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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/09/2025, n. 1583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1583 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1727/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 1727/2025 promosso da:
Controparte_1
e
CP_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Cosentino Ketty, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: e , nati a Torino il 29.10.2013 Per_1 Per_2
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori sono nati dalla relazione tra e non Controparte_1 CP_2 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 28/01/2025 e Controparte_1 CP_2 anno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg.
[...]
c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. ***
Vi è accordo fra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Il Tribunale ritiene l'ascolto dei minori manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che i due figli minori siano affidati ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria amministrazione, con residenza anagrafica presso la madre;
DISPONE che, salvo diverso preventivo accordo interveniente liberamente tra i genitori, ritenuta concorrente la volontà dei figli e compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori e gli impegni scolastici e ludico-ricreativi dei ragazzi, il padre possa tenere con sé e secondo il Per_1 Per_2 seguente calendario minimo:
-dal martedì dall'uscita da scuola sino al giovedì mattino, con riaccompagnamento dei ragazzi a scuola nel periodo scolastico o presso l'abitazione materna in periodo di sospensione delle lezioni;
-a settimane alterne, dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina, con riaccompagnamento dei ragazzi a scuola nel periodo scolastico o presso l'abitazione materna in periodo di sospensione delle lezioni;
-i ragazzi ed i loro genitori trascorreranno insieme il giorno di Natale e della Vigilia, mentre per il restante periodo di vacanze natalizie, e trascorreranno ad anni alterni con l'uno e con Per_1 Per_2 l'altro genitore il periodo dalla fine delle lezioni al 31 dicembre compreso e dal 1° gennaio alla ripresa delle lezioni.
-le festività pasquali e il relativo periodo di vacanza dei ragazzi, così come ulteriori festività e “ponti” verranno suddivise tra i genitori secondo accordi interveniendi tra di stessi di anno in anno;
-nel periodo estivo, i ragazzi trascorreranno con ciascun genitore tre settimane, anche non consecutive, nel periodo giugno (dalla fine di scuola), luglio e settembre (prima della ripresa scolastica), oltre a quindici giorni con ciascuno di essi nel mese di agosto. I genitori concorderanno tra loro i predetti periodi con adeguato preavviso e comunque entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno;
-i genitori ed i ragazzi trascorreranno insieme il giorno del compleanno di ed;
Per_1 Per_2
DÀ ATTO che i genitori dichiarano di acconsentire al rilascio/rinnovo del passaporto dei figli e si impegnano a prestare reciprocamente ogni occorrente collaborazione per il conseguimento di tale rilascio/rinnovo;
DISPONE che il padre corrisponda alla madre un contributo di mantenimento mensile complessivo a favore dei figli e di € 650,00 (comprensivo delle spese ordinarie come da Protocollo Per_1 Per_2 vigente), da versare entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre la partecipazione al 70% delle spese scolastiche (tra cui la mensa), ricreative, sportive e mediche non coperte dal S.S.N tutte previamente concordate e/o necessitate e comunque documentate come da Protocollo d'intesa vigente, cui le parti si riferiranno;
DÀ ATTO che le parti concordano che il dott. acconsente a che la signora richieda CP_2 CP_1 e trattenga al 100% l'Assegno Unico e Universale erogato dall'INPS e spettante per i figli;
DÀ ATTO che le parti dichiarano, pertanto, di non avere reciprocamente più nulla a pretendere l'uno dall'altro, sia dal punto di vista economico/patrimoniale che non, ritenendosi pienamente soddisfatti.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/09/2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 1727/2025 promosso da:
Controparte_1
e
CP_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Cosentino Ketty, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: e , nati a Torino il 29.10.2013 Per_1 Per_2
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori sono nati dalla relazione tra e non Controparte_1 CP_2 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 28/01/2025 e Controparte_1 CP_2 anno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg.
[...]
c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. ***
Vi è accordo fra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Il Tribunale ritiene l'ascolto dei minori manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che i due figli minori siano affidati ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria amministrazione, con residenza anagrafica presso la madre;
DISPONE che, salvo diverso preventivo accordo interveniente liberamente tra i genitori, ritenuta concorrente la volontà dei figli e compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori e gli impegni scolastici e ludico-ricreativi dei ragazzi, il padre possa tenere con sé e secondo il Per_1 Per_2 seguente calendario minimo:
-dal martedì dall'uscita da scuola sino al giovedì mattino, con riaccompagnamento dei ragazzi a scuola nel periodo scolastico o presso l'abitazione materna in periodo di sospensione delle lezioni;
-a settimane alterne, dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina, con riaccompagnamento dei ragazzi a scuola nel periodo scolastico o presso l'abitazione materna in periodo di sospensione delle lezioni;
-i ragazzi ed i loro genitori trascorreranno insieme il giorno di Natale e della Vigilia, mentre per il restante periodo di vacanze natalizie, e trascorreranno ad anni alterni con l'uno e con Per_1 Per_2 l'altro genitore il periodo dalla fine delle lezioni al 31 dicembre compreso e dal 1° gennaio alla ripresa delle lezioni.
-le festività pasquali e il relativo periodo di vacanza dei ragazzi, così come ulteriori festività e “ponti” verranno suddivise tra i genitori secondo accordi interveniendi tra di stessi di anno in anno;
-nel periodo estivo, i ragazzi trascorreranno con ciascun genitore tre settimane, anche non consecutive, nel periodo giugno (dalla fine di scuola), luglio e settembre (prima della ripresa scolastica), oltre a quindici giorni con ciascuno di essi nel mese di agosto. I genitori concorderanno tra loro i predetti periodi con adeguato preavviso e comunque entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno;
-i genitori ed i ragazzi trascorreranno insieme il giorno del compleanno di ed;
Per_1 Per_2
DÀ ATTO che i genitori dichiarano di acconsentire al rilascio/rinnovo del passaporto dei figli e si impegnano a prestare reciprocamente ogni occorrente collaborazione per il conseguimento di tale rilascio/rinnovo;
DISPONE che il padre corrisponda alla madre un contributo di mantenimento mensile complessivo a favore dei figli e di € 650,00 (comprensivo delle spese ordinarie come da Protocollo Per_1 Per_2 vigente), da versare entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre la partecipazione al 70% delle spese scolastiche (tra cui la mensa), ricreative, sportive e mediche non coperte dal S.S.N tutte previamente concordate e/o necessitate e comunque documentate come da Protocollo d'intesa vigente, cui le parti si riferiranno;
DÀ ATTO che le parti concordano che il dott. acconsente a che la signora richieda CP_2 CP_1 e trattenga al 100% l'Assegno Unico e Universale erogato dall'INPS e spettante per i figli;
DÀ ATTO che le parti dichiarano, pertanto, di non avere reciprocamente più nulla a pretendere l'uno dall'altro, sia dal punto di vista economico/patrimoniale che non, ritenendosi pienamente soddisfatti.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/09/2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.