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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 29/08/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
N. 413/2024 RGL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 25.7.2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 413/24 R.G.L. promossa da:
rappresentata e difesa, per mandato in atti, dagli avv.ti Alessandro Parte_1
Ratti ed Enrico Fogliani ricorrente c o n t r o
di , rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino resistente rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Cataldi dell'Avvocatura dell'Istituto CP_3
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) ricorre avverso il verbale unico di accertamento e notificazione Parte_2
n. 2022005042/DDL del 24.2.2023 dell' di Torino assumendo le Controparte_1
seguenti conclusioni: «in via principale, preso atto della regolarizzazione della posizione dei lavoratori sigg.ri , e , 1) accertare e Parte_3 Parte_4 Parte_5
dichiarare, per i motivi di cui al presente atto ovvero per uno di essi, in tutto o in parte non fondate Co e non dovute sia nell'an, sia nel quantum, le pretese creditorie dell' e dell' nei confronti di CP_3
ora di cui al verbale Controparte_5 Parte_1
unico di accertamento e notificazione n. 2022005042/DDL del 24/2/2023; per l'effetto, 2) accertare
e dichiarare in tutto o in parte nullo il predetto verbale ovvero annullabile, e quindi annullarlo, ovvero revocarlo ovvero rettificarlo o come meglio e, conseguentemente, 3) accertare e dichiarare la regolarità contributiva di ora Controparte_5 Parte_1
Co
nei confronti dell' e dell' in relazione alla pretese avanzate con il verbale
[...] CP_3
unico di accertamento e notificazione di cui è causa;
in via subordinata, e salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudicante ritenesse dovute, in tutto o in parte, le somme richieste con il predetto verbale, 1) accertare e dichiarare, per i motivi di cui al presente atto, che per le somme richieste per il periodo dal 1/3/2017 sino al 24/02/2018 è intervenuta la prescrizione
e, per l'effetto, 2) accertare e dichiarare che nulla è dovuto da Controparte_5
Co
ora all' e all' per il predetto periodo;
in ogni caso,
[...] Parte_1 CP_3
3) accertare e dichiarare, per i motivi di cui al presente atto, non dovuta la somma di € 34.159,22 richiesta a titolo di sanzione per evasione e, conseguentemente, 4) rideterminare l'importo dovuto agli Istituti convenuti in applicazione della percentuale prevista tutt'al più per l'omissione ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 116, comma 8, lett. b) legge 388/2000, nella misura percentuale minore che emergerà in corso di causa, nonché in considerazione della prescrizione di parte delle pretese avanzate di cui al verbale;
in ogni caso, prendere atto anche della regolarizzazione della posizione dei lavoratori sigg. , e Parte_3 Parte_4 [...]
nella rideterminazione complessiva del quantum dovuto agli Enti;
in via ulteriormente Parte_5
subordinata, e salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudicante ritenesse dovute le somme richieste con il predetto verbale e non ritenesse intervenuta la prescrizione per il periodo dal 1/3/2017 sino al 24/2/2018, in ogni caso, preso atto anche della regolarizzazione della posizione dei lavoratori sigg. , e nella Parte_3 Parte_4 Parte_5
rideterminazione complessiva del quantum dovuto agli Enti, accertare e dichiarare, per i motivi di cui al presente atto, non dovuta la somma di € 34.159,22 richiesta a titolo di sanzione per evasione
e, conseguentemente, rideterminare l'importo dovuto agli Istituti convenuti in applicazione della percentuale prevista tutt'al più per l'omissione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.
116, comma 8, lett. b) legge 388/2000, nella misura percentuale minore che emergerà in corso di causa. In ogni caso, con vittoria di spese, compensi di avvocato, oltre a spese generali ed accessori come per legge».
L' ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, avendo la ricorrente Controparte_1 impugnato un verbale dell' , e comunque la carenza di interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 CP_3 cpc, in quanto l' medesimo non ha emanato alcun atto relativo ai fatti contenuti nel verbale CP_1
di accertamento . CP_3
Co Così conclude: «Dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' chiamato in giudizio e disporne l'estromissione; Dichiarare inammissibile la domanda di accertamento negativo nei Co Co confronti dell' per carenza di interesse ad agire, non avendo l' mai adottato alcun provvedimento sanzionatorio né istruttorio con riferimento ai fatti di cui al verbale In ogni CP_3
caso con favore di spese, competenze ed onorari della presente fase di giudizio».
L' , dal canto suo, resiste alla domanda e così conclude: «in via principale: Dichiarare la carenza CP_3
Co di interesse ad agire nei confronti di in quanto il verbale di accertamento non è autonomamente impugnabile;
respingere il ricorso volto all' accertamento negativo dell'obbligazione contributiva nei confronti di in quanto infondato, confermando la legittimità del verbale ispettivo opposto, CP_3
respingendo ogni censura di nullità, annullabilità e illegittimità ex adverso dispiegata, nonché
l'eccezione di prescrizione per le differenze contributive richieste per il periodo 01.03.2017
24.02.2018; rigettare perché sfornita di prova l' eccezione di adempimento dei versamenti contributivi operati dall' opponente per i lavoratori , e Parte_3 Parte_4 [...]
asseritamente avvenuta nel maggio 2023, che quand'anche fosse stata provata Parte_5
integrerebbe pagamento parziale dei soli contributi richiesti per quei lavoratori, affermando il diritto dell' a percepire le sanzioni maturate dall'insorgenza del debito contributivo sino alla sua CP_3 pretesa ed indimostrata estinzione, per questi tre lavoratori nella misura prevista dall' art.116 lett.
b L. 388/2000; e confermare la legittimità delle restanti pretese contributive dell' Confermare CP_3
l'addebito contributivo contestato con il verbale e la diffida ad adempiere, sottratta la somma di €.
5254,66 a titolo di ricalcolo contribuzione per TFR, oltre le sanzioni da calcolarsi dal dì dell'insorgenza dell'obbligo contributivo residuo sino al soddisfo, calcolando le somme aggiuntive nella misura dell'evasione; Confermare l'addebito contributivo nella misura accertanda in corso di causa e condannare parte attrice al pagamento della sorte contributiva accertata nel corso del giudizio oltre le sanzioni e somme aggiuntive calcolate nella misura prevista dall' art.116 lett. b L.
388/2000; in via subordinata nella misura citata dall'art. 116 citato lettera a. Con vittoria di spese ed onorari».
II) Il verbale oggetto di impugnazione è stato redatto da personale ispettivo e ha ad oggetto CP_3
omesso versamento di contribuzione da parte della ricorrente.
Pertanto, è fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell' Controparte_6
, nei cui confronti, la domanda deve essere rigettata.
[...]
III) Con il ricorso introduttivo contesta: (a) che le liberalità corrisposte Parte_1 ai lavoratori nella misura massima di € 258,23 all'anno possano concorrere a formare il reddito e, quindi, essere sottoposte a contribuzione previdenziale;
(b) che lo straordinario forfettizzato possa essere imputato ai fini del calcolo delle mensilità extrasolari;
(c) che lo straordinario forfettizzato possa essere computato per il calcolo del TFR;
(d) che l'indennità di funzione possa concorrere alla determinazione della retribuzione utile per il calcolo del TFR;
(e) il decorso della prescrizione quinquennale per parte delle pretese dell' ; (f) l'applicazione delle sanzioni previste per l'ipotesi CP_3
di evasione anziché di mera omissione.
Premesso che, secondo la giurisprudenza di legittimità (sez. L, 11.1.2011, n. 461) «in tema di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali, attese, da un lato, la generale presunzione di cui all'art. 12, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 (secondo cui si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve in denaro o in natura in dipendenza del rapporto di lavoro) e, dall'altro, la tassatività dell'elencazione delle voci che, in base al secondo comma dello stesso art. 12, sono parzialmente o totalmente escluse dalla contribuzione, il riparto dell'onere probatorio è che l'ente previdenziale deve provare che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo, purché in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre è onere del datore di lavoro provare che ricorre una delle cause di esclusione di cui al citato secondo comma»
(e, nello stesso senso, sez. L, 3.10.2017, n. 23051), e premesso, inoltre, che eventuali accordi aziendali di secondo livello che deroghino al principio di onnicomprensività della contribuzione non sono opponibili all' , che è terzo rispetto al rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, e, comunque, CP_3 non possono incidere sull'assoggettamento a contribuzione delle somme corrisposte ai lavoratori, in quanto stabilito dalla legge (art. 12 L. n. 153 del 1969), vanno esaminate separatamente le doglianze di cui al ricorso introduttivo.
III-a) La prima doglianza riguarda l'assoggettamento a contribuzione del valore, stimato in € 258,00, di buoni spesa o buoni benzina erogati dalla ricorrente negli anni 2020, 2021, 2022 a quei dipendenti che nel corso dell'anno non si sono assentati per malattia.
Non si tratta di erogazioni liberali, bensì del corrispettivo, pattuito con contrattazione di secondo livello, in conseguenza di un evento, futuro ed incerto, ma comunque nella disponibilità del lavoratore, collegato ad un comportamento volto alla fidelizzazione del lavoratore verso l'azienda.
Il lavoratore, che ben potrebbe decidere, al fine di fruire del benefit, di recarsi al lavoro anche se affetto da malattia, viene così incentivato a non assentarsi e, quindi, a rendere le prestazioni lavorative anche quando avrebbe diritto a collocarsi in malattia.
Non trattandosi di erogazioni liberali, anche perchè difetta, nel caso di specie, il concetto di liberalità, da intendersi come volontà di una parte di arricchire l'altra parte senza corrispettivo di sorta, in quanto il datore di lavoro trae comunque beneficio economicamente valutabile dalla mancanza di assenze per malattia, non solo, non si applica il comma 3, ultima parte, dell'art. 51 del T.U. Imposte Dirette, ma era onere della ricorrente, come dianzi ricordato, dimostrare che tali erogazioni rientrino nelle tassative ipotesi di esenzione previste dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969.
E poiché detta prova non è stata fornita, la doglianza deve considerarsi priva di fondamento.
III-b) A prescindere dagli accordi singolarmente presi dal datore di lavoro con i lavoratori, ciò in quanto non opponibili all' se in deroga ai principi di legge in materia di obblighi contributivi, CP_3
lo straordinario forfettizzato corrisposto mensilmente ai lavoratori in ragione di prestazione, continuativa, di lavoro oltre il normale orario contrattuale, diviene, se reiterato, come nel caso di specie, per un tempo significativo, parte integrante della retribuzione, andando a costituire una sorta di superminimo, con conseguente incidenza del medesimo sulla contribuzione relativa al numero di mensilità previste dal CCNL di categoria.
In sostanza, data la reiterazione del riconoscimento costante di importi in busta paga per straordinario forfettizzato, si deve ritenere trattarsi di elemento della retribuzione, come tale assoggettabile a contribuzione anche con riferimento alle mensilità extrasolari riconosciute dal CCNL di categoria.
Anche detta doglianza è, pertanto, infondata.
III-c) In punto assoggettamento dello straordinario forfettizzato al calcolo del TFR, la ricorrente riconosce (e ciò rileva anche per il punto precedente) la natura retributiva di tale voce, ma sostiene che il verbale sarebbe affetto da errori di calcolo.
L' , con la memoria di costituzione produce prospetto del calcolo effettuato, dal quale emerge, CP_3 innanzi tutto, che per i lavoratori per i quali è stata effettuata l'inclusione dello straordinario forfettizzato ai fini del calcolo del TFR sin da giugno 2018, l'esatto imponibile contributivo determina una riduzione della pretesa dell'Istituto per € 5.254,66.
Nulla è stato domandato, a titolo di integrazione del TFR, per il lavoratore che ha Persona_1
deciso di destinare il proprio TFR al Piano Pensionistico Privato.
Per il resto, il ricalcolo effettuato dall' appare corretto e, comunque, la ricorrente non muove su CP_3
detti conteggi contestazioni specifiche.
Infine, va dato conto che i pagamenti relativi ai lavoratori , e , sono stati Parte_4 Pt_5 Pt_3
effettuati successivamente alla diffida ad adempiere ed alla notifica del verbale.
Anche questa doglianza non è fondata.
III-d) La ricorrente contesta la ripresa a contribuzione operata dai verbalizzanti avuto riguardo all'indennità di funzione corrisposta, in misura fissa e continuativa in busta paga, ad alcuni dipendenti.
La ricorrente sostiene che, poiché i lavoratori interessati non ricoprono la qualifica di quadri, non sarebbe dovuta la contribuzione su detta indennità in quanto il CCNL prevede l'indennità di funzione esclusivamente per i quadri.
La doglianza non è fondata.
Si tratta di emolumento corrisposto con continuità ed esposto in busta paga, rispetto al quale non opera alcuna delle ipotesi eccettuative previste dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969 e che, pertanto, come tale deve essere assoggettato a contribuzione.
III-e) La ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale per i crediti relativi al periodo dal
1.3.2017 al 24.2.2018, posto che il verbale unico di accertamento e notificazione è del 24.2.2023. L'eccezione non è fondata in quanto non è stato conteggiato il periodo di sospensione del corso della prescrizione dal 23.2.2020 al 30.6.2020 ai sensi dell'art. 37 del D.L. n. 18 del 2020 e dal 31.12.2020 al 30.6.2021 ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.L. n. 183 del 2020.
Dal 17.4.2017, data della denuncia mensile più risalente, tenendo conto dei periodi di sospensione non risulta maturata la prescrizione quinquennale.
III-f) Resta da esaminare la contestazione relativa al regime sanzionatorio applicato dai verbalizzanti.
Con orientamento assolutamente costante la Corte di cassazione ha da tempo chiarito che «in tema di obblighi contributivi verso le gestioni previdenziali e assistenziali, l'omessa o infedele denuncia mensile all attraverso i modelli DM10, circa i rapporti di lavoro e le retribuzioni erogate, CP_3
integra un'"evasione contributiva" ex art. 116, comma 8, lett. b), della l. n. 388 del 2000, e non la meno grave "omissione contributiva" di cui alla lettera a) della medesima norma, dovendosi presumere una finalità datoriale di occultamento dei dati, sicché grava sul datore di lavoro l'onere di provare l'assenza d'intento fraudolento» (sez. L, 24.6.2022, n. 20446 e, nello stesso senso,
28.5.2015, n. 17119; 20.2.2013, n. 4188, 25.6.2012, n. 10509, 27.12.2011, n. 28966).
La ricorrente, oltre a non aver dimostrato l'assenza di intento fraudolento, non ha dichiarato (e versato) per intero i contributi dovuti e neppure ha dato corso alla regolarizzazione spontanea prevista dall'ultimo periodo dell'art. 116, comma 8 lett. b), della legge n. 388 del 2000, con la conseguenza che deve considerarsi corretta la qualificazione della condotta della ricorrente in termini di evasione contributiva e non di omissione.
IV) La soccombenza regola le spese, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: accertata la carenza di legittimazione passiva dell' , Controparte_7
rigetta il ricorso;
condanna a rimborsare all' e all' Parte_2 CP_3 Controparte_1
di le spese processuali che liquida, per ciascun resistente, in € 10.000,00 per
[...] CP_2
onorario di avvocato, oltre accessori di legge.
Motivazione in sessanta giorni.
Alessandria, 25 luglio 2025.
Il giudice del lavoro
Stefano Moltrasio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 25.7.2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 413/24 R.G.L. promossa da:
rappresentata e difesa, per mandato in atti, dagli avv.ti Alessandro Parte_1
Ratti ed Enrico Fogliani ricorrente c o n t r o
di , rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino resistente rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Cataldi dell'Avvocatura dell'Istituto CP_3
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) ricorre avverso il verbale unico di accertamento e notificazione Parte_2
n. 2022005042/DDL del 24.2.2023 dell' di Torino assumendo le Controparte_1
seguenti conclusioni: «in via principale, preso atto della regolarizzazione della posizione dei lavoratori sigg.ri , e , 1) accertare e Parte_3 Parte_4 Parte_5
dichiarare, per i motivi di cui al presente atto ovvero per uno di essi, in tutto o in parte non fondate Co e non dovute sia nell'an, sia nel quantum, le pretese creditorie dell' e dell' nei confronti di CP_3
ora di cui al verbale Controparte_5 Parte_1
unico di accertamento e notificazione n. 2022005042/DDL del 24/2/2023; per l'effetto, 2) accertare
e dichiarare in tutto o in parte nullo il predetto verbale ovvero annullabile, e quindi annullarlo, ovvero revocarlo ovvero rettificarlo o come meglio e, conseguentemente, 3) accertare e dichiarare la regolarità contributiva di ora Controparte_5 Parte_1
Co
nei confronti dell' e dell' in relazione alla pretese avanzate con il verbale
[...] CP_3
unico di accertamento e notificazione di cui è causa;
in via subordinata, e salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudicante ritenesse dovute, in tutto o in parte, le somme richieste con il predetto verbale, 1) accertare e dichiarare, per i motivi di cui al presente atto, che per le somme richieste per il periodo dal 1/3/2017 sino al 24/02/2018 è intervenuta la prescrizione
e, per l'effetto, 2) accertare e dichiarare che nulla è dovuto da Controparte_5
Co
ora all' e all' per il predetto periodo;
in ogni caso,
[...] Parte_1 CP_3
3) accertare e dichiarare, per i motivi di cui al presente atto, non dovuta la somma di € 34.159,22 richiesta a titolo di sanzione per evasione e, conseguentemente, 4) rideterminare l'importo dovuto agli Istituti convenuti in applicazione della percentuale prevista tutt'al più per l'omissione ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 116, comma 8, lett. b) legge 388/2000, nella misura percentuale minore che emergerà in corso di causa, nonché in considerazione della prescrizione di parte delle pretese avanzate di cui al verbale;
in ogni caso, prendere atto anche della regolarizzazione della posizione dei lavoratori sigg. , e Parte_3 Parte_4 [...]
nella rideterminazione complessiva del quantum dovuto agli Enti;
in via ulteriormente Parte_5
subordinata, e salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudicante ritenesse dovute le somme richieste con il predetto verbale e non ritenesse intervenuta la prescrizione per il periodo dal 1/3/2017 sino al 24/2/2018, in ogni caso, preso atto anche della regolarizzazione della posizione dei lavoratori sigg. , e nella Parte_3 Parte_4 Parte_5
rideterminazione complessiva del quantum dovuto agli Enti, accertare e dichiarare, per i motivi di cui al presente atto, non dovuta la somma di € 34.159,22 richiesta a titolo di sanzione per evasione
e, conseguentemente, rideterminare l'importo dovuto agli Istituti convenuti in applicazione della percentuale prevista tutt'al più per l'omissione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.
116, comma 8, lett. b) legge 388/2000, nella misura percentuale minore che emergerà in corso di causa. In ogni caso, con vittoria di spese, compensi di avvocato, oltre a spese generali ed accessori come per legge».
L' ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, avendo la ricorrente Controparte_1 impugnato un verbale dell' , e comunque la carenza di interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 CP_3 cpc, in quanto l' medesimo non ha emanato alcun atto relativo ai fatti contenuti nel verbale CP_1
di accertamento . CP_3
Co Così conclude: «Dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' chiamato in giudizio e disporne l'estromissione; Dichiarare inammissibile la domanda di accertamento negativo nei Co Co confronti dell' per carenza di interesse ad agire, non avendo l' mai adottato alcun provvedimento sanzionatorio né istruttorio con riferimento ai fatti di cui al verbale In ogni CP_3
caso con favore di spese, competenze ed onorari della presente fase di giudizio».
L' , dal canto suo, resiste alla domanda e così conclude: «in via principale: Dichiarare la carenza CP_3
Co di interesse ad agire nei confronti di in quanto il verbale di accertamento non è autonomamente impugnabile;
respingere il ricorso volto all' accertamento negativo dell'obbligazione contributiva nei confronti di in quanto infondato, confermando la legittimità del verbale ispettivo opposto, CP_3
respingendo ogni censura di nullità, annullabilità e illegittimità ex adverso dispiegata, nonché
l'eccezione di prescrizione per le differenze contributive richieste per il periodo 01.03.2017
24.02.2018; rigettare perché sfornita di prova l' eccezione di adempimento dei versamenti contributivi operati dall' opponente per i lavoratori , e Parte_3 Parte_4 [...]
asseritamente avvenuta nel maggio 2023, che quand'anche fosse stata provata Parte_5
integrerebbe pagamento parziale dei soli contributi richiesti per quei lavoratori, affermando il diritto dell' a percepire le sanzioni maturate dall'insorgenza del debito contributivo sino alla sua CP_3 pretesa ed indimostrata estinzione, per questi tre lavoratori nella misura prevista dall' art.116 lett.
b L. 388/2000; e confermare la legittimità delle restanti pretese contributive dell' Confermare CP_3
l'addebito contributivo contestato con il verbale e la diffida ad adempiere, sottratta la somma di €.
5254,66 a titolo di ricalcolo contribuzione per TFR, oltre le sanzioni da calcolarsi dal dì dell'insorgenza dell'obbligo contributivo residuo sino al soddisfo, calcolando le somme aggiuntive nella misura dell'evasione; Confermare l'addebito contributivo nella misura accertanda in corso di causa e condannare parte attrice al pagamento della sorte contributiva accertata nel corso del giudizio oltre le sanzioni e somme aggiuntive calcolate nella misura prevista dall' art.116 lett. b L.
388/2000; in via subordinata nella misura citata dall'art. 116 citato lettera a. Con vittoria di spese ed onorari».
II) Il verbale oggetto di impugnazione è stato redatto da personale ispettivo e ha ad oggetto CP_3
omesso versamento di contribuzione da parte della ricorrente.
Pertanto, è fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell' Controparte_6
, nei cui confronti, la domanda deve essere rigettata.
[...]
III) Con il ricorso introduttivo contesta: (a) che le liberalità corrisposte Parte_1 ai lavoratori nella misura massima di € 258,23 all'anno possano concorrere a formare il reddito e, quindi, essere sottoposte a contribuzione previdenziale;
(b) che lo straordinario forfettizzato possa essere imputato ai fini del calcolo delle mensilità extrasolari;
(c) che lo straordinario forfettizzato possa essere computato per il calcolo del TFR;
(d) che l'indennità di funzione possa concorrere alla determinazione della retribuzione utile per il calcolo del TFR;
(e) il decorso della prescrizione quinquennale per parte delle pretese dell' ; (f) l'applicazione delle sanzioni previste per l'ipotesi CP_3
di evasione anziché di mera omissione.
Premesso che, secondo la giurisprudenza di legittimità (sez. L, 11.1.2011, n. 461) «in tema di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali, attese, da un lato, la generale presunzione di cui all'art. 12, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 (secondo cui si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve in denaro o in natura in dipendenza del rapporto di lavoro) e, dall'altro, la tassatività dell'elencazione delle voci che, in base al secondo comma dello stesso art. 12, sono parzialmente o totalmente escluse dalla contribuzione, il riparto dell'onere probatorio è che l'ente previdenziale deve provare che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo, purché in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre è onere del datore di lavoro provare che ricorre una delle cause di esclusione di cui al citato secondo comma»
(e, nello stesso senso, sez. L, 3.10.2017, n. 23051), e premesso, inoltre, che eventuali accordi aziendali di secondo livello che deroghino al principio di onnicomprensività della contribuzione non sono opponibili all' , che è terzo rispetto al rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, e, comunque, CP_3 non possono incidere sull'assoggettamento a contribuzione delle somme corrisposte ai lavoratori, in quanto stabilito dalla legge (art. 12 L. n. 153 del 1969), vanno esaminate separatamente le doglianze di cui al ricorso introduttivo.
III-a) La prima doglianza riguarda l'assoggettamento a contribuzione del valore, stimato in € 258,00, di buoni spesa o buoni benzina erogati dalla ricorrente negli anni 2020, 2021, 2022 a quei dipendenti che nel corso dell'anno non si sono assentati per malattia.
Non si tratta di erogazioni liberali, bensì del corrispettivo, pattuito con contrattazione di secondo livello, in conseguenza di un evento, futuro ed incerto, ma comunque nella disponibilità del lavoratore, collegato ad un comportamento volto alla fidelizzazione del lavoratore verso l'azienda.
Il lavoratore, che ben potrebbe decidere, al fine di fruire del benefit, di recarsi al lavoro anche se affetto da malattia, viene così incentivato a non assentarsi e, quindi, a rendere le prestazioni lavorative anche quando avrebbe diritto a collocarsi in malattia.
Non trattandosi di erogazioni liberali, anche perchè difetta, nel caso di specie, il concetto di liberalità, da intendersi come volontà di una parte di arricchire l'altra parte senza corrispettivo di sorta, in quanto il datore di lavoro trae comunque beneficio economicamente valutabile dalla mancanza di assenze per malattia, non solo, non si applica il comma 3, ultima parte, dell'art. 51 del T.U. Imposte Dirette, ma era onere della ricorrente, come dianzi ricordato, dimostrare che tali erogazioni rientrino nelle tassative ipotesi di esenzione previste dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969.
E poiché detta prova non è stata fornita, la doglianza deve considerarsi priva di fondamento.
III-b) A prescindere dagli accordi singolarmente presi dal datore di lavoro con i lavoratori, ciò in quanto non opponibili all' se in deroga ai principi di legge in materia di obblighi contributivi, CP_3
lo straordinario forfettizzato corrisposto mensilmente ai lavoratori in ragione di prestazione, continuativa, di lavoro oltre il normale orario contrattuale, diviene, se reiterato, come nel caso di specie, per un tempo significativo, parte integrante della retribuzione, andando a costituire una sorta di superminimo, con conseguente incidenza del medesimo sulla contribuzione relativa al numero di mensilità previste dal CCNL di categoria.
In sostanza, data la reiterazione del riconoscimento costante di importi in busta paga per straordinario forfettizzato, si deve ritenere trattarsi di elemento della retribuzione, come tale assoggettabile a contribuzione anche con riferimento alle mensilità extrasolari riconosciute dal CCNL di categoria.
Anche detta doglianza è, pertanto, infondata.
III-c) In punto assoggettamento dello straordinario forfettizzato al calcolo del TFR, la ricorrente riconosce (e ciò rileva anche per il punto precedente) la natura retributiva di tale voce, ma sostiene che il verbale sarebbe affetto da errori di calcolo.
L' , con la memoria di costituzione produce prospetto del calcolo effettuato, dal quale emerge, CP_3 innanzi tutto, che per i lavoratori per i quali è stata effettuata l'inclusione dello straordinario forfettizzato ai fini del calcolo del TFR sin da giugno 2018, l'esatto imponibile contributivo determina una riduzione della pretesa dell'Istituto per € 5.254,66.
Nulla è stato domandato, a titolo di integrazione del TFR, per il lavoratore che ha Persona_1
deciso di destinare il proprio TFR al Piano Pensionistico Privato.
Per il resto, il ricalcolo effettuato dall' appare corretto e, comunque, la ricorrente non muove su CP_3
detti conteggi contestazioni specifiche.
Infine, va dato conto che i pagamenti relativi ai lavoratori , e , sono stati Parte_4 Pt_5 Pt_3
effettuati successivamente alla diffida ad adempiere ed alla notifica del verbale.
Anche questa doglianza non è fondata.
III-d) La ricorrente contesta la ripresa a contribuzione operata dai verbalizzanti avuto riguardo all'indennità di funzione corrisposta, in misura fissa e continuativa in busta paga, ad alcuni dipendenti.
La ricorrente sostiene che, poiché i lavoratori interessati non ricoprono la qualifica di quadri, non sarebbe dovuta la contribuzione su detta indennità in quanto il CCNL prevede l'indennità di funzione esclusivamente per i quadri.
La doglianza non è fondata.
Si tratta di emolumento corrisposto con continuità ed esposto in busta paga, rispetto al quale non opera alcuna delle ipotesi eccettuative previste dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969 e che, pertanto, come tale deve essere assoggettato a contribuzione.
III-e) La ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale per i crediti relativi al periodo dal
1.3.2017 al 24.2.2018, posto che il verbale unico di accertamento e notificazione è del 24.2.2023. L'eccezione non è fondata in quanto non è stato conteggiato il periodo di sospensione del corso della prescrizione dal 23.2.2020 al 30.6.2020 ai sensi dell'art. 37 del D.L. n. 18 del 2020 e dal 31.12.2020 al 30.6.2021 ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.L. n. 183 del 2020.
Dal 17.4.2017, data della denuncia mensile più risalente, tenendo conto dei periodi di sospensione non risulta maturata la prescrizione quinquennale.
III-f) Resta da esaminare la contestazione relativa al regime sanzionatorio applicato dai verbalizzanti.
Con orientamento assolutamente costante la Corte di cassazione ha da tempo chiarito che «in tema di obblighi contributivi verso le gestioni previdenziali e assistenziali, l'omessa o infedele denuncia mensile all attraverso i modelli DM10, circa i rapporti di lavoro e le retribuzioni erogate, CP_3
integra un'"evasione contributiva" ex art. 116, comma 8, lett. b), della l. n. 388 del 2000, e non la meno grave "omissione contributiva" di cui alla lettera a) della medesima norma, dovendosi presumere una finalità datoriale di occultamento dei dati, sicché grava sul datore di lavoro l'onere di provare l'assenza d'intento fraudolento» (sez. L, 24.6.2022, n. 20446 e, nello stesso senso,
28.5.2015, n. 17119; 20.2.2013, n. 4188, 25.6.2012, n. 10509, 27.12.2011, n. 28966).
La ricorrente, oltre a non aver dimostrato l'assenza di intento fraudolento, non ha dichiarato (e versato) per intero i contributi dovuti e neppure ha dato corso alla regolarizzazione spontanea prevista dall'ultimo periodo dell'art. 116, comma 8 lett. b), della legge n. 388 del 2000, con la conseguenza che deve considerarsi corretta la qualificazione della condotta della ricorrente in termini di evasione contributiva e non di omissione.
IV) La soccombenza regola le spese, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: accertata la carenza di legittimazione passiva dell' , Controparte_7
rigetta il ricorso;
condanna a rimborsare all' e all' Parte_2 CP_3 Controparte_1
di le spese processuali che liquida, per ciascun resistente, in € 10.000,00 per
[...] CP_2
onorario di avvocato, oltre accessori di legge.
Motivazione in sessanta giorni.
Alessandria, 25 luglio 2025.
Il giudice del lavoro
Stefano Moltrasio