Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/03/2025, n. 1517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1517 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
proc. n. 21857/24 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, composto dai signori magistrati:
Alessandra Aragno Presidente Est.
Silvia Carosio Giudice
Sara Perlo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 21857/24 promossa da:
, NATO IN SENEGAL IL 2.2.1991, RAPPRESENTATO E DIFESO Parte_1
DALL'AVV.A MARA CALIFANO, Controparte_1
RICORRENTE- contro
(c.f. , in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
RESISTENTE COSTITUITO
Conclusioni delle parti: per parte ricorrente:
“nel merito
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Con vittoria di spese ed onorari”.
per parte resistente:
“ Respingersi il ricorso perché infondato. Vinte le spese”.
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1.1 e 1.2, CP_1
d.lgs. n. 286/1998.
Con provvedimento recante prot. nr. 809/2024 reso in data 8.5.24 e notificato al ricorrente in data 7.11.24 il Questore ha rigettato la suddetta istanza, riportandosi integralmente al parere contrario del 10.11.23 reso dalla C.T. di . CP_1
L'istante, quindi, con ricorso depositato in data 4.12.24, ha impugnato il provvedimento di diniego, chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di accogliere la domanda rigettata dal Questore.
Accolta la domanda di sospensione proposta in via cautelare, è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice designato per la trattazione del merito della causa.
Si è costituito in giudizio il chiedendo rigettarsi il ricorso in considerazione della Controparte_2 personalità del ricorrente, così come emergente dai reati dallo stesso commessi, e della scarsa integrazione sul territorio nazionale.
All'udienza del 18 marzo 2025 è comparso il ricorrente personalmente che ha dichiarato: “Lavoro nel campo edile, delle ristrutturazioni e vengo mandato nei vari cantieri. Mi occupo in particolare della parte elettrica. Lavoro per questa cooperativa dall'anno scorso. Vivo in una casa assieme ad altre persone: ciascuno ha la sua stanza e poi abbiamo degli spazi in comune. Sono arrivato in Italia nel 2013 e ho lavorato a lungo in campagna, prima come bracciante agricolo e poi con le lumache. Adesso finalmente ho trovato il lavoro che fa per me. Avevo già lavorato come elettricista in Senegal”. Richiamate le conclusioni definitive, il giudice si riservava di riferire al collegio.
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La Questura di ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale CP_1 facendo proprie le valutazioni della C.T. di , che, in relazione alla posizione dell'odierno ricorrente, CP_1 ha ritenuto che non sussistano i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale in considerazione della scarsa integrazione sul territorio nazionale e dei precedenti penali riportati dal ricorrente.
Il ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato evidenziando, da un lato, l'assenza della attualità di una sua pericolosità sociale e, dall'altra, la sua integrazione sociale sul territorio nazionale.
Ciò posto, va precisato, in limine, che tutte le questioni di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito e che, in ogni caso, l'adito Giudice non è esonerato dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, poiché il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso per protezione speciale da parte della Questura non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante ad ottenere il permesso di soggiorno richiesto. Pertanto, sono irrilevanti doglianze puramente formali, in quanto è evidente che tali censure si appuntano all'iter procedimentale della fase amministrativa, piuttosto che alla decisione sul diritto ad ottenere il permesso di soggiorno che è, invece, il fulcro del presente giudizio (v. Cass. n. 25315/2020 che impone al giudice chiamato a pronunciarsi sulla impugnazione di consentire all'impugnante di spiegare in sede giurisdizionale tutte le difese che, a causa dei vizi procedimentali, egli non abbia potuto avanzare in fase amministrativa). Va poi aggiunto che il diritto sotteso al riconoscimento della protezione speciale va accertato come sussistente e tutelabile anche se maturato dopo l'adozione dell'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizioni dell'azione che possono sopravvenire anche in corso di causa. È, pertanto, onere della parte introdurre, in giudizio, ogni elemento suscettibile di valutazione ai fini dell'accoglimento della domanda proposta. Osserva ancora il Collegio che “la giurisprudenza [della Suprema Corte di Cassazione] ha chiarito che il dovere di cooperazione istruttoria, che incombe sul giudice del procedimento, attiene alla prova dei fatti e non alla loro allegazione, previsto in tema di esame delle domande di protezione internazionale, ai sensi dell'art. 4 della Direttiva CE 13.12.2011 n. 95, dell'art. 3 del d.lgs. 19.11.2007 n. 251, dell'art. 8 del d.lgs. 28.1.2008 n. 25 e dell'art. 35 bis, comma 9, e 27, comma 1 bis, dello stesso d.lgs. 25/2008, è limitato alle circostanze concernenti la situazione sociale, economica o politica del Paese di provenienza del richiedente e non, quindi, relativamente alle circostanze attinenti alla integrazione sociale, culturale, lavorativa e familiare del richiedente asilo in Italia (Sez.1, n.41786 del 28.12.2021)” (Cass., Sez. I civile, ordinanza n. 11053/2023).
Tanto premesso, l'impugnazione è fondata alla luce dei motivi che seguono. Innanzi tutto, si evidenzia che la domanda è stata presentata, come si evince dallo stesso provvedimento, alla Questura di in data 21.1.19. CP_1
L'art. 7 co. 2 del d. l. n. 20/2023 convertito in l. n. 50/2023 ha modificato l'art. 19 del d. lgs. n. 286/98 stabilendo che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Il citato decreto è entrato in vigore in data 11.03.2023, pertanto la disciplina applicabile al presente giudizio è quella prevista dal d. l. n. 130/2020 convertito in l. n.173/2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5, co. 6, Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1° dicembre 2018, n. 132. La novella legislativa, applicabile al caso di specie ratione temporis, ha modificato, in particolare, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 che, nella formulazione frutto della modifica normativa in commento, tra l'altro prevedeva al comma 1.1. “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Il comma 1.2. prevedeva invece: «Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale». Si legge, nella Relazione illustrativa, “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6 del TUI, si preoccupavano di precisare che restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia”. Tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali. Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. n. 3705/2021). Ne consegue che i principi elaborati con riguardo alla disciplina previgente conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D.L. n. 113/2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D.L. n. 130/2020. La disposizione trova immediata applicazione anche ai procedimenti in corso in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 secondo il quale “le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile”. La sentenza delle Sezioni Unite n. 24413/2021 ha, poi, definitivamente sancito la retroattività della nuova formulazione dell'art. 19 alle cause pendenti. Con riferimento, quindi, alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19.1.1. T.U.I. come riformulato dal decreto c.d. il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni Parte_2 di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
Venendo nuovamente al caso di specie, sulla scorta del dato normativo de quo ed alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, il ricorso deve essere accolto. Innanzi tutto, il ricorrente si trova in Italia da numerosi anni (2013) e, come si è potuto constatare in udienza, parla e comprende discretamente la lingua italiana. Il ricorrente ha riportato una condanna definitiva per reati in materia di stupefacenti (c.d. casi di lieve entità, commesso nel 2019) ed ulteriore condanna, sempre in materia di stupefacenti ed ai limiti, questa volta, della lieve entità, per un reato commesso nell'aprile 2022.
Come noto, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, la valutazione della pericolosità sociale non può limitarsi alla valutazione dei precedenti penali, ma deve compiere un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni, estendendo il giudizio anche all'esame della personalità del richiedente, desunta dalla condotta di vita e dalle manifestazioni sociali (Cass. 29148/2020). Infatti, non opera nessun automatismo ostativo al rilascio del permesso e non ricorre la presunzione assoluta di pericolosità sociale (Cass. 23597/2023). Principi, questi, espressi anche dalla Corte Costituzionale, nella sentenza n. 88/2023, che ha chiarito che spetta al Questore valutare la pericolosità sociale dello straniero in concreto, ricordando che si deve sempre procedere ad un “ragionevole e proporzionato” bilanciamento degli interessi coinvolti.
Nel caso in esame, ritiene il Tribunale che il necessario bilanciamento conduca ad un accoglimento della domanda proposta. Invero, mentre il reato del 2019 era relativo ad una dose minima di sostanza stupefacente, quello del 2022 aveva ad oggetto una quantità più elevata. Tale reato, però, risale a 3 anni fa;
il ricorrente si trova in Italia da circa 13 anni, ivi svolge attività lavorativa, ha una sua autonoma abitazione ed il tempo trascorso lontano dal suo paese di provenienza testimonia il suo attuale totale sradicamento con il Senegal. Può pertanto affermarsi che vi siano meritevoli ragioni per tutelare, in conformità al disposto di cui all'art. 8 CEDU, il diritto del ricorrente a non essere allontanato dal luogo nel quale ha ormai radicato la sua vita privata e famigliare. Per quanto attiene all'integrazione lavorativa del ricorrente, si rileva che la difesa ha prodotto svariata documentazione dalla quale si evince che il ricorrente ha svolto, negli anni 2020, 2021, 2022 lavori saltuari nell'ambito dell'agricoltura. Nel 2023 ha stipulato con la società un contratto di lavoro autonomo in forza del quale il CP_3 ricorrente viene chiamato dalla società nei vari cantieri per svolgere lavori di elettricista. Al ricorrente, inoltre, è stata assegnata una casa dalla cooperativa Pt_3
Ritiene pertanto il Tribunale, alla luce della documentazione esaminata, che l'integrazione lavorativa raggiunta dal ricorrente, unitamente al lungo lasso di tempo trascorso fuori dal Paese di origine, sia tale da non consentire un agevole reinserimento dello stesso in Senegal e che un suo eventuale rimpatrio comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata. Non si ravvisano inoltre elementi, stante la risalenza nel tempo dei precedenti penali, dai quali ravvisare una pericolosità sociale del ricorrente e l'attuale maggiore stabilità lavorativa nonché la circostanza che, come dichiarato dal ricorrente, questi abbia, infine, trovato il lavoro desiderato, sono aspetti che, a parere del Tribunale, rappresentano una cesura rispetto al passato e sono precursori di una nuova condotta di vita.
Nulla sulle spese di lite in quanto il ricorrente è stato ammesso al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
-. accoglie il ricorso e riconosce a , NATO IN SENEGAL IL 2.2.1991, il diritto Parte_1 alla protezione speciale ex art. 19 d.lgs. n. 286/1998 e per l'effetto trasmette gli atti al Questore competente per il rilascio del corrispondente permesso, convertibile in permesso di lavoro.
Così deciso in Torino, 24.3.24
Il Presidente
Alessandra Aragno