Legge 20 novembre 1982, n. 890

Commentari482

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  • 1Consiglio dell'ordine forense
    https://www.brocardi.it/

    Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 7764 del 23 aprile 2004 «In tema di tariffe professionali degli avvocati, è valida la disposizione statale che fissa il principio della normale inderogabilità dei minimi degli onorari, atteso che la Corte di giustizia delle Comunità Europee, con la sentenza 19 febbraio...» Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 2576 del 18 novembre 1994 «L'omesso avviso al locale Consiglio dell'ordine forense, nel caso di perquisizione dei locali adibiti a studio professionale del difensore e di sequestro del materiale ivi rinvenuto, si traduce in una inosservanza sanzionata da esplicita e...» Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 4315 del 5 febbraio 2002 «Ai …

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  • 2Dott. Danilo Sorrentino
    Dott. Danilo Sorrentino · https://www.expartecreditoris.it/ · 18 settembre 2024

  • 3Il processo penale telematico dal punto di vista della difesa
    Maurizio Bozzaotre · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    Il PROCESSO PENALE TELEMATICO DAL PUNTO DI VISTA DELLA DIFESA di Maurizio Bozzaotre Sommario: 1. Avvocatura e processo penale telematico: un punto di vista necessario - 2. Un processo penale che sia realmente telematico - 2.1. L'avvocato e l'accesso telematico agli atti del fascicolo - 2.2. L'avvocato e le notifiche del processo penale - 2.3. L'avvocato e il deposito di atti a mezzo p.e.c. - 2.4. Occasioni perse e innovazioni da introdurre - 3. Un processo penale che sia telematico ma che rimanga “giusto” - 3.1. Ruolo e funzioni dell'avvocato: dall'analogico al digitale - 3.2. La telematica e le sue insidie: tre sentenze - 4. Conclusioni: una comunità giuridica che sia coinvolta e …

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  • 4Informazione Giuridica
    Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/

    Di Anna Andreani. Con l'ordinanza n. 22066/2018 la Corte di Cassazione affronta la questione della necessità o meno di un riscontro clinico strumentale ai fini del risarcimento del danno correlato all'invalidità permanente. Il caso: In relazione ai danni riportati da G. P. , S. S. e V. S. in un sinistro stradale, il Giudice di Pace accoglieva la domanda di risarcimento soltanto in relazione ... Leggi tutto… Di Fulvio Graziotto. Decisione: Ordinanza n. 4396/2018 Cassazione Civile - Sezione V. Non viola l'art. 7, co. 1, della Iegge n. 212 del 2000 la motivazione degli atti tributari anche per relationem, cioè mediante il riferimento a elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, …

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  • 5Domicilio digitale “non volontariamente eletto”, i dubbi sulla validità della notificaAccesso limitato
    https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 16 ottobre 2024
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Giurisprudenza+500

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  • 1Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/04/2024, n. 9785
    Provvedimento: Civile Sent. Sez. U Num. 9785 Anno 2024 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: DI MARZIO MAURO Data pubblicazione: 11/04/2024 per cassazione, del cd. travisamento della prova era stato rimesso alle Sezioni Unite in quanto oggetto di contrasto, con conseguente opportunità di rinvio a nuovo ruolo. 7. ― Dopodiché la causa è stata messa a ruolo per l'udienza odierna, in vista della quale i ricorrenti hanno depositato memoria e il Procuratore Generale ha concluso per l'infondatezza del primo e secondo motivo, rigetto del ricorso e restituzione degli atti alla sezione semplice. RAGIONI DELLA DECISIONE 8. ― Con il primo motivo d'impugnazione, proposto in relazione all'articolo 360, primo comma, …
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    • art. 65 d.P.R. n. 600/1973·
    • art. 8 l. n. 890/1982·
    • comunicazione preventiva di irregolarità·
    • decadenza·
    • art. 132 c.p.c.·
    • travisamento della prova·
    • art. 360 c.p.c.·
    • art. 149 c.p.c.·
    • decesso contribuente·
    • notifica cartella di pagamento

  • 2Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/07/2022, n. 21884
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21096/2018 R.G. proposto da: SPOT LIGHT OUTDOOR S.R.L. (cessionaria del compendio aziendale della ditta individuale Spot Light di RO RA), in persona del legale rappresentante RO AS, nonché RO AS in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI AVIGNONESI N. 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO SOPRANO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato RO LIMATOLA; -ricorrente- contro COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI APPENNINI N. 46, presso lo studio dell'avvocato LUCA LEONE e rappresentato e Civile Sent. Sez. U Num. 21884 Anno 2022 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: …
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    • ente territoriale·
    • sede diversa da quella indicata negli atti difensivi·
    • notifica a mezzo posta·
    • consegna presso la sede principale·
    • notifica della sentenza all’ente locale ex art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992·
    • validità della notifica.·
    • validità della notifica·
    • notifica ad ufficio riconducibile a quello che ha emesso l’atto·
    • fondamento·
    • necessità·
    • decorso del termine cd. "breve" per impugnare·
    • esclusione·
    • idoneità·
    • "solve et repete"·
    • contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972)

  • 3Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/12/2021, n. 40543
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 21856-2014 proposto da: MA BE, ZA IU RT, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA IUNA 66, presso lo studio dell'avvocato IE PATERNO' RADDUSA, rappresentati e difesi dagli avvocati IT AN e CE TARANTO; Civile Sent. Sez. U Num. 40543 Anno 2021 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: CRUCITTI ROBERTA Data pubblicazione: 17/12/2021 - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - controricorrente - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANIA; - intimata - avverso la sentenza n. 695/2014 della …
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    • applicabilità del principio della scissione soggettiva·
    • impedimento della decadenza dal potere di accertamento·
    • atti di imposizione tributaria·
    • tributi (in generale)·
    • accertamento tributario (nozione)·
    • notificazioni·
    • a mezzo di messi autorizzati dall'amministrazione finanziaria·
    • avviso di accertamento·
    • "solve et repete"·
    • contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972)·
    • notifica·
    • disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento·
    • procedimento

  • 4Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/04/2021, n. 10012
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 6199-2014 proposto da: FELICELLI ANNUNZIATA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PP RA 4, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO BOTTI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro Civile Sent. Sez. U Num. 10012 Anno 2021 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: MANZON ENRICO Data pubblicazione: 15/04/2021 AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - controricorrente - nonchè contro EQUITALIA SUD S.P.A. - UFFICIO PROVINCIALE DI CASERTA; - intimata - avverso la sentenza n. 334/46/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, …
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    • fondamento·
    • irreperibilità relativa del contribuente·
    • prova dell'invio dell'avviso di ricevimento del c.a.d·
    • necessità·
    • accertamento tributario (nozione)·
    • avviso di accertamento·
    • notificazione·
    • notifica·
    • procedimento civile·
    • tributi (in generale)·
    • a mezzo posta

  • 5Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/01/2020, n. 300
    Provvedimento: nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 21667-2013 proposto da: EQ SU S.P.A. (società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento della EQ s.p.a.), subentrata ad EQ Polis s.p.a. con decorrenza 1 luglio 2011, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatosi in ROMA, VIA PREMUDA 1/A, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO DIDDORO, rappresentata e difesa dall'avvocato VINCENZO POLISI; - ricorrente - contro RA EM, elettivamente domiciliatasi in ROMA, VIA F. SIACCI 4, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO VOGLINO, rappresentata e difesa dall'avvocato FABIO BENINCASA; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in …
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    • posta privata·
    • inesistenza notificazione·
    • giurisdizione giudice tributario·
    • art. 16 d.lgs. n. 546/92·
    • riserva servizio postale universale·
    • direttiva 2008/6/CE·
    • nullità notificazione·
    • sanatoria nullità notificazione·
    • art. 156 c.p.c.·
    • notificazione atti processuali
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Versioni del testo

  • Art. 1.

    In materia civile, amministrativa e penale, l'ufficiale giudiziario puo' avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti, salvo che l'autorita' giudiziaria disponga o la parte richieda che la notificazione sia eseguita personalmente.
    L'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del comune ove ha sede l'ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona.
    ((Il servizio deve essere erogato da operatori postali in possesso della licenza di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e deve rispettare gli obblighi di qualita' minima stabiliti dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124)) ((9)) -------------- AGGIORNAMENTO (9)
    La L. 23 dicembre 2014, n. 190 , come modificata dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205 , ha disposto (con l'art. 1, comma 97-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi da 97-bis a 97-quater si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che disciplina le procedure per il rilascio delle licenze di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 ".
  • Art. 2.

    Gli ufficiali giudiziari, per la notificazione degli atti a mezzo del servizio postale e per le comunicazioni a mezzo di lettera raccomandata connesse con la notificazione di atti giudiziari, fanno uso di speciali buste e moduli, per avvisi di ricevimento, entrambi di colore verde, di cui debbono fornirsi a propria cura e spese, conformi ((al modello approvato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, sentito il Ministero della giustizia)) Sulle buste non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.
    ((9)) -------------- AGGIORNAMENTO (9)
    La L. 23 dicembre 2014, n. 190 , come modificata dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205 , ha disposto (con l'art. 1, comma 97-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi da 97-bis a 97-quater si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che disciplina le procedure per il rilascio delle licenze di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 ".
  • Art. 3.

    L'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione ((del punto di accettazione dell'operatore postale)) per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. ((9))
    Presenta ((al punto di accettazione dell'operatore postale)) la copia dell'atto da notificare in busta chiusa, apponendo su quest'ultima le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarita' idonea ad agevolarne la ricerca; vi appone, altresi', il numero del registro cronologico, la propria sottoscrizione ed il sigillo dell'ufficio. Nei casi in cui l'ufficiale giudiziario si avvalga per la notificazione di sistemi telematici, la sottoscrizione e' sostituita dall'indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema informatizzato del nominativo dell'ufficiale giudiziario stesso. ((9))
    Presenta contemporaneamente l'avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal modello predisposto ((ai sensi dell'articolo 2)) con l'aggiunta del numero del registro cronologico. ((9))
    Per le notificazioni di atti in materia civile e amministrativa effettuate prima dell'iscrizione a ruolo della causa, o del deposito del ricorso, l'avviso di ricevimento deve indicare come mittente la parte istante o il suo procuratore quando sia stato gia' nominato ((Per le notificazioni in materia penale e per quelle in materia civile e amministrativa effettuate in corso di procedimento, sull'avviso di ricevimento e sul piego devono essere indicati come mittenti, con indicazione dei relativi indirizzi, ivi compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata ove il mittente sia obbligato per legge a dotarsene, la parte istante o il suo procuratore o l'ufficio giudiziario, a seconda di chi abbia fatto richiesta della notificazione all'ufficiale giudiziario. In ogni caso il mittente che non sia gravato dall'obbligo di cui al periodo precedente puo' sempre indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ai fini della trasmissione della copia dell'avviso di ricevimento ai sensi dell'articolo 6)) Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di impugnazione o di opposizione, la ricevuta di ritorno deve indicare come mittente l'ufficiale giudiziario tenuto a dare avviso dell'impugnazione o dell'opposizione. ((9)) ((E' facolta' dell'operatore postale richiedere una nuova compilazione dell'avviso o il riconfezionamento del piego che risultino effettuati in modo non conforme alla modulistica di cui all'articolo 2. Nel caso in cui il mittente non provveda, l'operatore puo' rifiutare l'esecuzione del servizio)) ((9))
    L'ufficiale giudiziario corrisponde le tasse postali dovute, compresa quella per l'avviso di ricevimento e della raccomandazione di essa, ((al punto di accettazione dell'operatore postale)) ((9)) -------------- AGGIORNAMENTO (9)
    La L. 23 dicembre 2014, n. 190 , come modificata dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205 , ha disposto (con l'art. 1, comma 97-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi da 97-bis a 97-quater si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che disciplina le procedure per il rilascio delle licenze di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 ".