Sentenza 4 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 04/04/2022, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/04/2022
N. 00536/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00087/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 87 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
FA TO, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Vantaggiato, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Zanardelli 7;
contro
Comune di DÒ, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Fernanda Quaranta, con domicilio eletto presso lo studio Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7;
Quanto al ricorso introduttivo del giudizio:
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 580 (prot. n. 47395) del 26.11.2015, pervenuta il successivo 3.12.2015, con la quale il Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo Urbano nel Comune di DÒ ha espresso il diniego di sanatoria in ordine all’istanza di condono edilizio presentata dal Sig. FA TO il 15.12.2004, ordinandogli di demolire le opere oggetto di diniego di sanatoria entro novanta giorni dal ricevimento della predetta ordinanza,
di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto.
Quanto ai motivi aggiunti notificati in data 26.11.2019:
per l’annullamento
dell’ordinanza comunale n. 457 del 2/10/2019 di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 20.000,00, a carico del ricorrente per non aver demolito l’immobile, ritenuto abusivo, di cui era stata disposta la demolizione con l’ordinanza n. 580/2015,
nonché di ogni altro atto connesso consequenziale e presupposto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di DÒ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il ricorrente espone quanto segue.
E’ proprietario di un terreno distinto in C.T. al foglio 125 p.lle 42 e 46 sito in DÒ alla via Nino Della Notte, n.23.
Con verbale della P.U. n.62 del 14.12.1995, si accertava che il Sig. FA TO, in qualità di committente, realizzava senza titolo edilizio, nel predetto Comune, in Contrada “Torre Mozza”, le fondazioni per la costruzione di una civile abitazione della superficie di 120 mq. circa, in violazione degli artt.4 e 7 della Legge n.47/1985, sul lotto ricadente in “Zona agricola normale E/1”, così prevista dal P.R.G. vigente e sottoposta a vincolo paesaggistico con D.M. del 4.9.1975.
Con ordinanza dirigenziale n.137/1999 dell’11.6.1999, il Comune di DÒ ha poi ordinato all’odierno ricorrente, in qualità di committente, “di demolire le opere realizzate abusivamente, entro novanta giorni dalla notifica” della medesima ordinanza.
Con domanda di condono del 15.12.2004, presentata ex art. 32 della Legge n. 326/2003, il Sig. FA TO presentava istanza relativa alla definizione degli illeciti edilizi, in riferimento alla realizzazione dell’opera suindicata, indirizzata al Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo Urbano del Comune di DÒ; quest’ultimo, con nota prot. n.14481/2007 notificava, ai sensi dell’art.140 c.p.c., il preavviso di rigetto della predetta istanza, avendo il Tecnico istruttore, a seguito dell’istruttoria eseguita in data 23.10.2006, espresso parere contrario “essendo il manufatto non configurabile quale abuso di piccola entità e, secondo quanto statuito dalla L. n.326/2003, non essendo consentita la sanatoria di abusi realizzati in zona con vincolo paesaggistico”.
1.1. Avverso l’epigrafata ordinanza n. 580/2015, notificata il 3.12.2015, con la quale il Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo Urbano del Comune di DÒ ha espresso il diniego di sanatoria in ordine alla predetta istanza di condono edilizio presentata dal Sig. FA TO, ingiungendogli contestualmente ai sensi dell’art. 31 D.P.R. n. 380/2001 di demolire le opere oggetto del diniego di sanatoria, è insorto il ricorrente con il ricorso introduttivo del presente giudizio, rassegnando le censure di seguito sintetizzate.
Violazione del giusto procedimento - eccesso di potere - violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990.
Eccesso di potere sotto altro aspetto - violazione del principio dell’affidamento - manifesta illogicità e contraddittorietà -Violazione dell’art.3 L. n. 241/1990.
1.2. Avverso la successiva ordinanza n.457 del 2.10.2019, con la quale il Dirigente dell’Area Funzionale 4° - Sviluppo e Pianificazione del Territorio e Paesaggio del Comune di DÒ ha irrogato a carico del ricorrente la sanzione pecuniaria di € 20.000,00 per non aver demolito le opere oggetto della citata ordinanza n. 580/2015, quest’ultimo ha proposto in data 26.11.2019 motivi aggiunti depositati il 9.12.2019, deducendo, in via derivata, le medesime censure espresse con il ricorso introduttivo.
1.3. Il 16.2.2016 si è costituito in giudizio il Comune di DÒ contestando l’ex adverso dedotto ed eccependo l’infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti.
Successivamente le parti hanno ribadito e ulteriormente illustrato le rispettive posizioni.
Alla pubblica udienza dell’8 marzo 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.Il ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, è infondato nel merito e deve essere respinto.
2.1. Secondo l’art. 32 del D.L. n. 269/2003, convertito dalla Legge n. 326/2003:
- “ sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all' allegato 1:
a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonché 4,5 e 6 nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale è determinata la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizi ” (comma 26);
- “ fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n.47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora:…
d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ” (comma 27).
Il Collegio ritiene sufficiente rilevare - in diritto - che tutte le censure formulate da parte ricorrente nel ricorso introduttivo del presente giudizio (e nei motivi aggiunti proposti in corso di causa) sono infondate, considerato il carattere vincolato dell’impugnato diniego di condono edilizio e che, nel caso di specie, nel predetto provvedimento impugnato risulta accertato dal Comune di DÒ (e non contestato da parte ricorrente) che trattasi di opere edilizie non di piccola entità, realizzate (senza titolo abilitativo) in contrasto con le previsioni del vigente P.R.G. che tipizzato l’area di sedime come zona agricola “E1” e in zona sottoposta a vincolo paesaggistico imposto con D.M. del 4 settembre 1975 e che l’abuso sostanziale de quo è stato realizzato successivamente all’imposizione del vincolo predetto (essendo stato accertati, con verbale di P.U. n.62 del 14.12.1995, la realizzazione delle fondazioni per la costruzione di una civile abitazione della superficie di mq.120 circa e con verbale del 23.1.1996 dei VV.UU., il completamento della costruzione medesima).
La specificazione sopra menzionata, presente nel provvedimento di diniego, relativa anche al momento di imposizione del vincolo paesistico sull’area de qua, rende, dunque, pienamente sussistente l’impedimento all’accoglimento della proposta istanza di condono edilizio per effetto dell’applicazione di quanto previsto dall’articolo 32, comma 27, lettera d), della Legge 24 novembre 2003, n. 326 citato, risultando perfettamente ricostruibile l’iter logico - giuridico seguito dalla A.C. posto che la motivazione del provvedimento gravato (atto vincolato), facendo riferimento “al sistema vincolistico vigente per l’area in esame e per l’effetto dei limiti di applicazione dell’istituto del condono edilizio di cui alla L. n. 326/2003”, per quanto sintetica, appare adeguata, tenuto conto che nel provvedimento medesimo si fa anche riferimento al contrasto con le previsioni del P.R.G. (che, come detto, tipizzano l’area quale zona agricola “E1”) e al D.M. impositivo del vincolo paesaggistico risalente al 4.9.1975 (mentre le fondazioni della casa sono state realizzate nel 1995).
2.2. Del pari legittima è la coeva ordinanza di demolizione, stante l’accertata abusività dell’opera realizzata e la non condonabilità della stessa.
Peraltro, l’ingiunzione impugnata reca la compiuta descrizione delle opere edilizie abusive realizzate in assenza di titolo edilizio e ne ordina la demolizione, dovendo al riguardo pure ribadirsi che “i provvedimenti sanzionatori di abusi edilizi non abbisognano di particolare motivazione, posto che l’esercizio del potere repressivo-sanzionatorio risulta sufficientemente giustificato, quanto al presupposto, dalla mera (oggettiva) descrizione delle opere abusivamente realizzate (in assenza di titolo edilizio) e dalla assoggettabilità di queste ultime al regime del permesso di costruire, stante la previsione legislativa della conseguente misura sanzionatoria (ex multis, T.A.R. Puglia, Lecce, III, 5 marzo 2018, n. 367; T.A.R. Puglia, Lecce, III, 29 marzo 2018, n. 524; T.A.R. Puglia, Lecce, III, 25.05.2018, n. 889; T.A.R. Puglia, Lecce, III, 16/08/2018, n. 1302)” (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Terza, 15 ottobre 2018, n. 1507).
Riguardo all’asserita carenza di motivazione - essenzialmente - in riferimento al lungo lasso di tempo intercorso, al legittimo affidamento del privato e all’omessa valutazione dell’interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, è sufficiente - e dirimente - richiamare il principio di diritto enunciato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 9 del 17 ottobre 2017, secondo cui: “il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino”.
2.3. L’infondatezza del ricorso introduttivo del giudizio comporta, conseguentemente, anche l’infondatezza delle censure espresse, in via derivata, nei motivi aggiunti, proposti avverso la sanzione pecuniaria di € 20.000,00 irrogata dalla Amministrazione Comunale resistente a cagione della mancata ottemperanza dell’ordine di demolizione, in corretta applicazione dell’art.31 comma 4-bis del D.P.R. n. 380/2001.
Tale norma dispone, in via automatica, che “L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente”.
3. In definitiva, il ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, è infondato e deve essere integralmente respinto.
Sussistono nondimeno giustificati motivi (fra cui la peculiarità della controversia e ragioni equitative) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 8 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO