/2014, n.26, con un principio estensibile in generale alla fissazione del prezzo del contratto, per cui “L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, quanto ad una clausola contrattuale come quella di cui al procedimento principale, è necessario intendere il requisito secondo cui una clausola contrattuale deve essere redatta in modo chiaro e comprensibile nel senso di imporre non soltanto che la clausola in questione sia intelligibile per il consumatore su un piano grammaticale, ma anche che il contratto esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera al quale si riferisce la clausola in parola nonché il rapporto fra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all'erogazione del mutuo, di modo che il consumatore sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano”), in quanto l'art. 6 del contratto, per la determinazione degli interessi di mora rimanda all'art. 2 lett. a) (“interessi di mora stabiliti nella misura del tasso contrattuale, da capitalizzarsi in base a quanto stabilito dall'art. 2 lett. a)”), che però non menziona un criterio di determinazione specifico limitandosi a chiarire esclusivamente la portata degli interessi corrispettivi.
Una tale conclusione, del resto, appare conforme anche all'orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità in tema di art. 117 t.u.b.
Come ha avuto modo di chiarire la Suprema Corte, infatti, la ratio della norma citata va individuata in una esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza e della eliminazione delle cosiddette asimmetrie informative: la prescrizione, che fa obbligo di indicare nel contratto il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, intende porre quel soggetto nelle condizioni di conoscere e apprezzare con chiarezza i termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma;
ed è evidente, allora, che tale finalità possa essere perseguita, con riguardo alla determinazione dell'interesse, non solo attraverso l'indicazione numerica del tasso, ma anche col rinvio a elementi esterni obiettivamente individuabili, la cui materiale identificazione sia cioè suscettibile di attuarsi in modo inequivoco.
Ne consegue che va dichiarata la nullità della clausola determinativa degli interessi moratori di cui al contratto di finanziamento ed il credito vantato dall'attrice deve essere epurato del tasso moratorio contrattuale e sostituito con il tasso legale.
Va precisato, sul punto, che gli interessi possono in questa sede essere riconosciuti nella sola misura legale (art. 1284 co. 4 c.c.) dalla domanda al saldo posto che, in caso di accertata abusività di una clausola relativa ad un elemento non essenziale del contratto, non è possibile procedere ad alcuna integrazione del contratto (ex multis, cfr. Corte di giustizia, 8 settembre
2022) dovendo trovare applicazione piena il principio di deterrenza (con conseguente, mera
“disapplicazione” della clausola).
Vale appena precisare che non è ostativa alla declaratoria di nullità di protezione la contumacia della convenuta, stante l'assunto, ormai pacifico della giurisprudenza della Corte di Giustizia, per cui “l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 dev'essere interpretato nel senso che esso osta all'interpretazione di una disposizione nazionale che impedisca a un giudice, che sia investito di un ricorso proposto da un professionista nei confronti di un consumatore e rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva stessa e che statuisca in contumacia per mancata comparizione del consumatore all'udienza cui era stato convocato, di adottare i mezzi istruttori necessari per valutare d'ufficio il carattere abusivo delle clausole contrattuali sulle quali il professionista ha fondato la propria domanda, qualora detto giudice nutra dubbi in merito al carattere abusivo di tali clausole, ai sensi della citata direttiva” (cfr. Corte di Giustizia
04.06.20; Corte di Giustizia 4 giugno 2009, C243/08).
In definitiva, in accoglimento della domanda attorea, la convenuta va condannato al pagamento, in favore della , dell'importo di € 233.565,53, Parte_1
oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda al soddisfo.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e vengono liquidate in favore dell'attrice come in dispositivo, secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n.
55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), applicando i compensi medi previsti per le cause di valore fino ad € 260.000,00, ridotti in ragione della non complessità della causa e della natura esclusivamente documentale della stessa, con esclusione della fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al N.R.G. 13268/2022, così provvede:
A. In accoglimento parziale della domanda proposta da : Parte_1
1. Dichiara la nullità per vessatorietà delle clausole di cui agli art. 2 e 6 relativamente alla misura degli interessi moratori;
2. Condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di €
233.565,53, oltre interessi come in parte motiva;
B. Condanna la convenuta al pagamento in favore della parte attrice delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 5.027,00 (di cui € 4.217,00 per compensi ed € 810,00 per spese), oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, l'11 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi