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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/06/2025, n. 1899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1899 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, quarta sezione civile, in persona del giudice dr.ssa
Valentina Gigante, lette le note scritte tempestivamente depositate, pronuncia, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 429 e 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6309 /2024 r.g.a.c. e vertente
TRA
in persona del l.r.l.p., C.F. , rappresentata e difesa, giusta Parte_1 P.IVA_1 procura in atti, dall'Avv. Elio De Santi, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Napoli alla Via Vittorio Veneto n. 130;
INTIMANTE/RICORRENTE
E
, C.F. ; Controparte_1 C.F._1
INTIMATO/RESISTENTE
CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ha convenuto in giudizio chiedendo Parte_1 Controparte_1 convalidarsi, nei riguardi di quest'ultimo, lo sfratto per morosità dal box auto ubicato all'interno del
Parco D'Ambra sito in viale Abramo Lincoln II, tratto snc loc. San Benedetto - Caserta, (identificato al N.C.E.U. di Caserta al foglio 52, particella 5635, sub 48, Cat c/6), locatogli con contratto -ad uso autorimessa- del 30.09.23, verso il pagamento di un canone mensile di euro 120,00. L'intimante ha all'uopo lamentato l'omesso pagamento dei canoni maturati dal mese di maggio 2024 al mese di settembre 2024, per un totale di euro 600,00, importo per il quale ha chiesto altresì emettersi decreto ingiuntivo.
All'udienza del 23.10.24, nella contumacia dell'intimato, l'intimante ha dato atto dell'avvenuto pagamento, successivamente alla notifica dell'atto di sfratto, dei canoni predetti, rappresentando nondimeno l'omessa corresponsione degli onorari nonché della mensilità relativa al mese di ottobre
2024 e insistendo quindi per la convalida.
La scrivente, preso atto che la mora indicata in citazione, sia pur tardivamente, era stata sanata dall'intimato, ha disposto il mutamento del rito, denegando l'ordinanza di provvisorio rilascio.
Con memoria integrativa, l'intimante ha insistito nelle conclusioni già rassegnate;
in particolare, ha dato atto della gravità dell'inadempimento dell'intimato, il quale, sottraendosi in tal modo al rilascio, ha provveduto, successivamente alla notifica dello sfratto, al pagamento soltanto parziale dei canoni di locazione dovuti, restando peraltro inadempiente rispetto alle mensilità poi maturate sino al mese di gennaio 2025.
All'udienza del 6.2.25, l'intimante ha chiesto rinvio onde depositare la documentazione comprovante l'avvenuto perfezionamento della notifica dell'ordinanza di mutamento;
la causa è stata quindi rinviata all'udienza del 7.5.25, sostituita dal deposito di note scritte.
Con note scritte tempestivamente depositate, l'intimante ha provveduto al deposito della predetta documentazione, dichiarando la persistenza della morosità relativamente alle mensilità maturate dal mese di novembre 2024 al mese di aprile 2025, insistendo pertanto nelle proprie conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, va preliminarmente dato atto della contumacia di il quale, Controparte_1
pur regolarmente convenuto, non si è costituito nel presente giudizio.
Nel merito, le domande di risoluzione del contratto per inadempimento e di condanna al pagamento dei canoni sono fondate e vanno accolte per quanto di ragione.
Al riguardo, giova succintamente premettere che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, qui condiviso, “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale o per il pagamento (…) è tenuto
a provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa;
costituito dall'avvenuto adempimento (…)" (artt. 2697 e 1461 c.c.; cfr. Cass. civ. Sez. Un. n.13533/2001; Cass. n.15659/2011; Cass. n. 3373/2010; Cass. n.13674/2006; Cass. n. 8615/2006; Cass. n.2387/2004; Cass.
n.9351/2007).
Perché possa pronunciarsi la risoluzione, occorre inoltre un inadempimento che, avuto riguardo all'interesse della parte, non sia di scarsa importanza (art. 1455 c.c.). Nel caso che occupa, avente ad oggetto una locazione diversa dall'uso abitativo, la gravità dell'inadempimento, non essendo legalmente predeterminata come nelle locazioni ad uso abitativo (art. 5 l. 392/1978), deve valutarsi in concreto su un duplice piano: da un lato quello oggettivo, sì da accertare che l'inadempimento abbia inciso in modo apprezzabile sull'economia complessiva del rapporto, dall'altro soggettivo, in modo da verificare se e come il comportamento di entrambe le parti possa, in relazione alle particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata.
Tornando al caso che occupa, la società locatrice ha innanzitutto dato prova del titolo del credito vantato, versando in atti il contratto di locazione del 20.09.23, regolarmente registrato, col quale locava all'odierno intimato, ad uso autorimessa, il box auto ubicato all'interno del Parco D'Ambra sito in viale Abramo Lincoln II, tratto snc lo. San Benedetto -Caserta, (identificato al N.C.E.U. di Caserta al foglio 52, particella 5635, sub 48, Cat c/6) verso il pagamento di un canone mensile di euro 120,00 da corrispondersi entro il cinque di ogni mese.
L'intimante ha altresì dedotto l'omesso pagamento dei canoni maturati dal mese di maggio 2024 al mese di settembre 2024.
Sebbene la morosità dedotta sia stata sanata -dopo la notifica della citazione e prima dell'udienza di convalida-, deve comunque ritenersi sussistente un inadempimento grave, da ravvisarsi nel notevole ritardo in cui è incorso il conduttore nel pagamento dei canoni.
Va infatti osservato che, per la locazione di immobili adibiti a uso diverso da quello abitativo, il pagamento dei canoni scaduti non preclude la valutazione, nel corso del giudizio successivo all'intimazione dello sfratto per morosità, dell'inadempimento in termini di gravità (v. art. 1453 ult. co.
c.c.; cfr. Cass. civ. nn. 24460/2005, 14527/2002).
Ebbene, il ritardo in tal caso emerso senz'altro legittima la risoluzione del rapporto, dovendosi reputare grave in ragione sia della pluralità delle mensilità -dedotte in citazione- scadute e rimaste insolute sino a pochi giorni prima dall'udienza di convalida (n. 5) sia del lasso di tempo intercorso tra la relativa scadenza e l'effettivo pagamento. Tale ritardo, peraltro, non risulta in alcun modo giustificato dal conduttore, rimasto contumace nel presente giudizio.
Le circostanze evidenziate, se rapportate all'interesse manifestato dalla società locatrice al puntuale adempimento (senz'altro evincibile dall'art. 6 del contratto di locazione, in forza del quale “Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto (..) non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del Conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato o ritardato pagamento, totale o parziale, del canone (..) per qualunque causa, anche di una sola rata del canone, costituisce in mora il Conduttore e darà diritto al Locatore di richiedere la risoluzione del contratto..), consentono di ritenere che il dedotto ritardo abbia determinato un'alterazione dell'equilibrio negoziale, come tale legittimante la risoluzione del rapporto.
Concludendo, il mancato pagamento dei canoni alla scadenza pattuita costituisce violazione di un'obbligazione primaria ed essenziale scaturente dal contratto, sicché il reiterato e persistente ritardo può giustificare la risoluzione ove, come nel caso di specie, venga ad incidere in modo rilevante sull'equilibrio negoziale, rendendo intollerabile la prosecuzione del rapporto.
Corrobora infine il giudizio di gravità dell'inadempimento la condotta successivamente assunta dal conduttore, il quale, nonostante l'interesse oramai evidente della locatrice ad ottenere il pagamento in modo puntuale, ha omesso di versare i canoni medio tempore maturati –da ottobre 2024 ad aprile 2025 per complessivi euro 840,00. Ebbene, secondo un costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, qui senz'altro condiviso, in tali ipotesi il giudice deve valutare la gravità dell'inadempimento anche alla stregua del comportamento tenuto dal conduttore successivamente alla proposizione della domanda “giacché in tal caso, come in tutti quelli di contratto di durata in cui la parte che abbia domandato la risoluzione non è posta in condizione di sospendere a sua volta l'adempimento della propria obbligazione, non è neppure ipotizzabile, diversamente dalle ipotesi ricadenti nell'ambito di applicazione della regola generale posta dall'art. 1453 cod. civ. (secondo cui la proposizione della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento comporta la cristallizzazione, fino alla pronunzia giudiziale definitiva, delle posizioni delle parti contraenti, nel senso che i come è vietato al convenuto di eseguire la sua prestazione ) cosi non è consentito all'attore di pretenderla), il venir meno dell'interesse del locatore all'adempimento da parte del conduttore inadempiente, il quale, senza che il locatore possa impedirlo, continua nel godimento della cosa locata consegnatagli dal locatore ed è tenuto, ai sensi dell'art. 1591 cod. civ., a dare al locatore il corrispettivo convenuto (salvo
l'obbligo di risarcire il maggior danno) fino alla riconsegna” (così, Cass. civ. n. 27955/2020).
Per tale motivo, il contratto in atti va dichiarato risolto per fatto e colpa del conduttore, con conseguente condanna di quest'ultimo al rilascio del bene, libero e vuoto da persone e cose, in favore della locatrice equo fissare quale data di rilascio ex art. 56 l. 392/78, in ragione della Controparte_2 natura dell'inadempimento contestato, del tempo trascorso dall'instaurazione del giudizio, nonché del tempo occorrente per rinvenire un altro immobile, la data del 5.7.25.
Va parimenti accolta la domanda di condanna al pagamento dei canoni maturati in corso di causa (da ritenersi implicitamente contenuta nella originaria richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo per i canoni scaduti e a scadere) non avendo il conduttore, rimasto contumace, dedotto o dimostrato alcun fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'obbligazione di pagamento;
per cui
[...] va condannata al pagamento, in favore della società in persona del CP_1 Parte_1
l.r.p.t., dei canoni maturati dal mese di ottobre 2024 al mese di aprile 2025, per complessivi euro
840,00, nonché al pagamento dei canoni a scadere sino al rilascio (cfr. Cass. civ. n. 24819/2023), oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo.
Le spese di lite -ivi comprese quelle relative alla fase della convalida - seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto dell'attività processuale concretamente svolta e del tenore delle difese espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del Giudice dr.ssa Valentina Gigante, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In accoglimento della domanda di risoluzione, dichiara risolto, per fatto e colpa del conduttore
[...]
, il contratto di locazione stipulato tra le parti in causa il 20.09.23; Controparte_1
2) Per l'effetto, condanna a rilasciare, in favore della società Controparte_1 Parte_1
il box auto ubicato all'interno del Parco D'Ambra sito in viale Abramo Lincoln II, tratto snc lo.
[...]
San Benedetto -Caserta, (identificato al N.C.E.U. di Caserta al foglio 52, particella 5635, sub 48, Cat
c/6), libero e vuoto da persone e cose, fissando all'uopo la data del 5.7.25;
3) Condanna al pagamento, in favore della società in Controparte_1 Parte_1
persona del l.r.p.t., di euro 840,00 nonché al pagamento dei canoni che matureranno sino al rilascio, il tutto oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo;
4) Condanna al pagamento, in favore della società in Controparte_1 Parte_1
persona del l.r.p.t., delle spese di lite che liquida in euro di euro 148,00 per spese vive ed euro 708,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 6 giugno 2025
Il Giudice dr.ssa Valentina Gigante