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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/04/2025, n. 2528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2528 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Sergio
Palmieri ha pronunciato all'esito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 14881/2024
TRA
ESPOSITO EL IN difeso dagli avv.ti Amalfitano Maria Sofia e
Fabio Falanga
RICORRENTE
E
INPS difeso dall'avv. MOSCARIELLO CARMEN;
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/06/2024 la parte ricorrente in epigrafe propone opposizione avverso le ordinanze-ingiunzione nn. OI-001439643 e OI-
001818154, notificate in data 30/05/24, e relative, rispettivamente, all'atto di accertamento n. INPS.5105.29/10/2018.0344469 e all'atto di accertamento n. INPS.5105.06/09/2019.0274511.
Eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, la mancata notifica degli atti di accertamento, la prescrizione ex art. 28 l. 689/1981, la decadenza ex art. 14 l. 689/1981. Infine, chiede la rideterminazione degli importi ex art. 23 d.l. 48/2023.
Si costituisce l'INPS rilevando la legittimazione del ricorrente,
l'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento, l'infondatezza delle eccezioni e di decadenza, e la legittimità del quantum della sanzione ai sensi dell'art. 23 d.l. 48/2023.
***
Il ricorso è parzialmente fondato.
L'art. 35 LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 stabilisce:
«Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda.
1 Per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, l'ordinanza-ingiunzione è emessa, ai sensi dell'articolo 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile.
Per le altre violazioni, quando viene accertato che da esse deriva l'omesso
o parziale versamento di contributi e premi, la relativa sanzione amministrativa è applicata con la medesima ordinanza e dagli stessi enti ed istituti di cui al comma precedente.
Avverso l'ordinanza-ingiunzione puo' essere proposta, nel termine previsto dall'articolo 22, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro. Si applicano i commi terzo e settimo dell'articolo 22 e il quarto comma dell'articolo 23 ed il giudizio di opposizione è regolato ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile».
L'art. 6 decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 stabilisce poi:
«
1. Le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.
2. L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione.
3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, e salve le competenze stabilite da altre disposizioni di legge, l'opposizione si propone davanti al giudice di pace.
4. L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:
a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
...
6. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere depositato anche a mezzo del servizio postale.
7. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.
8. Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi
2 all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente e all'autorità che ha emesso l'ordinanza.
9. Nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso
l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente.
L'autorità che ha emesso l'ordinanza puo' avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. Nel giudizio di opposizione all'ordinanza- ingiunzione di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, il prefetto puo' farsi rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la quale vi provvede a mezzo di propri funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei proventi della sanzione, ai sensi dell'articolo 208 del medesimo decreto.
10. Alla prima udienza, il giudice:
a) quando il ricorso è proposto oltre i termini di cui al comma 6, lo dichiara inammissibile con sentenza;
b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero
l'autorità che ha emesso l'ordinanza abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 8.
11. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
12. Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice puo' annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile».
Quanto all'entità della sanzione, l'Art. 2 comma 1 bis DECRETO-LEGGE 12 settembre 1983, n. 463 convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre
1983, n. 638, in vigore dal 05/05/23 (per effetto dell'art. 23 comma 1
DECRETO-LEGGE 4 maggio 2023, n. 48 convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85), stabilisce:
«
1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa,
3 quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione».
Trattandosi di sanzione pecuniaria su fattispecie proveniente da depenalizzazione, deve ritenersi operante il principio del favor rei in base al quale la sanzione nella misura ridotta stabilita a far tempo dal maggio 2023 operi anche per le condotte tenute e le violazioni contestate per fatti antecedenti all'entrata in vigore del d.l. 48/2023.
***
Va, al riguardo, subito osservato che le sanzioni oggetto del presente giudizio sono già state determinate ai sensi della normativa sopravvenuta, tenuto conto dell'importo delle violazioni inferiore ad € 10000,00, e commisurate, nella specie, esattamente al doppio dell'importo delle violazioni (per quanto in questa sede rileva, 9706,32 × 2 = 19412,64).
Ciò comporta l'infondatezza della contestazione mossa dal ricorrente in ordine alla quantificazione delle somme, essendo la sanzione commisurata ad un importo prossimo al minimo e come tale congruo e pertanto non sindacabile in questa sede.
***
Quanto al fondamento della responsabilità solidale del legale rappresentante e della persona giuridica, l'art. 6 comma 1 ult. alinea l.
24/11/81 n. 689 prevede che «Se la violazione è commessa dal rappresentante
o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta».
La responsabilità segue, in altri termini, il principio, tipico del fondamento della responsabilità penale, cui è imperniata anche la legge di depenalizzazione 689/1981, della personalità (cfr. artt. 1-12), in virtù del quale risponde la persona fisica che ha commesso la violazione mediante la condotta inadempiente, con l'aggiunta della responsabilità in via solidale dell'ente/persona giuridica, cui la violazione è riferibile.
In particolare, con l'OI n. OI-001439643 si ingiungeva al sig. SP
LA, nella qualità di rappresentante legale della società La Fuga Shoes
s.r.l., il pagamento della somma di € 19412,64, a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio
2016, n. 8, e novellato dall'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n.
4 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85) di cui all'atto di accertamento n. INPS.5105.29/10/2018.0344469 che si assume notificato il 29/10/18 e riferito al periodo 12/2016-11/2017 (inadempienze
UNIEMENS per € 9372,00 e inadempienze gestione separata per € 334,32).
L'INPS ha documentato l'avvenuta notifica dell'atto di accertamento.
Invero, in merito alla contestazione formulata dalla parte nelle note di trattazione scritta depositate in data 14/01/25 (da ritenersi convertite in note autorizzate a seguito del provvedimento del giudice di rinvio della prima udienza), va premesso che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione
(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9111 del 06/06/2012).
Nel caso di specie, l'avviso di ricevimento della raccomandata (non soggetta, si ripete, alla legge 890/1982, come invece vorrebbe la parte ricorrente) risulta consegnato e debitamente sottoscritto dalla moglie del ricorrente. La presunzione di conoscenza, pertanto, opera a prescindere dalla CAN in relazione all'art. 7 l. 890/1982, che nel caso di specie, per contro, per le ragioni esposte, non era richiesta.
Quanto all'eccezione ex art. 2719 c.c., la Cassazione ha già avuto modo di rilevare che in tema di prova documentale, l'onere, stabilito dall'art. 2719 cod. civ., di disconoscere "espressamente" la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale, che alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia. Pertanto, la relativa eccezione non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato (Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 16232 del 19/08/2004; Sez. 5, Sentenza n. 11576 del 17/05/2006;
5 Sez. 2, Sentenza n. 10855 del 05/05/2010). Non possono pertanto considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 28096 del 30/12/2009; Sez. 1, Sentenza n. 14416 del
07/06/2013). Con ancor maggiore precisione, la Cassazione ha affermato il principio secondo cui la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
7775 del 03/04/2014). Non a caso, il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215, primo comma, numero 2), cod. proc. civ., giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9439 del 21/04/2010).
Nella specie, la parte si limita a sostenere «Nel caso, invece, l'Ente previdenziale si è limitato solo a produrre delle mere fotocopie, prive di alcuna attestazione di conformità, che si impugnano, contestano e disconoscono espressamente ai sensi degli artt. 2712 e 2719 c.c., in ogni caso sprovviste di qualsivoglia valore probatorio». Il tenore generico della contestazione impedisce, per le ragioni esposte, di tenerne conto ai fini della contestazione della genuinità della copia. Ed è appena il caso di sottolineare che sostenere che la copia dell'avviso di ricevimento non fosse conforme all'originale, significherebbe sostanzialmente attribuire alla parte (nella specie un ente previdenziale pubblico) di aver alterato un documento da produrre in giudizio, con ciò incorrendo in una condotta di falso e frode processuale, la cui prova avrebbe richiesto quantomeno di fornire sufficienti e dettagliati elementi idonei a consentirne una delibazione quantomeno in termini di verosimiglianza, ai fini della trasmissione della denuncia al pubblico ministero ai sensi dell'art. 331
6 comma 4 c.p.p..
***
Quanto alla legittimazione sostanziale, contestata dall'attore, quest'ultimo sostiene:
« L'Ente resistente ha provveduto a notificare le ordinanze-ingiunzione nn.
OI-001439643 e OI-001818154 al sig. SP LA IN nella sua qualità di rappresentante legale della società La Fuga Shoes s.r.l., e quindi di responsabile in solido con la stessa. Tuttavia, come raccontano i documenti allegati al presente ricorso, in data 1.4.2019, la società La
Fuga Shoes s.r.l. è stata cancellata dal Registro delle Imprese (Doc. 3), e prima della cancellazione definitiva, con atto del 26.11.2018, veniva nominato quale liquidatore della società il sig. OT MA, come da visura allegata agli atti, con iscrizione già a far data dal 18.1.2019. In data 20.12.2018, riuniti il liquidatore nominato, sig. OT MA, e i soci, sig.ri CA IN, CA MI, SP RE,
SP LA IN e OT EL, veniva approvato il bilancio finale di liquidazione “senza piano di riparto nulla essendovi da ripartire” (Doc. 4). Orbene, ai sensi dell'art. 2475 bis c.c. gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società. Più in particolare, però, l'art. 2462, comma 1, c.c. sancisce che per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio;
mentre l'art. 2495, comma 3, c.c. in tema di cancellazione della società, sancisce che “ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società”. Alla luce di ciò, è di solare evidenza che al ricorrente non è imputabile alcuna responsabilità né diretta né solidale con la cessata società, in quanto, in termini civilistici, per ogni responsabilità gestoria, è stato sostituito dal liquidatore sig. OT MA, mentre, il sig. SP LA
IN, nella sua qualità di socio, nessuna somma di denaro ha ricevuto in sede di bilancio finale di liquidazione. La circostanza secondo cui la responsabilità dei soci, in ordine alle obbligazioni non assolte dalla società cancellata, è legata al presupposto di un attivo nel bilancio di liquidazione, trova riscontro anche nella recente giurisprudenza di legittimità. I crediti azionati dall'INPS nei confronti dell'odierno ricorrente, richiesti a titolo di sanzione amministrativa per il presunto omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, sono quelli
7 che fanno capo alla società estinta. Orbene, come già precisato, la responsabilità dei soci, ex art. 2495, comma 3, cit. è limitata alla quota
(eventualmente) riscossa in base al bilancio finale di liquidazione».
La tesi muove dall'erroneo presupposto che l'oggetto dell'ordinanza fosse un debito della società, per il quale il ricorrente risponderebbe come obbligato in solido. In tal senso il ricorrente interpreta il riferimento alla sua qualità di legale rappresentante per la quale sarebbe chiamato a rispondere.
Per contro, come si è avuto modo di chiarire, il debito principale è quello proprio dell'autore (persona fisica) della violazione, mentre è la compagine sociale il condebitore solidale che risponde in via di garanzia per l'adempimento del debito principale.
E la qualità di legale rappresentante cui si fa riferimento nell'accertamento e nell'ordinanza, è quella in virtù della quale ha agito l'autore della violazione. In altre parole, il ricorrente viene chiamato in causa non in quanto legale rappresentante della società cui fa capo il debito principale ma viene chiamato in causa in proprio in quanto nella qualità di rappresentante legale della società ha omesso il versamento dei contributi.
Quanto alla mancanza di responsabilità diretta, perché, sostiene il ricorrente, la violazione sarebbe riconducibile alla mala gestio del liquidatore, lo stesso attore chiarisce che il liquidatore fu nominato il
26/11/18, laddove, come si è visto, le inadempienze oggetto dell'ordinanza di cui si tratta concernono il periodo fino al novembre 2017.
***
Tenuto conto della data di notifica dell'avviso di accertamento, nonché della sospensione dei termini di prescrizione derivante dal comb. disp. degli artt. 68 comma 1 d.l. 17/03/20 n. 18 conv. dalla l. 24/04/20 n. 27 e
12 d.lgs. 24/09/15 n. 159 ivi richiamato, anche l'eccezione di prescrizione va pertanto respinta.
***
Va poi osservato, quanto ai termini per la contestazione, che il citato
Art. 23 d.l. 48/2023, dopo avere al comma primo rideterminato la sanzione nella misura sopra descritta, al comma 2 stabilisce:
«
2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge
24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo
a quello dell'annualità oggetto di violazione».
8 L'Art. 14 (Contestazione e notificazione) della legge 689/1981, applicabile ratione temporis, stabilisce per
contro
:
«La violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione puo' esse effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non puo' essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto».
Sul testo dell'art. 14 nella sua formulazione antecedente le modifiche operanti dal 2023, è stato chiarito che in tema di sanzioni amministrative in materia di previdenza e lavoro, qualora non sia possibile la contestazione immediata dell'infrazione, la P.A. è tenuta al rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 14 della l. n. 689 del 1981, che decorre dall'accertamento dell'illecito, ed è interrotto dalla diffida di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 124 del 2004 e ricomincia a decorrere solo dopo la scadenza del termine concesso per la regolarizzazione delle violazioni sanabili, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo (Cass. Sez.
L - , Ordinanza n. 27903 del 30/10/2019). Con la precisazione che il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il “dies a quo” del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità da parte
9 dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione;
il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 27702 del
29/10/2019).
Anche l'eccezione di decadenza va pertanto respinta.
***
Con l'OI n. OI-001818154 si ingiungeva al sig. SP LA, nella qualità di rappresentante legale della società La Fuga Shoes s.r.l., il pagamento della somma di € 21477,50, a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, e novellato dall'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85) di cui all'atto di accertamento n. INPS.5105.06/09/2019.0274511 che si assume notificato il
06/09/19 e riferito al periodo 12/2017-11/2018 (inadempienze UNIEMENS per €
8591,00).
In proposito, alcuna prova dell'avvenuta notifica dell'atto di accertamento viene in questa sede fornita dall'INPS.
L'opposizione è pertanto in parte qua fondata, atteso che senza l'avviso di accertamento la parte non fu messa in condizione di effettuare l'adempimento del termine prescrittogli con lo stesso, al fine di evitare la sanzione che è oggetto dell'ordinanza ingiunzione qui impugnata.
Tenuto conto della soccombenza reciproca, nell'accezione datane dalla
Cassazione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3438 del 22/02/2016), sussistono gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. come modificato dall'art. 13 comma 1 d.l. 12/09/14 n. 132 conv. in l. 10/11/14 n. 162, nel testo risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 77 del 19/04/18.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) annulla l'OI n. OI-001439643, rigettando per il resto il ricorso;
10 b) compensa le spese di lite tra le parti.
Napoli, 02/04/2025
Il Giudice del lavoro dott. Sergio Palmieri
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