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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/05/2025, n. 2555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2555 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/8495
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. r.g. 8495/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...] Persona_1
in proprio e unitamente a entrambe nella qualità di esercenti la Controparte_1
responsabilità genitoriale sulla minore , nata a [...] Persona_2
Orientale d'Uruguay) il 3/06/2007; , nato a [...] Parte_1
Orientale d'Uruguay) il 3/12/2005 tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Antonio Angelelli,
C.F. , del Foro di Roma, pec: C.F._1
ed Arturo Salerni, C.F. , del Email_1 C.F._2
Foro di Roma, pec: come da procura in atti Email_2
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_2
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “nel merito, attesa la natura documentale della controversia, in accoglimento del presente atto e con ogni pronunzia connessa, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare che , nata a [...] il Persona_1
29/03/1971 in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale, assieme al padre Sig.
, sulla minore di età , nata a [...]_1 Persona_2 Orientale d'Uruguay) il 3/06/2007e , nato a [...]_1
Orientale d'Uruguay) il 3/12/2005, sono cittadini italiani, discendenti di avo italiano nato in [...] nel 1890, e poi di sua figlia nata in [...] nel 1917 e poi di sua figlia nata nel 1941, madre e nonna dei ricorrenti, le quali hanno acquisito lo stato di cittadinanza italiana per averlo riacquistato, il 1 gennaio 1948 e poi trasmesso ai discendenti oggi odierni ricorrenti. Si chiede altresì, in conseguenza del richiesto riconoscimento, trattandosi di soggetti residenti all'estero, di ordinare ai sensi dell'art.
6 del D.Lvo 71/2011, al Consolato italiano competente per il luogo di residenza degli stessi di inviare gli atti occorrenti per le trascrizioni al Comune di origine dell'avo per il compimento dei necessari adempimenti. Con vittoria di spese competenze ed onorari e con avvertimento che la costituzione oltre i termini che saranno indicati dal Tribunale nel decreto di fissazione dell'udienza implicheranno le decadenze previste dall'art. 167 3° Comma n. 7.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_2
sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana nata il Persona_3
12/10/1890 a Settimo Torinese – Torino figlia di ed (cfr. doc. in Persona_4 Persona_5
atti n. 1) ivi coniugata con il 21/02/1909 (cfr. doc. in atti n. 2) e trasferita in Uruguay Persona_6
dove è deceduta in data 19/08/1925 (cfr. doc. in atti n. 5) senza mai naturalizzarsi cittadina uruguaiana come risulta dal certificato rilasciato agli eredi dalla Segreteria dell'Ufficio Elettorale Nazionale della
Repubblica dell'Uruguay, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “ATTESTA che: in virtù della richiesta di certificazione di cittadinanza a nome di , o Persona_7 Per_8
, nata a [...], provincia di Torino, Italia, il 12 ottobre
[...] Persona_7
1890, figlia di o e di e Persona_4 Persona_9 Persona_5 [...]
, la sezione Cittadinanza legale fa presente che gli atti di questa sezione non vi risulta che Per_10 abbia ottenuto la cittadinanza legale uruguaiana ne esiste documentazione che renda palese l'inizio delle pratiche atte ad ottenerla.” (cfr. doc. in atti n. 4).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_2 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non costituiva in giudizio. Controparte_2
Il Pubblico Ministero in data 29/07/2024 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso. All'udienza del 16/05/2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- dall'unione tra l'avo e nasceva in Uruguay, a Persona_3 Persona_6
Montevideo il 3/04/1917 (cfr. doc. in atti n. 3), la quale in data 14/12/1940, a Persona_11
Montevideo, sposava (cfr. doc. in atti n. 6) e dalla loro unione nasceva a Persona_12
Montevideo il 29/09/1941 la figlia, (cfr. doc. in atti n. 7); Persona_13
- si sposava con il 4/09/1970 (cfr. doc. in atti n. 8) da Persona_13 Persona_14
cui nacque la ricorrente nata a [...] il [...] (cfr. doc. in Persona_1
atti n. 9), la quale a sua volta partoriva i figli, ulteriori ricorrenti: nato a Parte_1
Montevideo il 3/12/2005 (cfr. doc. in atti n. 10) e , nata a [...] il [...] Persona_2
(cfr. doc. in atti n. 11);
- moriva a Montevideo il 25/03/2004 (cfr. doc. in atti n. 12). Persona_15
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo. La cittadinanza italiana di è dimostrata, altresì, dal certificato di nascita Persona_3
(cfr. doc. in atti n. 1) e dal certificato di non naturalizzazione (cfr. doc. in atti n. 4), nonché dal certificato di morte nel quale si legge che fosse italiana (cfr. doc. in atti n. 5). In quanto italiana, dunque, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza alla figlia Persona_3 Per_11
nata a [...] il [...] (cfr. doc. in atti n. 4), la quale in data 14/12/1940, a
[...]
Montevideo, sposava (cfr. doc. in atti n. 6) e dalla loro unione nasceva a Persona_12
Montevideo il 29/09/1941 la figlia, (cfr. doc. in atti n. 7). Persona_13
Tuttavia, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiana sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a causa della Persona_3 mancanza di una “successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che , cittadina italiana per nascita, Persona_3
potesse trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti, in quanto perdeva ex art. 10 della legge n. 555 del 1912 la cittadinanza italiana (comportando, così, un'interruzione in linea di discendenza), per aver contratto matrimonio con un cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio
1948. Tuttavia, L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost..
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che , in quanto cittadina italiana trasmetteva a sua volta alla Persona_3
propria figlia e anche ai relativi discendenti, compresi gli odierni ricorrenti, Persona_11
ovvero, , , , Persona_1 Persona_2 Parte_1
determinando i rapporti di filiazione la trasmissione, senza interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
È dunque provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del 2009, la quale
“Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
Tenuto conto della natura della procedura, come evidenziata dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti , Persona_1
nata in [...] il [...]; , nata in [...] il [...]; Persona_2 [...]
, nato in [...] il [...] il diritto alla cittadinanza italiana stante la Parte_1
sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_3
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 22 maggio 2025.
Il giudice unico
Dott.ssa Tiziana De Fazio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. r.g. 8495/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...] Persona_1
in proprio e unitamente a entrambe nella qualità di esercenti la Controparte_1
responsabilità genitoriale sulla minore , nata a [...] Persona_2
Orientale d'Uruguay) il 3/06/2007; , nato a [...] Parte_1
Orientale d'Uruguay) il 3/12/2005 tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Antonio Angelelli,
C.F. , del Foro di Roma, pec: C.F._1
ed Arturo Salerni, C.F. , del Email_1 C.F._2
Foro di Roma, pec: come da procura in atti Email_2
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_2
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “nel merito, attesa la natura documentale della controversia, in accoglimento del presente atto e con ogni pronunzia connessa, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare che , nata a [...] il Persona_1
29/03/1971 in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale, assieme al padre Sig.
, sulla minore di età , nata a [...]_1 Persona_2 Orientale d'Uruguay) il 3/06/2007e , nato a [...]_1
Orientale d'Uruguay) il 3/12/2005, sono cittadini italiani, discendenti di avo italiano nato in [...] nel 1890, e poi di sua figlia nata in [...] nel 1917 e poi di sua figlia nata nel 1941, madre e nonna dei ricorrenti, le quali hanno acquisito lo stato di cittadinanza italiana per averlo riacquistato, il 1 gennaio 1948 e poi trasmesso ai discendenti oggi odierni ricorrenti. Si chiede altresì, in conseguenza del richiesto riconoscimento, trattandosi di soggetti residenti all'estero, di ordinare ai sensi dell'art.
6 del D.Lvo 71/2011, al Consolato italiano competente per il luogo di residenza degli stessi di inviare gli atti occorrenti per le trascrizioni al Comune di origine dell'avo per il compimento dei necessari adempimenti. Con vittoria di spese competenze ed onorari e con avvertimento che la costituzione oltre i termini che saranno indicati dal Tribunale nel decreto di fissazione dell'udienza implicheranno le decadenze previste dall'art. 167 3° Comma n. 7.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_2
sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana nata il Persona_3
12/10/1890 a Settimo Torinese – Torino figlia di ed (cfr. doc. in Persona_4 Persona_5
atti n. 1) ivi coniugata con il 21/02/1909 (cfr. doc. in atti n. 2) e trasferita in Uruguay Persona_6
dove è deceduta in data 19/08/1925 (cfr. doc. in atti n. 5) senza mai naturalizzarsi cittadina uruguaiana come risulta dal certificato rilasciato agli eredi dalla Segreteria dell'Ufficio Elettorale Nazionale della
Repubblica dell'Uruguay, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “ATTESTA che: in virtù della richiesta di certificazione di cittadinanza a nome di , o Persona_7 Per_8
, nata a [...], provincia di Torino, Italia, il 12 ottobre
[...] Persona_7
1890, figlia di o e di e Persona_4 Persona_9 Persona_5 [...]
, la sezione Cittadinanza legale fa presente che gli atti di questa sezione non vi risulta che Per_10 abbia ottenuto la cittadinanza legale uruguaiana ne esiste documentazione che renda palese l'inizio delle pratiche atte ad ottenerla.” (cfr. doc. in atti n. 4).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_2 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non costituiva in giudizio. Controparte_2
Il Pubblico Ministero in data 29/07/2024 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso. All'udienza del 16/05/2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- dall'unione tra l'avo e nasceva in Uruguay, a Persona_3 Persona_6
Montevideo il 3/04/1917 (cfr. doc. in atti n. 3), la quale in data 14/12/1940, a Persona_11
Montevideo, sposava (cfr. doc. in atti n. 6) e dalla loro unione nasceva a Persona_12
Montevideo il 29/09/1941 la figlia, (cfr. doc. in atti n. 7); Persona_13
- si sposava con il 4/09/1970 (cfr. doc. in atti n. 8) da Persona_13 Persona_14
cui nacque la ricorrente nata a [...] il [...] (cfr. doc. in Persona_1
atti n. 9), la quale a sua volta partoriva i figli, ulteriori ricorrenti: nato a Parte_1
Montevideo il 3/12/2005 (cfr. doc. in atti n. 10) e , nata a [...] il [...] Persona_2
(cfr. doc. in atti n. 11);
- moriva a Montevideo il 25/03/2004 (cfr. doc. in atti n. 12). Persona_15
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo. La cittadinanza italiana di è dimostrata, altresì, dal certificato di nascita Persona_3
(cfr. doc. in atti n. 1) e dal certificato di non naturalizzazione (cfr. doc. in atti n. 4), nonché dal certificato di morte nel quale si legge che fosse italiana (cfr. doc. in atti n. 5). In quanto italiana, dunque, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza alla figlia Persona_3 Per_11
nata a [...] il [...] (cfr. doc. in atti n. 4), la quale in data 14/12/1940, a
[...]
Montevideo, sposava (cfr. doc. in atti n. 6) e dalla loro unione nasceva a Persona_12
Montevideo il 29/09/1941 la figlia, (cfr. doc. in atti n. 7). Persona_13
Tuttavia, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiana sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a causa della Persona_3 mancanza di una “successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che , cittadina italiana per nascita, Persona_3
potesse trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti, in quanto perdeva ex art. 10 della legge n. 555 del 1912 la cittadinanza italiana (comportando, così, un'interruzione in linea di discendenza), per aver contratto matrimonio con un cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio
1948. Tuttavia, L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost..
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che , in quanto cittadina italiana trasmetteva a sua volta alla Persona_3
propria figlia e anche ai relativi discendenti, compresi gli odierni ricorrenti, Persona_11
ovvero, , , , Persona_1 Persona_2 Parte_1
determinando i rapporti di filiazione la trasmissione, senza interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
È dunque provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del 2009, la quale
“Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
Tenuto conto della natura della procedura, come evidenziata dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti , Persona_1
nata in [...] il [...]; , nata in [...] il [...]; Persona_2 [...]
, nato in [...] il [...] il diritto alla cittadinanza italiana stante la Parte_1
sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_3
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 22 maggio 2025.
Il giudice unico
Dott.ssa Tiziana De Fazio