Articolo 196 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 195Articolo 197
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31 dicembre 2019
Art. 196. Inventario di altri beni 1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 151, comma 2, e 210, il giudice delegato, su istanza della parte interessata, puo', sentiti il curatore e il comitato dei creditori, se gia' costituito, disporre che non siano inclusi nell'inventario o siano restituiti agli aventi diritto i beni mobili sui quali terzi vantano diritti reali o personali chiaramente e immediatamente riconoscibili.
2. Sono inventariati anche i beni di proprieta' del debitore dei quali il terzo detentore ha diritto di rimanere nel godimento in virtu' di un titolo opponibile al curatore.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2019
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